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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 2740/2024 V.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice Onorario di Pace
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato l'8 novembre 2024, da
1) Parte_1
Nata a Como il 31.10.1990
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in 22100 Cantù (Co), L.go Adua n. 13
con l'Avv. Maria Grazia Cuomo
e
1 2) Parte_3
nato/a Como il 29.07.1984
cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Maria Teresa Palmiero
letto il ricorso proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul FIGLIO MINORE:
1) nato a [...], il [...] Controparte_2
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
a) Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento CP_2
prevalente presso la madre nella residenza sita in Cantù (Co), Via Largo Adua n. 13;
b) Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
2 c) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per due weekend consecutivi, dal venerdì sera dall'uscita della scuola materna fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo; il weekend successivo il minore resterà con la mamma ed i successivi due weekend starà con il papà e così per i fine settimana a seguire CP_2
(uno con la mamma e due con il papà), fatti salvi i migliori accordi che le parti saranno in grado di raggiungere;
d) Il padre potrà vedere e tenere altresì, un giorno alla settimana, il mercoledì, CP_2
dall'uscita dalla scuola materna fino a dopo cena quando lo riaccompagnerà a casa della mamma alle ore 20.45 ca;
e) trascorrerà le vacanze natalizie con un genitore dal primo giorno di chiusura CP_2
della scuola fino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre fino all'ultimo giorno delle vacanze scolastiche, invertendo i periodi di anno in anno, salvo i migliori accordi tra le parti, restando inteso che il bambino trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano;
f) In occasione delle vacanze pasquali starà con un genitore dal primo giorno CP_2
di chiusura della scuola materna fino al giorno di Pasqua e con l'altro genitore dal giorno successivo a Pasqua fino all'ultimo giorno delle vacanze scolastiche, invertendo i periodi di anno in anno;
g) Durante le vacanze scolastiche estive il sig. terrà con sé il figlio per un Pt_3
periodo consecutivo di vacanza di quindici giorni, nel mese di agosto, ovvero dall'1 al
15, e salvo i migliori accordi tra le parti;
h) passerà il giorno del compleanno ad anni alterni presso ciascun genitore, CP_2
l'altro, in ogni caso, potrà avere modo di vederlo in videochiamata per gli auguri;
i) I genitori restano obbligati a comunicarsi reciprocamente il luogo ove trascorreranno le ferie con il figlio ed a garantire la loro reperibilità;
3 j) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche dei rispettivi domicili e dei recapiti telefonici, ed informarsi rispettivamente su località e recapiti telefonici dei luoghi in cui dovessero recarsi con il figlio;
k) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio con il versamento CP_2
alla sig.ra della somma di Euro 400,00.= mensili, da corrispondersi in Parte_4
via anticipata entro il giorno sette di ogni mese, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa;
detta somma verrà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
l) I genitori si impegnano a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio ovvero le spese straordinarie non CP_2
necessarie per le quali abbiano espresso il proprio consenso, richiamato in ogni caso il protocollo di intesa in materia di spese extra assegno del Tribunale di Como;
m) La sig.ra provvederà al pagamento della mensa dell'asilo frequentato da Pt_1
pari ad Euro 75,00.= mensili, mentre la retta della scuola materna, pari ad Euro CP_2
178,00.= mensili, sarà sostenuta da entrambi i genitori per la misura del 50% ciascuno;
n) Qualora uno dei genitori provveda ad anticipare le spese straordinarie, necessarie e/o concordate, il genitore anticipatario dovrà inviare all'altro genitore vie e-mail o in alternativa via cellulare (sms o whatsapp), la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro 30 giorni;
l'altro dovrà provvedere al rimborso nella misura a suo carico (50% sig.ra , 50% sig. nel termine massimo di 15 gg. dalla Pt_1 Pt_3
richiesta;
o) I genitori a fronte di una richiesta scritta dell'altro relativa ad una spesa straordinaria non necessaria, dovranno manifestare il proprio consenso ovvero un motivato dissenso per iscritto via e-mail o in alternativa a mezzo cellulare (sms o whatsapp), nel termine
4 massimo di 10 gg;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
p) L'assegno unico corrisposto dall'INPS nella misura di Euro 54,00.= mensili verrà
percepito dalla sig.ra in via esclusiva e resterà nella disponibilità di Pt_1 quest'ultima;
q) Le parti si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio da parte della Autorità
Amministrative del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio,
nonché all'iscrizione del figlio minore sul passaporto;
r) Il figlio è fiscalmente a carico di entrambi i genitori che effettueranno la deduzione nella misura del 50% ciascuno;
s) Le parti con la firma del presente ricorso dichiarano espressamente di rinunciare congiuntamente e reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473-
bis 12, terzo comma c.p.c.;
t) Le parti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51, 2° comma, c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
u) Le presenti condizioni sono valide ed efficaci tra le parti sin dal momento della sottoscrizione del presente atto.
v) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
5 considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 24.01.2024.
SI COMUNICHI
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
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Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice Onorario di Pace
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato l'8 novembre 2024, da
1) Parte_1
Nata a Como il 31.10.1990
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in 22100 Cantù (Co), L.go Adua n. 13
con l'Avv. Maria Grazia Cuomo
e
1 2) Parte_3
nato/a Como il 29.07.1984
cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Maria Teresa Palmiero
letto il ricorso proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul FIGLIO MINORE:
1) nato a [...], il [...] Controparte_2
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
a) Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento CP_2
prevalente presso la madre nella residenza sita in Cantù (Co), Via Largo Adua n. 13;
b) Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
2 c) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per due weekend consecutivi, dal venerdì sera dall'uscita della scuola materna fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo; il weekend successivo il minore resterà con la mamma ed i successivi due weekend starà con il papà e così per i fine settimana a seguire CP_2
(uno con la mamma e due con il papà), fatti salvi i migliori accordi che le parti saranno in grado di raggiungere;
d) Il padre potrà vedere e tenere altresì, un giorno alla settimana, il mercoledì, CP_2
dall'uscita dalla scuola materna fino a dopo cena quando lo riaccompagnerà a casa della mamma alle ore 20.45 ca;
e) trascorrerà le vacanze natalizie con un genitore dal primo giorno di chiusura CP_2
della scuola fino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre fino all'ultimo giorno delle vacanze scolastiche, invertendo i periodi di anno in anno, salvo i migliori accordi tra le parti, restando inteso che il bambino trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano;
f) In occasione delle vacanze pasquali starà con un genitore dal primo giorno CP_2
di chiusura della scuola materna fino al giorno di Pasqua e con l'altro genitore dal giorno successivo a Pasqua fino all'ultimo giorno delle vacanze scolastiche, invertendo i periodi di anno in anno;
g) Durante le vacanze scolastiche estive il sig. terrà con sé il figlio per un Pt_3
periodo consecutivo di vacanza di quindici giorni, nel mese di agosto, ovvero dall'1 al
15, e salvo i migliori accordi tra le parti;
h) passerà il giorno del compleanno ad anni alterni presso ciascun genitore, CP_2
l'altro, in ogni caso, potrà avere modo di vederlo in videochiamata per gli auguri;
i) I genitori restano obbligati a comunicarsi reciprocamente il luogo ove trascorreranno le ferie con il figlio ed a garantire la loro reperibilità;
3 j) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche dei rispettivi domicili e dei recapiti telefonici, ed informarsi rispettivamente su località e recapiti telefonici dei luoghi in cui dovessero recarsi con il figlio;
k) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio con il versamento CP_2
alla sig.ra della somma di Euro 400,00.= mensili, da corrispondersi in Parte_4
via anticipata entro il giorno sette di ogni mese, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa;
detta somma verrà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
l) I genitori si impegnano a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio ovvero le spese straordinarie non CP_2
necessarie per le quali abbiano espresso il proprio consenso, richiamato in ogni caso il protocollo di intesa in materia di spese extra assegno del Tribunale di Como;
m) La sig.ra provvederà al pagamento della mensa dell'asilo frequentato da Pt_1
pari ad Euro 75,00.= mensili, mentre la retta della scuola materna, pari ad Euro CP_2
178,00.= mensili, sarà sostenuta da entrambi i genitori per la misura del 50% ciascuno;
n) Qualora uno dei genitori provveda ad anticipare le spese straordinarie, necessarie e/o concordate, il genitore anticipatario dovrà inviare all'altro genitore vie e-mail o in alternativa via cellulare (sms o whatsapp), la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro 30 giorni;
l'altro dovrà provvedere al rimborso nella misura a suo carico (50% sig.ra , 50% sig. nel termine massimo di 15 gg. dalla Pt_1 Pt_3
richiesta;
o) I genitori a fronte di una richiesta scritta dell'altro relativa ad una spesa straordinaria non necessaria, dovranno manifestare il proprio consenso ovvero un motivato dissenso per iscritto via e-mail o in alternativa a mezzo cellulare (sms o whatsapp), nel termine
4 massimo di 10 gg;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
p) L'assegno unico corrisposto dall'INPS nella misura di Euro 54,00.= mensili verrà
percepito dalla sig.ra in via esclusiva e resterà nella disponibilità di Pt_1 quest'ultima;
q) Le parti si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio da parte della Autorità
Amministrative del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio,
nonché all'iscrizione del figlio minore sul passaporto;
r) Il figlio è fiscalmente a carico di entrambi i genitori che effettueranno la deduzione nella misura del 50% ciascuno;
s) Le parti con la firma del presente ricorso dichiarano espressamente di rinunciare congiuntamente e reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473-
bis 12, terzo comma c.p.c.;
t) Le parti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51, 2° comma, c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
u) Le presenti condizioni sono valide ed efficaci tra le parti sin dal momento della sottoscrizione del presente atto.
v) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
5 considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 24.01.2024.
SI COMUNICHI
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
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