Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3601/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CHIARA ALFIERI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato ad [...] l'[...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: divorzio contenzioso
Data della decisione: 27.2.2025
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Per Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i Signori
e in Fino Mornasco (CO), il 04.05.1974, ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1
dello Stato Civile del Comune di Fino Mornasco, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
- confermare a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Sig.ra CP_1 [...]
l'assegno di mantenimento per la oggi ammontante all'importo di € 2.390,95 Parte_1 Pt_2 giusta rivalutazione dell'indice Istat, con prossima rivalutazione nel mese di giugno dell'anno 2024.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze, rifusi I.V.A. e C.P.A.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede che il Tribunale adito voglia - ex art. 210 c.p.c. - ordinare al Sig. di esibire CP_1
la documentazione attestante la quantificazione e la percezione del trattamento di fine rapporto ricevuto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, trattandosi di documentazione necessaria al fini del giudizio e di cui parte ricorrente non ne ha la disponibilità”
Rilevato che:
- contraevano matrimonio a Fino Mornasco Parte_1 CP_1
il 4.5.1974 e che dal matrimonio nascevano due figlie, oggi maggiorenni ed economicamente autonome;
- i coniugi si separavano consensualmente con verbale dell'11.5.2004, omologato con decreto emesso dal Tribunale di Como in data 24.5.2004;
- con ricorso depositato l'11.1.2023 la ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio;
- all'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c. dell'11.6.2024 veniva concesso termine per il deposito del ricorso notificato, con differimento all'8.7.2024 per la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, con successivo rinvio all'udienza del 19.2.2025 per l'ulteriore trattazione;
- all'udienza del 19.2.2025 nessuno compariva e il procedimento veniva quindi rinviato al
26.2.2025 ai sensi degli artt. 181 e 309 cpc;
considerato che anche a tale ultima udienza nessuno compariva, per cui può procedersi alla cancellazione della causa dal ruolo con estinzione del giudizio ex art. 309 cpc;
ritenuto che l'esito del giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
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P. Q. M.
letto ed applicato l'art. 309 c.p.c.:
1. ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 27.2.2025.
SI COMUNICHI
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
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