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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 067202490003435624 BOLLO 2009 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720180010199769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO - MATERA R.G. Ricorsi n. 21 / 2025 Sezione 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Coretti Ricorrente_1 con ricorso notificato in 29.10.2024, difeso dall'avv. Difensore_1 ; ha
impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 06720249003435624000 notificata pec il
26.08.2024, dalla Agenzia della Entrate Riscossone di cui la sottostante cartella esattoriale n.
06720180010199769000, regolarmente notificata in data 14.11.2018, per omesse tasse
automobilistiche per l'anno 2009, iscritte a ruolo dalla Regione Basilicata, nel 2013, per la somma di euro 370,47.
Il ricorrente eccepisce:
- intervenuta prescrizione triennale delle tasse automobilistiche oggetto di causa. ritiene la avvenuta estinzione delle tasse automobilistiche richieste sia con l'intimazione qui opposta che della sottostante cartella n. 06720180010199769000, sostenendo, la intervenuta prescrizione triennale previsto dalla vigente normativa. chiede l'accoglimento del ricorso per decorrenza dei termini interruttivi la prescrizione e al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuire allo procuratore dichiarato antistatario .
Costituita la Agenzia della Riscossione (AdER), rigetta l'eccezione ritenendo che il ricorrente ricevuto l'atto prodromico e non eccepito entro il termine di 60 giorni, è divenuto irretrattabile e pertanto definitivo;
che la intimazione de qua, è regolarmente notificata in considerazione della precedente intimazione del 2022, 2 termini interruttivi pandemia da Covid-19, del D.L. n. 18/2020; chiede il rigetto del ricorso con salvaguardia delle spese.
Alla odierna udienza in camera di consiglio la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è del tutto infondato e pertanto deve essere rigettato.
Premesso che la vigente normativa introdotta nel processo tributario dal D.Lgs. n. 220/2023 (G.U. n. 2 del 03/01/2024), ha stabilito l'abrogazione dell'art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92 per i giudizi intrapresi successivamente alla data del 04/01/2024, con conseguente inibizione dal procedere all'esame della fase di reclamo e/o di mediazione.
L'iscrizione a ruolo del ricorso tributario (costituzione in giudizio) deve avvenire a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla notifica del ricorso alla controparte, tramite il Processo Tributario Telematico (PTT).
Nel processo tributario con la notifica del ricorso viene costituito il contraddittorio, ma non viene ancora incardinato il giudizio innanzi al giudice tributario. Al fine di costituire il rapporto processuale, ex art. 22 D.Lgs. 546/1992, la parte ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità “depositare” il plico con avviso di ricevimento, nella segreteria della Commissione tributaria adita. Il temine di costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio senza alcuna possibilità di sanatoria ed a nulla rilevando la costituzione in giudizio della controparte, e a nulla rilevando la costituzione in giudizio della controparte. di cui all' art. 45 del D.Lgs. 546/1992
Considerato che la iscrizione a ruolo del presente riscorso è avvenuta presso questa Corte in data 24.01.2025 , alle ore 19:10, (ricevuta n. 25012419064644937 nel Registro Generale dei Ricorsi con il numero RGR: 21/2025, il ricorso risulta improcedibile per assoluto tardivo ruolo.
Nel merito il ricorso risulta del tutto infondato e nessuna prescrizione è maturata il considerazione di altra intimazione di n. 06720229001455465000, inviata con PEC, con allegato, (doc. all. in atti), in data 18.10.2022, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr n. 602/73 per il recupero delle somme riportate dalla sottesa cartella n. 06720180010199769000. Che per la sospensione dei termini di 85 giorni, alla riscossione disposta dall'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 3 del D.L. n. 18/2020, ss.mm.ii., nel caso de qua, nessuna prescrizione si è verificata.
Ne diviene che per quanto argomentato e motivato del tardivo ruolo che rende il ricorso inammissibile, e ner merito che nessuna prescrizione è maturata, si rigetta l'infondato ricorso con conferma degli impugnati atti.
Le spese di lire seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in definitiva pronuncia:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese processuali che liquida in euro 270,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Matera , Addì 15.01 2026.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria libera Pagliaro
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 067202490003435624 BOLLO 2009 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720180010199769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO - MATERA R.G. Ricorsi n. 21 / 2025 Sezione 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Coretti Ricorrente_1 con ricorso notificato in 29.10.2024, difeso dall'avv. Difensore_1 ; ha
impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 06720249003435624000 notificata pec il
26.08.2024, dalla Agenzia della Entrate Riscossone di cui la sottostante cartella esattoriale n.
06720180010199769000, regolarmente notificata in data 14.11.2018, per omesse tasse
automobilistiche per l'anno 2009, iscritte a ruolo dalla Regione Basilicata, nel 2013, per la somma di euro 370,47.
Il ricorrente eccepisce:
- intervenuta prescrizione triennale delle tasse automobilistiche oggetto di causa. ritiene la avvenuta estinzione delle tasse automobilistiche richieste sia con l'intimazione qui opposta che della sottostante cartella n. 06720180010199769000, sostenendo, la intervenuta prescrizione triennale previsto dalla vigente normativa. chiede l'accoglimento del ricorso per decorrenza dei termini interruttivi la prescrizione e al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuire allo procuratore dichiarato antistatario .
Costituita la Agenzia della Riscossione (AdER), rigetta l'eccezione ritenendo che il ricorrente ricevuto l'atto prodromico e non eccepito entro il termine di 60 giorni, è divenuto irretrattabile e pertanto definitivo;
che la intimazione de qua, è regolarmente notificata in considerazione della precedente intimazione del 2022, 2 termini interruttivi pandemia da Covid-19, del D.L. n. 18/2020; chiede il rigetto del ricorso con salvaguardia delle spese.
Alla odierna udienza in camera di consiglio la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è del tutto infondato e pertanto deve essere rigettato.
Premesso che la vigente normativa introdotta nel processo tributario dal D.Lgs. n. 220/2023 (G.U. n. 2 del 03/01/2024), ha stabilito l'abrogazione dell'art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92 per i giudizi intrapresi successivamente alla data del 04/01/2024, con conseguente inibizione dal procedere all'esame della fase di reclamo e/o di mediazione.
L'iscrizione a ruolo del ricorso tributario (costituzione in giudizio) deve avvenire a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla notifica del ricorso alla controparte, tramite il Processo Tributario Telematico (PTT).
Nel processo tributario con la notifica del ricorso viene costituito il contraddittorio, ma non viene ancora incardinato il giudizio innanzi al giudice tributario. Al fine di costituire il rapporto processuale, ex art. 22 D.Lgs. 546/1992, la parte ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità “depositare” il plico con avviso di ricevimento, nella segreteria della Commissione tributaria adita. Il temine di costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio senza alcuna possibilità di sanatoria ed a nulla rilevando la costituzione in giudizio della controparte, e a nulla rilevando la costituzione in giudizio della controparte. di cui all' art. 45 del D.Lgs. 546/1992
Considerato che la iscrizione a ruolo del presente riscorso è avvenuta presso questa Corte in data 24.01.2025 , alle ore 19:10, (ricevuta n. 25012419064644937 nel Registro Generale dei Ricorsi con il numero RGR: 21/2025, il ricorso risulta improcedibile per assoluto tardivo ruolo.
Nel merito il ricorso risulta del tutto infondato e nessuna prescrizione è maturata il considerazione di altra intimazione di n. 06720229001455465000, inviata con PEC, con allegato, (doc. all. in atti), in data 18.10.2022, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr n. 602/73 per il recupero delle somme riportate dalla sottesa cartella n. 06720180010199769000. Che per la sospensione dei termini di 85 giorni, alla riscossione disposta dall'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 3 del D.L. n. 18/2020, ss.mm.ii., nel caso de qua, nessuna prescrizione si è verificata.
Ne diviene che per quanto argomentato e motivato del tardivo ruolo che rende il ricorso inammissibile, e ner merito che nessuna prescrizione è maturata, si rigetta l'infondato ricorso con conferma degli impugnati atti.
Le spese di lire seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in definitiva pronuncia:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese processuali che liquida in euro 270,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Matera , Addì 15.01 2026.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria libera Pagliaro