Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 508/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 508/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.2688/2018 pubblicata in data 10/12/2018, dal Tribunale di Torre
Annunziata vertente
TRA
, (C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Piazza Salimbeni n.3, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Pt_1
difesa dall'Avv. Eugenio Moschiano (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio situato in Napoli alla Via Depretis 102, in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
E
Varano n.118, nella persona del legale rapp.te , rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv.to Ferdinando Sorrentino, (C.F. ) ed elett.te C.F._2
dom.ta presso il suo studio in Gragnano (NA) alla Via San Sebastiano n. 2, in virtù di procura in atti;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 24.4.2013 la conveniva in giudizio, CP_1
dinanzi il Tribunale di Torre Annunziata, la al Parte_1
fine di ottenere quanto segue: 1) ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c., in quanto mai pattuiti contrattualmente e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta dalla attrice e senza alcuna preventiva comunicazione;
2) Ritenere e dichiarare illegittime e, dunque, non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente per cui è causa, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in CP_1
giudizio della parte convenuta delle lettere contratto, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni
e delle spese;
3) Ritenere e dichiarate non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto e, in ogni caso, perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa, in aggiunta agli interessi passivi;
4) Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto riliquidando lo stesso, per tutta la durata e sin dall'apertura, con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella ipotesi in cui il giudice ritenesse
i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117
T.U.B. (D.lgs. 385/93); 5) In conseguenza di quanto sopra, condannare la
[...]
alla restituzione del complessivo importo di €. Parte_1
42.494,89 o di quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data di addebito al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la convenuta al pagamento dell'importo di €. 42.494,89, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà; 6) Condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337,1338,1366 e
1376 c.c., da determinarsi in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari da attribuirsi al procuratore anticipatario. In via istruttoria: ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, senza alcuna capitalizzazione
(trimestrale, semestrale ovvero annuale) degli interessi passivi delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, senza il computo delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, con il calcolo degli interessi passivi al tasso legale, riequilibrando la data di accredito e addebito a valuta ed infine sommando algebricamente al saldo del conto ordinario le competenze relative al conto ordinario
e quelle relative al conto anticipi”.
A sostegno della domanda parte attrice assumeva di aver intrattenuto con il suddetto
Istituto bancario, filiale di C/mare di Stabia, un rapporto di c/c ordinario n. 2515.19 dal
1992 al 2002, caratterizzato da affidamenti con scopertura e che, nel corso del rapporto, le erano stati applicati interessi anatocistici e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto non concordate, oltre a interessi ultralegali non pattuiti per iscritto.
L'attrice depositava gli estratti conto dall'inizio del rapporto alla chiusura, il contratto di apertura, una consulenza contabile di parte, oltre alle comunicazioni da essa inviate alla banca prima del giudizio ed i riscontri della banca. Infine, richiedeva la rideterminazione dell'effettivo saldo del c/c n.2515.19 a mezzo di espletamento di
CTU contabile e la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla controparte.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la Banca convenuta eccependo sostanzialmente la legittimità del suo operato riguardo all'applicazione degli interessi anatocistici, precisando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi doveva dichiararsi legittima quantomeno dal giugno 2000, in quanto la banca avrebbe adeguato i contratti mediante la pubblicazione sulla G.U. dopo la delibera CIRC del
Febbraio 2000. Pertanto, impugnava la domanda attorea perché infondata e non provata e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese. Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma, la con la seconda memoria provvedeva al deposito dei seguenti Pt_1
documenti: copia del contratto sottoscritto in data 27/01/1992 e le relative norme di regolamento;
specimen di firma lettera richiesta di remissione del debito CP_1
inviata dalla al MPS datata 04/03/2002; accettazione richiesta remissione CP_1
debito datata 10/04/ 2002; comunicazione importi pagherò cambiari inviata dal MPS alla datata 10/06/2002. A seguito del deposito di tale documentazione, CP_1
parte attrice, con la memoria ex art. 183 VI comma n.3 c.p.c., disconosceva la conformità all'originale delle copie fotostatiche depositate rilevando di non avere mai sottoscritto i suddetti documenti. All'udienza successiva del 11/03/2014 il difensore di parte convenuta dichiarava di volersi avvalere dei documenti e formulava espressa istanza di verifica ai sensi dell'art. 216 c.p.c. relativamente alle firme disconosciute dalla . Tuttavia, il difensore di parte attrice rinunciava alla eccezione relativa al CP_1
disconoscimento delle sottoscrizioni in calce ai documenti e chiedeva ammettersi CTU al fine di ottenere la rideterminazione del saldo del c/c n. 2515.19. Espletata consulenza tecnica contabile, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva introitata a sentenza senza termini.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 2688/2018, pubblicata in data 10/12/2018, il Tribunale di Torre
Annunziata, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei CP_1
confronti della così provvedeva: “A) -Accoglie Parte_1
la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta , in Parte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., a pagare alla società attrice la somma complessiva di euro 48.414,08, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
B) -
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che vengono liquidate Pt_1
in complessivi euro 7.754,00, di cui euro 5.500,00 per compensi ed euro 500,00 per spese, oltre rimb. forf. 15%, Cpa ed Iva solo se dovuta e non detraibile;
C) -Pone le spese della CTU a carico esclusivo della convenuta”. Pt_1
Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza, con il quale chiedeva, testualmente, all'adita Corte: “-in via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n.2688/2018 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data
10/12/2018, allo stato non notificata, per i motivi indicati nel presente atto e per tutti
i motivi che saranno analiticamente indicati nella istanza che sarà depositata successivamente alla costituzione in giudizio, facendo presente, sin da ora, che
l'istanza è fondata non solo sotto il profilo della fondatezza delle ragioni dell'appello, ma anche per la esistenza di gravi motivi inerenti il periculum in mora;
Nel merito, in via principale: riformare la sentenza n.2688/2018 per tutti i motivi indicati nella presente citazione, rigettando integralmente la domanda attrice in quanto generica e non provata a causa dell'omesso deposito da parte della società attrice degli estratti di c/c n. 2515.19 integrali. Nel merito, in ogni caso: annullare qualsiasi forma di condanna della banca alla restituzione di somme in favore della dal CP_1 momento che, anche all'esito del ricalcolo eseguito dal CTU nel primo grado di giudizio, il saldo del c/c n. 2515.19 rimane debitore e, quindi, anche perché le somme richieste in restituzione non sono mai state pagate dalla Nel merito, in CP_1
via gradata: disporre una CTU contabile che, nella redazione del conteggio finalizzato al ricalcolo delle movimentazioni del rapporto di c/c n. 2515.19, mantenga invariata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi successivamente al 30/06/2000, data di entrata in vigore della delibera del CICR. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Nel dettaglio, parte appellante proponeva la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei seguenti motivi di gravame:
- Con un primo motivo l'appellante censurava l'errore del giudice di prime cure nella parte in cui aveva condannato la banca alla restituzione di somme mai realmente pagate dalla In particolare, la richiamava la parte della sentenza in CP_1 Parte_1
cui Tribunale aveva affermato: "Dall'esame della CTU si evince che l'estratto conto al
31.1.2002 chiudeva con un saldo a debito della società correntista di euro 48.816,63.
Rilevato che il presente giudizio non ha ad oggetto accertamento negativo del debito
e che la convenuta alla chiusura del conto non vantava in relazione a tale conto Pt_1
nei confronti della cliente alcun credito, deve ritenersi che la stessa avesse estinto il suo debito. Dalla lettura degli atti e della documentazione risulta, infatti, che il conto corrente è stato chiuso nel 2002 e la società attrice ha rilasciato degli effetti cambiari per un pagamento dilazionato pari ad euro 54.100,40. Il rilascio delle cambiali dimostra che il pagamento è stato effettuato, atteso che la banca convenuta non ha mai eccepito di essere ancora creditrice. Pertanto, oggetto del giudizio è accertare se alla chiusura del conto la era effettivamente debitrice oppure se la somma CP_1
dovuta e pagata con gli effetti cambiari era il risultato di interessi non dovuti o commissioni di massimo scoperto non contrattate e quindi se è fondata la domanda di ripetizione di indebito. Rilevato che dopo oltre 16 anni la banca convenuta nulla ha eccepito in relazione ai pagamenti di cui agli effetti cambiari, è evidente che quest'ultima ha ricevuto tutto quanto dovutole". A sostegno della propria doglianza l'appellante specificava che la aveva CP_1
proposto una domanda volta alla rideterminazione del saldo effettivo del rapporto di c/c n° 2515.19 mediante l'ammissione di una CTU senza richiedere alcuna condanna della controparte. Aggiungeva che l'onere della prova graverebbe integralmente sulla parte attrice, mentre la convenuta banca MPS non sarebbe tenuta a spiegare domanda riconvenzionale con riferimento alle cambiali rilasciate dalla Precisava CP_1
che le cambiali sarebbero state menzionate dalla al solo fine di contrastare la Pt_1
domanda di parte attrice volta ad indagare la legittimità o meno delle clausole del contratto di conto corrente. A detta dell'appellante, infatti, vi sarebbe stata una sostituzione della originaria obbligazione derivante dal saldo debitore del c/c n°
2515.19 - ormai estinta - con una nuova obbligazione avente oggetto e titolo diverso -
i pagherò cambiari- integrando in tal modo l'istituto di cui all'art. 1230 c.c. Il giudice di primo grado, quindi, avrebbe dovuto valutare la eccezione della banca solo quale elemento impeditivo della rideterminazione del rapporto di c/c n° 2515.19 senza farne scaturire il corollario che gli effetti cambiari sarebbero stati pagati dalla CP_1
A detta dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto esclusivamente accertare e dichiarare - così come fatto dal CTU Rag. a pag. 7 della perizia Persona_1
depositata nel corso del giudizio- che, sulla scorta della documentazione fornita dalle parti in corso di causa, il saldo del c/c n° 2515.19 da debitore di € 48.816,63, così come portato dalle scritture contabili della banca (estratti conto) depositate da parte attrice in giudizio, diviene debitore di € 402.55. Con la conseguenza che la banca MPS non andava condannata a restituire alcuna somma nei confronti della società attrice CP_1
che, non avendole mai pagate, rimaneva comunque debitrice nei confronti della
[...]
banca anche all'esito del ricalcolo effettuato dal CTU. In definitiva, il Tribunale avrebbe omesso di eseguire la compensazione (in senso atecnico) nell'ambito del rapporto di c/c n° 2515.19, accertando che il saldo debitore del c/c a seguito della eliminazione delle annotazioni illegittime rimaneva debitore di € 402,55. Sul punto,
l'appellante richiamava la Suprema Corte di Cassazione secondo cui (sentenza n.
11030/2006, sentenza n° 17390 del 2007 e sentenza n° 8971 del 19/04/2011) la compensazione c.d. impropria può essere operata dal giudice d'ufficio anche senza eccezione di parte e, pertanto, può anche essere disposta in sede di appello.
-con un secondo motivo l'appellante denunciava l'illegittima eliminazione della capitalizzazione trimestrale dopo l'entrata in vigore della delibera CICR. Nello specifico, censurava la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure aveva statuito: "Il ctu nella sua relazione che si condivide per assenza di vizi logici e tecnici, ha accertato che sia prima che dopo la delibera del CICR del 7.2.2000 non è stata applicata la stessa periodicità per gli interessi attivi e quelli passivi, atteso che gli interessi attivi sono stati calcolati e capitalizzati con cadenza annuale, mentre quelli passivi con cadenza trimestrale”. Per l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto prendere in considerazione quanto rilevato dal CTP della ossia che, a Pt_1
seguito della entrata in vigore della Delibera CICR dopo il 30/06/2000, la banca, in presenza di saldi positivi, ha accreditato trimestralmente anche gli interessi attivi come si evincerebbe dall'estratto conto relativo al III trimestre 2000 ove risultano calcolati e immediatamente accreditati interessi attivi per £ 17.390 (pag. 2 CTP Prof. ). Ne Per_2
conseguirebbe che la CTU espletata in primo grado dovrebbe essere integrata con un ulteriore conteggio che mantenga invariata la capitalizzazione trimestrale successivamente al 30/06/2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR).
-con un terzo motivo l'appellante denunciava il mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della Infatti, la mancata produzione integrale degli estratti CP_1
del c/e n° 2515.19 implicherebbe l'assoluta carenza dei requisiti probatori necessari per l'accoglimento della domanda che, all'opposto, andava rigettata in forza del principio di ripartizione dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c.. In particolare, dalla lettura della sentenza si evincerebbe chiaramente che gli estratti del c/c n° 2515.19, depositati in giudizio da parte attrice, erano incompleti: "Dall'esame della CTU si evince che l'estratto conto al 31.1.2002 chiudeva con un saldo a debito della società correntista di euro 48.816,63. Rilevato che il presente giudizio non ha ad oggetto accertamento negativo del debito e che la convenuta alla chiusura del conto Pt_1
non vantava in relazione a tale conto nei confronti della cliente alcun credito, deve ritenersi che la stessa avesse estinto il suo debito. Dalla lettura degli atti e della documentazione risulta infatti che il conto corrente è staro chiuso nel 2002 e la società attrice ha rilasciato degli effetti cambiari per un pagamento dilazionato pari ad euro
54.100,40 “(pag. 2 sentenza). Nello specifico, l'appellante affermava che, a fronte di uno scoperto di conto pari ad € 48.816,63, i pagherò cambiari recavano il maggior importo di € 54.100,40 perché successivamente al 31/01/2002 (ultimo estratto conto depositato da parte attrice) sarebbero state effettuate ulteriori operazioni bancarie che avevano incrementato il saldo passivo e delle quali non vi sarebbe traccia nella documentazione prodotta in primo grado da controparte. A sostegno del motivo di gravame, richiamava un orientamento della Suprema, secondo cui: nei giudizi nel cui ambito la banca figuri quale attrice - anche solo in senso sostanziale, come nel caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - la rideterminazione del saldo finale può avvenire solo sulla base della ricostruzione il principio che alla base della sentenza va, dunque, rinvenuto nel fatto che il saldo finale di conto corrente altro non
è se non il risultato di una serie di movimentazioni del conto;
in mancanza delle movimentazioni integrali - assume la Cassazione - non è possibile pervenire ad individuare e quantificare il credito con un ragionevole grado di certezza, dal momento che i saldi temporali intermedi non possono non essere inquinati dalla progressiva formazione del dato intermedio, che costituisce il punto di partenza imprescindibile per la successiva evoluzione delle movimentazioni del rapporto di conto corrente”. Per l'appellante il suddetto principio si applicherebbe anche alla diversa ipotesi in cui sia il cliente ad agire in veste di attore al fine di accertare e determinare la reale situazione contabile del c/c suddetto e, quindi, il reale saldo.
Secondo l'appellante, se il Giudice di prime cure avesse correttamente ricostruito il fatto posto a base della domanda, valorizzando la incompletezza degli estratti di conto corrente n° 2515.19, avrebbe dovuto applicare l'orientamento giurisprudenziale in tema di prova e di deposito degli estratti di conto corrente, così giungendo al rigetto della domanda attrice in quanto palesemente generica e carente di prova. Si costituiva la che contestava l'impugnazione proposta perché CP_1
inammissibile, improponibile oltreché infondata in fatto e in diritto. L'appellata evidenziava, tra l'altro, che sarebbero pacifiche tra le parti le circostanze della chiusura del conto e dell'estinzione del saldo a seguito del rientro mediante pagamento delle cambiali come concordato nel 2002. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna della parte appellante alla refusione delle spese processuali del grado di giudizio.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per il giorno 31.10.2024, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica decorrenti dalla data del 4.11.24.
Motivi della decisione
11.In via preliminare, si osserva che l'impugnazione proposta è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del C.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, l'appellante ha indicato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre a rivedere quanto deciso dal giudice di primo grado.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342
c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
1.2 Nel merito l'appello è parzialmente fondato e, nei limiti che di seguito si esporranno, merita di essere accolto.
In primis, destituito di pregio è il motivo di gravame con il quale l'appellante ha affermato che l'azione proposta dalla controparte non sarebbe di condanna ma una azione di accertamento. Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe errato nel condannare la alla restituzione delle somme “indebitamente percepite” in quanto Pt_1
la avrebbe proposto solo una domanda volta alla rideterminazione del CP_1
saldo effettivo del rapporto di c/c n° 2515.19 mediante l'ammissione di una CTU senza richiedere alcuna condanna della alla restituzione di somme non dovute. Pt_1
Risulta bastevole, al fine di delineare l'infondatezza di tale doglianza, lo scrutinio dell'atto di citazione in primo grado e, in particolare, l'esame del punto 5 delle conclusioni ove, testualmente, la chiedeva al giudice di prime cure di: “5) CP_1
condannare la alla restituzione del complessivo Parte_1
importo di €. 42.494,89 o di quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data di addebito al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la convenuta al pagamento dell'importo di €.
42,494.89, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà”. In particolare, nella parte espositiva dell'originario atto introduttivo leggesi: “la convenuta dovrà pertanto essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro 42.494,89, o di quella maggiore o minore che risulterà, pari alla differenza tra il saldo del rapporto di conto corrente come risultante alla data di chiusura avvenuta nell'anno 2002 e quello risultante da saldo dello stesso calcolando lo sviluppo del rapporto depurato dal tasso di interesse ultralegale, dall'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, dalle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese con interessi calcolati al tasso di sostituzione ex art 117 TUB con riequilibrio della data di accredito e addebito a valuta”
Orbene, è chiaro che la ha agito per ottenere la condanna della CP_1 [...]
al pagamento della somma di euro 42.494,89 o della diversa Parte_1
somma da quantificarsi in corso di giudizio per i titoli individuati in atto introduttivo.
Pure infondato deve ritenersi l'assunto della in ordine alla intervenuta Pt_1
sostituzione della originaria obbligazione relativa al saldo negativo del c/c n. 2515.19 con una nuova obbligazione avente oggetto e titolo diverso, ai sensi dell'art. 1230 c.c.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto evincere dalla documentazione in atti che le parti avevano inteso sottoscrivere una parziale
“remissione di debito” sorto da precedenti rapporti, tra i quali quello per cui è causa, mediante rilascio di effetti cambiari, operazione da qualificarsi come novazione.
Il motivo non merita accoglimento sulla base dell'apprezzamento della documentazione richiamata dalla Banca.
Occorre evidenziare preventivamente che, affinchè si abbia novazione oggettiva dell'obbligazione è necessario che siano espressamente previste o comunque che siano desumibili in modo inequivocabile la volontà e l'effetto di estinguere l'obbligazione pregressa in ragione della sostituzione con una obbligazione nuova e incompatibile. In altri termini, occorre un mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione (aliquid novi) e l'animus e la causa novandi consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse comune delle parti all'effetto novativo (cfr Cass n 9347/2023).
Nel caso di specie, dalle comunicazioni del 04/03/2002, 10/4/2002 e 10/6/2002 emerge che le parti non intendevano estinguere il rapporto preesistente e sostituirlo con la creazione di una nuova e diversa obbligazione, avendo fatto più volte riferimento a un
“piano di rientro” rispetto all'esposizione debitoria già maturata e, dunque, senza l'elisione del collegamento con l'originario rapporto. La previsione in punto di rilascio di pagherò cambiari può ben essere inquadrata in una dilazione di pagamento accompagnata da una mera modificazione quantitativa dell'obbligazione originaria. E, infatti, nella comunicazione del 10.04.2002 si richiede anche l'addebito di interessi convenzionali sulla somma complessiva di euro 54.100,40“per tutta la durata della dilazione”. Inoltre, la volontà delle parti di non estinguere l'originaria obbligazione si evince anche dalla ulteriore previsione secondo cui: “il mancato pagamento anche di una sola delle rate convenute determinerà la decadenza dei benefici concessi;
in tal caso i pagamenti saranno imputati ex lege e considerati a deconto dei crediti determinati alle condizioni originarie”.
L'appello è fondato quanto alla doglianza circa la “errata condanna della alla Pt_1
restituzione di somme mai pagate dalla . CP_1
Come è noto, nelle cause di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito, l'attore che chieda l'accertamento di invalidità o di inefficacia di un atto ad esso pregiudizievole e la condanna della controparte alla restituzione, assume, in relazione a tali domande, l'onere probatorio - secondo il generale criterio di cui all' art. 2697 c.c.
- di dimostrare i fatti costituitivi della pretesa.
Nello specifico, in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713) e, ancora, “nelle controversie tra Banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato Pt_1 del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione”(Cass., n. 30822/2018; Cass. n. 9604/2000).
Al contrario di quanto sostenuto dal primo Giudice in sentenza, non ricorre idonea dimostrazione del pagamento delle somme che sarebbero state portate dai pagherò cambiari cui facevano riferimento le suddette comunicazioni intervenute nel 2002 tra le parti, le quali, a ben vedere, individuavano soltanto il numero e gli importi dei titoli da emettersi successivamente per la complessiva somma di euro 54.100,40, oltre interessi al tasso del 3% per l'intera durata del concordato piano di rientro.
Sganciata dalle risultanze processuali è la conclusione tratta dal primo Giudice in ordine al “rilascio di cambiali poi evidentemente onorate”.
Al riguardo, giova osservare che l'odierna appellata non ha mai fatto riferimento nell'atto introduttivo originario al rilascio di cambiali al fine di rientrare nell'esposizione debitoria di cui al conto corrente dedotto in giudizio e neanche genericamente all'avvenuto pagamento della somma di euro 54.100,40 di cui ai richiamati pagherò cambiari. L'appellata, invero, richiedeva la restituzione della diversa somma di euro € 42.494,89 di cui alla consulenza tecnica di parte prodotta a corredo della domanda introduttiva o di quella maggiore o minore somma risultante in giudizio a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, individuando -sulla base di un mero automatismo- la somma pretesa in restituzione quale quella risultante dalla differenza tra il saldo banca e quello reale del conto dopo l'omissione delle poste che sarebbero state applicate illegittimamente. Dopo il deposito con la seconda memoria ex art 183
VI co cpc da parte della comunicazioni del 04.03.2002, 10.04.2002 e CP_3
10.06.2002 la posizione difensiva assunta dalla risulta essere stata CP_1
immediatamente oppositiva in quanto la predetta parte sia nella successiva nota istruttoria sia a verbale d'udienza non confermava di aver rilasciato gli effetti cambiari e neanche deduceva di aver poi provveduto al loro integrale pagamento in favore della anzi eccepiva la tardività delle eccezioni fondate dalla controparte sulle predette Pt_1
comunicazioni del 2002 e ne contestava fermamente la utilizzabilità, anche disconoscendo la sottoscrizione, e la loro rilevanza nel presente giudizio poichè prive di alcun riferimento al conto corrente per cui è causa e riguardanti pure un altro soggetto giuridico.
Ciò posto, è oltremodo illogico e non basato sulle emergenze processuali l'assunto del giudice di prime cure secondo cui “... Il rilascio delle cambiali dimostra che il pagamento è stato effettuato, atteso che la banca convenuta non ha mai eccepito di essere ancora creditrice… rilevato che dopo 16 anni la banca convenuta nulla ha eccepito in relazione ai pagamenti di cui agli effetti cambiari, è evidente che quest'ultima ha ricevuto tutto quanto dovutole”.
Al riguardo, non essendo la tenuta ad eccepire il mancato pagamento o a Pt_1
spiegare domanda riconvenzionale non può presumersi che abbia già ricevuto l'intera complessiva somma di cui ai titoli cambiari soltanto per non aver agito per la loro riscossione nonostante il notevole lasso di tempo trascorso.
Inoltre, le comunicazioni del 2002 configurano un piano di rientro regolato mediante futuro rilascio di numerosi pagherò cambiari di diverso importo e scadenza. Detti effetti cambiari a firma della per la complessiva somma di euro 54.100,40 CP_1
in linea capitale non risultano essere stati documentati in giudizio e la nel Pt_1
produrre le comunicazioni del 2002 non ne ha in alcun modo ammesso il pagamento, né il pagamento può ritenersi circostanza non contestata tra le parti (tra l'altro, ancora a verbale di udienza del 09.2.2015 e a verbale di udienza fissata per le conclusioni del
09.10.2025 la negava espressamente che il piano di rientro di cui alle CP_1
comunicazioni del 2002 facesse riferimento all'esposizione debitoria derivante dal conto corrente per cui è causa). Ad abundantiam, la prova del pagamento dei titoli cambiari non può certo evincersi sulla base della documentazione di cui all'indice della produzione di primo grado della che al n 2 fa riferimento soltanto a CP_1
“raccomandate a/r inviate al ”. In ogni caso, anche a voler Parte_1
considerare la missiva proveniente dalla Banca del 14.02.2012 deve ritenersi che non emerga alcuna conferma del pagamento dei titoli cambiari di cui al piano di rientro in questione poiché al riguardo il contenuto della missiva è generico ed equivoco. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Banca non doveva essere condannata a restituire alcuna somma nei confronti della con riferimento agli effetti CP_1
cambiari richiamati nelle sopra menzionate comunicazioni del 2002. Del resto, la società appellata non risulta aver formulato domanda di ripetizione relativamente alle specifiche somme di cui ai pagherò cambiari per complessivi euro 54.100,40, il cui collegamento con il conto corrente de quo veniva dalla stessa anche negato CP_1
sin dalla prima difesa successiva alla produzione da parte della delle suddette Pt_1
comunicazioni.
Più in generale, non risulta in giudizio alcuna dimostrazione che l'appellata abbia realmente corrisposto alla gli importi relativi alle voci illegittimamente applicate Pt_1
con riferimento al saldo di chiusura del conto corrente dedotto in giudizio.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante denunciava l'erroneità della sentenza laddove si provvedeva ad epurare il conto dagli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi anche dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del
07.02.2000. Nello specifico, l'appellante si doleva dell'adesione del giudice di prime cure alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ove si affermava che “sia prima che dopo la delibera del CICR del 7.2.2000, non è stata applicata la stessa periodicità per gli interessi attivi e quelli passivi, atteso che gli interessi attivi sono stati calcolati
e capitalizzati con cadenza annuale, mentre quelli passivi con cadenza trimestrale”.
Per l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto prendere in considerazione quanto rilevato dal CTP della , ossia che, a seguito della entrata in vigore CP_4
della Delibera CICR dopo il 30/06/2000, la in presenza di saldi positivi, Pt_1
accreditava trimestralmente anche gli interessi attivi come si evincerebbe dall'estratto conto relativo al III trimestre 2000, ove risultano calcolati e immediatamente accreditati interessi attivi per £ 17.390 (pag. 2 CTP Prof. ). Per_2
La predetta argomentazione difensiva si appalesa inammissibile poiché non si confronta con il ragionamento autonomo esplicitato in aggiunta dal primo Giudice in sentenza secondo cui “il passaggio dal regime naturale di assenza di capitalizzazione al regime di capitalizzazione trimestrale di interessi attivi e passivi, con tassi a favore della banca decisamente superiori rispetto a quelli a favore della correntista, rappresenta una variazione peggiorativa delle condizioni economiche che pertanto, per essere valida, doveva essere convenuta in forma scritta e agli atti non è stato rinvenuto alcun accordo siglato dalle parti successivo al 30.06.2000 relativo alla capitalizzazione degli interessi creditori e debitori”. Nessuna critica risulta esposta dall'appellante avverso detta motivazione a cui deve intendersi aver prestato acquiescenza con la conseguenza che la questione posta dal secondo motivo di appello relativa alla “illegittima eliminazione della capitalizzazione trimestrale dopo l'entrata in vigore della delibera CICR” non è suscettibile di nuovo esame nel merito.
Privo di pregio è il terzo motivo di appello in quanto la società appellata risulta aver prodotto in giudizio tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto alla chiusura dello stesso;
anche il nominato ctu riscontrava nell'elaborato depositato in atti che la documentazione era completa. Inoltre, la appellante provvedeva al deposito del Pt_1
contratto scritto inter partes del 27.01.1992.
In definitiva, il saldo reale del c/c n. 2515.19, a seguito dell'eliminazione delle annotazioni illegittime, ammonta ad euro -402.55 sempre a favore della rispetto Pt_1
al saldo banca pari a – 48.816,63 al 31.01.2002, come ben ritenuto dal primo Giudice senza la proposizione di censure da parte della se non nei limiti del secondo Pt_1
motivo di appello relativo alla capitalizzazione degli interessi dopo la delibera CICR.
Infine, si appalesa inammissibile la richiesta dell'appellante di condanna generica della controparte come di seguito formulata:“condannare la a restituire quanto CP_1
già pagato dal BMPS in esecuzione della sentenza impugnata di primo grado n.
2688/2018 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 10/12/2018, con riserva di quantificare in separato giudizio le somme dovute in restituzione.
V Le spese del giudizio
2.1 Le spese del doppio grado di giudizio di appello vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito finale del giudizio. Le spese della ctu espletata in primo grado vanno poste a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^-, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n.2688/2018 del Tribunale di Napoli, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma parziale della sentenza appellata, accertato il saldo reale del c/c n. 2515.19 pari a euro 402,55 a debito del cliente, rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla CP_1
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
b) Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
c) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti del giudizio le spese di CTU, in ragione della metà ciascuna.
Alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Napoli, addì 30.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio