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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 722/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritto al n. 722 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione a trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali, introdotta da:
, c.f.: rappresentata e difesa dall' Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
CHICHIARELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Avezzano alla Via Muzio
Febonio n. 36
ATTORE - OPPOSTO
CONTRO
, c.f.:. , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano ZITTI ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Cappelle dei Marsi (AQ), alla Via Napoli n. 2
CONVENUTO - OPPONENTE
E NEI CONFRONTI DI
P.IVA in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro
REFERZA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Teramo al Corso Cerulli Irelli
n. 31
CONVENUTO - TERZO DEBITORE
Materia: Opposizione all'esecuzione – Giudizio di merito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da processo verbale dell'udienza del 4.12.2024 e segnatamente:
- l'attore si è riportato a quelle rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del 5.6.2024, che di seguito si trascrivono “1) “Piaccia all'On.le Giustizia adita, in via principale, dichiarare inammissibile, per tutto quanto esposto dall'attrice nel proprio atto di citazione, l'opposizione
1 proposta dal convenuto-esecutat ed oggetto del presente giudizio;
2) In subordine, CP_1 dichiarare già coperte da giudicato e, dunque, rigettare, le domande avanzate dal convenuto- esecutato nella medesima opposizione;
3) In ulteriore subordine, dichiararla CP_1 infondata e, pertanto, rigettarla nel merito;
4) Con vittoria di spese e competenze di causa”;
- il convenuto opponente si è riportato alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, co. 6 n.
1) c.p.c. e, dunque, alla comparsa di costituzione e risposta, che si riportano “1) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità del pignoramento gravante sul c/c n. 805, intrattenuto presso Intesa San Paolo ad istanza della sig.r per tutte le causali Parte_1 esposte in narrativa;
2)-Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità del pignoramento gravante sul c/c n. 100000000662 intrattenuto presso Intesa San Paolo ad istanza della sig.r per tutte le causali esposte in narrativa;
2)-Condannare la sig.r Parte_1 [...] al pagamento delle spese processuali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”; Parte_1
- il terzo debitore si è riportato alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, di seguito trascritte “si conclude pertanto affinché il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione proposta dal notaio dichiari impignorabili le somme disponibili o confluite nel conto CP_1 corrente dedicato;
in ogni caso perché respinga la domanda proposta dall'attrice condannandola alla rifusione delle spese e dei compensi di avvocato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Si è ritenuto, anzitutto, di non dover accogliere la richiesta di riunione svolta dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni posto che il proc. 468/2023 R.G. ha ad oggetto l'opposizione agli atti esecutivi introdotta dal terzo debitore contro l'ordinanza del G.E. di accertamento dell'obbligo e conseguente ordinanza di assegnazione delle somme. Tale giudizio, oltre ad avere un distinto oggetto (seppure medesime siano le questioni di fatto e di diritto), è regolato dal rito introdotto dal
D.Lgs. 149/2022 e, peraltro, diverso è il regime di impugnazione del provvedimento finale (non appellabilità ex art. 618, co. 2 c.p.c.). Ne discende come, correttamente e anche opportunamente, le cause debbano essere tenute separate.
B. In forza di titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n.
366/2019 pubblicata il 12.2.2019 e recante condanna del notaio al pagamento della CP_1 somma di € 407.000,00 oltre accessori in favore di quest'ultima, dopo avere Parte_1 intimato il pagamento della somma di € 444.541,01 a mezzo di atto di precetto del 2.5.2019, procedeva al pignoramento presso i terzi debitori, e Controparte_3 Controparte_2
Mentre rendeva dichiarazione negativa, con Controparte_3 Controparte_2 dichiarazione del 22.5.2019 indicava l'esistenza di due rapporti di conto corrente: per uno di essi si
2 riconosceva debitrice della somma di € 638,37 mentre, quanto all'altro, si limitava ad affermare la natura di conto corrente dedicato all'attività professionale (notarile) dell'esecutato.
C. L'esecutato, quindi, proponeva una prima opposizione all'esecuzione prima che la procedura fosse iscritta a ruolo deducendo l'impignorabilità delle sole somme giacenti sul conto corrente n.
100000000662 poiché abitualmente ospitante somme impiegate pagamento degli oneri tributari, in particolare l'imposta sul valore aggiunto, per il pagamento degli oneri contributivi in favore delle impiegate dello studio notarile , nonché per il pagamento di tutti gli oneri connessi con l'attività CP_1 di Notaio da esso svolta, come il versamento delle somme dovute all'archivio notarile nonché per la retribuzione dei dipendenti, con possibile lesione degli interessi di questi e violazione dell'art. 36
Cost. Rappresentava, inoltre, come il titolo esecutivo non fosse ancora passato in cosa giudicata e invocava la sospensione dell'esecuzione, con dichiarazione di nullità del pignoramento. Con ordinanza del 6.11.2019 veniva assegnato termine per l'introduzione del merito.
D. Il 21.7.2020 l'esecutato proponeva nuova opposizione all'esecuzione deducendo, stavolta, come il contratto di conto corrente bancario n. 805 fosse stato concluso ai sensi ed agi effetti del disposto normativo di cui all'art. 1, comma 63, Legge 147/2013 e successive modifiche apportate dalla L.
124/2017, con conseguente impignorabilità del credito fintantoché, in conformità delle speciali disposizioni di legge, le stesse non fossero transitate su altro conto corrente, confluendo nel patrimonio del notaio.
L'opponente, poi, reiterava l'opposizione (medesimi motivi) pure in relazione al conto corrente n.
100000000662 evidenziando come le somme che ivi confluivano fossero ab initio destinate ai pagamenti descritti, senza confondersi con il patrimonio del professionista. , CP_1 dunque, invocava la sospensione dell'esecuzione, con dichiarazione di nullità del pignoramento.
E. Il G.E., dopo aver sospeso l'esecuzione inaudita altera parte con decreto del 27.7.2020, instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 20.2.2021 comunicato il 22.2.2021 ritenuta prima facie la fondatezza dei soli motivi afferenti il conto corrente dedicato, provvedeva a confermare la sospensione limitatamente a tale rapporto fissando termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione per l'introduzione del giudizio di merito e provvedendo, con separato provvedimento, ad assegnare alla procedente la somma di € 451,69 esistente sul conto corrente personale, liquidando le spese della procedura.
F. Con atto di citazione tempestivamente notificato il 21.5.2021 ed iscritto a ruolo il 25.5.2021 il creditore procedente ha introdotto il presente giudizio di merito sull'opposizione spiegata dall'esecutato, correttamente evocando in giudizio il terzo debitore, litisconsorte necessario (ex multis Cass. Sez.
3, 17.2.2020, n. 3899) deducendo, in sostanza:
3 - l'inammissibilità dell'opposizione in quanto l'impignorabilità delle somme depositate sul conto dedicato avrebbe dovuto esser fatta valere con la precedente opposizione;
- nel merito, l'infondatezza della stessa in relazione al conto dedicato posto che, per effetto della modifica legislativa del 2017, questo è destinato a ospitare anche somme pignorabili, delle quali il notaio può disporre previa redazione di un prospetto contabile, dunque non costituenti patrimonio separato. Ha, dunque, evidenziato come l'esecutato non abbia neppure dedotto la giacenza sul conto esclusivamente di somme impignorabili essendo, per contro, evidente come sullo stesso affluiscano somme liberamente disponibili dimodoché la giacenza del conto personale sia costantemente tenuta bassa come pure denotato dalla elevata frequenza dei giroconti dal primo al secondo rapporto;
- sempre nel merito, l'infondatezza dell'opposizione anche in relazione alla pretesa impignorabilità delle somme depositate sul conto corrente personale.
Ha, quindi, concluso in conformità.
G. Si è costituito in giudizio tornando, in sostanza, ad argomentare come tutte le CP_1 somme depositate sul conto corrente dedicato (n. 805) fossero da considerarsi per ciò solo impignorabili, concludendo come sopra.
H. La i è costituita in giudizio aderendo alle argomentazioni dell'esecutato, Controparte_2 evidenziando come, secondo una corretta interpretazione tanto letterale che sistematica, le somme depositate sul conto dedicato siano oggetto di un atto di destinazione del professionista, che solo questi potrebbe neutralizzare mediante atto di svincolo, cui la legge attribuisce effetti anche in considerazione della particolare qualifica dello stesso in quanto titolare di un munus publicum. Ha, inoltre, evidenziato come la banca depositaria non disponga di alcun potere e diritto di verificare provenienza e destinazione delle somme giacenti né tantomeno, l'uso che il titolare faccia del conto stesso.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento dell'opposizione proposta da . CP_1
I. Nelle more del giudizio, dopo che ebbe a promuovere vittoriosamente reclamo Parte_1 contro l'ordinanza di sospensione del 22.2.2021 emessa dal G.E. e riassunto l'esecuzione, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, il G.E. con ordinanza del 13.7.2022 riteneva accertato come pignorabile la somma di € 490.000,00 giacente sul conto dedicato fosse pignorabile procedendo, con separata ordinanza, all'assegnazione del credito alla procedente.
1. Deve, anzitutto, ritenersi che l'opposizione all'esecuzione proposta il 21.7.2020 dall'esecutato sia ammissibile in relazione al conto corrente n. 805 posto che, pur volendo prescindere dalla questione circa la piena equiparazione tra motivi afferenti la pignorabilità – dunque la direzione concreta dell'azione esecutiva – e fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto obbligatorio in punto di
4 rimedio (normativamente stabilito comunque nell'opposizione all'esecuzione – v. art. 615 c.p.c.) non risultava superato, in concreto, il momento preclusivo di cui agli artt. 492, co. 3 e 552 c.p.c.
Con riferimento al conto corrente n. 100000000662, invece, l'opposizione risulta inammissibile in quanto identica ad altra già proposta e, peraltro, pure poi definita nel merito con sentenza n.
259/2021 del 23.7.2021, passata in giudicato giusta certificazione del Cancelliere e condivisibile.
2. Nel merito dell'opposizione avente ad oggetto la pignorabilità delle somme depositate sul rapporto di conto corrente n. 805 si osserva quanto appresso.
L'art. 1 co. 63 L. 147/2013 stabilisce che il notaio o altro pubblico ufficiale sia tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito;
nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell'art. 1, co. 65 L. 147/2013 le somme depositate nel conto corrente di cui al co. 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse.
L'art. 1 co. 66 prevede che nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale possa disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lett. c) del co.
63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o
5 da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto.
L'art. 1, co. 142, lett. e) 124/2017 ha modificato l'art. 1 L. 147/2013 mediante introduzione del co. 66 bis, che testualmente prevede “il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato,
a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63”.
Dal complessivo edificio normativo può, anzitutto, ricavarsi come il legislatore abbia inteso imporre un obbligo a soggetti muniti di specifiche qualità giuridiche di dotarsi di un conto corrente dedicato per ospitare somme che abbiano, in sostanza, ricevuto nell'interesse di altri (a titolo di deposito o quali mezzi di esecuzione di un mandato). Al fine di assicurare che il patrimonio del soggetto sia capiente e possa, dunque, garantire il soddisfacimento degli interessi tutelati, taluni dei quali di natura spiccatamente pubblicistica, il credito esigibile a vista derivante da deposito irregolare in conto corrente è assistito da una previsione di impignorabilità, così evitando che la causa che ha dato luogo alla disponibilità iniziale delle somme versate sul conto – e dunque, in definitiva, la identità
e la loro destinazione – si dissolva nel nuovo rapporto, così divenendo parte della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. (v. Cass. Sez. L, 17.10.2018, n. 26042 in relazione al trattamento pensionistico accreditato ante D.L. 83/2017).
Tale impignorabilità va intesa come soggettivamente relativa posto che essa deriva non già dalla natura dell'oggetto ma dalla qualità del soggetto che esercita l'azione esecutiva su di esso, così originandosi propriamente un patrimonio separato nel senso che, ferma la titolarità del diritto, esso non può che costituire garanzia patrimoniale che per i crediti a presidio del quale è costituito, agendo peraltro detta separazione in senso unilaterale (il residuo patrimonio è comunque garanzia per il creditori tutelati anche dal patrimonio segregato).
La questione di diritto dirimente sta nel comprendere se tutte le somme depositate sul conto corrente dedicato siano impignorabili o, quantomeno, siano assistite da una presunzione in tal senso.
La soluzione della questione passa per una interpretazione complessiva delle disposizioni normative alla luce della novella del 2017, di cui si è detto.
Va, anzitutto, premesso come tradizionalmente la deduzione della impignorabilità sia stata affidata all'esperimento, da parte dell'esecutato, dell'opposizione all'esecuzione. Tale impostazione è stata rimeditata nelle ipotesi in cui l'impignorabilità sia posta da norme imperative a presidio di preminenti interessi pubblici, così consentendosi il rilievo officioso (v. Cass. Sez. 3, 22.3.2011, n. 6548). Nel caso di specie ha proposto specifica opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c. CP_1
6 Dall'art. 1, co. 66 bis L. 143/2017, a differenza del precedente regime, si evince come il conto dedicato ben si presti a ricevere depositi ed accrediti di somme diverse da quelle di cui all'art. 1, co.
63, lett. a), b) e c), così potendo determinarsi una composizione promiscua del saldo di conto. Il conto dedicato, dunque, ha perduto il connotato di conto istituzionalmente destinato ad ospitare le somme aventi le qualità di cui all'art. 1, co. 63. Ne deriva come la specifica disposizione dell'art. 1, co. 65 abbia perduto specifica pregnanza posto che la stessa supponeva che il conto fosse destinato esclusivamente a ospitare disponibilità aventi i connotato di cui si è detto.
E' evidente, poi, come l'impignorabilità non possa essere riferita ad un conto corrente, che è un contratto o comunque un rapporto composito, ma piuttosto alla situazione attiva che derivi al correntista nel suo svolgimento, dunque in una parola al diritto (di credito) al suo saldo attivo.
La impignorabilità deve, dunque, essere propriamente riferita solamente alle somme indicate dall'art. 1 co. 63 posto che esse, al tempo della istituzione della previsione, erano le uniche che avrebbero fisiologicamente dovuto essere accreditate sul conto dedicato. Tale lettura risulta, del resto, conforme alle finalità di una disciplina speciale e tenuto conto del fatto che le previsioni di impignorabilità, comprimendo eccezionalmente la tutela del credito (o di specifici crediti per un diverso preminente interesse), debbano a fortiori essere intese nella maniera più conforme alla
Costituzione onde evitare irragionevoli ed inaccettabili privilegi (con quanto ne consegue in punto di possibili abusi).
Da quanto sopra discende che l'operatività della previsione di impignorabilità supponga la dimostrazione della circostanza che il saldo attinto dal pignoramento fosse composto, seppure in parte, da accrediti e versamenti in relazione alle somme di cui all'art. 1, co. 63.
L'onere della prova deve ritenersi a carico del notaio esecutato per due convergenti ragioni:
- i fatti a fondamento della impignorabilità costituiscono fatti impeditivi dell'azione esecutiva;
- per il principio di riferibilità o vicinanza della prova (v. Cass. SS.UU. 30.10.2001, n. 13533) posto che sarebbe massimamente arduo per il creditore procedente dare prova dell'origine delle rimesse e degli accrediti sul conto corrente sconoscendone la fonte.
La previsione, poi, che il notaio possa procedere a disporre delle somme solo seguito di redazione di apposito prospetto contabile non sta a significare che queste siano indisponibili finanche allo stesso titolare. La banca, come pure afferma la non ha alcun potere Controparte_2 di sindacare provenienza e neppure la rispondenza al vincolo degli atti dispositivi del titolare del conto: in sostanza non si tratta di un deposito nell'interesse del terzo (art. 1773 c.c.), svincolabile solo dietro prova che l'atto sia destinato a soddisfare il terzo o col consenso di questi. In tale ottica la redazione del prospetto contabile, peraltro dal contenuto normativamente assolutamente vago, non è requisito che determina la disponibilità delle somme o la caducazione della destinazione (e
7 per conseguenza la pignorabilità) ma, piuttosto, atto dovuto in quanto adempimento di un obbligo deontologico (art. 45 Codice deontologico) ed atto necessario, attuativo dello sforzo probatorio a carico dell'esecutato.
Pare, quindi, delinearsi pure una distinzione tra conto dedicato, che dunque deve essere informato a una tendenziale separata gestione contabile, e conto corrente vincolato. Questo, in particolare, si caratterizza per il fatto che all'esercizio del potere di disposizione del correntista debbano necessariamente concorrere altri soggetti come accade nelle ipotesi di conti di appoggio, di regola infruttiferi, di contributi pubblici con specifica destinazione in cui l'autorità accreditante deve necessariamente esprimere la propria volontà unitamente al correntista per impartire ordini di disposizione (mandati di pagamento e simili) alla banca depositaria, che pure è responsabilizzata ravvicinandosi quasi, agli effetti pratici, alla prestazione di un servizio di tesoreria indiretta. Nel caso di conto dedicato, invece, rappresentano sufficiente garanzia circa la corretta destinazione delle disponibilità la qualità soggettiva del correntista ed il complessivo sistema sanzionatorio penale e disciplinare previsto dall'ordinamento. In sostanza, si tratta di affidare al professionista la protezione delle disponibilità dalle azioni esecutive di creditori il cui credito abbia diversa natura e non già di proteggere dette disponibilità dalla possibile diversione di finalità che potrebbe impartire il correntista stesso. Del resto, come detto, la banca depositaria non è tenuta ad eseguire sic et simpliciter le disposizioni del cliente, senza poter eccepire alcunché e non assumendo alcuna responsabilità, diversamente da quanto accade nelle ipotesi in cui deve verificare la rispondenza delle operazioni alle disposizioni di legge, di regolamento e negoziali (come nel caso di banca depositaria di OICR ex artt. 36, 38 e 50 D.Lgs. 58/1998).
Deve essere, conclusivamente, affermato che l'impignorabilità delle somme depositate sul conto dedicato sia limitata a quelle indicate all'art. 1, co. 63 L. 147/2013, con onere delle prova a carico del titolare, senza che possa operare alcuna presunzione proprio per la astratta promiscuità di somme che il conto può ospitare. Peraltro, anche prima della novella del 2017, l'uso promiscuo del conto avrebbe doverosamente condotto alla sua esclusione di conto dedicato, superando dunque l'eventuale nomenclatura adottata dalle parti evidenziandosi come non si tratti, invero, di un contratto distinto, sotto il profilo del tipo, da quello (socialmente tipico) di conto corrente bancario provvedendo la legge speciale solo a disciplinare taluni aspetti.
3. Nel caso di specie, ad ogni modo, non ha offerto elementi per ritenere che il saldo CP_1 attivo del conto n. 805 rinvenisse da rimesse inerenti le somme di cui all'art. 1, co. 63 L. 147/2013 risultando, per contro positivamente, dalla relazione svolta dal CTU nel contraddittorio delle parti, versata in atti ed in base al quale è stata poi emessa l'ordinanza di assegnazione, che l'importo di €
490.000,00 fosse assolutamente estraneo alla previsione normativa e, perciò, pignorabile.
8 Ne deriva come l'opposizione debba essere in parte qua rigettata.
4. L'assenza di specifica giurisprudenza sulla questione di diritto dirimente e la peculiarità della stessa giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta da in relazione CP_1 alla impignorabilità del saldo del conto corrente bancario n. 100000000662;
- RIGETTA nel resto l'opposizione;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 26 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritto al n. 722 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione a trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali, introdotta da:
, c.f.: rappresentata e difesa dall' Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
CHICHIARELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Avezzano alla Via Muzio
Febonio n. 36
ATTORE - OPPOSTO
CONTRO
, c.f.:. , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano ZITTI ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Cappelle dei Marsi (AQ), alla Via Napoli n. 2
CONVENUTO - OPPONENTE
E NEI CONFRONTI DI
P.IVA in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro
REFERZA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Teramo al Corso Cerulli Irelli
n. 31
CONVENUTO - TERZO DEBITORE
Materia: Opposizione all'esecuzione – Giudizio di merito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da processo verbale dell'udienza del 4.12.2024 e segnatamente:
- l'attore si è riportato a quelle rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del 5.6.2024, che di seguito si trascrivono “1) “Piaccia all'On.le Giustizia adita, in via principale, dichiarare inammissibile, per tutto quanto esposto dall'attrice nel proprio atto di citazione, l'opposizione
1 proposta dal convenuto-esecutat ed oggetto del presente giudizio;
2) In subordine, CP_1 dichiarare già coperte da giudicato e, dunque, rigettare, le domande avanzate dal convenuto- esecutato nella medesima opposizione;
3) In ulteriore subordine, dichiararla CP_1 infondata e, pertanto, rigettarla nel merito;
4) Con vittoria di spese e competenze di causa”;
- il convenuto opponente si è riportato alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, co. 6 n.
1) c.p.c. e, dunque, alla comparsa di costituzione e risposta, che si riportano “1) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità del pignoramento gravante sul c/c n. 805, intrattenuto presso Intesa San Paolo ad istanza della sig.r per tutte le causali Parte_1 esposte in narrativa;
2)-Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità del pignoramento gravante sul c/c n. 100000000662 intrattenuto presso Intesa San Paolo ad istanza della sig.r per tutte le causali esposte in narrativa;
2)-Condannare la sig.r Parte_1 [...] al pagamento delle spese processuali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”; Parte_1
- il terzo debitore si è riportato alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, di seguito trascritte “si conclude pertanto affinché il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione proposta dal notaio dichiari impignorabili le somme disponibili o confluite nel conto CP_1 corrente dedicato;
in ogni caso perché respinga la domanda proposta dall'attrice condannandola alla rifusione delle spese e dei compensi di avvocato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Si è ritenuto, anzitutto, di non dover accogliere la richiesta di riunione svolta dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni posto che il proc. 468/2023 R.G. ha ad oggetto l'opposizione agli atti esecutivi introdotta dal terzo debitore contro l'ordinanza del G.E. di accertamento dell'obbligo e conseguente ordinanza di assegnazione delle somme. Tale giudizio, oltre ad avere un distinto oggetto (seppure medesime siano le questioni di fatto e di diritto), è regolato dal rito introdotto dal
D.Lgs. 149/2022 e, peraltro, diverso è il regime di impugnazione del provvedimento finale (non appellabilità ex art. 618, co. 2 c.p.c.). Ne discende come, correttamente e anche opportunamente, le cause debbano essere tenute separate.
B. In forza di titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n.
366/2019 pubblicata il 12.2.2019 e recante condanna del notaio al pagamento della CP_1 somma di € 407.000,00 oltre accessori in favore di quest'ultima, dopo avere Parte_1 intimato il pagamento della somma di € 444.541,01 a mezzo di atto di precetto del 2.5.2019, procedeva al pignoramento presso i terzi debitori, e Controparte_3 Controparte_2
Mentre rendeva dichiarazione negativa, con Controparte_3 Controparte_2 dichiarazione del 22.5.2019 indicava l'esistenza di due rapporti di conto corrente: per uno di essi si
2 riconosceva debitrice della somma di € 638,37 mentre, quanto all'altro, si limitava ad affermare la natura di conto corrente dedicato all'attività professionale (notarile) dell'esecutato.
C. L'esecutato, quindi, proponeva una prima opposizione all'esecuzione prima che la procedura fosse iscritta a ruolo deducendo l'impignorabilità delle sole somme giacenti sul conto corrente n.
100000000662 poiché abitualmente ospitante somme impiegate pagamento degli oneri tributari, in particolare l'imposta sul valore aggiunto, per il pagamento degli oneri contributivi in favore delle impiegate dello studio notarile , nonché per il pagamento di tutti gli oneri connessi con l'attività CP_1 di Notaio da esso svolta, come il versamento delle somme dovute all'archivio notarile nonché per la retribuzione dei dipendenti, con possibile lesione degli interessi di questi e violazione dell'art. 36
Cost. Rappresentava, inoltre, come il titolo esecutivo non fosse ancora passato in cosa giudicata e invocava la sospensione dell'esecuzione, con dichiarazione di nullità del pignoramento. Con ordinanza del 6.11.2019 veniva assegnato termine per l'introduzione del merito.
D. Il 21.7.2020 l'esecutato proponeva nuova opposizione all'esecuzione deducendo, stavolta, come il contratto di conto corrente bancario n. 805 fosse stato concluso ai sensi ed agi effetti del disposto normativo di cui all'art. 1, comma 63, Legge 147/2013 e successive modifiche apportate dalla L.
124/2017, con conseguente impignorabilità del credito fintantoché, in conformità delle speciali disposizioni di legge, le stesse non fossero transitate su altro conto corrente, confluendo nel patrimonio del notaio.
L'opponente, poi, reiterava l'opposizione (medesimi motivi) pure in relazione al conto corrente n.
100000000662 evidenziando come le somme che ivi confluivano fossero ab initio destinate ai pagamenti descritti, senza confondersi con il patrimonio del professionista. , CP_1 dunque, invocava la sospensione dell'esecuzione, con dichiarazione di nullità del pignoramento.
E. Il G.E., dopo aver sospeso l'esecuzione inaudita altera parte con decreto del 27.7.2020, instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 20.2.2021 comunicato il 22.2.2021 ritenuta prima facie la fondatezza dei soli motivi afferenti il conto corrente dedicato, provvedeva a confermare la sospensione limitatamente a tale rapporto fissando termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione per l'introduzione del giudizio di merito e provvedendo, con separato provvedimento, ad assegnare alla procedente la somma di € 451,69 esistente sul conto corrente personale, liquidando le spese della procedura.
F. Con atto di citazione tempestivamente notificato il 21.5.2021 ed iscritto a ruolo il 25.5.2021 il creditore procedente ha introdotto il presente giudizio di merito sull'opposizione spiegata dall'esecutato, correttamente evocando in giudizio il terzo debitore, litisconsorte necessario (ex multis Cass. Sez.
3, 17.2.2020, n. 3899) deducendo, in sostanza:
3 - l'inammissibilità dell'opposizione in quanto l'impignorabilità delle somme depositate sul conto dedicato avrebbe dovuto esser fatta valere con la precedente opposizione;
- nel merito, l'infondatezza della stessa in relazione al conto dedicato posto che, per effetto della modifica legislativa del 2017, questo è destinato a ospitare anche somme pignorabili, delle quali il notaio può disporre previa redazione di un prospetto contabile, dunque non costituenti patrimonio separato. Ha, dunque, evidenziato come l'esecutato non abbia neppure dedotto la giacenza sul conto esclusivamente di somme impignorabili essendo, per contro, evidente come sullo stesso affluiscano somme liberamente disponibili dimodoché la giacenza del conto personale sia costantemente tenuta bassa come pure denotato dalla elevata frequenza dei giroconti dal primo al secondo rapporto;
- sempre nel merito, l'infondatezza dell'opposizione anche in relazione alla pretesa impignorabilità delle somme depositate sul conto corrente personale.
Ha, quindi, concluso in conformità.
G. Si è costituito in giudizio tornando, in sostanza, ad argomentare come tutte le CP_1 somme depositate sul conto corrente dedicato (n. 805) fossero da considerarsi per ciò solo impignorabili, concludendo come sopra.
H. La i è costituita in giudizio aderendo alle argomentazioni dell'esecutato, Controparte_2 evidenziando come, secondo una corretta interpretazione tanto letterale che sistematica, le somme depositate sul conto dedicato siano oggetto di un atto di destinazione del professionista, che solo questi potrebbe neutralizzare mediante atto di svincolo, cui la legge attribuisce effetti anche in considerazione della particolare qualifica dello stesso in quanto titolare di un munus publicum. Ha, inoltre, evidenziato come la banca depositaria non disponga di alcun potere e diritto di verificare provenienza e destinazione delle somme giacenti né tantomeno, l'uso che il titolare faccia del conto stesso.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento dell'opposizione proposta da . CP_1
I. Nelle more del giudizio, dopo che ebbe a promuovere vittoriosamente reclamo Parte_1 contro l'ordinanza di sospensione del 22.2.2021 emessa dal G.E. e riassunto l'esecuzione, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, il G.E. con ordinanza del 13.7.2022 riteneva accertato come pignorabile la somma di € 490.000,00 giacente sul conto dedicato fosse pignorabile procedendo, con separata ordinanza, all'assegnazione del credito alla procedente.
1. Deve, anzitutto, ritenersi che l'opposizione all'esecuzione proposta il 21.7.2020 dall'esecutato sia ammissibile in relazione al conto corrente n. 805 posto che, pur volendo prescindere dalla questione circa la piena equiparazione tra motivi afferenti la pignorabilità – dunque la direzione concreta dell'azione esecutiva – e fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto obbligatorio in punto di
4 rimedio (normativamente stabilito comunque nell'opposizione all'esecuzione – v. art. 615 c.p.c.) non risultava superato, in concreto, il momento preclusivo di cui agli artt. 492, co. 3 e 552 c.p.c.
Con riferimento al conto corrente n. 100000000662, invece, l'opposizione risulta inammissibile in quanto identica ad altra già proposta e, peraltro, pure poi definita nel merito con sentenza n.
259/2021 del 23.7.2021, passata in giudicato giusta certificazione del Cancelliere e condivisibile.
2. Nel merito dell'opposizione avente ad oggetto la pignorabilità delle somme depositate sul rapporto di conto corrente n. 805 si osserva quanto appresso.
L'art. 1 co. 63 L. 147/2013 stabilisce che il notaio o altro pubblico ufficiale sia tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito;
nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell'art. 1, co. 65 L. 147/2013 le somme depositate nel conto corrente di cui al co. 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse.
L'art. 1 co. 66 prevede che nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale possa disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lett. c) del co.
63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o
5 da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto.
L'art. 1, co. 142, lett. e) 124/2017 ha modificato l'art. 1 L. 147/2013 mediante introduzione del co. 66 bis, che testualmente prevede “il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato,
a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63”.
Dal complessivo edificio normativo può, anzitutto, ricavarsi come il legislatore abbia inteso imporre un obbligo a soggetti muniti di specifiche qualità giuridiche di dotarsi di un conto corrente dedicato per ospitare somme che abbiano, in sostanza, ricevuto nell'interesse di altri (a titolo di deposito o quali mezzi di esecuzione di un mandato). Al fine di assicurare che il patrimonio del soggetto sia capiente e possa, dunque, garantire il soddisfacimento degli interessi tutelati, taluni dei quali di natura spiccatamente pubblicistica, il credito esigibile a vista derivante da deposito irregolare in conto corrente è assistito da una previsione di impignorabilità, così evitando che la causa che ha dato luogo alla disponibilità iniziale delle somme versate sul conto – e dunque, in definitiva, la identità
e la loro destinazione – si dissolva nel nuovo rapporto, così divenendo parte della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. (v. Cass. Sez. L, 17.10.2018, n. 26042 in relazione al trattamento pensionistico accreditato ante D.L. 83/2017).
Tale impignorabilità va intesa come soggettivamente relativa posto che essa deriva non già dalla natura dell'oggetto ma dalla qualità del soggetto che esercita l'azione esecutiva su di esso, così originandosi propriamente un patrimonio separato nel senso che, ferma la titolarità del diritto, esso non può che costituire garanzia patrimoniale che per i crediti a presidio del quale è costituito, agendo peraltro detta separazione in senso unilaterale (il residuo patrimonio è comunque garanzia per il creditori tutelati anche dal patrimonio segregato).
La questione di diritto dirimente sta nel comprendere se tutte le somme depositate sul conto corrente dedicato siano impignorabili o, quantomeno, siano assistite da una presunzione in tal senso.
La soluzione della questione passa per una interpretazione complessiva delle disposizioni normative alla luce della novella del 2017, di cui si è detto.
Va, anzitutto, premesso come tradizionalmente la deduzione della impignorabilità sia stata affidata all'esperimento, da parte dell'esecutato, dell'opposizione all'esecuzione. Tale impostazione è stata rimeditata nelle ipotesi in cui l'impignorabilità sia posta da norme imperative a presidio di preminenti interessi pubblici, così consentendosi il rilievo officioso (v. Cass. Sez. 3, 22.3.2011, n. 6548). Nel caso di specie ha proposto specifica opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c. CP_1
6 Dall'art. 1, co. 66 bis L. 143/2017, a differenza del precedente regime, si evince come il conto dedicato ben si presti a ricevere depositi ed accrediti di somme diverse da quelle di cui all'art. 1, co.
63, lett. a), b) e c), così potendo determinarsi una composizione promiscua del saldo di conto. Il conto dedicato, dunque, ha perduto il connotato di conto istituzionalmente destinato ad ospitare le somme aventi le qualità di cui all'art. 1, co. 63. Ne deriva come la specifica disposizione dell'art. 1, co. 65 abbia perduto specifica pregnanza posto che la stessa supponeva che il conto fosse destinato esclusivamente a ospitare disponibilità aventi i connotato di cui si è detto.
E' evidente, poi, come l'impignorabilità non possa essere riferita ad un conto corrente, che è un contratto o comunque un rapporto composito, ma piuttosto alla situazione attiva che derivi al correntista nel suo svolgimento, dunque in una parola al diritto (di credito) al suo saldo attivo.
La impignorabilità deve, dunque, essere propriamente riferita solamente alle somme indicate dall'art. 1 co. 63 posto che esse, al tempo della istituzione della previsione, erano le uniche che avrebbero fisiologicamente dovuto essere accreditate sul conto dedicato. Tale lettura risulta, del resto, conforme alle finalità di una disciplina speciale e tenuto conto del fatto che le previsioni di impignorabilità, comprimendo eccezionalmente la tutela del credito (o di specifici crediti per un diverso preminente interesse), debbano a fortiori essere intese nella maniera più conforme alla
Costituzione onde evitare irragionevoli ed inaccettabili privilegi (con quanto ne consegue in punto di possibili abusi).
Da quanto sopra discende che l'operatività della previsione di impignorabilità supponga la dimostrazione della circostanza che il saldo attinto dal pignoramento fosse composto, seppure in parte, da accrediti e versamenti in relazione alle somme di cui all'art. 1, co. 63.
L'onere della prova deve ritenersi a carico del notaio esecutato per due convergenti ragioni:
- i fatti a fondamento della impignorabilità costituiscono fatti impeditivi dell'azione esecutiva;
- per il principio di riferibilità o vicinanza della prova (v. Cass. SS.UU. 30.10.2001, n. 13533) posto che sarebbe massimamente arduo per il creditore procedente dare prova dell'origine delle rimesse e degli accrediti sul conto corrente sconoscendone la fonte.
La previsione, poi, che il notaio possa procedere a disporre delle somme solo seguito di redazione di apposito prospetto contabile non sta a significare che queste siano indisponibili finanche allo stesso titolare. La banca, come pure afferma la non ha alcun potere Controparte_2 di sindacare provenienza e neppure la rispondenza al vincolo degli atti dispositivi del titolare del conto: in sostanza non si tratta di un deposito nell'interesse del terzo (art. 1773 c.c.), svincolabile solo dietro prova che l'atto sia destinato a soddisfare il terzo o col consenso di questi. In tale ottica la redazione del prospetto contabile, peraltro dal contenuto normativamente assolutamente vago, non è requisito che determina la disponibilità delle somme o la caducazione della destinazione (e
7 per conseguenza la pignorabilità) ma, piuttosto, atto dovuto in quanto adempimento di un obbligo deontologico (art. 45 Codice deontologico) ed atto necessario, attuativo dello sforzo probatorio a carico dell'esecutato.
Pare, quindi, delinearsi pure una distinzione tra conto dedicato, che dunque deve essere informato a una tendenziale separata gestione contabile, e conto corrente vincolato. Questo, in particolare, si caratterizza per il fatto che all'esercizio del potere di disposizione del correntista debbano necessariamente concorrere altri soggetti come accade nelle ipotesi di conti di appoggio, di regola infruttiferi, di contributi pubblici con specifica destinazione in cui l'autorità accreditante deve necessariamente esprimere la propria volontà unitamente al correntista per impartire ordini di disposizione (mandati di pagamento e simili) alla banca depositaria, che pure è responsabilizzata ravvicinandosi quasi, agli effetti pratici, alla prestazione di un servizio di tesoreria indiretta. Nel caso di conto dedicato, invece, rappresentano sufficiente garanzia circa la corretta destinazione delle disponibilità la qualità soggettiva del correntista ed il complessivo sistema sanzionatorio penale e disciplinare previsto dall'ordinamento. In sostanza, si tratta di affidare al professionista la protezione delle disponibilità dalle azioni esecutive di creditori il cui credito abbia diversa natura e non già di proteggere dette disponibilità dalla possibile diversione di finalità che potrebbe impartire il correntista stesso. Del resto, come detto, la banca depositaria non è tenuta ad eseguire sic et simpliciter le disposizioni del cliente, senza poter eccepire alcunché e non assumendo alcuna responsabilità, diversamente da quanto accade nelle ipotesi in cui deve verificare la rispondenza delle operazioni alle disposizioni di legge, di regolamento e negoziali (come nel caso di banca depositaria di OICR ex artt. 36, 38 e 50 D.Lgs. 58/1998).
Deve essere, conclusivamente, affermato che l'impignorabilità delle somme depositate sul conto dedicato sia limitata a quelle indicate all'art. 1, co. 63 L. 147/2013, con onere delle prova a carico del titolare, senza che possa operare alcuna presunzione proprio per la astratta promiscuità di somme che il conto può ospitare. Peraltro, anche prima della novella del 2017, l'uso promiscuo del conto avrebbe doverosamente condotto alla sua esclusione di conto dedicato, superando dunque l'eventuale nomenclatura adottata dalle parti evidenziandosi come non si tratti, invero, di un contratto distinto, sotto il profilo del tipo, da quello (socialmente tipico) di conto corrente bancario provvedendo la legge speciale solo a disciplinare taluni aspetti.
3. Nel caso di specie, ad ogni modo, non ha offerto elementi per ritenere che il saldo CP_1 attivo del conto n. 805 rinvenisse da rimesse inerenti le somme di cui all'art. 1, co. 63 L. 147/2013 risultando, per contro positivamente, dalla relazione svolta dal CTU nel contraddittorio delle parti, versata in atti ed in base al quale è stata poi emessa l'ordinanza di assegnazione, che l'importo di €
490.000,00 fosse assolutamente estraneo alla previsione normativa e, perciò, pignorabile.
8 Ne deriva come l'opposizione debba essere in parte qua rigettata.
4. L'assenza di specifica giurisprudenza sulla questione di diritto dirimente e la peculiarità della stessa giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta da in relazione CP_1 alla impignorabilità del saldo del conto corrente bancario n. 100000000662;
- RIGETTA nel resto l'opposizione;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 26 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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