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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/04/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesco Di Natale
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI E PAGAMENTO INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10 marzo 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata - esposto che era stata omessa la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per l'anno 2021, in riferimento alle giornate lavorative assertivamente svolte presso l'azienda agricola “Service S.A.S.” (per le mansioni, gli orari ed i periodi specificati nell'atto introduttivo del giudizio) - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di dichiarare il proprio
CP_ diritto alla iscrizione di cui sopra e, quindi, di condannare l' al pagamento della indennità di disoccupazione agricola.
L' tardivamente costituitosi, si è opposto all'accoglimento del ricorso eccependo la CP_1 decadenza dall'azione giudiziaria e l'infondatezza nel merito, riportandosi, in sostanza, agli accertamenti effettuati in sede amministrativa.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte,
ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con
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successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*
Va dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria.
Ed invero, in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l' art. 22 del D.L. n°
7/70, convertito in legge n°83/70, prevede che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza (comma 1)”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno. (cfr. ex plurimis, da ultimo, Cass. civ. Sez. lavoro, 12-05-2015, n. 9622).
Ciò posto, l'art. 11 del D.L. n° 375/93 ha abrogato l' art. 17 della legge n° 83/70, statuendo che
“Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto (comma 1). Contro le
decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (n.d.r. con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati è stato soppresso e le funzioni ed il personale sono stati CP_ trasferiti all' possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto
Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto (comma 2)”.
La norma ha di fatto sostituito la ipotesi del silenzio assenso, prevista dall' art. 17 citato, con quella del silenzio rigetto, ed ha introdotto dei “termini teorici” (240 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, e cioè 30 giorni per la proposizione del ricorso alla Commissione
Provinciale + 90 giorni per la decisione, ed ulteriori 30 giorni per la proposizione del ricorso alla
Commissione Centrale + 90 giorni per la decisione) per l'esperimento dell'intero iter amministrativo.
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Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, il termine di decadenza di 120 giorni stabilito dal citato art. 22 per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre: dai provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo;
dai provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo è quello della scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
nel secondo caso va individuato con la definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (Cass. n.
7835/2016, 26626/2014, n. 20086/2013; n. 29070/2011; n. 813/2007, tra le varie).
E' stato anche chiarito che la definizione del procedimento contenzioso nei sensi ora precisati segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies
a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso.
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Applicando i suesposti principi di diritto al caso che occupa, deve rilevarsi in primis che, trattandosi non di disconoscimento delle giornate lavorative bensì di omessa iscrizione, è sufficiente la pubblicazione dell'elenco nominativo e, pertanto, non rileva la previsione dell'art. 43, comma 7, d.
I. n. 76/2020 (conv. con I. n. 120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38,
d. I. n. 98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative. Quanto al computo dei termini, emerge dalla documentazione allegata dal ricorrente che il ricorso alla CISOA risulta presentato in data
29.04.2022; il termine di 90 giorni per la decisione risulta pertanto scaduto il 28.07.2022. Il
27.08.2022 scadeva anche l'ulteriore termine di 30 giorni in assenza di ulteriore ricorso.
Poiché tra tale data e il 10.03.2023, quando la disputa è stata portata all'esame di questo giudice previdenziale, sono trascorsi più dei 120 giorni che costituiscono il termine posto dall'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, deve qui senz'altro essere ritenuta e statuita la maturazione della decadenza.
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Per le ragioni suddette va dichiarata la improponibilità della azione giudiziaria.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Taranto, 23 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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