CASS
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2025, n. 24323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24323 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NG MO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 20/12/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2024, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena disposta con sentenza del Gup del Tribunale di Pistoia del 25 giugno 2019 (irrevocabile il 31 luglio 2019), di applicazione pena su richiesta delle parti, sul rilievo che il condannato, nei termini previsti dall'art. 168, secondo comma, cod. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24323 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 09/04/2025 pen., ha riportato un'altra condanna, con sentenza della Corte di appello di Firenze del 23 giugno 2022 (irrevocabile il 31 maggio 2024, a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione con sentenza Cass. pen., Sez. 3, n. 29735 del 31/05/2024), per il delitto di cui al capo F (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000), anteriormente commesso in data 28 settembre 2015. 2. Avverso il provvedimento, l'interessato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. in relazione all'errata determinazione della data del passaggio in giudicato della sentenza del 25 giugno 2019 e della irrevocabilità della sentenza della Corte di Cassazione n. 29735/2024. Nello specifico, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza del Gup sopracitata sarebbe divenuta irrevocabile il 10/7/2019, data dalla quale avrebbe iniziato a decorrere il termine di 5 anni previsto dall'art. 168 cod. pen. Inoltre, la sentenza della Corte di cassazione, riferita al secondo procedimento, non sarebbe divenuta irrevocabile il 31 maggio 2024, giorno della pronuncia, bensì il giorno 22 luglio 2024, giorno del deposito della sentenza e, quindi, 12 giorni dopo il passaggio in giudicato della sentenza del GUP del Tribunale di Pistoia che aveva disposto la sospensione condizionale della pena. 3. La difesa ha depositato memoria difensiva con cui si ribadisce quanto già dedotto, replicando alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In via preliminare, è opportuno sottolineare che il concetto di irrevocabilità, così come delineato dall'art. 648 cod. proc. pen., rappresenta una caratteristica essenziale delle decisioni giurisdizionali, attribuendo loro un valore di definitività e intangibilità una volta che siano stati esauriti tutti i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento giuridico interno. Ebbene, il secondo comma, secondo periodo, di detta disposizione - riferito alla generalità delle sentenze di merito - prevede, letteralmente che, «se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso». Dunque, dalla semplice lettura della norma emerge che l'irrevocabilità della sentenza è collegata alla pronuncia del provvedimento di inammissibilità o rigetto da parte 2 della Corte di cassazione e non al deposito della motivazione di tale provvedimento. Alla luce di tali premesse, deve ritenersi manifestamente erronea l'affermazione del ricorrente secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza Corte di appello di Firenze del 23 giugno 2022, oggetto di contestazione, sarebbe intervenuto in data 22 luglio 2024, data del deposito della motivazione sentenza Cass. pen., Sez. 3, n. 29735 del 31/05/2024, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello. La manifesta erroneità della ricostruzione difensiva rende irrilevante l'ulteriore questione, se la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia n. 242/2019 sia divenuta irrevocabile il 10 luglio 2019, perché, anche a voler ritenere tale la data dell'irrevocabilità, la successiva sentenza della corte di appello è divenuto irrevocabile il 31 maggio 2024, ovvero entro i cinque anni. Del tutto correttamente, in conclusione, l'ordinanza impugnata ha rilevato la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, a norma dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., perché il condannato, nel quinquennio dal giudicato per i delitti, ha riportato un'altra condanna per delitti anteriormente commessi a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 2.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/04/2025.
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2024, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena disposta con sentenza del Gup del Tribunale di Pistoia del 25 giugno 2019 (irrevocabile il 31 luglio 2019), di applicazione pena su richiesta delle parti, sul rilievo che il condannato, nei termini previsti dall'art. 168, secondo comma, cod. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24323 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 09/04/2025 pen., ha riportato un'altra condanna, con sentenza della Corte di appello di Firenze del 23 giugno 2022 (irrevocabile il 31 maggio 2024, a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione con sentenza Cass. pen., Sez. 3, n. 29735 del 31/05/2024), per il delitto di cui al capo F (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000), anteriormente commesso in data 28 settembre 2015. 2. Avverso il provvedimento, l'interessato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. in relazione all'errata determinazione della data del passaggio in giudicato della sentenza del 25 giugno 2019 e della irrevocabilità della sentenza della Corte di Cassazione n. 29735/2024. Nello specifico, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza del Gup sopracitata sarebbe divenuta irrevocabile il 10/7/2019, data dalla quale avrebbe iniziato a decorrere il termine di 5 anni previsto dall'art. 168 cod. pen. Inoltre, la sentenza della Corte di cassazione, riferita al secondo procedimento, non sarebbe divenuta irrevocabile il 31 maggio 2024, giorno della pronuncia, bensì il giorno 22 luglio 2024, giorno del deposito della sentenza e, quindi, 12 giorni dopo il passaggio in giudicato della sentenza del GUP del Tribunale di Pistoia che aveva disposto la sospensione condizionale della pena. 3. La difesa ha depositato memoria difensiva con cui si ribadisce quanto già dedotto, replicando alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In via preliminare, è opportuno sottolineare che il concetto di irrevocabilità, così come delineato dall'art. 648 cod. proc. pen., rappresenta una caratteristica essenziale delle decisioni giurisdizionali, attribuendo loro un valore di definitività e intangibilità una volta che siano stati esauriti tutti i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento giuridico interno. Ebbene, il secondo comma, secondo periodo, di detta disposizione - riferito alla generalità delle sentenze di merito - prevede, letteralmente che, «se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso». Dunque, dalla semplice lettura della norma emerge che l'irrevocabilità della sentenza è collegata alla pronuncia del provvedimento di inammissibilità o rigetto da parte 2 della Corte di cassazione e non al deposito della motivazione di tale provvedimento. Alla luce di tali premesse, deve ritenersi manifestamente erronea l'affermazione del ricorrente secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza Corte di appello di Firenze del 23 giugno 2022, oggetto di contestazione, sarebbe intervenuto in data 22 luglio 2024, data del deposito della motivazione sentenza Cass. pen., Sez. 3, n. 29735 del 31/05/2024, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello. La manifesta erroneità della ricostruzione difensiva rende irrilevante l'ulteriore questione, se la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia n. 242/2019 sia divenuta irrevocabile il 10 luglio 2019, perché, anche a voler ritenere tale la data dell'irrevocabilità, la successiva sentenza della corte di appello è divenuto irrevocabile il 31 maggio 2024, ovvero entro i cinque anni. Del tutto correttamente, in conclusione, l'ordinanza impugnata ha rilevato la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, a norma dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., perché il condannato, nel quinquennio dal giudicato per i delitti, ha riportato un'altra condanna per delitti anteriormente commessi a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 2.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/04/2025.