Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 4163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 10/01/2025 nella causa n. 4163/2024 RGL, promossa da:
, c.f. assistita dall'avv. VERONICA Parte_1 C.F._1
PEPOLI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
AT TORINO, c.f. Controparte_1
, assistito ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., dalle dott.sse P.IVA_1
TECLA RIVERSO, ELISA CESARO e CHIARA COPPOLINO
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: carta elettronica del docente
1. La ricorrente afferma di aver lavorato come docente Parte_1 negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
2. afferma esservi stata violazione del principio Parte_1 eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € 1.500 (pari ad € CP_1
1
500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
3. il convenuto si è costituito rilevando in via preliminare la CP_1 presenza di contratti di supplenza breve e saltuaria negli aa.ss. 2019/2020
e 2020/2021; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
4. l'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di
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cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
5. le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016;
6. la CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
7. la Corte di Cassazione con sentenza n. 10072 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia
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fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
8. la medesima pronuncia ha evidenziato come la mancata attribuzione degli importi dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, da presumersi persistente nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione del diritto-dovere formativo;
tenendo conto del nesso tra carta e formazione, la Suprema
Corte ha rilevato come l'estinzione del diritto a fruire del beneficio, pur non connesso all'ultimarsi della supplenza, si verifichi con la fuoriuscita del docente precario dal sistema scolastico: sino a che il docente resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze ed eventualmente riceva incarichi, o ancor più ove transiti in ruolo, permane il diritto all'adempimento; ove per contro il docente sia fuoriuscito dal sistema scolastico al momento della decisione sul merito, resta solo il diritto al risarcimento del danno;
9. l'azione risarcitoria è volta a sanare un pregiudizio che la Corte definisce
“a sfumature plurime, pur nella pochezza economica”, consistente in un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità;
10. la ricorrente risulta aver svolto l'ultimo servizio nell'a.s. 2023/24, con l'assegnazione di una supplenza breve e saltuaria cessata il
02/05/2024; attualmente la ricorrente non risulta transitata in ruolo, iscritta nelle graduatorie per le supplenze, né risulta essere stata destinataria di nomina;
nonostante le affermazioni reiterate dalla difesa della ricorrente, nessuna documentazione è stata fornita a supporto della permanenza della ricorrente nel sistema scolastico: ne consegue l'avvenuta estinzione del diritto alla fruizione del beneficio richiesto;
11. non essendo stata proposta azione risarcitoria, il ricorso non può trovare accoglimento;
si ravvisano peraltro i presupposti per la
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compensazione delle spese di giudizio in ragione della sopravvenienza nel corso del giudizio dei motivi ostativi al riconoscimento del beneficio oggetto di causa;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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