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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1575/ 2022
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. D'AGO MAURIZIO presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Bartolomeo Caracciolo Carafa, 30 80136 Napoli Italia Ricorrente E
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso CP_1 dall' avv.to DI STEFANO ANNA con il quale elettivamente domicilia in VIA DE GASPERI 55 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note (la definizione della causa subiva un rallentamento a causa dei rinvii richiesti dalle parti). Orbene, anche prescindendo dalla eccepita decadenza, il ricorso appare comunque infondato nel merito per le motivazioni di seguito esposte. Al riguardo si deve innanzitutto sottolineare che il ricorrente non è stato trovato nel proprio domicilio a seguito di una visita di controllo, fatto che appare non contestato. Tanto premesso,
1 a parte il problema relativo alla necessità che l'esonero da visita di controllo debba essere preventivamente certificato, comunque, lo stesso esonero, o comunque la giustificazione per l'assenza alla predetta visita di controllo, non può presumersi ex post da una qualsiasi patologia psichiatrica. Infatti la mera certificazione della sottoposizione ad una visita durante le fasce orarie non sembra poter giustificare, appunto, l'assenza alla visita di controllo, durante le fasce orarie previste Occorre, infatti, comunque, a parere del presente giudice, pur riconoscendo la particolarità della questione, che si possa presumere una patologia di gravità tale che giustifichi l'assenza a visita, dovendo il soggetto uscire per assoluta necessità, o per motivazioni che incidono sulla sua capacità di agire. Tale non sembra poter essere considerata la patologia certificata, cioè una “sindrome da disadattamento con disturbi del sonno e ansia libera” che peraltro ha giustificato l'assenza dal lavoro per un breve periodo.
Si è quindi verificata la decadenza di cui all'art. 5 del D.L. 463/83 in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce (cfr. Cass. 24492/2019:” il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità (nella specie, relativa all'allontanamento dal proprio domicilio di un lavoratore in malattia che aveva accompagnato il figlio al pronto soccorso, la sentenza ha escluso il nesso tra il momento dell'urgenza, effettivamente sussistente in orario notturno al primo accesso al Pronto soccorso, ma non sussistente al tempo della visita fiscale avvenuta in tarda mattinata, quando nessuna urgenza era stata dimostrata dal lavoratore idonea a giustificare l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità nonché il mancato previo avviso di allontanamento al proprio datore di lavoro).”; cfr. anche Cass. 2756/95:”Il giustificato motivo di assenza dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilita', del quale il lavoratore ammalato deve, ai sensi dell'art.5 n.14 del decreto legge 12 settembre 1983 n.463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, fornire la prova si identifica in una situazione
2 sopravvenuta che comporti la necessita', assoluta e indifferibile, di allontanarsi dal luogo nel quale il controllo deve essere esercitato. Rispetto alla suddetta previsione normativa non costituisce quindi deroga "in peius" la disposizione del contratto collettivo la quale, secondo l'incensurabile interpretazione del giudice di merito, obbligando il dipendente assente per malattia a trovarsi in determinate fasce orarie nel domicilio comunicato all'azienda ed imponendogli altresi', qualora egli debba lasciare il domicilio anzidetto e non possa osservare tali fasce per eventuali e comprovate necessita' di assentarsi per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o altri giustificati motivi, di dare preventiva comunicazione all'azienda delle diverse fasce di reperibilita', lo gravi dell'onere di dimostrare tali comprovate necessita' fornendo la prova non solo dell'avvenuta effettuazione della visita medica ma anche dell'impossibilita' di effettuarla in altro orario al di fuori delle fasce di reperibilita' ovvero che la necessita' della sua effettuazione era sorta nelle fasce anzidette.”). Conseguentemente la domanda non può che essere rigettata, risultando assorbite dalle argomentazioni che precedono tutte le ulteriori considerazioni svolte dalle parti. Le spese devono essere compensate considerata la novità e particolarità delle questioni prospettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le CP_1 spese di giudizio;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 24.2.2025
Il Giudice (dott. Giovanni Favi)
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