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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 4830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4830 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7801/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IS SI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7801/2023 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale genitore dei minori Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Persona_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Parte_3
), (C.F. ), con il C.F._4 Parte_4 C.F._5 patrocinio dell'avv. PERNA ROSANNA , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZOLA MARIA Controparte_1 C.F._6 NA, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 20/C 25122 BRESCIA presso il difensore avv. BOZZOLA MARIA NA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 2.10.25
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, anche in rappresentanza dei figli minorenni Parte_1 Persona_1
e conveniva in Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio ed esponeva che (moglie dell'attore), con contratto Controparte_2 Persona_2 dell'1.2.2021 si era impegnata ad acquistare dal convenuto un immobile al prezzo di euro 405.000,00; che l'acquirente aveva versato la somma di euro 105.000,00; che la moglie era deceduta;
che il contratto doveva intendersi risolto per impossibilità sopravvenuta;
che, difatti, né il marito né i figli minorenni, tutti residenti all'estero, potevano acquistare l'immobile.
Tutto ciò premesso, parte attrice chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto, con condanna del convenuto alla restituzione della somma percepita.
Parte resistente si costituiva in giudizio;
eccepiva l'inadempimento della promissaria acquirente e chiedeva che il tribunale rigettasse la domanda di parte attrice e dichiarasse la legittimità del suo recesso ex art. 1385 cc.
Il convenuto precisava di avere ricevuto la somma di euro 85.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e negava di avere percepito l'ulteriore somma di euro 20.000,00 in contanti.
Durante la fase istruttoria venivano escussi i testimoni indicati dalle parti ed espletato l'interrogatorio formale di . Controparte_1
All'udienza del 2.10.2025, la causa era posta in decisione.
- - - - - -
Parte convenuta ha prodotto il contratto stipulato con Persona_2
Nel contratto si legge che le parti avevano pattuito un prezzo di euro 385.000,00; che la somma di euro 85.000,00 era stata versata mediante assegno alla sottoscrizione;
che in data 1.3.2021 l'acquirente avrebbe dovuto pagare l'ulteriore somma di euro 100.000,00.
Le parti avevano precisato nell'accordo che le somme indicate avrebbero dovuto ritenersi corrisposte a titolo di caparra confirmatoria e previsto che in data 15.3.2021 l'acquirente avrebbe dovuto pagare l'ulteriore somma di euro 100.000,00. Il saldo prezzo di 100.000,00 euro avrebbe, poi, dovuto essere pagato alla stipulazione del rogito notarile.
E' pacifico, tra le parti, che l'acquirente non avesse pagato la somma di euro 100.000,00; che in data 21.3.2021 fosse stata sottoposta a visita medica e che il 31.3.2021 fosse deceduta improvvisamente.
Ciò posto, è evidente come il mancato pagamento di euro 100.00,00, che avrebbe dovuto essere eseguito in data 1.3.2021, costituisca inadempimento così grave da giustificare la risoluzione del contratto e, quindi, il recesso dallo stesso ex art. 1385 cc.
Il recesso contrattuale di cui alla norma citata è, infatti, una particolare forma di risoluzione per inadempimento colposo. Il mancato pagamento di una somma così rilevante, sia in senso assoluto sia in termini relativi, dato che costituiva un quarto del corrispettivo, rappresenta una grave lesione dell'interesse contrattuale del creditore e determina, quindi, la possibilità di recedere dal contratto e trattenere legittimamente la caparra ricevuta. pagina 2 di 3 Parte attrice ha sostenuto che il venditore, poiché prima dell'inizio del giudizio, aveva chiesto l'adempimento del contratto, non avrebbe potuto in questa sede recedere dal contratto e chiedere di essere autorizzato a trattenere la caparra percepita.
La tesi non è condivisibile, atteso che l'art. 1453 c.c., applicabile anche in tema di recesso, consente a colui che chiede l'adempimento di mutare opinione e chiedere, poi, sempre che la controparte non abbia nel frattempo adempiuto, la risoluzione del contratto.
Parte istante ha, inoltre, sostenuto che il mancato pagamento della somma di euro 100.000,00 sarebbe stato determinato dalla malattia della moglie. L'allegazione formulata da è Parte_1 rimasta priva di riscontro probatorio, considerato che il medesimo attore ha provato che la prima visita medica era stata eseguita il 21.3.2021 (vedi doc. 1 prodotto con memoria istruttoria), ma non ha dimostrato che in data 1.3.2021 l'acquirente non fosse in grado di procedere al pagamento mediante bonifico bancario o assegno.
In conclusione, in difetto di prova della sussistenza di uno stato di malattia che avesse impedito all'acquirente di eseguire materialmente il pagamento o di realizzare le attività necessarie al reperimento della provvista, si deve ritenere non raggiunta la prova della sussistenza di una circostanza idonea ad escludere la non imputabilità dell'inadempimento in capo alla debitrice.
Deve, quindi, ritenersi che il convenuto sia legittimamente receduto dal contratto per fatto e colpa dell'acquirente con consequenziale diritto dello stesso di trattenere la somma di euro 85.000,00 ricevuta a titolo di caparra.
Quanto all'importo di euro 20.000, asseritamente pagato in contanti a favore del convenuto, in assenza di domanda subordinata dell'attore ex art. 2033 cc, nulla può essere statuito.
Le spese di lite sono poste a carico di parte attrice soccombente e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi vista la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti di;
Controparte_1 dichiara la legittimità del recesso di e il diritto dello stesso a trattenere la somma di Controparte_1 euro 85.000,00 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria;
condanna parte attrice a rifondere a le spese dii lite che si liquidano in euro 7052,00 Controparte_1 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge..
Brescia, 12.11.2025
Il giudice
IS SI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IS SI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7801/2023 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale genitore dei minori Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Persona_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Parte_3
), (C.F. ), con il C.F._4 Parte_4 C.F._5 patrocinio dell'avv. PERNA ROSANNA , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZOLA MARIA Controparte_1 C.F._6 NA, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 20/C 25122 BRESCIA presso il difensore avv. BOZZOLA MARIA NA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 2.10.25
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, anche in rappresentanza dei figli minorenni Parte_1 Persona_1
e conveniva in Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio ed esponeva che (moglie dell'attore), con contratto Controparte_2 Persona_2 dell'1.2.2021 si era impegnata ad acquistare dal convenuto un immobile al prezzo di euro 405.000,00; che l'acquirente aveva versato la somma di euro 105.000,00; che la moglie era deceduta;
che il contratto doveva intendersi risolto per impossibilità sopravvenuta;
che, difatti, né il marito né i figli minorenni, tutti residenti all'estero, potevano acquistare l'immobile.
Tutto ciò premesso, parte attrice chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto, con condanna del convenuto alla restituzione della somma percepita.
Parte resistente si costituiva in giudizio;
eccepiva l'inadempimento della promissaria acquirente e chiedeva che il tribunale rigettasse la domanda di parte attrice e dichiarasse la legittimità del suo recesso ex art. 1385 cc.
Il convenuto precisava di avere ricevuto la somma di euro 85.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e negava di avere percepito l'ulteriore somma di euro 20.000,00 in contanti.
Durante la fase istruttoria venivano escussi i testimoni indicati dalle parti ed espletato l'interrogatorio formale di . Controparte_1
All'udienza del 2.10.2025, la causa era posta in decisione.
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Parte convenuta ha prodotto il contratto stipulato con Persona_2
Nel contratto si legge che le parti avevano pattuito un prezzo di euro 385.000,00; che la somma di euro 85.000,00 era stata versata mediante assegno alla sottoscrizione;
che in data 1.3.2021 l'acquirente avrebbe dovuto pagare l'ulteriore somma di euro 100.000,00.
Le parti avevano precisato nell'accordo che le somme indicate avrebbero dovuto ritenersi corrisposte a titolo di caparra confirmatoria e previsto che in data 15.3.2021 l'acquirente avrebbe dovuto pagare l'ulteriore somma di euro 100.000,00. Il saldo prezzo di 100.000,00 euro avrebbe, poi, dovuto essere pagato alla stipulazione del rogito notarile.
E' pacifico, tra le parti, che l'acquirente non avesse pagato la somma di euro 100.000,00; che in data 21.3.2021 fosse stata sottoposta a visita medica e che il 31.3.2021 fosse deceduta improvvisamente.
Ciò posto, è evidente come il mancato pagamento di euro 100.00,00, che avrebbe dovuto essere eseguito in data 1.3.2021, costituisca inadempimento così grave da giustificare la risoluzione del contratto e, quindi, il recesso dallo stesso ex art. 1385 cc.
Il recesso contrattuale di cui alla norma citata è, infatti, una particolare forma di risoluzione per inadempimento colposo. Il mancato pagamento di una somma così rilevante, sia in senso assoluto sia in termini relativi, dato che costituiva un quarto del corrispettivo, rappresenta una grave lesione dell'interesse contrattuale del creditore e determina, quindi, la possibilità di recedere dal contratto e trattenere legittimamente la caparra ricevuta. pagina 2 di 3 Parte attrice ha sostenuto che il venditore, poiché prima dell'inizio del giudizio, aveva chiesto l'adempimento del contratto, non avrebbe potuto in questa sede recedere dal contratto e chiedere di essere autorizzato a trattenere la caparra percepita.
La tesi non è condivisibile, atteso che l'art. 1453 c.c., applicabile anche in tema di recesso, consente a colui che chiede l'adempimento di mutare opinione e chiedere, poi, sempre che la controparte non abbia nel frattempo adempiuto, la risoluzione del contratto.
Parte istante ha, inoltre, sostenuto che il mancato pagamento della somma di euro 100.000,00 sarebbe stato determinato dalla malattia della moglie. L'allegazione formulata da è Parte_1 rimasta priva di riscontro probatorio, considerato che il medesimo attore ha provato che la prima visita medica era stata eseguita il 21.3.2021 (vedi doc. 1 prodotto con memoria istruttoria), ma non ha dimostrato che in data 1.3.2021 l'acquirente non fosse in grado di procedere al pagamento mediante bonifico bancario o assegno.
In conclusione, in difetto di prova della sussistenza di uno stato di malattia che avesse impedito all'acquirente di eseguire materialmente il pagamento o di realizzare le attività necessarie al reperimento della provvista, si deve ritenere non raggiunta la prova della sussistenza di una circostanza idonea ad escludere la non imputabilità dell'inadempimento in capo alla debitrice.
Deve, quindi, ritenersi che il convenuto sia legittimamente receduto dal contratto per fatto e colpa dell'acquirente con consequenziale diritto dello stesso di trattenere la somma di euro 85.000,00 ricevuta a titolo di caparra.
Quanto all'importo di euro 20.000, asseritamente pagato in contanti a favore del convenuto, in assenza di domanda subordinata dell'attore ex art. 2033 cc, nulla può essere statuito.
Le spese di lite sono poste a carico di parte attrice soccombente e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi vista la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti di;
Controparte_1 dichiara la legittimità del recesso di e il diritto dello stesso a trattenere la somma di Controparte_1 euro 85.000,00 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria;
condanna parte attrice a rifondere a le spese dii lite che si liquidano in euro 7052,00 Controparte_1 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge..
Brescia, 12.11.2025
Il giudice
IS SI
pagina 3 di 3