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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 327/2023
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 08/07/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA CONTESTUALE tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DE CAMELIS Parte_1
AE
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 dall'avv. CONFESSORE LORENZO
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, sezione lavoro,
n. 410 del 2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso al Tribunale Civile di Viterbo, sezione lavoro, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' deducendo, in Controparte_1 sintesi: di essere dipendente dell'ASL di – già categoria BS - dal CP_1
1.9.89; di essere inquadrato dal 1.1.2005, a seguito di concorso interno, nella categoria C, profilo di Operatore Tecnico Specializzato Esperto Autista, Area
Emergenza; che a seguito di partecipazione alla selezione interna per il conferimento di 1 posizione di coordinamento di autista presso il Servizio
Trasporti Ambientali – STA (che afferisce funzionalmente al Presidio
Ospedaliero Centrale, POC), con delibera n. 600 del 26.3.2008 gli veniva conferita la “Posizione di Coordinamento presso il Servizio Trasporti Aziendali al
P.O.C. a decorrere dal 1.4.2008”; che in adempimento del predetto incarico lo stesso, con orario di lavoro di 36 ore settimanali articolato su turni H24
(mattina, pomeriggio e notte) e con servizio di pronta disponibilità, si era occupato di gestire per tutti i distretti della il trasporto sangue, Parte_2 organi, farmaci, campioni biologici, cancelleria, elaborando altresì per ogni mese i turni di servizio di circa 20 autisti ed occupandosi della manutenzione dei (25) mezzi (ambulanze, macchine, autoemoteche, camper per lo screening mammografico), assicurandosi che fossero sempre efficienti;
di aver svolto nel turno di pomeriggio e di notte le mansioni di autista di ambulanze;
che nel
2015 il Servizio Trasporti Aziendali STA veniva chiamato Servizio Logistico dei
Trasporti Aziendali (S.Lo.Ta); che con Ordine di Servizio “Riorganizzazione
S.Lo.Ta” n. 3834 del 14.5.2021 veniva trasferito ad altra sede e cioè dal
(sito in strada Sammartinese) alla Cittadella Controparte_2
LL UT (via Enrico Fermi, 15), al fine di prestare la propria attività presso la sede della per il monitoraggio e controllo degli Parte_3 automezzi, attraverso l'implementazione del sistema informatico dedicato;
che non gli era stato revocato né annullato il precedente incarico di coordinamento e che lo stesso per i primi due mesi si era recato ogni giorno in servizio trovandosi nell'impossibilità di svolgere ogni mansione, non essendo ancora operativo il sistema informatico previsto per la gestione ed il monitoraggio dei trasporti aziendali;
che successivamente, con nota n. 56457 del 28.7.2021,
2 veniva disposto che lo stesso, per due giorni a settimana, poteva fare l'autista non di ambulanza (e, quindi, mansioni di autista semplice di categoria B), laddove per gli altri giorni era a disposizione del “Centro Stampa”, con orario di servizio non su turni H24; di avere quindi, svolto, dal luglio 2021, mansioni di facchino e di autista di categoria B e di aver altresì perso il suo incarico di coordinamento, attribuito alla dott.ssa non si sa in virtù di quale Persona_1 presupposto;
di aver successivamente presentato domanda (il 27.8.2021) al fine di essere inserito nell'elenco del personale disponibile ad effettuare attività di autista in pronta disponibilità e di essere stato inserito nell'elenco del personale disponibile;
che non vi era, quindi, equivalenza formale tra le mansioni da ultimo assegnate con gli ordini di servizio del 14.5.2021 e del
28.7.2021 e quelle proprie della categoria C, profilo di Operatore Tecnico
Specializzato Autista, con incarico di coordinamento, con illegittimo esercizio dello jus variandi da parte de datore di lavoro;
di aver altresì subito un danno all'immagine ed alla professionalità, oltre che patrimoniale per la perdita dell'indennità di pronta disponibilità e di lavoro notturno.
1.1 Sulla scorta di tali premesse ha chiesto accertarsi il demansionamento subito ed ordinarsi alla ASL di di adibire lo stesso a mansioni conformi CP_1 al suo inquadramento, oltre che al risarcimento dei danni come descritti in ricorso, patiti dal mese di maggio 2021 al deposito del ricorso stesso.
2. Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza in epigrafe, ha respinto a domanda.
2.1 In particolare ha rilevato il primo giudice che la definizione della controversia avrebbe richiesto l'esame dei profili professionali, delle qualifiche e delle categorie nelle quali risulta articolata la classificazione del personale dal
CCNL e che il ricorrente aveva prodotto solo il CCNL del comparto sanità del
7.4.1999, recante le declaratorie della categoria C e B, ma non anche l'elenco dei profili e delle qualifiche riconducibili alle rispettive categorie, laddove il ricorrente non aveva prodotto il CCNL comparto sanità del 19.4.2004, contenente le declaratorie relative ai singoli profili professionali, ivi compreso quello proprio del medesimo.
3 3. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente per i seguenti motivi:
-Omessa valutazione dele allegazioni delle parti e violazione del principio iura novit curia, tenuto conto che il Tribunale aveva tutti gli elementi per conoscere la declaratoria delle mansioni proprie del in quanto il CCNL Comparto Pt_1
Sanità pubblica del 19.4.2004 era stato prodotto dalla (doc. 8) Parte_2
e, che in ogni caso, la materia del contendere rientrava nel pubblico impiego, con conseguente applicazione del principio Iura novit curia e conoscibilità del contratto collettivo da parte del giudice , a prescindere dall'iniziativa delle parti;
-Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 cpc, stante l'omessa pronuncia del primo giudice, con riproposizione di tutte le domanda ritenute assorbite dal Tribunale.
4. Si è costituita l' chiedendo il rigetto Controparte_1 del gravame.
5. All'esito della trattazione cartolare e del deposito delle note – nelle quali l'appellante ha svolto adeguate difese a contrasto della avversa memoria e l'appellata si è riportata alle conclusioni già rassegnate con la comparsa di costituzione – la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
4 7. Fondato è il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale aveva tutti gli elementi per conoscere la declaratoria relativa al profilo professionale ed alle mansioni proprie dello stesso, tenuto conto che il
CCNL comparto sanità del 19.4.2004, recante tale profilo professionale, era stato prodotto in atti dalla ed allegato al n. 8 Parte_4 della produzione documentale della comparsa di costituzione, documento che ben poteva essere, quindi, esaminato dal primo giudice che, ai sensi dell'art. 115 cpc, deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
7.1 A ciò si aggiunga, in ogni caso, la dirimente considerazione che vertendosi in materia di pubblico impiego il contratto collettivo soggiace alle regole dello iura novit curia, che implica la conoscibilità della fonte collettiva da parte del giudice, a prescindere dalla produzione della parte.
7.2 Ha affermato, invero, la Suprema Corte di Cassazione sul punto (sent. n.
12113 del 2022) che “
5.1 questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che «la conoscibilità ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto
è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia» ( Cass. n. 6394/2019)”.
8. Ciò posto l'appello non può, comunque, essere accolto, non ravvisandosi nel caso di specie il lamentato demansionamento ai danni del in virtù degli Pt_1 ordini di servizio del 14.5.2021 e del 28.7.2021 adottati dalla odierna Azienda appellata.
5 8.1 Risulta, invero, per tabulas dalla documentazione in atti che il signor Pt_1
è stato da ultimo inquadrato - con delibera n. 1607 del 20.10.2005 - nel profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato Esperto Autista – Cat C del CCNL Comparto Sanità personale non medico (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente); ciò a seguito di selezione tra i dipendenti per il passaggio dalla categoria BS alla categoria C, per come previsto dal CCNL del
19.4.2004 recante Modifiche alle declaratorie della categoria C (Allegato 1) nonché istituzione di nuovi profili professionali (art. 18).
8.2 L'allegato 1 al predetto contratto collettivo reca, nello specifico, la declaratoria contrattuale del profilo professionale proprio del Veneri,
Operatore Tecnico Specializzato Esperto, il quale ricomprende il lavoratore che “Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, oltre ad eseguire gli interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse, svolge attività particolarmente qualificate che presuppongono specifiche esperienza professionale maturata nel sottostante profilo BS” (profilo BS – Operatore Tecnico Specializzato, che ricomprende, ai sensi del CCNL del 7.4.1999, il lavoratore che “Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato, l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore, l'autista di ambulanza)”
8.3 Al riguardo rileva il Collegio che le mansioni affidate al signor con Pt_1
l'ordine di servizio n. 38314 del 14.5.2021, nonché con il successivo ordine di servizio n. 56457 del 28.7.2021, ben rientrano tra quelle proprie di tale profilo professionale.
6 8.4 Ha evidenziato, sul punto, l'Azienda USL di Viterbo che nell'ottica della riorganizzazione dello S.Lo.T.A. (Servizio Logistico dei Trasporti Aziendali) e di un utilizzo più proficuo di tutti gli automezzi afferenti al parco aziendale (circa
130), la stessa aveva deciso di accentrare la gestione e l'uso di tali automezzi presso la sede centrale della Cittadella della UT, gestione che avrebbe dovuto essere svolta per il tramite di un software di gestione operativo (per monitorarne i consumi, le scadenze -quali revisioni, pagamenti bolli- la manutenzione e per utilizzare gli stessi in base alle effettive necessità del personale, a prescindere dalla UOC di assegnazione) e che in tale ambito era stato disposto il trasferimento del signor presso la UOC Pt_1 Parte_3
(peraltro sempre all'interno del comune di ) e, in particolare, presso la CP_1
Cittadella LL UT, ai fini dell'implementazione di tale progetto ed assegnazione al medesimo di funzioni relative all'intero parco automezzi aziendali.
8.5 I compiti assegnati al signor con l'ordine di servizio del 14.5.2021 Pt_1
(avente ad oggetto Riorganizzazione S.Lo.T.A.) - “Monitoraggio e controllo degli automezzi, attraverso l'implementazione del sistema informatico dedicato” e con il successivo ordine di servizio del 28.7.2021 – due volte a settimana trasporto e consegna campioni specifici (es neurologia, emodialisi, citogenetica ecc), referente per la gestione spostamento Mammografi, nonché consegna del materiale prodotto dal Centro Stampa a tutte le strutture ASL, ben rientrano, poi, tra quelli propri dell' . Parte_5
8.6 Ciò in quanto al medesimo signor sono stati assegnati con tali atti Pt_1 compiti particolarmente qualificati, propri dell'autista esperto (profilo dallo stesso posseduto “Operatore Tecnico Specializzato Esperto – Autista” – v. doc.
3 , quali il trasporto e la consegna di campioni delicati e specifici (es Pt_1 neurologia, emodialisi, citogenetica ecc.), nonché la gestione dello spostamento dei Mammografi su mezzi opportunamente attrezzati.
7 8.7 Che l'assegnazione di tali attività non ha comportato alcun demansionamento del emerge, altresì, dalla circostanza che le stesse Pt_1 erano state svolte dal medesimo anche prima del maggio 2021, per come dedotto dal lavoratore nell'atto introduttivo, al cui punto 12 è specificamente dedotto che il si era occupato, precedentemente il trasferimento presso Pt_1 la Cittadella della UT, tra l'altro, del trasporto sangue, organi, farmaci, campioni biologici, cancelleria.
8.8 Né il demansionamento può derivare dalla sola evenienza che precedentemente al suddetto trasferimento il svolgeva anche mansioni Pt_1 di autista di ambulanze (ambulanze di categoria B ed addette al trasporto secondario infermi, in quanto il servizio ambulanze di emergenza era di competenza esclusiva dell'Ares 118, per come dedotto dall' e non CP_1 contestato dall'odierno appellante), tenuto conto che il CCNL del 7.4.1999 pone l'autista di ambulanza nella declaratoria del profilo BS solo a titolo esemplificativo, unitamente ad altre figure.
8.9 Quanto, poi, alla perdita dell'incarico di coordinamento degli autisti, attribuito al con delibera n. 600 del 26.3.2008, l' ha precisato Pt_1 CP_1 come a seguito della riorganizzazione del servizio S.Lo.T.a. (Servizio Logistico dei Trasporti Aziendali) di cui all'ordine di servizio n. 38314 del 14.5.2021, erano state unificate le funzioni di coordinamento del personale infermieristico e degli autisti, con attribuzione di tale incarico alla dott.ssa , Infermiere Per_1 di categoria D, quale referente per gli aspetti logistico/organizzativi (ivi compreso il compito di redigere i turni sia del personale infermieristico che, per come dedotto dal nel ricorso introduttivo, era presente in ambulanza, Pt_1 unitamente all'autista, che del personale inquadrato come autista).
8.10 Trattasi di riorganizzazione non contestata dall'odierno appellante, laddove tale incarico di coordinamento del personale infermieristico e degli autisti non poteva essere attributo al signor non essendo lo stesso Pt_1 infermiere ed essendo il suo inquadramento inferiore a quello della dott.ssa
(categoria D, ruolo sanitario). Per_1
8 8.11 La perdita del suddetto incarico di coordinamento (non rilevando ai fini di causa la diversa questione posta dal in ordine alle modalità del Pt_1 conferimento dell'incarico alla dott.ssa ) non comporta, in ogni caso, un Per_1 demansionamento del signor tenuto conto che nell'ambito del pubblico Pt_1 impiego, per come costantemente affermato dal giudice di legittimità, rileva il raffronto tra le mansioni attualmente svolte e quelle rientranti nell'area e nel profilo di inquadramento, per come individuate dalla contrattazione collettiva, e non anche con la professionalità acquisita o con le mansioni da ultimo effettivamente svolte dal dipendente.
8.12 Recita, invero, l'art 5, primo comma, del D. Lgs. n. 165 del 2001
(Disciplina delle mansioni) che “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo
35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”, rilevando al riguardo un concetto di equivalenza “formale” delle mansioni, ancorata alla previsione della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita.
8.13 Ha affermato, in particolare, la Suprema Corte di Cassazione che “In materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice. Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda
9 esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego” (Cass. sent. n. 11835 del 2009).
8.14 Ha chiarito ancora il Supremo Collegio (Cass. SS.UU. sent. n. 8740 del
2008) che Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, a differenza dell'art. 2103 c.c., impone, infatti, nei confronti del prestatore di lavoro pubblico il mantenimento delle mansioni per le quali è stato assunto o di quelle "considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi", senza dare rilievo a quelle in concreto svolte” e che (Cass. sent. n. 11405 del
2010) “…. la lettera del citato art. 52 sembra far proprio, nel pubblico impiego privatizzato, un concetto di equivalenza "formale", ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice.
In quest'ottica, condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all'aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalità acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico (Cass. SS.UU., 4.4.2008, n. 8740; Cass. sez. lav.,
21.5.2009, n. 11835)”
8.15 Ne segue che, condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. (Cass. sent. n. 2011 del 2017), con la conseguente irrilevanza, nel caso di specie, della perdita da parte del signor dell'incarico di coordinamento degli autisti, valendo solo la Pt_1 riconducibilità delle mansioni attualmente svolte a quelle previste dalla
10 contrattazione collettiva.
9. Quanto, poi, allo svuotamento di mansioni dedotto dal signor dal Pt_1
14.5.2021 al 28.7.2021 - contestato dall' , che ha al riguardo allegato il CP_1 comportamento non collaborativo del lavoratore successivamente al suo trasferimento – la medesima l' ha prodotto nota prot. n. 40037 del CP_1
21.5.2021, indirizzata anche al signor nella quale il dottor Pt_1 CP_3
(responsabile del servizio S.Lo.Ta) rammentava all'odierno appellante di aver inviato allo stesso nell'ultima settimana precedenti richieste relative ad eventi accaduti agli automezzi aziendali (ambulanza guasta, incidente su auto, scadenza tagliando), non evase dal (v. doc. 2 del fascicolo di primo Pt_1 grado della ASL).
10. Emerge, poi, dalla documentazione in atti, che il signor è stato Pt_1 inserito nei turni – anche notturni - degli autisti a decorrere dal dicembre 2021
(doc. 28 del ricorso introduttivo), a seguito di presentazione da parte dello stesso il 30.11.2021 del certificato del medico competente di idoneità alla mansione (scaduto il 13.6.2021 – v. doc. 6 e 7 della ASL), e che con mail del
31.12.2021 il responsabile del Servizio comunicava al medesimo che sarebbe stato inserito, come da sua richiesta, nelle Pronte Disponibilità degli autisti
(doc. 4 ASL).
10. Per tutto quanto sopra esposto, in conclusione, l'appello deve essere respinto.
11. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
12. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
11 -Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
4.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 08/07/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
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