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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
RE ALESSANDRO, Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Del Mediterraneo, 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320249007451353000 BOLLO 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320249007451353000 BOLLO 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320249007451353000 BOLLO 2019 - INVITO AL PAGAMENTO n. 13320249007451353000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 700/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 8.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249007451353/000, notificata da AD il 9.12.2024 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 13320160005173445000, n. 13320170001645900000, n. 13320180000836371000, n. 13320220004117276000,
n. 13320220011634108000, n. 13320230000099255000 aventi ad oggetto tasse automobilistiche pretese dalla Regione Emilia Romagna, chiedendone la declaratoria di nullità.
Lamentava, in particolare: 1) la nullità della notifica dell'atto in quanto eseguita a mezzo posta e in assenza di relata;
2) la violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000; 3) il difetto di motivazione dell'atto; 4) la prescrizione del diritto.
Con memoria depositata il 15.5.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di competenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro nonché l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuto giudicato e, in ogni caso, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La Regione Emilia Romagna, benché citata, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da AD rilevandosi che ex art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992 “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione [..]” e che la intimazione di pagamento opposta è stata emessa dall'agente della riscossione di Crotone.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Occorre, anzitutto rilevare che, come deduce AD, questa Corte, con sentenza n. 609/24 del 26.9.2024 – resa nel procedimento iscritto al n. 35/2024 R.G. avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n.
13320239002370873000 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 13320170001645900000, n.
13320180000836371000, n. 13320220004117276000 – ha rigettato il ricorso disattendendo le medesime censure articolate in questa sede.
Ne consegue che le doglianze avverso l'intimazione opposta qui fatte valere rispetto alle citate cartelle n.
13320170001645900000, n. 13320180000836371000, n. 13320220004117276000 non sono valutabili essendo già intervenuta una pronuncia rispetto alla quale non risulta proposto alcun mezzo di gravame.
Ciò precisato, per la parte dell'opposizione che riguarda le cartelle di pagamento n. 13320220011634108000,
n. 13320230000099255000 – non comprese nella citata intimazione di pagamento n.
13320239002370873000 - le censure non meritano accoglimento.
È da respingere, infatti, la doglianza che fa leva sulla ritenuta nullità della notifica dell'atto in quanto eseguita a mezzo posta e in assenza di relata.
Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di cartella di pagamento è qui sufficiente ricordare che la Suprema Corte ha affermato che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'Banca_1 a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (cfr., tra le altre, Cass. n. 9365/2014).
Neppure è meritevole di accoglimento la doglianza sulla ritenuta violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000 per l'omesso invito a rendere chiarimenti, non occorrendo invero che, a seguito della notifica della cartella di pagamento presupposta, l'intimazione di pagamento sia preceduta da alcun invito.
Quanto all'asserito difetto di motivazione giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre,
Cass. n. 21065/2022) ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 è atto vincolato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto: scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata avrà inizio l'esecuzione coattiva e tale atto non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata. Neppure è intervenuta l'eccepita prescrizione del tributo poiché AD ha provato che le cartelle n.
13320220011634108000 e n. 13320230000099255000 sono state notificate, rispettivamente, il 6.3.2023 ed il 13.3.2023 e da tale notifica e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 9.12.2024) non è decorso il termine triennale, qui applicabile trattandosi di tassa automobilistica.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei rapporti con Agenzia delle Entrate Riscossione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con la Regione Emilia
Romagna stante la contumacia della parte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Crotone, Sezione II, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di AD che liquida in complessive € 2.905,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con la Regione
Emilia Romagna. Crotone, 16.12.2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
RE ALESSANDRO, Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Del Mediterraneo, 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320249007451353000 BOLLO 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320249007451353000 BOLLO 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320249007451353000 BOLLO 2019 - INVITO AL PAGAMENTO n. 13320249007451353000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 700/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 8.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249007451353/000, notificata da AD il 9.12.2024 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 13320160005173445000, n. 13320170001645900000, n. 13320180000836371000, n. 13320220004117276000,
n. 13320220011634108000, n. 13320230000099255000 aventi ad oggetto tasse automobilistiche pretese dalla Regione Emilia Romagna, chiedendone la declaratoria di nullità.
Lamentava, in particolare: 1) la nullità della notifica dell'atto in quanto eseguita a mezzo posta e in assenza di relata;
2) la violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000; 3) il difetto di motivazione dell'atto; 4) la prescrizione del diritto.
Con memoria depositata il 15.5.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di competenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro nonché l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuto giudicato e, in ogni caso, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La Regione Emilia Romagna, benché citata, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da AD rilevandosi che ex art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992 “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione [..]” e che la intimazione di pagamento opposta è stata emessa dall'agente della riscossione di Crotone.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Occorre, anzitutto rilevare che, come deduce AD, questa Corte, con sentenza n. 609/24 del 26.9.2024 – resa nel procedimento iscritto al n. 35/2024 R.G. avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n.
13320239002370873000 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 13320170001645900000, n.
13320180000836371000, n. 13320220004117276000 – ha rigettato il ricorso disattendendo le medesime censure articolate in questa sede.
Ne consegue che le doglianze avverso l'intimazione opposta qui fatte valere rispetto alle citate cartelle n.
13320170001645900000, n. 13320180000836371000, n. 13320220004117276000 non sono valutabili essendo già intervenuta una pronuncia rispetto alla quale non risulta proposto alcun mezzo di gravame.
Ciò precisato, per la parte dell'opposizione che riguarda le cartelle di pagamento n. 13320220011634108000,
n. 13320230000099255000 – non comprese nella citata intimazione di pagamento n.
13320239002370873000 - le censure non meritano accoglimento.
È da respingere, infatti, la doglianza che fa leva sulla ritenuta nullità della notifica dell'atto in quanto eseguita a mezzo posta e in assenza di relata.
Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di cartella di pagamento è qui sufficiente ricordare che la Suprema Corte ha affermato che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'Banca_1 a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (cfr., tra le altre, Cass. n. 9365/2014).
Neppure è meritevole di accoglimento la doglianza sulla ritenuta violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000 per l'omesso invito a rendere chiarimenti, non occorrendo invero che, a seguito della notifica della cartella di pagamento presupposta, l'intimazione di pagamento sia preceduta da alcun invito.
Quanto all'asserito difetto di motivazione giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre,
Cass. n. 21065/2022) ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 è atto vincolato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto: scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata avrà inizio l'esecuzione coattiva e tale atto non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata. Neppure è intervenuta l'eccepita prescrizione del tributo poiché AD ha provato che le cartelle n.
13320220011634108000 e n. 13320230000099255000 sono state notificate, rispettivamente, il 6.3.2023 ed il 13.3.2023 e da tale notifica e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 9.12.2024) non è decorso il termine triennale, qui applicabile trattandosi di tassa automobilistica.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei rapporti con Agenzia delle Entrate Riscossione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con la Regione Emilia
Romagna stante la contumacia della parte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Crotone, Sezione II, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di AD che liquida in complessive € 2.905,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con la Regione
Emilia Romagna. Crotone, 16.12.2025