Cass. civ., sez. I, sentenza 17/11/1982, n. 6155
CASS
Sentenza 17 novembre 1982

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L'Assicurazione fideiussoria pur avendo come parte una impresa di Assicurazione, ha natura sostanziale di fideiussione, in quanto la sua funzione non è quella tipica della Assicurazione, cioè il trasferimento di un rischio a carico dell'assicuratore, bensì quella di garanzia, per essere diretta a garantire, nei confronti del beneficiario, l'adempimento di obblighi assunti dallo stesso contraente, ancorché questi sia solvibile ed ancorché lo inadempimento sia dovuto a volontà del contraente stesso. Ciò comporta che, seppure normalmente concorrono alla disciplina del negozio Disposizioni peculiari del contratto di Assicurazione, le quali vengono richiamate dagli stipulanti (assicuratore e contraente), il rapporto deve ritenersi regolato - proprio perché la causa del contratto resta nella sostanza quella fideiussoria - dalla disciplina legale tipica della fideiussione tutte le volte che le parti, nei limiti della loro autonomia contrattuale, non l'abbiano derogata, attraverso il riferimento a regole proprie dell'Assicurazione. (nella specie, la C.S. enunciando gli esposti principi ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva accertato la sostanziale funzione fideiussoria del negozio, ed interpretato le condizioni particolari di polizza nel senso che nel caso di contrasto tra norme di legge in materia di fideiussione e quelle in tema di Assicurazione la prevalenza doveva essere data alle prime, ritenendo in conseguenza applicabile al contratto la prescrizione decennale, vigente per la fideiussione e non quella annuale ex art. 2952 cod. civ., specificamente prevista per il diritto al pagamento delle rate, di premio del contratto di Assicurazione). ( V 3457/81, mass n 414054; ( V 1292/78, mass n 309658; ( V 6152/79, mass n 402862).*

È valida la procura per il giudizio di appello rilasciata in calce o a margine della copia notificata della sentenza impugnata, quando debba ritenersi certo il deposito di tale documento al momento della Costituzione in giudizio, perché non vi sia stata alcuna contestazione al riguardo o perché, pur essendovi stata, l'esistenza dell'atto di procura e il tempestivo deposito del documento abbiano formato oggetto di specifico riscontro da parte del giudice o attestazione del cancelliere. ( Conf 1466/80, mass n 405021; ( Conf 6482/79, mass n 403215; ( Conf 3571/77, mass n 387172; ( contra: 3181/80, mass n 406978).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/11/1982, n. 6155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6155
    Data del deposito : 17 novembre 1982

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