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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 594/2024 promosso da nato a [...] in data [...] Parte_1 con l'avv. Stefano Forlani
APPELLANTE
, nata a [...], Repubblica Slovacca, in data 25/01/1980 CP_1
Con l'avv Barbara Simoni
APPELLATA
In punto a: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 975/2023 emessa il 6 giugno 2024 e pubblicata il 6 dicembre 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza deliberata il 23 novembre 2023 e pubblicata il 6 dicembre 2023 il Tribunale di
Ferrara, all'esito dell'istruttoria espletata con l'audizione delle parti, l'emanazione di provvedimenti provvisori e l'acquisizione di giorni individuati per la frequentazione paterna, ha così regolato fra i pagina 1 di 16 genitori e le condizioni di affidamento, frequentazione e Parte_1 CP_1
mantenimento relative alla figlia minore nata l'[...]: Per_1
1) Dispone l'affidamento condiviso della minore (nata a [...] il giorno 8 ottobre 2019) ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà
esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore
interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale
saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni della minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione
nei periodi in cui avrà la figlia con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi
dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel
termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del
danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il
soggetto.
2) Conferisce incarico al S.S. territorialmente competente affinché svolga tutte le attività indicate in
narrativa.
3) Dispone che il padre possa tenere con sé con le modalità di cui in parte narrativa. Per_1
4) Con decorrenza dalla domanda e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo
titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando Per_1
alla madre la somma mensile di € 400,00, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da
rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie sopra individuate.
5) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
6) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha osservato che le risultanze dell'audizione personale delle parti e della relazione che il S.S. ha predisposto su incarico della procura minorile (nel pagina 2 di 16 procedimento relativo al nucleo familiare, poi archiviato) non consentivano di derogare il regime ordinario dell'affido condiviso, in quanto - nonostante l'elevata conflittualità delle parti - entrambi i genitori appaiono capaci di prendersi adeguatamente cura della figlia, garantendo la piena soddisfazione dei suoi bisogni primari di accudimento, protezione, educazione e socializzazione e la bambina risulta solare e sorridente.
Ha inoltre confermato le condizioni di collocazione e frequentazione già disposte in via provvisoria,
allorquando il giudice aveva ritenuto che, nel caso di specie, “la tenera età di che oggi ha solo tre Per_1
anni e mezzo, insieme alle relative esigenze di riposo, stabilità e continuità, richiedano l'individuazione di un ambiente e di un contesto domestico principale, cui la bambina possa fare riferimento, anche per motivi pratici ed organizzativi;
che tale contesto principale debba essere individuato nel domicilio materno, sia per la tenera età della bambina e delle relative esigenze di accudimento, sia perché ad oggi la madre, che lavora in modo saltuario, dispone di maggior tempo da dedicare alla figlia;
che la regolamentazione del diritto di visita del padre debba tener conto del duplice interesse della minore, da un lato alla garanzia della bi-genitorialità, dall'altro al godimento di uno stile di vita che ne preservi la tranquillità e stabilità, garantendone al contempo uno sviluppo equilibrato;
che da questo punto di vista,
l'alternanza paritetica dei giorni e dei fine settimana, così come proposta dal resistente, con tempi di permanenza presso ciascun genitore sostanzialmente paritari ma senza alcuna continuità, non sembra tutelare adeguatamente tali interessi;
che, pertanto, il regime di collocamento alternato, in una situazione familiare peraltro ancora piuttosto conflittuale (quale è emersa nel corso della audizione personale delle parti) e caratterizzata dalla attuale incapacità dei genitori di confrontarsi e dialogare serenamente, non corrisponda al miglior interesse della minore” (ordinanza in data 27/07/2023).
Ha quindi ritenuto congruo ed adeguato che il padre possa vedere e tenere con sé anche per il pernottamento la figlia un fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio all'uscita da Per_1
scuola fino al lunedì successivo quando la riporterà a scuola;
il padre potrà, inoltre, nelle settimane nelle quali non avrà con sé la figlia durante il week end, tenerla infrasettimanalmente dal mercoledì
pagina 3 di 16 pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva e nelle settimane in cui vedrà nel Per_1
week end, dal martedì pomeriggio dalla uscita da scuola fino al mercoledì mattina successivo. Durante
le vacanze natalizie ciascun genitore terrà la minore con sé sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno successivo il giorno di
Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi,
comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno;
in difetto di accordo, negli anni dispari la scelta verrà assunta unilateralmente dal padre e negli anni pari dalla madre.
Ha infine esaminato le condizioni economico-reddituali delle parti, rilevandone la disparità e pertanto la congruità di un contributo al mantenimento a carico del padre di 400,00 euro mensili a favore della madre, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
2- Avverso tale decisione ha proposto appello , affidato ai seguenti motivi: Parte_1
1) Sulle capacita' genitoriali dei genitori: ovvero sulla mancata concessione della richiesta
Consulenza Tecnica d'Ufficio sulle criticita' emerse durante il giudizio di primo grado, nello specifico sull'uso e abuso di alcool da parte della madre, sui suoi problemi di natura psichiatrica e sulla conflittualita' esistente tra i genitori. L'appellante deduce che l'appellata avrebbe in passato manifestato sintomi di disturbo bipolare, e inoltre che è estremamente incentrata sull'aspetto fisico, ciò che influirebbe negativamente anche sulla minore, oltre che sulla figlia nata da una precedente relazione e ora maggiorenne, e ancora sull'alimentazione;
2) Sul calendario di visita disposto dal Tribunale di Prime cure e sul mancato riconoscimento della effettiva bigenitorialita' in capo al padre, In proposito l'appellante ha osservato che prima dei provvedimenti adottati in primo grado gli era consentito dalla stessa madre di frequentare la figlia in misura maggiore, con beneficio della bambina. Al contrario la attuerebbe condotte CP_1
pagina 4 di 16 ostative della frequentazione, sia quanto agli orari, che alle mancate risposte alle comunicazioni telefoniche. Ha quindi così concluso: 1) In via preliminare, stante i gravi problemi emersi durante il giudizio di primo grado, anche in relazione all'eventuale abuso di sostanze alcoliche e agli emersi disturbi psichici della madre nonchè considerata l'alta conflittualità esistente tra i genitori, disporsi idonea Consulenza Tecnica d'Ufficio atta a valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori della piccola , ad Persona_2 individuare quello piu' idoneo per il collocamento prioritario della minore, nonchè le problematiche che possano essere di pregiudizio per una crescita psicofisica serena della stessa. Valuti, a tal riguardo, il tecnico se vi siano comportamenti posti in essere da un genitore che possano generare problemi di natura alimentare in capo alla minore Per_1
2) In ogni caso e, salvo diversa indicazione ad esito dell'espletanda Ctu, disporsi la modifica del calendario indicato dal Tribunale di Ferrara- considerato che lo stesso non tiene conto del diritto alla bigenitorialità, giustificando il maggior tempo trascorso con la madre con l'anacronistico pensiero che la minore abbia più bisogno della figura femminile- e, per l'effetto, disporre nel seguente modo:
1) prima settimana dalla domenica mattina sino al martedì mattina quando il padre riaccompagnerà a scuola, mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì sera dopo cena quando il padre la Per_1 riaccompagnerà a casa. 2) seconda settimana martedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola, venerdì dall'uscita di scuola sino a tutto il sabato sino a dopo cena quando la riaccompagnerà a casa dalla madre. In ogni caso, anche in eventuale adozione di modalità diversa di visita garantire il diritto paritario di visita al 50% durante il mese tra la madre e il padre. Viceversa, qualora si ritenesse non accoglibile la divisione così come disposta e che ha già Per_1 dimostrato di sapere sopportare ovvero così come era seguito dalla minore sino al mese di ottobre 2022 ovvero, durante la settimana resterà con un genitore e l'altro avrà diritto di visita per un giorno da concordarsi con l'altro genitore e viceversa nella settimana successiva. In ulteriore via subordinata, qualora si ritenessero le indicazioni sopra riportate non accoglibili, il padre potrà vedere la figlia secondo la prassi consolidata, ovvero: potrà tenerla con sé un fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì successivo quando lo riporterà a scuola;
potrà inoltre, nelle settimane nelle quali non avrà con sé il figlio durante il week end, tenerlo due pomeriggi dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva e nelle settimane in cui egli vedrà per il week Per_1 end, sempre due pomeriggi dall'uscita da scuola mattina successiva. Le indicate modalità potranno essere derogate solo su comune accordo di entrambi i genitori. In ogni caso, modificare la sentenza impugnata prevedendo che quando la minore non frequenta la scuola e non vi è un orario scolastico da rispettare, il padre possa tenere con se la figlia non dall'uscita dalla scuola, ma dalla mattina alle ore 09.00.
Valuti l'Ecc.ma Corte di ricevente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, l'eventuale condanna alle spese di lite dell'odierno resistente anche per il giudizio di primo grado o, quantomeno, una soccombenza parziale.
*
Si è costituita resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 5 di 16 In particolare l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, fondato su una valutazione squalificante della madre generica e offensiva;
ha contestato di essere affetta da dipendenza dall'alcool e da patologie psichiche, richiamando e allegando al riguardo una certificazione rilasciata in data
21.10.2024 dal Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenza Patologica M.O.
SER.D. Sud Est di Ferrara (certificato conclusivo della valutazione alcologica della sig.ra CP_1
iniziato il 30.05.2024, su richiesta del Tribunale per i Minorenni a seguito della segnalazione,
, del , che ha dato esito negativo ed ha escluso aspetti patologici); ha sottolineato CP_2 Per_2
la condivisibilità della decisione impugnata stante la necessità di stabilità della minore;
ha chiesto la cancellazione delle espressioni ingiuriose e sconvenienti contenute, a suo dire, nell'atto di appello.
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E' intervenuto in giudizio il Procuratore Generale, esprimendo parere favorevole all'espletamento di una CTU.
Per_ La Corte, ritenutane la necessità, ha disposto una CTU affinchè il consulente, ascoltata la minore
sentite le parti, i nonni (e se riterrà utile gli altri familiari, gli insegnanti o altre persone prossime alla minore)
finalizzata a descrivere la personalità e la condizione della minore, la sua relazione con ciascuno dei genitori;
a
descrivere la personalità (e le eventuali patologie e dipendenze) delle parti e ogni elemento utile a valutare la
loro capacità genitoriale;
a verificare l'adeguatezza dell'attuale regolamentazione dell'affidamento, della
collocazione e della frequentazione del minore con ciascun genitore e ad individuare le ulteriori o diverse
migliori modalità atte a favorire la serenità della bambina e una significativa relazione con entrambi i genitori,
fornendo ogni utile suggerimento atto a favorire l'equilibrata crescita della stessa;
oltre che una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali.
All'esito, all'udienza dell'11 settembre 2025 sono comparsi i difensori delle parti e hanno insistito nelle rispettive richieste e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3- Preliminarmente non può essere accolta l'eccezione dell'inammissibilità dell'impugnazione sollevata ex art 342 c.p.c. dall'appellata, pur essendo i motivi di appello sostanzialmente ancorati su pagina 6 di 16 ragioni di merito già proposte in primo grado: è infatti chiaro che il ha ammissibilmente Per_2
richiesto la riforma della decisione in vista di una maggior condivisione del suo ruolo genitoriale e de rapporto con la figlia minore, lamentando il mancato approfondimento istruttorio, attraverso una CTU,
che in effetti è stata disposta in questo grado.
4- Sempre in via preliminare si osserva che i provvedimenti economici, e segnatamente il contributo al mantenimento della minore a carico del padre e in favore della madre, non sono oggetto d'impugnazione, e pertanto, nonostante il mancato adempimento all'onere di depositare la documentazione reddituale completa da parte di entrambe le parti, tale obbligo paterno resta fermo nella misura quantificata in primo grado, che pare comunque a questa Corte congrua e idonea a soddisfare le esigenze della minore. Naturalmente resta fermo – per altro impregiudicato l'onere dell'appellata di produrre la documentazione completa ai fini della perdurante sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spesse dello Stato per tutta la durata del giudizio, ai fini della liquidazione dei compensi, la cui istanza non risulta depositata.
5- Non può essere infine accolta la richiesta di cancellazione delle espressioni contenute nell'appello nelle quali si è allegata la possibile dipendenza da alcool della madre e il fatto che la stessa sia affetta da patologie psichiche, trattandosi di circostanza che, pur risultate infondate all'esito dell'istruttoria (v.
Relazione del Dipartimento Salute Mentale dipendenze patologiche di Portomaggiore, in data 3
dicembre 2024 depositata dall'appellata in data 13.12.2024, oltre che esami tossicologici allegati alla
CTU), sono state prospettate con riguardo a specifici episodi (quanto alla prima) e a profili caratteriali presi in considerazione anche dalla Procura Minorile, anche se non risultano instaurati procedimenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni, non essendo state articolate affermazioni obiettivamente ingiuriose, mentre nelle conclusioni si chiede che siano accertate le capacità di entrambi i genitori e l'individuazione del genitore più idoneo al collocamento prioritario della minore.
6- A tale riguardo la CTU dott. , nella sua ampia e argomentata relazione peritale, , ha Persona_3
escluso aspetti di effettiva patologia in capo alla madre, rilevando che la stessa osservazione clinica e
pagina 7 di 16 testistica della CTU non ha evidenziato indicatori sufficienti per formulare una diagnosi strutturata, né
sono emersi tratti di disturbo di personalità francamente conclamati, sebbene siano stati
opportunamente segnalati alcuni aspetti critici che rendono utile un accompagnamento psicologico e
genitoriale, come già raccomandato (pag 189). Ha del resto individuato anche in capo al padre profili critici, in particolare relativi alla svalutazione dell'altro genitore e che necessitano di essere corretti attraverso adeguato supporto.
Venendo alla personalità della minore e dei genitori e alla loro capacità di questi ultimi la dott.
, all'esito delle operazioni peritali, svoltesi nel pieno contraddittorio fra le parti, dopo aver Per_3
ascoltato e i genitori ed essersi rapportata con le figure educative di riferimento (insegnanti) e con Per_1
i professionisti che seguono il nucleo (assistente sociale di riferimento, pediatra) è pervenuta alle seguenti conclusioni.
1) Quanto alla personalità e condizione della minore, “ risulta, allo stato attuale, una bambina Per_1
adeguata sul piano dello sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale, descritta come serena, socievole e ben inserita nel contesto scolastico. Non sono emersi segnali di disagio psicopatologico manifesto, né
tratti di compromissione dello sviluppo emotivo e relazionale. Tuttavia, si osserva la presenza di indicatori indiretti di un possibile ed iniziale conflitto di lealtà (reticenza nel riferire contenuti all'uno o all'altro genitore;
silenzi selettivi;
gestione difensiva di argomenti che coinvolgono entrambi i genitori)
coerenti con un contesto di separazione ad alta conflittualità.”
2) Quanto alla personalità delle parti e alla loro capacità genitoriale, ha affermato che “Il sig. Per_2
presenta un profilo di personalità caratterizzato da marcati tratti di auto-giustificazione, controllo e un forte bisogno di legittimare la propria figura genitoriale attraverso raccolta documentale, denunce e interventi di terzi. Il MMPI-2, pur nei limiti di validità, evidenzia un funzionamento difensivo con tendenza a minimizzare criticità interne”
La madre invece “mostra un funzionamento difensivo centrato su rigidità, evitamento e ipercontrollo,
connotato da un vissuto di paura e vulnerabilità, confermato da percorsi di sostegno e dal ricorso a pagina 8 di 16 strutture di protezione. Entrambi i genitori appaiono, singolarmente considerati, adeguati nell'accudimento materiale e affettivo della minore;
emergono risorse relazionali significative nella relazione di con ciascuno di essi. Per_1
Tuttavia, la persistente dinamica di disconferma reciproca, le modalità di comunicazione mediata da terzi e l'assenza di un canale di dialogo minimo espongono al rischio di stress emotivo Per_1
secondario.
La stessa CTU, pur rilevando che l'attuale assetto di collocazione e frequentazione non è risultato efficace nel garantire una diminuzione del conflitto interno alla coppia genitoriale ha comunque suggerito di mantenere la cornice di affido condiviso e l'attuale assetto di collocazione, ma rafforzando contestualmente i dispositivi di monitoraggio, sia quanto ad una più stretta verifica, da effettuarsi trimestralmente, del Servizio;
sia con l'individuazione di una figura di supporto alla co-genitorialità
idonea ad assumere funzioni di raccordo operativo tra i genitori per la gestione pratica delle decisioni ordinarie e straordinarie.
Ha inoltre indicato l'opportunità di accompagnare i genitori a percorsi differenziati di sostegno alla genitorialità, finalizzati all'elaborazione del conflitto, alla rielaborazione delle proprie paure e alla modulazione delle condotte di parental gatekeeping e, soprattutto, a prendere consapevolezza delle ricadute su delle modalità relazionali in essere. Per_1
Tanto premesso la CTU, richiamando la letteratura scientifica e le linee guida in materia di affidamento condiviso sottolineano l'importanza, soprattutto in età prescolare e scolare iniziale, di garantire al minore una frequenza regolare e prevedibile con entrambi i genitori, minimizzando i periodi di lontananza prolungata da ciascuno.
Ritiene la Corte che tali argomentazioni siano convincenti e che possa essere introdotto un ulteriore pernottamento di con il padre nella settimana che si conclude con il week end di pertinenza Per_1
materna, in maniera da consentire alla bambina una presenza affettiva equilibrata e regolare di entrambe le figure genitoriali.
pagina 9 di 16 Ciò appare consentito in primo luogo tenuto conto della buona competenza affettiva e di accudimento di entrambi i genitori, e dunque anche del padre, che con ha una relazione “calda, intensa, fisica Per_1
e ritualizzata, con forti elementi di complicità e rassicurazione emotiva” ( pag 176 della relazione peritale); sia per l'età di che ha ormai quasi sei anni ed è cresciuta dall'epoca del giudizio di Per_1
primo grado;
sia perché la CTU si è correttamente assicurata del fatto che tale intensificazione di frequentazione “appare coerente con l'attuale livello di adattamento di il suo profilo relazionale Per_1
osservato e la cornice di supporto familiare descritta. Mantiene inoltre una scansione di passaggi chiara e facilmente comunicabile alla bambina, rafforzando l'esperienza di continuità tra i due nuclei senza esposizioni a rotture di contesto emotivamente stressanti”.
Del resto si mostra serena, adattabile e in grado di gestire bene i cambi di contesto, come Per_1
confermato dagli incontri diretti, dai riscontri scolastici e dalle testimonianze degli adulti di riferimento. Non si rilevano controindicazioni cliniche o evolutive all'incremento di una notte di pernottamento intermedio, anzi tale aggiustamento può fungere da fattore protettivo per la continuità
del legame con il padre, senza sottrarre in modo significativo tempo e qualità di relazione con la madre.”
Anche la presenza dei nonni paterni risulta, all'esito della CTU appare di supporto e non certo di ostacolo alla madre per l'equilibrata crescita della minore: (v pag 200 della relazione “Il
coinvolgimento dei nonni paterni – e in particolare della nonna – è emerso come elemento di supporto significativo, non sostitutivo, all'interno di una rete familiare ampia. Nessun elemento raccolto nelle osservazioni o nei colloqui ha evidenziato criticità nell'accudimento della bambina, che è apparsa curata, serena e ben gestita in ogni contesto. La scuola, in particolare, ha descritto come una Per_1
bambina affettivamente nutrita e relazionalmente competente, con un buon adattamento scolastico. Il
supporto della rete parentale, in questo contesto, è stato quindi valutato come un elemento di protezione, non di delega disfunzionale”; anche nella relazione del Servizio sociale si dà atto della serenità della relazione della minore con i nonni e dell'ambiente di questi ultimi).
pagina 10 di 16 Ciò detto, mentre va senz'altro esclusa una collocazione paritaria che sovverta l'attuale collocazione e le abitudini attuali, e con esse la stabilità della minore, va dunque recepito lo schema di frequentazione sulla base degli spunti indicati dalla CTU (v. alle pagg. 214-218 della relazione peritale, con la precisazione che nei periodi di vacanza e comunque tutte le volte in cui non vi è
frequentazione scolastica, sia d'estate che in ogni altro periodo dell'anno) sarà riaccompagnata dal genitore all'altro entro le 9,00 del mattino (come concordemente prospettato da entrambe le parti in udienza) in maniera da consentire l'utilizzo della mattina, salvo diverso accordo.
Ferma restando la collocazione prevalente di presso la madre, e che la bambina starà con il padre Per_1
a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino al lunedì mattina, dove sarà
accompagnata dallo stesso, la minore starà con il padre dal martedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino al mercoledì mattina (quando il padre la accompagnerà a scuola e in caso di vacanza scolastica dalla madre entro le 9) nella settimana che si conclude con il week end di competenza del padre;
dal martedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino al giovedì mattina con le stesse modalità, nella settimana che si conclude con la permanenza presso la madre.
Durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà la minore con sé sette giorni consecutivi,
comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno successivo il giorno di Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con un genitore (salvo diverso accordo); durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà la minore per due settimana, anche non consecutive (con possibilità di concordarne una terza) secondo un calendario da concordare tra i genitori entro il 30 aprile ogni anno con il supporto del
Servizio sociale, anche per quanto riguarda i “ponti” scolastici per i quali analogamente sarà fissato preventivamente un calendario (privilegiando, in difetto di accordo, negli anni dispari la scelta della padre e negli anni pari dalla madre).
7- Tanto premesso, l'attuazione di tale disciplina va sottoposta ad un costante ed effettivo controllo del
Servizio sociale.
pagina 11 di 16 Al riguardo va senz'altro confermato l'incarico al Servizio sociale di monitorare la frequentazione e il nucleo familiare, come già disposto dal Tribunale, dovendosi inoltre attribuire al Servizio (che pure ha già adempiuto a tale compito, come si evince dalla relazione aggiornata, depositata il 3 aprile 2025,
dalla quale emerge in particolare che esso ha favorito l'instaurazione di un percorso psicologico della madre) un ulteriore compito di supporto al nucleo familiare, sia per quanto attiene alla genitorialità e alla gestione e prevenzione dei conflitti, nel senso che, ogni qualvolta si prospettino diversità di indicazioni e scelte (e fra queste quelle relative alle attività della minore, e le indicazioni dei periodi di vacanza da trascorrere con l'uno e l'altro), sarà il Servizio a raccogliere le indicazioni e suggerire una possibile composizione nell'interesse della minore.
Va inoltre raccomandata al Servizio anche una particolare attenzione con riguardo all'atteggiamento paterno svalutante nei confronti della madre.
Vero è che nel presente giudizio di appello che il non è stato neppure dedotto abbia tenuto Per_4
conto condotte violente nei confronti della madre ( la quale a pag 5 della costituzione fa riferimento a litigi e interferenze che “sfociavano in denigrazioni del tutto gratuite sia nel suo ruolo di madre, sia nel campo lavorativo”) e anche considerato che, secondo la CTU (pag 176) il quadro clinico e relazionale emerso dall'osservazione diretta, dai colloqui e dalle informazioni raccolte non consente di formulare valutazioni di merito in ordine a eventuali condotte violente o maltrattanti, mentre la stessa CTU
osserva che il timore manifestato dalla madre nei confronti del sig. — costantemente riportato Per_2
nei colloqui e ribadito anche ai Servizi territoriali — si struttura come un elemento significativo del suo funzionamento difensivo e condiziona la possibilità stessa di un dialogo co-genitoriale diretto.
Non ignora questa Corte, poi, che fra gli allegati prodotti da vi è una (sola) denuncia CP_1
querela del 25 aprile 2023 relativa ad un episodio accaduto – nella prospettazione della stessa – presso l'abitazione dei nonni paterni, dove si era recata a prendere la bambina per portarla con sé, allorquando l'ex compagno “usciva infuriato da una porta della casa e avvicinandosi alla mia faccia mi urlava 'Te
la scordi non te la do. Io comunque insistevo fino a che lo stesso non mi prendeva e strigeva forte il pagina 12 di 16 braccio e scuotendomi mi faceva uscire dal giardino”
Con riguardo all'episodio oggetto della querela (che peraltro neppure l'appellata afferma aver dato luogo ad un processo e tanto meno ad una condanna) è allegato anche un referto del Pronto soccorso dell'Ospedale di Argenta, nel quale si dà atto che “all'E.O. iperemia a contorni ovalari del braccio di dx, compatibile con impronte delle dita di un mano. Ievissima iperemia a carico del braccio sin.
Null'altro di repertabile oggettivamente.” La paziente è stata dimessa con la sintesi clinica e diagnosi
“riferita opera terzi. 840.8 distorsione e distrazione di altri siti specificati della spalla e del braccio.
Dimissione a domicilio. Prognosi 4 giorni salvo complicazioni. Terapia: riposo, ghiaccio locale schermato ad intervalli”.
Tale condotta (a prescindere dal fatto che non è confluita in una condanna in sede penale), è senz'altro deprecabile, ma non può dirsi di gravità tale da indurre a discostarsi dall'affidamento condiviso, che la stessa appellata ha chiesto sia confermato (limitandosi ad opporsi alla collocazione paritaria richiesta dal padre) e che la stessa CTU ha ritenuto di suggerire sulla base di solide argomentazioni che poggiano in particolare sulla serenità della minore.
Cionondimeno la dott. ha evidenziato che “Nel corso della CTU, è stato effettivamente Per_3
rilevato un atteggiamento del sig. connotato da una narrazione rigidamente polarizzata, in cui la Per_2
figura materna viene frequentemente descritta attraverso espressioni svalutanti, giudicanti o ridicolizzanti, e raramente riconosciuta nei suoi aspetti competenti e protettivi. Tali tratti sono stati osservati in maniera ricorrente nel corso dei colloqui individuali, del colloquio congiunto e nella narrazione spontanea, e si sono espressi attraverso contenuti discorsivi tesi a delegittimare la madre nel suo ruolo genitoriale. È opportuno sottolineare che questa dinamica relazionale, pur non traducendosi in comportamenti disfunzionali nei confronti della figlia – la cui relazione con il padre appare adeguata,
calda e sintonizzata – costituisce tuttavia un indicatore critico di co-genitorialità immatura, fondata più
sull'affermazione identitaria attraverso l'esclusione dell'altro che sulla reale integrazione delle differenze. In altri termini, il bisogno di rivendicare una posizione genitoriale “migliore” o “più
pagina 13 di 16 corretta” rispetto all'ex-partner – spesso veicolato tramite contenuti altamente giudicanti – si traduce in una scarsa capacità di validare l'altro genitore agli occhi della figlia, elemento che la letteratura evidenzia come cruciale nei contesti post separativi.
Tale difficoltà sembra radicarsi in un vissuto soggettivo di narcisismo ferito, tipico di molte separazioni ad alto impatto conflittuale, in cui l'identità genitoriale maschile viene esperita come messa in discussione o minacciata dall'interruzione del legame di coppia. Ne consegue un atteggiamento difensivo improntato al controllo, alla ricerca di conferme esterne (istituzionali, legali o professionali)
che ne certifichino la presunta “superiorità” genitoriale. Questo stile difensivo, pur comprensibile in una fase di elaborazione ancora incompiuta della rottura, non è compatibile con una genitorialità
cooperativa e matura, e può generare – nel tempo – rischi di lealtà divisa e confusione relazionale nella figlia. È anche in funzione di tale dinamica che la CTU ha indicato l'opportunità di un percorso di sostegno alla genitorialità per il sig. , mirato non solo al consolidamento delle competenze Per_2
educative già presenti, ma anche e soprattutto alla promozione di una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti emotivi e identitari che il disconoscimento della figura materna può produrre nella bambina.
In conclusione, l'atteggiamento svalutante del padre nei confronti della madre non viene minimizzato o riletto in chiave neutra: al contrario, rappresenta un punto critico nella lettura del funzionamento genitoriale complessivo, da affrontare con strumenti specifici di accompagnamento e mediazione
“(pagg 198-200)
Alla luce di quanto sopra l'intensificazione della frequentazione come ora disposta va correlata ad una maggiore consapevolezza della genitorialità paterna, da acquisire attraverso l'avvio di un serio percorso di supporto alla genitorialità specifico per il padre, come indicato dalla CTU e, per entrambi i genitori, di sostegno educativo alla genitorialità come pure suggerito nella relazione di valutazione delle competenze genitoriali redatta dalla dott. psicologa e psicoterapeuta dell'ASL Testimone_1
di Ferrara- UOC UONPIA/UOS Tutela, allegata alla relazione del Servizio sociale depositata in questo giudizio di appello.
pagina 14 di 16 Stante il compito affidato al Servizio appare allo stato inopportuno moltiplicare le figure di riferimento con la previsione di un coordinatore genitoriale, impregiudicato un eventuale accordo al riguardo fra le parti e ferma restando l'adozione di diversi provvedimenti nel caso di mancata ottemperanza alle odierne statuizioni.
*
Il Servizio dovrà inoltre reazionare ogni tre mesi al Giudice tutelare competente in ordine all'andamento della frequentazione e alla condizione della minore e del nucleo familiare in genere,
riferendo in particolare sul corretto avvio del percorso di supporto alla genitorialità e sul superamento dell'atteggiamento svalutante da parte del padre, fermo restando l'obbligo del Predetto servizio di segnalare ogni condotta pregiudizievole rilevante alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e ordinaria, a seconda delle competenze.
8- - La riforma, anche se parziale, della decisione impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Peraltro l'accoglimento soltanto parziale dell'appello, la cui istruttoria si è svolta nell'interesse preminente della minore, non consente di esprimere un giudizio di soccombenza prevalente e induce a ritenere equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 437-bis.30e ss. c.p.c. così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo l'affidamento condiviso ai genitori e ferma la collocazione prevalente presso la madre, dispone che la figlia minore starà con il padre, oltre Per_1 che a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino al lunedì mattina, dove sarà accompagnata dallo stesso, a settimane alterne: a) dal martedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino al mercoledì mattina (quando il padre la accompagnerà a scuola e in caso di vacanza scolastica dalla madre entro le 9) nella settimana che si conclude con il week end di competenza del padre;
b) dal martedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino al giovedì mattina con le stesse pagina 15 di 16 modalità, nella settimana che si conclude con la permanenza presso la madre. Durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà la minore con sé sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno successivo il giorno di
Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con un genitore (salvo diverso accordo); durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà la minore quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile ogni anno secondo un calendario redatto con il supporto del Servizio sociale, anche per quanto riguarda i
“ponti” scolastici (privilegiando, in difetto di accordo, negli anni dispari la scelta della padre e negli anni pari dalla madre);
2) conferma l'incarico al Servizio sociale, al quale è domandato, oltre che al monitoraggio, il sostegno al nucleo familiare, con la predisposizione e comunque l'indicazione di specifici percorsi di supporto alla genitorialità e alla consapevolezza per ciascuno dei genitori (come meglio indicato in motivazione);
3) dispone che il Servizio incaricato relazioni al Giudice tutelare competente ogni tre mesi, con prima relazione entro il 15 dicembre 2025, sulla condizione della minore, dei genitori e sull'avvio dei percorsi, segnalando alla Procura della Repubblica Minorile e a quella ordinaria eventuali condotte pregiudizievoli per la minore e circostanze penalmente rilevanti;
4) ferma nel resto la decisione impugnata, compensa integralmente le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio;
5) pone definitivamente a carico delle parti (e quanto all'appellata, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dell'Erario) le spese di CTU come già liquidate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'11 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 594/2024 promosso da nato a [...] in data [...] Parte_1 con l'avv. Stefano Forlani
APPELLANTE
, nata a [...], Repubblica Slovacca, in data 25/01/1980 CP_1
Con l'avv Barbara Simoni
APPELLATA
In punto a: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 975/2023 emessa il 6 giugno 2024 e pubblicata il 6 dicembre 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza deliberata il 23 novembre 2023 e pubblicata il 6 dicembre 2023 il Tribunale di
Ferrara, all'esito dell'istruttoria espletata con l'audizione delle parti, l'emanazione di provvedimenti provvisori e l'acquisizione di giorni individuati per la frequentazione paterna, ha così regolato fra i pagina 1 di 16 genitori e le condizioni di affidamento, frequentazione e Parte_1 CP_1
mantenimento relative alla figlia minore nata l'[...]: Per_1
1) Dispone l'affidamento condiviso della minore (nata a [...] il giorno 8 ottobre 2019) ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà
esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore
interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale
saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni della minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione
nei periodi in cui avrà la figlia con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi
dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel
termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del
danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il
soggetto.
2) Conferisce incarico al S.S. territorialmente competente affinché svolga tutte le attività indicate in
narrativa.
3) Dispone che il padre possa tenere con sé con le modalità di cui in parte narrativa. Per_1
4) Con decorrenza dalla domanda e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo
titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando Per_1
alla madre la somma mensile di € 400,00, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da
rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie sopra individuate.
5) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
6) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha osservato che le risultanze dell'audizione personale delle parti e della relazione che il S.S. ha predisposto su incarico della procura minorile (nel pagina 2 di 16 procedimento relativo al nucleo familiare, poi archiviato) non consentivano di derogare il regime ordinario dell'affido condiviso, in quanto - nonostante l'elevata conflittualità delle parti - entrambi i genitori appaiono capaci di prendersi adeguatamente cura della figlia, garantendo la piena soddisfazione dei suoi bisogni primari di accudimento, protezione, educazione e socializzazione e la bambina risulta solare e sorridente.
Ha inoltre confermato le condizioni di collocazione e frequentazione già disposte in via provvisoria,
allorquando il giudice aveva ritenuto che, nel caso di specie, “la tenera età di che oggi ha solo tre Per_1
anni e mezzo, insieme alle relative esigenze di riposo, stabilità e continuità, richiedano l'individuazione di un ambiente e di un contesto domestico principale, cui la bambina possa fare riferimento, anche per motivi pratici ed organizzativi;
che tale contesto principale debba essere individuato nel domicilio materno, sia per la tenera età della bambina e delle relative esigenze di accudimento, sia perché ad oggi la madre, che lavora in modo saltuario, dispone di maggior tempo da dedicare alla figlia;
che la regolamentazione del diritto di visita del padre debba tener conto del duplice interesse della minore, da un lato alla garanzia della bi-genitorialità, dall'altro al godimento di uno stile di vita che ne preservi la tranquillità e stabilità, garantendone al contempo uno sviluppo equilibrato;
che da questo punto di vista,
l'alternanza paritetica dei giorni e dei fine settimana, così come proposta dal resistente, con tempi di permanenza presso ciascun genitore sostanzialmente paritari ma senza alcuna continuità, non sembra tutelare adeguatamente tali interessi;
che, pertanto, il regime di collocamento alternato, in una situazione familiare peraltro ancora piuttosto conflittuale (quale è emersa nel corso della audizione personale delle parti) e caratterizzata dalla attuale incapacità dei genitori di confrontarsi e dialogare serenamente, non corrisponda al miglior interesse della minore” (ordinanza in data 27/07/2023).
Ha quindi ritenuto congruo ed adeguato che il padre possa vedere e tenere con sé anche per il pernottamento la figlia un fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio all'uscita da Per_1
scuola fino al lunedì successivo quando la riporterà a scuola;
il padre potrà, inoltre, nelle settimane nelle quali non avrà con sé la figlia durante il week end, tenerla infrasettimanalmente dal mercoledì
pagina 3 di 16 pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva e nelle settimane in cui vedrà nel Per_1
week end, dal martedì pomeriggio dalla uscita da scuola fino al mercoledì mattina successivo. Durante
le vacanze natalizie ciascun genitore terrà la minore con sé sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno successivo il giorno di
Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi,
comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno;
in difetto di accordo, negli anni dispari la scelta verrà assunta unilateralmente dal padre e negli anni pari dalla madre.
Ha infine esaminato le condizioni economico-reddituali delle parti, rilevandone la disparità e pertanto la congruità di un contributo al mantenimento a carico del padre di 400,00 euro mensili a favore della madre, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
2- Avverso tale decisione ha proposto appello , affidato ai seguenti motivi: Parte_1
1) Sulle capacita' genitoriali dei genitori: ovvero sulla mancata concessione della richiesta
Consulenza Tecnica d'Ufficio sulle criticita' emerse durante il giudizio di primo grado, nello specifico sull'uso e abuso di alcool da parte della madre, sui suoi problemi di natura psichiatrica e sulla conflittualita' esistente tra i genitori. L'appellante deduce che l'appellata avrebbe in passato manifestato sintomi di disturbo bipolare, e inoltre che è estremamente incentrata sull'aspetto fisico, ciò che influirebbe negativamente anche sulla minore, oltre che sulla figlia nata da una precedente relazione e ora maggiorenne, e ancora sull'alimentazione;
2) Sul calendario di visita disposto dal Tribunale di Prime cure e sul mancato riconoscimento della effettiva bigenitorialita' in capo al padre, In proposito l'appellante ha osservato che prima dei provvedimenti adottati in primo grado gli era consentito dalla stessa madre di frequentare la figlia in misura maggiore, con beneficio della bambina. Al contrario la attuerebbe condotte CP_1
pagina 4 di 16 ostative della frequentazione, sia quanto agli orari, che alle mancate risposte alle comunicazioni telefoniche. Ha quindi così concluso: 1) In via preliminare, stante i gravi problemi emersi durante il giudizio di primo grado, anche in relazione all'eventuale abuso di sostanze alcoliche e agli emersi disturbi psichici della madre nonchè considerata l'alta conflittualità esistente tra i genitori, disporsi idonea Consulenza Tecnica d'Ufficio atta a valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori della piccola , ad Persona_2 individuare quello piu' idoneo per il collocamento prioritario della minore, nonchè le problematiche che possano essere di pregiudizio per una crescita psicofisica serena della stessa. Valuti, a tal riguardo, il tecnico se vi siano comportamenti posti in essere da un genitore che possano generare problemi di natura alimentare in capo alla minore Per_1
2) In ogni caso e, salvo diversa indicazione ad esito dell'espletanda Ctu, disporsi la modifica del calendario indicato dal Tribunale di Ferrara- considerato che lo stesso non tiene conto del diritto alla bigenitorialità, giustificando il maggior tempo trascorso con la madre con l'anacronistico pensiero che la minore abbia più bisogno della figura femminile- e, per l'effetto, disporre nel seguente modo:
1) prima settimana dalla domenica mattina sino al martedì mattina quando il padre riaccompagnerà a scuola, mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì sera dopo cena quando il padre la Per_1 riaccompagnerà a casa. 2) seconda settimana martedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola, venerdì dall'uscita di scuola sino a tutto il sabato sino a dopo cena quando la riaccompagnerà a casa dalla madre. In ogni caso, anche in eventuale adozione di modalità diversa di visita garantire il diritto paritario di visita al 50% durante il mese tra la madre e il padre. Viceversa, qualora si ritenesse non accoglibile la divisione così come disposta e che ha già Per_1 dimostrato di sapere sopportare ovvero così come era seguito dalla minore sino al mese di ottobre 2022 ovvero, durante la settimana resterà con un genitore e l'altro avrà diritto di visita per un giorno da concordarsi con l'altro genitore e viceversa nella settimana successiva. In ulteriore via subordinata, qualora si ritenessero le indicazioni sopra riportate non accoglibili, il padre potrà vedere la figlia secondo la prassi consolidata, ovvero: potrà tenerla con sé un fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì successivo quando lo riporterà a scuola;
potrà inoltre, nelle settimane nelle quali non avrà con sé il figlio durante il week end, tenerlo due pomeriggi dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva e nelle settimane in cui egli vedrà per il week Per_1 end, sempre due pomeriggi dall'uscita da scuola mattina successiva. Le indicate modalità potranno essere derogate solo su comune accordo di entrambi i genitori. In ogni caso, modificare la sentenza impugnata prevedendo che quando la minore non frequenta la scuola e non vi è un orario scolastico da rispettare, il padre possa tenere con se la figlia non dall'uscita dalla scuola, ma dalla mattina alle ore 09.00.
Valuti l'Ecc.ma Corte di ricevente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, l'eventuale condanna alle spese di lite dell'odierno resistente anche per il giudizio di primo grado o, quantomeno, una soccombenza parziale.
*
Si è costituita resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 5 di 16 In particolare l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, fondato su una valutazione squalificante della madre generica e offensiva;
ha contestato di essere affetta da dipendenza dall'alcool e da patologie psichiche, richiamando e allegando al riguardo una certificazione rilasciata in data
21.10.2024 dal Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenza Patologica M.O.
SER.D. Sud Est di Ferrara (certificato conclusivo della valutazione alcologica della sig.ra CP_1
iniziato il 30.05.2024, su richiesta del Tribunale per i Minorenni a seguito della segnalazione,
, del , che ha dato esito negativo ed ha escluso aspetti patologici); ha sottolineato CP_2 Per_2
la condivisibilità della decisione impugnata stante la necessità di stabilità della minore;
ha chiesto la cancellazione delle espressioni ingiuriose e sconvenienti contenute, a suo dire, nell'atto di appello.
*
E' intervenuto in giudizio il Procuratore Generale, esprimendo parere favorevole all'espletamento di una CTU.
Per_ La Corte, ritenutane la necessità, ha disposto una CTU affinchè il consulente, ascoltata la minore
sentite le parti, i nonni (e se riterrà utile gli altri familiari, gli insegnanti o altre persone prossime alla minore)
finalizzata a descrivere la personalità e la condizione della minore, la sua relazione con ciascuno dei genitori;
a
descrivere la personalità (e le eventuali patologie e dipendenze) delle parti e ogni elemento utile a valutare la
loro capacità genitoriale;
a verificare l'adeguatezza dell'attuale regolamentazione dell'affidamento, della
collocazione e della frequentazione del minore con ciascun genitore e ad individuare le ulteriori o diverse
migliori modalità atte a favorire la serenità della bambina e una significativa relazione con entrambi i genitori,
fornendo ogni utile suggerimento atto a favorire l'equilibrata crescita della stessa;
oltre che una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali.
All'esito, all'udienza dell'11 settembre 2025 sono comparsi i difensori delle parti e hanno insistito nelle rispettive richieste e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3- Preliminarmente non può essere accolta l'eccezione dell'inammissibilità dell'impugnazione sollevata ex art 342 c.p.c. dall'appellata, pur essendo i motivi di appello sostanzialmente ancorati su pagina 6 di 16 ragioni di merito già proposte in primo grado: è infatti chiaro che il ha ammissibilmente Per_2
richiesto la riforma della decisione in vista di una maggior condivisione del suo ruolo genitoriale e de rapporto con la figlia minore, lamentando il mancato approfondimento istruttorio, attraverso una CTU,
che in effetti è stata disposta in questo grado.
4- Sempre in via preliminare si osserva che i provvedimenti economici, e segnatamente il contributo al mantenimento della minore a carico del padre e in favore della madre, non sono oggetto d'impugnazione, e pertanto, nonostante il mancato adempimento all'onere di depositare la documentazione reddituale completa da parte di entrambe le parti, tale obbligo paterno resta fermo nella misura quantificata in primo grado, che pare comunque a questa Corte congrua e idonea a soddisfare le esigenze della minore. Naturalmente resta fermo – per altro impregiudicato l'onere dell'appellata di produrre la documentazione completa ai fini della perdurante sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spesse dello Stato per tutta la durata del giudizio, ai fini della liquidazione dei compensi, la cui istanza non risulta depositata.
5- Non può essere infine accolta la richiesta di cancellazione delle espressioni contenute nell'appello nelle quali si è allegata la possibile dipendenza da alcool della madre e il fatto che la stessa sia affetta da patologie psichiche, trattandosi di circostanza che, pur risultate infondate all'esito dell'istruttoria (v.
Relazione del Dipartimento Salute Mentale dipendenze patologiche di Portomaggiore, in data 3
dicembre 2024 depositata dall'appellata in data 13.12.2024, oltre che esami tossicologici allegati alla
CTU), sono state prospettate con riguardo a specifici episodi (quanto alla prima) e a profili caratteriali presi in considerazione anche dalla Procura Minorile, anche se non risultano instaurati procedimenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni, non essendo state articolate affermazioni obiettivamente ingiuriose, mentre nelle conclusioni si chiede che siano accertate le capacità di entrambi i genitori e l'individuazione del genitore più idoneo al collocamento prioritario della minore.
6- A tale riguardo la CTU dott. , nella sua ampia e argomentata relazione peritale, , ha Persona_3
escluso aspetti di effettiva patologia in capo alla madre, rilevando che la stessa osservazione clinica e
pagina 7 di 16 testistica della CTU non ha evidenziato indicatori sufficienti per formulare una diagnosi strutturata, né
sono emersi tratti di disturbo di personalità francamente conclamati, sebbene siano stati
opportunamente segnalati alcuni aspetti critici che rendono utile un accompagnamento psicologico e
genitoriale, come già raccomandato (pag 189). Ha del resto individuato anche in capo al padre profili critici, in particolare relativi alla svalutazione dell'altro genitore e che necessitano di essere corretti attraverso adeguato supporto.
Venendo alla personalità della minore e dei genitori e alla loro capacità di questi ultimi la dott.
, all'esito delle operazioni peritali, svoltesi nel pieno contraddittorio fra le parti, dopo aver Per_3
ascoltato e i genitori ed essersi rapportata con le figure educative di riferimento (insegnanti) e con Per_1
i professionisti che seguono il nucleo (assistente sociale di riferimento, pediatra) è pervenuta alle seguenti conclusioni.
1) Quanto alla personalità e condizione della minore, “ risulta, allo stato attuale, una bambina Per_1
adeguata sul piano dello sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale, descritta come serena, socievole e ben inserita nel contesto scolastico. Non sono emersi segnali di disagio psicopatologico manifesto, né
tratti di compromissione dello sviluppo emotivo e relazionale. Tuttavia, si osserva la presenza di indicatori indiretti di un possibile ed iniziale conflitto di lealtà (reticenza nel riferire contenuti all'uno o all'altro genitore;
silenzi selettivi;
gestione difensiva di argomenti che coinvolgono entrambi i genitori)
coerenti con un contesto di separazione ad alta conflittualità.”
2) Quanto alla personalità delle parti e alla loro capacità genitoriale, ha affermato che “Il sig. Per_2
presenta un profilo di personalità caratterizzato da marcati tratti di auto-giustificazione, controllo e un forte bisogno di legittimare la propria figura genitoriale attraverso raccolta documentale, denunce e interventi di terzi. Il MMPI-2, pur nei limiti di validità, evidenzia un funzionamento difensivo con tendenza a minimizzare criticità interne”
La madre invece “mostra un funzionamento difensivo centrato su rigidità, evitamento e ipercontrollo,
connotato da un vissuto di paura e vulnerabilità, confermato da percorsi di sostegno e dal ricorso a pagina 8 di 16 strutture di protezione. Entrambi i genitori appaiono, singolarmente considerati, adeguati nell'accudimento materiale e affettivo della minore;
emergono risorse relazionali significative nella relazione di con ciascuno di essi. Per_1
Tuttavia, la persistente dinamica di disconferma reciproca, le modalità di comunicazione mediata da terzi e l'assenza di un canale di dialogo minimo espongono al rischio di stress emotivo Per_1
secondario.
La stessa CTU, pur rilevando che l'attuale assetto di collocazione e frequentazione non è risultato efficace nel garantire una diminuzione del conflitto interno alla coppia genitoriale ha comunque suggerito di mantenere la cornice di affido condiviso e l'attuale assetto di collocazione, ma rafforzando contestualmente i dispositivi di monitoraggio, sia quanto ad una più stretta verifica, da effettuarsi trimestralmente, del Servizio;
sia con l'individuazione di una figura di supporto alla co-genitorialità
idonea ad assumere funzioni di raccordo operativo tra i genitori per la gestione pratica delle decisioni ordinarie e straordinarie.
Ha inoltre indicato l'opportunità di accompagnare i genitori a percorsi differenziati di sostegno alla genitorialità, finalizzati all'elaborazione del conflitto, alla rielaborazione delle proprie paure e alla modulazione delle condotte di parental gatekeeping e, soprattutto, a prendere consapevolezza delle ricadute su delle modalità relazionali in essere. Per_1
Tanto premesso la CTU, richiamando la letteratura scientifica e le linee guida in materia di affidamento condiviso sottolineano l'importanza, soprattutto in età prescolare e scolare iniziale, di garantire al minore una frequenza regolare e prevedibile con entrambi i genitori, minimizzando i periodi di lontananza prolungata da ciascuno.
Ritiene la Corte che tali argomentazioni siano convincenti e che possa essere introdotto un ulteriore pernottamento di con il padre nella settimana che si conclude con il week end di pertinenza Per_1
materna, in maniera da consentire alla bambina una presenza affettiva equilibrata e regolare di entrambe le figure genitoriali.
pagina 9 di 16 Ciò appare consentito in primo luogo tenuto conto della buona competenza affettiva e di accudimento di entrambi i genitori, e dunque anche del padre, che con ha una relazione “calda, intensa, fisica Per_1
e ritualizzata, con forti elementi di complicità e rassicurazione emotiva” ( pag 176 della relazione peritale); sia per l'età di che ha ormai quasi sei anni ed è cresciuta dall'epoca del giudizio di Per_1
primo grado;
sia perché la CTU si è correttamente assicurata del fatto che tale intensificazione di frequentazione “appare coerente con l'attuale livello di adattamento di il suo profilo relazionale Per_1
osservato e la cornice di supporto familiare descritta. Mantiene inoltre una scansione di passaggi chiara e facilmente comunicabile alla bambina, rafforzando l'esperienza di continuità tra i due nuclei senza esposizioni a rotture di contesto emotivamente stressanti”.
Del resto si mostra serena, adattabile e in grado di gestire bene i cambi di contesto, come Per_1
confermato dagli incontri diretti, dai riscontri scolastici e dalle testimonianze degli adulti di riferimento. Non si rilevano controindicazioni cliniche o evolutive all'incremento di una notte di pernottamento intermedio, anzi tale aggiustamento può fungere da fattore protettivo per la continuità
del legame con il padre, senza sottrarre in modo significativo tempo e qualità di relazione con la madre.”
Anche la presenza dei nonni paterni risulta, all'esito della CTU appare di supporto e non certo di ostacolo alla madre per l'equilibrata crescita della minore: (v pag 200 della relazione “Il
coinvolgimento dei nonni paterni – e in particolare della nonna – è emerso come elemento di supporto significativo, non sostitutivo, all'interno di una rete familiare ampia. Nessun elemento raccolto nelle osservazioni o nei colloqui ha evidenziato criticità nell'accudimento della bambina, che è apparsa curata, serena e ben gestita in ogni contesto. La scuola, in particolare, ha descritto come una Per_1
bambina affettivamente nutrita e relazionalmente competente, con un buon adattamento scolastico. Il
supporto della rete parentale, in questo contesto, è stato quindi valutato come un elemento di protezione, non di delega disfunzionale”; anche nella relazione del Servizio sociale si dà atto della serenità della relazione della minore con i nonni e dell'ambiente di questi ultimi).
pagina 10 di 16 Ciò detto, mentre va senz'altro esclusa una collocazione paritaria che sovverta l'attuale collocazione e le abitudini attuali, e con esse la stabilità della minore, va dunque recepito lo schema di frequentazione sulla base degli spunti indicati dalla CTU (v. alle pagg. 214-218 della relazione peritale, con la precisazione che nei periodi di vacanza e comunque tutte le volte in cui non vi è
frequentazione scolastica, sia d'estate che in ogni altro periodo dell'anno) sarà riaccompagnata dal genitore all'altro entro le 9,00 del mattino (come concordemente prospettato da entrambe le parti in udienza) in maniera da consentire l'utilizzo della mattina, salvo diverso accordo.
Ferma restando la collocazione prevalente di presso la madre, e che la bambina starà con il padre Per_1
a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino al lunedì mattina, dove sarà
accompagnata dallo stesso, la minore starà con il padre dal martedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino al mercoledì mattina (quando il padre la accompagnerà a scuola e in caso di vacanza scolastica dalla madre entro le 9) nella settimana che si conclude con il week end di competenza del padre;
dal martedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino al giovedì mattina con le stesse modalità, nella settimana che si conclude con la permanenza presso la madre.
Durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà la minore con sé sette giorni consecutivi,
comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno successivo il giorno di Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con un genitore (salvo diverso accordo); durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà la minore per due settimana, anche non consecutive (con possibilità di concordarne una terza) secondo un calendario da concordare tra i genitori entro il 30 aprile ogni anno con il supporto del
Servizio sociale, anche per quanto riguarda i “ponti” scolastici per i quali analogamente sarà fissato preventivamente un calendario (privilegiando, in difetto di accordo, negli anni dispari la scelta della padre e negli anni pari dalla madre).
7- Tanto premesso, l'attuazione di tale disciplina va sottoposta ad un costante ed effettivo controllo del
Servizio sociale.
pagina 11 di 16 Al riguardo va senz'altro confermato l'incarico al Servizio sociale di monitorare la frequentazione e il nucleo familiare, come già disposto dal Tribunale, dovendosi inoltre attribuire al Servizio (che pure ha già adempiuto a tale compito, come si evince dalla relazione aggiornata, depositata il 3 aprile 2025,
dalla quale emerge in particolare che esso ha favorito l'instaurazione di un percorso psicologico della madre) un ulteriore compito di supporto al nucleo familiare, sia per quanto attiene alla genitorialità e alla gestione e prevenzione dei conflitti, nel senso che, ogni qualvolta si prospettino diversità di indicazioni e scelte (e fra queste quelle relative alle attività della minore, e le indicazioni dei periodi di vacanza da trascorrere con l'uno e l'altro), sarà il Servizio a raccogliere le indicazioni e suggerire una possibile composizione nell'interesse della minore.
Va inoltre raccomandata al Servizio anche una particolare attenzione con riguardo all'atteggiamento paterno svalutante nei confronti della madre.
Vero è che nel presente giudizio di appello che il non è stato neppure dedotto abbia tenuto Per_4
conto condotte violente nei confronti della madre ( la quale a pag 5 della costituzione fa riferimento a litigi e interferenze che “sfociavano in denigrazioni del tutto gratuite sia nel suo ruolo di madre, sia nel campo lavorativo”) e anche considerato che, secondo la CTU (pag 176) il quadro clinico e relazionale emerso dall'osservazione diretta, dai colloqui e dalle informazioni raccolte non consente di formulare valutazioni di merito in ordine a eventuali condotte violente o maltrattanti, mentre la stessa CTU
osserva che il timore manifestato dalla madre nei confronti del sig. — costantemente riportato Per_2
nei colloqui e ribadito anche ai Servizi territoriali — si struttura come un elemento significativo del suo funzionamento difensivo e condiziona la possibilità stessa di un dialogo co-genitoriale diretto.
Non ignora questa Corte, poi, che fra gli allegati prodotti da vi è una (sola) denuncia CP_1
querela del 25 aprile 2023 relativa ad un episodio accaduto – nella prospettazione della stessa – presso l'abitazione dei nonni paterni, dove si era recata a prendere la bambina per portarla con sé, allorquando l'ex compagno “usciva infuriato da una porta della casa e avvicinandosi alla mia faccia mi urlava 'Te
la scordi non te la do. Io comunque insistevo fino a che lo stesso non mi prendeva e strigeva forte il pagina 12 di 16 braccio e scuotendomi mi faceva uscire dal giardino”
Con riguardo all'episodio oggetto della querela (che peraltro neppure l'appellata afferma aver dato luogo ad un processo e tanto meno ad una condanna) è allegato anche un referto del Pronto soccorso dell'Ospedale di Argenta, nel quale si dà atto che “all'E.O. iperemia a contorni ovalari del braccio di dx, compatibile con impronte delle dita di un mano. Ievissima iperemia a carico del braccio sin.
Null'altro di repertabile oggettivamente.” La paziente è stata dimessa con la sintesi clinica e diagnosi
“riferita opera terzi. 840.8 distorsione e distrazione di altri siti specificati della spalla e del braccio.
Dimissione a domicilio. Prognosi 4 giorni salvo complicazioni. Terapia: riposo, ghiaccio locale schermato ad intervalli”.
Tale condotta (a prescindere dal fatto che non è confluita in una condanna in sede penale), è senz'altro deprecabile, ma non può dirsi di gravità tale da indurre a discostarsi dall'affidamento condiviso, che la stessa appellata ha chiesto sia confermato (limitandosi ad opporsi alla collocazione paritaria richiesta dal padre) e che la stessa CTU ha ritenuto di suggerire sulla base di solide argomentazioni che poggiano in particolare sulla serenità della minore.
Cionondimeno la dott. ha evidenziato che “Nel corso della CTU, è stato effettivamente Per_3
rilevato un atteggiamento del sig. connotato da una narrazione rigidamente polarizzata, in cui la Per_2
figura materna viene frequentemente descritta attraverso espressioni svalutanti, giudicanti o ridicolizzanti, e raramente riconosciuta nei suoi aspetti competenti e protettivi. Tali tratti sono stati osservati in maniera ricorrente nel corso dei colloqui individuali, del colloquio congiunto e nella narrazione spontanea, e si sono espressi attraverso contenuti discorsivi tesi a delegittimare la madre nel suo ruolo genitoriale. È opportuno sottolineare che questa dinamica relazionale, pur non traducendosi in comportamenti disfunzionali nei confronti della figlia – la cui relazione con il padre appare adeguata,
calda e sintonizzata – costituisce tuttavia un indicatore critico di co-genitorialità immatura, fondata più
sull'affermazione identitaria attraverso l'esclusione dell'altro che sulla reale integrazione delle differenze. In altri termini, il bisogno di rivendicare una posizione genitoriale “migliore” o “più
pagina 13 di 16 corretta” rispetto all'ex-partner – spesso veicolato tramite contenuti altamente giudicanti – si traduce in una scarsa capacità di validare l'altro genitore agli occhi della figlia, elemento che la letteratura evidenzia come cruciale nei contesti post separativi.
Tale difficoltà sembra radicarsi in un vissuto soggettivo di narcisismo ferito, tipico di molte separazioni ad alto impatto conflittuale, in cui l'identità genitoriale maschile viene esperita come messa in discussione o minacciata dall'interruzione del legame di coppia. Ne consegue un atteggiamento difensivo improntato al controllo, alla ricerca di conferme esterne (istituzionali, legali o professionali)
che ne certifichino la presunta “superiorità” genitoriale. Questo stile difensivo, pur comprensibile in una fase di elaborazione ancora incompiuta della rottura, non è compatibile con una genitorialità
cooperativa e matura, e può generare – nel tempo – rischi di lealtà divisa e confusione relazionale nella figlia. È anche in funzione di tale dinamica che la CTU ha indicato l'opportunità di un percorso di sostegno alla genitorialità per il sig. , mirato non solo al consolidamento delle competenze Per_2
educative già presenti, ma anche e soprattutto alla promozione di una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti emotivi e identitari che il disconoscimento della figura materna può produrre nella bambina.
In conclusione, l'atteggiamento svalutante del padre nei confronti della madre non viene minimizzato o riletto in chiave neutra: al contrario, rappresenta un punto critico nella lettura del funzionamento genitoriale complessivo, da affrontare con strumenti specifici di accompagnamento e mediazione
“(pagg 198-200)
Alla luce di quanto sopra l'intensificazione della frequentazione come ora disposta va correlata ad una maggiore consapevolezza della genitorialità paterna, da acquisire attraverso l'avvio di un serio percorso di supporto alla genitorialità specifico per il padre, come indicato dalla CTU e, per entrambi i genitori, di sostegno educativo alla genitorialità come pure suggerito nella relazione di valutazione delle competenze genitoriali redatta dalla dott. psicologa e psicoterapeuta dell'ASL Testimone_1
di Ferrara- UOC UONPIA/UOS Tutela, allegata alla relazione del Servizio sociale depositata in questo giudizio di appello.
pagina 14 di 16 Stante il compito affidato al Servizio appare allo stato inopportuno moltiplicare le figure di riferimento con la previsione di un coordinatore genitoriale, impregiudicato un eventuale accordo al riguardo fra le parti e ferma restando l'adozione di diversi provvedimenti nel caso di mancata ottemperanza alle odierne statuizioni.
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Il Servizio dovrà inoltre reazionare ogni tre mesi al Giudice tutelare competente in ordine all'andamento della frequentazione e alla condizione della minore e del nucleo familiare in genere,
riferendo in particolare sul corretto avvio del percorso di supporto alla genitorialità e sul superamento dell'atteggiamento svalutante da parte del padre, fermo restando l'obbligo del Predetto servizio di segnalare ogni condotta pregiudizievole rilevante alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e ordinaria, a seconda delle competenze.
8- - La riforma, anche se parziale, della decisione impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Peraltro l'accoglimento soltanto parziale dell'appello, la cui istruttoria si è svolta nell'interesse preminente della minore, non consente di esprimere un giudizio di soccombenza prevalente e induce a ritenere equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 437-bis.30e ss. c.p.c. così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo l'affidamento condiviso ai genitori e ferma la collocazione prevalente presso la madre, dispone che la figlia minore starà con il padre, oltre Per_1 che a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino al lunedì mattina, dove sarà accompagnata dallo stesso, a settimane alterne: a) dal martedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino al mercoledì mattina (quando il padre la accompagnerà a scuola e in caso di vacanza scolastica dalla madre entro le 9) nella settimana che si conclude con il week end di competenza del padre;
b) dal martedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino al giovedì mattina con le stesse pagina 15 di 16 modalità, nella settimana che si conclude con la permanenza presso la madre. Durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà la minore con sé sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno successivo il giorno di
Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con un genitore (salvo diverso accordo); durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà la minore quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile ogni anno secondo un calendario redatto con il supporto del Servizio sociale, anche per quanto riguarda i
“ponti” scolastici (privilegiando, in difetto di accordo, negli anni dispari la scelta della padre e negli anni pari dalla madre);
2) conferma l'incarico al Servizio sociale, al quale è domandato, oltre che al monitoraggio, il sostegno al nucleo familiare, con la predisposizione e comunque l'indicazione di specifici percorsi di supporto alla genitorialità e alla consapevolezza per ciascuno dei genitori (come meglio indicato in motivazione);
3) dispone che il Servizio incaricato relazioni al Giudice tutelare competente ogni tre mesi, con prima relazione entro il 15 dicembre 2025, sulla condizione della minore, dei genitori e sull'avvio dei percorsi, segnalando alla Procura della Repubblica Minorile e a quella ordinaria eventuali condotte pregiudizievoli per la minore e circostanze penalmente rilevanti;
4) ferma nel resto la decisione impugnata, compensa integralmente le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio;
5) pone definitivamente a carico delle parti (e quanto all'appellata, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dell'Erario) le spese di CTU come già liquidate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'11 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
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