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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/09/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA (C.F. ) n. Firenze il 09.06.1975, con domicilio in Cembra Parte_1 C.F._1 Lisignano (TN) – Via Cesare Battisti n. 19/1, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca De Padova del Foro di Trento – Via Paradisi n. 15/2 (C.F. ), in qualità di proc. e dom., giusta C.F._2 delega allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE CONTRO
, con studio in 38122 Trento – Via Malfatti n. 7, elettivamente domiciliato in Trento – CP_1 Via Calepina n. 75, presso lo studio dell'Avv. Andrea Seraglio Forti (C.F. ), C.F._3 che lo rappresenta e difende in forza di procura conferita su supporto cartaceo e trasmesso telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83 co. 3 cpc unitamente alla memoria di costituzione;
RESISTENTE IN PUNTO: azione di responsabilità nei confronti del Curatore fallimentare. CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
-accertato e dichiarato che il credito prededucibile di Euro 13.450,21 liquidato dal Tribunale di Trento con l'ordinanza dd. 13.01.2023, depositata in data 26.01.2023, che ha condannato il Controparte_2 a pagare dette spese in favore del Notaio non ha trovato soddisfazione nell'attivo del Pt_1 fallimento per colpa grave del Curatore, condannare il dott. , a corrispondere al CP_2 CP_1
Notaio la somma di Euro 13.450,21, oltre interessi dal 26.01.2023 al saldo ed oltre Parte_1 ad Euro 200,00 a titolo di imposta di registro pagato dal ricorrente (doc. 16), a titolo di risarcimento del danno per negligenza professionale.
-Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge nonché rifusione delle competenze e spese del procedimento di negoziazione assistita. CONCLUSIONI DEL RESISTENTE NEL MERITO
-rigettare il ricorso ex art. 281 decies cpc proposto dal dott. Parte_1
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 28 decies cpc dd. 23.01.2024, depositato il 24.01.2024, il dott. Parte_1 notaio in Cembra Lisignago (TN), chiedeva che il Tribunale di Trento, accertato e dichiarato che il credito prededucibile di € 13.450,21 liquidato dallo stesso Tribunale con ordinanza dd. 13.01.2023, depositata il 26.01.2023, che aveva condannato il a pagare dette spese in favore del Controparte_2 ricorrente, non aveva trovato soddisfazione nell'attivo del per colpa grave del Controparte_2 Curatore, condannasse il dott. a corrispondere al Notaio la somma di CP_1 Parte_1
€ 13.450,21, oltre interessi dal 26.01.2023 al saldo, a titolo di risarcimento del danno per negligenza professionale;
spese del procedimento di negoziazione e di giudizio rifuse. Esponeva in particolare il ricorrente a sostegno della domanda anzidetta: 1) che con ricorso per ammissione al passivo inviato tramite pec in data 30.04.2015 il chiedeva l'insinuazione in via Pt_1 privilegiata del proprio credito professionale pari ad € 18.540,55 al passivo nel fallimento n. 14/2015 di Ventura Immobiliare S.r.l.; 2) che a fondamento della propria richiesta il ricorrente produceva il preavviso di parcella n. 130 dd. 18.03.2014 ed il successivo atto di precetto su assegno bancario dd. 01.10.2014 (v. doc. 1) fasc. opp. All. 2A); 3) che il progetto di stato passivo ammetteva detto credito solo in via chirografaria, anziché privilegiata come richiesto;
4) che il llegava documentazione Pt_1 integrativa e contestava la proposta di ammissione al passivo avanzata dal Curatore (v. doc. 1) all. 2B); 5) che il Giudice Delegato rendeva esecutivo lo stato passivo, ammettendo il credito de quo nella categoria chirografaria in quanto “il credito si riferisce a prestazioni indicate in proforma rese in gran parte oltre il biennio anteriore – trattasi inoltre di più prestazioni a se stanti che nell'insieme non configurano una prestazione unitaria e continuativa ai fini della riconduzione della sfera dell'art. 2751 bis II comma c.c.”; 6) che la comunicazione ex art. 97 L.F. veniva ricevuta dal ricorrente in data 09.07.2015 (v. doc.1 all. 1B); 7) che in data 07.08.2015 il ricorrente proponeva tempestivo ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., lamentando l'errata ammissione del proprio credito, pari ad € 18.540,55, in via chirografaria anziché privilegiata (v.doc. 1 all. 2), mentre il fallimento rimaneva contumace;
8) che con decreto dd. 03.03.2016 comunicato a mezzo pec in data 06.03.2016 il tribunale di Trento dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendo che la stessa non potesse considerarsi tempestiva in mancanza della produzione della comunicazione ex art. 97 L.F. relativa all'esecutorietà dello stato passivo (v. doc. 1 all. 2D); 9) che detto decreto veniva impugnato dal con ricorso Pt_1 per Cassazione (n. 9412/2016 R.G.), deducendo, quale unico motivo di censura, che “l'art. 99 L. Fall. non avrebbe imposto all'opponente di depositare copia della comunicazione di cancelleria relativa all'esecutività dello stato passivo ex art. 97 L. Fall. ai fini della proposizione dell'opposizione allo stato passivo;
essendo oneere del Curatore dimostrare il mancato rispetto del termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione ex art. 97 L. Fall. ai fini della proposizione dell'opposizione allo stato passivo (doc. 1 all. 2E)”; 10) che in detta procedimento il rimaneva contumace;
11) che il CP_2 ricorso, anzidetto veniva accolto, in quanto, secondo i giudici di legittimità, il primo giudice, una volta rilevata la contumacia della Curatela fallimentare, avrebbe dovuto procedere d'ufficio all'acquisizione della comunicazione via pec del decreto di esecutorietà dello stato passivo per unificarne la data (v. doc. 1 all. 2G); 12) che al fine di poter procedere alla riassunzione del giudizio di opposizione l'avv. Francesca De Padova, difensore del ricorrente, non ottenendo dal precedente difensore avv. Maurizio Pellegrini l'avviso di ricevimento della pec contenente la comunicazione dello stato passivo allegato al fascicolo fallimentare e non rinvenendo tale documento nel fascicolo cartaceo, si rivolgeva allo studio del dott. , il quale provvedeva all'invio di copia della documentazione con mail dd. 17.11.2021 CP_1 (v. doc. 3); 13) che il con ricorso depositato in data 19.11.2021 (v. doc. 1), notificato al Pt_1
in data 02.12.2021, provvedeva alla riassunzione del giudizio di opposizione dello stato CP_2 pagina 2 di 9 passivo;
14) che anche in detto procedimento il rimaneva contumace;
15) che con ordinanza CP_2 in data 13.01.2023 il Tribunale di Trento, in composizione collegiale (v. doc. 5), così provvedeva: “in riforma dello stato passivo del in persona del Curatore dott. Controparte_3
ammette il seguente credito vantato dal notaio dott. al passivo del CP_1 Parte_1
di cui al preavviso parcella n. 130 dd. 18.03.2014, per Euro Controparte_3
14.705,88 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. quali compensi maturati per prestazioni professionali;
per Euro 3235,30 in via chirografaria a titolo di I.V.A.; per Euro 108,31 in via chirografaria per spese di protesto;
per Euro 491,06 in via chirografaria per spese legali;
condanna il in persona del Curatore Fallimentare, alla rifusione delle spese Controparte_3 del presente giudizio e del procedimento avanti la Corte di Cassazione, che liquida, quanto al primo, in complessivi Euro 5.224,00 di cui Euro 4.835,00 per compensi professionali ed Euro 389,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
quanto al secondo, in complessivi Euro 3.636,00 di cui Euro 2.935,00 per compensi professionali ed Euro 701,00 per anticipazioni, oltre a spese generali
15% ed accessori”; 16) che detta ordinanza, tuttavia, non può più essere fatta valere nei confronti del in quanto il dott. , incurante delle plurime richieste di accantonamento avanzate dal CP_2 CP_1 difensore del aveva chiuso il con decreto dd. 20.07.2022 (v. doc. 6). Pt_1 CP_2 In punto di diritto deduceva il ricorrente la negligenza e l'impervia del curatore fallimentare dott.
in quanto: A) in sede di formazione dello stato passivo iniziale aveva ammesso tutti i CP_1 crediti insinuati dal in via chirografaria, anziché in via privilegiata ex art. 2751 n. 2 c.c., Pt_1 escludendo dal privilegio ben tre di tali atti stipulati dal notaio in favore del , resi Controparte_2 nel biennio anteriore al fallimento dichiarato con sentenzza depositata in data 19.02.2015 (v. doc. 1) all. 2°), pari ad € 5.795,00 per compensi professionali ed € 1.275,00 per IVA;
B) che a causa di tale errore il notaio creditore, illegittimamente escluso dal privilegio, era stato costretto a depositare le proprie osservazioni allo stato passivo, a presentare successivamente opposizione allo stato passivo ed infine ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione, laddove il curatore, non solo non si era mai costituito in tali giudizi, ma altresì nelle more del giudizio di opposizione, aveva chiesto l'opposizione del piano di riparto finale ed infine chiuso il fallimento, omettendo di menzionare la causa pendente al Giudice Delegato, e ciò sia nella relazione periodica 1° semestre 2017 ex art. 33 L.F., sia nel rapporto riepilogativo 1° semestre 2018 e del 2019, né nel rapporto riepilogativo, 1° semestre 2020, ove nelle conclusioni dava atto unicamente della “vertenza riguardante la regolarizzazione del rapporto con l'inquilino che ha occupato l'immobile sito in Trento, Corso 111 Novembre” (v. doc. 8); C) che nonostante la causa di opposizione allo stato passivo fosse pendente, il curatore aveva omesso di accantonare ex art. 117 L.F. le somme necessarie per pagare le future spese di soccombenza, pacificamente prededucibili, nonché di chiedere al Giudice Delegato istruzioni sulle modalità del deposito della somma;
D) che il dott. aveva dolosamente omesso di CP_1 comunicare il piano di riporto finale al domicilio eletto del creditore opponente, precludendogli la possibilità di proporre tempestivo reclamo contro lo stesso, e ciò in quanto il curatore in data 30.11.2021 aveva comunicato il piano di riparto dell'attivo a mezzo pec all'ex difensore avv. Maurizio Pellegrini, mentre nulla aveva comunicato al nuovo difensore avv. Francesca De Padova, pur essendo a conoscenza della nomina del nuovo procuratore. Costituitosi con memoria dd. 11.03.2024 il resistente , nel contestare la ricostruzione dei CP_1 fatti offerta dal ricorrente, avendo questi omesso di riferire: A) che con decreto in data 02.05.2022 il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal avverso il decreto di esecutorietà del piano di riparto dd. 27.12.2021 emesso dal Giudice Pt_1
pagina 3 di 9 delegato (v. doc. 4); B) che con decreto dd. 15.01.2024 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal in data 28.10.2022 avverso il provvedimento anzidetto, condannando il Pt_1 ricorrente al pagamento delle spese legali (v. doc. 7), mai corrisposte;
C) che con decreto dd. 08.11.2022 la Corte di Appello di Trento rigettava il reclamo proposto dal in data 15.09.2022 Pt_1 avverso il provvedimento di chiusura del fallimento dd. 20.07.2022, comunicato al ricorrente in data 05.09.2022 (v. docc. 8-11); eccepiva l'infondatezza delle avverse contestazioni, chiedendo il rigetto del ricorso. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 08.04.2024, all'udienza dd. 01.07.2024 venivano assunti, oltre all'interrogatorio formale del resistente n. 2 testi di parte ricorrente. Con ordinanza dd. 12.07.2024 il G.I. fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc e mandando alla Cancelleria per l'acquisizione del fascicolo relativo al fallimento Ventura Immobiliare S.r.l. All'udienza dd. 28.05.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, le domande di parte ricorrente, fondate, vanno accolte. Preme innanzitutto sottolineare che diversamente da quanto sostenuto dal convenuto in sede di memoria di costituzione, l'esperita azione di responsabilità nei confronti del curatore prescinde dall'esito dei giudizi richiamati da quest'ultimo (v. supra), in quanto il presente giudizio non verte sui fatti oggetto di valutazione in sede fallimentare, avendo un petitum ed una causa petendi diversi da quelli anzidetti. Nel presente giudizio, infatti, si controverte sulla pretesa responsabilità del curatore fallimentare conseguente al comportamento gravemente colposo dello stesso, avendo arbitrariamente deciso di escludere il dal concorso in ragione, unicamente, del decreto del tribunale di Trento dd. Pt_1
03.03.2016 – il quale, senza entrare nel merito della natura del credito impugnato, dichiarava inammissibile l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. proposta con ricorso in data 07.08.2015, ritenendo la stessa tardiva in mancanza della produzione della comunicazione ex art. 97 L.F. -, omettendo, tuttavia, di tener conto dell'esito del giudizio in causazione proposto dal avverso il Pt_1 predetto provvedimento, nonché di informare il Giudice delegato, il quale era rimasto ignaro dell'esistenza e dello sviluppo della causa di opposizione promossa dall'attuale ricorrente. Si rammenta che successivamente all'estromissione dall'esecuzione concorsuale, stante il mancato riconoscimento del credito ventato dal questi ha trovano piena conferma nel decreto del Pt_1
Tribunale di Trento, in composizione collegiale, dd. 13.01.2023 passato in giudicato, con cui veniva accolta l'opposizione dello stesso e, per l'effetto, condannato il Controparte_3 in persona del Curatore fallimentare, alla rifusione delle spese del procedimento avanti la Corte di Cassazione e del giudizio di rinvio, in favore del per complessivi € 13.450,21; spese, peraltro, Pt_1 mai accantonate dal Curatore e, comunque, mai corrisposte. Ciò posto, preme evidenziare, quanto all'omessa comunicazione da parte del Curatore al Giudice delegato delle cause di opposizione allo stato passivo promosse dal che il Curatore del Pt_1
Fallimento, dichiarato con sentenza dd. 12.02.2025, solo nei primi rapporti riepilogativi del 1° e 2° semestre 2015 ha indicato che “risultano pervenute n. 3 opposizioni allo stato passivo con udienze di composizione delle parti fissate per il giorno 28.10.15 e 4.11.15 e 16.12.2015. Non è ancora noto l'esito di tali opposizioni”, salvo non farne più cenno nei successivi rapporti riepilogativi dal 2016 al 2020. pagina 4 di 9 In particolare preme sottolineare che nel piano di riparto parziale effettuato dal Curatore in data 21.05.2019 vengono menzionate le opposizioni dell'avv. e del dott. Marcello Condini, CP_4 mentre non vi è traccia dell'opposizione promossa del come del resto nella relazione periodica Pt_1 del 1° semestre 2016, nonostante in data 13.04.2016 fosse stato regolarmente notificato al Curatore il ricorso in Cassazione. Non solo: A) nel rapporto riepilogativo del 1° semestre 2020 si legge nelle conclusioni che “la procedura è in fase conclusiva e che al momento l'unica causa ostativa che sta causando ritardi consiste nella vertenza riguardante la regolarizzazione del rapporto con l'inquilino che ha occupato l'immobile sito in Trento, Corso III Novembre”; B) nel rapporto riepilogativo del 2° semestre 2020 (l'ultimo depositato) nel paragrafo ATTIVO – crediti riscossi vengono ripotate alcune vertenze ed il loro esito, ma non vi è alcuna menzione della causa di opposizione l'amministrazione svolta … Il curatore, infine dovrà … indicare gli atti di gestione / amministrazione compiuti e quelli che ha ritenuto di omettere, mettendo così in condizione il Giudice delegato ed i creditori di comprendere il generale andamento dell'intera procedura, anche al fine della liquidazione del compenso finale” (v.pag.28). Parimenti censurabile, sotto diverso profilo, l'omessa comunicazione del deposito del progetto di riparto finale al creditore opponente. Invero, giova rammentare: 1) che all'inizio del novembre 2021 l'avv. F. De Padova si era rivolta allo studio del dott. per comunicargli che era in procinto di riassumere la causa di opposizione allo CP_1 stato passivo, in nome e per conto del difeso in precedenza dall'avv. Maurizio Pellegrini, e che Pt_1
a tal scopo necessitava di avere copia della comunicazione ex art. 97 L.F., nella disponibilità del Curatore;
2) che l'avv. De Padova, tramite la propria collaboratrice avv. NG Bettega, aveva contattato più volte lo studio del professionista, facendo presente la necessità di ottenere copia di tale documento stante l'imminente scadenza dei termini per la riassunzione del giudizio di opposizione anzidetto;
3) che non ottenendo alcuna risposta a distanza di alcuni giorni, il dott. , contattato CP_1 nuovamente dall'avv. NG Bettega, le riferiva che la procedura era in fase di chiusura e che non comprendeva la ragione della riassunzione della causa, considerato che i creditori privilegiati non avrebbero trovato soddisfazione con l'attivo del fallimento;
4) che l'avv. Bettega replicava al Curatore che il aveva interesse alla riassunzione del giudizio, in quanto, qualora la sua domanda fosse Pt_1 stata accolta, avrebbe avuto diritto anche al ristoro delle spese dallo stesso sostenute sia per il giudizio in Cassazione che per il giudizio di opposizione allo stato passivo. Tali circostanze hanno trovato puntuale riscontro nelle testimonianze rese all'udienza dd. 01.07.2024 dai testi di parte ricorrente Bettega NG e , impiegata presso lo studio . Tes_1 CP_1 In particolare quest'ultima ha confermato il cap. 1) del ricorso introduttivo (“vero che intorno al 10 novembre 2021 l'avv. NG Bettega, in nome e per conto dell'avv. Francesca De Padova, ha contattato telefonicamente lo studio del dott. , facendo presente alla segretaria di quest'ultimo che CP_1
l'avv. Francesca De Padova, che era subentrata all'avv. Maurizio Pellegrini nella difesa del Notaio ancora nel corso del giudizio in Cassazione, aveva necessità di avere copia della Pt_1 comunicazione in quanto doveva procedere alla riassunzione del giudizio di opposizione allo stato passivo davanti il Tribunale di Trento, a seguito del giudizio della Cassazione che aveva annullato il provvedimento del Tribunale di Trento che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione alla stato passivo del Notaio ), affermando: “Vero, ricordo di essere stata contattata da una collaboratrice Pt_1 dell'avv. De Padova. Il mio datore di lavoro non era al momento presente in ufficio per cui riferii lei pagina 5 di 9 che avrei chiesto a lui l'autorizzazione per il rilascio della predetta comunicazione. La stessa mi riferì che si era rivolta alla cancelleria ma che non era riuscita ad avere la predetta comunicazione. Ricordo che mi riferì che la predetta comunicazione serviva ad una causa”. A seguito delle predette comunicazioni telefoniche il dott. provvedeva – si noti – ad inviare in CP_1 data 17.11.2021 copia della documentazione relativa alla pratica Controparte_5 come si evince dalla e-mail sub doc. 3), nonché, nella medesima data, a depositare il
[...] progetto di riparto finale del fallimento, omettendo di notiziare della riassunzione del giudizio di opposizione il Giudice delegato e senza prevedere alcun accantonamento, nonostante fosse certa la condanna del al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ed altamente probabile CP_2
l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente condanna alla spese anche di tale giudizio (v. doc. 9). Preme sottolineare, tuttavia, che il Curatore si è limitato a comunicare il deposito del progetto di riparto finale alla pec dell'avv. Maurizio Pellegrini, precedente difensore del con il quale questi si era Pt_1 insinuato al passivo del fallimento, omettendo di eseguire tale incombente nei confronti del creditore e ciò in coerenza con il comportamento del Curatore, il quale non ha ha mai dato atto Pt_1 formalmente dell'opposizione proposta dell'attuale ricorrente. E' di tutta evidenza, anche in tal caso, la responsabilità del Curatore, avendo questi persistito nell'ignorare il creditore opponente, incorrendo nella violazione dell'art. 110 L.F., il quale prevede la comunicazione del progetto di riparto anche ai creditori “per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'art. 98 l.f.”. Laddove si ritenga, diversamente, che la comunicazione eseguita presso il difensore precedente, pur sapendo che il nel giudizio di opposizione era difeso dall'avv. De Padova, come dallo stesso Pt_1 notiziato, sia frutto di una scelta intenzionale del Curatore, appare configurabile un comportamento del Curatore connotato da dolo, finalizzato ad impedire al di proporre tempestivo reclamo allo Pt_1 stato passivo. A tal riguardo preme rilevare che nel dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal con Pt_1 decreto dd. 02.05.2022 (v. doc. 4) convenuto), il Tribunale di Trento si è pronunciato solo in rito, non entrando quindi nel merito. Tuttavia nel presente giudizio il ricorrente ha fornito la prova che il Curatore, all'atto della comunicazione del deposito del progetto di riparto finale in data 30.11.2021, era venuto a conoscenza dell'intervenuta nomina dell'avv. De Padova, in procinto di riassumere il giudizio di opposizione, di talché la comunicazione doveva eseguirsi all'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore del
Pt_1
Sul punto giova rammentare che il mutamento di indirizzo non è soggetto ad alcuna formalità, ben potendo risultare da qualsivoglia elemento idoneo ad attestare, in modo inequivocabile, la volontà di effettuare tale modifica e di ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura nel nuovo indirizzo (v. Cass. nn. 22784/2017 e 17378/2014). Ne consegue che a causa del comportamento doloso, o quantomeno gravemente colposo del Curatore, il si è trovato nell'impossibilità di conoscere il rendiconto finale ed il progetto di riparto finale, Pt_1 impedendogli quindi di proporre tempestiva impugnazione avverso tali atti. Parimenti censurabile il mancato accantonamento, da parte del Curatore, delle spese per la causa di opposizione allo stato passivo. pagina 6 di 9 Invero, in considerazione della pendenza del ricorso in Cassazione avverso il decreto del Tribunale di Trento dd. 03.03.2016 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo proposta dal notificato al Curatore già in data 13.04.2016, questi avrebbe dovuto disporre un Pt_1 accantonamento, in favore del creditore opponente, in attesa dell'esito del giudizio avanti la Suprema Corte, ovvero chiedere una fideiussione a garanzia della restituzione, in ipotesi di ulteriore soccombenza dell'attuale ricorrente. Si rammenta, infatti, che l'art. 110 co. 1 L.F., novellato dalla L. n. 119/2016, stabilisce che in pendenza di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., il Curatore, nel progetto di riparto, deve indicare per ciascun creditore, oltre alle somme immediatamente ripartibili, le somme ripartibili previo rilascio di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, idonea a garantire la restituzione alla procedura di somme che risultino ripartire in eccesso. Trattasi di obbligo di accantonamento in favore di tutti coloro che abbiano un giudizio in corso, e ciò a prescindere da ogni valutazione circa la fondatezza o meno della loro pretesa, e ciò al fine precipuo di evitare che, nelle more del giudizio di opposizione, l'attivo venga ripartito ed il fallimento chiuso, privando di tutela i creditori opponenti che si sono visti accogliere la domanda. In effetti, nel caso di specie, il Curatore in data 21.05.2019 (nel pieno vigore dell'art. 110 L.F.) ha predisposto un primo Piano di Riparto (v. doc. 1) convenuto), in cui ha provveduto a soddisfare in via di prededuzione gli altri creditori opponenti (avv. e Condini Marco) ed un altro creditore CP_4 privilegiato ( ) per spese di giustizia ex art. 2770 c.c. (v. doc.2) convenuto), senza Controparte_6 nulla prevedere in favore del né come accantonamento, né come ammissione previo rilascio di Pt_1 idonea fideiussione. Non solo: anche successivamente all'ordinanza della Suprema Corte, con cui è stato accolto il ricorso del e, per l'effetto, annullato il decreto del Tribunale di Trento, il Curatore, in sede di riparto Pt_1 finale depositato in data 17.11.2021, ha omesso di prevedere un accantonamento in favore del Pt_1 quantomeno in relazione alle spese legali del complessivo giudizio. Sul punto si rammenta che l'art. 117 L.F. stabilisce che “… nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato perché, verificatasi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura del fallimento”. Diversamente il dott. ha omesso di informare il Giudice delegato circa la pendenza CP_1 dell'opposizione, pur sapendo della pendenza della causa di riassunzione avanti il Tribunale di Trento, indicando impropriamente nel piano di riparto finale dell'attivo (v. doc. 2) convenuto) “che le somme disponibili giacenti sul conto della procedura alla data del presente Progetto di riparto ammontano aad Euro 406.210,87. Per la determinazione della somma ripartibile si è considerato, oltre alle entrate conseguite e uscite sostenute dalla procedura, anche le somme prevedibili, ancora da maturarsi e/o sostenersi fino alla chiusura della procedura fallimentare stessa”. E' di tutta evidenza, pertanto, che così operando il Curatore non ha consentito al Giudice delegato di esercitare il necessario controllo, nella sua funzione di garanzia e tutela dei creditori, il quale avrebbe potuto suggerire al Curatore iniziative diverse, in considerazione dell'assai probabile esito positivo del giudizio di riassunzione in corso avanti il Tribunale di Trento. pagina 7 di 9 Il curatore, anche successivamente alla notifica della riassunzione del giudizio di opposizione avanti il Tribunale di Trento in data 02.12.2021, ha provveduto alla chiusura del fallimento in data 20.07.2022, e ciò in spregio di quanto previsto dall'art. 118 v.c.L.F., secondo cui “le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute del curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo”. Le linee guida dei Tribunali Fallimentari (v. docc. 12-13-14 convenuto) prevedono, quanto alle liti passive pendenti quali i giudizi di opposizione allo stato passivo, l'obbligo di comunicare immediatamente al Giudice delegato la pendenza della causa, allegando una breve relazione del legale della procedura sull'andamento della causa, specificando, tra l'altro, l'entità delle somme verosimilmente necessarie per spese future connesse alla pendenza della lite (v. in particolare pag. 30 linee guida Trib. Livorno). Ben avrebbe fatto, dunque, il Curatore a subordinare la chiusura del fallimento all'adozione di appositi accantonamenti al fine di evitare che, diversamente, il diritto dell'opponente, una volta accolta la domanda, venga irrimediabilmente pregiudicato. Si rammenta, infatti, che nel caso di specie con decreto dd. 03.03.2016 il Tribunale, senza entrare nel merito dei motivi di opposizione, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendo che la stessa non potesse considerarsi tempestiva in mancanza della produzione della comunicazione ex art. 97 L.F. relativa all'esecutorietà dello stato passivo. Diversamente la Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso proposto dal aveva statuito che il giudice di primo grado, una volta rilevata la contumacia del Pt_1
, avrebbe dovuto procedere d'ufficio all'acquisizione della comunicazione via pec del CP_2 decreto di esecutorietà dello stato passivo per verificarne la data. In considerazione di ciò al Curatore avrebbe dovuto informare il Giudice delegato sull'esito dei predetti giudizi e dell'elevato grado di probabilità di accoglimento dell'opposizione nel giudizio riassunto in quanto con il decreto dd. 03.03.2016 il Tribunale si era pronunciato in rito, senza entrare nel merito dei motivi di opposizione, considerato, peraltro, che il Giudice Delegato aveva ammesso tutti i crediti insinuati dal in via chirografica, anziché in via privilegiata ex art. 2751 n. 2 c.c., escludendo Pt_1 erroneamente tre atti stipulati dal notaio in favore del , resi incontestabilmente nel Controparte_2 biennio anteriore al fallimento. Ed in effetti con decreto dd. 13.01.2023 il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in riforma dello stato passivo del ha condannato quest'ultimo, in persona Controparte_3 del Curatore, alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio e del procedimento avanti la Corte di Cassazione, sostenute dal pari a complessivi € 13.450,21, mai corrisposte. Pt_1
Quanto al danno patito dal afferma il convenuto che “tale richiesta risarcitoria è priva di prova, Pt_1 sia nell'an che nel quantum” in quanto questi “non ha prodotto, ai fini della prova, alcuna contabile di pagamento che attesti l'avvenuto pagamento, e dunque l'asserito danno subito” (v. pag. 8 mem. cost. dd. 11.03.2024). Orbene, a confutazione di quanto sostenuto dal Curatore appare bastevole evidenziare che non solo parte di tali spese risulta documentata (v. docc. 13 – 14 – 15 allegati alla nota di deposito di parte ricorrente dd. 26.03.2024), ma soprattutto che dette spese sono state liquidate dal Tribunale di Trento con decreto dd. 13.01.2023, di talchè alcuna prova deve essere fornita dal creditore, al quale il
, nel frattempo chiuso, nulla ha corrisposto. CP_2 pagina 8 di 9 Quanto alla “minor entità del presunto danno” (v. pag. 8 mem. cost. dd. 11.03.2024) sostiene il Curatore “che il ricorrente non ha nemmeno tenuto conto della condanna alle spese legali che l'esito del giudizio di Cassazione (ossia il ricorso avverso il provvedimento di rigetto del reclamo avverso il riporto finale), sono state liquidate a carico del dottor anche le spese e quantificate in euro Pt_1
3.668,40…che pacificamente, stante il mancato pagamento, avrebbero dovuto essere detratte dalla somma richiesta, con la conseguenza che essa si sarebbe ridotta ad euro 6.714,52”. Trattasi in realtà di rilievo privo di fondatezza, laddove si consideri che l'invocata compensazione non può operare nel caso di specie, ovvero tra un credito del per spese di soccombenza non più CP_2 esigibili dallo stesso in quanto nel frattempo chiuso, al pari del conto corrente, ed il credito azionato nel presente giudizio, a titolo de responsabilità personale professionale del Curatore. Alla luce di quanto ampiamente esposto risultano pienamente provati gli evidenti profili di responsabilità gravemente colposa del Curatore in ragione delle diverse condotte erronee ed omissive che hanno connotato l'operato dello stesso, con conseguente violazione degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia. Parimenti provato si appalesa il nesso di causalità tra le predette condotte ed il danno patito dal Pt_1 il quale una volta venuto a conoscenza del deposito del piano di riparto finale che la escludeva dallo stato passivo del fallimento, si è visto costretto a proporre: A) reclamo ex art. 26 L.F. in data 14.02.2022 avverso il piano di riparto finale divenuto esecutivo in data 27.12.2021 (v. doc. 3) convenuto), dichiarato inammissibile dal Tribunale con decreto dd. 02.05.2022 (v. doc. 4) convenuto); B) ricorso per Cassazione in data 26.10.2022 avverso il predetto provvedimento, dichiarato inammissibile con decreto dd. 15.01.2024 (v. docc.
5-7 convenuto); C) reclamo in data 15.09.2022 avverso il provvedimento di chiusura del fallimento dd. 20.07.2022, rigettato dalla Corte di Appello di Trento con decreto dd. 08.11.2022 (v. docc.
8-11 convenuto), e ciò per tardività o questioni formali. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento, così provvede:
-accerta e dichiara che il credito prededucibile di € 13.450,21, liquidato dal Tribunale di Trento con decreto dd. 13.01.2023, depositato in data 26.01.2023, che ha condannato il Controparte_3
a pagare dette spese in favore del dott. non ha trovato
[...] Parte_1 soddisfazione nell'attivo del fallimento stesso per colpa grave del Curatore, condanna il dott. CP_1
a corrispondere al dott. a somma di € 13.450,21, oltre interessi dal 26.01.2023
[...] Parte_1 al saldo effettivo ed oltre ad € 200,00 a titolo di imposta di registro versata dal ricorrente (v. doc. 16), a titolo di risarcimento del danno per negligenza professionale;
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale) ed € 264,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 29.08.2025 Dott. M. Morandini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA (C.F. ) n. Firenze il 09.06.1975, con domicilio in Cembra Parte_1 C.F._1 Lisignano (TN) – Via Cesare Battisti n. 19/1, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca De Padova del Foro di Trento – Via Paradisi n. 15/2 (C.F. ), in qualità di proc. e dom., giusta C.F._2 delega allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE CONTRO
, con studio in 38122 Trento – Via Malfatti n. 7, elettivamente domiciliato in Trento – CP_1 Via Calepina n. 75, presso lo studio dell'Avv. Andrea Seraglio Forti (C.F. ), C.F._3 che lo rappresenta e difende in forza di procura conferita su supporto cartaceo e trasmesso telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83 co. 3 cpc unitamente alla memoria di costituzione;
RESISTENTE IN PUNTO: azione di responsabilità nei confronti del Curatore fallimentare. CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
-accertato e dichiarato che il credito prededucibile di Euro 13.450,21 liquidato dal Tribunale di Trento con l'ordinanza dd. 13.01.2023, depositata in data 26.01.2023, che ha condannato il Controparte_2 a pagare dette spese in favore del Notaio non ha trovato soddisfazione nell'attivo del Pt_1 fallimento per colpa grave del Curatore, condannare il dott. , a corrispondere al CP_2 CP_1
Notaio la somma di Euro 13.450,21, oltre interessi dal 26.01.2023 al saldo ed oltre Parte_1 ad Euro 200,00 a titolo di imposta di registro pagato dal ricorrente (doc. 16), a titolo di risarcimento del danno per negligenza professionale.
-Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge nonché rifusione delle competenze e spese del procedimento di negoziazione assistita. CONCLUSIONI DEL RESISTENTE NEL MERITO
-rigettare il ricorso ex art. 281 decies cpc proposto dal dott. Parte_1
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 28 decies cpc dd. 23.01.2024, depositato il 24.01.2024, il dott. Parte_1 notaio in Cembra Lisignago (TN), chiedeva che il Tribunale di Trento, accertato e dichiarato che il credito prededucibile di € 13.450,21 liquidato dallo stesso Tribunale con ordinanza dd. 13.01.2023, depositata il 26.01.2023, che aveva condannato il a pagare dette spese in favore del Controparte_2 ricorrente, non aveva trovato soddisfazione nell'attivo del per colpa grave del Controparte_2 Curatore, condannasse il dott. a corrispondere al Notaio la somma di CP_1 Parte_1
€ 13.450,21, oltre interessi dal 26.01.2023 al saldo, a titolo di risarcimento del danno per negligenza professionale;
spese del procedimento di negoziazione e di giudizio rifuse. Esponeva in particolare il ricorrente a sostegno della domanda anzidetta: 1) che con ricorso per ammissione al passivo inviato tramite pec in data 30.04.2015 il chiedeva l'insinuazione in via Pt_1 privilegiata del proprio credito professionale pari ad € 18.540,55 al passivo nel fallimento n. 14/2015 di Ventura Immobiliare S.r.l.; 2) che a fondamento della propria richiesta il ricorrente produceva il preavviso di parcella n. 130 dd. 18.03.2014 ed il successivo atto di precetto su assegno bancario dd. 01.10.2014 (v. doc. 1) fasc. opp. All. 2A); 3) che il progetto di stato passivo ammetteva detto credito solo in via chirografaria, anziché privilegiata come richiesto;
4) che il llegava documentazione Pt_1 integrativa e contestava la proposta di ammissione al passivo avanzata dal Curatore (v. doc. 1) all. 2B); 5) che il Giudice Delegato rendeva esecutivo lo stato passivo, ammettendo il credito de quo nella categoria chirografaria in quanto “il credito si riferisce a prestazioni indicate in proforma rese in gran parte oltre il biennio anteriore – trattasi inoltre di più prestazioni a se stanti che nell'insieme non configurano una prestazione unitaria e continuativa ai fini della riconduzione della sfera dell'art. 2751 bis II comma c.c.”; 6) che la comunicazione ex art. 97 L.F. veniva ricevuta dal ricorrente in data 09.07.2015 (v. doc.1 all. 1B); 7) che in data 07.08.2015 il ricorrente proponeva tempestivo ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., lamentando l'errata ammissione del proprio credito, pari ad € 18.540,55, in via chirografaria anziché privilegiata (v.doc. 1 all. 2), mentre il fallimento rimaneva contumace;
8) che con decreto dd. 03.03.2016 comunicato a mezzo pec in data 06.03.2016 il tribunale di Trento dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendo che la stessa non potesse considerarsi tempestiva in mancanza della produzione della comunicazione ex art. 97 L.F. relativa all'esecutorietà dello stato passivo (v. doc. 1 all. 2D); 9) che detto decreto veniva impugnato dal con ricorso Pt_1 per Cassazione (n. 9412/2016 R.G.), deducendo, quale unico motivo di censura, che “l'art. 99 L. Fall. non avrebbe imposto all'opponente di depositare copia della comunicazione di cancelleria relativa all'esecutività dello stato passivo ex art. 97 L. Fall. ai fini della proposizione dell'opposizione allo stato passivo;
essendo oneere del Curatore dimostrare il mancato rispetto del termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione ex art. 97 L. Fall. ai fini della proposizione dell'opposizione allo stato passivo (doc. 1 all. 2E)”; 10) che in detta procedimento il rimaneva contumace;
11) che il CP_2 ricorso, anzidetto veniva accolto, in quanto, secondo i giudici di legittimità, il primo giudice, una volta rilevata la contumacia della Curatela fallimentare, avrebbe dovuto procedere d'ufficio all'acquisizione della comunicazione via pec del decreto di esecutorietà dello stato passivo per unificarne la data (v. doc. 1 all. 2G); 12) che al fine di poter procedere alla riassunzione del giudizio di opposizione l'avv. Francesca De Padova, difensore del ricorrente, non ottenendo dal precedente difensore avv. Maurizio Pellegrini l'avviso di ricevimento della pec contenente la comunicazione dello stato passivo allegato al fascicolo fallimentare e non rinvenendo tale documento nel fascicolo cartaceo, si rivolgeva allo studio del dott. , il quale provvedeva all'invio di copia della documentazione con mail dd. 17.11.2021 CP_1 (v. doc. 3); 13) che il con ricorso depositato in data 19.11.2021 (v. doc. 1), notificato al Pt_1
in data 02.12.2021, provvedeva alla riassunzione del giudizio di opposizione dello stato CP_2 pagina 2 di 9 passivo;
14) che anche in detto procedimento il rimaneva contumace;
15) che con ordinanza CP_2 in data 13.01.2023 il Tribunale di Trento, in composizione collegiale (v. doc. 5), così provvedeva: “in riforma dello stato passivo del in persona del Curatore dott. Controparte_3
ammette il seguente credito vantato dal notaio dott. al passivo del CP_1 Parte_1
di cui al preavviso parcella n. 130 dd. 18.03.2014, per Euro Controparte_3
14.705,88 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. quali compensi maturati per prestazioni professionali;
per Euro 3235,30 in via chirografaria a titolo di I.V.A.; per Euro 108,31 in via chirografaria per spese di protesto;
per Euro 491,06 in via chirografaria per spese legali;
condanna il in persona del Curatore Fallimentare, alla rifusione delle spese Controparte_3 del presente giudizio e del procedimento avanti la Corte di Cassazione, che liquida, quanto al primo, in complessivi Euro 5.224,00 di cui Euro 4.835,00 per compensi professionali ed Euro 389,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
quanto al secondo, in complessivi Euro 3.636,00 di cui Euro 2.935,00 per compensi professionali ed Euro 701,00 per anticipazioni, oltre a spese generali
15% ed accessori”; 16) che detta ordinanza, tuttavia, non può più essere fatta valere nei confronti del in quanto il dott. , incurante delle plurime richieste di accantonamento avanzate dal CP_2 CP_1 difensore del aveva chiuso il con decreto dd. 20.07.2022 (v. doc. 6). Pt_1 CP_2 In punto di diritto deduceva il ricorrente la negligenza e l'impervia del curatore fallimentare dott.
in quanto: A) in sede di formazione dello stato passivo iniziale aveva ammesso tutti i CP_1 crediti insinuati dal in via chirografaria, anziché in via privilegiata ex art. 2751 n. 2 c.c., Pt_1 escludendo dal privilegio ben tre di tali atti stipulati dal notaio in favore del , resi Controparte_2 nel biennio anteriore al fallimento dichiarato con sentenzza depositata in data 19.02.2015 (v. doc. 1) all. 2°), pari ad € 5.795,00 per compensi professionali ed € 1.275,00 per IVA;
B) che a causa di tale errore il notaio creditore, illegittimamente escluso dal privilegio, era stato costretto a depositare le proprie osservazioni allo stato passivo, a presentare successivamente opposizione allo stato passivo ed infine ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione, laddove il curatore, non solo non si era mai costituito in tali giudizi, ma altresì nelle more del giudizio di opposizione, aveva chiesto l'opposizione del piano di riparto finale ed infine chiuso il fallimento, omettendo di menzionare la causa pendente al Giudice Delegato, e ciò sia nella relazione periodica 1° semestre 2017 ex art. 33 L.F., sia nel rapporto riepilogativo 1° semestre 2018 e del 2019, né nel rapporto riepilogativo, 1° semestre 2020, ove nelle conclusioni dava atto unicamente della “vertenza riguardante la regolarizzazione del rapporto con l'inquilino che ha occupato l'immobile sito in Trento, Corso 111 Novembre” (v. doc. 8); C) che nonostante la causa di opposizione allo stato passivo fosse pendente, il curatore aveva omesso di accantonare ex art. 117 L.F. le somme necessarie per pagare le future spese di soccombenza, pacificamente prededucibili, nonché di chiedere al Giudice Delegato istruzioni sulle modalità del deposito della somma;
D) che il dott. aveva dolosamente omesso di CP_1 comunicare il piano di riporto finale al domicilio eletto del creditore opponente, precludendogli la possibilità di proporre tempestivo reclamo contro lo stesso, e ciò in quanto il curatore in data 30.11.2021 aveva comunicato il piano di riparto dell'attivo a mezzo pec all'ex difensore avv. Maurizio Pellegrini, mentre nulla aveva comunicato al nuovo difensore avv. Francesca De Padova, pur essendo a conoscenza della nomina del nuovo procuratore. Costituitosi con memoria dd. 11.03.2024 il resistente , nel contestare la ricostruzione dei CP_1 fatti offerta dal ricorrente, avendo questi omesso di riferire: A) che con decreto in data 02.05.2022 il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal avverso il decreto di esecutorietà del piano di riparto dd. 27.12.2021 emesso dal Giudice Pt_1
pagina 3 di 9 delegato (v. doc. 4); B) che con decreto dd. 15.01.2024 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal in data 28.10.2022 avverso il provvedimento anzidetto, condannando il Pt_1 ricorrente al pagamento delle spese legali (v. doc. 7), mai corrisposte;
C) che con decreto dd. 08.11.2022 la Corte di Appello di Trento rigettava il reclamo proposto dal in data 15.09.2022 Pt_1 avverso il provvedimento di chiusura del fallimento dd. 20.07.2022, comunicato al ricorrente in data 05.09.2022 (v. docc. 8-11); eccepiva l'infondatezza delle avverse contestazioni, chiedendo il rigetto del ricorso. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 08.04.2024, all'udienza dd. 01.07.2024 venivano assunti, oltre all'interrogatorio formale del resistente n. 2 testi di parte ricorrente. Con ordinanza dd. 12.07.2024 il G.I. fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc e mandando alla Cancelleria per l'acquisizione del fascicolo relativo al fallimento Ventura Immobiliare S.r.l. All'udienza dd. 28.05.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, le domande di parte ricorrente, fondate, vanno accolte. Preme innanzitutto sottolineare che diversamente da quanto sostenuto dal convenuto in sede di memoria di costituzione, l'esperita azione di responsabilità nei confronti del curatore prescinde dall'esito dei giudizi richiamati da quest'ultimo (v. supra), in quanto il presente giudizio non verte sui fatti oggetto di valutazione in sede fallimentare, avendo un petitum ed una causa petendi diversi da quelli anzidetti. Nel presente giudizio, infatti, si controverte sulla pretesa responsabilità del curatore fallimentare conseguente al comportamento gravemente colposo dello stesso, avendo arbitrariamente deciso di escludere il dal concorso in ragione, unicamente, del decreto del tribunale di Trento dd. Pt_1
03.03.2016 – il quale, senza entrare nel merito della natura del credito impugnato, dichiarava inammissibile l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. proposta con ricorso in data 07.08.2015, ritenendo la stessa tardiva in mancanza della produzione della comunicazione ex art. 97 L.F. -, omettendo, tuttavia, di tener conto dell'esito del giudizio in causazione proposto dal avverso il Pt_1 predetto provvedimento, nonché di informare il Giudice delegato, il quale era rimasto ignaro dell'esistenza e dello sviluppo della causa di opposizione promossa dall'attuale ricorrente. Si rammenta che successivamente all'estromissione dall'esecuzione concorsuale, stante il mancato riconoscimento del credito ventato dal questi ha trovano piena conferma nel decreto del Pt_1
Tribunale di Trento, in composizione collegiale, dd. 13.01.2023 passato in giudicato, con cui veniva accolta l'opposizione dello stesso e, per l'effetto, condannato il Controparte_3 in persona del Curatore fallimentare, alla rifusione delle spese del procedimento avanti la Corte di Cassazione e del giudizio di rinvio, in favore del per complessivi € 13.450,21; spese, peraltro, Pt_1 mai accantonate dal Curatore e, comunque, mai corrisposte. Ciò posto, preme evidenziare, quanto all'omessa comunicazione da parte del Curatore al Giudice delegato delle cause di opposizione allo stato passivo promosse dal che il Curatore del Pt_1
Fallimento, dichiarato con sentenza dd. 12.02.2025, solo nei primi rapporti riepilogativi del 1° e 2° semestre 2015 ha indicato che “risultano pervenute n. 3 opposizioni allo stato passivo con udienze di composizione delle parti fissate per il giorno 28.10.15 e 4.11.15 e 16.12.2015. Non è ancora noto l'esito di tali opposizioni”, salvo non farne più cenno nei successivi rapporti riepilogativi dal 2016 al 2020. pagina 4 di 9 In particolare preme sottolineare che nel piano di riparto parziale effettuato dal Curatore in data 21.05.2019 vengono menzionate le opposizioni dell'avv. e del dott. Marcello Condini, CP_4 mentre non vi è traccia dell'opposizione promossa del come del resto nella relazione periodica Pt_1 del 1° semestre 2016, nonostante in data 13.04.2016 fosse stato regolarmente notificato al Curatore il ricorso in Cassazione. Non solo: A) nel rapporto riepilogativo del 1° semestre 2020 si legge nelle conclusioni che “la procedura è in fase conclusiva e che al momento l'unica causa ostativa che sta causando ritardi consiste nella vertenza riguardante la regolarizzazione del rapporto con l'inquilino che ha occupato l'immobile sito in Trento, Corso III Novembre”; B) nel rapporto riepilogativo del 2° semestre 2020 (l'ultimo depositato) nel paragrafo ATTIVO – crediti riscossi vengono ripotate alcune vertenze ed il loro esito, ma non vi è alcuna menzione della causa di opposizione l'amministrazione svolta … Il curatore, infine dovrà … indicare gli atti di gestione / amministrazione compiuti e quelli che ha ritenuto di omettere, mettendo così in condizione il Giudice delegato ed i creditori di comprendere il generale andamento dell'intera procedura, anche al fine della liquidazione del compenso finale” (v.pag.28). Parimenti censurabile, sotto diverso profilo, l'omessa comunicazione del deposito del progetto di riparto finale al creditore opponente. Invero, giova rammentare: 1) che all'inizio del novembre 2021 l'avv. F. De Padova si era rivolta allo studio del dott. per comunicargli che era in procinto di riassumere la causa di opposizione allo CP_1 stato passivo, in nome e per conto del difeso in precedenza dall'avv. Maurizio Pellegrini, e che Pt_1
a tal scopo necessitava di avere copia della comunicazione ex art. 97 L.F., nella disponibilità del Curatore;
2) che l'avv. De Padova, tramite la propria collaboratrice avv. NG Bettega, aveva contattato più volte lo studio del professionista, facendo presente la necessità di ottenere copia di tale documento stante l'imminente scadenza dei termini per la riassunzione del giudizio di opposizione anzidetto;
3) che non ottenendo alcuna risposta a distanza di alcuni giorni, il dott. , contattato CP_1 nuovamente dall'avv. NG Bettega, le riferiva che la procedura era in fase di chiusura e che non comprendeva la ragione della riassunzione della causa, considerato che i creditori privilegiati non avrebbero trovato soddisfazione con l'attivo del fallimento;
4) che l'avv. Bettega replicava al Curatore che il aveva interesse alla riassunzione del giudizio, in quanto, qualora la sua domanda fosse Pt_1 stata accolta, avrebbe avuto diritto anche al ristoro delle spese dallo stesso sostenute sia per il giudizio in Cassazione che per il giudizio di opposizione allo stato passivo. Tali circostanze hanno trovato puntuale riscontro nelle testimonianze rese all'udienza dd. 01.07.2024 dai testi di parte ricorrente Bettega NG e , impiegata presso lo studio . Tes_1 CP_1 In particolare quest'ultima ha confermato il cap. 1) del ricorso introduttivo (“vero che intorno al 10 novembre 2021 l'avv. NG Bettega, in nome e per conto dell'avv. Francesca De Padova, ha contattato telefonicamente lo studio del dott. , facendo presente alla segretaria di quest'ultimo che CP_1
l'avv. Francesca De Padova, che era subentrata all'avv. Maurizio Pellegrini nella difesa del Notaio ancora nel corso del giudizio in Cassazione, aveva necessità di avere copia della Pt_1 comunicazione in quanto doveva procedere alla riassunzione del giudizio di opposizione allo stato passivo davanti il Tribunale di Trento, a seguito del giudizio della Cassazione che aveva annullato il provvedimento del Tribunale di Trento che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione alla stato passivo del Notaio ), affermando: “Vero, ricordo di essere stata contattata da una collaboratrice Pt_1 dell'avv. De Padova. Il mio datore di lavoro non era al momento presente in ufficio per cui riferii lei pagina 5 di 9 che avrei chiesto a lui l'autorizzazione per il rilascio della predetta comunicazione. La stessa mi riferì che si era rivolta alla cancelleria ma che non era riuscita ad avere la predetta comunicazione. Ricordo che mi riferì che la predetta comunicazione serviva ad una causa”. A seguito delle predette comunicazioni telefoniche il dott. provvedeva – si noti – ad inviare in CP_1 data 17.11.2021 copia della documentazione relativa alla pratica Controparte_5 come si evince dalla e-mail sub doc. 3), nonché, nella medesima data, a depositare il
[...] progetto di riparto finale del fallimento, omettendo di notiziare della riassunzione del giudizio di opposizione il Giudice delegato e senza prevedere alcun accantonamento, nonostante fosse certa la condanna del al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ed altamente probabile CP_2
l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente condanna alla spese anche di tale giudizio (v. doc. 9). Preme sottolineare, tuttavia, che il Curatore si è limitato a comunicare il deposito del progetto di riparto finale alla pec dell'avv. Maurizio Pellegrini, precedente difensore del con il quale questi si era Pt_1 insinuato al passivo del fallimento, omettendo di eseguire tale incombente nei confronti del creditore e ciò in coerenza con il comportamento del Curatore, il quale non ha ha mai dato atto Pt_1 formalmente dell'opposizione proposta dell'attuale ricorrente. E' di tutta evidenza, anche in tal caso, la responsabilità del Curatore, avendo questi persistito nell'ignorare il creditore opponente, incorrendo nella violazione dell'art. 110 L.F., il quale prevede la comunicazione del progetto di riparto anche ai creditori “per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'art. 98 l.f.”. Laddove si ritenga, diversamente, che la comunicazione eseguita presso il difensore precedente, pur sapendo che il nel giudizio di opposizione era difeso dall'avv. De Padova, come dallo stesso Pt_1 notiziato, sia frutto di una scelta intenzionale del Curatore, appare configurabile un comportamento del Curatore connotato da dolo, finalizzato ad impedire al di proporre tempestivo reclamo allo Pt_1 stato passivo. A tal riguardo preme rilevare che nel dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal con Pt_1 decreto dd. 02.05.2022 (v. doc. 4) convenuto), il Tribunale di Trento si è pronunciato solo in rito, non entrando quindi nel merito. Tuttavia nel presente giudizio il ricorrente ha fornito la prova che il Curatore, all'atto della comunicazione del deposito del progetto di riparto finale in data 30.11.2021, era venuto a conoscenza dell'intervenuta nomina dell'avv. De Padova, in procinto di riassumere il giudizio di opposizione, di talché la comunicazione doveva eseguirsi all'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore del
Pt_1
Sul punto giova rammentare che il mutamento di indirizzo non è soggetto ad alcuna formalità, ben potendo risultare da qualsivoglia elemento idoneo ad attestare, in modo inequivocabile, la volontà di effettuare tale modifica e di ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura nel nuovo indirizzo (v. Cass. nn. 22784/2017 e 17378/2014). Ne consegue che a causa del comportamento doloso, o quantomeno gravemente colposo del Curatore, il si è trovato nell'impossibilità di conoscere il rendiconto finale ed il progetto di riparto finale, Pt_1 impedendogli quindi di proporre tempestiva impugnazione avverso tali atti. Parimenti censurabile il mancato accantonamento, da parte del Curatore, delle spese per la causa di opposizione allo stato passivo. pagina 6 di 9 Invero, in considerazione della pendenza del ricorso in Cassazione avverso il decreto del Tribunale di Trento dd. 03.03.2016 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo proposta dal notificato al Curatore già in data 13.04.2016, questi avrebbe dovuto disporre un Pt_1 accantonamento, in favore del creditore opponente, in attesa dell'esito del giudizio avanti la Suprema Corte, ovvero chiedere una fideiussione a garanzia della restituzione, in ipotesi di ulteriore soccombenza dell'attuale ricorrente. Si rammenta, infatti, che l'art. 110 co. 1 L.F., novellato dalla L. n. 119/2016, stabilisce che in pendenza di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., il Curatore, nel progetto di riparto, deve indicare per ciascun creditore, oltre alle somme immediatamente ripartibili, le somme ripartibili previo rilascio di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, idonea a garantire la restituzione alla procedura di somme che risultino ripartire in eccesso. Trattasi di obbligo di accantonamento in favore di tutti coloro che abbiano un giudizio in corso, e ciò a prescindere da ogni valutazione circa la fondatezza o meno della loro pretesa, e ciò al fine precipuo di evitare che, nelle more del giudizio di opposizione, l'attivo venga ripartito ed il fallimento chiuso, privando di tutela i creditori opponenti che si sono visti accogliere la domanda. In effetti, nel caso di specie, il Curatore in data 21.05.2019 (nel pieno vigore dell'art. 110 L.F.) ha predisposto un primo Piano di Riparto (v. doc. 1) convenuto), in cui ha provveduto a soddisfare in via di prededuzione gli altri creditori opponenti (avv. e Condini Marco) ed un altro creditore CP_4 privilegiato ( ) per spese di giustizia ex art. 2770 c.c. (v. doc.2) convenuto), senza Controparte_6 nulla prevedere in favore del né come accantonamento, né come ammissione previo rilascio di Pt_1 idonea fideiussione. Non solo: anche successivamente all'ordinanza della Suprema Corte, con cui è stato accolto il ricorso del e, per l'effetto, annullato il decreto del Tribunale di Trento, il Curatore, in sede di riparto Pt_1 finale depositato in data 17.11.2021, ha omesso di prevedere un accantonamento in favore del Pt_1 quantomeno in relazione alle spese legali del complessivo giudizio. Sul punto si rammenta che l'art. 117 L.F. stabilisce che “… nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato perché, verificatasi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura del fallimento”. Diversamente il dott. ha omesso di informare il Giudice delegato circa la pendenza CP_1 dell'opposizione, pur sapendo della pendenza della causa di riassunzione avanti il Tribunale di Trento, indicando impropriamente nel piano di riparto finale dell'attivo (v. doc. 2) convenuto) “che le somme disponibili giacenti sul conto della procedura alla data del presente Progetto di riparto ammontano aad Euro 406.210,87. Per la determinazione della somma ripartibile si è considerato, oltre alle entrate conseguite e uscite sostenute dalla procedura, anche le somme prevedibili, ancora da maturarsi e/o sostenersi fino alla chiusura della procedura fallimentare stessa”. E' di tutta evidenza, pertanto, che così operando il Curatore non ha consentito al Giudice delegato di esercitare il necessario controllo, nella sua funzione di garanzia e tutela dei creditori, il quale avrebbe potuto suggerire al Curatore iniziative diverse, in considerazione dell'assai probabile esito positivo del giudizio di riassunzione in corso avanti il Tribunale di Trento. pagina 7 di 9 Il curatore, anche successivamente alla notifica della riassunzione del giudizio di opposizione avanti il Tribunale di Trento in data 02.12.2021, ha provveduto alla chiusura del fallimento in data 20.07.2022, e ciò in spregio di quanto previsto dall'art. 118 v.c.L.F., secondo cui “le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute del curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo”. Le linee guida dei Tribunali Fallimentari (v. docc. 12-13-14 convenuto) prevedono, quanto alle liti passive pendenti quali i giudizi di opposizione allo stato passivo, l'obbligo di comunicare immediatamente al Giudice delegato la pendenza della causa, allegando una breve relazione del legale della procedura sull'andamento della causa, specificando, tra l'altro, l'entità delle somme verosimilmente necessarie per spese future connesse alla pendenza della lite (v. in particolare pag. 30 linee guida Trib. Livorno). Ben avrebbe fatto, dunque, il Curatore a subordinare la chiusura del fallimento all'adozione di appositi accantonamenti al fine di evitare che, diversamente, il diritto dell'opponente, una volta accolta la domanda, venga irrimediabilmente pregiudicato. Si rammenta, infatti, che nel caso di specie con decreto dd. 03.03.2016 il Tribunale, senza entrare nel merito dei motivi di opposizione, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendo che la stessa non potesse considerarsi tempestiva in mancanza della produzione della comunicazione ex art. 97 L.F. relativa all'esecutorietà dello stato passivo. Diversamente la Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso proposto dal aveva statuito che il giudice di primo grado, una volta rilevata la contumacia del Pt_1
, avrebbe dovuto procedere d'ufficio all'acquisizione della comunicazione via pec del CP_2 decreto di esecutorietà dello stato passivo per verificarne la data. In considerazione di ciò al Curatore avrebbe dovuto informare il Giudice delegato sull'esito dei predetti giudizi e dell'elevato grado di probabilità di accoglimento dell'opposizione nel giudizio riassunto in quanto con il decreto dd. 03.03.2016 il Tribunale si era pronunciato in rito, senza entrare nel merito dei motivi di opposizione, considerato, peraltro, che il Giudice Delegato aveva ammesso tutti i crediti insinuati dal in via chirografica, anziché in via privilegiata ex art. 2751 n. 2 c.c., escludendo Pt_1 erroneamente tre atti stipulati dal notaio in favore del , resi incontestabilmente nel Controparte_2 biennio anteriore al fallimento. Ed in effetti con decreto dd. 13.01.2023 il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in riforma dello stato passivo del ha condannato quest'ultimo, in persona Controparte_3 del Curatore, alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio e del procedimento avanti la Corte di Cassazione, sostenute dal pari a complessivi € 13.450,21, mai corrisposte. Pt_1
Quanto al danno patito dal afferma il convenuto che “tale richiesta risarcitoria è priva di prova, Pt_1 sia nell'an che nel quantum” in quanto questi “non ha prodotto, ai fini della prova, alcuna contabile di pagamento che attesti l'avvenuto pagamento, e dunque l'asserito danno subito” (v. pag. 8 mem. cost. dd. 11.03.2024). Orbene, a confutazione di quanto sostenuto dal Curatore appare bastevole evidenziare che non solo parte di tali spese risulta documentata (v. docc. 13 – 14 – 15 allegati alla nota di deposito di parte ricorrente dd. 26.03.2024), ma soprattutto che dette spese sono state liquidate dal Tribunale di Trento con decreto dd. 13.01.2023, di talchè alcuna prova deve essere fornita dal creditore, al quale il
, nel frattempo chiuso, nulla ha corrisposto. CP_2 pagina 8 di 9 Quanto alla “minor entità del presunto danno” (v. pag. 8 mem. cost. dd. 11.03.2024) sostiene il Curatore “che il ricorrente non ha nemmeno tenuto conto della condanna alle spese legali che l'esito del giudizio di Cassazione (ossia il ricorso avverso il provvedimento di rigetto del reclamo avverso il riporto finale), sono state liquidate a carico del dottor anche le spese e quantificate in euro Pt_1
3.668,40…che pacificamente, stante il mancato pagamento, avrebbero dovuto essere detratte dalla somma richiesta, con la conseguenza che essa si sarebbe ridotta ad euro 6.714,52”. Trattasi in realtà di rilievo privo di fondatezza, laddove si consideri che l'invocata compensazione non può operare nel caso di specie, ovvero tra un credito del per spese di soccombenza non più CP_2 esigibili dallo stesso in quanto nel frattempo chiuso, al pari del conto corrente, ed il credito azionato nel presente giudizio, a titolo de responsabilità personale professionale del Curatore. Alla luce di quanto ampiamente esposto risultano pienamente provati gli evidenti profili di responsabilità gravemente colposa del Curatore in ragione delle diverse condotte erronee ed omissive che hanno connotato l'operato dello stesso, con conseguente violazione degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia. Parimenti provato si appalesa il nesso di causalità tra le predette condotte ed il danno patito dal Pt_1 il quale una volta venuto a conoscenza del deposito del piano di riparto finale che la escludeva dallo stato passivo del fallimento, si è visto costretto a proporre: A) reclamo ex art. 26 L.F. in data 14.02.2022 avverso il piano di riparto finale divenuto esecutivo in data 27.12.2021 (v. doc. 3) convenuto), dichiarato inammissibile dal Tribunale con decreto dd. 02.05.2022 (v. doc. 4) convenuto); B) ricorso per Cassazione in data 26.10.2022 avverso il predetto provvedimento, dichiarato inammissibile con decreto dd. 15.01.2024 (v. docc.
5-7 convenuto); C) reclamo in data 15.09.2022 avverso il provvedimento di chiusura del fallimento dd. 20.07.2022, rigettato dalla Corte di Appello di Trento con decreto dd. 08.11.2022 (v. docc.
8-11 convenuto), e ciò per tardività o questioni formali. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento, così provvede:
-accerta e dichiara che il credito prededucibile di € 13.450,21, liquidato dal Tribunale di Trento con decreto dd. 13.01.2023, depositato in data 26.01.2023, che ha condannato il Controparte_3
a pagare dette spese in favore del dott. non ha trovato
[...] Parte_1 soddisfazione nell'attivo del fallimento stesso per colpa grave del Curatore, condanna il dott. CP_1
a corrispondere al dott. a somma di € 13.450,21, oltre interessi dal 26.01.2023
[...] Parte_1 al saldo effettivo ed oltre ad € 200,00 a titolo di imposta di registro versata dal ricorrente (v. doc. 16), a titolo di risarcimento del danno per negligenza professionale;
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale) ed € 264,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 29.08.2025 Dott. M. Morandini
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