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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4028 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/05/1985, con il patrocinio dell'avv. CIANCA ORIANA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._2
CAPUA VETERE (CE) il 28/06/1991, con il patrocinio dell'avv. NICOLETTI
TERESA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/03/2024, e Parte_1 [...] adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_1
separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in in Sparanise (CE) in data 25.04.2012, che dall'unione erano nate le figlie Per_1
(Roma, 22.08.2012) e (Roma, 23.07.2016), e che nel tempo la relazione era Per_2
andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2)affido condiviso delle figlie: e , minorenni, affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_3
collocamento prevalente presso la madre;
l'esercizio della responsabilità genitoriale per ciò che riguarda le questioni di ordinaria amministrazione sarà disgiunto mentre per le questioni di straordinaria amministrazione sarà congiunto
3)modalità di visita padre-figlie: il potrà vedere e tenere con sé le Parte_1
figlie a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 21,00 ed un giorno infrasettimanale dalle ore 16,00 al giorno successivo che le accompagnerà a scuola. le figlie sono affidate ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che le minori dimostreranno;
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per le figlie;
5) il padre Pt_1
conserva il diritto di vedere e frequentare le figlie anche quotidianamente
[...]
previo accordo con la madre. Inoltre, le figlie resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese e per una notte infrasettimanale nei rimanenti periodi;
durante il periodo estivo le figlie trascorreranno un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi con il padre;
le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6) assegnazione della casa coniugale: la casa coniugale di esclusiva proprietà del signor rimane assegnata allo stesso. La sig.ra nulla Pt_1 CP_1 rivendica sull'immobile e rinuncia a qualsiasi preteso diritto e/o azione sulla stessa;
7)i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
8) assegno di mantenimento per le figlie: il sig. verserà mensilmente per le figlie la somma di € 800,00 (euro Parte_1
ottocento/00) quale contributo al loro mantenimento, importo comprensivo dell'assegno unico . Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT. Il sig. verserà alla moglie, fino a giugno 2024, € 400,00 Pt_1
Per_ al mese a titolo di contributo al mantenimento della minore ed al suo rientro a Roma € 800,00 a titolo di contributo per le figlie;
9) i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per le figlie”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento delle figlie minori che risultano all'attualità collocate presso la madre a Roma e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che l'assegnazione della casa familiare prevista dalle parti non potrà intendersi quale applicazione dell'istituto di cui all'art. 337 sexies c.c., dal momento che i coniugi hanno previsto il collocamento prevalente delle minori presso la madre.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
4028/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Sparanise (CE) in data 25.04.2012;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Sparanise (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 2, parte 2, serie A);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 12/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi