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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 720/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 720/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. CORDOMA MARCELLO
e
, nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. VITALE LIDIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 10/06/2006, avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PIANELLA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 06/05/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Collecorvino (PE), Via Pescara n.3 verrà assegnata alla
IG.ra che lì vivrà con le proprie figlie. Il sig. si accollerà CP_1 Pt_1
fino alla data del deposito del ricorso le spese afferenti le utenze domestiche e conseguentemente la IG.ra provvederà ad effettuare le volture a proprio CP_1
nome ed il IGnor ad effettuare il cambio di residenza. Pt_1
Il sig. provvederà a proprie spese a cambiare la serratura di casa e libererà Pt_1
l'unità locale da ogni suo bene entro la data di deposito del presente ricorso. Il materasso del letto matrimoniale, il singolo, il frigorifero, la lavatrice e l'armadio grande resteranno di proprietà della moglie, mentre il televisore grande, di proprietà del , resterà in uso alla La cucina, il salotto e la camera, di Pt_1 CP_1
proprietà dei genitori, resteranno, anche questi riferibili al marito, resteranno in uso alla moglie.
3) L'autovettura Tipo Nissan Qashqai TG. DX539CF verrà intestata alla IG.ra al deposito del presente ricorso;
le parti concordemente CP_1
stabiliscono di dividere al 50% pro capite le spese per il passaggio di proprietà pari ad euro 550,00 complessive ed una volta svolte le suddette pratiche, spetterà alla
IG.ra effettuare tutti i pagamenti ad essa riferibili. CP_1
4) La Polizza CNP Valore accesa presso la Banca Popolare di Bari ed avente quale contraente e assicurato la IG.ra pari ad euro 10.000,00 verrà CP_1
suddivisa tra i coniugi al 50% pro-capite e verrà corrisposta la parte di pertinenza del marito pari ad euro 5.000,00, oltre agli euro 275,00 relative alle spese del passaggio di proprietà della vettura TG. DX539CF entro la data del deposito CP_2
del ricorso, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato al IGnor con Pt_1
IBAN [...]CC0012849809.
pagina 3 di 6 5) Le figlie minori, ed , saranno affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori – secondo le disposizioni dell'affido condiviso- con collocamento prevalente delle stesse presso la madre nell'abitazione coniugale sita in Collecorvino
(PE), Via Pescara n.3, assegnata alla IG. . Entrambi i genitori si CP_1
obbligano a garantire lealmente il rispettivo ruolo genitoriale, parteciperanno all'educazione ed alla crescita delle figlie, e cureranno di comune accordo l'organizzazione quotidiana delle incombenze e dei tempi che l'uno e l'altra dovranno e potranno trascorrere con i figli, in piena attuazione del regime giuridico dell'affidamento condiviso, con la più ampia libertà ed il più ampio ed effettivo rispetto di entrambe le figure genitoriali e delle loro famiglie di origine. Le decisioni di maggior interesse per le piccole e relative all'istruzione, Per_1 Per_2 all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i ricorrenti tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
6) Il IG. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_1 figlie ed la somma di €. 600,00 (seicentoeuro/00), da versarsi Per_1 Per_2
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese sul seguente IBAN
[...] intestato alla medesima e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT per le famiglie operai ed impiegati al 50%; le parti di comune accordo concordano che l'assegno unico erogato dall' spetterà CP_3 nella misura del 100% alla IG.ra . Il IGnor provvederà a far sì che CP_1 Pt_1
detto assegno venga accreditato alla IGnora direttamente sul medesimo CP_1
IBAN intestato alla stessa.
La carta prepagata delle Poste emessa dal Comune di Collecorvino verrà suddivisa equamente a metà tra i coniugi.
Il IG. , inoltre, verserà mensilmente alla IG.ra il Parte_1 CP_1
50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie, intendendosi quelle non pagina 4 di 6 riconducibili al semplice, basilare sostentamento/ricovero della prole. Per la specificazione delle stesse si rimanda al protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
7) Il IG. , compatibilmente con i propri impegni lavorativi ed i Parte_1
turni di volta in volta stabiliti, avrà facoltà di tenere con sé le bambine con la più ampia libertà, almeno 3 volte a settimana con orari da definirsi di comune accordo, nonché in ogni altra occasione secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi, anche via sms. Inoltre, il padre, IG. terrà con sé le Pt_1
bambine il fine settimana, alternato, dal sabato alle ore 14:00 sino alla domenica alle ore 21:00 con orari che potranno di volta in volta essere modificati e concordati con congruo anticipo.
Per le vacanze estive le bambine trascorreranno 2 settimane anche non consecutive col padre e cioè quando questi avrà il periodo di ferie: in tale periodo la madre potrà visitare i bambini almeno 3 volte alla settimana;
ugualmente per le vacanze con la madre, lo stesso diritto di visita del padre. Qualora il padre intenda portare i bambini nei predetti 15 giorni fuori, sarà libero e senza vincoli circa il luogo ove trascorrere tale periodo, fermo restando che comunicherà con congruo anticipo alla madre il luogo ove intende recarsi.
Le festività verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con le figlie.
Ulteriori periodi di visita potranno sempre essere concordati tra i genitori.
Al ricorso è allegato il piano genitoriale ai sensi dell'art. 473 bis 12 ultimo comma c.p.c.
8) I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti con inserimento dei figli minori, autorizzandone l'espatrio per i motivi di studio o di vacanza.
pagina 5 di 6 9) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento e nulla avrà a pretendere l'uno dall'altro.
10) I coniugi dichiarano di avere in precedenza definito ogni altro aspetto economico.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANELLA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 05/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 720/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. CORDOMA MARCELLO
e
, nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. VITALE LIDIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 10/06/2006, avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PIANELLA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 06/05/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Collecorvino (PE), Via Pescara n.3 verrà assegnata alla
IG.ra che lì vivrà con le proprie figlie. Il sig. si accollerà CP_1 Pt_1
fino alla data del deposito del ricorso le spese afferenti le utenze domestiche e conseguentemente la IG.ra provvederà ad effettuare le volture a proprio CP_1
nome ed il IGnor ad effettuare il cambio di residenza. Pt_1
Il sig. provvederà a proprie spese a cambiare la serratura di casa e libererà Pt_1
l'unità locale da ogni suo bene entro la data di deposito del presente ricorso. Il materasso del letto matrimoniale, il singolo, il frigorifero, la lavatrice e l'armadio grande resteranno di proprietà della moglie, mentre il televisore grande, di proprietà del , resterà in uso alla La cucina, il salotto e la camera, di Pt_1 CP_1
proprietà dei genitori, resteranno, anche questi riferibili al marito, resteranno in uso alla moglie.
3) L'autovettura Tipo Nissan Qashqai TG. DX539CF verrà intestata alla IG.ra al deposito del presente ricorso;
le parti concordemente CP_1
stabiliscono di dividere al 50% pro capite le spese per il passaggio di proprietà pari ad euro 550,00 complessive ed una volta svolte le suddette pratiche, spetterà alla
IG.ra effettuare tutti i pagamenti ad essa riferibili. CP_1
4) La Polizza CNP Valore accesa presso la Banca Popolare di Bari ed avente quale contraente e assicurato la IG.ra pari ad euro 10.000,00 verrà CP_1
suddivisa tra i coniugi al 50% pro-capite e verrà corrisposta la parte di pertinenza del marito pari ad euro 5.000,00, oltre agli euro 275,00 relative alle spese del passaggio di proprietà della vettura TG. DX539CF entro la data del deposito CP_2
del ricorso, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato al IGnor con Pt_1
IBAN [...]CC0012849809.
pagina 3 di 6 5) Le figlie minori, ed , saranno affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori – secondo le disposizioni dell'affido condiviso- con collocamento prevalente delle stesse presso la madre nell'abitazione coniugale sita in Collecorvino
(PE), Via Pescara n.3, assegnata alla IG. . Entrambi i genitori si CP_1
obbligano a garantire lealmente il rispettivo ruolo genitoriale, parteciperanno all'educazione ed alla crescita delle figlie, e cureranno di comune accordo l'organizzazione quotidiana delle incombenze e dei tempi che l'uno e l'altra dovranno e potranno trascorrere con i figli, in piena attuazione del regime giuridico dell'affidamento condiviso, con la più ampia libertà ed il più ampio ed effettivo rispetto di entrambe le figure genitoriali e delle loro famiglie di origine. Le decisioni di maggior interesse per le piccole e relative all'istruzione, Per_1 Per_2 all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i ricorrenti tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
6) Il IG. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_1 figlie ed la somma di €. 600,00 (seicentoeuro/00), da versarsi Per_1 Per_2
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese sul seguente IBAN
[...] intestato alla medesima e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT per le famiglie operai ed impiegati al 50%; le parti di comune accordo concordano che l'assegno unico erogato dall' spetterà CP_3 nella misura del 100% alla IG.ra . Il IGnor provvederà a far sì che CP_1 Pt_1
detto assegno venga accreditato alla IGnora direttamente sul medesimo CP_1
IBAN intestato alla stessa.
La carta prepagata delle Poste emessa dal Comune di Collecorvino verrà suddivisa equamente a metà tra i coniugi.
Il IG. , inoltre, verserà mensilmente alla IG.ra il Parte_1 CP_1
50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie, intendendosi quelle non pagina 4 di 6 riconducibili al semplice, basilare sostentamento/ricovero della prole. Per la specificazione delle stesse si rimanda al protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
7) Il IG. , compatibilmente con i propri impegni lavorativi ed i Parte_1
turni di volta in volta stabiliti, avrà facoltà di tenere con sé le bambine con la più ampia libertà, almeno 3 volte a settimana con orari da definirsi di comune accordo, nonché in ogni altra occasione secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi, anche via sms. Inoltre, il padre, IG. terrà con sé le Pt_1
bambine il fine settimana, alternato, dal sabato alle ore 14:00 sino alla domenica alle ore 21:00 con orari che potranno di volta in volta essere modificati e concordati con congruo anticipo.
Per le vacanze estive le bambine trascorreranno 2 settimane anche non consecutive col padre e cioè quando questi avrà il periodo di ferie: in tale periodo la madre potrà visitare i bambini almeno 3 volte alla settimana;
ugualmente per le vacanze con la madre, lo stesso diritto di visita del padre. Qualora il padre intenda portare i bambini nei predetti 15 giorni fuori, sarà libero e senza vincoli circa il luogo ove trascorrere tale periodo, fermo restando che comunicherà con congruo anticipo alla madre il luogo ove intende recarsi.
Le festività verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con le figlie.
Ulteriori periodi di visita potranno sempre essere concordati tra i genitori.
Al ricorso è allegato il piano genitoriale ai sensi dell'art. 473 bis 12 ultimo comma c.p.c.
8) I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti con inserimento dei figli minori, autorizzandone l'espatrio per i motivi di studio o di vacanza.
pagina 5 di 6 9) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento e nulla avrà a pretendere l'uno dall'altro.
10) I coniugi dichiarano di avere in precedenza definito ogni altro aspetto economico.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANELLA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 05/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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