Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 12556/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza dell'8.4.2025 con il deposito di note nel termine ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12556/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 13, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Maria Paratore per procura in C.F._1
atti, presso il cui studio in Catania via Asilo Sant'Agata n. 26 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , con sede in Roma, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t.., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del 23.1.2023 (rep n..37590 /7131 ), elettivamente Persona_1
domiciliato in Catania Piazza della Repubblica n. 26; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.12.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: 1) di aver lavorato alle dipendenze di CP_2
(P.I. ), con sede in Palermo viale della Libertà n. 129, dall'1/7/2010 al 27/10/2021 in
[...] P.IVA_2
qualità di contabile II^ livello CCNL Turismo;
2) che, con sentenza n.111 del 22.10.2021, la società datrice di lavoro è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo (proc. n. 101/2021 RG); 3) che la ricorrente, creditrice per TFR ed altri crediti, ha presentato istanza di ammissione al passivo del fallimento CP_2
avanti il Tribunale di Palermo, allegando le buste paga terminali del rapporto relative ad ottobre
[...]
per TFR ed € 10.332,68 per retribuzioni non corrisposte), anziché l'importo astrattamente ammissibile su documentazione aziendale di € 40.366,86 lordi;
5) che, con domanda amministrativa del 7/4/2022
CP_ prot. 0240556, la ricorrente ha presentato richiesta di accesso al Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR ex art.2 L.297/1982 e delle ultime tre mensilità ai sensi del D.Lgs. 80/92; 6) che, con
CP_ provvedimento del 30/9/2022, l' ha corrisposto la somma netta di € 15.884,96 a titolo di TFR, operando la ritenuta IRPEF di €4.669,73 sull'importo già netto di €18.900,10, determinando una doppia tassazione;
7) che, con pec del 10/10/2022, ha chiesto ai Curatori del Fallimento Metropol srl una
CP_ rettifica alla compilazione del modello SR52 da ripresentare all' alla quale hanno dato riscontro negativo con pec dell'11/10/2022, nonostante la documentazione aziendale in loro possesso confermasse il credito al lordo complessivo di €40.366,86; 8) che la proposta istanza di riesame/correzione di errore materiale formulata nella procedura concorsuale è stata rigettata dal G.D.
CP_ con provvedimento del 9.1.2023; 9) che, con ricorso amministrativo del 20/9/2023, ha chiesto all' di ricalcolare l'importo del TFR, avendo l'Istituto sottoposto nuovamente a tassazione IRPEF il TFR
CP_ ammesso al passivo già al netto delle ritenute, ma, con pec del 26/9/2023, l' ha comunicato che la richiesta non era di competenza del Comitato Provinciale ma avrebbe dovuto essere presentata attraverso una apposita domanda di riesame e non attraverso un ricorso gerarchico;
10) che, con istanza dell'11/10/2023 la ricorrente ha presentato istanza di riesame, senza ricevere risposta.
La ricorrente ha rilevato l'erroneità della doppia tassazione IRPEF sulla prestazione dovuta, per cui, anche se il GD ha indicato al netto l'importo del credito (€ 29.232,84) ammesso al privilegio,
l'obbligazione di pagamento a carico del Fondo di Garanzia va liquidata trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali solo ove ciò non sia stato già operato in sede di ammissione al passivo fallimentare.
La ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “- dichiarare il diritto della ricorrente al ricalcolo della prestazione TFR liquidata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297/82 dal Fondo di Garanzia istituito presso l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21 e sede Provinciale di Catania, Viale Libertà,
137, come da comunicazione del 30/09/2022; - pertanto, previa conversione al lordo del TFR ammesso al passivo, condannare, l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante protempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21 e sede Provinciale di Catania, Viale Libertà, al pagamento in favore della ricorrente della somma ingiustamente trattenuta di €4.669,73
a titolo di ritenuta fiscale oltre interessi legali e rivalutazione monetari dalla maturazione al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore anticipatario”. CP_ Costituitosi in giudizio, l ha eccepito: 1) l'inammissibilità del ricorso depositato il 7.12.2023 per intervenuta decadenza ex art. 47 comma 6 D.P.R n. 639/1970 come modificato dalla l. 111/2011, trattandosi di prestazioni afferenti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in quanto è trascorso il termine annuale dalla data (6/10/2022) di consegna del provvedimento di liquidazione che ha riconosciuto alla ricorrente una somma minore rispetto a quella richiesta;
2) che la domanda della ricorrente al Fondo di Garanzia riguardava un importo lordo di € 18.900,10 relativo al periodo 1/7/2010-27/10/2021, a seguito del fallimento del datore di lavoro, ed è stata Controparte_2
accolta nel rispetto della predetta domanda e di quanto riconosciuto dagli organi della procedura fallimentare in conformità alla domanda di ammissione al passivo, senza che la lavoratrice abbia proposto opposizione allo stato passivo.
Parte resistente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo per intervenuta decadenza annuale. In via principale, rigettare integralmente l'avverso ricorso e tutte le domande ivi svolte infondate e non provate, con vittoria di spese di giudizio. In via del tutto subordinata e residuale, riconoscere il minor importo spettante ed il conseguente diritto agli accessori di legge, limitatamente al maggior importo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con la decorrenza normativamente prevista”.
Sostituita l'udienza dell'8.4.2025 dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, essendo decorso, alla data di proposizione della domanda giudiziale, il termine di un anno dalla data di comunicazione della liquidazione della prestazione in misura inferiore a quella pretesa dalla ricorrente.
Trattandosi nella fattispecie di riconoscimento solo parziale della prestazione richiesta, in quanto questa
è stata di fatto decurtata di € 4.669,73, a titolo di ritenuta fiscale che la ricorrente afferma non essere dovuta e di cui chiede il pagamento oltre interessi e rivalutazione, l'ipotesi di decadenza che viene in questione è quella prevista dal comma 6 dell'art. 47 DPR n. 639/1970, introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. d) D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in legge n. 111/2011, il quale prevede: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Parte ricorrente ha rilevato che, essendo stata proposta richiesta di riesame, non trova applicazione la disciplina decadenziale di cui all'art. 47 comma 6 cit. e, in ogni caso, dovrebbe trovare applicazione il termine di un anno dalla scadenza del termine di 300 giorni prescritto per l'esaurimento del procedimento amministrativo da computarsi dalla data di presentazione della domanda di prestazione
(7/4/2022).
La decadenza ex art. 47 DPR nr. 639 del 1970, di natura sostanziale e di ordine pubblico, perché dettata a protezione della certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (Cass. nr. 17792 del 2020), è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato- in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (ex plurimis, Cass. n. 3990/2016).
L'applicazione della ritenuta fiscale sull'importo già al netto si risolve nel riconoscimento di una prestazione inferiore a quella pretesa dal lavoratore, che infatti ha chiesto il pagamento della differenza,
e alla prestazione riconosciuta in modo parziale si applica la decadenza ex art. 47 comma 6 come modificato dall'art. 38 comma 1 lett. d) D.L. n. 98 del 2011, conv. con modif. in legge n. 111 del 2011.
Il legislatore del 2011 ha infatti codificato la regola della decadenza per le prestazioni liquidate parzialmente (o in misura integrale ma senza accessori) fissando due nuovi momenti di decorrenza, rispettivamente dal riconoscimento parziale della prestazione e dal pagamento della sorte capitale.
Quanto alla questione relativa alla necessità o meno -ai fini del computo del termine annuale- di considerare la possibilità per l'istante di proporre, avverso il provvedimento di liquidazione parziale, il ricorso amministrativo (nel termine di 90 giorni) e di attendere la decisione dell'organo competente, anche solo implicita (ulteriori 90 giorni), la questione è stata esaminata dalla Suprema Corte, la quale ha osservato come “la decadenza dall'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte sia stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della prestazione), prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria.
20. Si è precisato che, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per ottenere il riconoscimento ad una diversa liquidazione della prestazione: nel caso di richiesta di una prestazione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la richiesta a suo tempo presentata per ottenere l'originario diritto è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la prestazione nella misura spettante per legge.
21. In altre parole, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023).
22. L'orientamento espresso, supportato dalla lettera e dalla ratio della legge, va confermato in questa sede, con ciò superandosi definitivamente le diverse affermazioni contenute in Cass. nn. 17813 e 31153 del 2022.
23. L'art. 47, comma 6, D.P.R. nr. 639 del 1970 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma 2 del medesimo art. 47.
24. La decorrenza della decadenza "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione
(periodica) dedotta in lite e, pertanto, l'adempimento incompleto da parte dell'Ente è, da un lato, acclarato, e, dall'altro, noto all'assicurato/accipiens.
25. Deve, quindi, affermarsi il principio secondo cui dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell'art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l'anno -per le prestazioni temporanee-o i tre anni -per i trattamenti pensionistici- della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall'Ente.
26. Ricostruita la decadenza di cui al comma 6 nei termini che precedono, le conseguenze vanno, così, individuate: per le prestazioni temporanee, sarà del tutto precluso l'accesso alla percentuale incrementativa, rispetto al quantum del diritto già soddisfatto;
con riferimento alle pensioni, il medesimo effetto si verificherà in relazione ai ratei remoti, non per quelli recenti (compresi cioè nel triennio antecedente alla domanda giudiziale), giusta il meccanismo di operatività proprio della decadenza, come delineato da Cass. nr. 17430 del 2021” (Cass. sez. lav., 7/5/2024, n.12400; Cass. n. 22820/2021). CP_ L' in data 6.10.2022, ha comunicato alla ricorrente di aver liquidato l'importo netto di € 15.884,69, con la conseguenza che, a prescindere dalla richiesta di riesame, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato tardivamente depositato il 7.12.2023, oltre il termine di un anno dal riconoscimento parziale della prestazione.
Pertanto, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 47 comma 6 DPR m. 639/1970.
Considerata la peculiarità della fattispecie e i non uniformi orientamenti giurisprudenziali che, infatti, la richiamata pronuncia (Cass. n. 12400/2024) espressamente dichiara di superare, le spese processuali sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Catania, 23.4.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 e che indicano € 23.932,92 lordi a titolo di TFR (per un netto di € 18.900,16) ed € 16.443,13 lordi per spettanze terminali del rapporto, tra cui retribuzione di ottobre 2021, ferie non godute, quote 13^
e 14^, permessi ecc., per un importo netto di € 10.332,68; 4) che il G.D. del Tribunale di Palermo, con