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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 632/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 632/2023 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 Controparte_3
, , ,
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , , Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
, , CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15
, , , , CP_16 Controparte_17 CP_18 CP_19
, , , Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22 [...]
, , , CP_23 Controparte_24 CP_25 CP_26 [...]
, , CP_27 Controparte_28 Controparte_29
, , , , Controparte_30 CP_31 CP_32 CP_33 CP_34
, , ,
[...] CP_35 CP_36 Controparte_37 CP_38
, , tutti con il CP_39 CP_40 CP_41 Controparte_42 patrocinio dell'avv. BRUNO MARIO VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA S. AGOSTINO
N.4/5 12084 MONDOVI' presso il difensore avv. BRUNO MARIO VITTORIO appellanti contro
(C.F. ), e Controparte_43 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZARONE Controparte_44 C.F._1
pagina 1 di 12 FRANCO, elettivamente domiciliato in C.SO NIZZA N. 4 12100 CUNEO presso il difensore avv.
LAZZARONE FRANCO appellati
Udienza virtuale ex art. 352 c.p.c. in data 9.02.2025; ordinanza di rimessione al Collegio, a seguito di trattazione scritta, in data 19.02.2025
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2043 e 2050 c.c.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione respinta.
Previa, ove occorrendo, revoca parziale dell'ordinanza 22.07.2021, e conseguente ammissione di tutte le prove per interrogatorio e testi dedotte, e di seguito riportate.
Previa, sempre ove occorrendo, ammissione di C.T.U. volta ad accertare la compatibilità e la congruità dei lamentati danni con l'evento descritto nel presente procedimento.
Previa infine, per il caso in cui l'Ecc.ma Corte adita non ritenesse già adeguatamente dimostrata la fondatezza delle proposte domande, ammissione della prova per giuramento decisorio deferito con le note 6.05.2024.
Riformarsi integralmente l'impugnata sentenza n. 238/2023 del Tribunale di Cuneo, e per l'effetto, dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguiti agli attori a causa del sinistro in oggetto, e che si richiedono nella complessiva somma di €. 143.814,63, ovvero in quell'altra somma veriore in corso di causa accertanda.
Dichiararsi tenuta e condannarsi altresì la convenuta al risarcimento del danno da fermo tecnico, nella misura da quantificarsi, anche equitativamente, dal Giudice adito.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
CAPITOLI DI PROVA PER INTERROGATORIO E TESTIMONI
Dicano i testi se vero non sia che:
I) Il giorno 29.10.2019 la ditta individuale , con sede Controparte_43
in 12020 Villafalletto, via Monsola 57-bis (C.F. -P. I.V.A. , CodiceFiscale_2 P.IVA_2
stava effettuando lavori di verniciatura di alcuni fabbricati di proprietà della
[...]
con sede in Mondovì, c.so Inghilterra 13/A. Controparte_45
II) La verniciatura veniva eseguita con tecnica c.d. a “spruzzo”, e, durante tale operazione, un enorme quantitativo della stessa si disperdeva nell'ambiente.
III) Particelle di vernice si depositavano pertanto sui veicoli attorei, parcheggiati nella zona circostante, causando i seguenti danni:
pagina 2 di 12 1) veicolo tg. 002675 €. 1.037,00; Controparte_1
2) veicolo tg. FR929EW €. 3.575,00; CP_2
3) veicolo tg. EV045BD €. 1.037,00; Controparte_3
4) veicolo tg. EB824SV €. 915,00; Controparte_3
5) veicolo tg. CT121EM €. 974,37; CP_4
6) , veicolo tg. FP347KM €. 2.169,64; CP_5
7) , veicolo tg. EA073WB €. 435,11; Controparte_6
8) , veicolo tg. DE803RC €. 915,00; CP_7
9) , veicolo tg. FN555GV €. 2.992,00; Controparte_8
10) veicoli tg. FW148FN-FL482LZ-FX637ZY- CP_9
EW891HH-FD165JN-FG517HD €. 33.324,36;
11) , veicolo tg. EX544ZK €. 3.369,87; CP_10
12) , veicolo tg. EK948FM €. 4.371,98; Controparte_11
13) , veicolo tg. ES410VF €. 3.057,78; CP_12
14) , veicolo tg. FP136KJ €. 6.201,81; CP_13
15) veicolo tg. ES763WH €. 3.338,59; Controparte_14
16) veicolo tg. BM399TF €. 1.013,33; CP_15
17) , veicolo tg. ES654FR €. 5.294,21; CP_16
18) , veicolo tg. CH233ER €. 1.118,86; Controparte_17
19) , veicolo tg. DM672PH €. 1.595,74; CP_18
20) , veicolo tg. BX345GG €. 610,00; CP_19
21) , veicolo tg. CT913EH €. 495,32; Controparte_20
22) , veicolo tg. CM675HX €. 993,48; Controparte_21
23) , veicolo tg. FL319LY €. 7.616,55; Controparte_22
24) , veicolo tg. FM475RG €. 4.013,50; CP_23
25) , veicolo tg. EJ783MN –FE616RP €. 10.386,36; Controparte_24
26) , veicolo tg. EM488LP €. 597,80; CP_25
27) veicolo tg. EG053HA €. 3.141,76; CP_26
28) , veicolo tg. EL266XR €. 2.299,08; Controparte_27
29) . veicolo tg. FL144LZ €. 1.252,04; Controparte_28
30) veicolo tg. DX117HV €. 3.530,97; CP_28
31) , veicolo tg. EZ424ST €. 6.494,13; Controparte_29
32) , veicolo tg. EN717EX €. 1.058,96; Controparte_30
pagina 3 di 12 33) , veicolo tg. EY804WB €. 812,85; CP_31
34) , veicolo tg. CP401KV €. 1.162,87; CP_32
35) , veicolo tg. FE624RN €. 5.214,18; CP_33
36) , veicolo tg. EF294NM €. 497,27; CP_34
37) veicolo tg. EL163RJ €. 1.200,48; CP_35
38) , veicolo tg. FA902DX €. 4.915,05; CP_36
39) , veicolo tg. FV311JM €. 7.158,51; Controparte_37
40) , veicolo tg. FF383BD €. 2.887,63; CP_38
41) , veicolo tg. ES109EJ €. 2.760,68; CP_39
42) , veicolo tg. EL963FK €. 1.360,75; CP_40
43) veicolo tg. EJ788ML €. 475,75; CP_41
44) veicolo tg. FP795ZB €. 1.917,52. Controparte_42
IV) Il danno emergente complessivamente patito dagli attori ammonta pertanto a complessivi €.
143.814,63.
V) A tale voce di danno deve assommarsi per ciascuno di essi quella del fermo tecnico al quale dovranno essere soggetti i veicoli per le necessarie riparazioni.
Si indicano a testi:
- Agenti Polizia Municipale di Mondovì intervenuti;
- l.r. Autocarrozzeria Jolly di Mondovì;
- l.r. Carrozzeria AM IO di Mondovì;
- l.r. ; Controparte_46
- l.r. Controparte_47
- l.r. di Mondovì; Controparte_48
- l.r. di Genova;
Controparte_49
- l.r. di Ceva;
Controparte_50
- l.r. e;
Controparte_51 CP_52
- l.r. di Villanova Mondovì; Controparte_53
- l.r. di Mondovì; Controparte_54
- l.r. di Pianfei;
Controparte_55
- l.r. di Villanova Mondovì”. Controparte_56
Per la parte appellata:
“Voglia la Corte Ecc.ma,
pagina 4 di 12 - previo ogni provvedimento eventualmente necessario in ordine all'ammissione dei documenti prodotti in primo grado dall'odierno appellato
- dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello confermando la sentenza appellata
Con ogni conseguenziale provvedimento e in particolare con vittoria delle spese anche del grado di appello, tenuto pure conto della avversaria mancata accettazione della proposta conciliativa.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 14.9.2020, gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio il sig. , quale titolare della CP_43 Controparte_43
riferendo che il giorno 29.10.2019 la ditta individuale
[...] Controparte_43
con sede in 12020 Villafalletto, via Monsola 57-bis (C.F.
[...] C.F._2
- P. I.V.A. , stava effettuando lavori di verniciatura di alcuni fabbricati di
[...] P.IVA_2
proprietà della con sede in Mondovì, c.so Controparte_45
Inghilterra 13/A, precisando che la verniciatura veniva eseguita con tecnica c.d. a “spruzzo”.
Lamentavano quindi che, durante tale operazione, un enorme quantitativo di vernice si fosse disperso nell'ambiente, lasciandone depositare le particelle sui veicoli attorei, parcheggiati nella zona circostante, causando agli esponenti danni considerevoli, complessivamente valutati in Euro
149.590,14, come da preventivi che producevano in giudizio.
Chiedevano pertanto la condanna del convenuto al risarcimento del danno emergente subito, unitamente al “danno da fermo tecnico al quale dovranno essere soggetti i veicoli per le necessarie riparazioni, nella misura determinanda, anche equitativamente, in corso di causa”, inquadrando la fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 2050 c.c.
Previa declaratoria della contumacia del convenuto, venivano quindi assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.6.2021 si costituiva tardivamente nel giudizio il sig. , chiedendo di essere rimesso in termini per poter evocare in causa la CP_43
propria compagnia assicuratrice, a fini di manleva, e contestando la domanda attorea sia in ordine alla qualificabilità dell'attività di tinteggiatura a spruzzo quale “attività pericolosa” sia quanto alla prova dei danni ed alla riconducibilità causale degli stessi all'attività svolta dal convenuto, tenuto conto del tipo di dispositivo utilizzato per la verniciatura a spruzzo (airless), della distanza (di “oltre 100 mt”) tra i silos verniciati quel giorno rispetto ai piazzali della dove si allegavano Controparte_1
parcheggiati gli automezzi asseritamente danneggiati, benché ivi si trovasse un numero di stalli per sosta certamente inferiore a quello degli automezzi asseritamente danneggiati.
pagina 5 di 12 Espletata l'istruttoria, previo deposito delle difese di rito, con sentenza n. 238/2023 in data 6.04.2023 il
Tribunale di Cuneo rigettava integralmente la domanda risarcitoria attorea e condannava gli attori al pagamento delle spese del giudizio.
Rilevava il Tribunale come, a fronte delle scarne allegazioni attoree, pur avendo il convenuto ammesso di avere effettuato in data 29.10.2019 lavorazioni di verniciatura mediante tecnica “a spruzzo”, risultasse comunque del tutto carente la prova della legittimazione attiva degli attori, dell'esistenza dei danni denunciati in citazione e, soprattutto, della loro riconducibilità causale alla condotta del convenuto.
Riteneva infatti non pertinente il richiamo attoreo al disposto ex art. 115 c.p.c., risultando l'onere di contestazione comunque subordinato al rispetto di una preventiva attività di allegazione in specie invece carente e comunque limitato ai fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della controparte.
Rilevava quindi come la parte attrice avesse invece del tutto omesso di offrire prova alcuna della riconducibilità delle vetture asseritamente danneggiate agli stessi attori e della presenza di detti mezzi in loco in data 29.10.2019.
Riteneva peraltro dimostrate tutte le circostanze riferite od ammesse dal convenuto in sede di interrogatorio, stante il principio di inscindibilità della confessione, non avendo parte attrice svolto specifiche osservazioni in merito alle circostanze aggiunte dal confitente, che pure aveva ammesso di aver effettuato lavori di verniciatura il giorno indicato dagli attori, riferendo tuttavia che le auto parcheggiate erano distanti dal luogo circa un centinaio di metri, negando peraltro di aver mai potuto visionare le vetture asseritamente danneggiate. Rilevava infine comunque carente prova alcuna dei danni denunciati dagli attori, a fronte dei meri preventivi di spesa per riparazioni allegati in atti, ritenendo irrilevante la mera comunicazione prodotta, proveniente dalla Compagnia assicuratrice del sig. , per negare la copertura assicurativa in carenza dell'elemento della accidentalità, CP_43 asserendo l'evento dannoso riferibile a condotta negligente del proprio assicurato.
Rilevava infine l'inammissibilità dell'indagine peritale pure invocata dagli attori, da ritenersi esplorativa, evidenziando comunque come l'attività di verniciatura svolta dal convenuto non potesse in alcun modo qualificarsi come attività pericolosa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c.
Avverso la predetta sentenza hanno promosso appello gli attori soccombenti, lamentando, con primo motivo di gravame, erronea valutazione da parte del Tribunale delle risultanze probatorie del giudizio a quo, rilevando, da un lato, come il convenuto avesse in effetti pienamente ammesso in sede di interrogatorio di avere effettuato operazioni di verniciatura con tecnica “a spruzzo” il giorno indicato dagli attori, ammettendo altresì che un' enorme quantità di vernice si era quindi depositata sulle autovetture parcheggiate vicino alla sede della Società ove operava il convenuto, pur rilevando che pagina 6 di 12 dette vetture si trovavano lontano dal luogo ove egli operava;
dall'altro che la stessa missiva inoltrata dalla Compagnia assicurativa del sig. costituiva almeno prova indiziaria della condotta CP_43
negligente tenuta dal convenuto.
Lamentano altresì gli appellanti erronea disapplicazione in specie del dettato ex art. 115 c.p.c. a fronte della mancata tempestiva contestazione da parte del convenuto dei fatti puntualmente allegati in citazione. Assumono pertanto che, almeno sulla base di un giudizio di prevalente probabilità, il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere adeguatamente provata in giudizio la riferibilità causale dei danni esposti in citazione alla condotta negligente del sig. . CP_43
Lamenta infine la parte appellante che il Tribunale abbia erroneamente escluso che la condotta tenuta dal sig. , nell'eseguire lavori di verniciatura con la tecnica “s spruzzo” integrasse attività CP_43
pericolosa, considerata la nocività delle sostane impiegate e la loro volatilità, ribadendo perciò applicabile in specie il dettato normativo ex art. 2050 c.c., ben potendosi perciò presumere la piena responsabilità della controparte in relazione ai danni denunciati dagli attori.
Con secondo motivo di gravame gli appellanti censurano altresì specificamente l'ordinanza istruttoria resa dal Tribunale recante declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale attorea dedotta in primo grado per carente individuazione dei soggetti chiamati a rendere testimonianza, assumendo comunque compiutamente individuabili per la controparte, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, i soggetti chiamati a deporre, indicati come “agenti della Polizia Municipale di Mondovì intervenuti” e l.r. delle ditte che avevano elaborato i preventivi per le riparazioni delle vetture danneggiate.
Lamenta altresì la parte appellante, con terzo motivo di gravame, erroneamente rigettata l'istanza pure formulata per l'ammissione di C.T.U. per la verifica di compatibilità e congruità dei danni lamentati con l'evento denunciato nel giudizio, evidenziando, da un lato, come gli attori non potessero disporre di documentazione delle indagini condotte dalla Compagnia assicuratrice del sig. , né avessero CP_43 comunque l'onere di esperire preventivo A.T.P. per l'accertamento dei danni denunciati, assumendone già provata la riconducibilità causale alla condotta del soggetto convenuto.
Con quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia impugnata in relazione alla rilevata carenza di prova adeguata dei danni denunciati dagli attori, assumendo per contro che il preventivo elaborato per le riparazioni costituisse, in carenza di specifica avversa contestazione, prova adeguata e sufficiente al fine.
Chiedono infine, con quinto motivo di gravame, integrale riforma della condanna subita al pagamento delle spese del primo giudizio, chiedendo invece rimborso degli oneri dei due gradi del processo.
pagina 7 di 12 Si è costituito nel gravame il sig. , contestando ogni avversa doglianza, chiedendo CP_43 perciò confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Rileva in specie l'appellato come il Tribunale abbia in effetti correttamente valutato le risultanze probatorie in atti, tenuto anche conto della documentazione prodotta dal convenuto e relativa alla specifica posizione del piazzale indicato dagli attori quale luogo di parcheggio delle vetture asseritamente danneggiate e delle condizioni metereologiche relative al giorno dell'evento denunciato. Rileva in specie in effetti carente prova alcuna dei danni allegati dagli attori e della loro riconducibilità causale alla propria condotta, ribadendo tutte le circostanze esposte e riferite in sede di interrogatorio, pur ammettendo in effetti di aver svolto personalmente le attività di verniciatura censurate dagli attori.
Rileva peraltro del tutto erroneo ogni richiamo al dettato ex art. 115 c.p.c. essendo egli rimasto dapprima contumace a causa di grave infortunio, avendo comunque prontamente contestato le circostanze ex adverso esposte nel costituirsi quindi nel giudizio e chiaramente esposto le ragioni della sua tardiva costituzione in giudizio, pur non ottenendo la richiesta rimessione in termini a fini processuali.
Rileva inoltre come in affetti l'attività di verniciatura “ a spruzzo” non possa integrare in alcun modo attività pericolosa, assumendo di aver comunque adottato ogni opportuna cautela nel procedere a tale attività. Ribadisce peraltro l'inammissibilità della prova testimoniale attorea e della C.T.U. invocata nel giudizio, chiedendo infine rigettarsi l'avversa impugnazione, con vittoria di spese dei due gradi del giudizio.
Esperito senza positivo esito un tentativo di conciliazione fra le parti dinanzi al Consigliere
Istruttore, la Corte dichiarava inammissibile il giuramento decisorio dedotto dalla parte appellante.
La causa veniva quindi rimessa in decisione e, previo deposito delle difese di rito, veniva quindi riservata all'esame del Collegio.
L'appello in esame si appalesa in effetti radicalmente infondato.
Rileva infatti la Corte che le risultanze emerse nel primo giudizio dall'interrogatorio formale del sig.
non consentono in alcun modo di ritenere acclarata la fattispecie lesiva denunciata dagli CP_43
odierni appellanti.
Il sig. ha infatti unicamente ammesso - come da capitoli nn. 1 e 2 dedotti dalla controparte - CP_43
di aver effettuato in data 29.10.2019 lavori di verniciatura di alcuni fabbricati di proprietà della
[...] con tecnica c.d. a “spruzzo”, che comporta, dunque, “dispersione Controparte_57
di grossa quantità di vernice nell'ambiente”.
Egli ha nondimeno precisato di aver visto autovetture parcheggiate unicamente a distanza considerevole – circa cento metri – dal luogo ove stava operando, sottolineando che “alla stessa pagina 8 di 12 distanza (o forse anche più vicini) vi erano anche altri fabbricati, rispetto ai quali non è mai pervenuta alcuna lamentela”. Non ha invece in alcun modo confermato – e quindi ammesso – che la vernice diffusa all'intorno dalla pistola a spruzzo che utilizzava si sia depositata sulle auto attoree, che neppure ha riferito di aver visto in sosta in area vicina.
Non pare del resto in alcun modo rilevante ai fini del decidere la comunicazione prodotta dagli attori in primo grado al documento n. 3, inviata al loro legale dalla Compagnia assicuratrice del sig. , CP_43
notiziata dallo stesso odierno appellato della richiesta di ristoro pervenuta al suo assistito, con la quale si nega ogni copertura del supposto sinistro, sul rilievo “che l'evento dannoso sia carente dell'elemento dell'accidentalità”, poiché “dall'analisi dell'elaborato peritale risulta che l'assicurato - nella produzione del danno - non ha operato con la dovuta diligenza;
anzitutto non è stata verificata la presenza di alcuna punteggiatura o “ di altro sistema di protezione dei silos stessi” durante le operazioni di verniciatura che sembra, siano state condotte a “spruzzo”. Trattasi infatti di mere valutazioni esposte da addetto alla direzione sinistri della volte a respingere qualsiasi pretesa nei riguardi della Controparte_58
Compagnia e, dunque, certamente non provenienti da soggetto estraneo ad ogni cointeressenza nella vicenda, né fondate su dati obiettivi constatabili e verificabili.
Né è dato in alcun modo invocare in specie, quale principio dirimente per la valutazione degli elementi emersi nel giudizio, quello di non contestazione di cui al disposto normativo ex art. 115 c.p.c., unicamente applicabile nei confronti delle parti costituite ( cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018 ), posto che il sig. è rimasto dapprima contumace nel giudizio a quo. Del resto, CP_43
nel costituirsi pur tardivamente in giudizio, allegando peraltro di aver subito un grave infortunio, tale da costringerlo ad un prolungato ricovero ospedaliero, ha puntualmente contestato le avverse allegazioni, sottolineando di avere utilizzato per le operazioni di verniciatura in questione una pistola idonea a limitare la diffusione di vernice nell'ambiente in un raggio ben limitato di estensione e di non aver visto auto in sosta in zona se non a notevole distanza dal luogo ove operava.
Né a fronte di tali contestazioni gli attori, ora appellanti, hanno quindi offerto prove adeguate del luogo preciso ove si assume fossero parcheggiate le auto che si allegano danneggiate dalle operazioni di verniciatura in questione, delle condizioni metereologiche in atto al momento dei fatti e dei danni che si assumono conseguenti a carico delle vetture stesse.
La stessa prova orale dedotta dagli attori ed ora riproposta nel presente giudizio di gravame è stata peraltro correttamente ritenuta inammissibile dal Tribunale. E' vero infatti che i testi indicati in termini del tutto generici sui capitoli enunciati nella memoria istruttoria depositata in data 16.02.2021 non possono ritenersi in alcun modo identificabili. Vengono infatti indicati, da un lato, gli “Agenti Polizia
Municipale di Mondovì intervenuti”, ma, in carenza di produzioni documentali in merito, non è in pagina 9 di 12 alcun modo riscontrabile che la Polizia Municipale sia in effetti intervenuta nell'imminenza dei fatti in contestazione, né si allega in quale momento ed in quali circostanze sarebbe stata chiamata ad intervenire, su richiesta dei pretesi danneggiati, dello stesso sig. o di altri. Vengono inoltre CP_43
indicati come testi - peraltro unicamente a conferma dei supposti danni riportati dalle vetture attoree, individuati solo in relazione all'importo di spesa stimato necessario per le conseguenti riparazioni e non invece per tipologia, dislocazione e gravità – i legali rappresentanti delle varie Carrozzerie richieste di redigere dei preventivi per il ripristino dei mezzi che si allegano danneggiati. Trattasi, dunque, di soggetti certamente non identificabili, che potrebbero del resto risultare diversi da coloro che hanno sottoscritto o predisposto i preventivi prodotti in atti, che nulla potrebbero comunque riferire sulle cause che hanno determinato i supposti danni a carico delle vetture attoree.
Rileva peraltro la Corte che l'insufficienza del quadro probatorio acquisito nel giudizio a quo a conferma della sussistenza dell'illecito denunciato dagli attori consegue logicamente alle carenti allegazioni svolte dagli attori per la stessa descrizione del supposto illecito denunciato nel giudizio.
Risulta infatti che gli odierni appellanti abbiano sempre solo genericamente lamentato di aver subito danni ai “veicoli attorei, parcheggiati nella zona circostante”, omettendo di chiarire in alcun modo sulla base di quali titoli le vetture in questione sarebbero riferibili a ciascuno dei soggetti agenti ed in quale area specifica ciascuna di esse fosse in effetti parcheggiata nel momento in cui il sig. CP_43
effettuava le operazioni di verniciatura denunciate. Parimenti i supposti danni conseguenti vengono solo allegati ed esposti unicamente in riferimento ai preventivi di spesa relativi alle conseguenti riparazioni che, da un lato, nulla comprovano in ordine alla riferibilità dei danni stessi alla condotta censurata, dall'altro evidenziano interventi spesso estesi alla radicale sostituzione di numerosi pezzi delle vetture riguardate, in nessun modo giustificabili per supposti danni da riporto di vernice.
Del tutto inconferente deve ritenersi infine ogni riferimento al dettato normativo ex art. 2050 c.c.
Ed infatti “dalle attività pericolose che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e che importano responsabilità ex art. 2050 cod. civ., devono essere tenute distinte quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale ex art. 2043 cod. civ. ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12193 del
02/12/1997; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1195 del 19/01/2007 ).
Non vi è dubbio infatti che la mera attività di verniciatura, con qualsiasi sistema attuata, non possa definirsi “per sé pericolosa”, tanto da costituire operazione finanche rutinaria nell'ambito di plurimi contesti di normale operatività umana ( edilizia, riparazioni in genere, finanche attività artistica, ecc. ).
Laddove peraltro si intenda prospettare che tale attività possa configurarsi come “pericolosa” per i pagina 10 di 12 mezzi impiegati o le modalità di svolgimento diventa dirimente descrivere con ogni accuratezza e specificità le operazioni concretamente attuate e come tali censurate e le condizioni nelle quali essa sarebbe stata in concreto svolta, laddove gli odierni attori nulla hanno mai utilmente esposto ed allegato in merito.
Né può trovare infine ingresso nel giudizio la consulenza tecnica pure invocata dagli attori, ora appellanti, per “valutare la compatibilità e congruità dei danni” allegati con i fatti esposti, come peraltro descritti con estrema laconicità, nel giudizio. Ed infatti “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019 ).
Deve rilevarsi infine come, in carenza di contestazione alcuna sui criteri di liquidazione applicati in specie dal Tribunale per la determinazione delle spese di lite poste a carico degli attori soccombenti, nessuna autonoma valenza assume perciò solo il quinto motivo di gravame formulato dagli appellanti nel chiedere integrale riforma della condanna subita al pagamento delle spese del primo giudizio e rimborso degli oneri dei due gradi del processo.
Addivenendosi per le ragioni esposte ad integrale rigetto dell'appello in esame, le spese seguono pertanto la piena soccombenza degli appellanti anche in sede di gravame e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n.
55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle quattro fasi del giudizio, avendo gli appellanti anche dedotto giuramento decisorio in sede di gravame.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta altresì a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 238/2023 emessa dal
Tribunale di Cuneo in data 6.04.2023;
pagina 11 di 12 2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore del sig. delle CP_43
spese del presente giudizio, che si liquidano in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 632/2023 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 Controparte_3
, , ,
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , , Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
, , CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15
, , , , CP_16 Controparte_17 CP_18 CP_19
, , , Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22 [...]
, , , CP_23 Controparte_24 CP_25 CP_26 [...]
, , CP_27 Controparte_28 Controparte_29
, , , , Controparte_30 CP_31 CP_32 CP_33 CP_34
, , ,
[...] CP_35 CP_36 Controparte_37 CP_38
, , tutti con il CP_39 CP_40 CP_41 Controparte_42 patrocinio dell'avv. BRUNO MARIO VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA S. AGOSTINO
N.4/5 12084 MONDOVI' presso il difensore avv. BRUNO MARIO VITTORIO appellanti contro
(C.F. ), e Controparte_43 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZARONE Controparte_44 C.F._1
pagina 1 di 12 FRANCO, elettivamente domiciliato in C.SO NIZZA N. 4 12100 CUNEO presso il difensore avv.
LAZZARONE FRANCO appellati
Udienza virtuale ex art. 352 c.p.c. in data 9.02.2025; ordinanza di rimessione al Collegio, a seguito di trattazione scritta, in data 19.02.2025
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2043 e 2050 c.c.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione respinta.
Previa, ove occorrendo, revoca parziale dell'ordinanza 22.07.2021, e conseguente ammissione di tutte le prove per interrogatorio e testi dedotte, e di seguito riportate.
Previa, sempre ove occorrendo, ammissione di C.T.U. volta ad accertare la compatibilità e la congruità dei lamentati danni con l'evento descritto nel presente procedimento.
Previa infine, per il caso in cui l'Ecc.ma Corte adita non ritenesse già adeguatamente dimostrata la fondatezza delle proposte domande, ammissione della prova per giuramento decisorio deferito con le note 6.05.2024.
Riformarsi integralmente l'impugnata sentenza n. 238/2023 del Tribunale di Cuneo, e per l'effetto, dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguiti agli attori a causa del sinistro in oggetto, e che si richiedono nella complessiva somma di €. 143.814,63, ovvero in quell'altra somma veriore in corso di causa accertanda.
Dichiararsi tenuta e condannarsi altresì la convenuta al risarcimento del danno da fermo tecnico, nella misura da quantificarsi, anche equitativamente, dal Giudice adito.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
CAPITOLI DI PROVA PER INTERROGATORIO E TESTIMONI
Dicano i testi se vero non sia che:
I) Il giorno 29.10.2019 la ditta individuale , con sede Controparte_43
in 12020 Villafalletto, via Monsola 57-bis (C.F. -P. I.V.A. , CodiceFiscale_2 P.IVA_2
stava effettuando lavori di verniciatura di alcuni fabbricati di proprietà della
[...]
con sede in Mondovì, c.so Inghilterra 13/A. Controparte_45
II) La verniciatura veniva eseguita con tecnica c.d. a “spruzzo”, e, durante tale operazione, un enorme quantitativo della stessa si disperdeva nell'ambiente.
III) Particelle di vernice si depositavano pertanto sui veicoli attorei, parcheggiati nella zona circostante, causando i seguenti danni:
pagina 2 di 12 1) veicolo tg. 002675 €. 1.037,00; Controparte_1
2) veicolo tg. FR929EW €. 3.575,00; CP_2
3) veicolo tg. EV045BD €. 1.037,00; Controparte_3
4) veicolo tg. EB824SV €. 915,00; Controparte_3
5) veicolo tg. CT121EM €. 974,37; CP_4
6) , veicolo tg. FP347KM €. 2.169,64; CP_5
7) , veicolo tg. EA073WB €. 435,11; Controparte_6
8) , veicolo tg. DE803RC €. 915,00; CP_7
9) , veicolo tg. FN555GV €. 2.992,00; Controparte_8
10) veicoli tg. FW148FN-FL482LZ-FX637ZY- CP_9
EW891HH-FD165JN-FG517HD €. 33.324,36;
11) , veicolo tg. EX544ZK €. 3.369,87; CP_10
12) , veicolo tg. EK948FM €. 4.371,98; Controparte_11
13) , veicolo tg. ES410VF €. 3.057,78; CP_12
14) , veicolo tg. FP136KJ €. 6.201,81; CP_13
15) veicolo tg. ES763WH €. 3.338,59; Controparte_14
16) veicolo tg. BM399TF €. 1.013,33; CP_15
17) , veicolo tg. ES654FR €. 5.294,21; CP_16
18) , veicolo tg. CH233ER €. 1.118,86; Controparte_17
19) , veicolo tg. DM672PH €. 1.595,74; CP_18
20) , veicolo tg. BX345GG €. 610,00; CP_19
21) , veicolo tg. CT913EH €. 495,32; Controparte_20
22) , veicolo tg. CM675HX €. 993,48; Controparte_21
23) , veicolo tg. FL319LY €. 7.616,55; Controparte_22
24) , veicolo tg. FM475RG €. 4.013,50; CP_23
25) , veicolo tg. EJ783MN –FE616RP €. 10.386,36; Controparte_24
26) , veicolo tg. EM488LP €. 597,80; CP_25
27) veicolo tg. EG053HA €. 3.141,76; CP_26
28) , veicolo tg. EL266XR €. 2.299,08; Controparte_27
29) . veicolo tg. FL144LZ €. 1.252,04; Controparte_28
30) veicolo tg. DX117HV €. 3.530,97; CP_28
31) , veicolo tg. EZ424ST €. 6.494,13; Controparte_29
32) , veicolo tg. EN717EX €. 1.058,96; Controparte_30
pagina 3 di 12 33) , veicolo tg. EY804WB €. 812,85; CP_31
34) , veicolo tg. CP401KV €. 1.162,87; CP_32
35) , veicolo tg. FE624RN €. 5.214,18; CP_33
36) , veicolo tg. EF294NM €. 497,27; CP_34
37) veicolo tg. EL163RJ €. 1.200,48; CP_35
38) , veicolo tg. FA902DX €. 4.915,05; CP_36
39) , veicolo tg. FV311JM €. 7.158,51; Controparte_37
40) , veicolo tg. FF383BD €. 2.887,63; CP_38
41) , veicolo tg. ES109EJ €. 2.760,68; CP_39
42) , veicolo tg. EL963FK €. 1.360,75; CP_40
43) veicolo tg. EJ788ML €. 475,75; CP_41
44) veicolo tg. FP795ZB €. 1.917,52. Controparte_42
IV) Il danno emergente complessivamente patito dagli attori ammonta pertanto a complessivi €.
143.814,63.
V) A tale voce di danno deve assommarsi per ciascuno di essi quella del fermo tecnico al quale dovranno essere soggetti i veicoli per le necessarie riparazioni.
Si indicano a testi:
- Agenti Polizia Municipale di Mondovì intervenuti;
- l.r. Autocarrozzeria Jolly di Mondovì;
- l.r. Carrozzeria AM IO di Mondovì;
- l.r. ; Controparte_46
- l.r. Controparte_47
- l.r. di Mondovì; Controparte_48
- l.r. di Genova;
Controparte_49
- l.r. di Ceva;
Controparte_50
- l.r. e;
Controparte_51 CP_52
- l.r. di Villanova Mondovì; Controparte_53
- l.r. di Mondovì; Controparte_54
- l.r. di Pianfei;
Controparte_55
- l.r. di Villanova Mondovì”. Controparte_56
Per la parte appellata:
“Voglia la Corte Ecc.ma,
pagina 4 di 12 - previo ogni provvedimento eventualmente necessario in ordine all'ammissione dei documenti prodotti in primo grado dall'odierno appellato
- dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello confermando la sentenza appellata
Con ogni conseguenziale provvedimento e in particolare con vittoria delle spese anche del grado di appello, tenuto pure conto della avversaria mancata accettazione della proposta conciliativa.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 14.9.2020, gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio il sig. , quale titolare della CP_43 Controparte_43
riferendo che il giorno 29.10.2019 la ditta individuale
[...] Controparte_43
con sede in 12020 Villafalletto, via Monsola 57-bis (C.F.
[...] C.F._2
- P. I.V.A. , stava effettuando lavori di verniciatura di alcuni fabbricati di
[...] P.IVA_2
proprietà della con sede in Mondovì, c.so Controparte_45
Inghilterra 13/A, precisando che la verniciatura veniva eseguita con tecnica c.d. a “spruzzo”.
Lamentavano quindi che, durante tale operazione, un enorme quantitativo di vernice si fosse disperso nell'ambiente, lasciandone depositare le particelle sui veicoli attorei, parcheggiati nella zona circostante, causando agli esponenti danni considerevoli, complessivamente valutati in Euro
149.590,14, come da preventivi che producevano in giudizio.
Chiedevano pertanto la condanna del convenuto al risarcimento del danno emergente subito, unitamente al “danno da fermo tecnico al quale dovranno essere soggetti i veicoli per le necessarie riparazioni, nella misura determinanda, anche equitativamente, in corso di causa”, inquadrando la fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 2050 c.c.
Previa declaratoria della contumacia del convenuto, venivano quindi assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.6.2021 si costituiva tardivamente nel giudizio il sig. , chiedendo di essere rimesso in termini per poter evocare in causa la CP_43
propria compagnia assicuratrice, a fini di manleva, e contestando la domanda attorea sia in ordine alla qualificabilità dell'attività di tinteggiatura a spruzzo quale “attività pericolosa” sia quanto alla prova dei danni ed alla riconducibilità causale degli stessi all'attività svolta dal convenuto, tenuto conto del tipo di dispositivo utilizzato per la verniciatura a spruzzo (airless), della distanza (di “oltre 100 mt”) tra i silos verniciati quel giorno rispetto ai piazzali della dove si allegavano Controparte_1
parcheggiati gli automezzi asseritamente danneggiati, benché ivi si trovasse un numero di stalli per sosta certamente inferiore a quello degli automezzi asseritamente danneggiati.
pagina 5 di 12 Espletata l'istruttoria, previo deposito delle difese di rito, con sentenza n. 238/2023 in data 6.04.2023 il
Tribunale di Cuneo rigettava integralmente la domanda risarcitoria attorea e condannava gli attori al pagamento delle spese del giudizio.
Rilevava il Tribunale come, a fronte delle scarne allegazioni attoree, pur avendo il convenuto ammesso di avere effettuato in data 29.10.2019 lavorazioni di verniciatura mediante tecnica “a spruzzo”, risultasse comunque del tutto carente la prova della legittimazione attiva degli attori, dell'esistenza dei danni denunciati in citazione e, soprattutto, della loro riconducibilità causale alla condotta del convenuto.
Riteneva infatti non pertinente il richiamo attoreo al disposto ex art. 115 c.p.c., risultando l'onere di contestazione comunque subordinato al rispetto di una preventiva attività di allegazione in specie invece carente e comunque limitato ai fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della controparte.
Rilevava quindi come la parte attrice avesse invece del tutto omesso di offrire prova alcuna della riconducibilità delle vetture asseritamente danneggiate agli stessi attori e della presenza di detti mezzi in loco in data 29.10.2019.
Riteneva peraltro dimostrate tutte le circostanze riferite od ammesse dal convenuto in sede di interrogatorio, stante il principio di inscindibilità della confessione, non avendo parte attrice svolto specifiche osservazioni in merito alle circostanze aggiunte dal confitente, che pure aveva ammesso di aver effettuato lavori di verniciatura il giorno indicato dagli attori, riferendo tuttavia che le auto parcheggiate erano distanti dal luogo circa un centinaio di metri, negando peraltro di aver mai potuto visionare le vetture asseritamente danneggiate. Rilevava infine comunque carente prova alcuna dei danni denunciati dagli attori, a fronte dei meri preventivi di spesa per riparazioni allegati in atti, ritenendo irrilevante la mera comunicazione prodotta, proveniente dalla Compagnia assicuratrice del sig. , per negare la copertura assicurativa in carenza dell'elemento della accidentalità, CP_43 asserendo l'evento dannoso riferibile a condotta negligente del proprio assicurato.
Rilevava infine l'inammissibilità dell'indagine peritale pure invocata dagli attori, da ritenersi esplorativa, evidenziando comunque come l'attività di verniciatura svolta dal convenuto non potesse in alcun modo qualificarsi come attività pericolosa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c.
Avverso la predetta sentenza hanno promosso appello gli attori soccombenti, lamentando, con primo motivo di gravame, erronea valutazione da parte del Tribunale delle risultanze probatorie del giudizio a quo, rilevando, da un lato, come il convenuto avesse in effetti pienamente ammesso in sede di interrogatorio di avere effettuato operazioni di verniciatura con tecnica “a spruzzo” il giorno indicato dagli attori, ammettendo altresì che un' enorme quantità di vernice si era quindi depositata sulle autovetture parcheggiate vicino alla sede della Società ove operava il convenuto, pur rilevando che pagina 6 di 12 dette vetture si trovavano lontano dal luogo ove egli operava;
dall'altro che la stessa missiva inoltrata dalla Compagnia assicurativa del sig. costituiva almeno prova indiziaria della condotta CP_43
negligente tenuta dal convenuto.
Lamentano altresì gli appellanti erronea disapplicazione in specie del dettato ex art. 115 c.p.c. a fronte della mancata tempestiva contestazione da parte del convenuto dei fatti puntualmente allegati in citazione. Assumono pertanto che, almeno sulla base di un giudizio di prevalente probabilità, il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere adeguatamente provata in giudizio la riferibilità causale dei danni esposti in citazione alla condotta negligente del sig. . CP_43
Lamenta infine la parte appellante che il Tribunale abbia erroneamente escluso che la condotta tenuta dal sig. , nell'eseguire lavori di verniciatura con la tecnica “s spruzzo” integrasse attività CP_43
pericolosa, considerata la nocività delle sostane impiegate e la loro volatilità, ribadendo perciò applicabile in specie il dettato normativo ex art. 2050 c.c., ben potendosi perciò presumere la piena responsabilità della controparte in relazione ai danni denunciati dagli attori.
Con secondo motivo di gravame gli appellanti censurano altresì specificamente l'ordinanza istruttoria resa dal Tribunale recante declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale attorea dedotta in primo grado per carente individuazione dei soggetti chiamati a rendere testimonianza, assumendo comunque compiutamente individuabili per la controparte, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, i soggetti chiamati a deporre, indicati come “agenti della Polizia Municipale di Mondovì intervenuti” e l.r. delle ditte che avevano elaborato i preventivi per le riparazioni delle vetture danneggiate.
Lamenta altresì la parte appellante, con terzo motivo di gravame, erroneamente rigettata l'istanza pure formulata per l'ammissione di C.T.U. per la verifica di compatibilità e congruità dei danni lamentati con l'evento denunciato nel giudizio, evidenziando, da un lato, come gli attori non potessero disporre di documentazione delle indagini condotte dalla Compagnia assicuratrice del sig. , né avessero CP_43 comunque l'onere di esperire preventivo A.T.P. per l'accertamento dei danni denunciati, assumendone già provata la riconducibilità causale alla condotta del soggetto convenuto.
Con quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia impugnata in relazione alla rilevata carenza di prova adeguata dei danni denunciati dagli attori, assumendo per contro che il preventivo elaborato per le riparazioni costituisse, in carenza di specifica avversa contestazione, prova adeguata e sufficiente al fine.
Chiedono infine, con quinto motivo di gravame, integrale riforma della condanna subita al pagamento delle spese del primo giudizio, chiedendo invece rimborso degli oneri dei due gradi del processo.
pagina 7 di 12 Si è costituito nel gravame il sig. , contestando ogni avversa doglianza, chiedendo CP_43 perciò confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Rileva in specie l'appellato come il Tribunale abbia in effetti correttamente valutato le risultanze probatorie in atti, tenuto anche conto della documentazione prodotta dal convenuto e relativa alla specifica posizione del piazzale indicato dagli attori quale luogo di parcheggio delle vetture asseritamente danneggiate e delle condizioni metereologiche relative al giorno dell'evento denunciato. Rileva in specie in effetti carente prova alcuna dei danni allegati dagli attori e della loro riconducibilità causale alla propria condotta, ribadendo tutte le circostanze esposte e riferite in sede di interrogatorio, pur ammettendo in effetti di aver svolto personalmente le attività di verniciatura censurate dagli attori.
Rileva peraltro del tutto erroneo ogni richiamo al dettato ex art. 115 c.p.c. essendo egli rimasto dapprima contumace a causa di grave infortunio, avendo comunque prontamente contestato le circostanze ex adverso esposte nel costituirsi quindi nel giudizio e chiaramente esposto le ragioni della sua tardiva costituzione in giudizio, pur non ottenendo la richiesta rimessione in termini a fini processuali.
Rileva inoltre come in affetti l'attività di verniciatura “ a spruzzo” non possa integrare in alcun modo attività pericolosa, assumendo di aver comunque adottato ogni opportuna cautela nel procedere a tale attività. Ribadisce peraltro l'inammissibilità della prova testimoniale attorea e della C.T.U. invocata nel giudizio, chiedendo infine rigettarsi l'avversa impugnazione, con vittoria di spese dei due gradi del giudizio.
Esperito senza positivo esito un tentativo di conciliazione fra le parti dinanzi al Consigliere
Istruttore, la Corte dichiarava inammissibile il giuramento decisorio dedotto dalla parte appellante.
La causa veniva quindi rimessa in decisione e, previo deposito delle difese di rito, veniva quindi riservata all'esame del Collegio.
L'appello in esame si appalesa in effetti radicalmente infondato.
Rileva infatti la Corte che le risultanze emerse nel primo giudizio dall'interrogatorio formale del sig.
non consentono in alcun modo di ritenere acclarata la fattispecie lesiva denunciata dagli CP_43
odierni appellanti.
Il sig. ha infatti unicamente ammesso - come da capitoli nn. 1 e 2 dedotti dalla controparte - CP_43
di aver effettuato in data 29.10.2019 lavori di verniciatura di alcuni fabbricati di proprietà della
[...] con tecnica c.d. a “spruzzo”, che comporta, dunque, “dispersione Controparte_57
di grossa quantità di vernice nell'ambiente”.
Egli ha nondimeno precisato di aver visto autovetture parcheggiate unicamente a distanza considerevole – circa cento metri – dal luogo ove stava operando, sottolineando che “alla stessa pagina 8 di 12 distanza (o forse anche più vicini) vi erano anche altri fabbricati, rispetto ai quali non è mai pervenuta alcuna lamentela”. Non ha invece in alcun modo confermato – e quindi ammesso – che la vernice diffusa all'intorno dalla pistola a spruzzo che utilizzava si sia depositata sulle auto attoree, che neppure ha riferito di aver visto in sosta in area vicina.
Non pare del resto in alcun modo rilevante ai fini del decidere la comunicazione prodotta dagli attori in primo grado al documento n. 3, inviata al loro legale dalla Compagnia assicuratrice del sig. , CP_43
notiziata dallo stesso odierno appellato della richiesta di ristoro pervenuta al suo assistito, con la quale si nega ogni copertura del supposto sinistro, sul rilievo “che l'evento dannoso sia carente dell'elemento dell'accidentalità”, poiché “dall'analisi dell'elaborato peritale risulta che l'assicurato - nella produzione del danno - non ha operato con la dovuta diligenza;
anzitutto non è stata verificata la presenza di alcuna punteggiatura o “ di altro sistema di protezione dei silos stessi” durante le operazioni di verniciatura che sembra, siano state condotte a “spruzzo”. Trattasi infatti di mere valutazioni esposte da addetto alla direzione sinistri della volte a respingere qualsiasi pretesa nei riguardi della Controparte_58
Compagnia e, dunque, certamente non provenienti da soggetto estraneo ad ogni cointeressenza nella vicenda, né fondate su dati obiettivi constatabili e verificabili.
Né è dato in alcun modo invocare in specie, quale principio dirimente per la valutazione degli elementi emersi nel giudizio, quello di non contestazione di cui al disposto normativo ex art. 115 c.p.c., unicamente applicabile nei confronti delle parti costituite ( cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018 ), posto che il sig. è rimasto dapprima contumace nel giudizio a quo. Del resto, CP_43
nel costituirsi pur tardivamente in giudizio, allegando peraltro di aver subito un grave infortunio, tale da costringerlo ad un prolungato ricovero ospedaliero, ha puntualmente contestato le avverse allegazioni, sottolineando di avere utilizzato per le operazioni di verniciatura in questione una pistola idonea a limitare la diffusione di vernice nell'ambiente in un raggio ben limitato di estensione e di non aver visto auto in sosta in zona se non a notevole distanza dal luogo ove operava.
Né a fronte di tali contestazioni gli attori, ora appellanti, hanno quindi offerto prove adeguate del luogo preciso ove si assume fossero parcheggiate le auto che si allegano danneggiate dalle operazioni di verniciatura in questione, delle condizioni metereologiche in atto al momento dei fatti e dei danni che si assumono conseguenti a carico delle vetture stesse.
La stessa prova orale dedotta dagli attori ed ora riproposta nel presente giudizio di gravame è stata peraltro correttamente ritenuta inammissibile dal Tribunale. E' vero infatti che i testi indicati in termini del tutto generici sui capitoli enunciati nella memoria istruttoria depositata in data 16.02.2021 non possono ritenersi in alcun modo identificabili. Vengono infatti indicati, da un lato, gli “Agenti Polizia
Municipale di Mondovì intervenuti”, ma, in carenza di produzioni documentali in merito, non è in pagina 9 di 12 alcun modo riscontrabile che la Polizia Municipale sia in effetti intervenuta nell'imminenza dei fatti in contestazione, né si allega in quale momento ed in quali circostanze sarebbe stata chiamata ad intervenire, su richiesta dei pretesi danneggiati, dello stesso sig. o di altri. Vengono inoltre CP_43
indicati come testi - peraltro unicamente a conferma dei supposti danni riportati dalle vetture attoree, individuati solo in relazione all'importo di spesa stimato necessario per le conseguenti riparazioni e non invece per tipologia, dislocazione e gravità – i legali rappresentanti delle varie Carrozzerie richieste di redigere dei preventivi per il ripristino dei mezzi che si allegano danneggiati. Trattasi, dunque, di soggetti certamente non identificabili, che potrebbero del resto risultare diversi da coloro che hanno sottoscritto o predisposto i preventivi prodotti in atti, che nulla potrebbero comunque riferire sulle cause che hanno determinato i supposti danni a carico delle vetture attoree.
Rileva peraltro la Corte che l'insufficienza del quadro probatorio acquisito nel giudizio a quo a conferma della sussistenza dell'illecito denunciato dagli attori consegue logicamente alle carenti allegazioni svolte dagli attori per la stessa descrizione del supposto illecito denunciato nel giudizio.
Risulta infatti che gli odierni appellanti abbiano sempre solo genericamente lamentato di aver subito danni ai “veicoli attorei, parcheggiati nella zona circostante”, omettendo di chiarire in alcun modo sulla base di quali titoli le vetture in questione sarebbero riferibili a ciascuno dei soggetti agenti ed in quale area specifica ciascuna di esse fosse in effetti parcheggiata nel momento in cui il sig. CP_43
effettuava le operazioni di verniciatura denunciate. Parimenti i supposti danni conseguenti vengono solo allegati ed esposti unicamente in riferimento ai preventivi di spesa relativi alle conseguenti riparazioni che, da un lato, nulla comprovano in ordine alla riferibilità dei danni stessi alla condotta censurata, dall'altro evidenziano interventi spesso estesi alla radicale sostituzione di numerosi pezzi delle vetture riguardate, in nessun modo giustificabili per supposti danni da riporto di vernice.
Del tutto inconferente deve ritenersi infine ogni riferimento al dettato normativo ex art. 2050 c.c.
Ed infatti “dalle attività pericolose che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e che importano responsabilità ex art. 2050 cod. civ., devono essere tenute distinte quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale ex art. 2043 cod. civ. ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12193 del
02/12/1997; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1195 del 19/01/2007 ).
Non vi è dubbio infatti che la mera attività di verniciatura, con qualsiasi sistema attuata, non possa definirsi “per sé pericolosa”, tanto da costituire operazione finanche rutinaria nell'ambito di plurimi contesti di normale operatività umana ( edilizia, riparazioni in genere, finanche attività artistica, ecc. ).
Laddove peraltro si intenda prospettare che tale attività possa configurarsi come “pericolosa” per i pagina 10 di 12 mezzi impiegati o le modalità di svolgimento diventa dirimente descrivere con ogni accuratezza e specificità le operazioni concretamente attuate e come tali censurate e le condizioni nelle quali essa sarebbe stata in concreto svolta, laddove gli odierni attori nulla hanno mai utilmente esposto ed allegato in merito.
Né può trovare infine ingresso nel giudizio la consulenza tecnica pure invocata dagli attori, ora appellanti, per “valutare la compatibilità e congruità dei danni” allegati con i fatti esposti, come peraltro descritti con estrema laconicità, nel giudizio. Ed infatti “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019 ).
Deve rilevarsi infine come, in carenza di contestazione alcuna sui criteri di liquidazione applicati in specie dal Tribunale per la determinazione delle spese di lite poste a carico degli attori soccombenti, nessuna autonoma valenza assume perciò solo il quinto motivo di gravame formulato dagli appellanti nel chiedere integrale riforma della condanna subita al pagamento delle spese del primo giudizio e rimborso degli oneri dei due gradi del processo.
Addivenendosi per le ragioni esposte ad integrale rigetto dell'appello in esame, le spese seguono pertanto la piena soccombenza degli appellanti anche in sede di gravame e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n.
55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle quattro fasi del giudizio, avendo gli appellanti anche dedotto giuramento decisorio in sede di gravame.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta altresì a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 238/2023 emessa dal
Tribunale di Cuneo in data 6.04.2023;
pagina 11 di 12 2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore del sig. delle CP_43
spese del presente giudizio, che si liquidano in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
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