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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. 2277/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 20/12/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
31044 Montebelluna (TV), Corso Mazzini n. 133/13, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, rappresentata ed assistita dall'Avv. Daniela Ajese del Foro di
Venezia (C.F. ; fax: 041/972398; pec: C.F._1
, presso il cui studio sito in Via Bruno Maderna n. Email_1
7, Venezia-Mestre è eletto domicilio
Appellante/attrice in primo grado contro
(C. F. /P. IVA con sede legale e Controparte_1 P.IVA_3
Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Tramarollo
(C.F.: pec: , del CodiceFiscale_2 Email_2
Foro di Venezia, e Davide Cortese (C.F.: ; pec: C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio Email_3
in Venezia, Santa Croce n. 742, fax: P.IVA_4
Appellata/convenuta in primo grado
*
-1- Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 851/2023 del Tribunale di Treviso, a definizione della causa civile RG 2011/2022, pubblicata il 17/05/2023 e non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, riformare l'impugnata sentenza n. 851 del 17.05.2023, pubblicata in pari data e non ancora notificata, pronunciata dal Tribunale di Treviso, nella persona del
Giudice Unico, Dott. Deli Luca, all'esito del procedimento n. 2011/2022 R.G., nelle parti descritte sub lett. A), B) e C) del presente atto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per
l'effetto,
Nel merito:
In via principale
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole determinative dei tassi di interesse ex art. 117, co. 6, TUB, previste nell'ambito del contratto di finanziamento n. N6099494 del
04/08/2010, di euro 1.500.000,00, destinato al reintegro del circolante, stipulato dalla società con l'istituto di credito convenuto, e, conseguentemente, Parte_1
dichiarare la nullità del predetto contratto ex artt. 1418 c.c., ovvero, in subordine, ex art.
1419 c.c., per tutte le ragioni come meglio esposte in atti;
- per effetto di quanto sopra, condannare l'istituto di credito convenuto alla restituzione in favore della società attrice di tutte le somme corrisposte da quest'ultima a titolo di interessi in corso di rapporto maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal pagamento e al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo.
In via subordinata
- previo accertamento con conseguente declaratoria di nullità delle clausole determinative dei tassi di interesse previste nell'ambito del contratto di finanziamento
n. N6099494 del 04/08/2010, oggetto di causa, per tutti i motivi esposti in atti, rideterminare il piano di ammortamento del finanziamento, per tutta la durata dello stesso, alla luce dei tassi di sostituzione di cui all'art. 117 TUB, condannando, altresì, la
-2- società alla restituzione in favore della società attrice Controparte_1
di tutte le somme corrisposte da quest'ultima a titolo di interessi 'in eccedenza' rispetto
a quanto avrebbe dovuto pagare ex art. 117 TUB, co. 7, lett. a), TUB, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal pagamento e al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo.
In via ulteriormente subordinata
- condannare la società al risarcimento del danno Controparte_1
patrimoniale e non patrimoniale patito dalla società attrice per tutti i motivi esposti in atti, nella misura che sarà determinata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale e al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- disporsi CTU contabile tesa a verificare le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio del rapporto di finanziamento oggetto di causa quantificando le somme illegittimamente percepite a titolo di interessi dalla banca, da restituire alla attrice, ovvero, in subordine,
a comparare il saggio degli interessi convenuti e/o effettivamente applicati dalla banca con quelli previsti dall'art. 117 TUB, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento alla luce dei tassi di sostituzione previsti da tale norma e quantificazione delle somme in eccedenza corrisposte dalla parte finanziata in corso del rapporto.
- riservata ogni ulteriore istanza, anche istruttoria.”
Per parte appellata:
“nel merito: rigettarsi l'appello e respingersi ogni domanda avversaria perché infondata
e non provata. in ogni caso: condannarsi parte attrice alla rifusione delle spese legali.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
-3- In fatto. -
1. In data 4 agosto 2010 veniva concluso a Vittorio Veneto un contratto di finanziamento per l'importo di € 1.500.000,00 tra la mutuante, e la Controparte_1
società mutuataria, poi registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 9 Parte_1
agosto 2010 al n. 3725.
All'art. 2 del contratto veniva così disciplinato il tasso di interesse: "La Debitrice si obbliga a corrispondere alla Banca sul finanziamento gli interessi, calcolati secondo i giorni effettivi con divisore 360 (trecentosessanta), in via trimestrale posticipata al tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro (Euribor - Euro Interbank
Offered Rate) a 3 mesi. Il suddetto tasso sarà aumentato dello spread di 1,40 (uno virgola quaranta) punto annuo a favore della Banca".
Al settimo comma del medesimo articolo veniva precisato che: "Per il presente finanziamento il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), previsto dalla normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, è pari al 2,23% (due virgola ventitré per cento), come risulta dal documento di sintesi allegato al presente contratto sotto la lettera B".
Il finanziamento veniva erogato in un'unica soluzione, contestualmente alla stipulazione del contratto, ed il rimborso veniva pattuito mediante sedici rate posticipate, aventi scadenza il 4 novembre, il 4 febbraio, il 4 maggio ed il 4 agosto di ogni anno.
L'inizio dell'ammortamento veniva fissato al 4 agosto 2010, la prima rata era in scadenza il 4 novembre 2010 e l'ultima rata il 4 agosto 2014.
L'ammortamento terminava regolarmente, estinguendo il mutuo dal 2014.
Con atto di citazione, reputando errata l'indicazione dell' Parte_1
riportata nel contratto di finanziamento, chiedeva l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle clausole determinative dei tassi di interesse, ai sensi dell'art. 117, comma
6 T.U.B., con conseguente nullità del contratto ex artt. 1418 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 1419 c.c., nonché, per l'effetto, la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi in corso di rapporto, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, dal pagamento, e al
-4- tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo.
In subordine, previo accertamento e declaratoria di nullità delle clausole determinative dei tassi di interesse previste nell'ambito del contratto di finanziamento, chiedeva la rideterminazione del piano di ammortamento del finanziamento, per tutta la durata dello stesso, alla luce dei tassi di sostituzione di cui all'art. 117, c. 7, lett. a) T.U.B., condannando, conseguentemente, la alla restituzione di Controparte_1
tutte le somme già corrisposte, in eccedenza, rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare, maggiorate di rivalutazione monetaria di interessi al tasso legale, dal pagamento, e al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo.
In via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna della società
[...]
al risarcimento del danno patito, in ogni caso, con vittoria di spese. Controparte_1
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande formulate ex adverso e la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
3. Con sentenza n. 851/2023 del 17/05/2023, il Tribunale di Treviso rigettava le domande attoree, condannando a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite.
[...]
4. Avverso tale pronuncia, ha proposto appello articolato nei Parte_1
seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo lamenta la violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 1418,
1419 e 1346 c.c., oltre che degli artt. 116 e 117 TUB e conseguente nullità del contratto di mutuo, ovvero, della clausola indicativa del tasso di interesse prevista nel contratto di mutuo per difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato dalla banca.
In particolare, contesta la sentenza del Tribunale di Treviso, nella parte in cui ha affermato che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non incide sulla validità del contratto, trattandosi di mero indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento ed assolvendo a mera funzione informativa.
-5- Sostiene che, in forza degli obblighi informativi previsti dall'art. 116 e 117 TUB, come specificati dal Provvedimento della Banca di Italia del 29/07/2009 (successivamente integrato dal Provvedimento del 09/02/2011), i finanziamenti debbano riportare l' nel foglio illustrativo e nel documento di sintesi, e che la sua corretta rappresentazione assuma rilievo essenziale per un reale consenso informato, necessario per poter validamente esprimere una volontà negoziale.
Inoltre, rappresentando il TAEG il “prezzo” del finanziamento, l'invalidità della relativa clausola, riguardando l'oggetto del contratto, ne determinerebbe la nullità ai sensi degli art. 1418, 1325 c.c., con conseguenti obblighi restitutori ex art. 2033 c.c. in capo all'intermediario.
L'appellante sostiene che il TAEG o ISC rientrerebbero tra i tassi pubblicizzati, con la conseguenza che, in caso di esposizione di un TAEG non veritiero ed applicazione di uno più oneroso, in forza della previsione di nullità disposta dall'art. 117, c. 6 T.U.B., si dovrebbe applicare il tasso sostitutivo indicato all'art. 117, c. 7 T.U.B., secondo cui:
“[…] nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. […]”.
Sostiene che non ricada sul mutuatario l'onere di provare che, se fosse stato a conoscenza della reale onerosità del finanziamento, non lo avrebbe contratto.
4.2. Con il secondo motivo d'appello lamenta la violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 116 e 117 T.U.B., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Nella specie, reputa erronea la sentenza del Tribunale di Treviso nella parte in cui ha sostenuto che, pur essendo ammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice, questa non avrebbe sufficientemente allegato e provato i fatti costitutivi della domanda.
Sostiene di aver fornito in giudizio criteri oggettivi per la quantificazione del danno, rappresentati dalla maggior somma corrisposta dalla mutuataria rispetto a quanto
-6- pubblicizzato e concordato con la banca. Inoltre tale importo poteva, in tesi dell'appellante, essere facilmente determinato sulla scorta della documentazione prodotta: i) relazione tecnica di parte contatto di finanziamento (cfr. Doc. 3 del fascicolo di primo grado attoreo); ii) documentazione esaminata dal perito allegata alla consulenza tecnica di parte (cfr. Doc. 4 del fascicolo di primo grado attoreo) composta dal Contratto di finanziamento (credito industriale), stipulato in data 4/8/2010, Allegato
“A” e Documento di sintesi;
dal Documento di sintesi datato 8/8/2011; dalla corrispondenza mail tra BNL Spa e l'azienda, datata 19/10/2015; dalla lettera destinata a datata 23/10/2012 avente come oggetto: “Domanda per l'adesione Parte_1
della ; dalla lettera destinata a BNL Spa datata 9/10/2012 avente come Parte_3
oggetto: “Domanda per l'adesione della TO;
dalla lettera destinata a BNL
Spa datata 6/10/2014 avente come oggetto: “domanda di adesione alla moratoria
“Accordi per il credito 2013””; dagli estratti conto del conto corrente ordinario n. 830, intestato alla e acceso presso lo sportello BNL di Vittorio Veneto, dal Parte_1
3/8/2010 al 24/10/2016.
Chiede quindi la riforma della sentenza appellata, con conseguente accoglimento della domanda di risarcimento del danno, previa quantificazione, per il tramite di apposita
CTU contabile, così come richiesto in atti, delle somme in eccedenza corrisposte dalla parte finanziata.
4.3. Con terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per aver posto a carico della società l'onere definitivo delle spese di lite, Parte_1
con violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 91 c.p.c.
5. Si è costituita in giudizio con comparsa di risposta, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello avversario.
5.1. Rispetto al primo motivo di appello, evidenzia che la giurisprudenza allegata da parte appellante risulta essere anteriore al principio affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 39169 del 9 dicembre 2021, secondo cui, giacché
l'ISC/TAEG sarebbe un indicatore del costo complessivo del finanziamento e tale aspetto sarebbe ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate nel contratto, l' non rientrerebbe nel novero dei tassi, prezzi ed altre
-7- condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 T.U.B. mediante la sostituzione dei tassi di interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.
Parte appellata richiama alcune pronunce recenti della Corte d'Appello di Venezia che si sono conformate a tale principio ed evidenzia che la convenuta abbia argomentato sull'esistenza di nullità parziale, solo in ordine al comma 7 dell'art. 2 del contratto di finanziamento, in cui viene indicato il TAEG, mentre non sarebbero oggetto di domanda di nullità le restati parti dell'art. 2 che determinano il tasso di interesse del finanziamento.
5.2. Per quanto concerne il secondo motivo, parte appellata afferma che all'interno del corpo dell'atto di citazione in giudizio di primo grado non vi sarebbe alcun cenno alla domanda risarcitoria, affacciata soltanto nelle conclusioni.
Sostiene inoltre che il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla società non sarebbe stato in alcun modo descritto negli atti di causa in primo grado ed in sede d'appello. Inoltre, la quantificazione del danno patito non potrebbe essere dedotta dalla differenza tra i valori pubblicizzati e quelli sostenuti, giacché l'appellante avrebbe dovuto dimostrare lo specifico pregiudizio patito dall'errata indicazione del TAEG, in ragione della presenza di scenari contrattuali realistici alternativi.
5.3. Parte appellata chiede conferma della sentenza anche in ordine alla regolazione delle spese di lite.
5.4. In sede di memoria di replica, parte appellata ha contestato la rilevanza della CTU richiesta.
6. La causa è stata rimessa in decisione nell'udienza fissata il 03.07.2025.
In diritto.-
1. Il primo motivo è infondato.
La decisione del tribunale, al di là della lunga teoria di precedenti giurisprudenziali di merito che la parte appellante si affatica a esporre nel suo atto di appello, è pienamente conforme al consolidato orientamento di legittimità, anche di recente ribadito (Cass.
8.1.2025 n. 397), secondo il quale “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG),
è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
-8- finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. n. 4597 del 14/02/2023; in precedenza v. Cass. n. 39169 del
09/12/2021).
2. Il secondo motivo, con il quale si critica la sentenza per non aver liquidato il danno conseguente alla lamentata non corrispondenza dell'ISC indicato in contratto e di quello effettivamente applicato, ritenendo generiche le allegazioni in proposito della
è privo di pregio. Parte_1
L'appellante si chiede cosa avrebbe dovuto allegare di più o di diverso da quanto dedotto in prime cure, trattandosi di liquidare un danno ragguagliato alla somma corrisposta dalla mutuataria in più rispetto a quanto “pubblicizzato e concordato con la banca”.
Va in proposito sottolineato che le allegazioni della in ordine alla Parte_1
domanda subordinata di risarcimento del danno “patrimoniale e non patrimoniale” connesso all'erronea indicazione dell' sono completamente carenti in atto di citazione di primo grado. A fronte della tempestiva contestazione da parte della banca convenuta (v. comparsa di risposta, pag. 7, ove si evidenziava che “non vengono in alcun modo illustrati i motivi della domanda né vengono esposte le ragioni di fatto e di diritto che giustificherebbero la richiesta risarcitoria”), Parte_1
non ha ritenuto di chiarire in maniera minimamente precisa di quale pregiudizio chiedesse il ristoro.
La mera differenza fra i valori pubblicizzati e quelli sostenuti non può evidenziare di per sé sola un danno, non essendo neppure stato rappresentato il nesso causale di tale ipotetico danno nemmeno quantificato.
-9- L'appellante sottolinea che era stato proprio in considerazione “dell'allettante tasso di interesse pubblicizzato e quindi contrattualizzato che la si” era Parte_1
“determinata a concludere il contratto con l'odierna banca convenuta”.
L'impostazione del pregiudizio lamentato, nei termini appena esposti, ribadisce la mancanza di benché minime allegazioni e prove idonee a consentire di verificare, innanzi tutto, l'an del danno e, quindi, a procedere a una sua non arbitraria liquidazione.
Invero, sostenere che era stato l'allettante tasso indicato dalla banca a invogliare l'appellante a stipulare il mutuo per cui è causa, impone di verificare – quanto meno -
l'esistenza di altre proposte contrattuali nelle quali il tasso effettivamente praticato fosse inferiore a quello applicato da BNL, perché è evidente che, se non sussistessero tali alternative, la non avrebbe potuto conseguire alcun Parte_1
pregiudizio dall'aver concluso il contratto con BNL in ragione di quel pubblicizzato
Pt_2
Peraltro, come detto, nulla di tutto ciò ha dimostrato in causa il qui appellante, ma neppure ha compiutamente allegato.
L'appellante, ancora nei suoi scritti difensivi conclusionali, ritiene di non essere
“tenuta a rappresentare scenari contrattuali realistici alternativi, atteso che tale circostanza nulla ha a che vedere con l'oggetto del presente giudizio ove è stata contestata non già la maggiore onerosità del mutuo rispetto a quello che la attrice avrebbe potuto contrarre con altro istituto, ma la errata rappresentazione da parte della banca di un tasso difforme rispetto a quello in concreto applicato, circostanza quest'ultima peraltro neppure contestata da controparte, che già di per sé determina
l'antigiuridicità della condotta avversaria per contrasto con l'art. 117, co. 6, TUB”.
Il punto è che, una volta escluso per le ragioni espresse in occasione della disamina del primo motivo, ogni profilo di invalidità e rimanendo in rilievo unicamente la prospettiva risarcitoria, la mera “antigiuridicità” della condotta, come noto, non è sufficiente a dare fondamento a una richiesta di risarcimento del danno che richiede la allegazione e la prova del concreto pregiudizio che quella condotta “antigiuridica” abbia provocato a chi si reclama danneggiato.
-10- Quanto al danno “non patrimoniale” la totale assenza non solo di prova, ma anche di un'allegazione minimale, ne impediva in radice il riconoscimento, come correttamente ritenuto dal tribunale.
3. Il motivo relativo alle spese è dichiaratamente consequenziale all'accoglimento dei primi due motivi, onde resta assorbito dal disposto rigetto di tali doglianze.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
5. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile (bassa complessità) dato atto del mancato deposito della nota spese.
6. Va dato atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n. 851/2023 del Parte_1
tribunale di Treviso lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere alla parte appellata Parte_1 Controparte_1
le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 6.946,00 per
[...]
compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza a carico di del presupposto procedimentale Parte_1
di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 10 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-11-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 20/12/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
31044 Montebelluna (TV), Corso Mazzini n. 133/13, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, rappresentata ed assistita dall'Avv. Daniela Ajese del Foro di
Venezia (C.F. ; fax: 041/972398; pec: C.F._1
, presso il cui studio sito in Via Bruno Maderna n. Email_1
7, Venezia-Mestre è eletto domicilio
Appellante/attrice in primo grado contro
(C. F. /P. IVA con sede legale e Controparte_1 P.IVA_3
Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Tramarollo
(C.F.: pec: , del CodiceFiscale_2 Email_2
Foro di Venezia, e Davide Cortese (C.F.: ; pec: C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio Email_3
in Venezia, Santa Croce n. 742, fax: P.IVA_4
Appellata/convenuta in primo grado
*
-1- Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 851/2023 del Tribunale di Treviso, a definizione della causa civile RG 2011/2022, pubblicata il 17/05/2023 e non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, riformare l'impugnata sentenza n. 851 del 17.05.2023, pubblicata in pari data e non ancora notificata, pronunciata dal Tribunale di Treviso, nella persona del
Giudice Unico, Dott. Deli Luca, all'esito del procedimento n. 2011/2022 R.G., nelle parti descritte sub lett. A), B) e C) del presente atto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per
l'effetto,
Nel merito:
In via principale
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole determinative dei tassi di interesse ex art. 117, co. 6, TUB, previste nell'ambito del contratto di finanziamento n. N6099494 del
04/08/2010, di euro 1.500.000,00, destinato al reintegro del circolante, stipulato dalla società con l'istituto di credito convenuto, e, conseguentemente, Parte_1
dichiarare la nullità del predetto contratto ex artt. 1418 c.c., ovvero, in subordine, ex art.
1419 c.c., per tutte le ragioni come meglio esposte in atti;
- per effetto di quanto sopra, condannare l'istituto di credito convenuto alla restituzione in favore della società attrice di tutte le somme corrisposte da quest'ultima a titolo di interessi in corso di rapporto maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal pagamento e al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo.
In via subordinata
- previo accertamento con conseguente declaratoria di nullità delle clausole determinative dei tassi di interesse previste nell'ambito del contratto di finanziamento
n. N6099494 del 04/08/2010, oggetto di causa, per tutti i motivi esposti in atti, rideterminare il piano di ammortamento del finanziamento, per tutta la durata dello stesso, alla luce dei tassi di sostituzione di cui all'art. 117 TUB, condannando, altresì, la
-2- società alla restituzione in favore della società attrice Controparte_1
di tutte le somme corrisposte da quest'ultima a titolo di interessi 'in eccedenza' rispetto
a quanto avrebbe dovuto pagare ex art. 117 TUB, co. 7, lett. a), TUB, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal pagamento e al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo.
In via ulteriormente subordinata
- condannare la società al risarcimento del danno Controparte_1
patrimoniale e non patrimoniale patito dalla società attrice per tutti i motivi esposti in atti, nella misura che sarà determinata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale e al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- disporsi CTU contabile tesa a verificare le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio del rapporto di finanziamento oggetto di causa quantificando le somme illegittimamente percepite a titolo di interessi dalla banca, da restituire alla attrice, ovvero, in subordine,
a comparare il saggio degli interessi convenuti e/o effettivamente applicati dalla banca con quelli previsti dall'art. 117 TUB, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento alla luce dei tassi di sostituzione previsti da tale norma e quantificazione delle somme in eccedenza corrisposte dalla parte finanziata in corso del rapporto.
- riservata ogni ulteriore istanza, anche istruttoria.”
Per parte appellata:
“nel merito: rigettarsi l'appello e respingersi ogni domanda avversaria perché infondata
e non provata. in ogni caso: condannarsi parte attrice alla rifusione delle spese legali.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
-3- In fatto. -
1. In data 4 agosto 2010 veniva concluso a Vittorio Veneto un contratto di finanziamento per l'importo di € 1.500.000,00 tra la mutuante, e la Controparte_1
società mutuataria, poi registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 9 Parte_1
agosto 2010 al n. 3725.
All'art. 2 del contratto veniva così disciplinato il tasso di interesse: "La Debitrice si obbliga a corrispondere alla Banca sul finanziamento gli interessi, calcolati secondo i giorni effettivi con divisore 360 (trecentosessanta), in via trimestrale posticipata al tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro (Euribor - Euro Interbank
Offered Rate) a 3 mesi. Il suddetto tasso sarà aumentato dello spread di 1,40 (uno virgola quaranta) punto annuo a favore della Banca".
Al settimo comma del medesimo articolo veniva precisato che: "Per il presente finanziamento il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), previsto dalla normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, è pari al 2,23% (due virgola ventitré per cento), come risulta dal documento di sintesi allegato al presente contratto sotto la lettera B".
Il finanziamento veniva erogato in un'unica soluzione, contestualmente alla stipulazione del contratto, ed il rimborso veniva pattuito mediante sedici rate posticipate, aventi scadenza il 4 novembre, il 4 febbraio, il 4 maggio ed il 4 agosto di ogni anno.
L'inizio dell'ammortamento veniva fissato al 4 agosto 2010, la prima rata era in scadenza il 4 novembre 2010 e l'ultima rata il 4 agosto 2014.
L'ammortamento terminava regolarmente, estinguendo il mutuo dal 2014.
Con atto di citazione, reputando errata l'indicazione dell' Parte_1
riportata nel contratto di finanziamento, chiedeva l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle clausole determinative dei tassi di interesse, ai sensi dell'art. 117, comma
6 T.U.B., con conseguente nullità del contratto ex artt. 1418 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 1419 c.c., nonché, per l'effetto, la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi in corso di rapporto, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, dal pagamento, e al
-4- tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo.
In subordine, previo accertamento e declaratoria di nullità delle clausole determinative dei tassi di interesse previste nell'ambito del contratto di finanziamento, chiedeva la rideterminazione del piano di ammortamento del finanziamento, per tutta la durata dello stesso, alla luce dei tassi di sostituzione di cui all'art. 117, c. 7, lett. a) T.U.B., condannando, conseguentemente, la alla restituzione di Controparte_1
tutte le somme già corrisposte, in eccedenza, rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare, maggiorate di rivalutazione monetaria di interessi al tasso legale, dal pagamento, e al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo.
In via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna della società
[...]
al risarcimento del danno patito, in ogni caso, con vittoria di spese. Controparte_1
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande formulate ex adverso e la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
3. Con sentenza n. 851/2023 del 17/05/2023, il Tribunale di Treviso rigettava le domande attoree, condannando a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite.
[...]
4. Avverso tale pronuncia, ha proposto appello articolato nei Parte_1
seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo lamenta la violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 1418,
1419 e 1346 c.c., oltre che degli artt. 116 e 117 TUB e conseguente nullità del contratto di mutuo, ovvero, della clausola indicativa del tasso di interesse prevista nel contratto di mutuo per difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato dalla banca.
In particolare, contesta la sentenza del Tribunale di Treviso, nella parte in cui ha affermato che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non incide sulla validità del contratto, trattandosi di mero indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento ed assolvendo a mera funzione informativa.
-5- Sostiene che, in forza degli obblighi informativi previsti dall'art. 116 e 117 TUB, come specificati dal Provvedimento della Banca di Italia del 29/07/2009 (successivamente integrato dal Provvedimento del 09/02/2011), i finanziamenti debbano riportare l' nel foglio illustrativo e nel documento di sintesi, e che la sua corretta rappresentazione assuma rilievo essenziale per un reale consenso informato, necessario per poter validamente esprimere una volontà negoziale.
Inoltre, rappresentando il TAEG il “prezzo” del finanziamento, l'invalidità della relativa clausola, riguardando l'oggetto del contratto, ne determinerebbe la nullità ai sensi degli art. 1418, 1325 c.c., con conseguenti obblighi restitutori ex art. 2033 c.c. in capo all'intermediario.
L'appellante sostiene che il TAEG o ISC rientrerebbero tra i tassi pubblicizzati, con la conseguenza che, in caso di esposizione di un TAEG non veritiero ed applicazione di uno più oneroso, in forza della previsione di nullità disposta dall'art. 117, c. 6 T.U.B., si dovrebbe applicare il tasso sostitutivo indicato all'art. 117, c. 7 T.U.B., secondo cui:
“[…] nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. […]”.
Sostiene che non ricada sul mutuatario l'onere di provare che, se fosse stato a conoscenza della reale onerosità del finanziamento, non lo avrebbe contratto.
4.2. Con il secondo motivo d'appello lamenta la violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 116 e 117 T.U.B., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Nella specie, reputa erronea la sentenza del Tribunale di Treviso nella parte in cui ha sostenuto che, pur essendo ammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice, questa non avrebbe sufficientemente allegato e provato i fatti costitutivi della domanda.
Sostiene di aver fornito in giudizio criteri oggettivi per la quantificazione del danno, rappresentati dalla maggior somma corrisposta dalla mutuataria rispetto a quanto
-6- pubblicizzato e concordato con la banca. Inoltre tale importo poteva, in tesi dell'appellante, essere facilmente determinato sulla scorta della documentazione prodotta: i) relazione tecnica di parte contatto di finanziamento (cfr. Doc. 3 del fascicolo di primo grado attoreo); ii) documentazione esaminata dal perito allegata alla consulenza tecnica di parte (cfr. Doc. 4 del fascicolo di primo grado attoreo) composta dal Contratto di finanziamento (credito industriale), stipulato in data 4/8/2010, Allegato
“A” e Documento di sintesi;
dal Documento di sintesi datato 8/8/2011; dalla corrispondenza mail tra BNL Spa e l'azienda, datata 19/10/2015; dalla lettera destinata a datata 23/10/2012 avente come oggetto: “Domanda per l'adesione Parte_1
della ; dalla lettera destinata a BNL Spa datata 9/10/2012 avente come Parte_3
oggetto: “Domanda per l'adesione della TO;
dalla lettera destinata a BNL
Spa datata 6/10/2014 avente come oggetto: “domanda di adesione alla moratoria
“Accordi per il credito 2013””; dagli estratti conto del conto corrente ordinario n. 830, intestato alla e acceso presso lo sportello BNL di Vittorio Veneto, dal Parte_1
3/8/2010 al 24/10/2016.
Chiede quindi la riforma della sentenza appellata, con conseguente accoglimento della domanda di risarcimento del danno, previa quantificazione, per il tramite di apposita
CTU contabile, così come richiesto in atti, delle somme in eccedenza corrisposte dalla parte finanziata.
4.3. Con terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per aver posto a carico della società l'onere definitivo delle spese di lite, Parte_1
con violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 91 c.p.c.
5. Si è costituita in giudizio con comparsa di risposta, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello avversario.
5.1. Rispetto al primo motivo di appello, evidenzia che la giurisprudenza allegata da parte appellante risulta essere anteriore al principio affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 39169 del 9 dicembre 2021, secondo cui, giacché
l'ISC/TAEG sarebbe un indicatore del costo complessivo del finanziamento e tale aspetto sarebbe ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate nel contratto, l' non rientrerebbe nel novero dei tassi, prezzi ed altre
-7- condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 T.U.B. mediante la sostituzione dei tassi di interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.
Parte appellata richiama alcune pronunce recenti della Corte d'Appello di Venezia che si sono conformate a tale principio ed evidenzia che la convenuta abbia argomentato sull'esistenza di nullità parziale, solo in ordine al comma 7 dell'art. 2 del contratto di finanziamento, in cui viene indicato il TAEG, mentre non sarebbero oggetto di domanda di nullità le restati parti dell'art. 2 che determinano il tasso di interesse del finanziamento.
5.2. Per quanto concerne il secondo motivo, parte appellata afferma che all'interno del corpo dell'atto di citazione in giudizio di primo grado non vi sarebbe alcun cenno alla domanda risarcitoria, affacciata soltanto nelle conclusioni.
Sostiene inoltre che il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla società non sarebbe stato in alcun modo descritto negli atti di causa in primo grado ed in sede d'appello. Inoltre, la quantificazione del danno patito non potrebbe essere dedotta dalla differenza tra i valori pubblicizzati e quelli sostenuti, giacché l'appellante avrebbe dovuto dimostrare lo specifico pregiudizio patito dall'errata indicazione del TAEG, in ragione della presenza di scenari contrattuali realistici alternativi.
5.3. Parte appellata chiede conferma della sentenza anche in ordine alla regolazione delle spese di lite.
5.4. In sede di memoria di replica, parte appellata ha contestato la rilevanza della CTU richiesta.
6. La causa è stata rimessa in decisione nell'udienza fissata il 03.07.2025.
In diritto.-
1. Il primo motivo è infondato.
La decisione del tribunale, al di là della lunga teoria di precedenti giurisprudenziali di merito che la parte appellante si affatica a esporre nel suo atto di appello, è pienamente conforme al consolidato orientamento di legittimità, anche di recente ribadito (Cass.
8.1.2025 n. 397), secondo il quale “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG),
è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
-8- finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. n. 4597 del 14/02/2023; in precedenza v. Cass. n. 39169 del
09/12/2021).
2. Il secondo motivo, con il quale si critica la sentenza per non aver liquidato il danno conseguente alla lamentata non corrispondenza dell'ISC indicato in contratto e di quello effettivamente applicato, ritenendo generiche le allegazioni in proposito della
è privo di pregio. Parte_1
L'appellante si chiede cosa avrebbe dovuto allegare di più o di diverso da quanto dedotto in prime cure, trattandosi di liquidare un danno ragguagliato alla somma corrisposta dalla mutuataria in più rispetto a quanto “pubblicizzato e concordato con la banca”.
Va in proposito sottolineato che le allegazioni della in ordine alla Parte_1
domanda subordinata di risarcimento del danno “patrimoniale e non patrimoniale” connesso all'erronea indicazione dell' sono completamente carenti in atto di citazione di primo grado. A fronte della tempestiva contestazione da parte della banca convenuta (v. comparsa di risposta, pag. 7, ove si evidenziava che “non vengono in alcun modo illustrati i motivi della domanda né vengono esposte le ragioni di fatto e di diritto che giustificherebbero la richiesta risarcitoria”), Parte_1
non ha ritenuto di chiarire in maniera minimamente precisa di quale pregiudizio chiedesse il ristoro.
La mera differenza fra i valori pubblicizzati e quelli sostenuti non può evidenziare di per sé sola un danno, non essendo neppure stato rappresentato il nesso causale di tale ipotetico danno nemmeno quantificato.
-9- L'appellante sottolinea che era stato proprio in considerazione “dell'allettante tasso di interesse pubblicizzato e quindi contrattualizzato che la si” era Parte_1
“determinata a concludere il contratto con l'odierna banca convenuta”.
L'impostazione del pregiudizio lamentato, nei termini appena esposti, ribadisce la mancanza di benché minime allegazioni e prove idonee a consentire di verificare, innanzi tutto, l'an del danno e, quindi, a procedere a una sua non arbitraria liquidazione.
Invero, sostenere che era stato l'allettante tasso indicato dalla banca a invogliare l'appellante a stipulare il mutuo per cui è causa, impone di verificare – quanto meno -
l'esistenza di altre proposte contrattuali nelle quali il tasso effettivamente praticato fosse inferiore a quello applicato da BNL, perché è evidente che, se non sussistessero tali alternative, la non avrebbe potuto conseguire alcun Parte_1
pregiudizio dall'aver concluso il contratto con BNL in ragione di quel pubblicizzato
Pt_2
Peraltro, come detto, nulla di tutto ciò ha dimostrato in causa il qui appellante, ma neppure ha compiutamente allegato.
L'appellante, ancora nei suoi scritti difensivi conclusionali, ritiene di non essere
“tenuta a rappresentare scenari contrattuali realistici alternativi, atteso che tale circostanza nulla ha a che vedere con l'oggetto del presente giudizio ove è stata contestata non già la maggiore onerosità del mutuo rispetto a quello che la attrice avrebbe potuto contrarre con altro istituto, ma la errata rappresentazione da parte della banca di un tasso difforme rispetto a quello in concreto applicato, circostanza quest'ultima peraltro neppure contestata da controparte, che già di per sé determina
l'antigiuridicità della condotta avversaria per contrasto con l'art. 117, co. 6, TUB”.
Il punto è che, una volta escluso per le ragioni espresse in occasione della disamina del primo motivo, ogni profilo di invalidità e rimanendo in rilievo unicamente la prospettiva risarcitoria, la mera “antigiuridicità” della condotta, come noto, non è sufficiente a dare fondamento a una richiesta di risarcimento del danno che richiede la allegazione e la prova del concreto pregiudizio che quella condotta “antigiuridica” abbia provocato a chi si reclama danneggiato.
-10- Quanto al danno “non patrimoniale” la totale assenza non solo di prova, ma anche di un'allegazione minimale, ne impediva in radice il riconoscimento, come correttamente ritenuto dal tribunale.
3. Il motivo relativo alle spese è dichiaratamente consequenziale all'accoglimento dei primi due motivi, onde resta assorbito dal disposto rigetto di tali doglianze.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
5. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile (bassa complessità) dato atto del mancato deposito della nota spese.
6. Va dato atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n. 851/2023 del Parte_1
tribunale di Treviso lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere alla parte appellata Parte_1 Controparte_1
le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 6.946,00 per
[...]
compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza a carico di del presupposto procedimentale Parte_1
di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 10 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-11-