Art. 3.
L'importo massimo delle anticipazioni di cui all' articolo 17 della legge 23 febbraio 1974, n. 24 , da concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1974, e' stabilito in L. 376.802.329.000.
L'importo massimo delle anticipazioni di cui all' articolo 17 della legge 23 febbraio 1974, n. 24 , da concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1974, e' stabilito in L. 376.802.329.000.