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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10963 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
R.G. 22756/2023
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice Dott. Mirko MONTI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA CONVENTO RI SS. Controparte_1
[...] Controparte_2 ro tempore P.
[...]
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso – anche Parte_1
- dagli Avv.ti Ermanno Santamaria Amato e Rosa Magnotti elett.te dom.to agli effetti della presente procedura presso il primo in Napoli alla Via T. Tasso n. 169/F attore E
, VIA GIROLAMO SANTACROCE n°19, IS.HI-L-M-Q, C.f. CP_3
dell'amm.re p.t , nato a [...] il [...] P.IVA_1 Controparte_4
e difeso dall'avv. e presso C.F._1 questi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cimarosa 84 E
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_2 eso Parte_2 dall' Avv. Gianluca Todino (C.F: , ed elett.te dom.to in Napoli CodiceFiscale_2 alla Via R. Morghen n° 181 press E
, C.F. , in Controparte_6 P.IVA_3 persona dell'amministratore p.t., Avv. Domenico Vaia, con sede in Napoli alla
[...]
ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via pri Controparte_5
o studio dell'Avv. Roberto Porzio E
in Napoli C.F. Controparte_7 ro-tempore dott. P.IVA_4
rapp.to e difeso con procura in calce ed allegata al presente atto Controparte_8 ni ed elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli alla Salita Arenella n.25 E in Napoli, codice fiscale: Controparte_9 CP_10
sito in Napoli alla Via G. Santacroce 19/F, in persona del suo P.IVA_5
e Avv. , rappresentato e difeso dal medesimo Controparte_11 amministratore E codice fiscale Controparte_12 ata a Napoli il P.IVA_6 CP_13 appresentato e difeso, congiunta , dall'avv. Fulvio Ricca e dall'avv. Kevin Ricca, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Bovio n. 33 presso i difensori E codice fiscale in Napoli, Vico Controparte_14 P.IVA_7 ell'amministrator Controparte_15 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Gabriella Miraglia e dall'Avv. , elettivamente domiciliato in Napoli alla via Via Tito Controparte_15
Angelini n.18 press convenuti OGGETTO DEL GIUDIZIO Responsabilità extracontrattuale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'attore ha depositato atto di citazione ritualmente deducendo quanto segue:
1. di essere proprietario della e Parte_3 CP_1 delle aree scoperte antistanti, e parte dalla , attualmente riportate in catasto al fol. 1, Controparte_5 part. 395;
2. lo scorso 17.10.2022 i PP. Agostiniani, allarmati dall'insorgere di un vistoso quadro fessurativo sui muri della predetta rampa, hanno chiesto il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, i quali hanno provveduto dapprima al transennamento di tutte le zone adiacenti ai muri lesionati e, nel contempo, hanno chiesto all'ABC di intervenire per verificare l'integrità non solo delle tubazioni di acqua potabile a servizio dei fabbricati di Via G. Santacroce 19/B, C, D, E, F, G, H, I, L, M e Q, ma anche dei pozzetti, dei collettori fognari e delle zanelle di raccolta delle acque piovane;
3. effettivamente personale dell'ABC è intervenuto iniziando gli accertamenti davanti alle caditoie poste in prossimità delle zanelle di Via G. Santacroce e mettendo a nudo un pozzetto posto sul marciapiede. Successivamente sono state anche sostituite alcune grosse valvole di portata acqua potabile nel detto pozzetto;
4. il 24 ottobre 2022 il su richiesta del Dirigente l' Controparte_16 [...]
, ha ritenuto di notificare una diffida a Parte_4
in sicurezza dell'area della rampa e del muro a valle della stessa …”, a seguito della quale l'istante ha conferito incarico all'Ing.
(giusta comunicazione inoltrata a mezzo PEC del 3.11.2022 agli Persona_1 uffici comunali preposti) di descrivere lo stato dei luoghi, individuare la causa dei dissesti e suggerire gli interventi necessari alla loro eliminazione;
5. l'attore concludeva che l'origine del dissesto dei muri A-B e C-D e del piazzale fra di essi compreso è stato generato dalla dispersione di impianti posizionati al di sotto del primo tratto di Via Cupa Vecchia, e che servono i fabbricati del civico 19;
6. che dopo la iscrizione a ruolo del procedimento (R.G. 28735/22), la fissazione dell'udienza di comparizione del 10.2.23 da parte del Giudice designato Dott.ssa Valletta, la notifica del ricorso e decreto con PEC del 21.12.22 e la costituzione delle controparti ed l'istante ha avuto la certezza che la strada Controparte_16 inizialmente i ia Cupa Vecchia e riportata in catasto come particella 58, è in realtà una strada privata e che privato è l'impianto fognario che l'attraversa; come pure ha avuto la certezza che le lesioni venute alla luce nel detto tratto fognario, che provocavano la fuoriuscita dei liquami, sono state risanate;
per tali motivi, emerso che la strada non è di competenza comunale, ma privata, veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere;
7. pertanto, chiedeva nel presente giudizio fosse dichiarata la responsabilità solidale dei condomìni dei fabbricati B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, Q e Controparte_14 aventi accesso dalla Via G. Santacroce n. 19, in persona dei rispe pro tempore per tutti i danni patiti e patendi dall'istante quale proprietario della rampa carrabile di accesso e delle aree scoperte antistanti la Chiesa parrocchiale di Via G. Santacroce n. 19: rampa ed aree scoperte riportate in catasto terreni al fol. 132, part. 395; I convenuti si sono costituiti in giudizio, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda, deducendo carenza di legittimazione attiva e passiva, oltre la mancanza della prova circa la natura privata della strada e, comunque, deducendo come mancasse ogni prova in ordine ai danni subiti. In data 27.9.2024 Il Giudice disponeva il deposito di note scritte in sostituzione udienza fissato al 18.11.2025. La causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta, rileva quanto segue:
- A seguito di verbale di diffida da parte del relativo ai fatti per cui Controparte_16
è causa e, in particolare, alle particelle n. 2 veniva richiesto di
“provvedere immediatamente, senza alcun indugio, alla messa in sicurezza dell'area eseguendo verifica degli impianti, tanto di carico quanto di scarico, eventualmente presenti all'interno del volume di terreno alle spalle del muro”; i vari amministratori dei condomìni interessati dalla problematica hanno incaricato i tecnici, nelle persone dell'Ing. CP_18
e geologi Dott.ri e oltre alla di CP_19 Persona_2
di imenti immediati ed urgenti CP_20 Parte_5 di carattere tecnico atti ad evitare il verificarsi di qualsivoglia pregiudizio per persone e cose ed a consentire la messa in sicurezza della zona.
- Nel corso delle indagini tecniche l'Ing. dopo aver messo in sicurezza la zona CP_18 disponendo le prime urgenti misure, sitato, presso il il Controparte_16
Certificato di Eliminato Pericolo temporaneo, come dallo stesso tecnico riportato nella propria Relazione Tecnica inviata agli amministratori committenti e depositata presso il il 27.04.2023, unitamente alla relazione dei geologi Controparte_16 dott.ri arzo 2023. CP_19 Per_2 - L'eliminato pericolo di pregiudizi da parte dei convenuti, prontamente attivatisi a seguito della diffida comunale, ha comportato il venir meno del pregiudizio lamentato da parte attorea e, in assenza di prova certa circa danni patiti dalla parte attorea, a comportare la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
- La strada inizialmente indicata con il toponimo di Via Cupa Vecchia e riportata in catasto come particella 58 è in realtà una strada privata e che privato è l'impianto fognario che l'attraversa; come pure ha avuto la certezza che le lesioni venute alla luce nel detto tratto fognario, che provocavano la fuoriuscita dei liquami, sono state risanate ed eliminate. Questo, infatti, è quanto risultato dalla relazione a firma del Dirigente dell'Area Tutela del Territorio – Servizio Difesa Idrogeologica Ing. Di Pace, inviata al Servizio Difesa Giuridica Civile del addì Controparte_16
19.1.2023, nonché dalla PEC dell'Ing. inv ffici CP_18 del e, per conosc inistratori dei vari fabbricati Controparte_16 aventi accesso da Via G. Santacroce.
- Emerge, pertanto, la natura privata della strada de qua in cui si sono verificate le lesioni all'impianto fognario, per cui la responsabilità ricade di certo sui condomini quivi insistenti e convenuti in giudizio;
emerge, però, allo stesso modo come questi chiamati e diffidati dal si siano immediatamente attivati ed Controparte_16 abbiano risanato le lesi regiudizio in atto, come confermato anche dalla parte attorea.
- Circa i danni subiti dall'istante, la domanda attorea non indica con certezza i danni patiti, chiedendo una valutazione in via equitativa e facendo riferimento alla impossibilità di svolgere talune funzioni religiose e/o al diminuito afflusso di fedeli a causa della impossibilità di utilizzare il parcheggio.
- La domanda attorea deve essere rigettata per i motivi anzidetti, essendo venuta meno la materia del contendere, non sussistendo più alcun pregiudizio e in assenza di prova certa circa i danni subiti dal 17.10.2022 fino al risanamento;
i danni indicati in via generica nell'atto introduttivo appaiono inconsistenti e non liquidabili poiché non fondati su prova certa e che richiederebbero, comunque, una probatio diabolica, essendo pressoché impossibile stabilire il flusso dei fedeli anteriore e posteriore all'evento.
- Eventi come un battesimo, un funerale, un matrimonio o una messa di commemorazione, inoltre, non possono essere soggetti a una tariffa imposta dalla parrocchia.
- La richiesta di risarcimento danni del Convento non potrebbe, pertanto, essere comunque quantificata.
- Le spese processuali liquidate ex art. 55/2014 seguono la soccombenza. Per tali motivi la domanda dell'attore deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CONVENTO RI SS. del BUON CONSIGLIO della
[...]
, con sede in Napoli alla Controparte_21 tempore P. Pt_1
Giacomobello, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ermanno Santamaria Am Magnotti, così provvede:
1. Rigetta la domanda di parte attrice.
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 25/11/2025.
Il Giudice Dott. Mirko MONTI
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
R.G. 22756/2023
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice Dott. Mirko MONTI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA CONVENTO RI SS. Controparte_1
[...] Controparte_2 ro tempore P.
[...]
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso – anche Parte_1
- dagli Avv.ti Ermanno Santamaria Amato e Rosa Magnotti elett.te dom.to agli effetti della presente procedura presso il primo in Napoli alla Via T. Tasso n. 169/F attore E
, VIA GIROLAMO SANTACROCE n°19, IS.HI-L-M-Q, C.f. CP_3
dell'amm.re p.t , nato a [...] il [...] P.IVA_1 Controparte_4
e difeso dall'avv. e presso C.F._1 questi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cimarosa 84 E
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_2 eso Parte_2 dall' Avv. Gianluca Todino (C.F: , ed elett.te dom.to in Napoli CodiceFiscale_2 alla Via R. Morghen n° 181 press E
, C.F. , in Controparte_6 P.IVA_3 persona dell'amministratore p.t., Avv. Domenico Vaia, con sede in Napoli alla
[...]
ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via pri Controparte_5
o studio dell'Avv. Roberto Porzio E
in Napoli C.F. Controparte_7 ro-tempore dott. P.IVA_4
rapp.to e difeso con procura in calce ed allegata al presente atto Controparte_8 ni ed elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli alla Salita Arenella n.25 E in Napoli, codice fiscale: Controparte_9 CP_10
sito in Napoli alla Via G. Santacroce 19/F, in persona del suo P.IVA_5
e Avv. , rappresentato e difeso dal medesimo Controparte_11 amministratore E codice fiscale Controparte_12 ata a Napoli il P.IVA_6 CP_13 appresentato e difeso, congiunta , dall'avv. Fulvio Ricca e dall'avv. Kevin Ricca, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Bovio n. 33 presso i difensori E codice fiscale in Napoli, Vico Controparte_14 P.IVA_7 ell'amministrator Controparte_15 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Gabriella Miraglia e dall'Avv. , elettivamente domiciliato in Napoli alla via Via Tito Controparte_15
Angelini n.18 press convenuti OGGETTO DEL GIUDIZIO Responsabilità extracontrattuale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'attore ha depositato atto di citazione ritualmente deducendo quanto segue:
1. di essere proprietario della e Parte_3 CP_1 delle aree scoperte antistanti, e parte dalla , attualmente riportate in catasto al fol. 1, Controparte_5 part. 395;
2. lo scorso 17.10.2022 i PP. Agostiniani, allarmati dall'insorgere di un vistoso quadro fessurativo sui muri della predetta rampa, hanno chiesto il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, i quali hanno provveduto dapprima al transennamento di tutte le zone adiacenti ai muri lesionati e, nel contempo, hanno chiesto all'ABC di intervenire per verificare l'integrità non solo delle tubazioni di acqua potabile a servizio dei fabbricati di Via G. Santacroce 19/B, C, D, E, F, G, H, I, L, M e Q, ma anche dei pozzetti, dei collettori fognari e delle zanelle di raccolta delle acque piovane;
3. effettivamente personale dell'ABC è intervenuto iniziando gli accertamenti davanti alle caditoie poste in prossimità delle zanelle di Via G. Santacroce e mettendo a nudo un pozzetto posto sul marciapiede. Successivamente sono state anche sostituite alcune grosse valvole di portata acqua potabile nel detto pozzetto;
4. il 24 ottobre 2022 il su richiesta del Dirigente l' Controparte_16 [...]
, ha ritenuto di notificare una diffida a Parte_4
in sicurezza dell'area della rampa e del muro a valle della stessa …”, a seguito della quale l'istante ha conferito incarico all'Ing.
(giusta comunicazione inoltrata a mezzo PEC del 3.11.2022 agli Persona_1 uffici comunali preposti) di descrivere lo stato dei luoghi, individuare la causa dei dissesti e suggerire gli interventi necessari alla loro eliminazione;
5. l'attore concludeva che l'origine del dissesto dei muri A-B e C-D e del piazzale fra di essi compreso è stato generato dalla dispersione di impianti posizionati al di sotto del primo tratto di Via Cupa Vecchia, e che servono i fabbricati del civico 19;
6. che dopo la iscrizione a ruolo del procedimento (R.G. 28735/22), la fissazione dell'udienza di comparizione del 10.2.23 da parte del Giudice designato Dott.ssa Valletta, la notifica del ricorso e decreto con PEC del 21.12.22 e la costituzione delle controparti ed l'istante ha avuto la certezza che la strada Controparte_16 inizialmente i ia Cupa Vecchia e riportata in catasto come particella 58, è in realtà una strada privata e che privato è l'impianto fognario che l'attraversa; come pure ha avuto la certezza che le lesioni venute alla luce nel detto tratto fognario, che provocavano la fuoriuscita dei liquami, sono state risanate;
per tali motivi, emerso che la strada non è di competenza comunale, ma privata, veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere;
7. pertanto, chiedeva nel presente giudizio fosse dichiarata la responsabilità solidale dei condomìni dei fabbricati B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, Q e Controparte_14 aventi accesso dalla Via G. Santacroce n. 19, in persona dei rispe pro tempore per tutti i danni patiti e patendi dall'istante quale proprietario della rampa carrabile di accesso e delle aree scoperte antistanti la Chiesa parrocchiale di Via G. Santacroce n. 19: rampa ed aree scoperte riportate in catasto terreni al fol. 132, part. 395; I convenuti si sono costituiti in giudizio, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda, deducendo carenza di legittimazione attiva e passiva, oltre la mancanza della prova circa la natura privata della strada e, comunque, deducendo come mancasse ogni prova in ordine ai danni subiti. In data 27.9.2024 Il Giudice disponeva il deposito di note scritte in sostituzione udienza fissato al 18.11.2025. La causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta, rileva quanto segue:
- A seguito di verbale di diffida da parte del relativo ai fatti per cui Controparte_16
è causa e, in particolare, alle particelle n. 2 veniva richiesto di
“provvedere immediatamente, senza alcun indugio, alla messa in sicurezza dell'area eseguendo verifica degli impianti, tanto di carico quanto di scarico, eventualmente presenti all'interno del volume di terreno alle spalle del muro”; i vari amministratori dei condomìni interessati dalla problematica hanno incaricato i tecnici, nelle persone dell'Ing. CP_18
e geologi Dott.ri e oltre alla di CP_19 Persona_2
di imenti immediati ed urgenti CP_20 Parte_5 di carattere tecnico atti ad evitare il verificarsi di qualsivoglia pregiudizio per persone e cose ed a consentire la messa in sicurezza della zona.
- Nel corso delle indagini tecniche l'Ing. dopo aver messo in sicurezza la zona CP_18 disponendo le prime urgenti misure, sitato, presso il il Controparte_16
Certificato di Eliminato Pericolo temporaneo, come dallo stesso tecnico riportato nella propria Relazione Tecnica inviata agli amministratori committenti e depositata presso il il 27.04.2023, unitamente alla relazione dei geologi Controparte_16 dott.ri arzo 2023. CP_19 Per_2 - L'eliminato pericolo di pregiudizi da parte dei convenuti, prontamente attivatisi a seguito della diffida comunale, ha comportato il venir meno del pregiudizio lamentato da parte attorea e, in assenza di prova certa circa danni patiti dalla parte attorea, a comportare la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
- La strada inizialmente indicata con il toponimo di Via Cupa Vecchia e riportata in catasto come particella 58 è in realtà una strada privata e che privato è l'impianto fognario che l'attraversa; come pure ha avuto la certezza che le lesioni venute alla luce nel detto tratto fognario, che provocavano la fuoriuscita dei liquami, sono state risanate ed eliminate. Questo, infatti, è quanto risultato dalla relazione a firma del Dirigente dell'Area Tutela del Territorio – Servizio Difesa Idrogeologica Ing. Di Pace, inviata al Servizio Difesa Giuridica Civile del addì Controparte_16
19.1.2023, nonché dalla PEC dell'Ing. inv ffici CP_18 del e, per conosc inistratori dei vari fabbricati Controparte_16 aventi accesso da Via G. Santacroce.
- Emerge, pertanto, la natura privata della strada de qua in cui si sono verificate le lesioni all'impianto fognario, per cui la responsabilità ricade di certo sui condomini quivi insistenti e convenuti in giudizio;
emerge, però, allo stesso modo come questi chiamati e diffidati dal si siano immediatamente attivati ed Controparte_16 abbiano risanato le lesi regiudizio in atto, come confermato anche dalla parte attorea.
- Circa i danni subiti dall'istante, la domanda attorea non indica con certezza i danni patiti, chiedendo una valutazione in via equitativa e facendo riferimento alla impossibilità di svolgere talune funzioni religiose e/o al diminuito afflusso di fedeli a causa della impossibilità di utilizzare il parcheggio.
- La domanda attorea deve essere rigettata per i motivi anzidetti, essendo venuta meno la materia del contendere, non sussistendo più alcun pregiudizio e in assenza di prova certa circa i danni subiti dal 17.10.2022 fino al risanamento;
i danni indicati in via generica nell'atto introduttivo appaiono inconsistenti e non liquidabili poiché non fondati su prova certa e che richiederebbero, comunque, una probatio diabolica, essendo pressoché impossibile stabilire il flusso dei fedeli anteriore e posteriore all'evento.
- Eventi come un battesimo, un funerale, un matrimonio o una messa di commemorazione, inoltre, non possono essere soggetti a una tariffa imposta dalla parrocchia.
- La richiesta di risarcimento danni del Convento non potrebbe, pertanto, essere comunque quantificata.
- Le spese processuali liquidate ex art. 55/2014 seguono la soccombenza. Per tali motivi la domanda dell'attore deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CONVENTO RI SS. del BUON CONSIGLIO della
[...]
, con sede in Napoli alla Controparte_21 tempore P. Pt_1
Giacomobello, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ermanno Santamaria Am Magnotti, così provvede:
1. Rigetta la domanda di parte attrice.
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 25/11/2025.
Il Giudice Dott. Mirko MONTI