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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/10/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 2443/2024 R.G.
TRA
con l'Avv. Teodoro Costa Parte_1
-attrice-
E Parte_2
con l'Avv. Rosa Stefanelli Controparte_1
-convenuta-
NONCHE'
con l'Avv. Marcello Maggio Controparte_2
-terzo chiamato-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la resasi aggiudicataria, Parte_1 Controparte_1 chiedendo accertarsi di essere proprietaria, in virtù di usucapione, dell'appartamento posto in Taranto alla via Lombardia n. 40 piano 5° in quanto da lei posseduto dalla data del fallimento del marito CP_2
, cui era intestato, fino all'attualità.Si costituiva in giudizio la
[...] Controparte_1 chiedendo il rigetto delle avverse domande e chiedendo estendersi il contraddittorio al
[...]
, i cui organi le avevano trasferito la proprietà dell'immobile occupato dalla AN Controparte_2
a seguito di aggiudicazione.Autorizzata ed eseguita la sua chiamata in causa, si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla AN in quanto Controparte_2 coperte da giudicato a lei sfavorevole.Nel corso del presente giudizio petitorio la proponeva due CP_2 distinti procedimenti possessori, a seguito di iniziative di rilascio dell'immobile oggetto di causa promosse dalla Curatela del Fallimento Francesco tramite IVG, definiti con esito di rigetto delle rispettive CP_2 istanze di manutenzione.In diritto, le domande proposte dalla AN vanno rigettate perché infondate.Rispetto alla posizione giuridica di , proprietario dell'immobile e costretto a Controparte_2 subire la procedura fallimentare con la liquidazione del suo patrimonio a soddisfazione dei creditori iscritti, la AN non riveste alcuna posizione giuridica autonoma che possa consentirle di acquisire la proprietà dell'immobile per cui è causa in virtù di usucapione e di sottrarsi agli effetti della vendita coattiva dell'appartamento di proprietà dell' , tra cui la sottoposizione all'ordine di rilascio impartito dagli CP_2 organi fallimentari a seguito di aggiudicazione a terzi.Risulta, infatti, pacifico, per averlo lei stessa dedotto
(rif. Pag. 1 atto di citazione e pag. 1 del ricorso che ha dato luogo al procedimento possessorio n. 2443 sub 1
R.G.), che la AN ha iniziato ad abitare nell'appartamento per cui è causa a seguito, e per effetto, del matrimonio contratto con il proprietario , successivamente dichiarato fallito.Dunque, il Controparte_2 titolo del godimento assunto dalla rispetto all'appartamento oggetto di controversia va individuato Parte_1 nella convivenza iniziata con il proprietario a seguito di matrimonio.E' noto che chi ha iniziato a godere di un immobile per effetto di convivenza nello stesso con il proprietario non è possessore ma mero detentore in quanto l'inizio della relazione con la cosa va individuato in un atto di consenso dal proprietario possessore. ed in tale situazione non opera, pertanto, la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c. comma 1 proprio perché l'uso del bene trae origina da un atto- fatto del possessore e non consegue, invece, ad un atto volontario ed autonomo di apprensione del convivente (in tal senso Cass. civ. n. 6330/2022).Le considerazioni fin qui esposte non solo suscettibili di rivisitazione in questa sede, da parte della AN, poiché, nelle more del presente giudizio, è stato definito altro giudizio promosso dall'attrice nei confronti del per effetto dell'ordinanza n. 32078/2024 della Suprema Corte.Tale decisum, non Controparte_2 suscettibile di ulteriori impugnazioni, ritenendo il unico possessore Controparte_3 dell'immobile per cui causa, ha qualificato la posizione soggettiva della AN come di mera detentrice, rigettando il suo ricorso e determinando il passaggio in giudicato della sentenza n. 2699/2018 del Tribunale di Taranto, confermata dalla sentenza n. 339/2021 della Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di
Taranto che aveva rigettato uguale domanda di usucapione del medesimo immobile avanzata dall'attrice.Il giudicato esterno derivante dalle innanzi citate pronunce può essere opposto alla AN non solo dal ma anche dalla ai sensi dell'art. 2909 Controparte_2 Controparte_1
c.c., quale avente causa a titolo particolare della procedura fallimentare in quanto aggiudicataria dell'appartamento in questione nell'ambito di detta procedura concorsuale.Essendo la AN mera detentrice la stessa ha una posizione giuridica di dipendenza da quella del coniuge proprietario-possessore
(in tal senso Cass. civ. n. 21023/2016), sicchè venuto meno il titolo di godimento del proprietario viene meno anche quello del detentore nei cui confronti hanno, quindi, validità ed efficacia gli stessi titoli esecutivi per rilascio emessi nei confronti del proprietario possessore (per l'efficacia del titolo esecutivo nei confronti del detentore non destinatario diretto del titolo in tal senso Cass. civ. n. 10865/2012).In virtù dei richiamati principi va quindi, ritenuto che tutti gli atti della procedura fallimentare emessi nei confronti del fallito, e riguardanti la sorte giuridica dei beni appresi alla massa attiva, hanno effetto anche nei confronti del coniuge allorchè, come nella specie accaduto, il titolo del godimento riposi sulla mera convivenza instauratasi a seguito di matrimonio con il fallito.Tale, infatti, va ritenuto l'unico titolo del godimento che la AN può vantare rispetto all'appartamento per cui è causa non avendo dedotto, né avendo provato, di aver mai acquisito, nei confronti del proprietario possessore e della relativa procedura Controparte_2 fallimentare, un titolo autonomo del possesso, distinto da quello del coniuge proprietario.A tal fine era necessario provare l'avvenuto compimento di atti, non individuabili nel mero esercizio del possesso, di vera e propria opposizione al possesso del proprietario, secondo quanto previsto dall'art. 1141 comma 2 c.c., tali da essere percepiti come manifestazioni esteriori della volontà di godere della cosa non più nomine alieni ma in nome proprio (in tal senso Cass. civ. n. 30134/2022).Dall'istruttoria espletata è, invece, emerso che la AN ha posto la propria residenza dell'immobile per cui è causa a seguito del matrimonio con il proprietario, poi fallito, e rispetto a tale immobile si è limitata a compiere atti di mero ordinario godimento, come il pagamento di oneri condominiali o l'esecuzione di lavori di manutenzione.Non risulta, viceversa, alcun atto di opposizione al possesso del marito che, anzi, ha continuato a frequentare regolarmente l'appartamento senza impedimenti di sorta, come comprova il fatto che gli avvisi di vendita dell'immobile gli sono stati regolarmente notificati presso lo stesso, ex art. 140 c.p.c., e presso lo stesso ha anche provveduto a sottoscrivere, rispettivamente in data 13/10/2022 ed in data 10/2/2023, le cartoline di ricevimento delle raccomandate postali informative dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la
Casa Comunale.Detta documentazione smentisce quanto riferito dai testi addotti dalla nella parte in Parte_1 cui hanno dichiarato che non frequentava più l'appartamento per cui è causa da vari anni Parte_3 perché separatosi di fatto dalla moglie.Peraltro, ove anche fosse risultato provato l'allontanamento volontario dall'immobile da parte del coniuge proprietario, ed anche il suo disinteresse per le relative sorti, ciò non avrebbe comportato alcuna rinuncia al possesso occorrendo, a tal fine, la manifestazione di una univoca volontà abdicativa del possesso stesso (in tal senso Cass. civ. n. 39/992).Certamente il volontario disinteresse del proprietario possessore per il bene di sua proprietà non attribuisce al detentore la qualità di possessore in assenza di atti di interversio possessionis provenienti dal detentore stesso.Come innanzi già evidenziato va, comunque, ritenuto che sulla qualifica di mera detentrice della si è formato il giudicato che non Parte_1 può più essere messo in discussione in altre sedi giurisdizionali.Infine, di nessun rilievo è, nel presente giudizio, il verbale di accordo ricevuto da mediatore e sottoscritto dalla e da Parte_1 Controparte_2 in data 13/2/2025.Con tale verbale l' avrebbe ceduto alla AN il possesso dell'immobile per CP_2 cui è causa, ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c.Contrariamente a quanto da lei sostenuto, tale cessione non attribuisce affatto alla AN la facoltà di aggiungere al proprio possesso quello dell' al fine CP_2 di rivendicare l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile per cui è causa.L'art. 1146 comma 2
c.c. si applica infatti, solo se il possesso venga acquisito per effetto di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altri diritto reale sul bene (in tal senso Cass. Civ. n. 8579/2023), mentre a tal fine non ha alcun effetto un atto con cui venga trasferito il solo potere di fatto sulla cosa (in tal senso Cass. Civ. nn.
13274/2021 e 1219/2019), cioè il mero possesso.Nella specie, il verbale di accordo del 13/2/2025 trasferisce alla AN il solo possesso, che costituisce una signoria di mero fatto su di un bene, e, pertanto, non è idoneo a produrre gli effetti di accessione del possesso previsti dall'art. 1146 comma 2 c.c. non essendo, anche solo astrattamente, idoneo a trasferire la proprietà.Pertanto un possesso iniziato, come tale, solo in data 13/2/2025, in assenza dei presupposti dell'accessione, non può che produrre effetti solo da detta epoca e non è sufficiente a garantire l'acquisto della proprietà per usucapione, in assenza del godimento esclusivo protratto ininterrottamente per venti anni ( art.1158 c.c.), decorrenti dal 13/2/2025.Al rigetto delle domande proposte dalla AN segue l'assorbimento delle domanda di condanna al pagamento di indennizzi proposta dalla in quanto formulata in via gradata, cioè per il solo caso di mancato rigetto delle CP_1 avverse domande (rif. conclusione sub 5 della comparsa di risposta), condizione non verificatasi nel presente giudizio.Alla soccombenza della AN segue la sua condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti, relative sia al presente giudizio che alle fasi subprocedimentali possessorie celebrate in corso di causa, liquidate come da separato dispositivo.Ai fini della liquidazione delle spese, sia per i procedimenti possessori (in tal senso Cass. Civ. n. 12416/2014) che per il presente giudizio, il valore va determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., cioè nella rendita catastale (euro 849,57 secondo i dati riportati nell'avviso di vendita) moltiplicata per 200.Le spese di difesa del vanno Controparte_2 liquidate a favore dello Stato in virtù dell'attestazione di assenza fondi del Giudice delegato in calce al provvedimento autorizzativo della resistenza nel presente giudizio che, ai sensi dell'art. 144 D.P.R. n. 115/2002 produce l'effetto automatico di ammissione del al patrocinio con onere a carico CP_2 dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe,
così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da e, per l'effetto, dichiara assorbito Parte_4
l'esame delle domande proposte in via gradata dalla Controparte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_4 [...] liquidate in euro 7500,00 per compensi del subprocedimento n. Controparte_1
2443/1 R.G., in euro 7500,00 per il sub procedimento n. 2443/2 R.G. ed in euro 14103,00 per il presente giudizio, oltre IVA, Cap e rimborso spese generali in misura di legge;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, per Parte_4 la difesa di , liquidate in euro 3750,00 per il sub Controparte_2 procedimento n. 2443/1 R.G., in euro 3750,00 per il sub procedimento n. 2443/2 R.G. ed in euro 7500 per il presente giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 20/10/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 2443/2024 R.G.
TRA
con l'Avv. Teodoro Costa Parte_1
-attrice-
E Parte_2
con l'Avv. Rosa Stefanelli Controparte_1
-convenuta-
NONCHE'
con l'Avv. Marcello Maggio Controparte_2
-terzo chiamato-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la resasi aggiudicataria, Parte_1 Controparte_1 chiedendo accertarsi di essere proprietaria, in virtù di usucapione, dell'appartamento posto in Taranto alla via Lombardia n. 40 piano 5° in quanto da lei posseduto dalla data del fallimento del marito CP_2
, cui era intestato, fino all'attualità.Si costituiva in giudizio la
[...] Controparte_1 chiedendo il rigetto delle avverse domande e chiedendo estendersi il contraddittorio al
[...]
, i cui organi le avevano trasferito la proprietà dell'immobile occupato dalla AN Controparte_2
a seguito di aggiudicazione.Autorizzata ed eseguita la sua chiamata in causa, si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla AN in quanto Controparte_2 coperte da giudicato a lei sfavorevole.Nel corso del presente giudizio petitorio la proponeva due CP_2 distinti procedimenti possessori, a seguito di iniziative di rilascio dell'immobile oggetto di causa promosse dalla Curatela del Fallimento Francesco tramite IVG, definiti con esito di rigetto delle rispettive CP_2 istanze di manutenzione.In diritto, le domande proposte dalla AN vanno rigettate perché infondate.Rispetto alla posizione giuridica di , proprietario dell'immobile e costretto a Controparte_2 subire la procedura fallimentare con la liquidazione del suo patrimonio a soddisfazione dei creditori iscritti, la AN non riveste alcuna posizione giuridica autonoma che possa consentirle di acquisire la proprietà dell'immobile per cui è causa in virtù di usucapione e di sottrarsi agli effetti della vendita coattiva dell'appartamento di proprietà dell' , tra cui la sottoposizione all'ordine di rilascio impartito dagli CP_2 organi fallimentari a seguito di aggiudicazione a terzi.Risulta, infatti, pacifico, per averlo lei stessa dedotto
(rif. Pag. 1 atto di citazione e pag. 1 del ricorso che ha dato luogo al procedimento possessorio n. 2443 sub 1
R.G.), che la AN ha iniziato ad abitare nell'appartamento per cui è causa a seguito, e per effetto, del matrimonio contratto con il proprietario , successivamente dichiarato fallito.Dunque, il Controparte_2 titolo del godimento assunto dalla rispetto all'appartamento oggetto di controversia va individuato Parte_1 nella convivenza iniziata con il proprietario a seguito di matrimonio.E' noto che chi ha iniziato a godere di un immobile per effetto di convivenza nello stesso con il proprietario non è possessore ma mero detentore in quanto l'inizio della relazione con la cosa va individuato in un atto di consenso dal proprietario possessore. ed in tale situazione non opera, pertanto, la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c. comma 1 proprio perché l'uso del bene trae origina da un atto- fatto del possessore e non consegue, invece, ad un atto volontario ed autonomo di apprensione del convivente (in tal senso Cass. civ. n. 6330/2022).Le considerazioni fin qui esposte non solo suscettibili di rivisitazione in questa sede, da parte della AN, poiché, nelle more del presente giudizio, è stato definito altro giudizio promosso dall'attrice nei confronti del per effetto dell'ordinanza n. 32078/2024 della Suprema Corte.Tale decisum, non Controparte_2 suscettibile di ulteriori impugnazioni, ritenendo il unico possessore Controparte_3 dell'immobile per cui causa, ha qualificato la posizione soggettiva della AN come di mera detentrice, rigettando il suo ricorso e determinando il passaggio in giudicato della sentenza n. 2699/2018 del Tribunale di Taranto, confermata dalla sentenza n. 339/2021 della Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di
Taranto che aveva rigettato uguale domanda di usucapione del medesimo immobile avanzata dall'attrice.Il giudicato esterno derivante dalle innanzi citate pronunce può essere opposto alla AN non solo dal ma anche dalla ai sensi dell'art. 2909 Controparte_2 Controparte_1
c.c., quale avente causa a titolo particolare della procedura fallimentare in quanto aggiudicataria dell'appartamento in questione nell'ambito di detta procedura concorsuale.Essendo la AN mera detentrice la stessa ha una posizione giuridica di dipendenza da quella del coniuge proprietario-possessore
(in tal senso Cass. civ. n. 21023/2016), sicchè venuto meno il titolo di godimento del proprietario viene meno anche quello del detentore nei cui confronti hanno, quindi, validità ed efficacia gli stessi titoli esecutivi per rilascio emessi nei confronti del proprietario possessore (per l'efficacia del titolo esecutivo nei confronti del detentore non destinatario diretto del titolo in tal senso Cass. civ. n. 10865/2012).In virtù dei richiamati principi va quindi, ritenuto che tutti gli atti della procedura fallimentare emessi nei confronti del fallito, e riguardanti la sorte giuridica dei beni appresi alla massa attiva, hanno effetto anche nei confronti del coniuge allorchè, come nella specie accaduto, il titolo del godimento riposi sulla mera convivenza instauratasi a seguito di matrimonio con il fallito.Tale, infatti, va ritenuto l'unico titolo del godimento che la AN può vantare rispetto all'appartamento per cui è causa non avendo dedotto, né avendo provato, di aver mai acquisito, nei confronti del proprietario possessore e della relativa procedura Controparte_2 fallimentare, un titolo autonomo del possesso, distinto da quello del coniuge proprietario.A tal fine era necessario provare l'avvenuto compimento di atti, non individuabili nel mero esercizio del possesso, di vera e propria opposizione al possesso del proprietario, secondo quanto previsto dall'art. 1141 comma 2 c.c., tali da essere percepiti come manifestazioni esteriori della volontà di godere della cosa non più nomine alieni ma in nome proprio (in tal senso Cass. civ. n. 30134/2022).Dall'istruttoria espletata è, invece, emerso che la AN ha posto la propria residenza dell'immobile per cui è causa a seguito del matrimonio con il proprietario, poi fallito, e rispetto a tale immobile si è limitata a compiere atti di mero ordinario godimento, come il pagamento di oneri condominiali o l'esecuzione di lavori di manutenzione.Non risulta, viceversa, alcun atto di opposizione al possesso del marito che, anzi, ha continuato a frequentare regolarmente l'appartamento senza impedimenti di sorta, come comprova il fatto che gli avvisi di vendita dell'immobile gli sono stati regolarmente notificati presso lo stesso, ex art. 140 c.p.c., e presso lo stesso ha anche provveduto a sottoscrivere, rispettivamente in data 13/10/2022 ed in data 10/2/2023, le cartoline di ricevimento delle raccomandate postali informative dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la
Casa Comunale.Detta documentazione smentisce quanto riferito dai testi addotti dalla nella parte in Parte_1 cui hanno dichiarato che non frequentava più l'appartamento per cui è causa da vari anni Parte_3 perché separatosi di fatto dalla moglie.Peraltro, ove anche fosse risultato provato l'allontanamento volontario dall'immobile da parte del coniuge proprietario, ed anche il suo disinteresse per le relative sorti, ciò non avrebbe comportato alcuna rinuncia al possesso occorrendo, a tal fine, la manifestazione di una univoca volontà abdicativa del possesso stesso (in tal senso Cass. civ. n. 39/992).Certamente il volontario disinteresse del proprietario possessore per il bene di sua proprietà non attribuisce al detentore la qualità di possessore in assenza di atti di interversio possessionis provenienti dal detentore stesso.Come innanzi già evidenziato va, comunque, ritenuto che sulla qualifica di mera detentrice della si è formato il giudicato che non Parte_1 può più essere messo in discussione in altre sedi giurisdizionali.Infine, di nessun rilievo è, nel presente giudizio, il verbale di accordo ricevuto da mediatore e sottoscritto dalla e da Parte_1 Controparte_2 in data 13/2/2025.Con tale verbale l' avrebbe ceduto alla AN il possesso dell'immobile per CP_2 cui è causa, ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c.Contrariamente a quanto da lei sostenuto, tale cessione non attribuisce affatto alla AN la facoltà di aggiungere al proprio possesso quello dell' al fine CP_2 di rivendicare l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile per cui è causa.L'art. 1146 comma 2
c.c. si applica infatti, solo se il possesso venga acquisito per effetto di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altri diritto reale sul bene (in tal senso Cass. Civ. n. 8579/2023), mentre a tal fine non ha alcun effetto un atto con cui venga trasferito il solo potere di fatto sulla cosa (in tal senso Cass. Civ. nn.
13274/2021 e 1219/2019), cioè il mero possesso.Nella specie, il verbale di accordo del 13/2/2025 trasferisce alla AN il solo possesso, che costituisce una signoria di mero fatto su di un bene, e, pertanto, non è idoneo a produrre gli effetti di accessione del possesso previsti dall'art. 1146 comma 2 c.c. non essendo, anche solo astrattamente, idoneo a trasferire la proprietà.Pertanto un possesso iniziato, come tale, solo in data 13/2/2025, in assenza dei presupposti dell'accessione, non può che produrre effetti solo da detta epoca e non è sufficiente a garantire l'acquisto della proprietà per usucapione, in assenza del godimento esclusivo protratto ininterrottamente per venti anni ( art.1158 c.c.), decorrenti dal 13/2/2025.Al rigetto delle domande proposte dalla AN segue l'assorbimento delle domanda di condanna al pagamento di indennizzi proposta dalla in quanto formulata in via gradata, cioè per il solo caso di mancato rigetto delle CP_1 avverse domande (rif. conclusione sub 5 della comparsa di risposta), condizione non verificatasi nel presente giudizio.Alla soccombenza della AN segue la sua condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti, relative sia al presente giudizio che alle fasi subprocedimentali possessorie celebrate in corso di causa, liquidate come da separato dispositivo.Ai fini della liquidazione delle spese, sia per i procedimenti possessori (in tal senso Cass. Civ. n. 12416/2014) che per il presente giudizio, il valore va determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., cioè nella rendita catastale (euro 849,57 secondo i dati riportati nell'avviso di vendita) moltiplicata per 200.Le spese di difesa del vanno Controparte_2 liquidate a favore dello Stato in virtù dell'attestazione di assenza fondi del Giudice delegato in calce al provvedimento autorizzativo della resistenza nel presente giudizio che, ai sensi dell'art. 144 D.P.R. n. 115/2002 produce l'effetto automatico di ammissione del al patrocinio con onere a carico CP_2 dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe,
così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da e, per l'effetto, dichiara assorbito Parte_4
l'esame delle domande proposte in via gradata dalla Controparte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_4 [...] liquidate in euro 7500,00 per compensi del subprocedimento n. Controparte_1
2443/1 R.G., in euro 7500,00 per il sub procedimento n. 2443/2 R.G. ed in euro 14103,00 per il presente giudizio, oltre IVA, Cap e rimborso spese generali in misura di legge;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, per Parte_4 la difesa di , liquidate in euro 3750,00 per il sub Controparte_2 procedimento n. 2443/1 R.G., in euro 3750,00 per il sub procedimento n. 2443/2 R.G. ed in euro 7500 per il presente giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 20/10/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato