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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2309/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Caulonia Marina, alla Via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 27, presso lo studio dell'Avv. VERDIGLIONE FRANCESCA che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. ORIGLIA ANGELO ANTONIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
FUOCHI ALBERTO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Agenzia di Locri, Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo - assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/84.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 28.07.2021, l'istante conveniva dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 3.11.2017 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del diritto all'assegno ordinario ex art. 1, legge 222/84, ma che non le era stato riconosciuto il beneficio richiesto.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2310/2018 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che, contrariamente a quanto da quest'ultimo accertato, gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependo l'insussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il conseguimento della prestazione.
Nominato un nuovo consulente, alla luce delle deduzioni operate da parte ricorrente, ed espletata la consulenza tecnica medico-legale, ad esito dell'udienza di discussione del 23.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti in data 22.06.2021 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 07.07.2021, per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 28.07.2021 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU evidenziando che il consulente ne avrebbe sottovalutato il quadro clinico e, tanto nelle considerazioni cliniche quanto nelle conclusioni, avrebbe evidenziato esclusivamente i codici riferiti alle patologie (cardiopatia ipertensiva, disturbo d'ansia generalizzato con note depressive, displidemia, ateromasia carotidi, spondiloartrosi diffusa e ernie discali I5-s1 13-14, angiomi vertebrali, cervicalgia cronica con spondilosi e riduzione spazio c5 c6, colecistectomia, steatosi epatica, allergia nichel), senza indicare le percentuali ad esse associate. Inoltre, il CTU non avrebbe preso in considerazione la situazione sanitaria risultante dalla documentazione in atti, limitandosi a farne solo menzione nella storia clinica.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ritenuta necessaria la nomina di diverso consulente, il CTU nominato ha concluso affermando che le capacità lavorative dell'istante “sono permanentemente ridotte a meno di un terzo (1/3), sempre in occupazioni confacenti alle attitudini personali” con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue che va CP_2
accertato il diritto dell'istante ad essere dichiarata invalida ai fini del beneficio di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984 con decorrenza dal 3.11.2017.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' considerato il riconoscimento della prestazione sin dalla data di CP_2
presentazione della domanda amministrativa;
vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo attesa la semplicità della controversia e delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalida ai sensi Parte_1
dell'art. 1, legge n. 222/84, dalla data della domanda amministrativa
(03.11.2017);
b) condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2 refusione dei compensi di lite, che liquida complessivamente in € 3.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_2
con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 23/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2309/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Caulonia Marina, alla Via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 27, presso lo studio dell'Avv. VERDIGLIONE FRANCESCA che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. ORIGLIA ANGELO ANTONIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
FUOCHI ALBERTO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Agenzia di Locri, Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo - assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/84.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 28.07.2021, l'istante conveniva dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 3.11.2017 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del diritto all'assegno ordinario ex art. 1, legge 222/84, ma che non le era stato riconosciuto il beneficio richiesto.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2310/2018 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che, contrariamente a quanto da quest'ultimo accertato, gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependo l'insussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il conseguimento della prestazione.
Nominato un nuovo consulente, alla luce delle deduzioni operate da parte ricorrente, ed espletata la consulenza tecnica medico-legale, ad esito dell'udienza di discussione del 23.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti in data 22.06.2021 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 07.07.2021, per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 28.07.2021 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU evidenziando che il consulente ne avrebbe sottovalutato il quadro clinico e, tanto nelle considerazioni cliniche quanto nelle conclusioni, avrebbe evidenziato esclusivamente i codici riferiti alle patologie (cardiopatia ipertensiva, disturbo d'ansia generalizzato con note depressive, displidemia, ateromasia carotidi, spondiloartrosi diffusa e ernie discali I5-s1 13-14, angiomi vertebrali, cervicalgia cronica con spondilosi e riduzione spazio c5 c6, colecistectomia, steatosi epatica, allergia nichel), senza indicare le percentuali ad esse associate. Inoltre, il CTU non avrebbe preso in considerazione la situazione sanitaria risultante dalla documentazione in atti, limitandosi a farne solo menzione nella storia clinica.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ritenuta necessaria la nomina di diverso consulente, il CTU nominato ha concluso affermando che le capacità lavorative dell'istante “sono permanentemente ridotte a meno di un terzo (1/3), sempre in occupazioni confacenti alle attitudini personali” con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue che va CP_2
accertato il diritto dell'istante ad essere dichiarata invalida ai fini del beneficio di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984 con decorrenza dal 3.11.2017.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' considerato il riconoscimento della prestazione sin dalla data di CP_2
presentazione della domanda amministrativa;
vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo attesa la semplicità della controversia e delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalida ai sensi Parte_1
dell'art. 1, legge n. 222/84, dalla data della domanda amministrativa
(03.11.2017);
b) condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2 refusione dei compensi di lite, che liquida complessivamente in € 3.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_2
con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 23/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi