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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/02/2024, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario Dott. Antonino Casdia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1727/2014 R.G., promossa da,
Parte 1 , nato a [...] il [...], C.F. C.F. 1 e, Parte 2 nata a [...] il
16/07/1965, C.F C.F. 2 elettivamente domiciliati in Capo D'Orlando via A. Volta n.100, presso e nello studio dell'Avv. Walter Mangano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attori-
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F, C.F. 3 in proprio e TE_1 '
quale erede di nato a [...] il [...], C.F. ON 1 TE_2 ;
,
nato a [...] il [...], C.F. C.F. 5 C.F. 4 TE_3
C.F. 6 quali eredi di nata a [...] il [...], C.F. TE_4
, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Cosentino, presso ON 1 il cui studio, sono elettivamente domiciliati;
-convenuti-
OGGETTO: violazione privacy e risarcimento danni.
Conclusioni come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 e Parte 2 , premettendo di essere proprietari di un immobile sito in Piraino c/da S. Pietro n. 5 (località Zappardino), convenivano in giudizio Persona 1 e, lamentavano la presenza di telecamere installate nell'immobile confinante di
,
proprietà di detti convenuti, asserendo che le stesse sarebbero state posizionate in direzione di aree comuni e del fabbricato di loro proprietà, e chiedevano che ne venisse ordinata la rimozione, per violazione della privacy, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni dagli stessi patiti.
Si costituivano in giudizio i sig.ri ON 1 e TE 1 contestando le domande avversarie ed evidenziando che l'iniziativa giudiziaria assunta dai signori TE_5 fosse infondata e temeraria, ed avente "una finalità meramente emulativa" inseritasi nell'ambito di una serie di procedimenti civili instaurati tra le parti, e concludevano per il rigetto delle domande. Persona 1 , il procedimento Nel corso del giudizio, a seguito del decesso del convenuto veniva interrotto.
Riassunto dagli attori, si costituivano i convenuti, i quali reiteravano le conclusioni adottate dal loro dante causa.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'espletamento della prova testimoniale richiesta.
Esaurita l'istruttoria, dopo qualche rinvio, a seguito della recente assegnazione del fascicolo a questo giudicante, all'esito dell'udienza del 20/06/2023, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
La presente azione intrapresa dagli attori, va inquadrata nella fattispecie tipica del diritto alla riservatezza riconosciuto dal nostro ordinamento con L. 31/12/1996 n. 675 poi sostituita dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30/06/2003 n. 196).
Va preliminarmente rilevato che, sulla base delle deduzioni di parte attrice, la proprietà immobiliare delle parti in giudizio fa parte di un complesso condominiale, al quale come stabilito dalla Suprema Corte di
Cassazione, va applicata la disciplina generale del condominio (Cass sez. un. n. 2046/2006).
Come si evince dell'art. 1120, comma 1 c.c., la videosorveglianza è ammissibile solo in relazione all'esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concreti pericoli.
Il sistema di videosorveglianza delle aree comuni è sottoposto alle norme in materia di protezione dei dati personali e le telecamere possono riprendere solo queste e non i luoghi circostanti o particolari come strade, edifici esercizi commerciali, etc..
La videosorveglianza in condominio può essere di due tipi: privata, se effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali e senza comunicazione o diffusione di immagini a terzi;
o condominiale, se il sistema è stato installato dal condominio per controllare le parti comuni.
La differenza tra videosorveglianza privata e condominiale risiede nel fatto che la videosorveglianza privata è consentita, a condizione che la stessa non si estenda, neppure parzialmente, a uno spazio pubblico o a una proprietà confinante, ed in caso contrario si rischierebbe di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata. Il sistema di videosorveglianza, pertanto, dovrà essere installato in modo tale da riprendere esclusivamente lo spazio privato.
Dalla documentazione in atti (relazione di CTP redatta dall'Ing. Per 2 e dalla prova testimoniale espletata,
è emerso che parte convenuta ha installato sui muri del suo fabbricato diverse telecamere, e che esse sono posizionate in modo tale da monitorare sia spazi comuni che spazi di privata dimora delle parti attrici, che permettono quanto meno il riconoscimento di una persona e in alcuni casi, anche l'identificazione.
Orbene, parte convenuta, non ha provato che l'installazione delle telecamere si è resa necessaria per l'esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concreti pericoli.
Anzi, tale ipotesi è smentita dalle stesse affermazioni contenute nelle memoria di costituzione (pag. 5) con le quali evidenziano che le riprese effettuate, sono strumentali a fornire prova in giudizi civili, tra le stesse parti, anche di natura possessoria.
Nel caso oggetto del presente giudizio, l'installazione non rispetta neppure le prescrizioni del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali, in tema di videosorveglianza, che prevede, che tali trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, o della proprietà.
Il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultano rilevanti, e, per come evidenziato dai convenuti a pagina 5 della comparsa di costituzione, si evidenzia che le riprese sono state fatte dalle convenute con finalità diverse dalla tutela della loro proprietà.
Pertanto, deve essere ordinato ai convenuti la rimozione delle telecamere installate che inquadrano e riprendono la proprietà degli odierni attori.
La domanda di risarcimento dei danni, proposta dagli attori, deve essere rigettata non essendo stato provato il lamentato danno patito.
E' pacifico in giurisprudenza, infatti, anche in materia di violazione sul trattamento dei dati personali che il danno non patrimoniale, determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno.
Tale tipologia di danno, pur potendo essere provato anche attraverso presunzioni, non è in re ipsa, non si identifica cioè "con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (cd danno evento), ma con le conseguenze di tale lesione, (cd danno conseguenza)". (Cass. 2685/2023; Cass. sez. I, 10/06/2021, n.16402;
Cass. 26.04.2021, n. 11020; Cass. 20.08.2020, n. 17383).
Orbene, nel caso di specie, le parti attrici hanno allegato un generico stato di sofferenza fisica e/o psichica,
e che i loro ospiti risultavano turbati dalla presenza di tali sistemi di sorveglianza.
Considerato pertanto che, come sopra ricostruito, l'unico danno ipotizzabile nel caso in oggetto sarebbe quello derivante dalle lesione del dovere di minimizzazione dei dati causato dalla video sorveglianza insistente sulle porzioni di aree di esclusiva proprietà degli attori, le conseguenze dannose subite avrebbero dovuto essere allegate in modo individualizzato e provate rispetto allo specifico danno e alle specifiche violazioni e non, genericamente indicate quali conseguenze necessarie dell'attività di video sorveglianza. Infatti, nel caso in esame, non può nemmeno trovare applicazione l'invocato art. 1226 c.c., in quanto la possibilità data da tale articolo, di procedere a liquidazione equitativa, non esonera comunque l'interessato dall'obbligo di offrire elementi probatori sulla sussistenza del medesimo danno, la quale costituisce presupposto indispensabile per una valutazione equitativa, per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine di una precisa liquidazione del danno. (Cass. 27/02/2013, n.4948).
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicato il D.M. 55/2014,
e con distrazione in favore dell'Avv. Walter Mangano che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1)Ordina ai convenuti la rimozione delle telecamere installate sulla loro proprietà che inquadrano e riprendono la proprietà degli odierni attori;
2) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
3)Condanna, gli odierni convenuti, in solido, al pagamento, in favore delle parti attrici, delle spese di lite che liquida in Euro 5.373,50, di cui Euro 296,50 per spese, ed Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Walter Mangano.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Patti 26/02/2024.
IL G.O.P.
Antonino Casdia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario Dott. Antonino Casdia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1727/2014 R.G., promossa da,
Parte 1 , nato a [...] il [...], C.F. C.F. 1 e, Parte 2 nata a [...] il
16/07/1965, C.F C.F. 2 elettivamente domiciliati in Capo D'Orlando via A. Volta n.100, presso e nello studio dell'Avv. Walter Mangano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attori-
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F, C.F. 3 in proprio e TE_1 '
quale erede di nato a [...] il [...], C.F. ON 1 TE_2 ;
,
nato a [...] il [...], C.F. C.F. 5 C.F. 4 TE_3
C.F. 6 quali eredi di nata a [...] il [...], C.F. TE_4
, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Cosentino, presso ON 1 il cui studio, sono elettivamente domiciliati;
-convenuti-
OGGETTO: violazione privacy e risarcimento danni.
Conclusioni come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 e Parte 2 , premettendo di essere proprietari di un immobile sito in Piraino c/da S. Pietro n. 5 (località Zappardino), convenivano in giudizio Persona 1 e, lamentavano la presenza di telecamere installate nell'immobile confinante di
,
proprietà di detti convenuti, asserendo che le stesse sarebbero state posizionate in direzione di aree comuni e del fabbricato di loro proprietà, e chiedevano che ne venisse ordinata la rimozione, per violazione della privacy, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni dagli stessi patiti.
Si costituivano in giudizio i sig.ri ON 1 e TE 1 contestando le domande avversarie ed evidenziando che l'iniziativa giudiziaria assunta dai signori TE_5 fosse infondata e temeraria, ed avente "una finalità meramente emulativa" inseritasi nell'ambito di una serie di procedimenti civili instaurati tra le parti, e concludevano per il rigetto delle domande. Persona 1 , il procedimento Nel corso del giudizio, a seguito del decesso del convenuto veniva interrotto.
Riassunto dagli attori, si costituivano i convenuti, i quali reiteravano le conclusioni adottate dal loro dante causa.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'espletamento della prova testimoniale richiesta.
Esaurita l'istruttoria, dopo qualche rinvio, a seguito della recente assegnazione del fascicolo a questo giudicante, all'esito dell'udienza del 20/06/2023, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
La presente azione intrapresa dagli attori, va inquadrata nella fattispecie tipica del diritto alla riservatezza riconosciuto dal nostro ordinamento con L. 31/12/1996 n. 675 poi sostituita dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30/06/2003 n. 196).
Va preliminarmente rilevato che, sulla base delle deduzioni di parte attrice, la proprietà immobiliare delle parti in giudizio fa parte di un complesso condominiale, al quale come stabilito dalla Suprema Corte di
Cassazione, va applicata la disciplina generale del condominio (Cass sez. un. n. 2046/2006).
Come si evince dell'art. 1120, comma 1 c.c., la videosorveglianza è ammissibile solo in relazione all'esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concreti pericoli.
Il sistema di videosorveglianza delle aree comuni è sottoposto alle norme in materia di protezione dei dati personali e le telecamere possono riprendere solo queste e non i luoghi circostanti o particolari come strade, edifici esercizi commerciali, etc..
La videosorveglianza in condominio può essere di due tipi: privata, se effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali e senza comunicazione o diffusione di immagini a terzi;
o condominiale, se il sistema è stato installato dal condominio per controllare le parti comuni.
La differenza tra videosorveglianza privata e condominiale risiede nel fatto che la videosorveglianza privata è consentita, a condizione che la stessa non si estenda, neppure parzialmente, a uno spazio pubblico o a una proprietà confinante, ed in caso contrario si rischierebbe di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata. Il sistema di videosorveglianza, pertanto, dovrà essere installato in modo tale da riprendere esclusivamente lo spazio privato.
Dalla documentazione in atti (relazione di CTP redatta dall'Ing. Per 2 e dalla prova testimoniale espletata,
è emerso che parte convenuta ha installato sui muri del suo fabbricato diverse telecamere, e che esse sono posizionate in modo tale da monitorare sia spazi comuni che spazi di privata dimora delle parti attrici, che permettono quanto meno il riconoscimento di una persona e in alcuni casi, anche l'identificazione.
Orbene, parte convenuta, non ha provato che l'installazione delle telecamere si è resa necessaria per l'esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concreti pericoli.
Anzi, tale ipotesi è smentita dalle stesse affermazioni contenute nelle memoria di costituzione (pag. 5) con le quali evidenziano che le riprese effettuate, sono strumentali a fornire prova in giudizi civili, tra le stesse parti, anche di natura possessoria.
Nel caso oggetto del presente giudizio, l'installazione non rispetta neppure le prescrizioni del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali, in tema di videosorveglianza, che prevede, che tali trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, o della proprietà.
Il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultano rilevanti, e, per come evidenziato dai convenuti a pagina 5 della comparsa di costituzione, si evidenzia che le riprese sono state fatte dalle convenute con finalità diverse dalla tutela della loro proprietà.
Pertanto, deve essere ordinato ai convenuti la rimozione delle telecamere installate che inquadrano e riprendono la proprietà degli odierni attori.
La domanda di risarcimento dei danni, proposta dagli attori, deve essere rigettata non essendo stato provato il lamentato danno patito.
E' pacifico in giurisprudenza, infatti, anche in materia di violazione sul trattamento dei dati personali che il danno non patrimoniale, determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno.
Tale tipologia di danno, pur potendo essere provato anche attraverso presunzioni, non è in re ipsa, non si identifica cioè "con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (cd danno evento), ma con le conseguenze di tale lesione, (cd danno conseguenza)". (Cass. 2685/2023; Cass. sez. I, 10/06/2021, n.16402;
Cass. 26.04.2021, n. 11020; Cass. 20.08.2020, n. 17383).
Orbene, nel caso di specie, le parti attrici hanno allegato un generico stato di sofferenza fisica e/o psichica,
e che i loro ospiti risultavano turbati dalla presenza di tali sistemi di sorveglianza.
Considerato pertanto che, come sopra ricostruito, l'unico danno ipotizzabile nel caso in oggetto sarebbe quello derivante dalle lesione del dovere di minimizzazione dei dati causato dalla video sorveglianza insistente sulle porzioni di aree di esclusiva proprietà degli attori, le conseguenze dannose subite avrebbero dovuto essere allegate in modo individualizzato e provate rispetto allo specifico danno e alle specifiche violazioni e non, genericamente indicate quali conseguenze necessarie dell'attività di video sorveglianza. Infatti, nel caso in esame, non può nemmeno trovare applicazione l'invocato art. 1226 c.c., in quanto la possibilità data da tale articolo, di procedere a liquidazione equitativa, non esonera comunque l'interessato dall'obbligo di offrire elementi probatori sulla sussistenza del medesimo danno, la quale costituisce presupposto indispensabile per una valutazione equitativa, per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine di una precisa liquidazione del danno. (Cass. 27/02/2013, n.4948).
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicato il D.M. 55/2014,
e con distrazione in favore dell'Avv. Walter Mangano che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1)Ordina ai convenuti la rimozione delle telecamere installate sulla loro proprietà che inquadrano e riprendono la proprietà degli odierni attori;
2) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
3)Condanna, gli odierni convenuti, in solido, al pagamento, in favore delle parti attrici, delle spese di lite che liquida in Euro 5.373,50, di cui Euro 296,50 per spese, ed Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Walter Mangano.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Patti 26/02/2024.
IL G.O.P.
Antonino Casdia