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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. , la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1147/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruffini, Martina Silvestrini e Benedetto Cesarini, presso i quali elettivamente domicilia, in Roma, via Conti Rossini n. 95
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pasquariello, presso il quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in , via Turati n. 55 Pt_1
APPELLATO
nel contraddittorio anche di:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Francesco Controparte_2
Antonio La Badessa, Mara Russo, Giacomo LL e Raffaella Melchionda, presso i quali elettivamente domicilia, in Milano, via Mascheroni n. 31
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello in atti il indicato in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la Parte_1
sent. n. 849 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da , veniva dichiarata Controparte_1
l'irregolarità del contratto di somministrazione a tempo determinato intercorso tra le parti, con la quale società somministrante e il CP_2 Parte_1 [...]
quale soggetto utilizzatore, con conseguente ordine di Parte_1
riammissione in servizio del predetto, nelle medesime mansioni già espletate, con condanna alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge.
Censurava detta pronuncia, articolatamente contestando che esso non avesse Parte_1
provveduto a redigere il documento di valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 del d.l.vo n. 81 del
2008, come invece ritenuto dal Tribunale, il quale ne traeva la conseguenza della mancanza di una sua legittimazione a stipulare il contratto di somministrazione.
Deduceva, a tal riguardo, sulla legittimità dei documenti che produceva con l'atto di appello, con particolare riferimento proprio al Documento di Valutazione dei Rischi.
Ribadiva, poi, l'infondatezza di tutte le deduzioni già poste da controparte con il ricorso di primo grado, e non valutate dal primo Giudice stante l'assorbenza del profilo accolto, in ordina alla pretesa violazione dei limiti del contingentamento, nonché sull'asserita violazione dei divieti di cui all'art. 32 del d.l.vo n. 81 del 2015, sull'asserita violazione dei successivi artt. 33, lett. a), b), c) e d.) e 35 , comma 4, quest'ultima sulla presunta violazione degli obblighi di formazione, infine sull'asserita illegittimità della proroga.
In ogni caso contestava la misura delle sette mensilità come determinata dal Tribunale ai fini della corresponsione dell'indennità risarcitoria.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
So costituiva , che resisteva all'appello, formalmente riproponendo gli altri Controparte_1
motivi di cui al ricorso di primo grado.
Si costituiva la Gi. anch'essa concludendo per il rigetto dell'appello. CP_2
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata pera decisione.
L'appello è infondato, nei termini che si vanno ad illustrare.
Va preliminarmente e sinteticamente rilevato, con riferimento al motivo di ricorso accolto dal primo Giudice, che l'odierna appellante aveva depositato il contratto individuale di lavoro a termine in regime di somministrazione stipulato con il in data 16 novembre 2018, CP_1
2 unitamente ai suoi allegati, documento distinto dal contratto di somministrazione di lavoro stipulato tra la e il . Detto contratto individuale di lavoro conteneva Controparte_2 Parte_1
la sottoscrizione del lavoratore su ogni sua ogni pagina e sui relativi allegati, e in particolare ha sottoscritto per esteso e per avvenuta consegna il «MODULO DI INFORMAZIONE CP_1
SUI RISCHI SUL POSTO DI LAVORO», nonché sottoscritto per esteso il verbale di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). L'odierno appellante sottoscriveva, poi, il riepilogo degli «Elementi essenziali del contratto di somministrazione» , nonché la nota informativa sugli «Obblighi previsti dalla legge in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro inerenti la somministrazione di lavoro». Va anche rilevato che il «MODULO DI
INFORMAZIONE SUI RISCHI SUL POSTO DI LAVORO» contiene l'elencazione dei rischi specifici nell'ambiente di lavoro ed esso dichiarava di aver effettuato la valutazione Parte_1
dei rischi e di aver redatto il relativo Documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR), senza il quale, peraltro, non si sarebbe potuto redigere né il modulo informativo né la tabella riepilogativa dei rischi né gli ulteriori allegati.
Nel contesto descritto la Corte concorda con l'appello circa l'integrazione almeno indiziaria dell'avvenuta redazione del DVR, per cui vi erano i presupposti, prima di emettere una pronuncia di conversione del rapporto basata sull'inesistenza di detto documento, per l'esercizio dei poteri officiosi del Giudice ex art. 421 c.p.c..
In ogni caso detta produzione è avvenuta in appello e, elidendo ogni dubbio sull'effettività di quel documento, la mancanza del quale è stata posta a base dell'accoglimento del ricorso, è da reputarsi ammissibile.
Al riguardo questa Corte aderisce a quel costante orientamento della S.C. (arg., da ultimo, ex
Cass., Sez. Lav., 7.3.2024 n. 6201) per il quale nuovi documenti sono producibili in appello risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova. Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti.
Ciò posto, e quindi rivisto il profilo posto dal Giudice di prime cure a base dell'accoglimento della domanda del , non per questo va rimossa la statuizione impugnata. CP_1
3 L'appellato, infatti, ha espressamente riproposto, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande contenute nel ricorso di primo grado e dal Tribunale ritenute assorbite dal motivo di accoglimento, per quanto detto non condiviso dalla Corte.
Tra di esse appare al Collegio assorbente quella concernente l'illegittimità della proroga.
Va rilevato che la fattispecie in esame presenta un contratto di somministrazione lavoro originariamente previsto e che aveva esecuzione dal 19 novembre 2018, per 12 mesi, prorogato alla scadenza, con comunicazione del 19 novembre 2019, sino al 31 gennaio 2020.
La vicenda è regolata dal d.l.vo n. 81 del 2015, modificato dal d.l. n. 87/2018 (c.d. “decreto dignità”), come convertito dalla l. n. 96 del 2018, quindi nella versione normativa in vigore dal
12 agosto 2018 (v. art. 1, comma 3, della legge di conversione, che stabiliva l'entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta l'11 agosto
2018).
In base a detta innovazione sussiste un obbligo di specificità della causale quando il termine complessivo tra il primo contratto a termine e la successiva proroga sia superiore ai 12 mesi, atteso che il legislatore ha previsto che le proroghe del contratto per il periodo successivo ai primi dodici mesi siano sempre da riferire alle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs.
n. 81/2015, così come riformato dal decreto-legge e dalla legge di conversione citt..
Le norme da considerare del d.l.vo n. 81 del 2015, nella formulazione ratione temporis precisata, sono le seguenti:
Art. 19, commi 1 e 4.
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attivita' ordinaria. (1)
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
4 esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
Art. 21, comma 1.
Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
Il contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Art. 34, comma 2, prima parte.
In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui al capo II (che comprende le norme precedenti;
n.d.r.),
Appare allora del tutto evidente che l'originaria generale acausalità è superata sia nel singolo contratto a termine, anche di somministrazione, che da solo superi i 12 mesi, sia nelle proroghe che facciano comunque oltrepassare detto limite.
Il nuovo comma 4 dell'art. 19 cit. prescrive che la causale sia indicata nell'atto scritto da cui risulta l'apposizione del termine nei casi di rinnovo e di proroga che comporti il superamento dei 12 mesi complessivi, anche perché la forma scritta della clausola appositiva del termine è prevista ad substantiam, e, pertanto, la mancata indicazione della causale comporta nullità della clausola stessa e la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ab initio. La norma precisa altresì che le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo devono essere oggetto di “specificazione”.
Alla scadenza del 12 mesi, il contratto, originariamente acausale, com'era consentito, veniva prorogato con la seguente c comunicazione della società somministrante:
“Ai sensi dell'art. 34, comma 2, de D.Lgs. Le proponiamo di prorogare il Suo CP_3
contratto a termine a scopo somministrazione sino al 31/01/2020 ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
La preghiamo di sottoscrivere la presente proroga e integrazione contrattuale in segno di integrale accettazione del suo contenuto”.
Appare del tutto evidente che una tale enunciazione non contenga alcuna specifica causale e, quindi, in alcun modo assolve l'obbligo normativo di inserire una giustificazione del termine riferita alle esigenze dell'utilizzatore medesimo, sicché le condizioni organizzative e/o produttive che consentono la reiterazione delle mansioni a termine devono essere verificate con riferimento all'impresa utilizzatrice. La mancanza della causale giustificativa della proroga del
5 rapporto fa sì che il rapporto di lavoro con l'Agenzia di somministrazione deve intendersi intrattenuto oltre i 12 mesi senza una causale giustificativa
Trattasi di una disciplina chiara che mira ad assicurare al lavoratore, a fronte di un incentivo all'occupazione, forme di tutela, con correlata limitazione dell'utilizzo dello strumento della proroga.
Ne discende che, sia pure per un assorbente profilo diverso da quello considerato dal primo
Giudice, la statuizione di conversine del rapporto di cui alla sentenza impugnata va tenuta ferma, apparendo peraltro irrilevante se la decorrenza del rapporto a tempo indeterminato vada dall'inizio o dalla fine della contratto a termine originariamente stipulato, stante la continuità del rapporto come convertito.
Priva di pregio, infine, appare l'impugnativa, peraltro del tutto generica, concernente il numero di mensilità concesse dal primo Giudice, ex art. 39, comma 2, del d.l.vo n. 81 cit., che sin dalla sua introduzione così recita:
“Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
In tale contesto, il riconoscimento di sette mensilità da parte del primo Giudice appare corretto sul piano dell'applicazione dei criteri di quantificazione imposti dalla norma, dovendosi peraltro considerare non solo la durata complessiva del contratto, ma anche altri elementi, quali il comportamento e le condizioni delle parti (arg. ex Cass., Sez. Lav., 14.7.2022 n. 22258)
In conclusione, la sentenza impugnata, pur rimodulata nella sua motivazione, va confermata, per cui l'appello proposto va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del grado nel rapporto con la società appellante, liquidandosi, con distrazione, all'avv. F. Pasquariello, come indicato in dispositivo, alla luce dei parametri offerti dalle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n.
147 del 2022. Si reputa invece equo compensate le spese medesime nel rapporto con la società di somministrazione, stante la sua diversa posizione processuale nella presente fase.
P.Q.M.
6 La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna il appellante a corrispondere a , con distrazione all'avv. F. Parte_1 Controparte_1
Pasquariello, le spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa;
dichiara integralmente compensate le spese medesime nel rimanente rapporto processuale.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. , la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1147/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruffini, Martina Silvestrini e Benedetto Cesarini, presso i quali elettivamente domicilia, in Roma, via Conti Rossini n. 95
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pasquariello, presso il quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in , via Turati n. 55 Pt_1
APPELLATO
nel contraddittorio anche di:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Francesco Controparte_2
Antonio La Badessa, Mara Russo, Giacomo LL e Raffaella Melchionda, presso i quali elettivamente domicilia, in Milano, via Mascheroni n. 31
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello in atti il indicato in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la Parte_1
sent. n. 849 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da , veniva dichiarata Controparte_1
l'irregolarità del contratto di somministrazione a tempo determinato intercorso tra le parti, con la quale società somministrante e il CP_2 Parte_1 [...]
quale soggetto utilizzatore, con conseguente ordine di Parte_1
riammissione in servizio del predetto, nelle medesime mansioni già espletate, con condanna alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge.
Censurava detta pronuncia, articolatamente contestando che esso non avesse Parte_1
provveduto a redigere il documento di valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 del d.l.vo n. 81 del
2008, come invece ritenuto dal Tribunale, il quale ne traeva la conseguenza della mancanza di una sua legittimazione a stipulare il contratto di somministrazione.
Deduceva, a tal riguardo, sulla legittimità dei documenti che produceva con l'atto di appello, con particolare riferimento proprio al Documento di Valutazione dei Rischi.
Ribadiva, poi, l'infondatezza di tutte le deduzioni già poste da controparte con il ricorso di primo grado, e non valutate dal primo Giudice stante l'assorbenza del profilo accolto, in ordina alla pretesa violazione dei limiti del contingentamento, nonché sull'asserita violazione dei divieti di cui all'art. 32 del d.l.vo n. 81 del 2015, sull'asserita violazione dei successivi artt. 33, lett. a), b), c) e d.) e 35 , comma 4, quest'ultima sulla presunta violazione degli obblighi di formazione, infine sull'asserita illegittimità della proroga.
In ogni caso contestava la misura delle sette mensilità come determinata dal Tribunale ai fini della corresponsione dell'indennità risarcitoria.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
So costituiva , che resisteva all'appello, formalmente riproponendo gli altri Controparte_1
motivi di cui al ricorso di primo grado.
Si costituiva la Gi. anch'essa concludendo per il rigetto dell'appello. CP_2
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata pera decisione.
L'appello è infondato, nei termini che si vanno ad illustrare.
Va preliminarmente e sinteticamente rilevato, con riferimento al motivo di ricorso accolto dal primo Giudice, che l'odierna appellante aveva depositato il contratto individuale di lavoro a termine in regime di somministrazione stipulato con il in data 16 novembre 2018, CP_1
2 unitamente ai suoi allegati, documento distinto dal contratto di somministrazione di lavoro stipulato tra la e il . Detto contratto individuale di lavoro conteneva Controparte_2 Parte_1
la sottoscrizione del lavoratore su ogni sua ogni pagina e sui relativi allegati, e in particolare ha sottoscritto per esteso e per avvenuta consegna il «MODULO DI INFORMAZIONE CP_1
SUI RISCHI SUL POSTO DI LAVORO», nonché sottoscritto per esteso il verbale di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). L'odierno appellante sottoscriveva, poi, il riepilogo degli «Elementi essenziali del contratto di somministrazione» , nonché la nota informativa sugli «Obblighi previsti dalla legge in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro inerenti la somministrazione di lavoro». Va anche rilevato che il «MODULO DI
INFORMAZIONE SUI RISCHI SUL POSTO DI LAVORO» contiene l'elencazione dei rischi specifici nell'ambiente di lavoro ed esso dichiarava di aver effettuato la valutazione Parte_1
dei rischi e di aver redatto il relativo Documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR), senza il quale, peraltro, non si sarebbe potuto redigere né il modulo informativo né la tabella riepilogativa dei rischi né gli ulteriori allegati.
Nel contesto descritto la Corte concorda con l'appello circa l'integrazione almeno indiziaria dell'avvenuta redazione del DVR, per cui vi erano i presupposti, prima di emettere una pronuncia di conversione del rapporto basata sull'inesistenza di detto documento, per l'esercizio dei poteri officiosi del Giudice ex art. 421 c.p.c..
In ogni caso detta produzione è avvenuta in appello e, elidendo ogni dubbio sull'effettività di quel documento, la mancanza del quale è stata posta a base dell'accoglimento del ricorso, è da reputarsi ammissibile.
Al riguardo questa Corte aderisce a quel costante orientamento della S.C. (arg., da ultimo, ex
Cass., Sez. Lav., 7.3.2024 n. 6201) per il quale nuovi documenti sono producibili in appello risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova. Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti.
Ciò posto, e quindi rivisto il profilo posto dal Giudice di prime cure a base dell'accoglimento della domanda del , non per questo va rimossa la statuizione impugnata. CP_1
3 L'appellato, infatti, ha espressamente riproposto, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande contenute nel ricorso di primo grado e dal Tribunale ritenute assorbite dal motivo di accoglimento, per quanto detto non condiviso dalla Corte.
Tra di esse appare al Collegio assorbente quella concernente l'illegittimità della proroga.
Va rilevato che la fattispecie in esame presenta un contratto di somministrazione lavoro originariamente previsto e che aveva esecuzione dal 19 novembre 2018, per 12 mesi, prorogato alla scadenza, con comunicazione del 19 novembre 2019, sino al 31 gennaio 2020.
La vicenda è regolata dal d.l.vo n. 81 del 2015, modificato dal d.l. n. 87/2018 (c.d. “decreto dignità”), come convertito dalla l. n. 96 del 2018, quindi nella versione normativa in vigore dal
12 agosto 2018 (v. art. 1, comma 3, della legge di conversione, che stabiliva l'entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta l'11 agosto
2018).
In base a detta innovazione sussiste un obbligo di specificità della causale quando il termine complessivo tra il primo contratto a termine e la successiva proroga sia superiore ai 12 mesi, atteso che il legislatore ha previsto che le proroghe del contratto per il periodo successivo ai primi dodici mesi siano sempre da riferire alle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs.
n. 81/2015, così come riformato dal decreto-legge e dalla legge di conversione citt..
Le norme da considerare del d.l.vo n. 81 del 2015, nella formulazione ratione temporis precisata, sono le seguenti:
Art. 19, commi 1 e 4.
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attivita' ordinaria. (1)
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
4 esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
Art. 21, comma 1.
Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
Il contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Art. 34, comma 2, prima parte.
In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui al capo II (che comprende le norme precedenti;
n.d.r.),
Appare allora del tutto evidente che l'originaria generale acausalità è superata sia nel singolo contratto a termine, anche di somministrazione, che da solo superi i 12 mesi, sia nelle proroghe che facciano comunque oltrepassare detto limite.
Il nuovo comma 4 dell'art. 19 cit. prescrive che la causale sia indicata nell'atto scritto da cui risulta l'apposizione del termine nei casi di rinnovo e di proroga che comporti il superamento dei 12 mesi complessivi, anche perché la forma scritta della clausola appositiva del termine è prevista ad substantiam, e, pertanto, la mancata indicazione della causale comporta nullità della clausola stessa e la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ab initio. La norma precisa altresì che le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo devono essere oggetto di “specificazione”.
Alla scadenza del 12 mesi, il contratto, originariamente acausale, com'era consentito, veniva prorogato con la seguente c comunicazione della società somministrante:
“Ai sensi dell'art. 34, comma 2, de D.Lgs. Le proponiamo di prorogare il Suo CP_3
contratto a termine a scopo somministrazione sino al 31/01/2020 ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
La preghiamo di sottoscrivere la presente proroga e integrazione contrattuale in segno di integrale accettazione del suo contenuto”.
Appare del tutto evidente che una tale enunciazione non contenga alcuna specifica causale e, quindi, in alcun modo assolve l'obbligo normativo di inserire una giustificazione del termine riferita alle esigenze dell'utilizzatore medesimo, sicché le condizioni organizzative e/o produttive che consentono la reiterazione delle mansioni a termine devono essere verificate con riferimento all'impresa utilizzatrice. La mancanza della causale giustificativa della proroga del
5 rapporto fa sì che il rapporto di lavoro con l'Agenzia di somministrazione deve intendersi intrattenuto oltre i 12 mesi senza una causale giustificativa
Trattasi di una disciplina chiara che mira ad assicurare al lavoratore, a fronte di un incentivo all'occupazione, forme di tutela, con correlata limitazione dell'utilizzo dello strumento della proroga.
Ne discende che, sia pure per un assorbente profilo diverso da quello considerato dal primo
Giudice, la statuizione di conversine del rapporto di cui alla sentenza impugnata va tenuta ferma, apparendo peraltro irrilevante se la decorrenza del rapporto a tempo indeterminato vada dall'inizio o dalla fine della contratto a termine originariamente stipulato, stante la continuità del rapporto come convertito.
Priva di pregio, infine, appare l'impugnativa, peraltro del tutto generica, concernente il numero di mensilità concesse dal primo Giudice, ex art. 39, comma 2, del d.l.vo n. 81 cit., che sin dalla sua introduzione così recita:
“Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
In tale contesto, il riconoscimento di sette mensilità da parte del primo Giudice appare corretto sul piano dell'applicazione dei criteri di quantificazione imposti dalla norma, dovendosi peraltro considerare non solo la durata complessiva del contratto, ma anche altri elementi, quali il comportamento e le condizioni delle parti (arg. ex Cass., Sez. Lav., 14.7.2022 n. 22258)
In conclusione, la sentenza impugnata, pur rimodulata nella sua motivazione, va confermata, per cui l'appello proposto va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del grado nel rapporto con la società appellante, liquidandosi, con distrazione, all'avv. F. Pasquariello, come indicato in dispositivo, alla luce dei parametri offerti dalle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n.
147 del 2022. Si reputa invece equo compensate le spese medesime nel rapporto con la società di somministrazione, stante la sua diversa posizione processuale nella presente fase.
P.Q.M.
6 La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna il appellante a corrispondere a , con distrazione all'avv. F. Parte_1 Controparte_1
Pasquariello, le spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa;
dichiara integralmente compensate le spese medesime nel rimanente rapporto processuale.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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