Sentenza 5 febbraio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 05/02/2021, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/02/2021
N. 00166/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01154/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Ferri, Riccardo Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- -OMISSIS- non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale ordinario civile di Venezia n-OMISSIS-pubblicata il 7 gennaio 2020 e passata in giudicato, avente a oggetto la condanna al pagamento di somme di denaro in favore dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e trattenuta la causa in decisione ex art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che i ricorrenti chiedono l’ottemperanza della sentenza in epigrafe, n. 10 del 2020, con cui il Tribunale ordinario di Venezia ha riconosciuto la responsabilità dell’Azienda -OMISSIS-) per condotta colposa del personale ospedaliero con riferimento al decesso del loro congiunto -OMISSIS-e ha condannato l’Azienda UL:
- “a risarcire a-OMISSIS-, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo di € -OMISSIS-
- “a pagare a -OMISSIS-, quali eredi del defunto -OMISSIS-, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo complessivo di € 24.020,00”;
- “alla rifusione delle spese di CTU come liquidate in causa e a rifondere agli attori le spese di CTP per € 1.500,00 oltre accessori, e le spese di lite in € 14.773,00, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa”;
Considerato che la UL intimata non si è costituita in giudizio e che i ricorrenti hanno depositato note di udienza con cui hanno chiesto il passaggio in decisione della causa;
Considerato che il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 27 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n.137 del 2020;
Considerato che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come da certificazione depositata in giudizio;
Considerato che la sentenza, munita di formula esecutiva, è stata regolarmente notificata alla UL presso la sua sede reale ed è, altresì, infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97;
Considerato che agli atti del presente giudizio non risulta che la -OMISSIS-(ex -OMISSIS-) abbia corrisposto le somme dovute ai ricorrenti secondo quanto disposto nella sentenza in epigrafe;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso in ottemperanza vada accolto e che debba essere sancito l’obbligo della UL intimata di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento integrale di quanto dovuto ai ricorrenti, secondo quanto disposto dalla sentenza medesima, entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte della presente pronuncia;
Ritenuto, nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, di nominare fin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Venezia o un suo delegato, il quale, su richiesta degli interessati, entro i successivi trenta giorni dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute, secondo quanto disposto nella sentenza in epigrafe, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
Ritenuto, altresì, di accogliere la richiesta di condanna della UL al pagamento di una somma di denaro ex art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a., nei limiti dell’importo, ritenuto equo, degli interessi legali al tasso vigente, per ogni giorno di ritardo dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino al soddisfo o all’insediamento del Commissario ad acta (cfr. C.d.S., sent. n. 6724 del 18 e Ad. Plen. n.7 del 2019; Tar Veneto, sent. 593 del 2019; Tar Milano, sent. n. 1342 del 2019);
Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato, tenuto conto della serialità delle controversie, quali quella in questione, relative all’ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla UL intimata di dare integrale esecuzione al giudicato a favore dei ricorrenti, di cui alla sentenza in epigrafe, nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte.
Nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Venezia o un suo delegato, il quale, su richiesta degli interessati, entro i successivi trenta giorni dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute, secondo quanto disposto nella sentenza in epigrafe, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Condanna la UL intimata al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett.e) c.p.a., secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna la UL intimata a rifondere le spese di lite, che liquida complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.