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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1425/2023
Successivamente alle ore 15:12, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1425/2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto”,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata a Torretta di Crucoli (KR), c.so Garibaldi n. 22; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Caligiuri, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elett.te domiciliata a Falerna (CZ), via Controparte_2 C.F._1
Zara n. 6; rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con la pronuncia della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
-1- Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Controparte_1
in persona del relativo l.r.p.t., ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto
[...] notificatole il 02.10.2023 dall'Avv. sulla scorta della sentenza n. 746/2020, Controparte_2 emessa il 09.09.2020, con cui il Tribunale di Crotone, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dall'odierna attrice, la condannava alla refusione delle spese di lite in favore della creditrice distraendole nei confronti dell'odierna Controparte_3 convenuta, nella sua qualità di difensore antistatario della parte vittoriosa.
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito: a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 617 c.p.c., l'omessa contestuale notifica, unitamente all'atto di precetto, del titolo esecutivo;
b)
l'errato calcolo dell'importo precettato;
c) la nullità della sentenza posta in esecuzione.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto e la inefficacia esecutiva e/o la nullità del titolo del quale è minacciata l'esecuzione.
2) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre accessori di legge da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'Avv. , Controparte_2 eccependo: a) l'incompetenza per valore del Tribunale adito, risultando la controversia devoluta alla competenza del Giudice di Pace;
b) l'inammissibilità delle eccezioni afferenti alla legittimità del titolo esecutivo di formazione giudiziale.
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, subentrato il sottoscritto magistrato nella titolarità del fascicolo solo in data 17.04.2024, all'odierna udienza del 20.02.2025, previa discussione orale, la causa è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In diritto
1.- Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Preliminarmente in rito, va rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'odierna opposta, atteso che allorché un'opposizione al precetto sia proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione) ed ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), la competenza per valore del giudice di pace sulla causa di opposizione all'esecuzione subisce la vis attractiva della competenza per materia del tribunale sulla causa di opposizione agli atti esecutivi, in applicazione dell'art. 104 c.p.c. che consente il cumulo di domande anche non altrimenti connesse, purché la somma dei valori non superi la competenza per valore del giudice superiore.
3. - Procedendo quindi all'esame dei singoli motivi di opposizione, deve osservarsi quanto segue.
3.1. - Il primo motivo di censura, con cui l'opponente si duole dell'omessa notifica del titolo esecutivo, previa sua qualificazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., pur tempestivamente dedotto (attesa l'osservanza del termine di 20 gg.), è tuttavia infondato nel merito.
-2- Va difatti sul punto ribadito che la notifica del titolo esecutivo eseguita al procuratore domiciliatario, anziché alla parte personalmente non integra, anche dopo la novellazione dell'art. 479 comma 2 c.p.c., un'ipotesi di inesistenza, ma di mera nullità della notificazione, sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo.
Segnatamente la nullità deve dirsi sanata quando l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notificazione di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto.
Tale ipotesi ricorre, ad esempio, proprio nel caso in cui l'intimato abbia provveduto all'impugnazione della sentenza di primo grado con atto di appello notificato in data antecedente alla ricezione dell'atto di precetto, giacché tale sua condotta processuale rivela la piena e preventiva conoscenza del titolo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione (cfr.
Cass. 30.01.2018 n. 2294).
Ebbene, nella specie, è incontroverso tra le parti e, in ogni caso, documentalmente provato che la sentenza n. 746/2020, emessa dal Tribunale di Crotone il 09.09.2020, è stata notificata in data 02.10.2023, unitamente all'atto di precetto, all'Avv. Mariateresa Bernardo, nella sua qualità di procuratore domiciliatario della Controparte_1
(cfr. documentazione allegata alla comparsa costituiva).
[...]
Inoltre, la medesima , conferendo il 23.02.2021 apposita procura alle Controparte_1 liti all'Avv. Francesco Caligiuri, aveva già provveduto ad interporre gravame avverso la predetta sentenza con atto di appello del 02.03.2021, notificato all'odierna opposta il
02.03.2021 ed al quale era anche allegata in copia autentica la sentenza impugnata, così dimostrando di avere piena ed integrale conoscenza di quest'ultima.
3.2. - Con il secondo motivo di opposizione risulta contestata l'entità dell'importo precettato, non essendo dovuta la somma pari ad € 40,24 pretesa a titolo di richiesta e rilascio copie in forma esecutiva.
Il motivo, su cui peraltro parte opposta non ha neppure preso posizione, merita accoglimento.
Difatti, considerato che a decorrere dal 28.02.2023 è venuta meno la necessità della formula esecutiva (essendo sufficiente perché un titolo possa dare corso all'esecuzione forzata che ne sia attestata la conformità della copia all'originale) e rilevato che il precetto è stato notificato il 02.10.2023, devono ritenersi non dovute o comunque superflue le spese pretese dalla creditrice precettante a tale titolo.
In proposito occorre tuttavia precisarsi che con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n. 5515/2008 e Cass. n. 2938/1992), ribadendo ancora una volta il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
In ragione di ciò va dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alla somma di € 40,24, mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo.
-3- 3.3. - Il terzo motivo di opposizione, afferente all'asserita nullità della sentenza in quanto emessa in favore di un soggetto giuridicamente inesistente in quanto cancellata dal registro delle imprese, deve ritenersi in questa sede inammissibile.
Invero, rilevato che con tale doglianza parte opponente solleva eccezioni che postulano l'esame nel merito del giudizio, va qui ribadito che con l'opposizione all'esecuzione promossa in base un titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivo alla formazione del titolo e non anche quelle di merito, riservato alla cognizione della competente autorità giudiziaria adita in sede di impugnazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. III, 02.08.2021 n.
22090).
****************
In ordine alle spese del giudizio, preso atto dell'accoglimento parziale dell'opposizione ed applicato il principio secondo cui «l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.» (cfr. Cass., Sez. Un., 31.10.2022 n.
32061), va disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1425/2023 R.G., così statuisce:
1. accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto relativamente alla somma di € 40,24, precetto che resta valido ed efficace per la somma residua;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, in data 20.02.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
-4-
Successivamente alle ore 15:12, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1425/2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto”,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata a Torretta di Crucoli (KR), c.so Garibaldi n. 22; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Caligiuri, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elett.te domiciliata a Falerna (CZ), via Controparte_2 C.F._1
Zara n. 6; rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con la pronuncia della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
-1- Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Controparte_1
in persona del relativo l.r.p.t., ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto
[...] notificatole il 02.10.2023 dall'Avv. sulla scorta della sentenza n. 746/2020, Controparte_2 emessa il 09.09.2020, con cui il Tribunale di Crotone, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dall'odierna attrice, la condannava alla refusione delle spese di lite in favore della creditrice distraendole nei confronti dell'odierna Controparte_3 convenuta, nella sua qualità di difensore antistatario della parte vittoriosa.
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito: a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 617 c.p.c., l'omessa contestuale notifica, unitamente all'atto di precetto, del titolo esecutivo;
b)
l'errato calcolo dell'importo precettato;
c) la nullità della sentenza posta in esecuzione.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto e la inefficacia esecutiva e/o la nullità del titolo del quale è minacciata l'esecuzione.
2) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre accessori di legge da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'Avv. , Controparte_2 eccependo: a) l'incompetenza per valore del Tribunale adito, risultando la controversia devoluta alla competenza del Giudice di Pace;
b) l'inammissibilità delle eccezioni afferenti alla legittimità del titolo esecutivo di formazione giudiziale.
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, subentrato il sottoscritto magistrato nella titolarità del fascicolo solo in data 17.04.2024, all'odierna udienza del 20.02.2025, previa discussione orale, la causa è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In diritto
1.- Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Preliminarmente in rito, va rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'odierna opposta, atteso che allorché un'opposizione al precetto sia proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione) ed ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), la competenza per valore del giudice di pace sulla causa di opposizione all'esecuzione subisce la vis attractiva della competenza per materia del tribunale sulla causa di opposizione agli atti esecutivi, in applicazione dell'art. 104 c.p.c. che consente il cumulo di domande anche non altrimenti connesse, purché la somma dei valori non superi la competenza per valore del giudice superiore.
3. - Procedendo quindi all'esame dei singoli motivi di opposizione, deve osservarsi quanto segue.
3.1. - Il primo motivo di censura, con cui l'opponente si duole dell'omessa notifica del titolo esecutivo, previa sua qualificazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., pur tempestivamente dedotto (attesa l'osservanza del termine di 20 gg.), è tuttavia infondato nel merito.
-2- Va difatti sul punto ribadito che la notifica del titolo esecutivo eseguita al procuratore domiciliatario, anziché alla parte personalmente non integra, anche dopo la novellazione dell'art. 479 comma 2 c.p.c., un'ipotesi di inesistenza, ma di mera nullità della notificazione, sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo.
Segnatamente la nullità deve dirsi sanata quando l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notificazione di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto.
Tale ipotesi ricorre, ad esempio, proprio nel caso in cui l'intimato abbia provveduto all'impugnazione della sentenza di primo grado con atto di appello notificato in data antecedente alla ricezione dell'atto di precetto, giacché tale sua condotta processuale rivela la piena e preventiva conoscenza del titolo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione (cfr.
Cass. 30.01.2018 n. 2294).
Ebbene, nella specie, è incontroverso tra le parti e, in ogni caso, documentalmente provato che la sentenza n. 746/2020, emessa dal Tribunale di Crotone il 09.09.2020, è stata notificata in data 02.10.2023, unitamente all'atto di precetto, all'Avv. Mariateresa Bernardo, nella sua qualità di procuratore domiciliatario della Controparte_1
(cfr. documentazione allegata alla comparsa costituiva).
[...]
Inoltre, la medesima , conferendo il 23.02.2021 apposita procura alle Controparte_1 liti all'Avv. Francesco Caligiuri, aveva già provveduto ad interporre gravame avverso la predetta sentenza con atto di appello del 02.03.2021, notificato all'odierna opposta il
02.03.2021 ed al quale era anche allegata in copia autentica la sentenza impugnata, così dimostrando di avere piena ed integrale conoscenza di quest'ultima.
3.2. - Con il secondo motivo di opposizione risulta contestata l'entità dell'importo precettato, non essendo dovuta la somma pari ad € 40,24 pretesa a titolo di richiesta e rilascio copie in forma esecutiva.
Il motivo, su cui peraltro parte opposta non ha neppure preso posizione, merita accoglimento.
Difatti, considerato che a decorrere dal 28.02.2023 è venuta meno la necessità della formula esecutiva (essendo sufficiente perché un titolo possa dare corso all'esecuzione forzata che ne sia attestata la conformità della copia all'originale) e rilevato che il precetto è stato notificato il 02.10.2023, devono ritenersi non dovute o comunque superflue le spese pretese dalla creditrice precettante a tale titolo.
In proposito occorre tuttavia precisarsi che con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n. 5515/2008 e Cass. n. 2938/1992), ribadendo ancora una volta il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
In ragione di ciò va dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alla somma di € 40,24, mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo.
-3- 3.3. - Il terzo motivo di opposizione, afferente all'asserita nullità della sentenza in quanto emessa in favore di un soggetto giuridicamente inesistente in quanto cancellata dal registro delle imprese, deve ritenersi in questa sede inammissibile.
Invero, rilevato che con tale doglianza parte opponente solleva eccezioni che postulano l'esame nel merito del giudizio, va qui ribadito che con l'opposizione all'esecuzione promossa in base un titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivo alla formazione del titolo e non anche quelle di merito, riservato alla cognizione della competente autorità giudiziaria adita in sede di impugnazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. III, 02.08.2021 n.
22090).
****************
In ordine alle spese del giudizio, preso atto dell'accoglimento parziale dell'opposizione ed applicato il principio secondo cui «l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.» (cfr. Cass., Sez. Un., 31.10.2022 n.
32061), va disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1425/2023 R.G., così statuisce:
1. accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto relativamente alla somma di € 40,24, precetto che resta valido ed efficace per la somma residua;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, in data 20.02.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
-4-