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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/08/2025, n. 6568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6568 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 44737/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44737/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNONE ANDREA e Parte_1 P.IVA_1 DONATO GIANLUCA LUIGI ( ) elettivamente domiciliata in PIAZZA C.F._1 CARROCCIO, 15 20025 LEGNANO presso il difensore avv. COMPAGNONE ANDREA
ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dagli Avv.ti GIUSEPPE SUMMO (C.F.: CP_1 P.IVA_2
ed (C.F.: ) elettivamente C.F._2 Controparte_2 C.F._3 domiciliata in Milano Via Privata Cesare Battisti n. 2 presso i difensori CONVENUTA- OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15841/2022 emesso dal Parte_1 Tribunale di Milano il 28 settembre 2022 con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 325.772,00, oltre interessi e spese, in confronto della per la “fornitura di scarpe”. A CP_1 sostengo dell'opposizione ha allegato: A. L'insussistenza della prova del corretto e puntuale adempimento dell'obbligazione nonché la mancanza di liquidità del diritto di credito fatto valere;
B. l'inadempimento nell'esecuzione del contratto in quanto la ha consegnato un CP_1 numero consistente di articoli (scarpe) recanti vizi di qualità e come tale necessitanti di riparazioni. Da qui maggiori tempi e costi di conseguimento della fornitura;
pagina 1 di 14 C. Inadempimento di al termine di consegna di 748 paia di scarpe di vari modelli e CP_1 misure. Ciò ha reso a sua volta inadempiente nei confronti di e ne ha Parte_1 CP_3 impedito di conseguire il guadagno netto di € 130.971,00, tenuto conto che l'incasso di € 178.701,00 deve scontare il corrispettivo di € 47.730,00 che avrebbe dovuto versare, Parte_1 se avesse adempiuto;
CP_1
D. L'ulteriore danno subito a livello reputazionale e la connesse perdite di chance. La CP_3 non ha confermato a le future commesse di produzione, sebbene fosse iniziata Parte_1 una proficua collaborazione commerciale sin dal 2018. Ha, quindi, concluso nei seguenti termini:
“In via preliminare Rigettare l'eventuale istanza di controparte volta ad ottenere la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 15841/2022 pronunciato dall'On.le Tribunale di Milano, tenuto conto che l'opposizione è fondata su prova scritta, per tutti i motivi di cui in atti;
Nel merito in via principale Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 15841/2022 pronunciato dall'On.le Tribunale di Milano per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dalla società alla società opposta per tutti i motivi di cui in atti, e così Parte_1 CP_1 anche in via di eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.; Nel merito in via riconvenzionale Accertata l'esistenza di gravi vizi e difetti nei beni consegnati dalla società e/o il ritardo CP_1 rispetto ai termini di consegna concordati inter partes, dichiarare il grave inadempimento contrattuale imputabile a fatto e colpa esclusiva della società opposta e per l'effetto, previa revoca e/o CP_1 annullamento del decreto ingiuntivo opposto n. 15841/2022 pronunciato dall'On.le Tribunale di Milano, condannare la convenuta opposta al risarcimento del danno subito da CP_1 Parte_1 per tutte le voci esposte in narrativa, nella misura di € 1.523.024,89, così come quantificata in
[...] atti, o nella maggiore o minore misura che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, previa eventuale compensazione giudiziale tra le somme risultanti dovute in favore di a titolo di risarcimento del danno a qualunque titolo dovuto, con ogni e qualsiasi somma Parte_1 risultasse eventualmente ancora dovuta alla società CP_1 In ogni caso Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a., rimborso del contributo unificato e tutte le conseguenti spese di registrazione dell'emananda sentenza”.
Si è costituita con comparsa di risposta del 19 aprile 2023 la insistendo nella pretesa CP_1 creditoria ed eccependo- rispetto alle avverse difese e domande, che:
• vi fosse la prova piena del credito azionato come dimostrato non solo dai documenti prodotti (fatture e ddt) ma anche da quelli avversi ove è dimostrato che “ ha consegnato 6.615 CP_1 paia di scarpe a (che le ha ricevute) per cui ne richiede il pagamento del dovuto”; Parte_1 Pa
• la mancata consegna a non è stata causata da bensì da che si CP_4 CP_1 Parte_1
è resa inadempiente verso un soggetto con cui non ha mai avuto alcun rapporto;
CP_1
• sebben “le materie prime necessarie alla realizzazione delle calzature siano state consegnate da a con effettivo ritardo, ha regolarmente consegnato 6.615 Parte_1 CP_1 CP_5 paia di scarpe”; pagina 2 di 14 • “in nessuna delle mail prodotte è rinvenibile una data ultima (termine perentorio) per la consegna né tantomeno vi è un'espressa accettazione da parte di solo con l'atto di CP_6 citazione contesterebbe i costi inseriti nelle fatture sostenendo, senza prove, che i valori delle singole calzature sarebbero stati differenti”;
• La domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale sarebbe, comunque, infondata anche nel quantum vista l'assenza di prova dei suoi presupposti di fatto. Ha precisato le conclusioni nel seguente modo:
“In Via preliminare: disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: disporre la provvisoria esecuzione per la minor somma di euro 316.564,12 quale differenza tra il totale portato dal decreto ingiuntivo e il valore medio di 187 paia di scarpe (325.772,00 – 9.207,88). In via ulteriormente subordinata: disporre la provvisoria esecuzione per la minor somma di euro 288.595,80 quale differenza tra il totale portato dal decreto ingiuntivo e il valore medio di 755 paia di scarpe (325.772,00 – 37.176,20). Ancora in via subordinata: disporre la provvisoria esecuzione per la somma ritenuta equa e di giustizia a fronte delle difese svolte e dei documenti prodotti.
2. Nel merito: rigettare l'opposizione proposta in ogni parte della sua domanda e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 325.772,00, oltre spese e competenze liquidate in decreto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'esito della prima udienza di comparizione (celebrata in via cartolare), il g.i. non ha concesso la provvisoria esecutorietà (per i motivi id cui all'ordinanza del 5 giugno 2023), ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 9 novembre 2023. Successivamente ha:
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dall'opponente nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto genericamente formulate (cap, 1,4 e valutativa, 10,11, 12 e documentale, 13, 16,17, 18, 20, 21,22, 23), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 6,7,8, 9, 15, 19) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 2,3,14), valutative (cap.24 e documentale, 25, 26);
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dall'opposta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate (cap, 1,2, 3 rispetto alla dicitura indicata, 4 e documentale visto l'art. 2721 c.c., 5, 6, 7, 8, 9 e documentali, 10,11,12, 13, 14),
• ritenuto l'inammissibilità dell'ordine di esibizione richiesto dall'opposta vista l'irrilevanza rispetto alla propria posizione processuale;
• ritenuto l'irrilevanza di un accertamento tecnico per come propulsato dalla convenuta opposta sia rispetto alla propria posizione processuale, la genericità oggettiva e di parametro indicata nel quesito suggerito nonché il decorso del tempo rispetto ai beni da valutare;
• rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 gennaio 2025.
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c.
pagina 3 di 14 La domanda di adempimento proposta dalla è fondata nei limiti di cui appresso. CP_1 Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533). Esso ricala il principio generale che governa il contratto con prestazioni corrispettive, secondo cui la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente, ma deve offrire di eseguire la propria prestazione, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero deve dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (infra Cass. II, Ord. 23 settembre 2024, n. 25410). L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472). Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso di specie, in cui il committente contesti che la prestazione non era stata integralmente eseguita e che un certo ammontare di pezzi erano viziati. Qualora il committente, tuttavia, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato (Cass. II, 17 aprile 2002, n. 5496). Da questi principi di diritto occorre muovere per accertare l'an ed il quantum del corrispettivo richiesto dall'opposta a titolo d'appalto. Nulla queatio facti sulla sussunzione del “contratto” intercorso fra le parti quale causa do ut facias in luogo della do ut des come si evince dalla stessa allegazione dei fatti (soprattuto da parte dell'opponente) e dal complessivo tenore delle e- mail dimesse in atti. Le parti non hanno concluso un contratto scritto contestuale ma hanno sviluppato una serie di intese verbali evincibili da diverse comunicazioni elettroniche provenienti dall'attrici quali:
- e-mail del 21 marzo 2022 (doc. 8 fasc. ) che recherebbe in allegato tre cc.dd. Parte_1 varianti le quali, tuttavia, non si com li dei file prodotti sub 3,4,5,6 e 7 corrispondano. Le cc.dd. distinte di produzione qui riportate, infatti, costituiscono dei file autoprodotti dall'opponente dei quali non vi è un riscontro espresso documentale da parte dell'opposta;
- e-mail de. 28 marzo 2022 (infra doc. 9 fasc. ). Parte_1
- e- mail del 29 marzo 2022 (infra doc. 10 f ) recante una sorta di riepilogo che Parte_1 per ragioni espositive si riporta pagina 4 di 14 Appare “singolare” che l'appaltatore, anche in sede di costituzione nella presente fase a cognizione piena, non abbia prodotto documenti a suffragio della formazione del titolo, essendosi limitato alle due fatture azionate (di per sé irrilevanti visto il contratto alla base) e ai documenti di trasporto. Ma nulla circa le pattuizioni intercorse con la committenza circa il quomodo ed il quid del contratto. Non risultano risposte dell'opposta a quei messaggi di posta elettronica né, quindi, la giustificazione probatoria dei prezzi applicati ai diversi tipi di articoli oggetto di appalto. Si tratta di un'affermazione unilaterale, introiettata da mere fatture che non ha trovato un riscontro negoziale in questa sede. Da ciò, tuttavia, non può discendere, come afferma la difesa opponente, il rigetto tout court della domanda creditoria atteso che essa stessa ammette:
- l'esistenza del contratto;
- la sua esecuzione da parte della seppur inesatta;
CP_1
- un prezzo per articolo che sarebbe intervenuto fra le parti ovvero:” prezzi unitari di € 65,00 per gli stivaletti, € 60,00 per le décolleté con cavigliera e € 55,00 per le décolleté semplici” in luogo di quelli azionati con le fatture “completamente diversi e mai concordati (€ 61,00, € 69,00 ed € 77,00)”. A ciò giustappone la doglianza riferita alla c.d. “applicazione di prezzi per lavorazioni parziali (€ 7,00,
€ 22,00 e € 18,00)” laddove le “parti prevedevano che le lavorazioni di fossero a ciclo CP_1 produttivo finito, ovvero avrebbe dovuto consegnare le paia di scarpe ultimate e CP_1 inscatolate” (ancora p. 11 comparsa conclusionale ). Questo punto, in effetti, non è stato Parte_1 oggetto di contestazione o prova aliunde da parte dell'opposta, costituendo un'ulteriore voce della pretesa creditoria per come “liquidata” in sede di fatturazione, prima, e monitoria, poi. Va da sé che all'allegazione del fatto costitutivo, veicolata attraverso le fatture, ma privo di prova idonea da parte dell'appaltatrice, ha fatto seguito la contestazione dei prezzi indicati, ma anche l'ammissione da parte della committente, di quelli contrattualmente convenuti nei limiti delle lavorazioni dedotte. Ne segue che l'attrice, quale parte contro interessata, abbia ammesso l'altrui fatto costitutivo della domanda creditoria nei limiti delle somme da essa indicate come pattuite visto il contegno tenuto dall'opposta. E' noto che I fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così essa esonerata dalla relativa prova, soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento (infra ex multis Cass. III, Ord. 10 febbraio 2025, n. 3429; Cass. II, Ord. 7 maggio 2018, n. 10864). pagina 5 di 14 Da qui si può riconoscere la sussistenza della pretesa creditoria della nei limiti dei CP_1 prezzi unitari espressi nelle citate e-mail prodotte dall'opponente rispetto alle quantità di articoli consegnati come finiti senza riconoscimenti di ulteriori sovrapprezzi (sul numero di essi non vi è contestazione da parte dell'opponente). L'esame delle fatture azionate rispetto a tali prezzi restituisce i seguenti importi:
- € 160.125,00 per le scarpe di cui alla fattura n. 35 del 31 maggio 2022;
- € 138.097,00 per le scarpe di cui alla fattura n. 42 del 30 giugno 2022, per complessivi € 298.222,00.
Il Tribunale dichiara il diritto di credito della per la minor somma di € 298.222,00 oltre CP_1 interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal deposito del ricorso monitorio fino al soddisfo.
In via processuale va, quindi, revocato il decreto ingiuntivo n. 15841/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 28 settembre 2022 e la va condannata al pagamento della somma di € Parte_1 298.222,00 oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal deposito del ricorso monitorio fino al soddisfo in favore della CP_1
Come detto, ciò prescinde dal rilievo di asseriti vizi denunciati dalla committente (l'allegato ritardo inerisce ad un altro piano di indagine) in quanto questa non ha optato per i rimedi specifici di cui all'art. 1668 c.c. ma per quello risarcitorio.
Una chiosa, poi, va apposta rispetto all'infondata prospettazione attorea circa la mancata proposizione di una domanda di merito da parte dell'l'opposta nel formulare le proprie conclusioni ente. A suo avviso, infatti, l'opposta chiedendo soltanto il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 325.772,00, non potrebbe aspirare. né il giudice potrebbe accertare, un credito inferiore. L'assunto collide con le fondamenta del procedimento monitorio e della sua fase di opposizione. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (Cass. III, 24 settembre 2013, n. 21840), anche quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto (infra Cass. II, 27 marzo 2007, n. 7526). Ne consegue che il Giudice non può riconoscere un credito maggiore ma non viola il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. se riconosce un importo inferiore nei limiti della prova raggiunta. La richiesta di conferma del decreto ingiuntivo costituisce proposizione di una domanda creditoria per il correlativo ammontare sicchè una somma minore, eventualmente accertata, rientra nel petitum rassegnato.
Le domande riconvenzionali proposte dalla Parte_1 La domanda di risarcimento del danno emergente da cd. riparazione è fondata nei limiti di cui appresso.
pagina 6 di 14 Va previamente accertata la sussistenza o meno dei vizi e mancanza di qualità nei prodotti che poi l'opponente avrebbe sottoposto a riparazione al fine di accertare la responsabilità contrattuale risarcitoria dell'opposta appaltatrice. Imprescindibile riprendere le fila del discorso rispetto al regime del riparto dell'onere della prova in materia di vizi nell'appalto. La dottrina afferma che la prova dell'imperfezione dell'opera grava sul committente, anche qualora le difformità e i vizi siano dedotti con l'exceptio non rite adimpleti contractus. In questa prospettiva, la presunzione di colpa non influisce sulla distribuzione dell'onere probatorio in ordine alla ricorrenza delle imperfezioni, ma più limitatamente consente di ritenere che esse siano addebitabili all'appaltatore, una volta che l'appaltante le abbia dimostrate, ricadendo sul primo la prova contraria: ossia dell'avere agito con diligenza o, secondo altri, dell'interferenza di circostanze esimenti tipiche. Più articolata è la posizione, anch'essa al quanto consolidata, assunta sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. Da una parte ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che — allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore — l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (infra Cass. II, Ord. 23 settembre, 20024, n. 25410; Cass. II, Ord. n. 16312 del 12/06/2024; Cass. II, Ord. n. 1634 del 24/01/2020; Cass.VI- II, Ord. n. 98 del 04/01/2019; Cass. II, Ord. n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008) Diverso è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera. In questa prospettiva, da ultimo, con specifico riguardo al contratto di compravendita — ma il principio è stato espressamente esteso dalla stessa pronuncia, per identità di ratio, anche all'appalto —, si è affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi traslando i riferiti argomenti all'odierno modello negoziale, l'imperfetta attuazione nell'appalto del risultato auspicato – ossia del compimento dell'opera o della prestazione del servizio in conformità alle pattuizioni negoziali e alle regole tecniche, in ragione della presenza delle difformità e dei vizi – integra una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza dell'assuntore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei difetti. Siffatta garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento. Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668 c.c., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata — vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell'assuntore —, si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi. La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda. Pertanto, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera pagina 7 di 14 conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 39599 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 10149 del 16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013; Sez. 2, Sentenza n. 23923 del 27/12/2012). In definitiva, la causa petendi dell'azione di eliminazione, riduzione o risoluzione sia rappresentata dalla denunciata ricorrenza di vizi, l'appaltante è onerato della prova della violazione di determinate regole di buona tecnica, la quale implica che, sebbene l'opera sia idonea alla sua destinazione, abbia subito, a causa dei difetti dedotti, una diminuzione di valore o di rendimento rispetto al valore desumibile dalle prescrizioni negoziali;
a fortiori, la dimostrazione del decremento di valore o di rendimento è sintomatica (recte meramente indicativa) della violazione delle regole dell'arte (infra Cass. II. Ord. 23 gennaio 2025, n. 1701). In questo caso non può negarsi che l'azione risarcitoria sia stata proposta dalla committente sulla scorta delle garanzie che l'art. 1668 c.c. le accorda con quel che ne segue circa l'attrazione al suo regime, con la precisazione che soltanto per una indefinita quantità di prodotti sussiste un'effettiva mancata accettazione e richiesta di esecuzione dell'opera secondo “contratto”. Per il resto si ricava che la maggior parte degli articoli sono stati o accettati implicitamente (in quanto poi consegnati alla oppure, come vi vedrà meglio infra, oggetto di “completamento” da parte Controparte_7 della stessa opponente oppure, ancora, sui quali sono state eseguite riparazioni gratuite da parte della stessa opposta. La ha, infatti, allegato di aver denunciato vizi in senso tecnico con le missive del 6 Parte_1 maggio 2022 (docc. 16 e 17 fasc. ) “inoltrando” le doglianze espresse sul punto dalla Parte_1 propria committente. Purtuttavia tali contestazioni” appaiono:
- riferite ai soli art. 709994 e 709986 e non alla generalità delle scarpe;
- concernere poche unità materiali di prodotto attesa la data in cui furono sollevate ovvero all'inizio della produzione. Dopotutto la stessa attrice si è doluta del “ritardo” nelle consegne, per come sarebbe stato pattuito, e della esecuzione della quasi loro totalità soltanto a fine giugno;
- indeterminate nella indicazione dell'ammontare dei vizi che avrebbero inciso sui beni consegnati. La stima indicata del 35% non ha alcun riscontro, nemmeno indiziario, dai documenti dimessi in atto. In definitiva i vizi denunciati, anche considerandoli provati e contrariis, concernevano poche unità di prodotto le quali erano destinate al c.d. controllo qualità antecedente alle consegne “massive” di prodotto. Ed infatti non vi è alcuna traccia di successive contestazioni circa la sussistenza di vizi in senso tecnico. Le contestazioni del 7-11 luglio (doc. 21 fasc. ) riguardano i ritardi e le Parte_1 spese che sarebbero derivate da un maggior consumo del materiale fornito dalla stessa opponente. Da qui si può indurre l'irrilevanza stessa rispetto all'an dei vizi denunciati. A questa eccezione l'attrice collega quella del mancato completamento di tutta una serie di prodotti consegnati in modo incompleto dall'appaltatrice. Da qui il sostenimento delle spese di manodopera, per emendare e conformare gli articoli agli standard richiesti, sia per i materiali acquistati a tal fine (in pagina 8 di 14 aggiunta a quelli che erano stati consegnati all'appaltatrice) sia, infine, per le opere di completamento appaltate a terzi. Sul piano astratto si tratta di conseguenze pregiudizievoli costituenti un danno risarcibile. Orbene si tratta di fatti che sono stati dimostrati soltanto in parte dall'attrice e solo entro tali limiti possono essere riconosciuti. In primo luogo, appare dimostrato che una parte delle scarpe per cui è causa siano state oggetto di
“completamento” da parte di terzi diversi dall'opposta, come di evince dalla documentazione prodotta dalla (docc. 39 e 41 fasc. ). Vi è un espresso riferimento agli articoli Parte_1 Parte_1 oggetto del contratto e l'attività svolta dai terzisti. In secondo luogo, l'esame degli stessi documenti di trasporto dimessi in atti dall'opposta, a prova dell'esecuzione della prestazione, corroborano l'assunto attoreo vista l'espressa indicazione in alcuni di essi ( nn. 742, 776, 779, 793, 797, 814, 818, 844, 860, 872, 888, 908, 919, 987, 998 – doc. 5 e 6 fasc.
) della “lavorazione cliente”. Da ciò si desume che le scarpe ivi indicate non fossero state CP_1 realizzate in modo compiuto. Sul punto, di contro, non trova alcuna conferma la difesa svolta dalla secondo cui le CP_1 parti avrebbero convenuto di “esternalizzare” l'attività di completamento di una serie di articoli. In disparte la genericità dell'allegazione circa l'an il quomdo ed il quid di tale patto accordo, essa è priva di alcuna prova dedotta in giudizio in modo ammissibile vista la natura del contratto d'appalto e l'opus perfectum a cui era tenuta l'appaltatrice. In definitiva può essere riconosciuto il danno subito dalla nella misura di € 18.714,00 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria dal 30 settembre 2022 ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
Il Tribunale, invece, non riconosce la sussistenza delle altre voci lamentate dall'attrice in quanto:
- l'attività svolta in proprio “per emendare le problematiche, i vizi e/o le difformità” risulta infondata se riferita ai vizi in senso tecnico in quanto risultati insussistenti (vedi meglio ut supra). Se riferita, visto il sovente frammischiamento di piani operato dall'attrice, alle opere di completamento delle scarpe, appare ulteriormente infondata attesa la contraddizione plastica con l'avvenuta esecuzione di tali attività da parte dei terzisti di cui sopra. Tale facere svolto e pagato a terzi non può comportare il sostenimento di spese in proprio. A finire, poi, non si può dimenticare l'assenza di un principio di prova delle spese indicate;
- il costo per i materiali aggiuntivi acquistati per il citato “completamento” delle calzature risulta indimostrato in quanto il doc. 32 prodotto è un mero elenco autoconfezionato dalla stessa parte opponente che nulla aggiunge all'allegazione del danno, non costituendo fonte di prova. Peraltro, non può elidersi come difetti a monte un vizio da dover emendare con nuovi materiali e che, per quanto concerne, le opere di completamento esse sosto astate eseguite con quelli inviati dalla stessa opposta e che non sono stati conteggiati dal Tribunale vista la natura del contratto d'appalto.
In conclusione, poi, la negazione della sussistenza di vizi o, meglio, delle spese sostenute per riparare i difetti di qualità delle calzature, si ricava dalla lettura dei documenti prodotti dall'attrice relativi alla loro emenda, Ebbene i cc.dd. ddt di reso delle merci per riparazione (docc. 28 e 29 fasc. ) Parte_1 recano, di contro, la dicitura “riparazione gratuita” da parte della opposta e sono destinate all'opposta. Di per sé, quindi, dimostrano che le eventuali imperfezioni rilevati furono “sistemate” dalla stessa pagina 9 di 14 appaltatrice come induce a ritenere l'apposizione di tale dicitura nel corpo del testo. A fortiori, vale la pena segnalare che non si comprenderebbe per quale motivo, allora, una volta che la Parte_1 avesse emendato in proprio ai vizi, poi, avrebbe riconsegnato la merce alla stessa appaltatrice, non trattenendole in proprio. Questa constatazione, peraltro, pare confermata proprio dagli ulteriori documenti prodotti dalla
[...]
ovvero i ddt confezionati dalla a titolo di “reso riparazione” (doc. 30 fasc. Pt_1 CP_1 [...]
) nonché l'e - mail del 27 giugno 2022, inviata dalla stessa opposta, con l'illustrazione della Pt_1 riparazione e successiva “rispedizione” alla di 514 paia di scarpe. Non residua Parte_1 nessuna spesa qualificabile come danno emergente derivante dai vizi e come tale nessun diritto al risarcimento del danno.
La domanda di risarcimento del danno da lucro cessante è fondata nei limiti di cui appresso. Essa viene imperniata su due specifici inadempimenti in cui sarebbe incorsa la ovvero: CP_1
• la mancata consegna di 748 paia di scarpe di vari modelli e misure;
• il ritardo nella consegna della maggior parte delle calzature rispetto ai piani predisposti in sede contrattuale. La prima doglianza risulta fondata in parte ovvero nei limiti di quanto “confessato”, con l'azione monitoria, da parte della la quale ha escluso dalla propria domanda gli importi CP_1 corrispondenti a 187 paia di scarpe. Si tratta, quindi, di un inadempimento ammesso rispetto, tuttavia, all'ammontare dell'appalto pari a 6802 assai “minore” nella sua entità. Appare, quindi, errato l'assunto secondo cui:” il numero di 6.615 paia di scarpe consegnate da
[...] a NON coincide con il numero delle scarpe realizzate da (che Parte_1 CP_4 CP_1 all'esito del giudizio non è ancora dato sapersi quale sia); nel quantitativo di 6.615 sono comprese anche, e soprattutto, le calzature oggetto di ulteriori lavorazioni da parte di Parte_1 (direttamente o per il tramite di terzisti incaricati), per emendare alle problematiche riscontrate nella produzione di Sharon, con l'aggravio di maggiori consumi di materiale già documentato in atti”. Quelle scarpe in definitiva sono state consegnate come riparate sicchè nella loro entità materiale non possono essere scorporate quale omessa consegna atteso che sono comunque giunte alla committente finale. Non può affermarsi che la abbia omesso di consegnare tout court 755 paia di scarpe. CP_1
Questione diversa, invece, concerne il ritardo allegato dall'attrice quale inadempimento avente una diretta incidenza sul danno che ha lamentato. In primo luogo, va accertata la sussistenza della pattuizione di un termine (o più termini) di esecuzione delle prestazioni che potesse ritenersi rilevante per la parte attrice. Appare difficile discorrere di essenzialità in senso tecnico atteso che il meccanismo dell'art. 1457 c.c. prevede la risoluzione di diritto del contratto al suo spirare, salva la richiesta entro tre giorni di interesse alla sua esecuzione da parte del creditore. Nulla di ciò è accaduto nella vicenda contrattuale né la stessa attrice ha allegato un tale effetto. Al contrario ha affermato di aver concesso una proroga fino al 10 giugno 2022 con ciò confermando la natura ordinatoria del termine. Cionondimeno anche l'accettazione, senza riserve, dell'adempimento tardivo di una prestazione, equiparabile all'accettazione dell'adempimento parziale di essa (art. 1181 cod. civ.), non determina la decadenza dal far valere l'inosservanza del termine (da ritenere non essenziale, nel silenzio del creditore, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ.) nè implica la rinuncia al risarcimento del danno derivatone infra ex multis Cass. III, 22 giugno 2007, n. 14573).
pagina 10 di 14 La creditrice ha dimostrato l'esistenza di un termine pattiziamente convenuto dalle parti ai fini dell'esecuzione, quantomeno finale, della prestazione ancorché diverso da quello dedotto in citazione. Ciò si può ritrarre da:
- la citata e-mail del 29 marzo 2022 (infra doc. 10 fasc. ) recante termine finale di Parte_1 consegna e termini intermedi per le singole fasi della produzione;
- i ddt di consegna delle materie prime dell'8, 10, 15, 16,21,22,29 e 31 marzo 2022 (infra doc. 2 fasc. ) in favore della senza alcuna riserva;
Parte_1 CP_1
- l'avvenuto inizio delle lavorazioni finché l'11 aprile 2022 l'opposta ha chiesto di rivedere i termini di consegna in quanto non in grado di rispettarli (doc. 11 fasc. ); Parte_1
- le ulteriori e-mail del 19 e 27 aprile 2022 (docc. 12 e 13 fasc. ) nelle quali l'opposta Parte_1 esponeva la difficoltà a consegnare alcuni lotti di prodotto entro un determinata settimana di aprile;
- l'e-mail del 3 maggio 2022 (doc. 15 fasc. ) nella quale così si esprimeva l'opposta Parte_1
Appare chiaro che:
- non vi è stata mai un'accettazione espressa del c.d. paino di consegne e dei termini intermedi proposti dall'opponente. La citata e-mail del 29 marzo 2022 è un atto unilaterale dal quale è difficile trarre un'accettazione (contrattualmente vincolante). Su questo versante vi è un difetto di prova del titolo;
- vi è, tuttavia, la prova dell'intervenuto accordo circa la data del 10 giugno 2022 per “terminare la produzione” come riconosciuto in sede stragiudiziale dall'opposta. In sintesi, può accertarsi l'intervenuto accordo circa il termine finale dell'esecuzione dell'appalto per il 10 giugno 2022. A fronte di ciò l'opposta (gravata dell'onere di provare l'esatto adempimento) ha dimostrato di aver consegnato nel termine del 10 giugno 2022 le seguenti paia di scarpe:
✓ 2.895 con riferimento alla fattura n. 35 (doc. 5 fasc. ); CP_1
✓ 2.378 con riferimento alla fattura n. 42 doc. 6 fasc. ). CP_1
Le restanti paia ( 1.342) sono state consegnate il 13,15,17, 20, 21,22,23, 24, 27, 28 e il 29 giugno 2022 (cit. doc. 6 fasc. ) ovvero in ritardo. CP_1
La ha eccepito che “il ritardo è stato provocato dalla mancata consegna del materiale CP_1 da parte di a …Fin da subito, cioè da marzo 2022 (periodo ben antecedente ai primi Parte_1 CP_1 controlli qualità risalenti al maggio 2022) sollecitava (doc. 10) l'invio di materiale essenziale CP_1 non recapitatole da o dai suoi incaricati. I solleciti (doc. 10) inoltre perduravano fino a Parte_1 pochi giorni antecedenti l'ultima consegna di giugno 2022”. Giova segnalare che la difesa opposta ha proceduto a depositare, con un unico file di quaranta pagine, una ridda di e-mail prive di coordinamento tra di loro e aventi gli oggetti più disparati. In termini processuali si è al limite dell'inammissibilità in quanto la difesa non ha allegato i singoli fatti che intendeva provare con il carteggio ma ha svolto un mero sunto qualitativo (colpa del ritardo altrui) che risulta impossibile da accertare leggendo quelle e-mail. Esse riguardano singoli accessori (anche minimali per quantità) che non possono certo influire sull'ascrivibilità a sé del ritardo nella consegna di 1.342. Giova ricordare, pagina 11 di 14 peraltro, che l'attrice ha dato prova della consegna dei suoi materiali già nel marzo 2022 (v. ut supra) nonché nel giugno 2022 vi è stato un “rimbalzo” di beni che non erano stati completati o, comunque, presentavano delle imperfezioni che la stessa opposta ha emendato. In definitiva l'eccezione non ha pregio.
Può accertarsi la responsabilità contrattuale della . CP_1
Questa declaratoria, tuttavia, non implica ex se la prova della sussistenza delle voci di danno lamentate dall'attrice. L'art. 1218 c.c disciplina l'ipotesi della mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, ponendo a carico del debitore l'obbligo di risarcire il danno quale immediata conseguenza dell'inesecuzione. Essa viene solitamente coordinata da parte della dottrina dominante con l'art. 1256 c.c. il quale prevede l'estinzione dell'obbligazione nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, fissando il criterio legale di distribuzione tra le parti del rischio dell'impossibilità della prestazione, che il legislatore ha posto a carico del creditore. La responsabilità del debitore si ricollega ad una valutazione della sua condotta sotto il profilo della colpa/negligenza, in quanto il debitore che non abbia eseguito la prestazione per liberarsi da responsabilità deve provare sia l'impossibilità della prestazione, sia che l'impedimento non dipende da un fatto a lui imputabile, aggettivo che è sempre stato usato nel senso di imputabilità a colpa. Ciò vale a determinare in astratto e su un piano logico-giuridico il perimetro dell'accertamento della responsabilità della parte inadempiente. Solo una volta accertata la sua sussistenza si può procedere- seguendo una logica tipicamente giuridica e non razionale- alla individuazione dell'insorgenza di pregiudizi sofferti dal creditore in termini fattuali (danno-evento) e alle loro eventuali conseguenze giuridicamente rilevanti (danno-conseguenza). Pertanto occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché' possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (a questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo - c.d. causalità giuridica). Ne segue che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica (infra Cass. II, Ord. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass. n. 21255/2013; Cass. n. 4439/2014). Sulla scorta di tali principi di diritto può riconoscersi la fondatezza della voce di mancato guadagno con riferimento alle calzature effettivamente non consegnate dall'opposta. Il margine esistente tra il corrispettivo dedotto nel contratto d'appalto e quello (maggiore) dedotto nel contratto di compravendita con la è stato perso dalla per fatto e colpa della Controparte_7 Parte_1 Risulta per tabulas che la abbia “annullato” il residuo di CP_1 Controparte_7 ordine proprio in relazione alla mancata consegna di un quantitativo di scarpe pare a 755 paia. Questo dal lato della compravendita La sua liquidazione, tuttavia, va ancorata al minor quantitativo di scarpe che non risultano consegnate nell'ambito del contratto d'appalto. La e la avevano Controparte_7 Parte_1 pagina 12 di 14 pattuito l'acquisto di 7.675 ovvero 873 in più dell'appalto stipulato con l'opposta. L'opponente, pertanto, aveva preso su di te o, attraverso terzi, la consegna di tale differenziale senza che vi fosse specificato una determinata tipologia di modello. Vale la pena ricordare che la non ha Parte_1 prodotto il contratto stipulato con la sicchè la famosa e-mail del 20 luglio Controparte_7 2022 può rappresentare una mera fotografia dello stato delle relazioni fra le due parti. Essa, tuttavia, è inidonea ad evidenziare che le paia non consegnate, o arrivate in ritardo per fatto della CP_1 siano tutte quelle di cui si duole la e poste a giustificazione della propria Controparte_7 risoluzione parziale del contratto. L'attrice non ha dato prova che le altre scarpe esulanti dall'odierna commessa fossero state consegnate alla terza acquirente rendendo palese l'inadempimento totale dell'opposta. Il Tribunale può accertare in modo ragionevolmente certo che l'omessa consegna di 187 paia di scarpe da parte dell'opposta abbia generato un danno da lucro cessante pari al margine che l'opponente ne avrebbe ricavato. L'opponente non ha prodotto il contratto stipulato con la Controparte_7 al fine di dimostrare l'ammontare del margine perduto rispetto ad ogni tipologia di articolo. Il Tribunale, quindi, sulla scorta dell'allegazioni attoree e degli elementi indiziari ritraibili dai docc. 23 e 33 (fasc. ) intende liquidare il danno avvalendosi dell'equità integrativa ex art. 1226. I Parte_1 valori indicati dall'attrice vengono fatti oggetto di una media algebrica per singolo paio di scarpe e moltiplicati per il numero di paia per le quali si è accertata la mancata consegna ovvero 187. In definitiva la va condannata al risarcimento del danno subito dalla CP_1 Parte_1 liquidato in € 44.261,04 oltre rivalutazione monetaria dal 1° luglio 2022 e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno da tale data fino al soddisfo.
Il danno da perdita di chance non può essere riconosciuto. L'attrice ha lamentato la perdita di “conseguire futuri guadagni dal rapporto commerciale con
. La somma richiesta “è stata conteggiata in € 1.339.233,90, considerando l'incidenza CP_4 economica dell'interruzione del rapporto commerciale con documentata attraverso i CP_4 partitari degli anni dal 2018 al 2022 (docc. da 34 a 38)…”. Difetta il fatto costitutivo della domanda ovvero la prova che vi sia stata l'interruzione dei rapporti commerciali in via definitiva da parte della In atti non è presente alcuna Controparte_7 comunicazione o interlocuzione in tal senso che possa corroborare tale assunto. Si tratta di un punto dirimente. In secondo luogo, comunque, non si può sottacere la difficolta di poter individuare un nesso causale diretto tra l'inadempimento della opposta e quel tipo di danno ultimativo e definitivo che allega la parte. Ciò prescindendosi dalla necessità di dover scorporare l'utile, comunque, che dovrebbe aver percepito l'opponente contraendo con altri soggetti dal 2022 in avanti. Tanto basta per rigettare l'assunto.
Le spese di lite. Trattandosi di un procedimento unitario (monitorio e opposizione) esse vanno liquidate globalmente tenendo conto dell'esito complessivo della lite. Purtuttavia quelle sostenute nel procedimento monitorio dalla vanno dichiarate irripetibili vista la loro superfluità processuale in quanto la difesa CP_1 della parte avrebbe dovuto astenersi dall'agire in monitorio rispetto alla tipologia di causa oggetto della presente lite. Difettavano in nuce i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. sia per la causa petendi sottostante (appalto) sia per la non liquidabilità monitoria del credito. Per il resto può accertarsi una soccombenza reciproca di carattere qualitativo della Parte_1 vista l'eccedenza di mezzi rispetto al fine con cui ha fronteggiato l'inadempimento altrui. Su di essa va posto l'onere della metà delle spese di lite sostenute dalla che si liquidano, al netto della CP_1 pagina 13 di 14 dimidiazione, in € 7.085,00 per compensi, oltre I.V.A., se dovuta e C.P.A.. (vengono riconosciuti solo i minimi delle fasi istruttoria e decisoria visto il tenore delle difese spese)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 15841/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 28 settembre 2022;
- condanna la al pagamento della somma di € 298.222,00 oltre interessi ex art. Parte_1
5 del d.lgs. 231/2002 dal deposito del ricorso monitorio fino al soddisfo in favore della CP_1
- condanna la al risarcimento del danno emergente subito dalla CP_1 Parte_1
liquidat oltre rivalutazione monetaria dal 30 settembre 202
[...] legali sulla somma rivalutata anno per anno, fino al soddisfo;
- condanna la al risarcimento del danno da lucro cessante subito dalla CP_1 [...] e liquidato in 44.261,04 oltre rivalutazione monetaria dal 1° luglio 2022 e Parte_1 interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno da tale data fino al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda od eccezione svolta dalle parti;
- condanna la alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
che si liquidano, al netto della dimidiazione, in € 7.085,00 per compensi, oltre CP_1
I.V.A., se dovuta e C.P.A., compensando fra le parti la residua metà.
Milano, 20 agosto 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44737/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNONE ANDREA e Parte_1 P.IVA_1 DONATO GIANLUCA LUIGI ( ) elettivamente domiciliata in PIAZZA C.F._1 CARROCCIO, 15 20025 LEGNANO presso il difensore avv. COMPAGNONE ANDREA
ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dagli Avv.ti GIUSEPPE SUMMO (C.F.: CP_1 P.IVA_2
ed (C.F.: ) elettivamente C.F._2 Controparte_2 C.F._3 domiciliata in Milano Via Privata Cesare Battisti n. 2 presso i difensori CONVENUTA- OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15841/2022 emesso dal Parte_1 Tribunale di Milano il 28 settembre 2022 con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 325.772,00, oltre interessi e spese, in confronto della per la “fornitura di scarpe”. A CP_1 sostengo dell'opposizione ha allegato: A. L'insussistenza della prova del corretto e puntuale adempimento dell'obbligazione nonché la mancanza di liquidità del diritto di credito fatto valere;
B. l'inadempimento nell'esecuzione del contratto in quanto la ha consegnato un CP_1 numero consistente di articoli (scarpe) recanti vizi di qualità e come tale necessitanti di riparazioni. Da qui maggiori tempi e costi di conseguimento della fornitura;
pagina 1 di 14 C. Inadempimento di al termine di consegna di 748 paia di scarpe di vari modelli e CP_1 misure. Ciò ha reso a sua volta inadempiente nei confronti di e ne ha Parte_1 CP_3 impedito di conseguire il guadagno netto di € 130.971,00, tenuto conto che l'incasso di € 178.701,00 deve scontare il corrispettivo di € 47.730,00 che avrebbe dovuto versare, Parte_1 se avesse adempiuto;
CP_1
D. L'ulteriore danno subito a livello reputazionale e la connesse perdite di chance. La CP_3 non ha confermato a le future commesse di produzione, sebbene fosse iniziata Parte_1 una proficua collaborazione commerciale sin dal 2018. Ha, quindi, concluso nei seguenti termini:
“In via preliminare Rigettare l'eventuale istanza di controparte volta ad ottenere la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 15841/2022 pronunciato dall'On.le Tribunale di Milano, tenuto conto che l'opposizione è fondata su prova scritta, per tutti i motivi di cui in atti;
Nel merito in via principale Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 15841/2022 pronunciato dall'On.le Tribunale di Milano per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dalla società alla società opposta per tutti i motivi di cui in atti, e così Parte_1 CP_1 anche in via di eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.; Nel merito in via riconvenzionale Accertata l'esistenza di gravi vizi e difetti nei beni consegnati dalla società e/o il ritardo CP_1 rispetto ai termini di consegna concordati inter partes, dichiarare il grave inadempimento contrattuale imputabile a fatto e colpa esclusiva della società opposta e per l'effetto, previa revoca e/o CP_1 annullamento del decreto ingiuntivo opposto n. 15841/2022 pronunciato dall'On.le Tribunale di Milano, condannare la convenuta opposta al risarcimento del danno subito da CP_1 Parte_1 per tutte le voci esposte in narrativa, nella misura di € 1.523.024,89, così come quantificata in
[...] atti, o nella maggiore o minore misura che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, previa eventuale compensazione giudiziale tra le somme risultanti dovute in favore di a titolo di risarcimento del danno a qualunque titolo dovuto, con ogni e qualsiasi somma Parte_1 risultasse eventualmente ancora dovuta alla società CP_1 In ogni caso Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a., rimborso del contributo unificato e tutte le conseguenti spese di registrazione dell'emananda sentenza”.
Si è costituita con comparsa di risposta del 19 aprile 2023 la insistendo nella pretesa CP_1 creditoria ed eccependo- rispetto alle avverse difese e domande, che:
• vi fosse la prova piena del credito azionato come dimostrato non solo dai documenti prodotti (fatture e ddt) ma anche da quelli avversi ove è dimostrato che “ ha consegnato 6.615 CP_1 paia di scarpe a (che le ha ricevute) per cui ne richiede il pagamento del dovuto”; Parte_1 Pa
• la mancata consegna a non è stata causata da bensì da che si CP_4 CP_1 Parte_1
è resa inadempiente verso un soggetto con cui non ha mai avuto alcun rapporto;
CP_1
• sebben “le materie prime necessarie alla realizzazione delle calzature siano state consegnate da a con effettivo ritardo, ha regolarmente consegnato 6.615 Parte_1 CP_1 CP_5 paia di scarpe”; pagina 2 di 14 • “in nessuna delle mail prodotte è rinvenibile una data ultima (termine perentorio) per la consegna né tantomeno vi è un'espressa accettazione da parte di solo con l'atto di CP_6 citazione contesterebbe i costi inseriti nelle fatture sostenendo, senza prove, che i valori delle singole calzature sarebbero stati differenti”;
• La domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale sarebbe, comunque, infondata anche nel quantum vista l'assenza di prova dei suoi presupposti di fatto. Ha precisato le conclusioni nel seguente modo:
“In Via preliminare: disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: disporre la provvisoria esecuzione per la minor somma di euro 316.564,12 quale differenza tra il totale portato dal decreto ingiuntivo e il valore medio di 187 paia di scarpe (325.772,00 – 9.207,88). In via ulteriormente subordinata: disporre la provvisoria esecuzione per la minor somma di euro 288.595,80 quale differenza tra il totale portato dal decreto ingiuntivo e il valore medio di 755 paia di scarpe (325.772,00 – 37.176,20). Ancora in via subordinata: disporre la provvisoria esecuzione per la somma ritenuta equa e di giustizia a fronte delle difese svolte e dei documenti prodotti.
2. Nel merito: rigettare l'opposizione proposta in ogni parte della sua domanda e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 325.772,00, oltre spese e competenze liquidate in decreto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'esito della prima udienza di comparizione (celebrata in via cartolare), il g.i. non ha concesso la provvisoria esecutorietà (per i motivi id cui all'ordinanza del 5 giugno 2023), ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 9 novembre 2023. Successivamente ha:
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dall'opponente nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto genericamente formulate (cap, 1,4 e valutativa, 10,11, 12 e documentale, 13, 16,17, 18, 20, 21,22, 23), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 6,7,8, 9, 15, 19) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 2,3,14), valutative (cap.24 e documentale, 25, 26);
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dall'opposta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate (cap, 1,2, 3 rispetto alla dicitura indicata, 4 e documentale visto l'art. 2721 c.c., 5, 6, 7, 8, 9 e documentali, 10,11,12, 13, 14),
• ritenuto l'inammissibilità dell'ordine di esibizione richiesto dall'opposta vista l'irrilevanza rispetto alla propria posizione processuale;
• ritenuto l'irrilevanza di un accertamento tecnico per come propulsato dalla convenuta opposta sia rispetto alla propria posizione processuale, la genericità oggettiva e di parametro indicata nel quesito suggerito nonché il decorso del tempo rispetto ai beni da valutare;
• rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 gennaio 2025.
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c.
pagina 3 di 14 La domanda di adempimento proposta dalla è fondata nei limiti di cui appresso. CP_1 Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533). Esso ricala il principio generale che governa il contratto con prestazioni corrispettive, secondo cui la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente, ma deve offrire di eseguire la propria prestazione, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero deve dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (infra Cass. II, Ord. 23 settembre 2024, n. 25410). L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472). Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso di specie, in cui il committente contesti che la prestazione non era stata integralmente eseguita e che un certo ammontare di pezzi erano viziati. Qualora il committente, tuttavia, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato (Cass. II, 17 aprile 2002, n. 5496). Da questi principi di diritto occorre muovere per accertare l'an ed il quantum del corrispettivo richiesto dall'opposta a titolo d'appalto. Nulla queatio facti sulla sussunzione del “contratto” intercorso fra le parti quale causa do ut facias in luogo della do ut des come si evince dalla stessa allegazione dei fatti (soprattuto da parte dell'opponente) e dal complessivo tenore delle e- mail dimesse in atti. Le parti non hanno concluso un contratto scritto contestuale ma hanno sviluppato una serie di intese verbali evincibili da diverse comunicazioni elettroniche provenienti dall'attrici quali:
- e-mail del 21 marzo 2022 (doc. 8 fasc. ) che recherebbe in allegato tre cc.dd. Parte_1 varianti le quali, tuttavia, non si com li dei file prodotti sub 3,4,5,6 e 7 corrispondano. Le cc.dd. distinte di produzione qui riportate, infatti, costituiscono dei file autoprodotti dall'opponente dei quali non vi è un riscontro espresso documentale da parte dell'opposta;
- e-mail de. 28 marzo 2022 (infra doc. 9 fasc. ). Parte_1
- e- mail del 29 marzo 2022 (infra doc. 10 f ) recante una sorta di riepilogo che Parte_1 per ragioni espositive si riporta pagina 4 di 14 Appare “singolare” che l'appaltatore, anche in sede di costituzione nella presente fase a cognizione piena, non abbia prodotto documenti a suffragio della formazione del titolo, essendosi limitato alle due fatture azionate (di per sé irrilevanti visto il contratto alla base) e ai documenti di trasporto. Ma nulla circa le pattuizioni intercorse con la committenza circa il quomodo ed il quid del contratto. Non risultano risposte dell'opposta a quei messaggi di posta elettronica né, quindi, la giustificazione probatoria dei prezzi applicati ai diversi tipi di articoli oggetto di appalto. Si tratta di un'affermazione unilaterale, introiettata da mere fatture che non ha trovato un riscontro negoziale in questa sede. Da ciò, tuttavia, non può discendere, come afferma la difesa opponente, il rigetto tout court della domanda creditoria atteso che essa stessa ammette:
- l'esistenza del contratto;
- la sua esecuzione da parte della seppur inesatta;
CP_1
- un prezzo per articolo che sarebbe intervenuto fra le parti ovvero:” prezzi unitari di € 65,00 per gli stivaletti, € 60,00 per le décolleté con cavigliera e € 55,00 per le décolleté semplici” in luogo di quelli azionati con le fatture “completamente diversi e mai concordati (€ 61,00, € 69,00 ed € 77,00)”. A ciò giustappone la doglianza riferita alla c.d. “applicazione di prezzi per lavorazioni parziali (€ 7,00,
€ 22,00 e € 18,00)” laddove le “parti prevedevano che le lavorazioni di fossero a ciclo CP_1 produttivo finito, ovvero avrebbe dovuto consegnare le paia di scarpe ultimate e CP_1 inscatolate” (ancora p. 11 comparsa conclusionale ). Questo punto, in effetti, non è stato Parte_1 oggetto di contestazione o prova aliunde da parte dell'opposta, costituendo un'ulteriore voce della pretesa creditoria per come “liquidata” in sede di fatturazione, prima, e monitoria, poi. Va da sé che all'allegazione del fatto costitutivo, veicolata attraverso le fatture, ma privo di prova idonea da parte dell'appaltatrice, ha fatto seguito la contestazione dei prezzi indicati, ma anche l'ammissione da parte della committente, di quelli contrattualmente convenuti nei limiti delle lavorazioni dedotte. Ne segue che l'attrice, quale parte contro interessata, abbia ammesso l'altrui fatto costitutivo della domanda creditoria nei limiti delle somme da essa indicate come pattuite visto il contegno tenuto dall'opposta. E' noto che I fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così essa esonerata dalla relativa prova, soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento (infra ex multis Cass. III, Ord. 10 febbraio 2025, n. 3429; Cass. II, Ord. 7 maggio 2018, n. 10864). pagina 5 di 14 Da qui si può riconoscere la sussistenza della pretesa creditoria della nei limiti dei CP_1 prezzi unitari espressi nelle citate e-mail prodotte dall'opponente rispetto alle quantità di articoli consegnati come finiti senza riconoscimenti di ulteriori sovrapprezzi (sul numero di essi non vi è contestazione da parte dell'opponente). L'esame delle fatture azionate rispetto a tali prezzi restituisce i seguenti importi:
- € 160.125,00 per le scarpe di cui alla fattura n. 35 del 31 maggio 2022;
- € 138.097,00 per le scarpe di cui alla fattura n. 42 del 30 giugno 2022, per complessivi € 298.222,00.
Il Tribunale dichiara il diritto di credito della per la minor somma di € 298.222,00 oltre CP_1 interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal deposito del ricorso monitorio fino al soddisfo.
In via processuale va, quindi, revocato il decreto ingiuntivo n. 15841/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 28 settembre 2022 e la va condannata al pagamento della somma di € Parte_1 298.222,00 oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal deposito del ricorso monitorio fino al soddisfo in favore della CP_1
Come detto, ciò prescinde dal rilievo di asseriti vizi denunciati dalla committente (l'allegato ritardo inerisce ad un altro piano di indagine) in quanto questa non ha optato per i rimedi specifici di cui all'art. 1668 c.c. ma per quello risarcitorio.
Una chiosa, poi, va apposta rispetto all'infondata prospettazione attorea circa la mancata proposizione di una domanda di merito da parte dell'l'opposta nel formulare le proprie conclusioni ente. A suo avviso, infatti, l'opposta chiedendo soltanto il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 325.772,00, non potrebbe aspirare. né il giudice potrebbe accertare, un credito inferiore. L'assunto collide con le fondamenta del procedimento monitorio e della sua fase di opposizione. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (Cass. III, 24 settembre 2013, n. 21840), anche quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto (infra Cass. II, 27 marzo 2007, n. 7526). Ne consegue che il Giudice non può riconoscere un credito maggiore ma non viola il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. se riconosce un importo inferiore nei limiti della prova raggiunta. La richiesta di conferma del decreto ingiuntivo costituisce proposizione di una domanda creditoria per il correlativo ammontare sicchè una somma minore, eventualmente accertata, rientra nel petitum rassegnato.
Le domande riconvenzionali proposte dalla Parte_1 La domanda di risarcimento del danno emergente da cd. riparazione è fondata nei limiti di cui appresso.
pagina 6 di 14 Va previamente accertata la sussistenza o meno dei vizi e mancanza di qualità nei prodotti che poi l'opponente avrebbe sottoposto a riparazione al fine di accertare la responsabilità contrattuale risarcitoria dell'opposta appaltatrice. Imprescindibile riprendere le fila del discorso rispetto al regime del riparto dell'onere della prova in materia di vizi nell'appalto. La dottrina afferma che la prova dell'imperfezione dell'opera grava sul committente, anche qualora le difformità e i vizi siano dedotti con l'exceptio non rite adimpleti contractus. In questa prospettiva, la presunzione di colpa non influisce sulla distribuzione dell'onere probatorio in ordine alla ricorrenza delle imperfezioni, ma più limitatamente consente di ritenere che esse siano addebitabili all'appaltatore, una volta che l'appaltante le abbia dimostrate, ricadendo sul primo la prova contraria: ossia dell'avere agito con diligenza o, secondo altri, dell'interferenza di circostanze esimenti tipiche. Più articolata è la posizione, anch'essa al quanto consolidata, assunta sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. Da una parte ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che — allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore — l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (infra Cass. II, Ord. 23 settembre, 20024, n. 25410; Cass. II, Ord. n. 16312 del 12/06/2024; Cass. II, Ord. n. 1634 del 24/01/2020; Cass.VI- II, Ord. n. 98 del 04/01/2019; Cass. II, Ord. n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008) Diverso è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera. In questa prospettiva, da ultimo, con specifico riguardo al contratto di compravendita — ma il principio è stato espressamente esteso dalla stessa pronuncia, per identità di ratio, anche all'appalto —, si è affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi traslando i riferiti argomenti all'odierno modello negoziale, l'imperfetta attuazione nell'appalto del risultato auspicato – ossia del compimento dell'opera o della prestazione del servizio in conformità alle pattuizioni negoziali e alle regole tecniche, in ragione della presenza delle difformità e dei vizi – integra una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza dell'assuntore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei difetti. Siffatta garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento. Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668 c.c., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata — vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell'assuntore —, si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi. La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda. Pertanto, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera pagina 7 di 14 conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 39599 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 10149 del 16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013; Sez. 2, Sentenza n. 23923 del 27/12/2012). In definitiva, la causa petendi dell'azione di eliminazione, riduzione o risoluzione sia rappresentata dalla denunciata ricorrenza di vizi, l'appaltante è onerato della prova della violazione di determinate regole di buona tecnica, la quale implica che, sebbene l'opera sia idonea alla sua destinazione, abbia subito, a causa dei difetti dedotti, una diminuzione di valore o di rendimento rispetto al valore desumibile dalle prescrizioni negoziali;
a fortiori, la dimostrazione del decremento di valore o di rendimento è sintomatica (recte meramente indicativa) della violazione delle regole dell'arte (infra Cass. II. Ord. 23 gennaio 2025, n. 1701). In questo caso non può negarsi che l'azione risarcitoria sia stata proposta dalla committente sulla scorta delle garanzie che l'art. 1668 c.c. le accorda con quel che ne segue circa l'attrazione al suo regime, con la precisazione che soltanto per una indefinita quantità di prodotti sussiste un'effettiva mancata accettazione e richiesta di esecuzione dell'opera secondo “contratto”. Per il resto si ricava che la maggior parte degli articoli sono stati o accettati implicitamente (in quanto poi consegnati alla oppure, come vi vedrà meglio infra, oggetto di “completamento” da parte Controparte_7 della stessa opponente oppure, ancora, sui quali sono state eseguite riparazioni gratuite da parte della stessa opposta. La ha, infatti, allegato di aver denunciato vizi in senso tecnico con le missive del 6 Parte_1 maggio 2022 (docc. 16 e 17 fasc. ) “inoltrando” le doglianze espresse sul punto dalla Parte_1 propria committente. Purtuttavia tali contestazioni” appaiono:
- riferite ai soli art. 709994 e 709986 e non alla generalità delle scarpe;
- concernere poche unità materiali di prodotto attesa la data in cui furono sollevate ovvero all'inizio della produzione. Dopotutto la stessa attrice si è doluta del “ritardo” nelle consegne, per come sarebbe stato pattuito, e della esecuzione della quasi loro totalità soltanto a fine giugno;
- indeterminate nella indicazione dell'ammontare dei vizi che avrebbero inciso sui beni consegnati. La stima indicata del 35% non ha alcun riscontro, nemmeno indiziario, dai documenti dimessi in atto. In definitiva i vizi denunciati, anche considerandoli provati e contrariis, concernevano poche unità di prodotto le quali erano destinate al c.d. controllo qualità antecedente alle consegne “massive” di prodotto. Ed infatti non vi è alcuna traccia di successive contestazioni circa la sussistenza di vizi in senso tecnico. Le contestazioni del 7-11 luglio (doc. 21 fasc. ) riguardano i ritardi e le Parte_1 spese che sarebbero derivate da un maggior consumo del materiale fornito dalla stessa opponente. Da qui si può indurre l'irrilevanza stessa rispetto all'an dei vizi denunciati. A questa eccezione l'attrice collega quella del mancato completamento di tutta una serie di prodotti consegnati in modo incompleto dall'appaltatrice. Da qui il sostenimento delle spese di manodopera, per emendare e conformare gli articoli agli standard richiesti, sia per i materiali acquistati a tal fine (in pagina 8 di 14 aggiunta a quelli che erano stati consegnati all'appaltatrice) sia, infine, per le opere di completamento appaltate a terzi. Sul piano astratto si tratta di conseguenze pregiudizievoli costituenti un danno risarcibile. Orbene si tratta di fatti che sono stati dimostrati soltanto in parte dall'attrice e solo entro tali limiti possono essere riconosciuti. In primo luogo, appare dimostrato che una parte delle scarpe per cui è causa siano state oggetto di
“completamento” da parte di terzi diversi dall'opposta, come di evince dalla documentazione prodotta dalla (docc. 39 e 41 fasc. ). Vi è un espresso riferimento agli articoli Parte_1 Parte_1 oggetto del contratto e l'attività svolta dai terzisti. In secondo luogo, l'esame degli stessi documenti di trasporto dimessi in atti dall'opposta, a prova dell'esecuzione della prestazione, corroborano l'assunto attoreo vista l'espressa indicazione in alcuni di essi ( nn. 742, 776, 779, 793, 797, 814, 818, 844, 860, 872, 888, 908, 919, 987, 998 – doc. 5 e 6 fasc.
) della “lavorazione cliente”. Da ciò si desume che le scarpe ivi indicate non fossero state CP_1 realizzate in modo compiuto. Sul punto, di contro, non trova alcuna conferma la difesa svolta dalla secondo cui le CP_1 parti avrebbero convenuto di “esternalizzare” l'attività di completamento di una serie di articoli. In disparte la genericità dell'allegazione circa l'an il quomdo ed il quid di tale patto accordo, essa è priva di alcuna prova dedotta in giudizio in modo ammissibile vista la natura del contratto d'appalto e l'opus perfectum a cui era tenuta l'appaltatrice. In definitiva può essere riconosciuto il danno subito dalla nella misura di € 18.714,00 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria dal 30 settembre 2022 ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
Il Tribunale, invece, non riconosce la sussistenza delle altre voci lamentate dall'attrice in quanto:
- l'attività svolta in proprio “per emendare le problematiche, i vizi e/o le difformità” risulta infondata se riferita ai vizi in senso tecnico in quanto risultati insussistenti (vedi meglio ut supra). Se riferita, visto il sovente frammischiamento di piani operato dall'attrice, alle opere di completamento delle scarpe, appare ulteriormente infondata attesa la contraddizione plastica con l'avvenuta esecuzione di tali attività da parte dei terzisti di cui sopra. Tale facere svolto e pagato a terzi non può comportare il sostenimento di spese in proprio. A finire, poi, non si può dimenticare l'assenza di un principio di prova delle spese indicate;
- il costo per i materiali aggiuntivi acquistati per il citato “completamento” delle calzature risulta indimostrato in quanto il doc. 32 prodotto è un mero elenco autoconfezionato dalla stessa parte opponente che nulla aggiunge all'allegazione del danno, non costituendo fonte di prova. Peraltro, non può elidersi come difetti a monte un vizio da dover emendare con nuovi materiali e che, per quanto concerne, le opere di completamento esse sosto astate eseguite con quelli inviati dalla stessa opposta e che non sono stati conteggiati dal Tribunale vista la natura del contratto d'appalto.
In conclusione, poi, la negazione della sussistenza di vizi o, meglio, delle spese sostenute per riparare i difetti di qualità delle calzature, si ricava dalla lettura dei documenti prodotti dall'attrice relativi alla loro emenda, Ebbene i cc.dd. ddt di reso delle merci per riparazione (docc. 28 e 29 fasc. ) Parte_1 recano, di contro, la dicitura “riparazione gratuita” da parte della opposta e sono destinate all'opposta. Di per sé, quindi, dimostrano che le eventuali imperfezioni rilevati furono “sistemate” dalla stessa pagina 9 di 14 appaltatrice come induce a ritenere l'apposizione di tale dicitura nel corpo del testo. A fortiori, vale la pena segnalare che non si comprenderebbe per quale motivo, allora, una volta che la Parte_1 avesse emendato in proprio ai vizi, poi, avrebbe riconsegnato la merce alla stessa appaltatrice, non trattenendole in proprio. Questa constatazione, peraltro, pare confermata proprio dagli ulteriori documenti prodotti dalla
[...]
ovvero i ddt confezionati dalla a titolo di “reso riparazione” (doc. 30 fasc. Pt_1 CP_1 [...]
) nonché l'e - mail del 27 giugno 2022, inviata dalla stessa opposta, con l'illustrazione della Pt_1 riparazione e successiva “rispedizione” alla di 514 paia di scarpe. Non residua Parte_1 nessuna spesa qualificabile come danno emergente derivante dai vizi e come tale nessun diritto al risarcimento del danno.
La domanda di risarcimento del danno da lucro cessante è fondata nei limiti di cui appresso. Essa viene imperniata su due specifici inadempimenti in cui sarebbe incorsa la ovvero: CP_1
• la mancata consegna di 748 paia di scarpe di vari modelli e misure;
• il ritardo nella consegna della maggior parte delle calzature rispetto ai piani predisposti in sede contrattuale. La prima doglianza risulta fondata in parte ovvero nei limiti di quanto “confessato”, con l'azione monitoria, da parte della la quale ha escluso dalla propria domanda gli importi CP_1 corrispondenti a 187 paia di scarpe. Si tratta, quindi, di un inadempimento ammesso rispetto, tuttavia, all'ammontare dell'appalto pari a 6802 assai “minore” nella sua entità. Appare, quindi, errato l'assunto secondo cui:” il numero di 6.615 paia di scarpe consegnate da
[...] a NON coincide con il numero delle scarpe realizzate da (che Parte_1 CP_4 CP_1 all'esito del giudizio non è ancora dato sapersi quale sia); nel quantitativo di 6.615 sono comprese anche, e soprattutto, le calzature oggetto di ulteriori lavorazioni da parte di Parte_1 (direttamente o per il tramite di terzisti incaricati), per emendare alle problematiche riscontrate nella produzione di Sharon, con l'aggravio di maggiori consumi di materiale già documentato in atti”. Quelle scarpe in definitiva sono state consegnate come riparate sicchè nella loro entità materiale non possono essere scorporate quale omessa consegna atteso che sono comunque giunte alla committente finale. Non può affermarsi che la abbia omesso di consegnare tout court 755 paia di scarpe. CP_1
Questione diversa, invece, concerne il ritardo allegato dall'attrice quale inadempimento avente una diretta incidenza sul danno che ha lamentato. In primo luogo, va accertata la sussistenza della pattuizione di un termine (o più termini) di esecuzione delle prestazioni che potesse ritenersi rilevante per la parte attrice. Appare difficile discorrere di essenzialità in senso tecnico atteso che il meccanismo dell'art. 1457 c.c. prevede la risoluzione di diritto del contratto al suo spirare, salva la richiesta entro tre giorni di interesse alla sua esecuzione da parte del creditore. Nulla di ciò è accaduto nella vicenda contrattuale né la stessa attrice ha allegato un tale effetto. Al contrario ha affermato di aver concesso una proroga fino al 10 giugno 2022 con ciò confermando la natura ordinatoria del termine. Cionondimeno anche l'accettazione, senza riserve, dell'adempimento tardivo di una prestazione, equiparabile all'accettazione dell'adempimento parziale di essa (art. 1181 cod. civ.), non determina la decadenza dal far valere l'inosservanza del termine (da ritenere non essenziale, nel silenzio del creditore, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ.) nè implica la rinuncia al risarcimento del danno derivatone infra ex multis Cass. III, 22 giugno 2007, n. 14573).
pagina 10 di 14 La creditrice ha dimostrato l'esistenza di un termine pattiziamente convenuto dalle parti ai fini dell'esecuzione, quantomeno finale, della prestazione ancorché diverso da quello dedotto in citazione. Ciò si può ritrarre da:
- la citata e-mail del 29 marzo 2022 (infra doc. 10 fasc. ) recante termine finale di Parte_1 consegna e termini intermedi per le singole fasi della produzione;
- i ddt di consegna delle materie prime dell'8, 10, 15, 16,21,22,29 e 31 marzo 2022 (infra doc. 2 fasc. ) in favore della senza alcuna riserva;
Parte_1 CP_1
- l'avvenuto inizio delle lavorazioni finché l'11 aprile 2022 l'opposta ha chiesto di rivedere i termini di consegna in quanto non in grado di rispettarli (doc. 11 fasc. ); Parte_1
- le ulteriori e-mail del 19 e 27 aprile 2022 (docc. 12 e 13 fasc. ) nelle quali l'opposta Parte_1 esponeva la difficoltà a consegnare alcuni lotti di prodotto entro un determinata settimana di aprile;
- l'e-mail del 3 maggio 2022 (doc. 15 fasc. ) nella quale così si esprimeva l'opposta Parte_1
Appare chiaro che:
- non vi è stata mai un'accettazione espressa del c.d. paino di consegne e dei termini intermedi proposti dall'opponente. La citata e-mail del 29 marzo 2022 è un atto unilaterale dal quale è difficile trarre un'accettazione (contrattualmente vincolante). Su questo versante vi è un difetto di prova del titolo;
- vi è, tuttavia, la prova dell'intervenuto accordo circa la data del 10 giugno 2022 per “terminare la produzione” come riconosciuto in sede stragiudiziale dall'opposta. In sintesi, può accertarsi l'intervenuto accordo circa il termine finale dell'esecuzione dell'appalto per il 10 giugno 2022. A fronte di ciò l'opposta (gravata dell'onere di provare l'esatto adempimento) ha dimostrato di aver consegnato nel termine del 10 giugno 2022 le seguenti paia di scarpe:
✓ 2.895 con riferimento alla fattura n. 35 (doc. 5 fasc. ); CP_1
✓ 2.378 con riferimento alla fattura n. 42 doc. 6 fasc. ). CP_1
Le restanti paia ( 1.342) sono state consegnate il 13,15,17, 20, 21,22,23, 24, 27, 28 e il 29 giugno 2022 (cit. doc. 6 fasc. ) ovvero in ritardo. CP_1
La ha eccepito che “il ritardo è stato provocato dalla mancata consegna del materiale CP_1 da parte di a …Fin da subito, cioè da marzo 2022 (periodo ben antecedente ai primi Parte_1 CP_1 controlli qualità risalenti al maggio 2022) sollecitava (doc. 10) l'invio di materiale essenziale CP_1 non recapitatole da o dai suoi incaricati. I solleciti (doc. 10) inoltre perduravano fino a Parte_1 pochi giorni antecedenti l'ultima consegna di giugno 2022”. Giova segnalare che la difesa opposta ha proceduto a depositare, con un unico file di quaranta pagine, una ridda di e-mail prive di coordinamento tra di loro e aventi gli oggetti più disparati. In termini processuali si è al limite dell'inammissibilità in quanto la difesa non ha allegato i singoli fatti che intendeva provare con il carteggio ma ha svolto un mero sunto qualitativo (colpa del ritardo altrui) che risulta impossibile da accertare leggendo quelle e-mail. Esse riguardano singoli accessori (anche minimali per quantità) che non possono certo influire sull'ascrivibilità a sé del ritardo nella consegna di 1.342. Giova ricordare, pagina 11 di 14 peraltro, che l'attrice ha dato prova della consegna dei suoi materiali già nel marzo 2022 (v. ut supra) nonché nel giugno 2022 vi è stato un “rimbalzo” di beni che non erano stati completati o, comunque, presentavano delle imperfezioni che la stessa opposta ha emendato. In definitiva l'eccezione non ha pregio.
Può accertarsi la responsabilità contrattuale della . CP_1
Questa declaratoria, tuttavia, non implica ex se la prova della sussistenza delle voci di danno lamentate dall'attrice. L'art. 1218 c.c disciplina l'ipotesi della mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, ponendo a carico del debitore l'obbligo di risarcire il danno quale immediata conseguenza dell'inesecuzione. Essa viene solitamente coordinata da parte della dottrina dominante con l'art. 1256 c.c. il quale prevede l'estinzione dell'obbligazione nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, fissando il criterio legale di distribuzione tra le parti del rischio dell'impossibilità della prestazione, che il legislatore ha posto a carico del creditore. La responsabilità del debitore si ricollega ad una valutazione della sua condotta sotto il profilo della colpa/negligenza, in quanto il debitore che non abbia eseguito la prestazione per liberarsi da responsabilità deve provare sia l'impossibilità della prestazione, sia che l'impedimento non dipende da un fatto a lui imputabile, aggettivo che è sempre stato usato nel senso di imputabilità a colpa. Ciò vale a determinare in astratto e su un piano logico-giuridico il perimetro dell'accertamento della responsabilità della parte inadempiente. Solo una volta accertata la sua sussistenza si può procedere- seguendo una logica tipicamente giuridica e non razionale- alla individuazione dell'insorgenza di pregiudizi sofferti dal creditore in termini fattuali (danno-evento) e alle loro eventuali conseguenze giuridicamente rilevanti (danno-conseguenza). Pertanto occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché' possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (a questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo - c.d. causalità giuridica). Ne segue che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica (infra Cass. II, Ord. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass. n. 21255/2013; Cass. n. 4439/2014). Sulla scorta di tali principi di diritto può riconoscersi la fondatezza della voce di mancato guadagno con riferimento alle calzature effettivamente non consegnate dall'opposta. Il margine esistente tra il corrispettivo dedotto nel contratto d'appalto e quello (maggiore) dedotto nel contratto di compravendita con la è stato perso dalla per fatto e colpa della Controparte_7 Parte_1 Risulta per tabulas che la abbia “annullato” il residuo di CP_1 Controparte_7 ordine proprio in relazione alla mancata consegna di un quantitativo di scarpe pare a 755 paia. Questo dal lato della compravendita La sua liquidazione, tuttavia, va ancorata al minor quantitativo di scarpe che non risultano consegnate nell'ambito del contratto d'appalto. La e la avevano Controparte_7 Parte_1 pagina 12 di 14 pattuito l'acquisto di 7.675 ovvero 873 in più dell'appalto stipulato con l'opposta. L'opponente, pertanto, aveva preso su di te o, attraverso terzi, la consegna di tale differenziale senza che vi fosse specificato una determinata tipologia di modello. Vale la pena ricordare che la non ha Parte_1 prodotto il contratto stipulato con la sicchè la famosa e-mail del 20 luglio Controparte_7 2022 può rappresentare una mera fotografia dello stato delle relazioni fra le due parti. Essa, tuttavia, è inidonea ad evidenziare che le paia non consegnate, o arrivate in ritardo per fatto della CP_1 siano tutte quelle di cui si duole la e poste a giustificazione della propria Controparte_7 risoluzione parziale del contratto. L'attrice non ha dato prova che le altre scarpe esulanti dall'odierna commessa fossero state consegnate alla terza acquirente rendendo palese l'inadempimento totale dell'opposta. Il Tribunale può accertare in modo ragionevolmente certo che l'omessa consegna di 187 paia di scarpe da parte dell'opposta abbia generato un danno da lucro cessante pari al margine che l'opponente ne avrebbe ricavato. L'opponente non ha prodotto il contratto stipulato con la Controparte_7 al fine di dimostrare l'ammontare del margine perduto rispetto ad ogni tipologia di articolo. Il Tribunale, quindi, sulla scorta dell'allegazioni attoree e degli elementi indiziari ritraibili dai docc. 23 e 33 (fasc. ) intende liquidare il danno avvalendosi dell'equità integrativa ex art. 1226. I Parte_1 valori indicati dall'attrice vengono fatti oggetto di una media algebrica per singolo paio di scarpe e moltiplicati per il numero di paia per le quali si è accertata la mancata consegna ovvero 187. In definitiva la va condannata al risarcimento del danno subito dalla CP_1 Parte_1 liquidato in € 44.261,04 oltre rivalutazione monetaria dal 1° luglio 2022 e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno da tale data fino al soddisfo.
Il danno da perdita di chance non può essere riconosciuto. L'attrice ha lamentato la perdita di “conseguire futuri guadagni dal rapporto commerciale con
. La somma richiesta “è stata conteggiata in € 1.339.233,90, considerando l'incidenza CP_4 economica dell'interruzione del rapporto commerciale con documentata attraverso i CP_4 partitari degli anni dal 2018 al 2022 (docc. da 34 a 38)…”. Difetta il fatto costitutivo della domanda ovvero la prova che vi sia stata l'interruzione dei rapporti commerciali in via definitiva da parte della In atti non è presente alcuna Controparte_7 comunicazione o interlocuzione in tal senso che possa corroborare tale assunto. Si tratta di un punto dirimente. In secondo luogo, comunque, non si può sottacere la difficolta di poter individuare un nesso causale diretto tra l'inadempimento della opposta e quel tipo di danno ultimativo e definitivo che allega la parte. Ciò prescindendosi dalla necessità di dover scorporare l'utile, comunque, che dovrebbe aver percepito l'opponente contraendo con altri soggetti dal 2022 in avanti. Tanto basta per rigettare l'assunto.
Le spese di lite. Trattandosi di un procedimento unitario (monitorio e opposizione) esse vanno liquidate globalmente tenendo conto dell'esito complessivo della lite. Purtuttavia quelle sostenute nel procedimento monitorio dalla vanno dichiarate irripetibili vista la loro superfluità processuale in quanto la difesa CP_1 della parte avrebbe dovuto astenersi dall'agire in monitorio rispetto alla tipologia di causa oggetto della presente lite. Difettavano in nuce i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. sia per la causa petendi sottostante (appalto) sia per la non liquidabilità monitoria del credito. Per il resto può accertarsi una soccombenza reciproca di carattere qualitativo della Parte_1 vista l'eccedenza di mezzi rispetto al fine con cui ha fronteggiato l'inadempimento altrui. Su di essa va posto l'onere della metà delle spese di lite sostenute dalla che si liquidano, al netto della CP_1 pagina 13 di 14 dimidiazione, in € 7.085,00 per compensi, oltre I.V.A., se dovuta e C.P.A.. (vengono riconosciuti solo i minimi delle fasi istruttoria e decisoria visto il tenore delle difese spese)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 15841/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 28 settembre 2022;
- condanna la al pagamento della somma di € 298.222,00 oltre interessi ex art. Parte_1
5 del d.lgs. 231/2002 dal deposito del ricorso monitorio fino al soddisfo in favore della CP_1
- condanna la al risarcimento del danno emergente subito dalla CP_1 Parte_1
liquidat oltre rivalutazione monetaria dal 30 settembre 202
[...] legali sulla somma rivalutata anno per anno, fino al soddisfo;
- condanna la al risarcimento del danno da lucro cessante subito dalla CP_1 [...] e liquidato in 44.261,04 oltre rivalutazione monetaria dal 1° luglio 2022 e Parte_1 interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno da tale data fino al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda od eccezione svolta dalle parti;
- condanna la alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
che si liquidano, al netto della dimidiazione, in € 7.085,00 per compensi, oltre CP_1
I.V.A., se dovuta e C.P.A., compensando fra le parti la residua metà.
Milano, 20 agosto 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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