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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/05/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 727 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, a cui è riunita quella iscritta al n. R.G. 730/2024, avente ad oggetto: risarcimento danni per omesso lavaggio
DPI,
TRA
, , entrambi rappresentati e difesi, in virtù di Parte_1 Parte_2 procure in calce ai rispettivi ricorsi, dall'avv. Angela Mancini, presso il cui studio in Benevento, via dell'Esperanto, 59, elettivamente domiciliano,
RICORRENTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., ONroparte_1 rappresentata e difesa, come da procure in calce alle memorie di costituzione nei singoli giudizi riuniti, dagli avv. Antonio Mennitto, Angela Conchiglia e Silvia Mastrangelo, con domicilio digitale presso i loro indirizzi pec indicati in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, poi riuniti stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti – entrambi dipendenti dell' dall'1.01.2004 con qualifica di dirigenti Parte_3 medici del servizio di emergenza sanitaria 118, addetti alla postazione SAUT di Benevento – hanno esposto:
- che il servizio di emergenza territoriale 118 è attivo 24/24h e, pertanto, svolgevano la propria attività su turni diurni (8.00-14.00 e 14.00-20.00) e notturni (20.00-8.00);
- che nell'espletamento delle proprie mansioni erano costantemente esposti a vari agenti infettivi e/o nocivi per la salute, vale a dire ad agenti di tipo biologico (quali virus e/o batteri presenti nell'aria e nel materiale organico proveniente dal corpo delle persone assistite, quali sangue, saliva, urine, feci e vomito), agenti di tipo chimico (quali aerosol, liquidi, gas vapori, detergenti, disinfettanti, sterilizzanti, sostanze tossiche, infiammabili o irritanti come benzina, gas di scarico, veleni presenti sui luoghi dell'intervento), agenti atmosferici, nonché, in tutti i casi in cui operavano sulle strade, anche al rischio di investimento da parte dei veicoli transitanti, specialmente nel corso degli interventi notturni;
1 - che, a causa dell'esposizione ai predetti rischi, erano obbligati a indossare appositi dispositivi di protezione individuale: giacconi impermeabili catarifrangenti, scarpe antinfortunistiche, corpetti isotermici, giubbotti con interni removibili, gilet, impermeabili, pantaloni invernali ed estivi catarifrangenti ignifughi multitasche, felpe, maglie in cotone a manica corta e lunga, occhiali, caschetto e dispositivi di protezione individuale monouso quali mascherine protettive, guanti, tute total body e camici usa e getta;
ON
- che l' aveva fornito detti indumenti, ma non si era mai adoperata al fine di attivare apposite convenzioni con lavanderie specializzate nel lavaggio sino ad emergenza OV inoltrata, quando aveva iniziato a fornire DPI etichettati con codice identificativo e ad attivare un programma di ritiro settimanale;
- che, in ogni caso, il lavaggio settimanale non era sufficiente, sicché si erano visti costretti a provvedere autonomamente per assicurarsi indumenti puliti;
- che molteplici pronunce di questo Tribunale avevano già accertato la natura di DPI ON dell'equipaggiamento fornito dall' e l'obbligo di lavaggio a carico del datore di lavoro;
- che avevano, in particolare, effettuato il lavaggio al termine di ciascun turno di lavoro, per un numero di almeno cinque lavaggi settimanali. ON Hanno, pertanto, convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'inadempimento dell' rispetto all'obbligo di provvedere al CP_1 lavaggio e alla manutenzione periodica dei DPI e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento, a titolo di risarcimento e nel limite della prescrizione decennale, della somma di €
4.324,00 ovvero della minore o maggiore somma che riterrà dovuta ex art. 1226 c.c. nonché determinare il maggior danno subito oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive al soddisfo”; con vittoria di spese, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. ON Si è ritualmente costituita in giudizio l' contestando con varie argomentazioni il contenuto dei ricorsi, dei quali ha chiesto il rigetto, con condanna dei ricorrenti per lite temeraria.
La convenuta ha eccepito preliminarmente il proprio parziale difetto di legittimazione passiva, in quanto il servizio di noleggio, lavaggio e sanificazione dei DPI era stato affidato a ditte esterne, le quali erano responsabili della sua corretta esecuzione – ragion per cui ha chiesto di essere autorizzata a chiamarle in causa – e la nullità dei ricorsi per violazione dell'art. 414 c.p.c.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande, poiché gli indumenti offerti in dotazione non erano tutti qualificabili come DPI in senso tecnico, alcuni di essi erano monouso, inoltre il servizio – relativamente sia agli indumenti che ai DPI – era stato affidato a ditte esterne conformemente alla normativa in materia.
Infine, ha dedotto la concorrente responsabilità dei ricorrenti, i quali mai avevano segnalato difetti o inconvenienti nei DPI messi a disposizione o nel servizio di lavaggio, non consentendo così ON all' di contestare il disservizio alla ditta affidataria;
inoltre, avevano deciso arbitrariamente di non avvalersene e, provvedendo in autonomia al lavaggio, di propria iniziativa e senza renderne edotto il datore di lavoro, avevano rischiato di danneggiare e alterare i dispositivi, nonché di contaminare l'ambiente.
Ha, in ogni caso, contestato la quantificazione effettuata dai ricorrenti, in quanto eccessiva e non supportata da idonea prova.
2 Disposta la riunione dei giudizi ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di legittimazione passiva sollevata ON dall'
È indubbio che, rispetto a una domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo, gravante sul datore di lavoro, di manutenere e conservare in efficienza i DPI, il soggetto passivo sia da individuare nel datore di lavoro stesso, ovvero, nella ON fattispecie, nell' costituisce, invece, una questione di merito stabilire se l'obbligo sia stato correttamente adempiuto, eventualmente mediante affidamento a terzi del servizio.
Proprio in ragione di ciò non si è ritenuto di dover autorizzare la chiamata in causa richiesta ON dall'
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie di lavoro, la disposizione del nono comma dell'art. 420 cod. proc. civ. – relativa ai provvedimenti del giudice, nell'udienza di discussione di primo grado, in ipotesi di chiamata in causa a norma degli artt. 102, 106 e 107 cod. proc. civ. – non implica un automatico obbligo di adozione dei provvedimenti predetti, in quanto il giudice, investito della domanda di chiamata in giudizio di un terzo ai sensi delle norme citate, non è sempre tenuto a fissare una nuova udienza e a disporre le relative notifiche, conservando, secondo i principi generali, il potere di valutare – con i margini di discrezionalità attribuitigli dagli artt. 106, 107, 269, secondo comma, e 270 cod. proc. civ. – la comunanza della causa e le ragioni d'intervento del terzo” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2522 del
09/02/2016). Ed invero, “Nel rito del lavoro … ispirato a principi di concentrazione e celerità,
l'ammissibilità della chiamata del terzo ad istanza del convenuto richiede tuttora la verifica, da parte del giudice, della sua compatibilità con tali principi, riconducibili proprio al canone della ragionevole durata del processo”: infatti, la chiamata in causa potrebbe rivelarsi solo dilatoria o comunque afferire a circostanze limitate ai rapporti tra convenuto e terzo, sulle quali l'istruttoria potrebbe ritardare il processo in danno della rapida definizione della controversia tra le parti originarie (cfr. Corte cost., sent. 11/04/2023, n. 67). ON Nella fattispecie, la domanda risarcitoria è stata avanzata nei confronti dell' quale datrice di lavoro degli istanti, i quali contestano l'inadempimento e, per un periodo successivo, il solo parziale adempimento dell'obbligo di assicurare il lavaggio periodico dei DPI, ritenendo ON l'insufficienza del servizio apprestato dall' attraverso convenzioni con ditte terze, senza lamentare disservizi cagionati dalle ditte affidatarie. Pertanto, l'estensione del contraddittorio alle si sarebbe tradotta in un ONroparte_2 ingiustificato aggravio del processo.
È infondata anche l'eccezione di nullità dei ricorsi per genericità.
È giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c. a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, quegli elementi e quelle ragioni, né quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una compiuta difesa (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n.
6501; Cass. 13 novembre 2001 n. 14090; Cass. 18 giugno 2002 n. 8839). 3 Nel caso di specie, i ricorsi delineano in maniera chiara, precisa e dettagliata sia le ragioni di fatto che quelle di diritto poste a base della domanda, ponendo la convenuta pienamente in condizioni di approntare una compiuta difesa. Ne va, conseguentemente, esclusa la nullità.
Trattandosi di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale trova, infine, applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., e – nel caso di specie – i ricorrenti hanno espressamente contenuto la domanda nei limiti della prescrizione decennale. ON Venendo al merito, è pacifico che i ricorrenti siano dirigenti medici dipendenti dell' resistente e che nel decennio precedente il deposito del ricorso siano stati addetti al presidio SAUT di
Benevento, prestando attività di assistenza sanitaria in emergenza/urgenza.
È altresì pacifico che abbiano ricevuto dalla datrice di lavoro i capi di abbigliamenti indicati in ricorso (giacconi impermeabili catarifrangenti, scarpe antinfortunistiche, corpetti isotermici, giubbotti con interni removibili, gilet, impermeabili, pantaloni invernali ed estivi catarifrangenti ignifughi multitasche, felpe, maglie in cotone a manica corta e lunga, occhiali, caschetto e dispositivi di protezione individuale monouso quali mascherine protettive, guanti, tute total body e camici usa e getta).
È, infine, pacifico che, nello svolgimento delle proprie mansioni di medici del 118, operino negli ambienti, interni ed esterni, più disparati, e che siano esposti ad agenti infettivi e/o nocivi per la salute di tipo biologico e chimico, ad agenti atmosferici e al rischio di investimento in caso di interventi sulle strade.
In punto di diritto, il d.lgs. 626/1994 prevedeva, agli artt. 4, co. 5, lett. d) e 43, co. 4, lett. a)
l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire ai lavoratori “i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale”, di mantenerli in efficienza e di assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
La definizione di “dispositivo di protezione individuale” (DPI) si rinveniva nell'art. 40 dello stesso d.lgs., che chiariva che per DPI s'intende “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”, con espressa esclusione degli “indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore”.
Identiche previsioni sono contenute nel d.lgs. 81/2008, agli artt. 74 (Definizioni) e 77, comma 4, lett. a) (Obblighi del datore di lavoro).
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori – a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 626 del
1994 e ai sensi degli art. 40, 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo – deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni (cfr. Cass.,
n. 11139 del 1998; n. 22929 del 2005; n. 14712 del 2006; n. 22049 del 2006; n. 18573 del 2007;
n. 11729 del 2009; n. 16495 del 2014; n. 8585 del 2015). 4 Tale obbligo sussiste soltanto in relazione agli “indumenti di protezione”, aventi lo specifico scopo di evitare il rischio di contatto con agenti patogeni, con sostanze chimiche o nocive ovvero di prevenire altri possibili rischi connessi all'espletamento delle mansioni, con la conseguenza che un lavoratore può rivendicare il diritto di vedersi rifondere il costo dei lavaggi solo in presenza di puntuale allegazione e prova in ordine alla riconducibilità dei capi di vestiario alla categoria dei DPI.
Al riguardo, occorre però considerare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “l'espressione adoperata dall'art. 40 cit., che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.”; ne discende che la previsione del d.lgs. 626/1994, art. 43, commi 3 e 4, “non possa essere letta in senso limitativo del contenuto e del novero dei DPI … bensì quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei DPI e di manutenzione dei medesimi”, senza che rilevi la circostanza della inclusione o meno degli specifici DPI nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dal d.lgs. 626/1994, art. 4, comma 5, di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui al d. lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. d), cfr. Cass. pen., n. 13096 del 2017). La categoria dei
DPI “deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo” (così Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 21/06/2019, n. 16749).
Non sono stati, ad esempio, ritenuti rientrare fra i DPI “le tute, di stoffa o monouso, fornite dal datore di lavoro (nella specie, a dipendenti comunali con mansioni di giardinieri), quando esse, per la loro consistenza, svolgono esclusivamente la funzione di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa, e non anche quella (pur astrattamente configurabile) di proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2625 del
05/02/2014); mentre è stata ritenuta tale la tuta di cotone impiegata da un'addetta alla pulizia e alla raccolta rifiuti sulle vetture dei treni, in quanto, una volta accertato, in punto di fatto, che “la ricorrente svolgeva attività di pulizia delle vetture, raccogliendo i rifiuti, svuotando i cestini e portacenere e che pertanto veniva a contatto con la sporcizia derivante da tale attività sottolineando che l'attività di pulizia di cose e spazi particolarmente esposti ad afflusso di persone comportava l'inevitabile contatto con sostanze nocive o patogene, come la polvere, la sporcizia, residui organici”, era corretta la conclusione della Corte d'Appello, che aveva ritenuto gli indumenti usati dalla lavoratrice, ed eventualmente sovrapposti a quelli personali, servissero a fini
“igienici”, ovvero di protezione del lavoratore;
infatti, “per i lavori di pulizia di ambienti, treni, 5 ecc. la semplice tuta di cotone può considerarsi un (seppur minimo) mezzo o dispositivo di protezione individuale, e non solo strumento identificativo dell'azienda per cui si lavora, e come tale essa deve essere fornita dal datore di lavoro e tenuta in stato idoneo alla funzione” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 18674 del 22/09/2015. Nello stesso senso si veda Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
5748 del 2020, che ha ribadito che l'art. 40 del d.lgs. 626/94 e la nozione legale di DPI non sono limitati alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, bensì, per l'ampio tenore letterale della previsione e la precipua finalità di tutela di beni fondamentali del lavoratore, devono essere lette nel senso di includere nella categoria dei DPI ogni attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore).
Tornando al caso concreto, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono, in coerenza con precedenti pronunce intervenute su fattispecie identiche (cfr. sentt. nn. 1170/2022, 17/2023,
139/2023, 140/2023, 182/2023, 205/2023, 452/2023, 895/2023, 1197/2023, 1019/2024 di questo
Tribunale), le cui argomentazioni, condivise dalla scrivente, vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come detto è pacifico che, nella specie, i ricorrenti siano esposti a contatto con sostanze potenzialmente nocive per la salute (in particolare materiale biologico e chimico, oltre che rischi da esposizione ad investimenti), con obbligo di fornitura di adeguati Dispositivi di Protezione
Individuale (cfr. anche l'estratto del DVR relativo al medico addetto all'emergenza, in prod. ON ; tant'è che tali dispositivi venivano effettivamente forniti dalla datrice, che dotava i lavoratori di giacconi impermeabili, corpetti isotermici, giubbini con interno rimovibile, gilet, K-
WAY, pantaloni multitasca (estivi e invernali), sovra pantaloni, maglie estive e invernali e ulteriori DPI “monouso”, dotati di catarifrangenti.
Trattasi di dotazione che non costituisce solo una divisa, ma che appare evidentemente finalizzata alla protezione del dipendente.
Come innanzi esposto, alla luce degli orientamenti in materia della Suprema Corte il DPI può anche avere la finalità di migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio di contrarre malattie, come appunto nella specie.
Non è dubitabile che l'intervento medico d'urgenza esponga l'operatore al contatto potenziale con sostanze nocive e pericolose per la salute;
giubbotti, pantaloni e guanti assegnati servivano, evidentemente, a fini igienici, ovvero di protezione dei lavoratori in quanto esposti a fattori esterni, e dunque devono ritenersi finalizzati a fungere da schermo rispetto ad agenti patogeni di pregiudizio alla salute, potenzialmente presenti in occasione di tali interventi che presentano un'indubitabile possibilità di imbattersi in materiali infetti o lesivi.
Inoltre, è pacifico che gli indumenti fossero dotati di strisce catarifrangenti e che dunque svolgessero anche l'ulteriore funzione protettiva dal rischio di investimento, considerata la necessità per i medici del 118 di effettuare interventi di emergenza anche sulle strade e anche in orario notturno, con conseguente pericolo di essere travolti dai veicoli in transito. ON Del resto, è la stessa a qualificare l'abbigliamento ad alta visibilità come DPI (cfr. l'estratto ON del DVR prodotto dall' che fra i DPI del medico addetto all'emergenza annovera la divisa ad alta visibilità e il gilet ad alta visibilità).
6 Pertanto, accertata la natura di DPI degli indumenti forniti, ne consegue l'obbligo alla manutenzione e, dunque, alla pulizia e sanificazione degli stessi. ON L' ha dedotto di aver sempre correttamente adempiuto a tale obbligo, atteso che dal
31.12.2011 al 31.12.2013 aveva affidato il servizio lavanderia alla ditta dal 17.01.2014 CP_2 il servizio di lavanoleggio e lavanderia, già affidato alla era stato prorogato fino al CP_2
31.12.2017 e, a far data dall'1.01.2018, aveva aderito alla “Convenzione er la fornitura CP_3 dei servizi integrati di lava-noleggio – Lotto 5” del 2017, comprendente anche il servizio di noleggio e lavaggio dei DPI dell'emergenza territoriale 118, poi affidato all'
[...]
ONroparte_4
Sul piano documentale, per quanto riguarda il periodo 2012-2013 non vi è prova dell'affidamento ON di un servizio di lavaggio e sanificazione dei DPI per cui è causa, dal momento che l' non ha prodotto copia dei contratti con la ma solo determine di proroga di un servizio di CP_2 ON
“lavanderia e lavanolo PO Sant'Agata de' Goti”, da cui non è dato evincere quale fosse in concreto l'oggetto del servizio affidato. ON Per il triennio 2014-2017, l' ha invece documentato di avere aggiudicato (cfr. delibera n. 27 ON del 17.01.2014) il servizio di lavanoleggio e lavanderia destinato alle strutture dell' alla
[...] CP_
Dai relativi disciplinari e capitolato speciale, risulta che fra le strutture da servire vi erano anche i presidi SAUT e che il servizio includeva lavaggio, disinfezione, stiratura e piegature delle divise del personale, compreso quello del 118. ON Dall'1.04.2018 l' ha aderito alla convenzione comprendente anche il servizio CP_3 integrato di lavanoleggio (incluso quello delle divise del 118: cfr. capitolato tecnico allegato alla convenzione). La convenzione espressamente include il servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, stiratura delle divise del personale, compreso quello del 118.
Tuttavia, come già rilevato nei richiamati precedenti di questo Tribunale, l'aver stipulato contratti ON per l'attività di lavanderia/sanificazione non esime l' da responsabilità, laddove a detta stipula non abbia fatto seguito l'effettiva attivazione del servizio mediante, innanzi tutto, l'introduzione di criteri identificativi dei DPI e soprattutto, l'organizzazione periodica del prelievo dei capi.
I testi escussi su intimazione di parte ricorrente, e , già Testimone_1 Testimone_2 colleghi degli istanti presso il SAUT di Benevento, hanno dichiarato che fino a dopo l'emergenza
OV (il teste ha specificato fino al 2022) le divise erano prive di codice identificativo, Tes_2
e non vi era alcun servizio di lavaggio delle divise, per cui i medici vi provvedevano in autonomia, tendenzialmente dopo ogni turno, considerato il frequente contatto con sporcizia e liquidi biologici. Solo successivamente erano state fornite divise nuove, dotate di codice, ed era stato introdotto un programma di ritiro;
tuttavia, dal momento che la frequenza dei ritiri (settimanali) era insufficiente, i medici avevano continuato a provvedere personalmente al lavaggio.
Le deposizioni sono chiare, precise e coerenti, sia intrinsecamente sia fra di loro. Il solo fatto che i testi abbiano dichiarato di avere analoghe controversie in corso non può ritenersi, di per sé, ON idoneo a minarne la credibilità, anche tenuto conto del fatto che l' non ha offerto convincenti prove di segno contrario.
Il teste dirigente responsabile del servizio 118, ha riferito di avere conoscenza Testimone_3 diretta dei fatti di causa soltanto per il periodo dal 2016 in avanti, e in relazione a detto periodo ha confermato l'esistenza del servizio di lavaggio e il suo regolare espletamento presso la COT
7 118 di Benevento, con ritiro settimanale delle divise. Ha, inoltre, riferito che a sua memoria già nel 2016 le divise erano dotate di codice a barre, ma di non esserne certo. ON La teste direttore della UOC Prevenzione e protezione dell' ha Testimone_4 confermato – per averne conoscenza in quanto, in virtù del ruolo rivestito in azienda, le veniva trasmessa tutta la documentazione relativa agli appalti – che il servizio di lavanoleggio era attivo, che lo stesso prevedeva ritiri settimanali, e che già il contratto del 2017 prevedeva divise con i codici identificativi.
Ebbene, entrambi i testi hanno riferito per il periodo dal 2016/17 in avanti e non anche per il periodo precedente;
inoltre, il solo dott. ha reso dichiarazioni per conoscenza diretta, Tes_3 comunque confermando che il ritiro da parte della ditta di lavanolo avveniva con cadenza settimanale.
Tali rilievi rendono poco rilevanti le deposizioni dei due testi, anche a prescindere dalla relativa attendibilità, da valutarsi con particolare rigore tenuto conto del ruolo di responsabilità di entrambi i dichiaranti. ON D'altra parte, anche sul piano documentale l' si è limitata ad allegare e documentare la formale stipulazione dei contratti, senza produrre documentazione comprovante l'effettiva attuazione del servizio di lavaggio (es. calendari di ritiro, fatture).
L'onere del lavaggio/sanificazione è quindi rimasto, dapprima totalmente e poi, comunque, per la maggior parte, a carico dei dipendenti;
né la mancata richiesta formale di provvedervi o l'assenza di segnalazioni di disservizio esclude la responsabilità dell'ente per l'omesso svolgimento di tale attività, suo onere per legge, che non può essere eluso né attenuato dall'assenza di sollecitazioni esterne.
A fronte dell'inadempimento datoriale, appare più che giustificata (e non certo violativa di doveri/obblighi del dipendente) l'attività di lavaggio/sanificazione posta in essere direttamente dai lavoratori, sebbene, senza dubbio, meno efficace di quella svolta a mezzo ditte specializzate.
Quanto all'entità del danno, pur in mancanza di adeguata prova in ordine ai costi affrontati dai ricorrenti lo stesso può essere quantificato in via equitativa tenendo conto di una frequenza di lavaggio dei DPI a giorni alterni.
In ordine al costo complessivo presumibilmente affrontato, deve rilevarsi che la quantificazione operata da parte ricorrente, che ha considerato il danno patito nella misura di € 4,60 a lavaggio e il numero di lavaggi necessari in due alla settimana secondo quanto già stabilito dal Tribunale in altri analoghi procedimenti, appare corretto. ON Tenuto conto delle osservazioni avanzate dall' con riferimento al numero di settimane di effettiva prestazione lavorativa nel periodo in questione, considerate le giornate di assenza totalizzate dai ricorrenti nel periodo oggetto di causa, il danno complessivo può essere quantificato in complessivi € 3.588,00 per ([(€ 4,60*2 lavaggi a settimana)*39 Pt_1 settimane]*10 anni) ed € 3.404,00 per ([(€ 4,60*2 lavaggi a settimana)*37 Parte_2 settimane]*10 anni), già all'attualità, con rivalutazione e interessi dalla presente sentenza al soddisfo. ON Per il principio della soccombenza l' va condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, con riduzione del 30% per la serialità, per le fasi di studio e introduttiva, e in misura unica, aumentata per la pluralità di parti, per le fasi successive alla riunione. 8
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al risarcimento del danno per Parte_3 il mancato lavaggio dei DPI, quantificato in via equitativa in € 3.588,00 per Parte_1 ed € 3.404,00 per , già all'attualità, con rivalutazione ed interessi dalla Parte_2 presente sentenza al soddisfo;
ON
2) condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.773,90 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 49,00 in favore di ciascun ricorrente, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Benevento, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 727 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, a cui è riunita quella iscritta al n. R.G. 730/2024, avente ad oggetto: risarcimento danni per omesso lavaggio
DPI,
TRA
, , entrambi rappresentati e difesi, in virtù di Parte_1 Parte_2 procure in calce ai rispettivi ricorsi, dall'avv. Angela Mancini, presso il cui studio in Benevento, via dell'Esperanto, 59, elettivamente domiciliano,
RICORRENTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., ONroparte_1 rappresentata e difesa, come da procure in calce alle memorie di costituzione nei singoli giudizi riuniti, dagli avv. Antonio Mennitto, Angela Conchiglia e Silvia Mastrangelo, con domicilio digitale presso i loro indirizzi pec indicati in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, poi riuniti stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti – entrambi dipendenti dell' dall'1.01.2004 con qualifica di dirigenti Parte_3 medici del servizio di emergenza sanitaria 118, addetti alla postazione SAUT di Benevento – hanno esposto:
- che il servizio di emergenza territoriale 118 è attivo 24/24h e, pertanto, svolgevano la propria attività su turni diurni (8.00-14.00 e 14.00-20.00) e notturni (20.00-8.00);
- che nell'espletamento delle proprie mansioni erano costantemente esposti a vari agenti infettivi e/o nocivi per la salute, vale a dire ad agenti di tipo biologico (quali virus e/o batteri presenti nell'aria e nel materiale organico proveniente dal corpo delle persone assistite, quali sangue, saliva, urine, feci e vomito), agenti di tipo chimico (quali aerosol, liquidi, gas vapori, detergenti, disinfettanti, sterilizzanti, sostanze tossiche, infiammabili o irritanti come benzina, gas di scarico, veleni presenti sui luoghi dell'intervento), agenti atmosferici, nonché, in tutti i casi in cui operavano sulle strade, anche al rischio di investimento da parte dei veicoli transitanti, specialmente nel corso degli interventi notturni;
1 - che, a causa dell'esposizione ai predetti rischi, erano obbligati a indossare appositi dispositivi di protezione individuale: giacconi impermeabili catarifrangenti, scarpe antinfortunistiche, corpetti isotermici, giubbotti con interni removibili, gilet, impermeabili, pantaloni invernali ed estivi catarifrangenti ignifughi multitasche, felpe, maglie in cotone a manica corta e lunga, occhiali, caschetto e dispositivi di protezione individuale monouso quali mascherine protettive, guanti, tute total body e camici usa e getta;
ON
- che l' aveva fornito detti indumenti, ma non si era mai adoperata al fine di attivare apposite convenzioni con lavanderie specializzate nel lavaggio sino ad emergenza OV inoltrata, quando aveva iniziato a fornire DPI etichettati con codice identificativo e ad attivare un programma di ritiro settimanale;
- che, in ogni caso, il lavaggio settimanale non era sufficiente, sicché si erano visti costretti a provvedere autonomamente per assicurarsi indumenti puliti;
- che molteplici pronunce di questo Tribunale avevano già accertato la natura di DPI ON dell'equipaggiamento fornito dall' e l'obbligo di lavaggio a carico del datore di lavoro;
- che avevano, in particolare, effettuato il lavaggio al termine di ciascun turno di lavoro, per un numero di almeno cinque lavaggi settimanali. ON Hanno, pertanto, convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'inadempimento dell' rispetto all'obbligo di provvedere al CP_1 lavaggio e alla manutenzione periodica dei DPI e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento, a titolo di risarcimento e nel limite della prescrizione decennale, della somma di €
4.324,00 ovvero della minore o maggiore somma che riterrà dovuta ex art. 1226 c.c. nonché determinare il maggior danno subito oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive al soddisfo”; con vittoria di spese, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. ON Si è ritualmente costituita in giudizio l' contestando con varie argomentazioni il contenuto dei ricorsi, dei quali ha chiesto il rigetto, con condanna dei ricorrenti per lite temeraria.
La convenuta ha eccepito preliminarmente il proprio parziale difetto di legittimazione passiva, in quanto il servizio di noleggio, lavaggio e sanificazione dei DPI era stato affidato a ditte esterne, le quali erano responsabili della sua corretta esecuzione – ragion per cui ha chiesto di essere autorizzata a chiamarle in causa – e la nullità dei ricorsi per violazione dell'art. 414 c.p.c.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande, poiché gli indumenti offerti in dotazione non erano tutti qualificabili come DPI in senso tecnico, alcuni di essi erano monouso, inoltre il servizio – relativamente sia agli indumenti che ai DPI – era stato affidato a ditte esterne conformemente alla normativa in materia.
Infine, ha dedotto la concorrente responsabilità dei ricorrenti, i quali mai avevano segnalato difetti o inconvenienti nei DPI messi a disposizione o nel servizio di lavaggio, non consentendo così ON all' di contestare il disservizio alla ditta affidataria;
inoltre, avevano deciso arbitrariamente di non avvalersene e, provvedendo in autonomia al lavaggio, di propria iniziativa e senza renderne edotto il datore di lavoro, avevano rischiato di danneggiare e alterare i dispositivi, nonché di contaminare l'ambiente.
Ha, in ogni caso, contestato la quantificazione effettuata dai ricorrenti, in quanto eccessiva e non supportata da idonea prova.
2 Disposta la riunione dei giudizi ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di legittimazione passiva sollevata ON dall'
È indubbio che, rispetto a una domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo, gravante sul datore di lavoro, di manutenere e conservare in efficienza i DPI, il soggetto passivo sia da individuare nel datore di lavoro stesso, ovvero, nella ON fattispecie, nell' costituisce, invece, una questione di merito stabilire se l'obbligo sia stato correttamente adempiuto, eventualmente mediante affidamento a terzi del servizio.
Proprio in ragione di ciò non si è ritenuto di dover autorizzare la chiamata in causa richiesta ON dall'
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie di lavoro, la disposizione del nono comma dell'art. 420 cod. proc. civ. – relativa ai provvedimenti del giudice, nell'udienza di discussione di primo grado, in ipotesi di chiamata in causa a norma degli artt. 102, 106 e 107 cod. proc. civ. – non implica un automatico obbligo di adozione dei provvedimenti predetti, in quanto il giudice, investito della domanda di chiamata in giudizio di un terzo ai sensi delle norme citate, non è sempre tenuto a fissare una nuova udienza e a disporre le relative notifiche, conservando, secondo i principi generali, il potere di valutare – con i margini di discrezionalità attribuitigli dagli artt. 106, 107, 269, secondo comma, e 270 cod. proc. civ. – la comunanza della causa e le ragioni d'intervento del terzo” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2522 del
09/02/2016). Ed invero, “Nel rito del lavoro … ispirato a principi di concentrazione e celerità,
l'ammissibilità della chiamata del terzo ad istanza del convenuto richiede tuttora la verifica, da parte del giudice, della sua compatibilità con tali principi, riconducibili proprio al canone della ragionevole durata del processo”: infatti, la chiamata in causa potrebbe rivelarsi solo dilatoria o comunque afferire a circostanze limitate ai rapporti tra convenuto e terzo, sulle quali l'istruttoria potrebbe ritardare il processo in danno della rapida definizione della controversia tra le parti originarie (cfr. Corte cost., sent. 11/04/2023, n. 67). ON Nella fattispecie, la domanda risarcitoria è stata avanzata nei confronti dell' quale datrice di lavoro degli istanti, i quali contestano l'inadempimento e, per un periodo successivo, il solo parziale adempimento dell'obbligo di assicurare il lavaggio periodico dei DPI, ritenendo ON l'insufficienza del servizio apprestato dall' attraverso convenzioni con ditte terze, senza lamentare disservizi cagionati dalle ditte affidatarie. Pertanto, l'estensione del contraddittorio alle si sarebbe tradotta in un ONroparte_2 ingiustificato aggravio del processo.
È infondata anche l'eccezione di nullità dei ricorsi per genericità.
È giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c. a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, quegli elementi e quelle ragioni, né quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una compiuta difesa (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n.
6501; Cass. 13 novembre 2001 n. 14090; Cass. 18 giugno 2002 n. 8839). 3 Nel caso di specie, i ricorsi delineano in maniera chiara, precisa e dettagliata sia le ragioni di fatto che quelle di diritto poste a base della domanda, ponendo la convenuta pienamente in condizioni di approntare una compiuta difesa. Ne va, conseguentemente, esclusa la nullità.
Trattandosi di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale trova, infine, applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., e – nel caso di specie – i ricorrenti hanno espressamente contenuto la domanda nei limiti della prescrizione decennale. ON Venendo al merito, è pacifico che i ricorrenti siano dirigenti medici dipendenti dell' resistente e che nel decennio precedente il deposito del ricorso siano stati addetti al presidio SAUT di
Benevento, prestando attività di assistenza sanitaria in emergenza/urgenza.
È altresì pacifico che abbiano ricevuto dalla datrice di lavoro i capi di abbigliamenti indicati in ricorso (giacconi impermeabili catarifrangenti, scarpe antinfortunistiche, corpetti isotermici, giubbotti con interni removibili, gilet, impermeabili, pantaloni invernali ed estivi catarifrangenti ignifughi multitasche, felpe, maglie in cotone a manica corta e lunga, occhiali, caschetto e dispositivi di protezione individuale monouso quali mascherine protettive, guanti, tute total body e camici usa e getta).
È, infine, pacifico che, nello svolgimento delle proprie mansioni di medici del 118, operino negli ambienti, interni ed esterni, più disparati, e che siano esposti ad agenti infettivi e/o nocivi per la salute di tipo biologico e chimico, ad agenti atmosferici e al rischio di investimento in caso di interventi sulle strade.
In punto di diritto, il d.lgs. 626/1994 prevedeva, agli artt. 4, co. 5, lett. d) e 43, co. 4, lett. a)
l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire ai lavoratori “i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale”, di mantenerli in efficienza e di assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
La definizione di “dispositivo di protezione individuale” (DPI) si rinveniva nell'art. 40 dello stesso d.lgs., che chiariva che per DPI s'intende “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”, con espressa esclusione degli “indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore”.
Identiche previsioni sono contenute nel d.lgs. 81/2008, agli artt. 74 (Definizioni) e 77, comma 4, lett. a) (Obblighi del datore di lavoro).
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori – a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 626 del
1994 e ai sensi degli art. 40, 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo – deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni (cfr. Cass.,
n. 11139 del 1998; n. 22929 del 2005; n. 14712 del 2006; n. 22049 del 2006; n. 18573 del 2007;
n. 11729 del 2009; n. 16495 del 2014; n. 8585 del 2015). 4 Tale obbligo sussiste soltanto in relazione agli “indumenti di protezione”, aventi lo specifico scopo di evitare il rischio di contatto con agenti patogeni, con sostanze chimiche o nocive ovvero di prevenire altri possibili rischi connessi all'espletamento delle mansioni, con la conseguenza che un lavoratore può rivendicare il diritto di vedersi rifondere il costo dei lavaggi solo in presenza di puntuale allegazione e prova in ordine alla riconducibilità dei capi di vestiario alla categoria dei DPI.
Al riguardo, occorre però considerare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “l'espressione adoperata dall'art. 40 cit., che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.”; ne discende che la previsione del d.lgs. 626/1994, art. 43, commi 3 e 4, “non possa essere letta in senso limitativo del contenuto e del novero dei DPI … bensì quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei DPI e di manutenzione dei medesimi”, senza che rilevi la circostanza della inclusione o meno degli specifici DPI nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dal d.lgs. 626/1994, art. 4, comma 5, di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui al d. lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. d), cfr. Cass. pen., n. 13096 del 2017). La categoria dei
DPI “deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo” (così Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 21/06/2019, n. 16749).
Non sono stati, ad esempio, ritenuti rientrare fra i DPI “le tute, di stoffa o monouso, fornite dal datore di lavoro (nella specie, a dipendenti comunali con mansioni di giardinieri), quando esse, per la loro consistenza, svolgono esclusivamente la funzione di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa, e non anche quella (pur astrattamente configurabile) di proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2625 del
05/02/2014); mentre è stata ritenuta tale la tuta di cotone impiegata da un'addetta alla pulizia e alla raccolta rifiuti sulle vetture dei treni, in quanto, una volta accertato, in punto di fatto, che “la ricorrente svolgeva attività di pulizia delle vetture, raccogliendo i rifiuti, svuotando i cestini e portacenere e che pertanto veniva a contatto con la sporcizia derivante da tale attività sottolineando che l'attività di pulizia di cose e spazi particolarmente esposti ad afflusso di persone comportava l'inevitabile contatto con sostanze nocive o patogene, come la polvere, la sporcizia, residui organici”, era corretta la conclusione della Corte d'Appello, che aveva ritenuto gli indumenti usati dalla lavoratrice, ed eventualmente sovrapposti a quelli personali, servissero a fini
“igienici”, ovvero di protezione del lavoratore;
infatti, “per i lavori di pulizia di ambienti, treni, 5 ecc. la semplice tuta di cotone può considerarsi un (seppur minimo) mezzo o dispositivo di protezione individuale, e non solo strumento identificativo dell'azienda per cui si lavora, e come tale essa deve essere fornita dal datore di lavoro e tenuta in stato idoneo alla funzione” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 18674 del 22/09/2015. Nello stesso senso si veda Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
5748 del 2020, che ha ribadito che l'art. 40 del d.lgs. 626/94 e la nozione legale di DPI non sono limitati alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, bensì, per l'ampio tenore letterale della previsione e la precipua finalità di tutela di beni fondamentali del lavoratore, devono essere lette nel senso di includere nella categoria dei DPI ogni attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore).
Tornando al caso concreto, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono, in coerenza con precedenti pronunce intervenute su fattispecie identiche (cfr. sentt. nn. 1170/2022, 17/2023,
139/2023, 140/2023, 182/2023, 205/2023, 452/2023, 895/2023, 1197/2023, 1019/2024 di questo
Tribunale), le cui argomentazioni, condivise dalla scrivente, vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come detto è pacifico che, nella specie, i ricorrenti siano esposti a contatto con sostanze potenzialmente nocive per la salute (in particolare materiale biologico e chimico, oltre che rischi da esposizione ad investimenti), con obbligo di fornitura di adeguati Dispositivi di Protezione
Individuale (cfr. anche l'estratto del DVR relativo al medico addetto all'emergenza, in prod. ON ; tant'è che tali dispositivi venivano effettivamente forniti dalla datrice, che dotava i lavoratori di giacconi impermeabili, corpetti isotermici, giubbini con interno rimovibile, gilet, K-
WAY, pantaloni multitasca (estivi e invernali), sovra pantaloni, maglie estive e invernali e ulteriori DPI “monouso”, dotati di catarifrangenti.
Trattasi di dotazione che non costituisce solo una divisa, ma che appare evidentemente finalizzata alla protezione del dipendente.
Come innanzi esposto, alla luce degli orientamenti in materia della Suprema Corte il DPI può anche avere la finalità di migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio di contrarre malattie, come appunto nella specie.
Non è dubitabile che l'intervento medico d'urgenza esponga l'operatore al contatto potenziale con sostanze nocive e pericolose per la salute;
giubbotti, pantaloni e guanti assegnati servivano, evidentemente, a fini igienici, ovvero di protezione dei lavoratori in quanto esposti a fattori esterni, e dunque devono ritenersi finalizzati a fungere da schermo rispetto ad agenti patogeni di pregiudizio alla salute, potenzialmente presenti in occasione di tali interventi che presentano un'indubitabile possibilità di imbattersi in materiali infetti o lesivi.
Inoltre, è pacifico che gli indumenti fossero dotati di strisce catarifrangenti e che dunque svolgessero anche l'ulteriore funzione protettiva dal rischio di investimento, considerata la necessità per i medici del 118 di effettuare interventi di emergenza anche sulle strade e anche in orario notturno, con conseguente pericolo di essere travolti dai veicoli in transito. ON Del resto, è la stessa a qualificare l'abbigliamento ad alta visibilità come DPI (cfr. l'estratto ON del DVR prodotto dall' che fra i DPI del medico addetto all'emergenza annovera la divisa ad alta visibilità e il gilet ad alta visibilità).
6 Pertanto, accertata la natura di DPI degli indumenti forniti, ne consegue l'obbligo alla manutenzione e, dunque, alla pulizia e sanificazione degli stessi. ON L' ha dedotto di aver sempre correttamente adempiuto a tale obbligo, atteso che dal
31.12.2011 al 31.12.2013 aveva affidato il servizio lavanderia alla ditta dal 17.01.2014 CP_2 il servizio di lavanoleggio e lavanderia, già affidato alla era stato prorogato fino al CP_2
31.12.2017 e, a far data dall'1.01.2018, aveva aderito alla “Convenzione er la fornitura CP_3 dei servizi integrati di lava-noleggio – Lotto 5” del 2017, comprendente anche il servizio di noleggio e lavaggio dei DPI dell'emergenza territoriale 118, poi affidato all'
[...]
ONroparte_4
Sul piano documentale, per quanto riguarda il periodo 2012-2013 non vi è prova dell'affidamento ON di un servizio di lavaggio e sanificazione dei DPI per cui è causa, dal momento che l' non ha prodotto copia dei contratti con la ma solo determine di proroga di un servizio di CP_2 ON
“lavanderia e lavanolo PO Sant'Agata de' Goti”, da cui non è dato evincere quale fosse in concreto l'oggetto del servizio affidato. ON Per il triennio 2014-2017, l' ha invece documentato di avere aggiudicato (cfr. delibera n. 27 ON del 17.01.2014) il servizio di lavanoleggio e lavanderia destinato alle strutture dell' alla
[...] CP_
Dai relativi disciplinari e capitolato speciale, risulta che fra le strutture da servire vi erano anche i presidi SAUT e che il servizio includeva lavaggio, disinfezione, stiratura e piegature delle divise del personale, compreso quello del 118. ON Dall'1.04.2018 l' ha aderito alla convenzione comprendente anche il servizio CP_3 integrato di lavanoleggio (incluso quello delle divise del 118: cfr. capitolato tecnico allegato alla convenzione). La convenzione espressamente include il servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, stiratura delle divise del personale, compreso quello del 118.
Tuttavia, come già rilevato nei richiamati precedenti di questo Tribunale, l'aver stipulato contratti ON per l'attività di lavanderia/sanificazione non esime l' da responsabilità, laddove a detta stipula non abbia fatto seguito l'effettiva attivazione del servizio mediante, innanzi tutto, l'introduzione di criteri identificativi dei DPI e soprattutto, l'organizzazione periodica del prelievo dei capi.
I testi escussi su intimazione di parte ricorrente, e , già Testimone_1 Testimone_2 colleghi degli istanti presso il SAUT di Benevento, hanno dichiarato che fino a dopo l'emergenza
OV (il teste ha specificato fino al 2022) le divise erano prive di codice identificativo, Tes_2
e non vi era alcun servizio di lavaggio delle divise, per cui i medici vi provvedevano in autonomia, tendenzialmente dopo ogni turno, considerato il frequente contatto con sporcizia e liquidi biologici. Solo successivamente erano state fornite divise nuove, dotate di codice, ed era stato introdotto un programma di ritiro;
tuttavia, dal momento che la frequenza dei ritiri (settimanali) era insufficiente, i medici avevano continuato a provvedere personalmente al lavaggio.
Le deposizioni sono chiare, precise e coerenti, sia intrinsecamente sia fra di loro. Il solo fatto che i testi abbiano dichiarato di avere analoghe controversie in corso non può ritenersi, di per sé, ON idoneo a minarne la credibilità, anche tenuto conto del fatto che l' non ha offerto convincenti prove di segno contrario.
Il teste dirigente responsabile del servizio 118, ha riferito di avere conoscenza Testimone_3 diretta dei fatti di causa soltanto per il periodo dal 2016 in avanti, e in relazione a detto periodo ha confermato l'esistenza del servizio di lavaggio e il suo regolare espletamento presso la COT
7 118 di Benevento, con ritiro settimanale delle divise. Ha, inoltre, riferito che a sua memoria già nel 2016 le divise erano dotate di codice a barre, ma di non esserne certo. ON La teste direttore della UOC Prevenzione e protezione dell' ha Testimone_4 confermato – per averne conoscenza in quanto, in virtù del ruolo rivestito in azienda, le veniva trasmessa tutta la documentazione relativa agli appalti – che il servizio di lavanoleggio era attivo, che lo stesso prevedeva ritiri settimanali, e che già il contratto del 2017 prevedeva divise con i codici identificativi.
Ebbene, entrambi i testi hanno riferito per il periodo dal 2016/17 in avanti e non anche per il periodo precedente;
inoltre, il solo dott. ha reso dichiarazioni per conoscenza diretta, Tes_3 comunque confermando che il ritiro da parte della ditta di lavanolo avveniva con cadenza settimanale.
Tali rilievi rendono poco rilevanti le deposizioni dei due testi, anche a prescindere dalla relativa attendibilità, da valutarsi con particolare rigore tenuto conto del ruolo di responsabilità di entrambi i dichiaranti. ON D'altra parte, anche sul piano documentale l' si è limitata ad allegare e documentare la formale stipulazione dei contratti, senza produrre documentazione comprovante l'effettiva attuazione del servizio di lavaggio (es. calendari di ritiro, fatture).
L'onere del lavaggio/sanificazione è quindi rimasto, dapprima totalmente e poi, comunque, per la maggior parte, a carico dei dipendenti;
né la mancata richiesta formale di provvedervi o l'assenza di segnalazioni di disservizio esclude la responsabilità dell'ente per l'omesso svolgimento di tale attività, suo onere per legge, che non può essere eluso né attenuato dall'assenza di sollecitazioni esterne.
A fronte dell'inadempimento datoriale, appare più che giustificata (e non certo violativa di doveri/obblighi del dipendente) l'attività di lavaggio/sanificazione posta in essere direttamente dai lavoratori, sebbene, senza dubbio, meno efficace di quella svolta a mezzo ditte specializzate.
Quanto all'entità del danno, pur in mancanza di adeguata prova in ordine ai costi affrontati dai ricorrenti lo stesso può essere quantificato in via equitativa tenendo conto di una frequenza di lavaggio dei DPI a giorni alterni.
In ordine al costo complessivo presumibilmente affrontato, deve rilevarsi che la quantificazione operata da parte ricorrente, che ha considerato il danno patito nella misura di € 4,60 a lavaggio e il numero di lavaggi necessari in due alla settimana secondo quanto già stabilito dal Tribunale in altri analoghi procedimenti, appare corretto. ON Tenuto conto delle osservazioni avanzate dall' con riferimento al numero di settimane di effettiva prestazione lavorativa nel periodo in questione, considerate le giornate di assenza totalizzate dai ricorrenti nel periodo oggetto di causa, il danno complessivo può essere quantificato in complessivi € 3.588,00 per ([(€ 4,60*2 lavaggi a settimana)*39 Pt_1 settimane]*10 anni) ed € 3.404,00 per ([(€ 4,60*2 lavaggi a settimana)*37 Parte_2 settimane]*10 anni), già all'attualità, con rivalutazione e interessi dalla presente sentenza al soddisfo. ON Per il principio della soccombenza l' va condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, con riduzione del 30% per la serialità, per le fasi di studio e introduttiva, e in misura unica, aumentata per la pluralità di parti, per le fasi successive alla riunione. 8
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al risarcimento del danno per Parte_3 il mancato lavaggio dei DPI, quantificato in via equitativa in € 3.588,00 per Parte_1 ed € 3.404,00 per , già all'attualità, con rivalutazione ed interessi dalla Parte_2 presente sentenza al soddisfo;
ON
2) condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.773,90 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 49,00 in favore di ciascun ricorrente, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Benevento, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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