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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 583/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA ConIGliere
Dr. Filippo GIORDAN ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 27 novembre 2024 da
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Speranzoni, Marco Seppi e
Matteo Miatto, giusto mandato allegato all'atto di appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellante-
Contro
(c.f. – P. IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Institore Avv. Nicola Nero, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo
Tosi, Cristina Fazzari e Eliana Bertagnolli, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 405/24 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: impugnazione di licenziamento per giusta causa.
Causa trattata all'udienza del 24 aprile 2025.
Conclusioni per parte appellante: “riformarsi la sentenza 5.6.2024 n.
405/2024 del Tribunale di Padova - Sezione Lavoro - Giudice del Lavoro dott. Maurizio Pascali per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente ricorso d'appello e, per l'effetto, accogliersi integralmente tutte le domande proposte con il ricorso di primo grado dal IG. Parte_1
nei confronti di e, dunque, accertarsi e/o
[...] Controparte_1
dichiararsi la nullità e/o annullarsi e/o dichiararsi l'inammissibilità e/o
l'inefficacia e/o l'illegittimità del provvedimento disciplinare opinato della destituzione comminato con lettera 15.7.2022 n. 9526/22 di prot. del
Direttore della Direzione di Parte_2 Controparte_1
dell'opinamento della destituzione espresso con lettera 6.7.2022 n. 9144/22 di prot. a firma del medesimo Direttore, della contestazione disciplinare
10.6.2022 n. 7921/22 di prot. stessa firma e dell'intero procedimento disciplinare, per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente ricorso
d'appello e, per l'effetto, condannarsi in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il IG. Parte_1
nel proprio posto di lavoro, nonché a pagare allo stesso
[...]
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di
pag. 2/18 fatto dal giorno della destituzione sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge dalla scadenza al saldo, il tutto previo - ove necessario - scrutinio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge 20.5.1970 n.
300 per contrasto con gli artt. 3, 4, 24 e 39 Cost. IN OGNI CASO: spese, compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del giudizio di primo grado e del presente giudizio d'appello interamente rifusi, dei quali i sottoscritti procuratori dell'appellante chiedono la distrazione in loro favore, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia questa ecc.ma Corte nel merito, a conferma della sentenza n. 405/2024 resa tra le parti dal Tribunale di
Padova il 5.6.2024, respingere tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo e riproposte in appello perché infondate in fatto e in diritto;
in subordine, convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento con preavviso;
in ulteriore subordine, applicare le sanzioni di cui all'art.
18, commi 5 e 6, L. 300/1970 nella misura minima delle indennità ivi previste (12 o, in caso di vizio di forma/procedura, 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) ovvero ancora, detrarre l'aliunde perceptum
e percipiendum dal dovuto risarcimento;
in via istruttoria, ove ritenuto, ammettere all'occorrenza prova testimoniale su tutte le circostanze esposte in narrativa ai punti da 1 a 51, da intendersi qui integralmente trascritte e capitolate a prova in formula interrogativa, precedute dalle parole “vero
pag. 3/18 che”. Si indicano quali testimoni, anche a prova contraria, la dott.ssa
e la dott.ssa , entrambe domiciliate Testimone_1 Testimone_2
presso la Società appellata, il dott. (domiciliato presso lo Testimone_3
Studio , Via Matteo Carboni n. 33, 5043 Monselice – Padova), la Tes_3
IG.ra (domiciliata in Via Scapacchio n. 123, 35030 Tes_4
Selvazzano Dentro – Padova) e la IG.ra (domiciliata Testimone_5
in Via San Luca n. 5, 35030 Veggiano – Padova). Ancora in via istruttoria, disporre l'interrogatorio del IG. sul seguente capitolo: “vero Parte_1
che, successivamente alla cessazione del rapporto con Controparte_1
ha svolto altra attività lavorativa retribuita?” nonché ordinare la
[...]
produzione dei modelli CUD 740 e/o Unico e del libretto del lavoro ovvero acquisire informazioni presso la DTL territorialmente competente ex art.
213 c.p.c.
In ogni caso con salvezza di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
Col ricorso in appello depositato in data 27 novembre 2024 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.405/24 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Padova con la quale ha rigettato l'impugnazione della sanzione della “destituzione” irrogata dall'odierna appellata, già sua datrice di lavoro, in data 6 luglio 2022.
Con memoria deposita il 27 febbraio 2025 si è costituita Controparte_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, rinviata per assenza giustificata del relatore, è stata discussa all'udienza del 24 aprile 2025, e decisa sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, con contestuale lettura del dispositivo.
pag. 4/18 Motivi della decisione
1) Il giudice patavino ha richiamato il tenore testuale della contestazione disciplinare posta a base del procedimento definito con la destituzione del lavoratore.
Nel merito della vicenda ha valorizzato le segnalazioni di
[...]
e utenti trasportate sul autobus condotto Tes_5 Tes_4
dall'appellante in occasione dell'episodio oggetto di contestazione, ricevute a mezzo indirizzo di posta elettronica. Ha fondamento della valenza probatoria di tali comunicazioni ha ricordato quanto riferito dalla prima utente in sede testimoniale, che aveva Testimone_5
confermato “gli accadimenti rilevanti circa il nucleo essenziale dei fatti contestati”.
Quanto all'eccezione del ricorrente secondo cui il provvedimento espulsivo era stato adottato in carenza dei presupposti, in quanto inammissibile per la sussistenza di una preclusione determinata dall'obbligo della società appellata di avviare un procedimento sanitario pregiudiziale e necessario, ha rilevato che il medico competente aveva espresso il giudizio di inidoneità del ricorrente alla mansione specifica solo dopo essere venuto a conoscenza dell'esito degli esami (che rilevavano un sospetto abuso cronico di alcol) in data 28.4.22 e cioè lo stesso giorno dei fatti contestati, conseguendo solo il giorno successivo la sospensione cautelativa dal servizio. In tale modo ha escluso che prima del giorno 29 potesse esser adottato un provvedimento cautelativo in base ai protocolli per le dipendenze citati dal ricorrente, dovendo esser il lavoratore, in realtà, a segnalare preventivamente la propria dipendenza al datore di lavoro senza mettere in pericolo la sicurezza dei trasporti.
pag. 5/18 Ha ritenuto infondata anche l'eccezione di nullità del procedimento per la lamentata violazione del diritto di difesa in assenza di norma di legge settoriale (venendo in esame la disciplina degli autoferrotranvieri), rammentato quali fossero le facoltà dell'incolpato in tema di assistenza (del solo rappresentante sindacale e non di un legale).
L'incolpato può chiedere l'audizione e presentarsi da solo o con un sindacalista di fiducia, ma non vi è alcun diritto a farsi assistere da un avvocato, disattendendo la questione di legittimità costituzionale ex art.24
Cost. sollevata dalla parte.
Richiamata la nozione di “fatto sussistente” ai fini del giudizio disciplinare
(con rinvio a Cass. n..23669 del 2014), ha ritenuto che il ricorrente avesse posto in essere la condotta materiale contestata con la conseguenza che si è verificata una causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto: si era trattato di condotta tenuta dal ricorrente, che oltre a violare la normativa prevista dal codice della strada, ha posto in serio pericolo la sicurezza dei trasporti e l'incolumità degli utenti, tale da integrare un notevole inadempimento agli obblighi contrattuali ed una giusta causa di licenziamento.
Quanto al requisito della proporzionalità della sanzione a giudizio dell'estensore alla luce di quanto era emerso non sussistevano “elementi giustificativi e/o attenuativi della responsabilità”.
2) Con l'appello la sentenza è gravata in forza dei seguenti motivi.
2.1) Col primo motivo è censurata la decisione nella parte in cui ha ritenuto non violato il diritto di difesa.
Rammenta l'appellante che una corretta interpretazione dell'art. 7 St. Lav. impone di adottare un'ampia accezione di “diritto di difesa del lavoratore”
pag. 6/18 mediante la possibilità di intervento di un rappresentante sindacale, di talché “può ben essere esteso a tutto il contenzioso stragiudiziale e sarebbe
a dir poco illogico e fuorviante ipotizzare che il lavoratore possa essere difeso “soltanto” da rappresentanti sindacali, poiché l'aberrante e restrittiva interpretazione finirebbe per riconoscere competenze specifiche spettanti all'avvocato in favore di persone non abilitate all'esercizio della professione che, peraltro, non avendo adeguate competenze involontariamente, potrebbero compromettere irrimediabilmente la difesa del lavoratore.”.
Ciò premesso deduce che la garanzia dell'assistenza legale non necessita di alcuna ulteriore legge e che il giudice di legittimità (Cass., Sez. Lav.,
15.3.2016 n. 5057 e Cass., Sez. Lav., 11.4.2017 n. 9305) ha già ritenuto ammissibile la difesa tecnica nel procedimento amministrativo sia pure con l'assenso (espresso o tacito) del datore di lavoro.
In questa prospettiva indica quelli che considera fatti concludenti espressivi di tale ammissione nel caso di specie la società: a) ha acquisito agli atti del procedimento disciplinare e ha valutato le giustificazioni redatte e sottoscritte dai soli avvocati;
b) l'ha convocato per l'audizione orale del giorno 21 giugno 2022, comunicando la convocazione ai soli avvocati;
c) ha risposto alla rinnovata richiesta di assistenza legale presentata personalmente dal IGnor il 27.6.2022, inviando la Parte_1
risposta ai soli avvocati;
d) l'ha riconvocato per la nuova audizione orale del giorno 28 giugno 2022, comunicando la riconvocazione ai soli avvocati;
e) ha comunicato l'atto di opinamento della destituzione, per il quale la legge prevede la “comunicazione scritta personale” (art. 53, comma 7, del R.D.
8.1.1931 n. 148), ai soli avvocati;
f) ha comunicato il pag. 7/18 provvedimento di destituzione, che è un atto modificativo dello status lavorativo, e dunque personalissimo, ai soli avvocati.
Da ciò deriva che il rifiuto opposto all'intervento degli avvocati ha leso il diritto di difesa e ciò ha determinato la nullità assoluta dell'intero procedimento disciplinare, dell'opinamento della destituzione e dell'atto finale della destituzione.
2.2) Col secondo motivo viene reiterata l'eccezione di inammissibilità del procedimento disciplinare e conseguente nullità dei provvedimenti disciplinari sanzionatori per la mancata osservanza della pregiudizialità sanitaria necessaria.
Ad avviso dell'appellante è stata mal considerata la scansione temporale dei fatti con il conseguente vizio procedurale in cui era incorso il datore di lavoro, essendovi l'obbligo della società appellata di avviare un procedimento sanitario pregiudiziale e necessario.
L'esito della condizione di salute del lavoratore imponeva alla società appellata, non già di avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare, ma di applicare immediatamente in suo favore le tutele previste dall'art. 29 ( “Tossicodipendenza, etilismo ed altre forme di disagio personale e sociale”) . Ciò avrebbe imposto alla società
l'acquisizione presso il Dipartimento per le Dipendenze (SerD) dell di Padova le indicazioni sanitarie per il Parte_3
superamento della patologia accertata e, nel caso in cui fosse stato proposto un progetto terapeutico, acquisire la richiesta del lavoratore ed il suo impegno allo svolgimento del progetto, mantenendo in essere il rapporto di lavoro fino al termine di esso, per poi reintegrare il IG. nelle Parte_1
mansioni della qualifica rivestita.
pag. 8/18 Sotto un concorrente versante tale obbligo deriva dall'art. 15 della legge
20.5.1970 n. 300 che vieta a pena di nullità l'adozione di atti discriminatori. Così pure la previsione dell'art.124 del d.P.R. n.309 del
1990.
In conclusione, evidenzia che l'accertamento di “sospetto etilismo cronico” del Medico Competente è stato effettuato il 21.4.2022, quindi già all'epoca era acclarato il giudizio di “non idoneità” del Medico Competente del
21.4.2022, per cui gli episodi del 28.4.2022, ricadendo in un periodo in cui il lavoratore era non idoneo per cui va esclusa la sussistenza degli addebiti quanto meno sotto il profilo del difetto dell'elemento psicologico.
2.3) Col terzo motivo la sentenza è censurata in ordine all'accertamento dei fatti.
Quanto al fatto materiale dall'istruttoria svolta in primo grado non è emersa la prova della sua sussistenza.
L'addebito relativo alla guida dell'autobus in stato alterato non potendo essere considerate valide sul piano probatorio le dichiarazioni rese da alcuni utenti, raccolte mediante semplici mail, senza identificazione, senza verbalizzazione, senza successivo riscontro. Le stesse espressioni contenute nei documenti valorizzati dal giudice (“stato alterato”, “puzza di alcol”) avevano connotazione del tutto generica, e come tali lesive del diritto di difesa.
Rammenta, peraltro che la testimone aveva escluso che Tes_5
l'appellante versasse in uno stato di ebrezza.
Quanto alla violazione della tabella di marcia e al ritardo, illecito di inapprezzabile gravità (“pressoché inesistente”) e di conseguenza non proporzionata la sanzione massima, mancava la prova.
pag. 9/18 Analoga valutazione è svolta per il mancato uso della mascherina (condotta non provata, “in quanto l'unica testimone escussa non ha dichiarato nulla in merito.”), peraltro non risultando precisata la durata dell'omissione.
Con riguardo all'addebito di avere guidato l'autobus con il telefono in mano poggiato sull'orecchio destro, guardando il display del cellulare, e di avere bloccato l'autobus, spento il motore, ed essersi diretto verso una utente con fare minaccioso bestemmiando, valgono le stesse identiche censure svolte in precedenza: valenza probatoria nulla delle mail, senza successivo riscontro testimoniale. L'unica testimone si era limitata a rappresentare semplicemente la circostanza che tra l'appellante ed un passeggero era intervenuto un diverbio, senza confermare le altre circostanze (essersi diretto verso una utente con fare minaccioso e bestemmiando).
Di conseguenza non risultavano integrati i contestati danni all'immagine dell'azienda e la falsa attestazione nei fogli macchina e nel foglio di servizio.
Infine, quanto alla non proficua utilizzazione da parte della società nelle mansioni e ai disagi organizzativi durante il turno del 29 aprile, non gli erano addebitabili tenuto conto delle condizioni di temporanea inidoneità imposta dal medico competente.
Costituiva una mera reiterazione degli stessi addebiti l'avere posto in essere un comportamento in spregio ai più elementari obblighi di correttezza e buona fede.
3) L'appello non è fondato.
3.1) Con riferimento al primo motivo di impugnazione l'appellante enuncia un principio del tutto corretto e condiviso dal collegio circa la mera facoltà
pag. 10/18 che con l'assenso del datore di lavoro il dipendente possa farsi assistere nel giudizio disciplinare da un legale.
Ciò premesso la prova di tale implicito assenso è del tutto carente.
In tale senso la puntuale disamina degli atti e delle dichiarazioni giustifica il rigetto del motivo di gravame: a) l'incolpato ha reso per iscritto le proprie giustificazioni per il tramite dei difensori di fiducia presso i quali aveva eletto domicilio (doc. 18 res.), pertanto, ciò che spiega il necessario invio delle successive comunicazione allo studio legale;
b) con comunicazione del 16.6.2022 indirizzata al lavoratore, ma trasmessa a mezzo PEC al difensore, la società aveva convocato il lavoratore per l'audizione orale in data 21.6.2022 ricordando che “ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia disciplinare, nel corso dell'audizione orale, Lei potrà farsi assistere da un sindacalista dell'associazione sindacale a cui aderisce
o ha conferito mandato per l'occorrenza” (doc. 19 res.), dal che non si ricava alcun impegno della società in ordine all'assistenza legale né era emerso una richiesta in tale senso del lavoratore;
c) all'atto della presentazione il 21.6.2022 il lavoratore era accompagnato dal legale: a fronte della pretesa di questi di prendere parte all'audizione la società aveva opposto un rifiuto che ha determinato entrambi a lasciare i locali aziendali non avendo luogo l'audizione del lavoratore (circostanze richiamate nella nuova convocazione - doc. 20 res. – non contestate); d) con la stessa nota, oltre a ricordare la facoltà del lavoratore di essere assistito da un rappresentante sindacale, veniva esplicitato che “non sarà assolutamente ammessa la presenza di un legale o procuratore”; e) alla richiesta via mail del 27.6.2022 con la quale il lavoratore chiedeva di
“ammettere all'audizione orale i miei avvocati o almeno uno di essi”, la pag. 11/18 società ribadiva che “la presenza di un legale o procuratore nel corso dell'audizione orale non è assolutamente ammessa” (doc. 22 res.).
Si deve ritenere, quindi, che non solo non risulta integrato alcun comportamento concludente, espressivo di un assenso, ma risulta documentale il reiterato diniego opposto dalla società.
3.2) La medesima sorte riguarda il secondo motivo.
Nessuna interferenza né sul pinao ricostruttivo né sul piano giuridico può determinarsi con riguardo al momento in cui la condotta addebitata si è realizzata. La condizione di inidoneità imponeva la sospensione del lavoratore del servizio a cui era preposto, ma i tempi eventualmente differiti di tale iniziativa datoriale non possono riverberarsi ed influire sul contegno che il lavoratore è tenuto a tenere in servizio.
Diversamente si dovrebbe ritenere irresponsabile dei propri atti il dipendente per il solo fatto di essere sottoposto ad un procedimento cautelativo non definito, “neutralizzando” la prestazione lavorativa come se non ci fosse stata.
Evidente è la finalità meramente preventiva della sospensione cautelativa, ossia evitare situazioni di mero rischio che la condizione patologica genera, se il conducente risulta essere in stato alterato per l'assunzione di sostanze alcoliche, situazione che, a prescindere dai profili di responsabilità aziendale per eventuali ritardi nella sua adozione, non esime il lavoratore dall'osservanza degli obblighi di diligenza che gli impongono di mantenersi nelle condizioni psico-fisiche efficienti per lo svolgimento del servizio a cui è preposto.
Paradossalmente proprio l'insussistenza di una condizione di alterazione imputabile all'assunzione di sostanza alcoliche rafforza la tesi pag. 12/18 dell'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello cautelativo: una cosa è la condizione patologica ed il rischio da essa generato, altra è la situazione di concreto ed immanente pericolo a cui il lavoratore espone sé stesso e l'utenza nella conduzione del mezzo in stato alterazione alcolica.
3.3) E' pure infondato il terzo motivo di gravame nei termini di seguito precisati.
La contestazione disciplinare era modulata nei seguenti termini (con le omissioni ad opera dell'estensore, non strettamente necessarie per la comprensione del “fatto”), venendo precisata dalla società che anche il singolo addebito era idoneo a giustificare la destituzione: “1. in data 28 aprile 2022, comandato all'espletamento del turno di servizio …, a bordo dell'autobus n. 881, durante lo svolgimento della corsa ……, mentre si trovava alla guida della suddetta vettura, “era decisamente alterato e puzzava di alcool”. Tale condotta, oltre che costituire un grave reato ed investire le Sue responsabilità penali, configura un comportamento potenzialmente pregiudizievole della sicurezza dell'esercizio e idoneo a recare danno al materiale, alle persone e alle cose, in spregio delle previsioni …
2. nella suddetta data, giungeva in Riviera Businello, in ritardo, in violazione della tabella di marcia del turno cui Lei era comandato per quel giorno.
3. Lei, inoltre, guidava senza indossare la prescritta mascherina, in violazione della normativa in materia di contrasto e contenimento del virus
COVID-19 e in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
…
pag. 13/18 4. Peraltro, Lei guidava con il telefono in mano poggiato sull'orecchio destro, fermandosi in mezzo alla strada invece che alla fermata programmata. Proseguiva la marcia, sempre parlando al telefono, guardando il display del cellullare, e nel tratto di corsa da Prato della
Valle a Selvazzano allontanava entrambe le mani dal volante, utilizzando la mano destra per tenere il telefono sull'orecchio destro per continuare a conversare e la mano sinistra per distendere il braccio sul finestrino posto sul lato sinistro della vettura. E, sempre con le mani lontano dal volante e con il cellulare all'orecchio, fermava poi l'autobus e con la mano sinistra azionava l'apertura delle porte per far scendere alcuni passeggeri e proseguire la corsa sempre parlando al telefono, come documentato dal videofilmato trasmesso alla società dalla passeggera … Tes_4
5. Inoltre, mentre si trovava con l'autobus nei pressi dell'impianto sportivo
Ceron, a seguito delle lamentele della suddetta IG.ra sulle Sue Tes_4
modalità di guida e sui continui sballottamenti subiti a causa del Suo modo di guidare, Lei bloccava bruscamente l'autobus, spegneva il motore, si allontanava dal posto guida e si dirigeva, con fare minaccioso, bestemmiando e senza indossare la prescritta mascherina, verso la medesima rivolgendole le seguenti frasi: “come ti permetti? Io posso fare quello che voglio, chi ti dice che io non posso guidare con il cellulare?”. E alla risposta della IGnora che Le diceva che è vietato dal Codice della
Strada Lei rispondeva: “Tu chi sei? Quando lavori al computer per caso io vengo a dirti qualcosa? Sei una nullità”, ripetendole più volte che era una nullità. Ancora “attaccato alla (sua) faccia, senza mascherina, bestemmiando, urlando e rivolgendo (le) insulti: (..) decisamente alterato
(…puzzava di alcool...)”, alla richiesta di stare lontano, “Poiché non
pag. 14/18 aveva la mascherina e sputava mentre urlava”, Lei le rispondeva
“Vaccinati di merda” e inoltre, in “evidente fuori controllo … diceva cose senza senso”, per poi rimettersi “alla guida sempre brontolando e bestemmiando”. …
6. Con le condotte sopra descritte ai punti 4 e 5 che precedono, inoltre, Lei ha posto in essere un comportamento che ha recato danno all'immagine dell , … Pt_3
7. Lei, peraltro, sebbene durante il Suo turno di servizio … si fossero verificate turbative nel regolare svolgimento del servizio assegnato, in violazione dell'ODS n. 378 del 10 settembre 2021…, attestava falsamente, nei Fogli Macchina e nel foglio di servizio del 28/4/2022 riportati nelle premesse, di aver svolto regolare servizio. 8. Lei, sottoposto in data
21/04/2022 a visita medica periodica annuale ai sensi e per gli effetti dell'art 41, comma 2, lettera b), D. Lgs. 81/2008, e in particolare, come da
Protocollo sanitario, alla valutazione del fattore di rischio dipendenze
(alcol, sostanze stupefacenti e psicotrope), veniva dichiarato temporaneamente non idoneo alla Sua mansione specifica con comunicazione del Medico competente trasmessa a Lei e alla scrivente società in data 29/4/2022 …. Stante la Sua certificata temporanea inidoneità per le ragioni anzidette, …durante l'espletamento del turno
GN067P (13:13-21:37), intorno alle ore 12:15 circa, Lei veniva distolto dalle mansioni di operatore di esercizio, così determinando, volontariamente, la Sua non proficua utilizzazione da parte della Società nelle mansioni per le quali Lei è stato assunto.
9. Peraltro, stante la Sua necessaria sospensione dal servizio durante il turno del 29/4/2022 per le ragioni anzidette, Lei causava disagi
pag. 15/18 organizzativi alla società, costretta, per garantire il completamento del servizio pubblico e la copertura delle corse del Suo turno delle ore 13:13-
14:48 e delle 17:11-19:55, a ricorrere ad agenti disponibili in sostituzione, nonché a comandare un altro agente in lavoro straordinario per svolgere la corsa delle ore 19:55-21:37.”
Quanto alla valenza probatoria delle mail posto che quella comunicata dalla teste sentita risulta dalla stessa confermata in tutti i suoi contenuti e indirettamente dà confermata del contenuto di quella ulteriore non ha ragione d'esser la doglianza circa la carenza probatoria, tanto più che non vi è un puntuale disconoscimento della documentazione.
Il fatto nel suo nucleo essenziale, in realtà risulta confermato.
Ciò vale in primo luogo con riguardo all'atteggiamento tenuto durante la guida, ossia, senza controllare lo sterzo con le mani, conversando al telefono, senza uso della mascherina - si veda il filmato che ritrae il conducente nei termini descritti nella contestazione, senza che la maggiore o minore durata di tale atteggiamento incida sull'intrinseco disvalore della condotta (per altro mantenuta nel corso del servizio: “Lo stesso durante questo tragitto ha sempre usato il cellulare senza auricolare. Così la teste
) -. Tes_5
Ma ciò vale anche in relazione al disservizio verificatosi per avere saltato un paio di fermate (mail dell'utente , doc. 3 e 4 res.) e avere Tes_4
interrotto la guida per apostrofare un'utente, così confermando anche la irregolarità dell'attività, contrariamente a quanto contenuto nella documentazione di servizio redatta dal dipendente, sia il fatto di assoluta gravità, avere interrotto la guida ed essersi rivolto con frasi di oggettivo ed inammissibile contenuto ingiurioso e minaccioso ad un utente (teste pag. 16/18 : “Riferì alla IGnora 'io non vengo a vedere quello che fai Tes_5
quando lavori' 'sei una nullità'. Poi tornava al posto guida brontolando.
La scena è stata sentita avvertita da tutti gli utenti compresa me . Si notava che la predetta IGnora era rimasta scossa dall'episodio, come pure gli altri utenti me compresa.”).
Il fatto di essersi rivolto ad altra utente, nei termini descritti dalla teste assume i connotati di autonoma assoluta gravità tali da Tes_6
giustificare l'irrimediabile compromissione del rapporto lavorativo, risultando confermato, in particolare il tono fortemente alterato, quindi, la perdita di controllo.
Non è corretto affermare ci he si tratta di contenuto generico della contestazione: le frasi e l'atteggiamento adottato dal lavoratore sono stati descritti in modo assolutamente puntuale ed adeguato dalla testimone al fine di far comprendere il tonto minaccioso ed offensivo dell'atteggiamento tenuto.
A ciò si aggiungono per sommatoria le ulteriori infrazioni che depongono per l'assoluto spregio di regole di un basilare comportamento per chi ha la responsabilità della conduzione di un mezzo nell'ambito di un servizio 1 La testimone ha testualmente affermato: “In data credo fosse aprile 2022 sono salita sul bus n 12 in quanto la prendo ogni giorno . Ho segnalato all'autista di fermarsi essendo la fermata a richiesta in riviera Businello . Il bus sembrava tirare dritto poi alla fine si è fermato sono salita e ho visto il conducente, che riconosco nel ricorrente qui presente, impegnato in una telefonata col cellulare. Ho pensato che quello fosse stato il motivo per cui si è accorto in ultimo che avevo messo fuori la mano. Notavo nel prosieguo della corsa che lo stesso conducente si fermava all'ultimo momento di colpo nonostante la richiesta di fermata degli utenti. Il viaggio è proseguito finché dopo il ponte di Tencarola una IGnora presente sul bus ha fatto presente all'autista che guidava distratto dal cellulare. Lo stesso durante questo tragitto ha sempre usato il cellulare senza auricolare. Dopo due minuti ha fermato l'autobus si è alzato dal posto di guida e ha raggiunto la IGnora che lo aveva ripreso, situata a metà dell'autobus, le riferiva che lui poteva fare quello che voleva. Riferì alla IGnora 'io non vengo a vedere quello che fai quando lavori' 'sei una nullità'. Poi tornava al posto guida brontolando. La scena è stata sentita avvertita da tutti gli utenti compresa me . Si notava che la predetta IGnora era rimasta scossa dall'episodio, come pure gli altri utenti me compresa che sono scesa dopo due/tre fermate. Io subito scrissi a per segnalare l'episodio e poi fui contattata per confermare quello che vidi. Non ho CP_1 notato elementi oggettivi in base ai quali il conducente fosse in uno stato di ebbrezza alcolica. Era agitato” pag. 17/18 pubblico, situazione che richiede attenzione e prudenza, condizioni che l'inaffidabile contegno del lavoratore, ha compromesso, rispetto al quale non esiste alcuna misura di contenimento e di prevenzione, se non l'affidamento alla capacità di autocontrollo del lavoratore, definitivamente pregiudicato, pur ritenendo non addebitabile sul piano disciplinare la sospensione del servizio e le conseguenze del disservizio determinatosi.
Come pure risulta lesa l'affidabilità del servizio gestito dalla società e, quindi, la sua reputazione.
4) Le spese di lite, quanto al presente di giudizio, seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, nei medi, in assenza di attività istruttoria in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidate in €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio pag. 18/18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA ConIGliere
Dr. Filippo GIORDAN ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 27 novembre 2024 da
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Speranzoni, Marco Seppi e
Matteo Miatto, giusto mandato allegato all'atto di appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellante-
Contro
(c.f. – P. IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Institore Avv. Nicola Nero, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo
Tosi, Cristina Fazzari e Eliana Bertagnolli, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 405/24 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: impugnazione di licenziamento per giusta causa.
Causa trattata all'udienza del 24 aprile 2025.
Conclusioni per parte appellante: “riformarsi la sentenza 5.6.2024 n.
405/2024 del Tribunale di Padova - Sezione Lavoro - Giudice del Lavoro dott. Maurizio Pascali per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente ricorso d'appello e, per l'effetto, accogliersi integralmente tutte le domande proposte con il ricorso di primo grado dal IG. Parte_1
nei confronti di e, dunque, accertarsi e/o
[...] Controparte_1
dichiararsi la nullità e/o annullarsi e/o dichiararsi l'inammissibilità e/o
l'inefficacia e/o l'illegittimità del provvedimento disciplinare opinato della destituzione comminato con lettera 15.7.2022 n. 9526/22 di prot. del
Direttore della Direzione di Parte_2 Controparte_1
dell'opinamento della destituzione espresso con lettera 6.7.2022 n. 9144/22 di prot. a firma del medesimo Direttore, della contestazione disciplinare
10.6.2022 n. 7921/22 di prot. stessa firma e dell'intero procedimento disciplinare, per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente ricorso
d'appello e, per l'effetto, condannarsi in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il IG. Parte_1
nel proprio posto di lavoro, nonché a pagare allo stesso
[...]
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di
pag. 2/18 fatto dal giorno della destituzione sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge dalla scadenza al saldo, il tutto previo - ove necessario - scrutinio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge 20.5.1970 n.
300 per contrasto con gli artt. 3, 4, 24 e 39 Cost. IN OGNI CASO: spese, compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del giudizio di primo grado e del presente giudizio d'appello interamente rifusi, dei quali i sottoscritti procuratori dell'appellante chiedono la distrazione in loro favore, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia questa ecc.ma Corte nel merito, a conferma della sentenza n. 405/2024 resa tra le parti dal Tribunale di
Padova il 5.6.2024, respingere tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo e riproposte in appello perché infondate in fatto e in diritto;
in subordine, convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento con preavviso;
in ulteriore subordine, applicare le sanzioni di cui all'art.
18, commi 5 e 6, L. 300/1970 nella misura minima delle indennità ivi previste (12 o, in caso di vizio di forma/procedura, 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) ovvero ancora, detrarre l'aliunde perceptum
e percipiendum dal dovuto risarcimento;
in via istruttoria, ove ritenuto, ammettere all'occorrenza prova testimoniale su tutte le circostanze esposte in narrativa ai punti da 1 a 51, da intendersi qui integralmente trascritte e capitolate a prova in formula interrogativa, precedute dalle parole “vero
pag. 3/18 che”. Si indicano quali testimoni, anche a prova contraria, la dott.ssa
e la dott.ssa , entrambe domiciliate Testimone_1 Testimone_2
presso la Società appellata, il dott. (domiciliato presso lo Testimone_3
Studio , Via Matteo Carboni n. 33, 5043 Monselice – Padova), la Tes_3
IG.ra (domiciliata in Via Scapacchio n. 123, 35030 Tes_4
Selvazzano Dentro – Padova) e la IG.ra (domiciliata Testimone_5
in Via San Luca n. 5, 35030 Veggiano – Padova). Ancora in via istruttoria, disporre l'interrogatorio del IG. sul seguente capitolo: “vero Parte_1
che, successivamente alla cessazione del rapporto con Controparte_1
ha svolto altra attività lavorativa retribuita?” nonché ordinare la
[...]
produzione dei modelli CUD 740 e/o Unico e del libretto del lavoro ovvero acquisire informazioni presso la DTL territorialmente competente ex art.
213 c.p.c.
In ogni caso con salvezza di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
Col ricorso in appello depositato in data 27 novembre 2024 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.405/24 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Padova con la quale ha rigettato l'impugnazione della sanzione della “destituzione” irrogata dall'odierna appellata, già sua datrice di lavoro, in data 6 luglio 2022.
Con memoria deposita il 27 febbraio 2025 si è costituita Controparte_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, rinviata per assenza giustificata del relatore, è stata discussa all'udienza del 24 aprile 2025, e decisa sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, con contestuale lettura del dispositivo.
pag. 4/18 Motivi della decisione
1) Il giudice patavino ha richiamato il tenore testuale della contestazione disciplinare posta a base del procedimento definito con la destituzione del lavoratore.
Nel merito della vicenda ha valorizzato le segnalazioni di
[...]
e utenti trasportate sul autobus condotto Tes_5 Tes_4
dall'appellante in occasione dell'episodio oggetto di contestazione, ricevute a mezzo indirizzo di posta elettronica. Ha fondamento della valenza probatoria di tali comunicazioni ha ricordato quanto riferito dalla prima utente in sede testimoniale, che aveva Testimone_5
confermato “gli accadimenti rilevanti circa il nucleo essenziale dei fatti contestati”.
Quanto all'eccezione del ricorrente secondo cui il provvedimento espulsivo era stato adottato in carenza dei presupposti, in quanto inammissibile per la sussistenza di una preclusione determinata dall'obbligo della società appellata di avviare un procedimento sanitario pregiudiziale e necessario, ha rilevato che il medico competente aveva espresso il giudizio di inidoneità del ricorrente alla mansione specifica solo dopo essere venuto a conoscenza dell'esito degli esami (che rilevavano un sospetto abuso cronico di alcol) in data 28.4.22 e cioè lo stesso giorno dei fatti contestati, conseguendo solo il giorno successivo la sospensione cautelativa dal servizio. In tale modo ha escluso che prima del giorno 29 potesse esser adottato un provvedimento cautelativo in base ai protocolli per le dipendenze citati dal ricorrente, dovendo esser il lavoratore, in realtà, a segnalare preventivamente la propria dipendenza al datore di lavoro senza mettere in pericolo la sicurezza dei trasporti.
pag. 5/18 Ha ritenuto infondata anche l'eccezione di nullità del procedimento per la lamentata violazione del diritto di difesa in assenza di norma di legge settoriale (venendo in esame la disciplina degli autoferrotranvieri), rammentato quali fossero le facoltà dell'incolpato in tema di assistenza (del solo rappresentante sindacale e non di un legale).
L'incolpato può chiedere l'audizione e presentarsi da solo o con un sindacalista di fiducia, ma non vi è alcun diritto a farsi assistere da un avvocato, disattendendo la questione di legittimità costituzionale ex art.24
Cost. sollevata dalla parte.
Richiamata la nozione di “fatto sussistente” ai fini del giudizio disciplinare
(con rinvio a Cass. n..23669 del 2014), ha ritenuto che il ricorrente avesse posto in essere la condotta materiale contestata con la conseguenza che si è verificata una causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto: si era trattato di condotta tenuta dal ricorrente, che oltre a violare la normativa prevista dal codice della strada, ha posto in serio pericolo la sicurezza dei trasporti e l'incolumità degli utenti, tale da integrare un notevole inadempimento agli obblighi contrattuali ed una giusta causa di licenziamento.
Quanto al requisito della proporzionalità della sanzione a giudizio dell'estensore alla luce di quanto era emerso non sussistevano “elementi giustificativi e/o attenuativi della responsabilità”.
2) Con l'appello la sentenza è gravata in forza dei seguenti motivi.
2.1) Col primo motivo è censurata la decisione nella parte in cui ha ritenuto non violato il diritto di difesa.
Rammenta l'appellante che una corretta interpretazione dell'art. 7 St. Lav. impone di adottare un'ampia accezione di “diritto di difesa del lavoratore”
pag. 6/18 mediante la possibilità di intervento di un rappresentante sindacale, di talché “può ben essere esteso a tutto il contenzioso stragiudiziale e sarebbe
a dir poco illogico e fuorviante ipotizzare che il lavoratore possa essere difeso “soltanto” da rappresentanti sindacali, poiché l'aberrante e restrittiva interpretazione finirebbe per riconoscere competenze specifiche spettanti all'avvocato in favore di persone non abilitate all'esercizio della professione che, peraltro, non avendo adeguate competenze involontariamente, potrebbero compromettere irrimediabilmente la difesa del lavoratore.”.
Ciò premesso deduce che la garanzia dell'assistenza legale non necessita di alcuna ulteriore legge e che il giudice di legittimità (Cass., Sez. Lav.,
15.3.2016 n. 5057 e Cass., Sez. Lav., 11.4.2017 n. 9305) ha già ritenuto ammissibile la difesa tecnica nel procedimento amministrativo sia pure con l'assenso (espresso o tacito) del datore di lavoro.
In questa prospettiva indica quelli che considera fatti concludenti espressivi di tale ammissione nel caso di specie la società: a) ha acquisito agli atti del procedimento disciplinare e ha valutato le giustificazioni redatte e sottoscritte dai soli avvocati;
b) l'ha convocato per l'audizione orale del giorno 21 giugno 2022, comunicando la convocazione ai soli avvocati;
c) ha risposto alla rinnovata richiesta di assistenza legale presentata personalmente dal IGnor il 27.6.2022, inviando la Parte_1
risposta ai soli avvocati;
d) l'ha riconvocato per la nuova audizione orale del giorno 28 giugno 2022, comunicando la riconvocazione ai soli avvocati;
e) ha comunicato l'atto di opinamento della destituzione, per il quale la legge prevede la “comunicazione scritta personale” (art. 53, comma 7, del R.D.
8.1.1931 n. 148), ai soli avvocati;
f) ha comunicato il pag. 7/18 provvedimento di destituzione, che è un atto modificativo dello status lavorativo, e dunque personalissimo, ai soli avvocati.
Da ciò deriva che il rifiuto opposto all'intervento degli avvocati ha leso il diritto di difesa e ciò ha determinato la nullità assoluta dell'intero procedimento disciplinare, dell'opinamento della destituzione e dell'atto finale della destituzione.
2.2) Col secondo motivo viene reiterata l'eccezione di inammissibilità del procedimento disciplinare e conseguente nullità dei provvedimenti disciplinari sanzionatori per la mancata osservanza della pregiudizialità sanitaria necessaria.
Ad avviso dell'appellante è stata mal considerata la scansione temporale dei fatti con il conseguente vizio procedurale in cui era incorso il datore di lavoro, essendovi l'obbligo della società appellata di avviare un procedimento sanitario pregiudiziale e necessario.
L'esito della condizione di salute del lavoratore imponeva alla società appellata, non già di avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare, ma di applicare immediatamente in suo favore le tutele previste dall'art. 29 ( “Tossicodipendenza, etilismo ed altre forme di disagio personale e sociale”) . Ciò avrebbe imposto alla società
l'acquisizione presso il Dipartimento per le Dipendenze (SerD) dell di Padova le indicazioni sanitarie per il Parte_3
superamento della patologia accertata e, nel caso in cui fosse stato proposto un progetto terapeutico, acquisire la richiesta del lavoratore ed il suo impegno allo svolgimento del progetto, mantenendo in essere il rapporto di lavoro fino al termine di esso, per poi reintegrare il IG. nelle Parte_1
mansioni della qualifica rivestita.
pag. 8/18 Sotto un concorrente versante tale obbligo deriva dall'art. 15 della legge
20.5.1970 n. 300 che vieta a pena di nullità l'adozione di atti discriminatori. Così pure la previsione dell'art.124 del d.P.R. n.309 del
1990.
In conclusione, evidenzia che l'accertamento di “sospetto etilismo cronico” del Medico Competente è stato effettuato il 21.4.2022, quindi già all'epoca era acclarato il giudizio di “non idoneità” del Medico Competente del
21.4.2022, per cui gli episodi del 28.4.2022, ricadendo in un periodo in cui il lavoratore era non idoneo per cui va esclusa la sussistenza degli addebiti quanto meno sotto il profilo del difetto dell'elemento psicologico.
2.3) Col terzo motivo la sentenza è censurata in ordine all'accertamento dei fatti.
Quanto al fatto materiale dall'istruttoria svolta in primo grado non è emersa la prova della sua sussistenza.
L'addebito relativo alla guida dell'autobus in stato alterato non potendo essere considerate valide sul piano probatorio le dichiarazioni rese da alcuni utenti, raccolte mediante semplici mail, senza identificazione, senza verbalizzazione, senza successivo riscontro. Le stesse espressioni contenute nei documenti valorizzati dal giudice (“stato alterato”, “puzza di alcol”) avevano connotazione del tutto generica, e come tali lesive del diritto di difesa.
Rammenta, peraltro che la testimone aveva escluso che Tes_5
l'appellante versasse in uno stato di ebrezza.
Quanto alla violazione della tabella di marcia e al ritardo, illecito di inapprezzabile gravità (“pressoché inesistente”) e di conseguenza non proporzionata la sanzione massima, mancava la prova.
pag. 9/18 Analoga valutazione è svolta per il mancato uso della mascherina (condotta non provata, “in quanto l'unica testimone escussa non ha dichiarato nulla in merito.”), peraltro non risultando precisata la durata dell'omissione.
Con riguardo all'addebito di avere guidato l'autobus con il telefono in mano poggiato sull'orecchio destro, guardando il display del cellulare, e di avere bloccato l'autobus, spento il motore, ed essersi diretto verso una utente con fare minaccioso bestemmiando, valgono le stesse identiche censure svolte in precedenza: valenza probatoria nulla delle mail, senza successivo riscontro testimoniale. L'unica testimone si era limitata a rappresentare semplicemente la circostanza che tra l'appellante ed un passeggero era intervenuto un diverbio, senza confermare le altre circostanze (essersi diretto verso una utente con fare minaccioso e bestemmiando).
Di conseguenza non risultavano integrati i contestati danni all'immagine dell'azienda e la falsa attestazione nei fogli macchina e nel foglio di servizio.
Infine, quanto alla non proficua utilizzazione da parte della società nelle mansioni e ai disagi organizzativi durante il turno del 29 aprile, non gli erano addebitabili tenuto conto delle condizioni di temporanea inidoneità imposta dal medico competente.
Costituiva una mera reiterazione degli stessi addebiti l'avere posto in essere un comportamento in spregio ai più elementari obblighi di correttezza e buona fede.
3) L'appello non è fondato.
3.1) Con riferimento al primo motivo di impugnazione l'appellante enuncia un principio del tutto corretto e condiviso dal collegio circa la mera facoltà
pag. 10/18 che con l'assenso del datore di lavoro il dipendente possa farsi assistere nel giudizio disciplinare da un legale.
Ciò premesso la prova di tale implicito assenso è del tutto carente.
In tale senso la puntuale disamina degli atti e delle dichiarazioni giustifica il rigetto del motivo di gravame: a) l'incolpato ha reso per iscritto le proprie giustificazioni per il tramite dei difensori di fiducia presso i quali aveva eletto domicilio (doc. 18 res.), pertanto, ciò che spiega il necessario invio delle successive comunicazione allo studio legale;
b) con comunicazione del 16.6.2022 indirizzata al lavoratore, ma trasmessa a mezzo PEC al difensore, la società aveva convocato il lavoratore per l'audizione orale in data 21.6.2022 ricordando che “ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia disciplinare, nel corso dell'audizione orale, Lei potrà farsi assistere da un sindacalista dell'associazione sindacale a cui aderisce
o ha conferito mandato per l'occorrenza” (doc. 19 res.), dal che non si ricava alcun impegno della società in ordine all'assistenza legale né era emerso una richiesta in tale senso del lavoratore;
c) all'atto della presentazione il 21.6.2022 il lavoratore era accompagnato dal legale: a fronte della pretesa di questi di prendere parte all'audizione la società aveva opposto un rifiuto che ha determinato entrambi a lasciare i locali aziendali non avendo luogo l'audizione del lavoratore (circostanze richiamate nella nuova convocazione - doc. 20 res. – non contestate); d) con la stessa nota, oltre a ricordare la facoltà del lavoratore di essere assistito da un rappresentante sindacale, veniva esplicitato che “non sarà assolutamente ammessa la presenza di un legale o procuratore”; e) alla richiesta via mail del 27.6.2022 con la quale il lavoratore chiedeva di
“ammettere all'audizione orale i miei avvocati o almeno uno di essi”, la pag. 11/18 società ribadiva che “la presenza di un legale o procuratore nel corso dell'audizione orale non è assolutamente ammessa” (doc. 22 res.).
Si deve ritenere, quindi, che non solo non risulta integrato alcun comportamento concludente, espressivo di un assenso, ma risulta documentale il reiterato diniego opposto dalla società.
3.2) La medesima sorte riguarda il secondo motivo.
Nessuna interferenza né sul pinao ricostruttivo né sul piano giuridico può determinarsi con riguardo al momento in cui la condotta addebitata si è realizzata. La condizione di inidoneità imponeva la sospensione del lavoratore del servizio a cui era preposto, ma i tempi eventualmente differiti di tale iniziativa datoriale non possono riverberarsi ed influire sul contegno che il lavoratore è tenuto a tenere in servizio.
Diversamente si dovrebbe ritenere irresponsabile dei propri atti il dipendente per il solo fatto di essere sottoposto ad un procedimento cautelativo non definito, “neutralizzando” la prestazione lavorativa come se non ci fosse stata.
Evidente è la finalità meramente preventiva della sospensione cautelativa, ossia evitare situazioni di mero rischio che la condizione patologica genera, se il conducente risulta essere in stato alterato per l'assunzione di sostanze alcoliche, situazione che, a prescindere dai profili di responsabilità aziendale per eventuali ritardi nella sua adozione, non esime il lavoratore dall'osservanza degli obblighi di diligenza che gli impongono di mantenersi nelle condizioni psico-fisiche efficienti per lo svolgimento del servizio a cui è preposto.
Paradossalmente proprio l'insussistenza di una condizione di alterazione imputabile all'assunzione di sostanza alcoliche rafforza la tesi pag. 12/18 dell'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello cautelativo: una cosa è la condizione patologica ed il rischio da essa generato, altra è la situazione di concreto ed immanente pericolo a cui il lavoratore espone sé stesso e l'utenza nella conduzione del mezzo in stato alterazione alcolica.
3.3) E' pure infondato il terzo motivo di gravame nei termini di seguito precisati.
La contestazione disciplinare era modulata nei seguenti termini (con le omissioni ad opera dell'estensore, non strettamente necessarie per la comprensione del “fatto”), venendo precisata dalla società che anche il singolo addebito era idoneo a giustificare la destituzione: “1. in data 28 aprile 2022, comandato all'espletamento del turno di servizio …, a bordo dell'autobus n. 881, durante lo svolgimento della corsa ……, mentre si trovava alla guida della suddetta vettura, “era decisamente alterato e puzzava di alcool”. Tale condotta, oltre che costituire un grave reato ed investire le Sue responsabilità penali, configura un comportamento potenzialmente pregiudizievole della sicurezza dell'esercizio e idoneo a recare danno al materiale, alle persone e alle cose, in spregio delle previsioni …
2. nella suddetta data, giungeva in Riviera Businello, in ritardo, in violazione della tabella di marcia del turno cui Lei era comandato per quel giorno.
3. Lei, inoltre, guidava senza indossare la prescritta mascherina, in violazione della normativa in materia di contrasto e contenimento del virus
COVID-19 e in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
…
pag. 13/18 4. Peraltro, Lei guidava con il telefono in mano poggiato sull'orecchio destro, fermandosi in mezzo alla strada invece che alla fermata programmata. Proseguiva la marcia, sempre parlando al telefono, guardando il display del cellullare, e nel tratto di corsa da Prato della
Valle a Selvazzano allontanava entrambe le mani dal volante, utilizzando la mano destra per tenere il telefono sull'orecchio destro per continuare a conversare e la mano sinistra per distendere il braccio sul finestrino posto sul lato sinistro della vettura. E, sempre con le mani lontano dal volante e con il cellulare all'orecchio, fermava poi l'autobus e con la mano sinistra azionava l'apertura delle porte per far scendere alcuni passeggeri e proseguire la corsa sempre parlando al telefono, come documentato dal videofilmato trasmesso alla società dalla passeggera … Tes_4
5. Inoltre, mentre si trovava con l'autobus nei pressi dell'impianto sportivo
Ceron, a seguito delle lamentele della suddetta IG.ra sulle Sue Tes_4
modalità di guida e sui continui sballottamenti subiti a causa del Suo modo di guidare, Lei bloccava bruscamente l'autobus, spegneva il motore, si allontanava dal posto guida e si dirigeva, con fare minaccioso, bestemmiando e senza indossare la prescritta mascherina, verso la medesima rivolgendole le seguenti frasi: “come ti permetti? Io posso fare quello che voglio, chi ti dice che io non posso guidare con il cellulare?”. E alla risposta della IGnora che Le diceva che è vietato dal Codice della
Strada Lei rispondeva: “Tu chi sei? Quando lavori al computer per caso io vengo a dirti qualcosa? Sei una nullità”, ripetendole più volte che era una nullità. Ancora “attaccato alla (sua) faccia, senza mascherina, bestemmiando, urlando e rivolgendo (le) insulti: (..) decisamente alterato
(…puzzava di alcool...)”, alla richiesta di stare lontano, “Poiché non
pag. 14/18 aveva la mascherina e sputava mentre urlava”, Lei le rispondeva
“Vaccinati di merda” e inoltre, in “evidente fuori controllo … diceva cose senza senso”, per poi rimettersi “alla guida sempre brontolando e bestemmiando”. …
6. Con le condotte sopra descritte ai punti 4 e 5 che precedono, inoltre, Lei ha posto in essere un comportamento che ha recato danno all'immagine dell , … Pt_3
7. Lei, peraltro, sebbene durante il Suo turno di servizio … si fossero verificate turbative nel regolare svolgimento del servizio assegnato, in violazione dell'ODS n. 378 del 10 settembre 2021…, attestava falsamente, nei Fogli Macchina e nel foglio di servizio del 28/4/2022 riportati nelle premesse, di aver svolto regolare servizio. 8. Lei, sottoposto in data
21/04/2022 a visita medica periodica annuale ai sensi e per gli effetti dell'art 41, comma 2, lettera b), D. Lgs. 81/2008, e in particolare, come da
Protocollo sanitario, alla valutazione del fattore di rischio dipendenze
(alcol, sostanze stupefacenti e psicotrope), veniva dichiarato temporaneamente non idoneo alla Sua mansione specifica con comunicazione del Medico competente trasmessa a Lei e alla scrivente società in data 29/4/2022 …. Stante la Sua certificata temporanea inidoneità per le ragioni anzidette, …durante l'espletamento del turno
GN067P (13:13-21:37), intorno alle ore 12:15 circa, Lei veniva distolto dalle mansioni di operatore di esercizio, così determinando, volontariamente, la Sua non proficua utilizzazione da parte della Società nelle mansioni per le quali Lei è stato assunto.
9. Peraltro, stante la Sua necessaria sospensione dal servizio durante il turno del 29/4/2022 per le ragioni anzidette, Lei causava disagi
pag. 15/18 organizzativi alla società, costretta, per garantire il completamento del servizio pubblico e la copertura delle corse del Suo turno delle ore 13:13-
14:48 e delle 17:11-19:55, a ricorrere ad agenti disponibili in sostituzione, nonché a comandare un altro agente in lavoro straordinario per svolgere la corsa delle ore 19:55-21:37.”
Quanto alla valenza probatoria delle mail posto che quella comunicata dalla teste sentita risulta dalla stessa confermata in tutti i suoi contenuti e indirettamente dà confermata del contenuto di quella ulteriore non ha ragione d'esser la doglianza circa la carenza probatoria, tanto più che non vi è un puntuale disconoscimento della documentazione.
Il fatto nel suo nucleo essenziale, in realtà risulta confermato.
Ciò vale in primo luogo con riguardo all'atteggiamento tenuto durante la guida, ossia, senza controllare lo sterzo con le mani, conversando al telefono, senza uso della mascherina - si veda il filmato che ritrae il conducente nei termini descritti nella contestazione, senza che la maggiore o minore durata di tale atteggiamento incida sull'intrinseco disvalore della condotta (per altro mantenuta nel corso del servizio: “Lo stesso durante questo tragitto ha sempre usato il cellulare senza auricolare. Così la teste
) -. Tes_5
Ma ciò vale anche in relazione al disservizio verificatosi per avere saltato un paio di fermate (mail dell'utente , doc. 3 e 4 res.) e avere Tes_4
interrotto la guida per apostrofare un'utente, così confermando anche la irregolarità dell'attività, contrariamente a quanto contenuto nella documentazione di servizio redatta dal dipendente, sia il fatto di assoluta gravità, avere interrotto la guida ed essersi rivolto con frasi di oggettivo ed inammissibile contenuto ingiurioso e minaccioso ad un utente (teste pag. 16/18 : “Riferì alla IGnora 'io non vengo a vedere quello che fai Tes_5
quando lavori' 'sei una nullità'. Poi tornava al posto guida brontolando.
La scena è stata sentita avvertita da tutti gli utenti compresa me . Si notava che la predetta IGnora era rimasta scossa dall'episodio, come pure gli altri utenti me compresa.”).
Il fatto di essersi rivolto ad altra utente, nei termini descritti dalla teste assume i connotati di autonoma assoluta gravità tali da Tes_6
giustificare l'irrimediabile compromissione del rapporto lavorativo, risultando confermato, in particolare il tono fortemente alterato, quindi, la perdita di controllo.
Non è corretto affermare ci he si tratta di contenuto generico della contestazione: le frasi e l'atteggiamento adottato dal lavoratore sono stati descritti in modo assolutamente puntuale ed adeguato dalla testimone al fine di far comprendere il tonto minaccioso ed offensivo dell'atteggiamento tenuto.
A ciò si aggiungono per sommatoria le ulteriori infrazioni che depongono per l'assoluto spregio di regole di un basilare comportamento per chi ha la responsabilità della conduzione di un mezzo nell'ambito di un servizio 1 La testimone ha testualmente affermato: “In data credo fosse aprile 2022 sono salita sul bus n 12 in quanto la prendo ogni giorno . Ho segnalato all'autista di fermarsi essendo la fermata a richiesta in riviera Businello . Il bus sembrava tirare dritto poi alla fine si è fermato sono salita e ho visto il conducente, che riconosco nel ricorrente qui presente, impegnato in una telefonata col cellulare. Ho pensato che quello fosse stato il motivo per cui si è accorto in ultimo che avevo messo fuori la mano. Notavo nel prosieguo della corsa che lo stesso conducente si fermava all'ultimo momento di colpo nonostante la richiesta di fermata degli utenti. Il viaggio è proseguito finché dopo il ponte di Tencarola una IGnora presente sul bus ha fatto presente all'autista che guidava distratto dal cellulare. Lo stesso durante questo tragitto ha sempre usato il cellulare senza auricolare. Dopo due minuti ha fermato l'autobus si è alzato dal posto di guida e ha raggiunto la IGnora che lo aveva ripreso, situata a metà dell'autobus, le riferiva che lui poteva fare quello che voleva. Riferì alla IGnora 'io non vengo a vedere quello che fai quando lavori' 'sei una nullità'. Poi tornava al posto guida brontolando. La scena è stata sentita avvertita da tutti gli utenti compresa me . Si notava che la predetta IGnora era rimasta scossa dall'episodio, come pure gli altri utenti me compresa che sono scesa dopo due/tre fermate. Io subito scrissi a per segnalare l'episodio e poi fui contattata per confermare quello che vidi. Non ho CP_1 notato elementi oggettivi in base ai quali il conducente fosse in uno stato di ebbrezza alcolica. Era agitato” pag. 17/18 pubblico, situazione che richiede attenzione e prudenza, condizioni che l'inaffidabile contegno del lavoratore, ha compromesso, rispetto al quale non esiste alcuna misura di contenimento e di prevenzione, se non l'affidamento alla capacità di autocontrollo del lavoratore, definitivamente pregiudicato, pur ritenendo non addebitabile sul piano disciplinare la sospensione del servizio e le conseguenze del disservizio determinatosi.
Come pure risulta lesa l'affidabilità del servizio gestito dalla società e, quindi, la sua reputazione.
4) Le spese di lite, quanto al presente di giudizio, seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, nei medi, in assenza di attività istruttoria in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidate in €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio pag. 18/18