Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Sentenza 12 settembre 2022
Sentenza 28 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2023
Parere definitivo 13 dicembre 2024
Improcedibile
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31/07/2025, n. 6780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6780 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06780/2025REG.PROV.COLL.
N. 00538/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2023, proposto dal Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Como, Lecce, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
EL Futura s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Valdidentro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Marchesi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, n. 2383 del 28 ottobre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valdidentro e della impresa EL Futura s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio in esame è costituito:
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dal parere preventivo negativo rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese del 23 febbraio 2021, n. 3902 prot., Class. 34.43.04/7983/2021, relativo al programmato intervento in Valdidentro, loc. Isolaccia, sull'Ambito di Trasformazione AT13;
b) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 febbraio 2022:
- dalla Deliberazione della Giunta Comunale del comune di Valdidentro del 2 dicembre 2012, n. 115, avente ad oggetto «Ambito di trasformazione AT13 in località “Isolaccia” del comune di Valdidentro (SO) – determinazioni conseguenti al parere contrario della soprintendenza sui contenuti del piano attuativo presentato»;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o richiamato dai predetti provvedimenti, ivi incluso il parere preventivo negativo ex art. 16 l. 1150/1942 rilasciato dalla Soprintendenza ed il parere legale dell’avvocato Dario Marchesi, acquisito in data 7 settembre 2021, prot. n. 8219.
2. La ditta EL Futura S.r.l. ha presentato un primo piano attuativo relativo all’ambito di trasformazione denominato AT13, sito in località “Isolaccia” del Comune di Valdidentro, sul quale la competente Soprintendenza si è pronunciata in senso sfavorevole. Il parere della Soprintendenza è stato impugnato con ricorso r.g. n. 651/2019 del T.a.r. per la Lombardia.
La società ha presentato successivamente un secondo piano attuativo (con riduzione della superficie lorda rispetto al primo presentato) sul quale la stessa Soprintendenza si è di nuovo espressa in senso sfavorevole.
Il Comune, visto il parere negativo della Soprintendenza, con deliberazione di Giunta n. 115 del 2.12.2021, ha respinto la proposta di piano attuativo della società EL.
La ditta istante ha impugnato i predetti provvedimenti dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, Milano, che ha accolto – con la sentenza n. 2383 del 2022, oggetto dell’odierna impugnativa - il ricorso e i motivi aggiunti e ha annullato gli atti impugnati con compensazione delle spese del giudizio.
2. La predetta società ha quindi nuovamente adito il predetto T.a.r. per chiedere l’esecuzione della sentenza di annullamento, non essendosi le amministrazioni interessate rideterminate nonostante i solleciti a tal fine loro inviati.
3. Con sentenza 12 maggio 2023 n. 1118, il T.a.r. ha accolto il ricorso per ottemperanza ed ha prescritto le modalità esecutive del giudicato di annullamento, disponendo che la Soprintendenza e il Comune di Valdidentro proseguissero nell’attività di esecuzione nel rispetto delle prescritte modalità, compendiate al punto 3.1 della motivazione, consistenti nella sostanziale imposizione in capo al Comune di Valdidentro della rinuncia ad una parte della superficie da destinare ad opere di urbanizzazione - oggetto di cessione a titolo di standard urbanistico - secondo le previsioni attuative dell’Ambito di Trasformazione (nella misura prevista del 52%, stante l’esigenza di dotazione di aree pubbliche in quel contesto, adiacente alla partenza degli impianti funiviari della località sciistica).
Secondo il T.a.r. tale rinuncia, necessaria per le esigenze di tutela paesaggistica evidenziate dalla locale Soprintendenza, al fine di realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi di tutti i soggetti interessati (società proponente, Comune e Soprintendenza), sarebbe stata adeguatamente compensata mediante la monetizzazione delle minori aree da acquisirsi, in asserita conformità a quanto previsto dall’art. 15 delle norme di attuazione (NA) del Documento di Piano, e senza pregiudizio del pubblico interesse.
4. Avverso tale sentenza ha interposto appello il Comune di Valdidentro lamentando che il primo giudice avrebbe esorbitato dal perimetro oggettivo della pronuncia resa in sede di cognizione, circoscritto, a suo dire, all’annullamento del parere paesaggistico della Soprintendenza in vista della riedizione dello stesso, senza investire la delibera giuntale – interessata dalla statuizione di annullamento solo di riflesso – che, nel solco di tale parere negativo, aveva disposto la non approvazione della proposta di Piano Attuativo presentata da EL Futura S.r.l..
5. Nella pendenza del giudizio di ottemperanza, definito dal T.a.r. con sentenza depositata il 12 maggio 2023, la Soprintendenza si è rideterminata in data 5 maggio 2023.
6. Conseguentemente, questa stessa Sezione, con la sentenza n. 2541 del 15 marzo 2024 resa in sede di giudizio sull’ottemperanza, ha accolto l’appello e ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado quanto all’accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere incombente sulla Soprintendenza e lo ha respinto rispetto alla posizione del Comune poiché, alla data di proposizione del ricorso e, ancora, a quella della decisione del T.a.r., il Comune non poteva ritenersi inadempiente, essendo il presupposto parere obbligatorio della Soprintendenza intervenuto solo a pochi giorni dalla camera di consiglio fissata dal T.a.r. per la decisione.
La sentenza di ottemperanza ha quindi ribadito che “resta fermo l’obbligo di provvedere e di concludere il procedimento oltre che il diritto della parte di adire nuovamente il T.a.r. in sede di ottemperanza, qualora il Comune non vi provveda nel termine che si stima equo fissare in 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore”.
Risulta che l’Amministrazione, con deliberazione della Giunta n. 43 del 2024, si sia rideterminata respingendo in via definitiva la proposta di piano attuativo presentata dalla società.
7. Con l’appello in esame è stata impugnata dal Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Como, Lecce, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese - la sentenza di cognizione n. 2383 del 2022 emessa in primo grado.
8. Si è costituito il Comune di Valdidentro, associandosi alla posizione dell’appellante e chiedendo pertanto l’accoglimento dell’appello.
9. Si è costituita la società EL Futura s.r.l. che ha eccepito in primo luogo l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse alla sua coltivazione e in secondo luogo la sua infondatezza nel merito.
10. Con memoria del 14 marzo 2025 il Comune ha sostenuto che le sopravvenienze non determinerebbero la sopravvenuta carenza di interesse dell’appello del Ministero, in ragione del fatto che EL Futura s.r.l. ha più volte preannunciato di voler dispiegare domanda di risarcimento dei danni per i ritardi subiti nell’attuazione del programma edilizio.
11. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
13. Preliminarmente si osserva che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216).
Per altro verso, pur in mancanza di una simile dichiarazione, l’improcedibilità può essere determinata anche dal fatto che sopraggiunga un provvedimento che regoli ex novo il rapporto sostanziale.
14. Nel caso in esame, il Collegio ritiene che l’appellante Ministero della Cultura – pur non avendo formulato una espressa dichiarazione in tale senso - non abbia più interesse alla decisione del presente appello giacché lo stesso Ministero si è rideterminato con il parere – favorevole con prescrizioni – depositato in giudizio il 14 marzo 2025.
Dalla lettura del predetto parere si evince che lo stesso è stato emanato “alla luce delle nuove soluzioni prospettate da EL FU sicché la determinazione favorevole (sia pure con gli accorgimenti progettuali prescritti) non può essere considerata emanata in mera esecuzione dei dicta del giudice amministrativo ma costituisce un nuovo, autonomo esercizio del potere amministrativo in materia.
Va soggiunto che, dopo il deposito in giudizio di tale nuovo parere, il Ministero non ha prodotto alcuna memoria, né in ogni caso ha dichiarato di mantenere interesse alla riforma della pronuncia del T.a.r. che ha annullato il precedente parere negativo della Soprintendenza, reso peraltro su un progetto che la stessa società appellata ha successivamente modificato e che quindi è ormai superato.
In definitiva, il contenzioso sul precedente esercizio del potere concretizzatosi nel parere sfavorevole del 23 febbraio 2021 prot. n. 3902 ha perso di attualità con la conseguenza che deve ritenersi venuto meno – in difetto di chiarimenti dell’Amministrazione – l’interesse a coltivare il presente appello.
Al riguardo, occorre precisare che alcun rilevanza può attribuirsi alle considerazioni svolte dal Comune di Valdidentro sulla permanenza dell’interesse poiché la civica Amministrazione non ha autonomamente appellato la pronuncia del T.a.r.
15. Conclusivamente l’appello del Ministero della cultura deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
16. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione dell’esito in rito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO