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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/12/2025, n. 9635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9635 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19515/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelina ADAMO Parte_1 C.F._1
e FI RA ed elettivamente domiciliato nello Studio dell'Avv. Carmelina Adamo in
Milano alla Piazzetta Guastalla n. 3
Parte attrice contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico DE CR e Francesco DE CR ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Enrico de Crescenzo in Milano, via San
Maurilio n. 20
Parte convenuta
(C.F. ), in persona della procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico DE CR e Francesco
[...] P.IVA_3
DE CR ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Enrico de Crescenzo in
Milano, via San Maurilio n. 20
Parte convenuta pagina 1 di 10 (C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_4 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_5
Francesco CA e GG S. LL NA ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dei predetti procuratori in Milano, via in Milano, Via Francesco Sforza n. 43
Parte convenuta
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_5
Parte convenuta -contumace-
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“a) accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito e difetto di legittimazione ad agire in executivis in capo a e per essa quale mandataria la CP_2 Controparte_3 b) accertare e dichiarare nulla, per quanto sopra esposto, la presunta cessione del credito da
[...]
a anche per non avere osservato l'art. 58 TUB;
CP_1 CP_7
c) accertare e dichiarare che non aveva alcuna legittimazione e titolo a richiedere le CP_2 somme ricavate dalla vendita del cespite siccome venduto;
d) accertare e dichiarare, quindi, nullo e/o illegittimo l'atto dispositivo delle somme versate a
[...] e, per l'effetto ordinare alla stessa società di versare la somma siccome riscossa sul libretto CP_2 della procedura, non avendo sia titolo che legittimazione ad agire in executivis, sia tramite
[...]
che tramite la ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 TUB e di CP_1 Controparte_3 ogni altra norma applicabile in virtù del principio iura novit curia;
e) per l'effetto, assegnare la stessa somma o quell'altra che sarà accertata in corso di causa in favore di;
Parte_1 f) in subordine, condannare fin d'ora la e la al risarcimento CP_2 Controparte_3 del danno nella misura pari alla somma siccome riscossa e riscuotenda illecitamente, oltre interessi fino al soddisfo;
g) con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale difensivo in favore dei sottoscritti distrattari”. Per parte convenuta Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: accertare, statuire e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della DB Mutui s.p.a., avendo la stessa ceduto il credito per cui è causa alla soc. e comunque in subordine rigettare in toto la CP_2 proposta opposizione in quanto a qualsiasi titolo (anche risarcitorio) inammissibile, infondata e temeraria. Con vittoria delle spese di lite”.
Per parte convenuta in persona della procuratrice speciale Controparte_2 Controparte_3
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: si dichiara la mancata accettazione del contraddittorio con le domande nuove rassegnate in citazione rispetto a quelle di cui al ricorso 615 cpc: pagina 2 di 10 - in via del tutto preliminare: statuire e dichiarare inammissibile la proposta opposizione per le ragioni esposte nel presente atto;
- in via del tutto subordinata: nel merito: rigettare in toto la proposta opposizione in quanto a qualsiasi titolo (anche risarcitorio) inammissibile, infondata e temeraria, oltre che smentita per tabulas dai documenti agli atti della esecuzione e qui depositati. Con vittoria delle spese di lite”.
Per parte convenuta : Controparte_4
“Voglia il G.U. del Tribunale ill.mo adito, respinta ogni eventuale domanda svolta da chicchessia nei confronti del , decidere come di Giustizia sulle domande ed Controparte_8 eccezioni svolte dall'Attore”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto in data 20.1.2024, nella procedura esecutiva immobiliare avente R.G.E. Parte_1
1461/2018, opposizione ex artt. 615, 617 e 591 ter c.p.c. avverso il decreto di trasferimento del bene emesso il 5.12.2022, eccependo il difetto di titolarità del credito e di legittimazione attiva di CP_2
quale cessionaria di nonché il difetto di legittimazione processuale
[...] Controparte_1 della procuratrice Controparte_3
Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione, atteso che l'opposizione verteva solo sulla posizione della creditrice e vi erano altri creditori intervenuti Controparte_2 nell'espropriazione immobiliare, e ha assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito.
1.1. Nell'introdurre il giudizio di merito, l'opponente ha reiterato i motivi di opposizione proposti nella fase sommaria. In primo luogo, ha contestato la carenza di titolarità del credito e di legittimazione attiva di non avendo la cessionaria fornito la prova dell'esistenza del contratto di Controparte_2 cessione né l'inclusione del credito del tra quelli ceduti in blocco ex art. 58 TUB. L'attore ha, poi, Pt_1 contestato la prova dell'avvenuta cessione anche sotto il profilo dell'omessa iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese, quale adempimento prescritto a pena di nullità dall'art. 58 TUB, in uno con la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, per garantire al debitore ceduto la conoscibilità della modificazione soggettiva ex latere creditoris nel suo rapporto contrattuale.
In secondo luogo, l'opponente ha dedotto il difetto di legittimazione processuale sia di Controparte_2 nonché della sua procuratrice poiché la prima al momento della cessione non era Controparte_3 iscritta nell'elenco delle società abilitate alla riscossione e alla gestione dei crediti di cui all'art. 106
TUB e la seconda non lo è mai stata e, dunque, non avrebbe potuto costituirsi nel processo esecutivo quale mandataria della cessionaria e, tantomeno, presentare un'istanza ai sensi dell'art. 41 TUB. Ha, parimenti, contestato la legittimità della nomina effettuata da a Controparte_2 Controparte_1
e la sua legittimazione a formulare l'istanza ex art. 41 TUB.
[...]
pagina 3 di 10 In via principale, l'attore ha chiesto accertare l'insussistenza del diritto di ad agire in Controparte_2 executivis ed il difetto di legittimazione processuale sia della cessionaria che della mandataria
[...]
e, di conseguenza, dichiararsi illegittimo qualsiasi versamento di somme in loro favore CP_3 con restituzione al debitore esecutato;
in via subordinata, in caso di mancata restituzione delle somme, ha chiesto condannarsi le convenute e al risarcimento del Controparte_2 Controparte_3 danno in misura pari alla somma illegittimamente riscossa.
2. Si è costituita in giudizio contestando la propria legittimazione passiva CP_1 Controparte_1 per aver ceduto a il credito vantato nei confronti di e chiedendo, in Controparte_2 Parte_1 subordine, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
3. Si è costituita in giudizio in persona della sua procuratrice Controparte_2 Controparte_3 eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 poiché proposta tardivamente solo in data 24.1.2024 rispetto all'emissione del decreto di trasferimento, avvenuta in data 5.12.2022, e, parimenti, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. formulata dopo che era stata disposta la vendita e non fondata su alcun fatto sopravvenuto.
3.1. Nel merito, ha rilevato di aver provato l'intervenuta cessione del credito, sulla base di CP_2 molteplici elementi (tra cui la pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale, la dichiarazione dell'intervenuta cessione resa dalla cedente ed altresì da quale procuratrice Controparte_1 speciale di e, infine, la comunicazione al debitore di intervenuta cessione). Controparte_2 CP_2 ha poi dedotto l'irrilevanza dell'omessa iscrizione della cessione nel registro delle imprese, sotto
[...] il profilo dell'eccepita invalidità della cessione, in quanto non incidente sull'effetto traslativo della titolarità del credito;
parimenti, anche l'eccepita mancata iscrizione di e Controparte_2 [...] nell'elenco di cui all'art. 106 TUB non sarebbe idonea ad incidere sulla legittimità CP_3 dell'azione esecutiva e sulla legittimazione processuale.
4. Si è altresì costituito tardivamente in giudizio - il 10.2.2025 - il Controparte_4
, senza svolgere attività difensionale sui motivi di opposizione e rimettendosi alle
[...] determinazioni del Tribunale in ordine alla fondatezza delle domande attoree.
5. Il convenuto pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_6
6. All'udienza ex art. 183 c.p.c., celebrata in data 11.2.2025, i difensori hanno chiesto fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
6.1. All'udienza del 28.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Così sinteticamente ripercorse le difese delle parti, ritiene il Tribunale che i motivi di opposizione svolti siano tutti qualificabili alla stregua dell'art. 615 c.p.c. in quanto diretti a contestare il diritto a pagina 4 di 10 procedere esecutivamente della cessionaria del credito e la legittimazione processuale Controparte_2 della sua procuratrice Controparte_3
A ciò si aggiunga che alcun motivo è stato svolto per contestare la legittimità del decreto di trasferimento e degli atti ad esso precedenti, nonostante l'attore qualifichi la sua azione altresì come opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento. Analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine al richiamo all'art. 591 ter c.p.c.
La qualificazione della presente azione in termini di opposizione all'esecuzione esime dall'esame dell'eccezione di tardività nella proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi sollevata dalla parte opposta Controparte_9
[...
. Tanto premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione in quanto non fondata su alcun fatto sopravvenuto.
Come noto, l'art. 615 c.p.c. sancisce l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità formulata dalla convenuta
[...]
considerato che l'opposizione proposta dall'odierno attore si basa su fatti sopravvenuti CP_2 rispetto all'udienza in cui è stata disposta la vendita del bene con ordinanza ex art. 591 bis c.p.c.
(emessa in data 1.7.2021).
In particolare, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 20.1.2024 per contestare il diritto a procedere in executivis di quale cessionaria di intervenuta Controparte_2 Controparte_1 nella procedura esecutiva immobiliare in data 24.3.2023 - e quindi dopo l'udienza in cui è stata disposta la vendita -.
7.2. Sempre in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da
[...] va accolta. Controparte_1
Difatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 21395/2018), qualora il cessionario del credito, ovvero l'attuale titolare del diritto di credito per la cui soddisfazione si procede, abbia spiegato il suo intervento costituendosi, è a lui che passa la facoltà di dare impulso al processo esecutivo, determinandosi la estromissione automatica del cedente, senza necessità che essa venga espressamente disposta, non potendo i due soggetti condividere lo stesso ruolo.
Nel caso di specie, ha spiegato intervento in data 24.3.2023 ed il ricorso in Controparte_2 opposizione è stato depositato il 24.1.2024, allorquando non aveva più Controparte_1 alcun titolo per dare impulso al processo esecutivo (se non quale procuratrice di . Controparte_2
pagina 5 di 10 Non risulta tuttavia che sia stata citata in giudizio nella sua qualità di Controparte_1 procuratrice di e quindi l'eccezione merita accoglimento. Controparte_2
8. Nel merito, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano infondate per i motivi che seguono.
8.1. Con riferimento alla contestazione inerente alla titolarità del credito e alla mancanza di prova della cessione, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. civ., ord. n.
17944/2023).
Nel caso di specie, il creditore procedente ha fornito elementi idonei a provare l'intervenuta cessione del credito.
Al fine di dimostrare la propria titolarità del credito, ha, difatti, provveduto a depositare la dichiarazione della cedente datata 16.3.2023, con cui dà atto di aver Controparte_1 ceduto in blocco in data 21.12.2022, con avviso nella G. U. n. 5/2023, a un portafoglio Controparte_2 di crediti qualificabili in sofferenza che include anche il credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario - fondiario n. 207545 (art. 38 e ss. D.Lgs. 385/93), stipulato da e in CP_10 Parte_1 data 21.5.2010 (doc. 8 comparsa di costituzione di . Peraltro, detta dichiarazione era Controparte_2 già stata allegata all'atto di intervento effettuato da in data 24.3.2023 nel processo Controparte_2 esecutivo.
Orbene, poiché la cedente non avrebbe interesse alcuno a rendere dichiarazioni contra se (se non quello di riconoscere la titolarità in capo ad altri del diritto qui in contestazione), deve ritenersi che detta dichiarazione rappresenti, insieme agli ulteriori elementi di seguito indicati, la prova che consente di affermare la titolarità del diritto in capo a (in tal senso si legga Corte d'Appello di Controparte_2
Milano, sent. n. 220/2023 secondo cui “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo ad non avendo alcun Pt_2 interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.”).
Nel caso di specie ulteriori elementi a supporto della legittimazione di sono costituiti Controparte_2 dalla comunicazione, prodotta dall'opponente, inviata dalla cessionaria al debitore in data 25.1.2023 per notiziarlo dell'avvenuta cessione del credito da (cfr. doc. 4 atto di Controparte_1 citazione), nonché la costituzione di a mezzo della sua procuratrice speciale DB Controparte_2
Mutui s.p.a., come previsto in Gazzetta Ufficiale ed, infine, dalla pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 5 parte attrice).
pagina 6 di 10 8.2. Parte opponente ha altresì contestato la riconducibilità del credito controverso a quelli oggetto di cessione.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte specificato che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n. 4277/2023; n.
21821/2023; n. 31188/2017), proprio perché il legislatore “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (Cass. n. 20495/2020).
Nel caso in esame, l'avviso dell'avvenuta cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale riporta, a titolo identificativo dei crediti ceduti, la classificazione degli stessi come “in sofferenza” (doc. 5 atto di citazione) e il credito vantato da nei confronti di risulta far Controparte_1 Parte_1 parte proprio di questa categoria, come emerge dalla diffida di pagamento datata 22.9.2017 - ricevuta dal debitore il 6.10.2017 - con cui l'originaria creditrice avvertiva che in caso di mancato pagamento delle rate insolute, il credito sarebbe stato passato tra quelli a sofferenza e segnalato presso la Centrale
Rischi di AN d'LI (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione di . Pertanto, alla luce Controparte_2 della descrizione contenuta nella Gazzetta Ufficiale può affermarsi che il credito in questione rientri nel perimetro dell'operazione di cessione in blocco, comprensiva dei crediti di Controparte_1 passati “in sofferenza”.
Ulteriore elemento a conferma di detta inclusione si rinviene dalla dichiarazione della cedente che indica espressamente detto credito tra quelli ceduti.
Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che la cessionaria abbia correttamente Controparte_2 assolto l'onere probatorio relativo alla sua titolarità del credito azionato e legittimazione attiva nella procedura esecutiva.
8.3. Contrariamente a quanto eccepito dall'attore, l'omessa iscrizione della cessione del credito nel registro delle imprese non costituisce, invece, inadempimento inficiante la validità dell'operazione, in quanto prevista dall'art. 58 TUB, unitamente alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, al solo scopo di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato nei confronti di un soggetto diverso dal cessionario (cfr. Cass. sul punto n. 2511/2025). pagina 7 di 10 8.4. Non risulta nemmeno prescritta a pena di invalidità l'iscrizione nell'elenco delle società abilitate alla riscossione e alla gestione dei crediti di cui all'art. 106 TUB sia della cessionaria che della procuratrice della cessionaria - in quanto la Suprema Corte ha di recente Controparte_3 affermato che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. n. 7243/2024).
Ne deriva che in quanto dotata di legittimazione sostanziale e processuale, era Controparte_2 pienamente in grado di compiere atti volti alla riscossione del credito azionato quali la presentazione dell'istanza ex art. 41 TUB e di nominare procuratrici speciali soggetti che non erano iscritti all'albo ex art. 106 TUB, con la conseguenza che nessuna somma è stata riscossa illegittimamente.
8.5. Inoltre, risulta provata la legittimazione processuale sia di che di Controparte_1
procuratrici della cessionaria, tenuto conto che la prima mandataria è stata Controparte_3 indicata nella Gazzetta ufficiale n. 5 del 12.1.2023 quale special servicer ad interim di CP_2 sino al 31.3.2023, e poi le è stata conferita procura speciale quale special servicer della
[...] cartolarizzazione in data 16.1.2023, senza alcun termine finale, e alla seconda è stata conferita procura in pari data (16.1.2023).
Non appare invece fondata la contestazione relativa all'impossibilità per la cessionaria di rilasciare due procure a diversi soggetti per il medesimo incarico, atteso che il soggetto titolare del credito conserva il diritto di nominare anche più procuratori per la riscossione.
Nel caso di specie, nell'espropriazione immobiliare risulta aver formulato Controparte_1 istanza ex art. 41 TUB in data 27.12.2022, allorquando, da un lato, non era ancora intervenuta nell'esecuzione la cessionaria, ben potendo quindi continuare a coltivare le proprie istanze la cedente
(cfr. Cass. 15622/2017), e, dall'altro, ad ogni modo risulta che a quella data la stessa fosse anche procuratrice e, quindi, agisse anche nell'interesse della nuova titolare del credito.
Difatti, solo in data 24.3.2023 è intervenuta ex art. 110 c.p.c. nel processo esecutivo a Controparte_2 mezzo della procuratrice DB Mutui s.p.a., che agiva in virtù della procura senza scadenza rilasciata in data 16.1.2023.
pagina 8 di 10 Da ultimo, si rileva che risulta provata altresì la legittimazione processuale di Controparte_3 intervenuta quale procuratrice in data 13.12.2023 nell'esecuzione immobiliare, producendo la procura a lei parimenti conferita in data 16.1.2023.
Da tali considerazioni, consegue il rigetto delle domande attoree volte all'accertamento del difetto di titolarità attiva di e di legittimazione processuale delle sue procuratrici. Controparte_2
8.5. La domanda restitutoria e quella risarcitoria formulate dal sono infondate e vanno rigettate in Pt_1 quanto basate sull'erroneo presupposto della illegittima riscossione delle somme da parte della cessionaria e delle sue procuratrici.
9. Le spese di lite vengono regolamentate come segue. Nei rapporti tra l'opponente e Parte_1 [...]
in persona della procuratrice le spese di lite seguono la soccombenza e CP_2 Controparte_3 sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della nota spese depositata dalla parte e dei valori medi dello scaglione di riferimento - determinato in funzione dell'entità del credito ceduto (cfr. sul punto
Cass. civ., n. 35878/2022) - per la fase di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
Parimenti, le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra e Controparte_1
e si liquidano come da nota spese (pari ad € 2.500,00), poiché la quantificazione è in linea Parte_1 con i valori minimi della fase di studio ed introduttiva dello scaglione di riferimento determinato in funzione dell'entità del credito ceduto, tenuto conto che la convenuta si è limitata a depositare una breve comparsa di costituzione eccependo esclusivamente il suo difetto di legittimazione passiva.
Le spese vanno, invece, integralmente compensate tra l'opponente ed il Controparte_4
, stante il mancato svolgimento di attività difensiva, essendosi il creditore limitato a rilevare la
[...] propria estraneità rispetto ai motivi di opposizione.
Le spese di vanno dichiarate irripetibili, stante la sua mancata costituzione. Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- condanna a rifondere a rappresentata dalla procuratrice Parte_1 Controparte_2 CP_11
le spese di lite liquidate in € 17.252,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali pari al
[...]
15%, nonché Iva se dovuta e cpa;
- condanna a rifondere le spese di lite a liquidate in € Parte_1 Controparte_1
2.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali pari al 15%, nonché Iva se dovuta e cpa;
pagina 9 di 10 - compensa integralmente le spese di lite tra ed il Parte_1 Controparte_4
;
[...]
- dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da Controparte_6
Milano, 12.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
Bozza del presente provvedimento redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Sonia Pisano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19515/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelina ADAMO Parte_1 C.F._1
e FI RA ed elettivamente domiciliato nello Studio dell'Avv. Carmelina Adamo in
Milano alla Piazzetta Guastalla n. 3
Parte attrice contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico DE CR e Francesco DE CR ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Enrico de Crescenzo in Milano, via San
Maurilio n. 20
Parte convenuta
(C.F. ), in persona della procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico DE CR e Francesco
[...] P.IVA_3
DE CR ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Enrico de Crescenzo in
Milano, via San Maurilio n. 20
Parte convenuta pagina 1 di 10 (C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_4 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_5
Francesco CA e GG S. LL NA ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dei predetti procuratori in Milano, via in Milano, Via Francesco Sforza n. 43
Parte convenuta
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_5
Parte convenuta -contumace-
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“a) accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito e difetto di legittimazione ad agire in executivis in capo a e per essa quale mandataria la CP_2 Controparte_3 b) accertare e dichiarare nulla, per quanto sopra esposto, la presunta cessione del credito da
[...]
a anche per non avere osservato l'art. 58 TUB;
CP_1 CP_7
c) accertare e dichiarare che non aveva alcuna legittimazione e titolo a richiedere le CP_2 somme ricavate dalla vendita del cespite siccome venduto;
d) accertare e dichiarare, quindi, nullo e/o illegittimo l'atto dispositivo delle somme versate a
[...] e, per l'effetto ordinare alla stessa società di versare la somma siccome riscossa sul libretto CP_2 della procedura, non avendo sia titolo che legittimazione ad agire in executivis, sia tramite
[...]
che tramite la ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 TUB e di CP_1 Controparte_3 ogni altra norma applicabile in virtù del principio iura novit curia;
e) per l'effetto, assegnare la stessa somma o quell'altra che sarà accertata in corso di causa in favore di;
Parte_1 f) in subordine, condannare fin d'ora la e la al risarcimento CP_2 Controparte_3 del danno nella misura pari alla somma siccome riscossa e riscuotenda illecitamente, oltre interessi fino al soddisfo;
g) con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale difensivo in favore dei sottoscritti distrattari”. Per parte convenuta Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: accertare, statuire e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della DB Mutui s.p.a., avendo la stessa ceduto il credito per cui è causa alla soc. e comunque in subordine rigettare in toto la CP_2 proposta opposizione in quanto a qualsiasi titolo (anche risarcitorio) inammissibile, infondata e temeraria. Con vittoria delle spese di lite”.
Per parte convenuta in persona della procuratrice speciale Controparte_2 Controparte_3
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: si dichiara la mancata accettazione del contraddittorio con le domande nuove rassegnate in citazione rispetto a quelle di cui al ricorso 615 cpc: pagina 2 di 10 - in via del tutto preliminare: statuire e dichiarare inammissibile la proposta opposizione per le ragioni esposte nel presente atto;
- in via del tutto subordinata: nel merito: rigettare in toto la proposta opposizione in quanto a qualsiasi titolo (anche risarcitorio) inammissibile, infondata e temeraria, oltre che smentita per tabulas dai documenti agli atti della esecuzione e qui depositati. Con vittoria delle spese di lite”.
Per parte convenuta : Controparte_4
“Voglia il G.U. del Tribunale ill.mo adito, respinta ogni eventuale domanda svolta da chicchessia nei confronti del , decidere come di Giustizia sulle domande ed Controparte_8 eccezioni svolte dall'Attore”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto in data 20.1.2024, nella procedura esecutiva immobiliare avente R.G.E. Parte_1
1461/2018, opposizione ex artt. 615, 617 e 591 ter c.p.c. avverso il decreto di trasferimento del bene emesso il 5.12.2022, eccependo il difetto di titolarità del credito e di legittimazione attiva di CP_2
quale cessionaria di nonché il difetto di legittimazione processuale
[...] Controparte_1 della procuratrice Controparte_3
Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione, atteso che l'opposizione verteva solo sulla posizione della creditrice e vi erano altri creditori intervenuti Controparte_2 nell'espropriazione immobiliare, e ha assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito.
1.1. Nell'introdurre il giudizio di merito, l'opponente ha reiterato i motivi di opposizione proposti nella fase sommaria. In primo luogo, ha contestato la carenza di titolarità del credito e di legittimazione attiva di non avendo la cessionaria fornito la prova dell'esistenza del contratto di Controparte_2 cessione né l'inclusione del credito del tra quelli ceduti in blocco ex art. 58 TUB. L'attore ha, poi, Pt_1 contestato la prova dell'avvenuta cessione anche sotto il profilo dell'omessa iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese, quale adempimento prescritto a pena di nullità dall'art. 58 TUB, in uno con la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, per garantire al debitore ceduto la conoscibilità della modificazione soggettiva ex latere creditoris nel suo rapporto contrattuale.
In secondo luogo, l'opponente ha dedotto il difetto di legittimazione processuale sia di Controparte_2 nonché della sua procuratrice poiché la prima al momento della cessione non era Controparte_3 iscritta nell'elenco delle società abilitate alla riscossione e alla gestione dei crediti di cui all'art. 106
TUB e la seconda non lo è mai stata e, dunque, non avrebbe potuto costituirsi nel processo esecutivo quale mandataria della cessionaria e, tantomeno, presentare un'istanza ai sensi dell'art. 41 TUB. Ha, parimenti, contestato la legittimità della nomina effettuata da a Controparte_2 Controparte_1
e la sua legittimazione a formulare l'istanza ex art. 41 TUB.
[...]
pagina 3 di 10 In via principale, l'attore ha chiesto accertare l'insussistenza del diritto di ad agire in Controparte_2 executivis ed il difetto di legittimazione processuale sia della cessionaria che della mandataria
[...]
e, di conseguenza, dichiararsi illegittimo qualsiasi versamento di somme in loro favore CP_3 con restituzione al debitore esecutato;
in via subordinata, in caso di mancata restituzione delle somme, ha chiesto condannarsi le convenute e al risarcimento del Controparte_2 Controparte_3 danno in misura pari alla somma illegittimamente riscossa.
2. Si è costituita in giudizio contestando la propria legittimazione passiva CP_1 Controparte_1 per aver ceduto a il credito vantato nei confronti di e chiedendo, in Controparte_2 Parte_1 subordine, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
3. Si è costituita in giudizio in persona della sua procuratrice Controparte_2 Controparte_3 eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 poiché proposta tardivamente solo in data 24.1.2024 rispetto all'emissione del decreto di trasferimento, avvenuta in data 5.12.2022, e, parimenti, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. formulata dopo che era stata disposta la vendita e non fondata su alcun fatto sopravvenuto.
3.1. Nel merito, ha rilevato di aver provato l'intervenuta cessione del credito, sulla base di CP_2 molteplici elementi (tra cui la pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale, la dichiarazione dell'intervenuta cessione resa dalla cedente ed altresì da quale procuratrice Controparte_1 speciale di e, infine, la comunicazione al debitore di intervenuta cessione). Controparte_2 CP_2 ha poi dedotto l'irrilevanza dell'omessa iscrizione della cessione nel registro delle imprese, sotto
[...] il profilo dell'eccepita invalidità della cessione, in quanto non incidente sull'effetto traslativo della titolarità del credito;
parimenti, anche l'eccepita mancata iscrizione di e Controparte_2 [...] nell'elenco di cui all'art. 106 TUB non sarebbe idonea ad incidere sulla legittimità CP_3 dell'azione esecutiva e sulla legittimazione processuale.
4. Si è altresì costituito tardivamente in giudizio - il 10.2.2025 - il Controparte_4
, senza svolgere attività difensionale sui motivi di opposizione e rimettendosi alle
[...] determinazioni del Tribunale in ordine alla fondatezza delle domande attoree.
5. Il convenuto pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_6
6. All'udienza ex art. 183 c.p.c., celebrata in data 11.2.2025, i difensori hanno chiesto fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
6.1. All'udienza del 28.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Così sinteticamente ripercorse le difese delle parti, ritiene il Tribunale che i motivi di opposizione svolti siano tutti qualificabili alla stregua dell'art. 615 c.p.c. in quanto diretti a contestare il diritto a pagina 4 di 10 procedere esecutivamente della cessionaria del credito e la legittimazione processuale Controparte_2 della sua procuratrice Controparte_3
A ciò si aggiunga che alcun motivo è stato svolto per contestare la legittimità del decreto di trasferimento e degli atti ad esso precedenti, nonostante l'attore qualifichi la sua azione altresì come opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento. Analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine al richiamo all'art. 591 ter c.p.c.
La qualificazione della presente azione in termini di opposizione all'esecuzione esime dall'esame dell'eccezione di tardività nella proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi sollevata dalla parte opposta Controparte_9
[...
. Tanto premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione in quanto non fondata su alcun fatto sopravvenuto.
Come noto, l'art. 615 c.p.c. sancisce l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità formulata dalla convenuta
[...]
considerato che l'opposizione proposta dall'odierno attore si basa su fatti sopravvenuti CP_2 rispetto all'udienza in cui è stata disposta la vendita del bene con ordinanza ex art. 591 bis c.p.c.
(emessa in data 1.7.2021).
In particolare, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 20.1.2024 per contestare il diritto a procedere in executivis di quale cessionaria di intervenuta Controparte_2 Controparte_1 nella procedura esecutiva immobiliare in data 24.3.2023 - e quindi dopo l'udienza in cui è stata disposta la vendita -.
7.2. Sempre in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da
[...] va accolta. Controparte_1
Difatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 21395/2018), qualora il cessionario del credito, ovvero l'attuale titolare del diritto di credito per la cui soddisfazione si procede, abbia spiegato il suo intervento costituendosi, è a lui che passa la facoltà di dare impulso al processo esecutivo, determinandosi la estromissione automatica del cedente, senza necessità che essa venga espressamente disposta, non potendo i due soggetti condividere lo stesso ruolo.
Nel caso di specie, ha spiegato intervento in data 24.3.2023 ed il ricorso in Controparte_2 opposizione è stato depositato il 24.1.2024, allorquando non aveva più Controparte_1 alcun titolo per dare impulso al processo esecutivo (se non quale procuratrice di . Controparte_2
pagina 5 di 10 Non risulta tuttavia che sia stata citata in giudizio nella sua qualità di Controparte_1 procuratrice di e quindi l'eccezione merita accoglimento. Controparte_2
8. Nel merito, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano infondate per i motivi che seguono.
8.1. Con riferimento alla contestazione inerente alla titolarità del credito e alla mancanza di prova della cessione, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. civ., ord. n.
17944/2023).
Nel caso di specie, il creditore procedente ha fornito elementi idonei a provare l'intervenuta cessione del credito.
Al fine di dimostrare la propria titolarità del credito, ha, difatti, provveduto a depositare la dichiarazione della cedente datata 16.3.2023, con cui dà atto di aver Controparte_1 ceduto in blocco in data 21.12.2022, con avviso nella G. U. n. 5/2023, a un portafoglio Controparte_2 di crediti qualificabili in sofferenza che include anche il credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario - fondiario n. 207545 (art. 38 e ss. D.Lgs. 385/93), stipulato da e in CP_10 Parte_1 data 21.5.2010 (doc. 8 comparsa di costituzione di . Peraltro, detta dichiarazione era Controparte_2 già stata allegata all'atto di intervento effettuato da in data 24.3.2023 nel processo Controparte_2 esecutivo.
Orbene, poiché la cedente non avrebbe interesse alcuno a rendere dichiarazioni contra se (se non quello di riconoscere la titolarità in capo ad altri del diritto qui in contestazione), deve ritenersi che detta dichiarazione rappresenti, insieme agli ulteriori elementi di seguito indicati, la prova che consente di affermare la titolarità del diritto in capo a (in tal senso si legga Corte d'Appello di Controparte_2
Milano, sent. n. 220/2023 secondo cui “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo ad non avendo alcun Pt_2 interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.”).
Nel caso di specie ulteriori elementi a supporto della legittimazione di sono costituiti Controparte_2 dalla comunicazione, prodotta dall'opponente, inviata dalla cessionaria al debitore in data 25.1.2023 per notiziarlo dell'avvenuta cessione del credito da (cfr. doc. 4 atto di Controparte_1 citazione), nonché la costituzione di a mezzo della sua procuratrice speciale DB Controparte_2
Mutui s.p.a., come previsto in Gazzetta Ufficiale ed, infine, dalla pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 5 parte attrice).
pagina 6 di 10 8.2. Parte opponente ha altresì contestato la riconducibilità del credito controverso a quelli oggetto di cessione.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte specificato che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n. 4277/2023; n.
21821/2023; n. 31188/2017), proprio perché il legislatore “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (Cass. n. 20495/2020).
Nel caso in esame, l'avviso dell'avvenuta cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale riporta, a titolo identificativo dei crediti ceduti, la classificazione degli stessi come “in sofferenza” (doc. 5 atto di citazione) e il credito vantato da nei confronti di risulta far Controparte_1 Parte_1 parte proprio di questa categoria, come emerge dalla diffida di pagamento datata 22.9.2017 - ricevuta dal debitore il 6.10.2017 - con cui l'originaria creditrice avvertiva che in caso di mancato pagamento delle rate insolute, il credito sarebbe stato passato tra quelli a sofferenza e segnalato presso la Centrale
Rischi di AN d'LI (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione di . Pertanto, alla luce Controparte_2 della descrizione contenuta nella Gazzetta Ufficiale può affermarsi che il credito in questione rientri nel perimetro dell'operazione di cessione in blocco, comprensiva dei crediti di Controparte_1 passati “in sofferenza”.
Ulteriore elemento a conferma di detta inclusione si rinviene dalla dichiarazione della cedente che indica espressamente detto credito tra quelli ceduti.
Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che la cessionaria abbia correttamente Controparte_2 assolto l'onere probatorio relativo alla sua titolarità del credito azionato e legittimazione attiva nella procedura esecutiva.
8.3. Contrariamente a quanto eccepito dall'attore, l'omessa iscrizione della cessione del credito nel registro delle imprese non costituisce, invece, inadempimento inficiante la validità dell'operazione, in quanto prevista dall'art. 58 TUB, unitamente alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, al solo scopo di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato nei confronti di un soggetto diverso dal cessionario (cfr. Cass. sul punto n. 2511/2025). pagina 7 di 10 8.4. Non risulta nemmeno prescritta a pena di invalidità l'iscrizione nell'elenco delle società abilitate alla riscossione e alla gestione dei crediti di cui all'art. 106 TUB sia della cessionaria che della procuratrice della cessionaria - in quanto la Suprema Corte ha di recente Controparte_3 affermato che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. n. 7243/2024).
Ne deriva che in quanto dotata di legittimazione sostanziale e processuale, era Controparte_2 pienamente in grado di compiere atti volti alla riscossione del credito azionato quali la presentazione dell'istanza ex art. 41 TUB e di nominare procuratrici speciali soggetti che non erano iscritti all'albo ex art. 106 TUB, con la conseguenza che nessuna somma è stata riscossa illegittimamente.
8.5. Inoltre, risulta provata la legittimazione processuale sia di che di Controparte_1
procuratrici della cessionaria, tenuto conto che la prima mandataria è stata Controparte_3 indicata nella Gazzetta ufficiale n. 5 del 12.1.2023 quale special servicer ad interim di CP_2 sino al 31.3.2023, e poi le è stata conferita procura speciale quale special servicer della
[...] cartolarizzazione in data 16.1.2023, senza alcun termine finale, e alla seconda è stata conferita procura in pari data (16.1.2023).
Non appare invece fondata la contestazione relativa all'impossibilità per la cessionaria di rilasciare due procure a diversi soggetti per il medesimo incarico, atteso che il soggetto titolare del credito conserva il diritto di nominare anche più procuratori per la riscossione.
Nel caso di specie, nell'espropriazione immobiliare risulta aver formulato Controparte_1 istanza ex art. 41 TUB in data 27.12.2022, allorquando, da un lato, non era ancora intervenuta nell'esecuzione la cessionaria, ben potendo quindi continuare a coltivare le proprie istanze la cedente
(cfr. Cass. 15622/2017), e, dall'altro, ad ogni modo risulta che a quella data la stessa fosse anche procuratrice e, quindi, agisse anche nell'interesse della nuova titolare del credito.
Difatti, solo in data 24.3.2023 è intervenuta ex art. 110 c.p.c. nel processo esecutivo a Controparte_2 mezzo della procuratrice DB Mutui s.p.a., che agiva in virtù della procura senza scadenza rilasciata in data 16.1.2023.
pagina 8 di 10 Da ultimo, si rileva che risulta provata altresì la legittimazione processuale di Controparte_3 intervenuta quale procuratrice in data 13.12.2023 nell'esecuzione immobiliare, producendo la procura a lei parimenti conferita in data 16.1.2023.
Da tali considerazioni, consegue il rigetto delle domande attoree volte all'accertamento del difetto di titolarità attiva di e di legittimazione processuale delle sue procuratrici. Controparte_2
8.5. La domanda restitutoria e quella risarcitoria formulate dal sono infondate e vanno rigettate in Pt_1 quanto basate sull'erroneo presupposto della illegittima riscossione delle somme da parte della cessionaria e delle sue procuratrici.
9. Le spese di lite vengono regolamentate come segue. Nei rapporti tra l'opponente e Parte_1 [...]
in persona della procuratrice le spese di lite seguono la soccombenza e CP_2 Controparte_3 sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della nota spese depositata dalla parte e dei valori medi dello scaglione di riferimento - determinato in funzione dell'entità del credito ceduto (cfr. sul punto
Cass. civ., n. 35878/2022) - per la fase di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
Parimenti, le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra e Controparte_1
e si liquidano come da nota spese (pari ad € 2.500,00), poiché la quantificazione è in linea Parte_1 con i valori minimi della fase di studio ed introduttiva dello scaglione di riferimento determinato in funzione dell'entità del credito ceduto, tenuto conto che la convenuta si è limitata a depositare una breve comparsa di costituzione eccependo esclusivamente il suo difetto di legittimazione passiva.
Le spese vanno, invece, integralmente compensate tra l'opponente ed il Controparte_4
, stante il mancato svolgimento di attività difensiva, essendosi il creditore limitato a rilevare la
[...] propria estraneità rispetto ai motivi di opposizione.
Le spese di vanno dichiarate irripetibili, stante la sua mancata costituzione. Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- condanna a rifondere a rappresentata dalla procuratrice Parte_1 Controparte_2 CP_11
le spese di lite liquidate in € 17.252,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali pari al
[...]
15%, nonché Iva se dovuta e cpa;
- condanna a rifondere le spese di lite a liquidate in € Parte_1 Controparte_1
2.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali pari al 15%, nonché Iva se dovuta e cpa;
pagina 9 di 10 - compensa integralmente le spese di lite tra ed il Parte_1 Controparte_4
;
[...]
- dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da Controparte_6
Milano, 12.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
Bozza del presente provvedimento redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Sonia Pisano
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