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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/03/2021, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00357/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2005, proposto da
TT AL, in qualità di erede di IT GI, rappresentato e difeso dall'avv. Ludovica Bernardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
contro
Comune di Asolo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Favero, con domicilio eletto presso il suo studio in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n. 103/A;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale n. 46/2004, prot. n. 22516 del 2.12.2004, con il quale il Comune di Asolo ha ordinato al ricorrente la demolizione di due manufatti asseritamente realizzati in assenza ed in difformità dal titolo abitativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Asolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 9 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
TT GI, proprietario di un annesso rustico sito nel Comune di Asolo, con istanza del 13 febbraio 1981 ha chiesto al predetto Ente di poter <<rinnovare e sostituire parti strutturali dell'annesso rustico adibito a deposito di attrezzi e prodotti agricoli>>. Il Comune di Asolo, con provvedimento del 23 giugno 1981, ha autorizzato tali lavori.
Con riferimento ad un secondo annesso rustico (di cui al capo 2 dell'ordinanza impugnata) nel 1973 il TT ha chiesto e ottenuto la licenza edilizia n. 64/1973 per realizzare sul proprio terreno "un capannone da adibirsi ad uso agricolo (deposito macchinari, attrezzi e letami)”.
Con provvedimento del 9 agosto 2004, il Comune di Asolo ha notificato al ricorrente un'ordinanza di sospensione dei lavori, rilevando che il TT aveva costruito nella sua proprietà in via Foresto Vecchio, nel Comune di Asolo, in zona E1, vincolata ai sensi dell’art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004 (già art. 7, l. n. 1497 del 1939) e zona sismica:
a) in assenza di permesso di costruire, un annesso rustico-accessorio residenziale (oggetto dell’autorizzazione del 23 giugno 1981), sul m.n. 350 ad uso deposito e ricovero auto in legno con copertura in onduline delle dimensioni di circa mt. 8,50x10,40xhm24,60, a ridosso del confine ovest, a oltre mt 10,00 dal confine nord e a circa mt. 8,00 dai fabbricati non in proprietà;
b) in difformità dalla concessione edilizia rilasciata (quella n. 64 del 1973), un annesso rustico a forma di L, sul m.n. 360 mt. 11,90x10,60xhm7,75 (anziché mt. 10.80x9,70xhm.5,50 come da conc. ed. rilasciata) a circa mt.4,60 dal confine nord, mt.28,00 dal confine sud;
Infine, con il provvedimento in questa sede impugnato, l'Amministrazione comunale, ribadendo la medesima motivazione della suddetta ordinanza di sospensione dei lavori, ha diffidato il ricorrente a demolire i suddetti manufatti, già realizzati, per l’assenza di o la difformità dal titolo autorizzativo, in applicazione degli artt. 31, d.p.r. n. 380 del 2001 e 92, l. r. n. 61 del 1985.
Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 4 febbraio 2005, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo non avendo il Comune precisato se i manufatti contestati fossero contrastanti con la disciplina urbanistica vigente, con ciò violando il disposto degli artt. 92, comma 5, e 93, l. r. Veneto n. 61 del 1985;
2. per quanto concerne l’immobile sub a) che precede, si tratterebbe di edificio esistente da oltre cent’anni, quando cioè non sussisteva la necessità di ottenere un titolo abilitativo per edificare; ciò sarebbe confermato non solo dalle mappe catastali del XIX secolo, ma anche dal fatto che lo stesso Comune, con provvedimento del 23 giugno 1981, aveva autorizzato il ricorrente a eseguire lavori sull’annesso rustico in questione; inoltre, la descrizione dell’immobile sarebbe errata, in quanto lo stesso non ha un’altezza di m 24,60, bensì di m. 4,60; non ha copertura in onduline, ma in coppi; non è utilizzato ad uso ricovero auto, ma a deposito attrezzi agricoli; non dista ml 8,00 "dai fabbricati non in proprietà", in quanto non esisterebbero fabbricati nei terreni confinanti; tale errata descrizione sussisterebbe pure per il manufatto sub b) che precede, non presentando esso una copertura in legno, ma in laterocemento e coppi, non avrebbe un’altezza di m 7,75, ma di m 6,55 e soprattutto non <<dista ml 28 dal confine sud>>, ma ml 120;
3) con riguardo all’immobile sub b) che precede, trattandosi di una parziale difformità dalla concessione edilizia (minima differenza di dimensione dell'ordine di qualche metro), il Comune avrebbe dovuto eventualmente applicare la sanzione più lieve di cui all'art. 93, l. r. Veneto n. 61 del 1985;
4) sempre tenendo conto del fatto all’immobile sub b) al massimo avrebbe dovuto essere applicato l’art. 93 della suddetta legge, il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto il Comune non ha verificato e accertato che l’eventuale demolizione della parte difforme arrecherebbe un grave pregiudizio alla parte conforme con conseguente impossibilità di eseguire la demolizione,
5) sempre con riferimento al manufatto sub b), il Comune non avrebbe individuato con precisione quale sia la parte del manufatto (ad es., est o ovest, nord o sud) che dovrebbe essere demolita.
Nel corso del giudizio è deceduto TT GI e il processo, interrotto, è stato riassunto da TT AL, quale erede del primo, il quale ha fatto proprie le domande e le censure dedotte dal de cuius .
Si è costituito in giudizio il Comune di Asolo contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria del 9 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con riguardo al fabbricato sub a) che precede.
Al riguardo, il Comune resistente, con provvedimento 24 dicembre 2007 prot. n. 24734, acquisita dall’interessato documentazione idonea a far ritenere che il fabbricato sub a) che precede era stato realizzato anteriormente all’anno 1955, ha revocato l’ordine di demolizione in parte qua .
Pertanto, in relazione alla parte dell’ordinanza impugnata avente ad oggetto il suddetto fabbricato, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
2. In ordine al fabbricato sub b) che non risulta essere stato demolito, l’ordine di demolizione, in parte qua , continua ad essere efficace.
Parte ricorrente, quindi, ha sottolineato la persistenza dell’interesse al ricorso con riguardo al suddetto immobile e all’accoglimento dei motivi nn. 1, 3, 4 e 5.
Al riguardo, occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 92, l. r. Veneto n. 61 del 1985, applicabile ratione temporis , gli interventi eseguiti in assenza di concessione anche tacitamente assentita ovvero in totale difformità ovvero con variazioni essenziali, sono soggetti allo stesso regime sanzionatorio amministrativo.
In particolare, si considerano variazioni essenziali dalla concessione edilizia o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, gli interventi, per quanto in questa sede di interesse, b) che comportino un aumento della cubatura superiore a 1/5 del volume utile dell’edificio o un aumento dell’altezza superiore a 1/3, con esclusione delle variazioni che incidono solo sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Il comma 4 della suddetta norma precisa che <<le opere conseguenti agli interventi, di cui al primo comma e in contrasto con la disciplina urbanistica, sono demolite ed è comunque ripristinato lo stato dei luoghi o delle costruzioni a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro un termine non superiore a 90 giorni, ingiunto dal Sindaco con ordinanza, previo parere della Commissione Edilizia Comunale>>.
Il successivo art. 93 stabilisce che le opere conseguenti a interventi in parziale difformità dalla concessione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, ovvero quelle conseguenti a interventi di ristrutturazione edilizia anche in assenza di concessione o della relativa istanza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla stessa, quando siano in contrasto con la disciplina urbanistica vigente, e adottata, per la parte difforme sono demolite ovvero rimosse in modo da rendere gli edifici conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico - edilizi a cura e spese dei responsabili dell’abuso, oppure, nel caso in cui ciò non possa essere fatto senza pregiudizio della parte conforme, sono soggette a una sanzione amministrativa.
E’ orientamento consolidato di questo TAR quello per cui l’art. 92 (ma lo stesso vale per l’art. 93) <<laddove ad una prima lettura sembra subordinare la demolizione di opere abusive alle fattispecie nelle quali vi sia un contrasto con gli strumenti urbanistici, deve essere inteso, secondo un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata alla luce della disciplina statale di principio, non nel senso di consentire il mantenimento delle opere abusive in tutti i casi in cui non vi sia un contrasto con gli strumenti urbanistici, ma nel senso di consentire il mantenimento delle opere abusive conformi agli strumenti urbanistici solamente in quelle ipotesi disciplinate da specifici istituti che consentono la sanabilità in presenza di presupposti normativamente determinati>> (T.A.R. Veneto, sez. II, 10 gennaio 2017, n. 21; Tar Veneto, sez. II, 8 marzo 2016, n. 256; id. 23 febbraio 2016, n. 202; id. 16 febbraio 2015, n. 194; id. 21 maggio 2010, n. 2124).
Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento è sufficientemente completa avendo il Comune puntualmente individuato e descritto gli elementi identificativi e le misure del manufatto difformi dalle previsioni assentite con il titolo edilizio rilasciato dall’Ente medesimo.
Corretta, poi, risulta la qualificazione da parte del Comune delle opere realizzate in difformità quali variazioni essenziali rispetto all’opera assentita.
In primo luogo, infatti, l’art 92 che precede ha certamente applicazione generale, non emergendo, né in forza di una interpretazione testuale, né sistematica, la non applicabilità agli annessi rustici dei criteri per l’accertamento della natura essenziale della variazione.
Ciò comporta che superando la volumetria realizzata il quinto (1/5) della volumetria utile può ritenersi integrata la previsione dell’art. 92.
Lo stesso, del resto, sarebbe a dirsi se si accedesse alla tesi del ricorrente secondo la quale dovrebbe guardarsi alle superfici e non al volume, anche in tal caso quanto realizzato in aumento superando la percentuale del 20% di realizzazione.
Da ciò consegue che, in ogni caso, non potrebbe trovare applicazione l’art. 93, l.r. Veneto n. 61 del 1985.
Pertanto i motivi di ricorso nn. 3 e 4 devono essere respinti.
In ordine al motivo n. 5, infine, occorre rilevare che la motivazione del provvedimento è puntuale perché oggetto di difformità è, evidentemente, l’eccesso delle misure complessive del manufatto (altezza, larghezze e lunghezza) rispetto a quanto originariamente assentito: pertanto, correttamente e con precisione il Comune ha individuato le diverse misure difformi, incombendo su parte ricorrente l’obbligo di ricondurre il manufatto alle misure assentite.
Pertanto, anche il motivo n. 5 deve essere respinto.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, in parte deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e, in parte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO