Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 156/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere relatore dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 156/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
4.1.1949, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Palumbo, elettivamente domiciliata in Melito di Porto Salvo, Via Nazionale 110
nei confronti di
, p. iva Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme: 1
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 1075/2019, pubblicata il 29/7/2019, Parte_1 non notificata, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 2987/2018 R.G., con la quale è stata accolta l'opposizione proposta dalla avverso il precetto Controparte_1
notificato in data 14 marzo 2018 dalla per il pagamento della somma Pt_1
stabilita dalla sentenza del giudice di pace di Reggio Calabria n. 497/2018.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto eseguita da . Parte_1
Il giudice di primo grado, dopo aver qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi, ha accolto la domanda perché, contrariamente al disposto di cui all'art. 479 c.p.c., la notifica è stata eseguita presso il procuratore costituito e non alla parte personalmente.
- Motivi d'appello
Con il primo motivo d'appello, critica la sentenza nella parte Parte_1 in cui è stata respinta l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo.
Deduce sul punto che l'atto di opposizione è stato iscritto a ruolo in data
19/7/2019 con notifica in opposizione del 9/7/2018; il che rende tardiva ed inammissibile la domanda.
Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la nullità della notifica del titolo esecutivo (costituito dalla sentenza del giudice di pace di Reggio Calabria n. 419/2019) e del precetto.
Deduce in proposito che la , per tramite Controparte_1 dell'avv. Nisi, aveva proposto appello avverso la sentenza n.419/2018 e, dunque, al momento della notifica del titolo esecutivo e del precetto, era già a conoscenza del contenuto della sentenza. Pertanto, la notifica del titolo
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esecutivo presso l'avvocato Nisi ha ampiamente raggiunto il suo scopo senza ledere il diritto di difesa di parte opponente.
Con il terzo motivo impugna il capo relativo alle spese Parte_1
processuali.
Deduce al riguardo che il valore della causa di primo grado è di €473,62e che la condanna al pagamento di € 1.663,00 è abnorme e del tutto sganciata rispetto a qualsiasi criterio di calcolo ex DM 55/2014.
***
1.- Inammissibilità dell'appello
1. critica la sentenza nella parte in cui è stata respinta Parte_1
l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo.
Deduce sul punto che l'atto di opposizione è stato iscritto a ruolo in data
19/7/2019, e notificato il 9/7/2018; il che rende tardiva ed inammissibile la domanda.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la nullità della notifica del titolo esecutivo (sentenza del giudice di pace di Reggio Calabria n. 419/2019) e del precetto. Deduce in proposito che la , per tramite dell'avv. Nisi, Controparte_1
aveva proposto appello avverso la sentenza n.419/2018 e, dunque, al momento della notifica del titolo esecutivo e del precetto era a conoscenza del contenuto della sentenza. Pertanto, la notifica del titolo esecutivo presso l'avvocato Loris Nisi ha ampiamente raggiunto il suo scopo senza ledere il diritto di difesa di parte opponente.
2. L'appello è inammissibile.
Il giudice di prime cure ha espressamente qualificato l'opposizione come un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.
Trova, pertanto, applicazione il consolidato il principio secondo cui «il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato esclusivamente in base al principio dell'apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza» (Cass. n.
10868/2024; conformi Cass. n. 6892/2024; Cass. n. 32833/2021; Cass. n.
13381/2017).
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Pertanto l'appello è inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., la sentenza di primo grado che definisce un'opposizione agli atti esecutivi non è impugnabile con appello, l'unico rimedio esperibile essendo il ricorso per
Cassazione (Cass. n. 24927/2024).
2.- Spese processuali
Va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali del presente grado di giudizio, in ragione della contumacia della Controparte_1
, parte appellata.
[...]
3.- Doppio del contributo unificato
In considerazione dell'inammissibilità dell'appello, poiché il presente giudizio
è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria stanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
- dichiara inammissibile l'appello;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del secondo grado;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia d'inammissibilità dell'appello.
Reggio Calabria, 22.4.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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