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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 751 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Rieti alla Viale Parte_1 C.F._1
Cesare Verani n.13 presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo DI FAZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente- contro
(c.f. ) residente in [...] C.F._2
Maria n.25;
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Parte_1 Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza;
b) relativamente alle condizioni economiche accertare e dichiarare che nessun contributo o assegno divorzile sia disposto in favore della signora , per le motivazioni esposte in narrativa;
Controparte_1
c) assegnare definitivamente la casa coniugale, sita in RI (RI) alla Via Villaggio Santa Maria n.25, in uso alla
Sig.ra con tutti gli arredi in essa contenuti;
CP_1
1 d) stabilire che alcun contributo di mantenimento sia dovuto per il figlio in considerazione Persona_1 dell'indipendenza economica raggiunta da quest'ultimo mediante stabile occupazione lavorativa e in quanto non più convivente con la madre;
Vinte le spese di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 23.6.2024, ha chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con il 12.09.1992 nel Comune di Bari, optando per il regime Controparte_1 di comunione dei beni.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: i coniugi hanno fissato la casa coniugale presso l'abitazione Ater sita in RI (RI) Via Villaggio Santa Maria n.25; dall'unione coniugale è nato il Persona_1
09.01.1994; con decreto del 19.10.2017 veniva omologata la separazione personale dei coniugi prevedendosi, tra le varie condizioni, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, l'obbligo a carico del ricorrente di versare una assegno per il mantenimento del figlio di € 250 mensili e un assegno per il mantenimento alla moglie di euro 250; il ricorrente, in sede di separazione consensuale, lasciava la casa CP_ familiare, assegnata dall' allo in uso alla moglie la quale, da quel momento, è subentrata nel Parte_1 rapporto con procedendo al versamento di un canone mensile direttamente all'ente di un importo CP_2 inferiore ad euro 50,00 mensili;
lo nei primi anni della separazione ha vissuto presso la Parte_1 foresteria messa a disposizione dal datore di lavoro nel comune di Posta (RI), e dal 01.06.2018 al
10.01.2020, ha trovato sistemazione presso locali sempre conferiti dal proprio datore di lavoro siti in
Antrodoco per poi subentrare, in data 10.01.2020, nel suddetto contratto sino alla scadenza, prevista per il
31.05.2022; successivamente, lo stesso ha contratto, con decorrenza dal 01.06.2022, nuovo rapporto di locazione in Rieti della durata 4 anni, presso un immobile sito alla via Campoloniano 41, ove ha posto la propria residenza pagando un canone locatizio annuo pari ad euro 4200,00; lo lavora presso Parte_1
percependo attualmente uno stipendio pari ad € 1800,00 netti al mese per quattordici Controparte_3 mensilità, per un lordo di euro 42.195,71, incremento retributivo determinatosi sin dal 2020 in forza della elezione dello stesso quale segretario della federazione sindacale , in data Controparte_3
09.12.2019; il figlio è stato assunto con contratto di apprendistato Persona_1 professionalizzante nel 04.11.2019 e detto contratto si è trasformato in contratto a tempo indeterminato full time e percepisce un reddito annuale di euro 23.245,91; lo inoltre, pur Persona_1 avendo residenza presso l'abitazione materna, da circa un anno è domiciliato in un'abitazione sita in Rieti, via delle Viti 5, ove convive con la propria compagna;
la dopo la conclusione del rapporto a CP_1 progetto nell'ambito di una società di Call Center- che non versava la retribuzione con regolarità, ha svolto e svolge lavori saltuari e senza regolare assunzione presso un ristorante in RI (RI); lo Parte_1 più volte ha tentato di risolvere le problematiche occupazionali della moglie ma la stessa ha
[...]
2 sempre rifiutato ogni proposta;
sono trascorsi ad oggi, oltre sei anni dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale senza che vi sia stata alcuna riconciliazione.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica la resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla udienza del 24.10.2024, è comparso il solo ricorrente il quale ha dichiarato: “sono nato a [...] il [...] e sono residente a [...], vivo in affitto e pago 350 euro di affitto;
lavoro come operatore sindacale e guadagno circa euro 1750. Ho un ottimo rapporto con mio figlio il quale lavora da cinque anni, un anno era solo stagista e poi ha cambiato lavoro e si è stabilizzato e ha un suo nucleo familiare. Mia moglie so che fa dei lavoretti a nero come donna delle pulizie e nei ristoranti e ho cercato anche di aiutarla ma lei ha rifiutato le offerte”.
Con ordinanza del 25.10.2024 ex art. 473bis.22 c.p.c. il giudice delegato ha revocato l'assegno ed ogni altro onere posto a carico di per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio Parte_1 [...]
con decorrenza dalla domanda, confermando quanto al resto le condizioni di cui alla Persona_1 separazione.
Alla udienza del 5.6.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c. avendovi il difensore della parte ricorrente espressamente rinunciato.
***
La domanda tesa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Nel caso di specie che la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito giudice delegato
è risultato vano per la mancata comparizione della resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo per cui ricorre la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.).
Dalla istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta risulta che il figlio (di Persona_1 anni 30) è divenuto economicamente sufficiente atteso che per l'anno 2022 lo stesso ha percepito un reddito lordo di euro 23.245,91 e ha anche costituito un nuovo nucleo familiare, per cui deve essere confermata la revoca dell'obbligo del padre di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, a decorrere dalla domanda giudiziale (Cass. Sez. I civ., 7.1.2008 n. 28, da ultimo Cass. Sez. I civ.,
12.3.2012, n.3922).
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa familiare alla resistente, va evidenziato che la casa familiare può essere disposta solo nell'interesse dei figli.
3 Ai fini dell'assegnazione della casa familiare il giudice deve tenere conto del preminente interesse dei figli a restare nell'habitat dove hanno vissuto in modo stabile e continuativo con i genitori, sposati o conviventi
(cfr. Cass. civ, sez. I, 06.08.2020, n. 16740).
Pertanto, il godimento dell'abitazione familiare spetta al genitore presso il quale solo collocati i figli, in modo tale da preservarli da sconvolgimenti di ambiente e abitudini.
Nel caso di specie, il figlio, che peraltro è diventato economicamente indipendente, è andato a vivere altrove e non convive più con la madre per cui nulla si può disporre in merito alla assegnazione della casa coniugale.
In assenza di domanda da parte della nessun assegno divorzile le può essere riconosciuto. CP_1
Data la natura necessaria della pronuncia sullo status e la contumacia della resistente le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 751/2024 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero: Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e a Bari il Parte_1 Controparte_1
12.09.1992, trascritto all'ufficio dello stato civile del detto Comune (Atto n. 14, parte II, serie A, anno
1992);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari di procedere alle annotazioni di legge;
- dichiara cessato l'obbligo posto a carico di di provvedere al mantenimento ordinario Parte_1
e straordinario del figlio , a decorrere dalla domanda;
Persona_1
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 6.6.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 751 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Rieti alla Viale Parte_1 C.F._1
Cesare Verani n.13 presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo DI FAZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente- contro
(c.f. ) residente in [...] C.F._2
Maria n.25;
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Parte_1 Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza;
b) relativamente alle condizioni economiche accertare e dichiarare che nessun contributo o assegno divorzile sia disposto in favore della signora , per le motivazioni esposte in narrativa;
Controparte_1
c) assegnare definitivamente la casa coniugale, sita in RI (RI) alla Via Villaggio Santa Maria n.25, in uso alla
Sig.ra con tutti gli arredi in essa contenuti;
CP_1
1 d) stabilire che alcun contributo di mantenimento sia dovuto per il figlio in considerazione Persona_1 dell'indipendenza economica raggiunta da quest'ultimo mediante stabile occupazione lavorativa e in quanto non più convivente con la madre;
Vinte le spese di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 23.6.2024, ha chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con il 12.09.1992 nel Comune di Bari, optando per il regime Controparte_1 di comunione dei beni.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: i coniugi hanno fissato la casa coniugale presso l'abitazione Ater sita in RI (RI) Via Villaggio Santa Maria n.25; dall'unione coniugale è nato il Persona_1
09.01.1994; con decreto del 19.10.2017 veniva omologata la separazione personale dei coniugi prevedendosi, tra le varie condizioni, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, l'obbligo a carico del ricorrente di versare una assegno per il mantenimento del figlio di € 250 mensili e un assegno per il mantenimento alla moglie di euro 250; il ricorrente, in sede di separazione consensuale, lasciava la casa CP_ familiare, assegnata dall' allo in uso alla moglie la quale, da quel momento, è subentrata nel Parte_1 rapporto con procedendo al versamento di un canone mensile direttamente all'ente di un importo CP_2 inferiore ad euro 50,00 mensili;
lo nei primi anni della separazione ha vissuto presso la Parte_1 foresteria messa a disposizione dal datore di lavoro nel comune di Posta (RI), e dal 01.06.2018 al
10.01.2020, ha trovato sistemazione presso locali sempre conferiti dal proprio datore di lavoro siti in
Antrodoco per poi subentrare, in data 10.01.2020, nel suddetto contratto sino alla scadenza, prevista per il
31.05.2022; successivamente, lo stesso ha contratto, con decorrenza dal 01.06.2022, nuovo rapporto di locazione in Rieti della durata 4 anni, presso un immobile sito alla via Campoloniano 41, ove ha posto la propria residenza pagando un canone locatizio annuo pari ad euro 4200,00; lo lavora presso Parte_1
percependo attualmente uno stipendio pari ad € 1800,00 netti al mese per quattordici Controparte_3 mensilità, per un lordo di euro 42.195,71, incremento retributivo determinatosi sin dal 2020 in forza della elezione dello stesso quale segretario della federazione sindacale , in data Controparte_3
09.12.2019; il figlio è stato assunto con contratto di apprendistato Persona_1 professionalizzante nel 04.11.2019 e detto contratto si è trasformato in contratto a tempo indeterminato full time e percepisce un reddito annuale di euro 23.245,91; lo inoltre, pur Persona_1 avendo residenza presso l'abitazione materna, da circa un anno è domiciliato in un'abitazione sita in Rieti, via delle Viti 5, ove convive con la propria compagna;
la dopo la conclusione del rapporto a CP_1 progetto nell'ambito di una società di Call Center- che non versava la retribuzione con regolarità, ha svolto e svolge lavori saltuari e senza regolare assunzione presso un ristorante in RI (RI); lo Parte_1 più volte ha tentato di risolvere le problematiche occupazionali della moglie ma la stessa ha
[...]
2 sempre rifiutato ogni proposta;
sono trascorsi ad oggi, oltre sei anni dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale senza che vi sia stata alcuna riconciliazione.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica la resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla udienza del 24.10.2024, è comparso il solo ricorrente il quale ha dichiarato: “sono nato a [...] il [...] e sono residente a [...], vivo in affitto e pago 350 euro di affitto;
lavoro come operatore sindacale e guadagno circa euro 1750. Ho un ottimo rapporto con mio figlio il quale lavora da cinque anni, un anno era solo stagista e poi ha cambiato lavoro e si è stabilizzato e ha un suo nucleo familiare. Mia moglie so che fa dei lavoretti a nero come donna delle pulizie e nei ristoranti e ho cercato anche di aiutarla ma lei ha rifiutato le offerte”.
Con ordinanza del 25.10.2024 ex art. 473bis.22 c.p.c. il giudice delegato ha revocato l'assegno ed ogni altro onere posto a carico di per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio Parte_1 [...]
con decorrenza dalla domanda, confermando quanto al resto le condizioni di cui alla Persona_1 separazione.
Alla udienza del 5.6.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c. avendovi il difensore della parte ricorrente espressamente rinunciato.
***
La domanda tesa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Nel caso di specie che la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito giudice delegato
è risultato vano per la mancata comparizione della resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo per cui ricorre la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.).
Dalla istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta risulta che il figlio (di Persona_1 anni 30) è divenuto economicamente sufficiente atteso che per l'anno 2022 lo stesso ha percepito un reddito lordo di euro 23.245,91 e ha anche costituito un nuovo nucleo familiare, per cui deve essere confermata la revoca dell'obbligo del padre di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, a decorrere dalla domanda giudiziale (Cass. Sez. I civ., 7.1.2008 n. 28, da ultimo Cass. Sez. I civ.,
12.3.2012, n.3922).
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa familiare alla resistente, va evidenziato che la casa familiare può essere disposta solo nell'interesse dei figli.
3 Ai fini dell'assegnazione della casa familiare il giudice deve tenere conto del preminente interesse dei figli a restare nell'habitat dove hanno vissuto in modo stabile e continuativo con i genitori, sposati o conviventi
(cfr. Cass. civ, sez. I, 06.08.2020, n. 16740).
Pertanto, il godimento dell'abitazione familiare spetta al genitore presso il quale solo collocati i figli, in modo tale da preservarli da sconvolgimenti di ambiente e abitudini.
Nel caso di specie, il figlio, che peraltro è diventato economicamente indipendente, è andato a vivere altrove e non convive più con la madre per cui nulla si può disporre in merito alla assegnazione della casa coniugale.
In assenza di domanda da parte della nessun assegno divorzile le può essere riconosciuto. CP_1
Data la natura necessaria della pronuncia sullo status e la contumacia della resistente le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 751/2024 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero: Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e a Bari il Parte_1 Controparte_1
12.09.1992, trascritto all'ufficio dello stato civile del detto Comune (Atto n. 14, parte II, serie A, anno
1992);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari di procedere alle annotazioni di legge;
- dichiara cessato l'obbligo posto a carico di di provvedere al mantenimento ordinario Parte_1
e straordinario del figlio , a decorrere dalla domanda;
Persona_1
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 6.6.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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