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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/06/2025, n. 3231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3231 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 5306/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 06/12/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Separazione giudiziale avverso la sentenza n. 8281/2024 del Tribunale di Napoli depositata il 30.09.2024 tra
(C.F. ), N. A POZZUOLI Parte_1 C.F._1
(NA) IL 31/10/1982 assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
GAROFALO ANTONINO con studio in VIA RAIMONDO
ANNECCHINO, 180, 80078 POZZUOLI indirizzo pec
Email_1
appellante e
(C.F. ), n. a Controparte_1 C.F._2
NAPOLI (NA) il 20/09/1982, appellato, contumace, nato a [...] il [...] e Controparte_2 CP_3
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati presso lo studio
[...]
dell'avv. Irene Cossu in Napoli alla Via Giovanni Porzio n.4 Centro
Direzionale Isola B3, che li assiste, tutela, rappresenta e difende n.q. di curatore speciale, giusta decreto di nomina emesso in data 6.2.2020 dal
Tribunale di Napoli I sez. civ. in persona del Giudice dott.ssa Angela
Arena, ammessa al patrocinio a spese dello stato in virtù di delibere prot.
428/2025 e 429/2025 del 14.1.2025, indirizzo PEC
Email_2
Intervenuto
Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Walter
Brunetti, interventore ex lege.
CONCLUSIONI: per parte appellante : accoglimento dell'appello con assegnazione della casa coniugale alla e vittoria delle spese del Pt_1
secondo grado di giudizio. Gli intervenuti hanno chiesto l'accoglimento dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 8281/2024 pubblicata il 30.9.2024 il Tribunale di Napoli, recependo l'accordo cui erano giunte le parti dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, affidava i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, regolamentava i tempi pag. 2/5 di permanenza dei figli presso ciascun genitore e fissava un assegno a carico del padre per contribuire al mantenimento dei figli
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo, nel termine lungo di mesi sei, la impugnava la prefata sentenza dolendosi che il giudice Pt_1
di prime cure nulla aveva disposto in relazione all'assegnazione della casa coniugale benchè tale richiesta fosse stato oggetto della originaria domanda. L'atto di appello è stato regolarmente notificato allo CP_1
che non si è costituito;
ne va quindi dichiarata la contumacia.
Si costituiva la curatrice speciale dei minori che, nel loro superiore interesse, chiedeva l'accoglimento dell'appello; interveniva il P.G. che anche, nell'interesse dei figli minori, chiedeva l'accoglimento dell'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, scaduto il termine fissato per il deposito di note, con ordinanza del 28.5.2025la causa è stata riservata in decisione e quindi decisa nell'odierna camera di consiglio .
L'appello è fondato e deve essere accolto .
Le parti, benché nei rispettivi scritti difensivi avessero chiesto l'assegnazione della casa coniugale, nell'aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 30.5.2023, non hanno preso posizione sulla assegnazione della casa, probabilmente ritenendo che ciò era implicito nella decisione di attribuire ai minori la residenza privilegiata presso la madre.
Orbene il provvedimento di assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. , è volto a tutelare esclusivamente l'interesse della prole a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta. Nel caso in esame, considerato che l'ordinanza presidenziale aveva espressamente statuito l'assegnazione della casa alla certamente il Tribunale ha Pt_1
pag. 3/5 errato laddove non ha confermato nella sentenza impugnata tale statuizione una volta confermata a residenza privilegiata dei minori presso la madre.
Lo non si è costituito nel giudizio di appello, non prendendo CP_1
quindi posizione sulla questione.
Atteso tale comportamento processuale dell'appellato sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate le spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello iscritto a ruolo il 6.12.2024 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Napoli n. 8281/2024 pubblicato il 30.09.2024 così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto assegna la casa familiare sita in Pozzuoli alla via Cofanara 41 alla madre dei minori , Parte_1
Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 20/06/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 4/5 pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 5306/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 06/12/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Separazione giudiziale avverso la sentenza n. 8281/2024 del Tribunale di Napoli depositata il 30.09.2024 tra
(C.F. ), N. A POZZUOLI Parte_1 C.F._1
(NA) IL 31/10/1982 assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
GAROFALO ANTONINO con studio in VIA RAIMONDO
ANNECCHINO, 180, 80078 POZZUOLI indirizzo pec
Email_1
appellante e
(C.F. ), n. a Controparte_1 C.F._2
NAPOLI (NA) il 20/09/1982, appellato, contumace, nato a [...] il [...] e Controparte_2 CP_3
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati presso lo studio
[...]
dell'avv. Irene Cossu in Napoli alla Via Giovanni Porzio n.4 Centro
Direzionale Isola B3, che li assiste, tutela, rappresenta e difende n.q. di curatore speciale, giusta decreto di nomina emesso in data 6.2.2020 dal
Tribunale di Napoli I sez. civ. in persona del Giudice dott.ssa Angela
Arena, ammessa al patrocinio a spese dello stato in virtù di delibere prot.
428/2025 e 429/2025 del 14.1.2025, indirizzo PEC
Email_2
Intervenuto
Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Walter
Brunetti, interventore ex lege.
CONCLUSIONI: per parte appellante : accoglimento dell'appello con assegnazione della casa coniugale alla e vittoria delle spese del Pt_1
secondo grado di giudizio. Gli intervenuti hanno chiesto l'accoglimento dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 8281/2024 pubblicata il 30.9.2024 il Tribunale di Napoli, recependo l'accordo cui erano giunte le parti dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, affidava i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, regolamentava i tempi pag. 2/5 di permanenza dei figli presso ciascun genitore e fissava un assegno a carico del padre per contribuire al mantenimento dei figli
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo, nel termine lungo di mesi sei, la impugnava la prefata sentenza dolendosi che il giudice Pt_1
di prime cure nulla aveva disposto in relazione all'assegnazione della casa coniugale benchè tale richiesta fosse stato oggetto della originaria domanda. L'atto di appello è stato regolarmente notificato allo CP_1
che non si è costituito;
ne va quindi dichiarata la contumacia.
Si costituiva la curatrice speciale dei minori che, nel loro superiore interesse, chiedeva l'accoglimento dell'appello; interveniva il P.G. che anche, nell'interesse dei figli minori, chiedeva l'accoglimento dell'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, scaduto il termine fissato per il deposito di note, con ordinanza del 28.5.2025la causa è stata riservata in decisione e quindi decisa nell'odierna camera di consiglio .
L'appello è fondato e deve essere accolto .
Le parti, benché nei rispettivi scritti difensivi avessero chiesto l'assegnazione della casa coniugale, nell'aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 30.5.2023, non hanno preso posizione sulla assegnazione della casa, probabilmente ritenendo che ciò era implicito nella decisione di attribuire ai minori la residenza privilegiata presso la madre.
Orbene il provvedimento di assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. , è volto a tutelare esclusivamente l'interesse della prole a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta. Nel caso in esame, considerato che l'ordinanza presidenziale aveva espressamente statuito l'assegnazione della casa alla certamente il Tribunale ha Pt_1
pag. 3/5 errato laddove non ha confermato nella sentenza impugnata tale statuizione una volta confermata a residenza privilegiata dei minori presso la madre.
Lo non si è costituito nel giudizio di appello, non prendendo CP_1
quindi posizione sulla questione.
Atteso tale comportamento processuale dell'appellato sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate le spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello iscritto a ruolo il 6.12.2024 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Napoli n. 8281/2024 pubblicato il 30.09.2024 così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto assegna la casa familiare sita in Pozzuoli alla via Cofanara 41 alla madre dei minori , Parte_1
Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 20/06/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 4/5 pag. 5/5