Ordinanza cautelare 16 luglio 2025
Sentenza breve 28 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 28/01/2026, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01657/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07469/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 7469 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giusi Fanelli, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p. t., e Dipartimento dei Vigili del fuoco, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Commissione medica concorsuale, in persona del Presidente p. t., non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- controinteressato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dei seguenti atti: 1) il provvedimento-comunicazione del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, reso noto in data 07 maggio 2025, mediante avviso pubblicato sull’area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it , per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “ non idoneità ”, attribuito all’esito delle visite mediche sostenute in data 7 maggio 2025, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco; 2) il decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139; 3) il decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 recante " Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 " e successive modifiche e integrazioni; 3) il decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni, con cui è stata nominata la Commissione medica per la citata procedura concorsuale; 4) il decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 5) il decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell’allegato “A”, recante " Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ", unitamente alla Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 6) l’art. 1 comma 1, lett. b) e comma 2, del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166; 7) l'art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, a tenore del quale il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso; 8) il decreto di esclusione n. 2093 del 21.05.2025 dalla procedura concorsuale; 9) il verbale n. 194 e la scheda medica dell’08.05.2025 della Commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “ Alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di Massa grassa (FM): (33.0%) - decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, art. 1, comma 1, lettera b) ”; 10) la cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 11) il D.M. n. 238 del 14.11.2018, art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295, legge n.205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario, che disciplina l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, nella parte in cui prevede che « i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti »; 11) l’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del fuoco ”; 12) il D.M. n. 283 del 23.05.2019; 13) il D.M. 05.02.2002 e specificatamente la Tabella “A” dello stesso Decreto; 14) il d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, recante l’ordinamento dei Vigili del fuoco; 15) l’art. 3 D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 e l’allegato “A”; 16) Il decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “ Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ” e successive modifiche e integrazioni; 17) ove occorra e per quanto di ragione, Il decreto di cancellazione dall’elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, per inidoneità al servizio, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera g) D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora notificato al ricorrente; 18) ove occorrer possa, la graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche; 19) tutti gli atti e provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato e l’eventuale graduatoria finale; e per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all’adozione di ogni provvedimento utile a ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria; nonché per l’accertamento e la condanna, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione del ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, il dott. AZ RT, come specificato nel verbale;
Verbalizzato il preavviso di sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale “ Concorsi ed Esami ” – n. 92 del 20 novembre 2018, era bandita una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Il ricorrente, prestando servizio (da oltre 20 anni) come Vigile del fuoco discontinuo, presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catanzaro, partecipava alla selezione.
Convocato a sostenere le visite mediche concorsuali, veniva dichiarato non idoneo, con la seguente motivazione: “ Alterazione dei parametri di composizione corporea, Massa grassa (FM) 33,0% ”, con un peso di 82,90 kg, come da Scheda medica.
In data 21.05.2025, veniva comunicato al ricorrente il decreto di esclusione n. 2093, riportante il motivo di non idoneità.
Il ricorrente medesimo si sottoponeva a visita presso una struttura convenzionata in Scandicci (Fi), in data 17 giugno 2025, dove gli veniva riscontrata una percentuale di massa grassa pari al 23,5%.
Insorge, con il ricorso notificato il 19.06.2025 e depositato il 26.06.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) falsa applicazione del decreto ministeriale 4 novembre 2019 n. 166, art. 1, comma 1, lettera b) e comma 2 dell’art. 1; falsa applicazione dell’articolo 9 della lex specialis ; violazione dell’art. 3 della legge 241/1990; violazione art. 1 legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per erroneità dei presupposti; eccesso di potere per disparità di trattamento; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per arbitrarietà e irrazionalità dell’azione amministrativa; violazione dell’articolo 3 D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 e dell’allegato “A”; Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost.; 2) eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost. ed all’art. 1 legge n. 241/1990.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, è disposta istruttoria, mediante verificazione tecnica. È inoltre disposta l’integrazione del contraddittorio.
Il collegio di verificazione deposita la propria relazione, in data 10.10.2025.
Il ricorrente contesta, con apposita memoria, l’esito della verificazione.
Nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026, tenutasi per il giudizio cautelare collegiale, sussistendone i presupposti e verbalizzatone il preavviso, la causa è introitata per la decisione di merito, con sentenza breve.
II – Il ricorso è infondato.
III – Il ricorrente è stato escluso dal concorso, a causa della rilevata “ Alterazione dei parametri di composizione corporea, Massa grassa (FM) 33,0% ”, con un peso di 82,90 kg, come da Scheda medica.
Con ordinanza del 16.07.2025 n. -OMISSIS-, questa Sezione ha disposto verificazione, incaricando la Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare con sede in Roma di “ accertare altezza, peso e percentuale di massa grassa del ricorrente, quindi la sua idoneità o meno al concorso nei Vigili del fuoco ”.
Con relazione di verificazione, depositata dalla Commissione sanitaria in data 10.10.2025, in adempimento della citata ordinanza istruttoria, è stato accertato e precisato che “ i parametri fisici e la percentuale di massa grassa (28,5%) rilevati in sede di verificazione nei confronti del ricorrente sig. -OMISSIS- -OMISSIS- non sono compatibili con il prosieguo dell’iter concorsuale ”.
Il ricalcolo dell’indice di massa grassa sulla base della misurazione dell’altezza del ricorrente, accertata in sede di verificazione, nonché dei parametri empedenziometrici rilevati in sede di visita concorsuale, come disposto di accertare con ordinanza di questo T.a.r., ha determinato un PBF pari al 28,5%, superiore al limite massimo del 24,2%, previsto e consentito dall'art. 3, comma 1, Tabella A, del D.P.R. n. 207 del 15 dicembre 2015; ciò, alla stregua dei parametri rilevati il giorno in cui ha avuto luogo la visita del ricorrente presso l’organo verificatore, non molto diversi da quelli rilevati alla visita medica concorsuale.
IV - I rilievi dedotti dal ricorrente, con il ricorso, sono insufficienti a porre in dubbio le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione, nonché le risultanze del precitato organo verificatore, incaricato di eseguire l’accertamento tecnico in veste neutra, imparziale e oggettiva.
Ci sono ben due referti che confermano il dato dell’eccesso di massa grassa corporea del ricorrente, quello della commissione concorsuale e quello del collegio di verificazione tecnica. Tale concordanza conferma l’attendibilità del dato e rende poco plausibile ogni altra difforme attestazione medica.
L’errore nella misurazione della massa grassa corporea può essere influenzato da idratazione, livello di ormoni, momento della giornata e strumento utilizzato. Le bilance impedenziometriche possono sottostimare la massa grassa rispetto a metodi più precisi, mentre la plicometria è soggetta a errori operativi. Nondimeno, una duplice misurazione avvenuta in momenti diversi, con strumentazioni scientifiche, fornisce risultati sufficientemente affidabili, dei quali non vi è motivo di disattendere l’esito.
V – Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano ragioni di discostarsi (cfr., ex multis , C.d.S., sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2296; id., sez. IV, 8 aprile 2021, n. 2833; id., sez. II, 12 maggio 2021, n. 3764; da ultimo, C.d.S., sez. II, 23 novembre 2021, n. 7847; id., sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8131), il riscontro dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per il reclutamento nel Corpo dei Vigili del fuoco è demandato a un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale di spettanza dell’Amministrazione, che, in quanto tale, sfuggirebbe al sindacato del giudice amministrativo, fatta eccezione per le ipotesi in cui il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
In particolare, deve escludersi che le verifiche di carattere psicofisico, come pure gli accertamenti attitudinali possano essere suscettibili di ripetizione fuori dal contesto concorsuale, anche qualora tali ulteriori verifiche siano espresse da organismi sanitari pubblici e quand’anche militari, ma diversi da quelli istituzionalmente competenti ad espletarle. E ciò, tanto in ragione della peculiare preparazione ed esperienza tecnica del personale al quale esse sono affidate, quanto al fine di garantire la par condicio dei concorrenti.
Il possesso dei requisiti in capo ai candidati dev’essere verificato in sede concorsuale, in condizioni di tempo e luogo sostanzialmente identiche per tutti i concorrenti. Eventuali risultanze di segno difforme emerse in epoca successiva non valgono, in linea di principio, ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione concorsuale, non potendosi escludere la possibilità che la condizione psico-fisica, oggetto di indagine, subisca modificazioni rispetto all’ambito concorsuale (per successivi trattamenti fisici o terapeutici, per il mero decorso del tempo, per il diverso contesto in cui si svolge la reiterazione della verifica fisio-attitudinale, non essendo in tal caso predicabile, come per altri requisiti fisici oggettivi e immutabili, una perdurante invarianza).
Pertanto, in via di principio, i giudizi attitudinali e psico-fisici negativi sarebbero irripetibili, salvo che non risultino abnormi, perché effettuati con il dimostrato mal funzionamento o l’alterazione degli strumenti usati per la diagnostica, oppure quando siano alterati in modo sostanziale i protocolli per la raccolta di campioni e simili.
Alla luce di ciò, a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, confermato dall’esito di una verificazione disposta da questo giudice, non può affermarsi che il giudizio del collegio medico della P.A. sia stato conseguenza di un travisamento o di un errato uso della strumentazione diagnostica o che sia palesemente inattendibile.
Un’eventuale verificazione rettamente disposta in sede giurisdizionale può dunque, unicamente, essere volta ad appurare se la competente Commissione medica nominata dall’Amministrazione, in ambito concorsuale, abbia adottato una metodologia di analisi corretta. In altri termini, può formare oggetto di approfondimento istruttorio solo l’attendibilità del giudizio, purché la segnalazione di profili sintomatici di deviazione della funzione sia accompagnata da allegazioni fattuali sorrette da un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza del vizio, mentre deve escludersi che, con il mezzo della verificazione, si possa giungere a una nuova valutazione dell’idoneità del candidato o, men che meno, si possa consentire a costui di reiterare la prova fisio-attitudinale in un nuovo contesto, poiché ciò sarebbe in deroga alle condizioni paritarie con gli altri concorrenti (cfr.: Cons. Stato sez. II sentenza n. 10122 del 17 novembre 2022; Idem, n. 1648 del 7 marzo 2022).
Nel caso di specie, non si ravvisa alcun elemento dal quale desumere un’eventuale inattendibilità del giudizio espresso dalla Commissione medica concorsuale. Ciò anche in considerazione del fatto che le ulteriori verifiche effettuate non hanno portato, tenuto conto delle lievi differenze, ad esiti incompatibili con quelli propri della sede concorsuale.
VI - Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato, pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. Le spese di verificazione, da liquidarsi con separato atto, sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Pone a carico del ricorrente le spese della verificazione tecnica, da liquidarsi con separato atto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AZ RT, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AZ RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.