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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elisa Tomassi, in esito all' udienza del 24.4.25, come sostituita dalle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1805/24
Tra
nato ad [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Puca elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato come in atti. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositati il 24.01.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di essere privo di alcun reddito personale;
di essere divorziato dalla moglie a seguito di procedura di negoziazione senza assegno di mantenimento a proprio favore, dovendo egli versare assegno di mantenimento a favore del figlio;
di non possedere beni immobili;
di avere presentato in data 11.07.2023 domanda per il conseguimento dell'assegno sociale, la quale tuttavia era stata rigettata con la seguente motivazione “dai controlli effettuati risulta che la S.V. è attualmente iscritta al consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, con partita iva attiva n. , e non ha dichiarato in P.IVA_1 domanda i relativi redditi da lavoro autonomo. Si conferma provv. del 08/02/2023. inoltre, non ha allegato sentenza di divorzio con accordi patrimoniali tra i coniugi”; di avere proposto avverso detto provvedimento istanza di riesame e ricorso amministrativo, che tuttavia era stato respinto dall' in data 07.12.2023, essendo stato confermato il CP_1 provvedimento di rigetto domanda. Pertanto, tutto ciò premesso, concludeva chiedendo di: “Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, (11.07.2023) oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
per l'effetto condannare parte resistente al pagamento a favore del ricorrente dei ratei arretrati di alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' che, in via preliminare, CP_1 richiamava la normativa in tema di assegno sociale vigente dal 1.1.2009, in particolare evidenziando che l'art.20 co.10 L.n.133/2008 prevede espressamente che “l'assegno sociale, in presenza degli altri requisiti richiesti, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale”. Tutto ciò premesso, l' eccepiva l'inammissibilità CP_1 della domanda, in quanto non completa dalla documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la sussistenza del diritto alla prestazione previdenziale, non essendo stata corredata, nella specie, la domanda ammnistrativa del 01.02.2023 da alcuna documentazione attestante eventuali redditi prodotti all'estero. Pertanto, concludeva chiedendo di “1)- dichiarare inammissibile e/o rigettare l'avverso ricorso per mancata proposizione di una valida e completa domanda amministrativa;
2)- nel merito, rigettare il ricorso perchè infondato;
3)- con vittoria delle spese di lite”.
In esito all'udienza come sopra indicata, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., preso atto del rituale deposito delle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
La domanda è fondata.
E' noto che la disposizione di cui all'art. 3 L. 8 agosto 1995 n. 335 stabilisce , al comma 6, che : “
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con
2 carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
A sua volta, i requisiti per la percezione della pensione sociale erano stati stabiliti dall'art. 26 della L. n. 153/69 , a tenore del quale, quanto ai primi quattro commi:
“ Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale . Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione . Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue” . Orbene, su tale norma è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza del 9.3.1993 n. 88, la quale dopo avere sottolineato la “ necessità di porre rimedio all'incoerenza del sistema dei requisiti reddituali fissati per il conseguimento, rispettivamente, dei trattamenti di inabilità e della pensione sociale, mediante un appropriato riequilibrio che realizzi un adeguato contemperamento degli interessi in gioco” si è occupata della questione attinente la comparazione delle situazioni di soggetti tutti anziani e tutti
3 egualmente invalidi, differenziate - quanto alle necessarie condizioni reddituali personali, e quindi alla possibilità di godere del trattamento assistenziale - per il solo fatto che per gli uni l'invalidità sarebbe stata riconosciuta prima, per gli altri dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'età. Sul punto, la Corte ha osservato che non può ritenersi irrilevante, ai fini della valutazione degli elementi necessari per la determinazione dello stato di bisogno, il tempo in cui tale condizione si è prodotta: la Corte ha rilevato che il livello di reddito del coniuge oltre il quale è giustificato escludere l'intervento dello Stato non può essere lo stesso sia per le ipotesi in cui all'età avanzata si collega solamente uno stato di bisogno economico, sia per le situazioni in cui il coniuge è chiamato a sopperire - anche mediante l'impiego di risorse finanziarie - ad esigenze di cura ed assistenza ulteriori e ben più gravose, anche se non assimilabili a quelle necessarie a fronteggiare le drammatiche condizioni poste a presupposto della concessione all'anziano della provvidenza, specifica e aggiuntiva, dell'indennità di accompagnamento. Secondo la Corte “ nelle predette situazioni, l'art. 38 della Costituzione richiede che la solidarietà collettiva non si limiti ad intervenire soltanto allorquando i redditi cumulati dei coniugi siano talmente contenuti da consentire loro una condizione di vita assolutamente modesta. Non esistendo nell'ordinamento alcun criterio, che possa dirsi costituzionalmente obbligato, per differenziare adeguatamente il regime del cumulo nelle suddette situazioni, questa Corte deve limitarsi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui non prevede, a favore degli anziani divenuti invalidi dopo il sessantacinquesimo anno di età ed aspiranti alla pensione sociale, un meccanismo differenziato di determinazione del limite di reddito cumulato con quello del coniuge” .
Come chiarito dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 400 del 1999 (che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995), i principi formulati con la sentenza n. 88 del 1992 hanno ad oggetto la disciplina legislativa del rapporto fra solidarietà coniugale e solidarietà collettiva ai fini dell'erogazione della prestazione destinata ai soggetti sprovvisti di reddito e non possono essere integralmente estesi alle disposizioni sul limite reddituale individuale.
Se il richiedente non è coniugato o è legalmente separato, il reddito personale non deve superare un determinato limite, che per l'anno 2023 era pari a 6.542,51 euro annui. Nella fattispecie in esame, dalla documentazione acquisita emerge che con nota del 14.8.2023 l' di Napoli respingeva la domanda della ricorrente di conseguimento CP_1 dell'assegno in parola con la seguente motivazione “dai controlli effettuati risulta che la S.V. è attualmente iscritta al consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, con partita iva attiva n. , e non ha dichiarato in domanda i relativi redditi da lavoro P.IVA_1 autonomo. Si conferma provv. del 08/02/2023. inoltre, non ha allegato sentenza di divorzio con accordi patrimoniali tra i coniugi”.
4 Orbene, a fronte di tanto, nel presente procedimento, che fa seguito al ricorso avanzato dal ricorrente in sede ammnistrativa, risulta pacifico e non contestato che il ricorrente stesso sia residente in Italia da più di dieci anni, per come emerge dalla circostanza relativa ai motivi del diniego della prestazione, che danno conto esclusivamente della mancata dimostrazione del requisito reddituale. Quanto a tale ultimo requisito, tuttavia, reputa questo Giudice la sua sussistenza redditi;
sono stati prodotti, infatti, i modelli CU del 2023 e del 2024 dai quali non risulta alcun reddito conseguito dal ricorrente, il quale, per quanto emerge dall'accordo di negoziazione divorzile pure in atti, risalente al maggio 2023, e allegato al ricorso (del quale lo stesso dà conto nella propria memoria), è tenuto al pagamento di un CP_1 importo di 400 € mensili in favore della ex coniuge onde contribuire al mantenimento delle spese straordinarie del figlio per il 50 %.
È stato anche colmato l'elemento fattuale ostativo al riconoscimento della prestazione, rappresentato, per quanto sostenuto dall' dal contenuto della richiesta di CP_1 cancellazione dall'albo degli avvocati, allegata al ricorso amministrativo, nella quale il ricorrente poneva la seguente informale domanda: "Ditemi se va bene una denuncia di smarrimento via P.E.C in questura o nel Consolato Greco di Atene perché sono momentaneamente in Grecia per un lavoro stagionale". Il ricorrente ha sul punto chiarito, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da lui sottoscritta e allegata alle note di trattazione scritta di cui all'udienza del 28.02.2025, formata in pari data, che il viaggio effettivamente effettuato in Grecia nel luglio 2023 - finalizzato alla ricerca di un lavoro stagionale - non lo aveva condotto ad alcun risultato positivo, con conseguente mancata percezione da parte sua di alcun reddito per quell'anno. Stante la mancata allegazione di circostanza di segno opposto da parte dell' non vi CP_1 sono ragioni oggettive per ritenere dimostrata l'avvenuta percezione di redditi ostativi al riconoscimento del diritto all'assegno sociale in favore del ricorrente, con riferimento alla domanda amministrativa da costui avanzata in data 11.7.23. Infatti, la motivazione a fondamento del rigetto risulta pacificamente superata sulla base della documentazione in atti. Ne consegue dimostrata l'assenza di redditi soggetti a imposizione fiscale a decorrere dalla domanda .
Ciò in ossequio a quanto ritenuto dalla Cassazione con ordinanza del 9.3.18 n. 5708, secondo cui : La prova del mancato superamento del limite reddituale e delle altre circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale né, in difetto di allegazioni nel ricorso introduttivo circa il possesso del
5 requisito, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. Del resto è noto che In tema di prestazioni di invalidità civile, il giudice ha il potere- dovere, ex art. 437 c.p.c., di acquisire d'ufficio la documentazione relativa al requisito reddituale ove siano stati allegati, nell'atto introduttivo, i fatti costitutivi del diritto in contestazione e vi siano significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado ( Cass.., ord. 28134 del 5.11.18) . Ne consegue che appare dimostrato dalla ricorrente il fatto di trovarsi in quello "stato di bisogno economico", richiesto dalla norma come requisito per il riconoscimento dell'assegno sociale. Né del resto sussiste elemento alcuno onde inferire la presunzione della natura simulata dell'accordo finalizzato al divorzio del ricorrente dalla coniuge. L' , piuttosto, avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi di giudizio, come ad CP_1 esempio la prova dell'attuale effettiva e reale convivenza dei coniugi e dunque del venir meno degli effetti della separazione e del successivo divorzio, cosa che non è stata fatta. Nè emergono comportamenti da parte del ricorrente di natura dolosa, diretti a procurare in proprio favore la liquidazione dell'assegno non spettante e, dunque, una frode perpetrata ai danni dell'ente.
Pertanto, il ricorso va accolto, con condanna dell' al pagamento dell'assegno CP_1 sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali con decorrenza dal termine di 120 giorni di cui all'art. 7 l. 533/73 e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione, anche se l'equivoco ingenerato dalla dizione usata dal ricorrente nella richiesta di cancellazione dall'albo degli avvocati ne giustifica la compensazione per un terzo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, dell'assegno sociale dal 1.8.2023, oltre interessi legali con decorrenza dal termine di 120 giorni di cui all'art.7 L.533/73 e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi al saldo;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo, condannando l' al pagamento dei restanti due terzi, quantificati questi ultimi in euro 1.480,00, CP_1
6 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario . Si comunichi. Napoli, 5.5.25 Il giudice del lavoro
Dr. Elisa Tomassi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elisa Tomassi, in esito all' udienza del 24.4.25, come sostituita dalle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1805/24
Tra
nato ad [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Puca elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato come in atti. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositati il 24.01.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di essere privo di alcun reddito personale;
di essere divorziato dalla moglie a seguito di procedura di negoziazione senza assegno di mantenimento a proprio favore, dovendo egli versare assegno di mantenimento a favore del figlio;
di non possedere beni immobili;
di avere presentato in data 11.07.2023 domanda per il conseguimento dell'assegno sociale, la quale tuttavia era stata rigettata con la seguente motivazione “dai controlli effettuati risulta che la S.V. è attualmente iscritta al consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, con partita iva attiva n. , e non ha dichiarato in P.IVA_1 domanda i relativi redditi da lavoro autonomo. Si conferma provv. del 08/02/2023. inoltre, non ha allegato sentenza di divorzio con accordi patrimoniali tra i coniugi”; di avere proposto avverso detto provvedimento istanza di riesame e ricorso amministrativo, che tuttavia era stato respinto dall' in data 07.12.2023, essendo stato confermato il CP_1 provvedimento di rigetto domanda. Pertanto, tutto ciò premesso, concludeva chiedendo di: “Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, (11.07.2023) oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
per l'effetto condannare parte resistente al pagamento a favore del ricorrente dei ratei arretrati di alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' che, in via preliminare, CP_1 richiamava la normativa in tema di assegno sociale vigente dal 1.1.2009, in particolare evidenziando che l'art.20 co.10 L.n.133/2008 prevede espressamente che “l'assegno sociale, in presenza degli altri requisiti richiesti, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale”. Tutto ciò premesso, l' eccepiva l'inammissibilità CP_1 della domanda, in quanto non completa dalla documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la sussistenza del diritto alla prestazione previdenziale, non essendo stata corredata, nella specie, la domanda ammnistrativa del 01.02.2023 da alcuna documentazione attestante eventuali redditi prodotti all'estero. Pertanto, concludeva chiedendo di “1)- dichiarare inammissibile e/o rigettare l'avverso ricorso per mancata proposizione di una valida e completa domanda amministrativa;
2)- nel merito, rigettare il ricorso perchè infondato;
3)- con vittoria delle spese di lite”.
In esito all'udienza come sopra indicata, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., preso atto del rituale deposito delle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
La domanda è fondata.
E' noto che la disposizione di cui all'art. 3 L. 8 agosto 1995 n. 335 stabilisce , al comma 6, che : “
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con
2 carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
A sua volta, i requisiti per la percezione della pensione sociale erano stati stabiliti dall'art. 26 della L. n. 153/69 , a tenore del quale, quanto ai primi quattro commi:
“ Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale . Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione . Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue” . Orbene, su tale norma è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza del 9.3.1993 n. 88, la quale dopo avere sottolineato la “ necessità di porre rimedio all'incoerenza del sistema dei requisiti reddituali fissati per il conseguimento, rispettivamente, dei trattamenti di inabilità e della pensione sociale, mediante un appropriato riequilibrio che realizzi un adeguato contemperamento degli interessi in gioco” si è occupata della questione attinente la comparazione delle situazioni di soggetti tutti anziani e tutti
3 egualmente invalidi, differenziate - quanto alle necessarie condizioni reddituali personali, e quindi alla possibilità di godere del trattamento assistenziale - per il solo fatto che per gli uni l'invalidità sarebbe stata riconosciuta prima, per gli altri dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'età. Sul punto, la Corte ha osservato che non può ritenersi irrilevante, ai fini della valutazione degli elementi necessari per la determinazione dello stato di bisogno, il tempo in cui tale condizione si è prodotta: la Corte ha rilevato che il livello di reddito del coniuge oltre il quale è giustificato escludere l'intervento dello Stato non può essere lo stesso sia per le ipotesi in cui all'età avanzata si collega solamente uno stato di bisogno economico, sia per le situazioni in cui il coniuge è chiamato a sopperire - anche mediante l'impiego di risorse finanziarie - ad esigenze di cura ed assistenza ulteriori e ben più gravose, anche se non assimilabili a quelle necessarie a fronteggiare le drammatiche condizioni poste a presupposto della concessione all'anziano della provvidenza, specifica e aggiuntiva, dell'indennità di accompagnamento. Secondo la Corte “ nelle predette situazioni, l'art. 38 della Costituzione richiede che la solidarietà collettiva non si limiti ad intervenire soltanto allorquando i redditi cumulati dei coniugi siano talmente contenuti da consentire loro una condizione di vita assolutamente modesta. Non esistendo nell'ordinamento alcun criterio, che possa dirsi costituzionalmente obbligato, per differenziare adeguatamente il regime del cumulo nelle suddette situazioni, questa Corte deve limitarsi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui non prevede, a favore degli anziani divenuti invalidi dopo il sessantacinquesimo anno di età ed aspiranti alla pensione sociale, un meccanismo differenziato di determinazione del limite di reddito cumulato con quello del coniuge” .
Come chiarito dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 400 del 1999 (che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995), i principi formulati con la sentenza n. 88 del 1992 hanno ad oggetto la disciplina legislativa del rapporto fra solidarietà coniugale e solidarietà collettiva ai fini dell'erogazione della prestazione destinata ai soggetti sprovvisti di reddito e non possono essere integralmente estesi alle disposizioni sul limite reddituale individuale.
Se il richiedente non è coniugato o è legalmente separato, il reddito personale non deve superare un determinato limite, che per l'anno 2023 era pari a 6.542,51 euro annui. Nella fattispecie in esame, dalla documentazione acquisita emerge che con nota del 14.8.2023 l' di Napoli respingeva la domanda della ricorrente di conseguimento CP_1 dell'assegno in parola con la seguente motivazione “dai controlli effettuati risulta che la S.V. è attualmente iscritta al consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, con partita iva attiva n. , e non ha dichiarato in domanda i relativi redditi da lavoro P.IVA_1 autonomo. Si conferma provv. del 08/02/2023. inoltre, non ha allegato sentenza di divorzio con accordi patrimoniali tra i coniugi”.
4 Orbene, a fronte di tanto, nel presente procedimento, che fa seguito al ricorso avanzato dal ricorrente in sede ammnistrativa, risulta pacifico e non contestato che il ricorrente stesso sia residente in Italia da più di dieci anni, per come emerge dalla circostanza relativa ai motivi del diniego della prestazione, che danno conto esclusivamente della mancata dimostrazione del requisito reddituale. Quanto a tale ultimo requisito, tuttavia, reputa questo Giudice la sua sussistenza redditi;
sono stati prodotti, infatti, i modelli CU del 2023 e del 2024 dai quali non risulta alcun reddito conseguito dal ricorrente, il quale, per quanto emerge dall'accordo di negoziazione divorzile pure in atti, risalente al maggio 2023, e allegato al ricorso (del quale lo stesso dà conto nella propria memoria), è tenuto al pagamento di un CP_1 importo di 400 € mensili in favore della ex coniuge onde contribuire al mantenimento delle spese straordinarie del figlio per il 50 %.
È stato anche colmato l'elemento fattuale ostativo al riconoscimento della prestazione, rappresentato, per quanto sostenuto dall' dal contenuto della richiesta di CP_1 cancellazione dall'albo degli avvocati, allegata al ricorso amministrativo, nella quale il ricorrente poneva la seguente informale domanda: "Ditemi se va bene una denuncia di smarrimento via P.E.C in questura o nel Consolato Greco di Atene perché sono momentaneamente in Grecia per un lavoro stagionale". Il ricorrente ha sul punto chiarito, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da lui sottoscritta e allegata alle note di trattazione scritta di cui all'udienza del 28.02.2025, formata in pari data, che il viaggio effettivamente effettuato in Grecia nel luglio 2023 - finalizzato alla ricerca di un lavoro stagionale - non lo aveva condotto ad alcun risultato positivo, con conseguente mancata percezione da parte sua di alcun reddito per quell'anno. Stante la mancata allegazione di circostanza di segno opposto da parte dell' non vi CP_1 sono ragioni oggettive per ritenere dimostrata l'avvenuta percezione di redditi ostativi al riconoscimento del diritto all'assegno sociale in favore del ricorrente, con riferimento alla domanda amministrativa da costui avanzata in data 11.7.23. Infatti, la motivazione a fondamento del rigetto risulta pacificamente superata sulla base della documentazione in atti. Ne consegue dimostrata l'assenza di redditi soggetti a imposizione fiscale a decorrere dalla domanda .
Ciò in ossequio a quanto ritenuto dalla Cassazione con ordinanza del 9.3.18 n. 5708, secondo cui : La prova del mancato superamento del limite reddituale e delle altre circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale né, in difetto di allegazioni nel ricorso introduttivo circa il possesso del
5 requisito, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. Del resto è noto che In tema di prestazioni di invalidità civile, il giudice ha il potere- dovere, ex art. 437 c.p.c., di acquisire d'ufficio la documentazione relativa al requisito reddituale ove siano stati allegati, nell'atto introduttivo, i fatti costitutivi del diritto in contestazione e vi siano significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado ( Cass.., ord. 28134 del 5.11.18) . Ne consegue che appare dimostrato dalla ricorrente il fatto di trovarsi in quello "stato di bisogno economico", richiesto dalla norma come requisito per il riconoscimento dell'assegno sociale. Né del resto sussiste elemento alcuno onde inferire la presunzione della natura simulata dell'accordo finalizzato al divorzio del ricorrente dalla coniuge. L' , piuttosto, avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi di giudizio, come ad CP_1 esempio la prova dell'attuale effettiva e reale convivenza dei coniugi e dunque del venir meno degli effetti della separazione e del successivo divorzio, cosa che non è stata fatta. Nè emergono comportamenti da parte del ricorrente di natura dolosa, diretti a procurare in proprio favore la liquidazione dell'assegno non spettante e, dunque, una frode perpetrata ai danni dell'ente.
Pertanto, il ricorso va accolto, con condanna dell' al pagamento dell'assegno CP_1 sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali con decorrenza dal termine di 120 giorni di cui all'art. 7 l. 533/73 e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione, anche se l'equivoco ingenerato dalla dizione usata dal ricorrente nella richiesta di cancellazione dall'albo degli avvocati ne giustifica la compensazione per un terzo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, dell'assegno sociale dal 1.8.2023, oltre interessi legali con decorrenza dal termine di 120 giorni di cui all'art.7 L.533/73 e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi al saldo;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo, condannando l' al pagamento dei restanti due terzi, quantificati questi ultimi in euro 1.480,00, CP_1
6 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario . Si comunichi. Napoli, 5.5.25 Il giudice del lavoro
Dr. Elisa Tomassi
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