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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/07/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6918 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione il 10.7.2025, e vertente tra
Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Scapati;
attori e
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
convenuto
OGGETTO: danno da perdita del rapporto parentale.
CONCLUSIONI: come da fogli di p.c. ex art. 189 c.p.c. depositati in data 2.5.2025
e verbale di udienza del 10.07.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ed hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2 Controparte_1
– in persona del p.t. – al fine di sentirne accertare la responsabilità
[...] CP_2 per la morte di rispettivamente marito e padre degli attori, morte Persona_1 che in tesi attorea è stata causata dall'epatocarcinoma quale evoluzione patologica dell'infezione da HCV contratta in seguito all'emotrasfusione cui è Persona_1 stato sottoposto in data 26.9.1973 presso l'Ospedale SS. Annunziata di Taranto, in occasione di un intervento chirurgico per l'osteosintesi di una frattura diafisaria del femore destro. In conseguenza di tale accertamento, gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali patiti per la perdita del rapporto parentale nelle somme ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della propria domanda, gli attori hanno esposto che la morte del proprio congiunto è da ricondursi alla condotta omissiva e negligente del
[...]
in relazione alla vigilanza sulla circolazione degli emoderivati, CP_1 affermando che, a causa dell'emotrasfusione infetta, il proprio congiunto ha contratto l'epatite C poi evolutasi in un epatocarcinoma che lo ha condotto alla morte in data 24.9.2019.
Si è costituito in giudizio il – in persona del – il Controparte_1 CP_3 quale ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuto giudicato sulla domanda di accertamento proposta dagli attori ed esponendo che questo Tribunale, con sentenza n. 1839/2017 nella causa iscritta al R.G. n. 6133/2009, si è pronunciato sul medesimo fatto illecito e, nello specifico, sull'ascrivibilità in capo al CP_1 di una condotta omissiva e colpevole con riferimento all'omessa vigilanza sulla trasfusione subita da in occasione dell'intervento ricevuto presso Persona_1
l'Ospedale di Taranto nel 1973. Nel merito, la difesa di parte convenuta ha poi dedotto l'infondatezza della domanda di risarcimento proposta da parte attrice per difetto di allegazione specifica ex art. 2697 c.c. e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ha chiesto di detrarre dall'eventuale importo riconosciuto a titolo di risarcimento le somme corrisposte in favore degli attori a seguito dell'instaurazione della procedura di indennizzo ex L. n. 210/1992.
2 La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in atti nonché della c.t.u. medica ed è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***
Come esposto in premessa, la presente controversia attiene all'accertamento della responsabilità nella causazione della morte di deceduto a causa di Persona_1 un epatocarcinoma originato, in tesi attorea, dall'evoluzione dell'infezione da HCV contratta in seguito ad una emotrasfusione effettuata presso l'ospedale SS.
Annunziata di Taranto, in data 26.9.1973.
A sostegno di tale tesi, gli attori hanno prodotto i provvedimenti della CMO di
Taranto resi nei procedimenti ex L. n. 210/1992 avviati rispettivamente e separatamente da e da la scheda di morte e il Persona_1 Parte_1 certificato necroscopico, nonché la c.t.u. espletata nel giudizio R.G. n. 6133/2009 ad opera del dott. . Per_2
La difesa del ha sollevato l'eccezione di giudicato sul profilo di CP_1 responsabilità dedotta dagli attori. L'amministrazione ha poi dedotto l'infondatezza nel merito della domanda attorea per difetto di allegazione specifica.
a) Sull'eccezione di giudicato
Prima procedere all'esame nel merito delle domande attoree occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa del . CP_1
Al riguardo si osserva quanto segue.
Il afferma che la sentenza, non soggetta ad impugnazione, del Tribunale CP_1 di Lecce n. 1839/2017 - resa nel giudizio R.G. n. 6133/2009 instaurato da Per_1 contro il , per l'accertamento della responsabilità
[...] Controparte_1 dell'ente in relazione all'emotrasfusione infetta subita e per il risarcimento dei danni patiti a causa dell'epatite C contratta in seguito a tale trasfusione - abbia valore di giudicato nella presente controversia, attenendo quest'ultima all'accertamento del nesso di causalità sul medesimo fatto illecito e, nello specifico,
l'emotrasfusione subita da nel 1973 quale causa dell'infezione da Persona_1
HCV, poi cronicizzatasi e divenuta, infine, causa della sua morte.
3 Gli attori hanno affermato l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa del
, deducendo che tale pronuncia non può fare stato nel presente CP_1 procedimento, atteso che si tratta di giudizi vertenti tra parti differenti e con diverso petitum e che, in ogni caso, innanzi a questo giudicante gli attori agiscono iure proprio, non nella qualità di eredi di avendo domandato i danni Persona_1 patiti per la perdita del rapporto parentale (cfr. pp.
1-2 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice: “Per quanto attiene alla eccezione preliminare di giudicato formatosi in altro giudizio, tra altri soggetti e con diverso petitum - ovvero di stabilire se quel giudicato abbia o meno effetti vincolanti nel giudizio odierno - possiamo affermare che la risposta, per giurisprudenza costante, non può che essere negativa […] La questione, molto risalente, viene con efficacia riassunta nell'antico brocardo res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest. Nel caso di specie, poi,
è evidente che gli attori agiscano jure proprio per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: e non, quindi, come eredi del de cuius”
e p. 8 della comparsa conclusionale: “Non trova fondamento l'avverso assunto secondo cui le ragioni mosse dagli odierni attori trovino barriera in una precedente pronuncia che vedeva come parte il sig. . Essendo detto giudizio Persona_1 intercorso tra altri soggetti e con diverso petitum, il giudicato ivi formatosi non assume effetti vincolanti nel giudizio odierno, così come afferma giurisprudenza costante”).
La tesi della difesa di parte attrice non può essere accolta.
Pur sussistendo una diversità di parti in causa e di petitum rispetto alla pronuncia evocata, la causa petendi è comune ai due giudizi. Come noto, essa consiste nell'insieme dei fatti e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la domanda presentata in giudizio e, pertanto, costituisce il fondamento della pretesa avanzata.
Nel caso che ci occupa, la causa petendi è comune al giudizio conclusosi con la sentenza n. 1839/2017, attenendo entrambi i giudizi al medesimo fatto illecito
(l'emotrasfusione infetta) e al correlativo accertamento di responsabilità. Nello specifico, sia la domanda risarcitoria proposta da sia la presente Persona_1 richiesta risarcitoria avanzata da ed si fondando sul Parte_1 Parte_2 presupposto che la colpa dell'emotrasfusione infetta sia ascrivibile alla condotta omissiva e colpevole del per non aver vigilato adeguatamente Controparte_4 sugli emoderivati.
4 Sul punto è opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore,
l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti "iure hereditatis", costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c. per il ristoro del pregiudizio subito "iure proprio", restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 10578 del
04/05/2018).
In parte motiva, la Suprema Corte spiega che “3.2 - Come sostanzialmente in parte anticipato, le superiori questioni sono coperte dal giudicato a seguito di Cass. n.
28981/2017. Infatti, s'è già visto come la relativa statuizione della Corte lagunare lavoristica nel giudizio parallelo, sul punto, ha ritenuto adeguatamente provate sia
l'esposizione del alle polveri di asbesto in modo continuativo a far data dal Tes_1
1962, sia la correlazione eziologica del mesotelioma a detta esposizione. È quindi evidente che, a seguito del rigetto del ricorso iscritto al N. 8238/2012 R.G., ogni ulteriore questione sul nesso di causalità è preclusa” (cfr. pp. 12-13 della predetta pronuncia).
Anche la giurisprudenza di merito, in fattispecie assimilabili a quella in esame, ha deciso in tal senso, ribadendo che “Ciò posto, l'accertamento in tale precedente giudizio della condotta colposa del convenuto P.P. e del nesso di causalità con
l'aggravamento della malattia derivante dal sopraggiungere di plurime lesioni metastatiche dà luogo al giudicato esterno e, conseguentemente, fa stato nel presente giudizio” chiarendo che “Inoltre, occorre considerare che, come rilevato in altre pronunce di legittimità, il giudicato esterno si forma e fa stato tra le parti ed i loro successori non solo sulla statuizione finale, ma su tutto ciò che ha formato oggetto della decisione, compresi gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico giuridico di questa (Cass. civ., sez. 2, 17 maggio 1997 n.
4393, Cass. civ. sez. 1, 28 aprile 1999 n. 4275). Tali principi appaiono pienamente
5 applicabili al presente giudizio, promosso dalle attrici, dopo che le stesse, in qualità di successori di C.G. nel giudizio risarcitorio inizialmente proposto dallo stesso, hanno ottenuto il risarcimento danno iure hereditatis sul presupposto della riconducibilità dell'evoluzione negativa della lesione alla condotta colposa del dott.
P., atteso che la domanda di risarcimento del danno iure proprio svolta in questo giudizio si fonda sulle questioni già valutate nel presente precedente giudizio con sentenza ormai irrevocabile. Pertanto, si ritiene che le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado e nella sentenza di appello facciano stato tra le parti in punto di accertamento della condotta colposa del convenuto sotto il profilo diagnostico e della rilevanza causale sull'evoluzione negativa della lesione, ed in particolare sullo sviluppo delle plurime metastasi diagnosticate in capo
a C.G.” (cfr. Trib. Milano, Sez. I Civile, Sent., 29/11/2022, n. 9380, est. Nicotra).
Nel caso in esame, appare evidente che l'accertamento compiuto nella sentenza n.
1839/2017 rappresenti un presupposto logico-giuridico ed abbia efficacia sull'accertamento invocato in questa sede. In particolare, in tale pronuncia, è stato accertato che non sussiste il nesso di causalità giuridica tra l'emotrasfusione infetta subita da e la condotta del (cfr. p. 7 Persona_1 Controparte_1 della predetta sentenza: “Ebbene, premesso che secondo le risultanze scientifiche condivise dalla Suprema Corte (da ultimo Cassazione civile, sez. III, 20/5/2015, n.
10291), i test di laboratorio per la diagnosi del virus HBV furono disponibili solo a partire dal 1978 (circostanza che rappresenta peraltro oramai un fatto notorio), ne consegue che nessun addebito può essere mosso al dicastero convenuto in relazione all'emotrasfusione cui l' si sottopose nel 1973”). Per_1
Peraltro, su tale aspetto, la stessa difesa di parte attrice riconosce che si tratta di un evento lesivo unico e che unico è, altresì, il nesso causale (“cfr. pp.
2-3 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice: “Le Sezioni Unite hanno definitivamente statuito che non sussistono tre eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità.
Pertanto, già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B sussisteva la responsabilità del anche per il contagio degli altri due virus, che non CP_1 costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene
6 dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto che il non aveva controllato, come pure era obbligato per legge”). CP_1
Ebbene, proprio perché l'evento lesivo è unico (emotrasfusione infetta)
l'accertamento sul nesso di causalità reso nel giudizio r.g. n. 6133/2009 ha efficacia in questo giudizio poiché, anche in questa sede, la domanda di accertamento della responsabilità ha ad oggetto il medesimo nesso di causalità tra l'emotrasfusione e la condotta del . CP_1
In definitiva, deve essere accolta l'eccezione sul giudicato formatosi in ordine all'insussistenza della responsabilità del sollevata dalla difesa di parte CP_1 convenuta e, di conseguenza, devono essere rigettate le domande attoree.
b) Sulle spese
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in causa, in quanto la controversia è stata definita sulla base di un'eccezione preliminare;
si tiene inoltre conto della natura e qualità delle parti.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico degli attori, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 6918/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a. Accoglie l'eccezione di giudicato del convenuto e, per l'effetto, CP_1 rigetta la domanda degli attori;
b. Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
c. Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 10.10.2024 in € 821,53 per onorari – oltre iva e oneri previdenziali come per legge - e in
€ 40,00 per spese in favore del dott. , in via definitiva a Persona_3 carico di e Parte_1 Parte_2
Lecce, 14.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Mele
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il Processo dott. Giacomo
Minerva, con la supervisione del magistrato titolare
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6918 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione il 10.7.2025, e vertente tra
Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Scapati;
attori e
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
convenuto
OGGETTO: danno da perdita del rapporto parentale.
CONCLUSIONI: come da fogli di p.c. ex art. 189 c.p.c. depositati in data 2.5.2025
e verbale di udienza del 10.07.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ed hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2 Controparte_1
– in persona del p.t. – al fine di sentirne accertare la responsabilità
[...] CP_2 per la morte di rispettivamente marito e padre degli attori, morte Persona_1 che in tesi attorea è stata causata dall'epatocarcinoma quale evoluzione patologica dell'infezione da HCV contratta in seguito all'emotrasfusione cui è Persona_1 stato sottoposto in data 26.9.1973 presso l'Ospedale SS. Annunziata di Taranto, in occasione di un intervento chirurgico per l'osteosintesi di una frattura diafisaria del femore destro. In conseguenza di tale accertamento, gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali patiti per la perdita del rapporto parentale nelle somme ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della propria domanda, gli attori hanno esposto che la morte del proprio congiunto è da ricondursi alla condotta omissiva e negligente del
[...]
in relazione alla vigilanza sulla circolazione degli emoderivati, CP_1 affermando che, a causa dell'emotrasfusione infetta, il proprio congiunto ha contratto l'epatite C poi evolutasi in un epatocarcinoma che lo ha condotto alla morte in data 24.9.2019.
Si è costituito in giudizio il – in persona del – il Controparte_1 CP_3 quale ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuto giudicato sulla domanda di accertamento proposta dagli attori ed esponendo che questo Tribunale, con sentenza n. 1839/2017 nella causa iscritta al R.G. n. 6133/2009, si è pronunciato sul medesimo fatto illecito e, nello specifico, sull'ascrivibilità in capo al CP_1 di una condotta omissiva e colpevole con riferimento all'omessa vigilanza sulla trasfusione subita da in occasione dell'intervento ricevuto presso Persona_1
l'Ospedale di Taranto nel 1973. Nel merito, la difesa di parte convenuta ha poi dedotto l'infondatezza della domanda di risarcimento proposta da parte attrice per difetto di allegazione specifica ex art. 2697 c.c. e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ha chiesto di detrarre dall'eventuale importo riconosciuto a titolo di risarcimento le somme corrisposte in favore degli attori a seguito dell'instaurazione della procedura di indennizzo ex L. n. 210/1992.
2 La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in atti nonché della c.t.u. medica ed è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***
Come esposto in premessa, la presente controversia attiene all'accertamento della responsabilità nella causazione della morte di deceduto a causa di Persona_1 un epatocarcinoma originato, in tesi attorea, dall'evoluzione dell'infezione da HCV contratta in seguito ad una emotrasfusione effettuata presso l'ospedale SS.
Annunziata di Taranto, in data 26.9.1973.
A sostegno di tale tesi, gli attori hanno prodotto i provvedimenti della CMO di
Taranto resi nei procedimenti ex L. n. 210/1992 avviati rispettivamente e separatamente da e da la scheda di morte e il Persona_1 Parte_1 certificato necroscopico, nonché la c.t.u. espletata nel giudizio R.G. n. 6133/2009 ad opera del dott. . Per_2
La difesa del ha sollevato l'eccezione di giudicato sul profilo di CP_1 responsabilità dedotta dagli attori. L'amministrazione ha poi dedotto l'infondatezza nel merito della domanda attorea per difetto di allegazione specifica.
a) Sull'eccezione di giudicato
Prima procedere all'esame nel merito delle domande attoree occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa del . CP_1
Al riguardo si osserva quanto segue.
Il afferma che la sentenza, non soggetta ad impugnazione, del Tribunale CP_1 di Lecce n. 1839/2017 - resa nel giudizio R.G. n. 6133/2009 instaurato da Per_1 contro il , per l'accertamento della responsabilità
[...] Controparte_1 dell'ente in relazione all'emotrasfusione infetta subita e per il risarcimento dei danni patiti a causa dell'epatite C contratta in seguito a tale trasfusione - abbia valore di giudicato nella presente controversia, attenendo quest'ultima all'accertamento del nesso di causalità sul medesimo fatto illecito e, nello specifico,
l'emotrasfusione subita da nel 1973 quale causa dell'infezione da Persona_1
HCV, poi cronicizzatasi e divenuta, infine, causa della sua morte.
3 Gli attori hanno affermato l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa del
, deducendo che tale pronuncia non può fare stato nel presente CP_1 procedimento, atteso che si tratta di giudizi vertenti tra parti differenti e con diverso petitum e che, in ogni caso, innanzi a questo giudicante gli attori agiscono iure proprio, non nella qualità di eredi di avendo domandato i danni Persona_1 patiti per la perdita del rapporto parentale (cfr. pp.
1-2 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice: “Per quanto attiene alla eccezione preliminare di giudicato formatosi in altro giudizio, tra altri soggetti e con diverso petitum - ovvero di stabilire se quel giudicato abbia o meno effetti vincolanti nel giudizio odierno - possiamo affermare che la risposta, per giurisprudenza costante, non può che essere negativa […] La questione, molto risalente, viene con efficacia riassunta nell'antico brocardo res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest. Nel caso di specie, poi,
è evidente che gli attori agiscano jure proprio per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: e non, quindi, come eredi del de cuius”
e p. 8 della comparsa conclusionale: “Non trova fondamento l'avverso assunto secondo cui le ragioni mosse dagli odierni attori trovino barriera in una precedente pronuncia che vedeva come parte il sig. . Essendo detto giudizio Persona_1 intercorso tra altri soggetti e con diverso petitum, il giudicato ivi formatosi non assume effetti vincolanti nel giudizio odierno, così come afferma giurisprudenza costante”).
La tesi della difesa di parte attrice non può essere accolta.
Pur sussistendo una diversità di parti in causa e di petitum rispetto alla pronuncia evocata, la causa petendi è comune ai due giudizi. Come noto, essa consiste nell'insieme dei fatti e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la domanda presentata in giudizio e, pertanto, costituisce il fondamento della pretesa avanzata.
Nel caso che ci occupa, la causa petendi è comune al giudizio conclusosi con la sentenza n. 1839/2017, attenendo entrambi i giudizi al medesimo fatto illecito
(l'emotrasfusione infetta) e al correlativo accertamento di responsabilità. Nello specifico, sia la domanda risarcitoria proposta da sia la presente Persona_1 richiesta risarcitoria avanzata da ed si fondando sul Parte_1 Parte_2 presupposto che la colpa dell'emotrasfusione infetta sia ascrivibile alla condotta omissiva e colpevole del per non aver vigilato adeguatamente Controparte_4 sugli emoderivati.
4 Sul punto è opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore,
l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti "iure hereditatis", costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c. per il ristoro del pregiudizio subito "iure proprio", restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 10578 del
04/05/2018).
In parte motiva, la Suprema Corte spiega che “3.2 - Come sostanzialmente in parte anticipato, le superiori questioni sono coperte dal giudicato a seguito di Cass. n.
28981/2017. Infatti, s'è già visto come la relativa statuizione della Corte lagunare lavoristica nel giudizio parallelo, sul punto, ha ritenuto adeguatamente provate sia
l'esposizione del alle polveri di asbesto in modo continuativo a far data dal Tes_1
1962, sia la correlazione eziologica del mesotelioma a detta esposizione. È quindi evidente che, a seguito del rigetto del ricorso iscritto al N. 8238/2012 R.G., ogni ulteriore questione sul nesso di causalità è preclusa” (cfr. pp. 12-13 della predetta pronuncia).
Anche la giurisprudenza di merito, in fattispecie assimilabili a quella in esame, ha deciso in tal senso, ribadendo che “Ciò posto, l'accertamento in tale precedente giudizio della condotta colposa del convenuto P.P. e del nesso di causalità con
l'aggravamento della malattia derivante dal sopraggiungere di plurime lesioni metastatiche dà luogo al giudicato esterno e, conseguentemente, fa stato nel presente giudizio” chiarendo che “Inoltre, occorre considerare che, come rilevato in altre pronunce di legittimità, il giudicato esterno si forma e fa stato tra le parti ed i loro successori non solo sulla statuizione finale, ma su tutto ciò che ha formato oggetto della decisione, compresi gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico giuridico di questa (Cass. civ., sez. 2, 17 maggio 1997 n.
4393, Cass. civ. sez. 1, 28 aprile 1999 n. 4275). Tali principi appaiono pienamente
5 applicabili al presente giudizio, promosso dalle attrici, dopo che le stesse, in qualità di successori di C.G. nel giudizio risarcitorio inizialmente proposto dallo stesso, hanno ottenuto il risarcimento danno iure hereditatis sul presupposto della riconducibilità dell'evoluzione negativa della lesione alla condotta colposa del dott.
P., atteso che la domanda di risarcimento del danno iure proprio svolta in questo giudizio si fonda sulle questioni già valutate nel presente precedente giudizio con sentenza ormai irrevocabile. Pertanto, si ritiene che le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado e nella sentenza di appello facciano stato tra le parti in punto di accertamento della condotta colposa del convenuto sotto il profilo diagnostico e della rilevanza causale sull'evoluzione negativa della lesione, ed in particolare sullo sviluppo delle plurime metastasi diagnosticate in capo
a C.G.” (cfr. Trib. Milano, Sez. I Civile, Sent., 29/11/2022, n. 9380, est. Nicotra).
Nel caso in esame, appare evidente che l'accertamento compiuto nella sentenza n.
1839/2017 rappresenti un presupposto logico-giuridico ed abbia efficacia sull'accertamento invocato in questa sede. In particolare, in tale pronuncia, è stato accertato che non sussiste il nesso di causalità giuridica tra l'emotrasfusione infetta subita da e la condotta del (cfr. p. 7 Persona_1 Controparte_1 della predetta sentenza: “Ebbene, premesso che secondo le risultanze scientifiche condivise dalla Suprema Corte (da ultimo Cassazione civile, sez. III, 20/5/2015, n.
10291), i test di laboratorio per la diagnosi del virus HBV furono disponibili solo a partire dal 1978 (circostanza che rappresenta peraltro oramai un fatto notorio), ne consegue che nessun addebito può essere mosso al dicastero convenuto in relazione all'emotrasfusione cui l' si sottopose nel 1973”). Per_1
Peraltro, su tale aspetto, la stessa difesa di parte attrice riconosce che si tratta di un evento lesivo unico e che unico è, altresì, il nesso causale (“cfr. pp.
2-3 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice: “Le Sezioni Unite hanno definitivamente statuito che non sussistono tre eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità.
Pertanto, già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B sussisteva la responsabilità del anche per il contagio degli altri due virus, che non CP_1 costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene
6 dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto che il non aveva controllato, come pure era obbligato per legge”). CP_1
Ebbene, proprio perché l'evento lesivo è unico (emotrasfusione infetta)
l'accertamento sul nesso di causalità reso nel giudizio r.g. n. 6133/2009 ha efficacia in questo giudizio poiché, anche in questa sede, la domanda di accertamento della responsabilità ha ad oggetto il medesimo nesso di causalità tra l'emotrasfusione e la condotta del . CP_1
In definitiva, deve essere accolta l'eccezione sul giudicato formatosi in ordine all'insussistenza della responsabilità del sollevata dalla difesa di parte CP_1 convenuta e, di conseguenza, devono essere rigettate le domande attoree.
b) Sulle spese
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in causa, in quanto la controversia è stata definita sulla base di un'eccezione preliminare;
si tiene inoltre conto della natura e qualità delle parti.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico degli attori, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 6918/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a. Accoglie l'eccezione di giudicato del convenuto e, per l'effetto, CP_1 rigetta la domanda degli attori;
b. Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
c. Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 10.10.2024 in € 821,53 per onorari – oltre iva e oneri previdenziali come per legge - e in
€ 40,00 per spese in favore del dott. , in via definitiva a Persona_3 carico di e Parte_1 Parte_2
Lecce, 14.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Mele
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il Processo dott. Giacomo
Minerva, con la supervisione del magistrato titolare
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