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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4159 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12913/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12913/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
Alessandro Ronga ( ) e Michele De Sica ( ), presso lo C.F._2 C.F._3
studio dei quali, in Aversa (CE), via Luca Prassicio n. 18, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( , in persona del procuratore rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'avv. Marco Rossi ( ), presso lo studio del quale, in Verona, vicolo S. C.F._4
Bernardino n. 5A, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note per la trattazione scritta depositate il
23.12.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1809/2020 con il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare a (che ha successivamente mutato la propria Controparte_1
ragione sociale in la somma di euro 49.218,95 (oltre interessi e spese del Controparte_3
procedimento monitorio) sulla base di due contratti dal medesimo conclusi con Parte_1
pagina 1 di 16 ND s.p.a (in particolare, contratto di apertura di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving n. 20089179839602 -in relazione al quale è stato azionato un credito di euro
5.550,22- e contratto di finanziamento n. 20089179839617 -in relazione al quale è stato azionato un credito di euro 43.668,75). L'opponente ha dedotto: 1) l'“incertezza della fonte negoziale della legittimazione” di atteso che dal tenore del ricorso presentato ai sensi degli artt. 633 Controparte_1
ss. c.p.c. non è dato comprendere se i crediti oggetto di causa siano stati trasferiti per effetto di una cessione di crediti in blocco o di una cessione di ramo d'azienda; 2) che “laddove parte convenuta, odierna opposta, riuscisse a dimostrare che uno (o entrambi) i due presunti crediti, siano pervenuti in forza del contratto di cessione in massa” non sussiste la prova dell'inclusione, nella cessione in favore dell'odierna opposta, dei crediti vantati nei propri confronti (in ragione della genericità del contratto di cessione che individua i crediti ceduti in modo tale da non consentire di verificare se tra gli stessi siano compresi pure quelli oggetto di causa); 3) la nullità del contratto di cessione dei crediti in blocco per indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto;
4) che “di contro, laddove parte convenuta, invece, riuscisse a dimostrare che uno (o entrambi) i due presunti crediti, siano pervenuti in forza del contratto di cessione di ramo d'azienda” non sussiste la prova dell'inclusione dei crediti vantati nei propri confronti dall'opposta tra i c.d. “crediti distressed”; 5) che la conclusione del contratto di prestito personale deve ritenersi non provata in conseguenza della mancata sottoscrizione, da parte del del documento prodotto in sede monitoria;
6) Parte_1
dedotto che il decreto ingiuntivo è “invalido in quanto fondato su prova scritta inidonea a documentare il titolo giustificativo del credito” (in particolare, secondo quanto si legge alla pagina 6 dell'atto introduttivo del presente giudizio, “i due estratti conto analitici depositati da parte ricorrente per le loro caratteristiche, non possono essere inclusi tra i documenti formati dallo stesso creditore, ai quali la legge attribuisce in via eccezionale efficacia probatoria in giudizio”).
richiesta l'assegnazione del termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di Controparte_1 mediazione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: i) che non può dubitarsi della propria titolarità del credito risultando depositato il contratto di cessione dei crediti in blocco (doc. 3 del fascicolo monitorio) e la lista dei crediti ceduti (doc. 2 depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dal quale risulta l'inclusione -tra quelli ceduti- pure dei crediti vantati nei confronti del;
cessione pure comunicata all'odierno opponente (docc. 4, 5, 11 e 12 del Parte_1 fascicolo monitorio); ii) che “la locuzione “è divenuta titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda” presente nel ricorso per decreto ingiuntivo è un mero refuso, tanto quanto ultronea è la produzione del doc. 6 monitorio” (p. 3 comparsa di costituzione); iii) che risulta provata (e non contestata) la conclusione del contratto di pagina 2 di 16 apertura di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving e l'utilizzazione della linea di credito concessa;
iv) che la mancata conclusione del contratto di finanziamento è contraddetta dal documento contrattuale (doc. 3 che integra delle pagine mancanti -7/10-8/10- il documento 8 del fascicolo monitorio) dal quale risulta la sottoscrizione del v) che l'esistenza e l'entità del Parte_1
credito sono state provate sin dalla fase monitoria, nella quale sono stati prodotti sia i contratti, sia – per entrambi i rapporti - gli estratti conto ex art. 50 t.u.b., i quali, a dispetto di quanto si legge nell'atto di citazione in opposizione, sono, in realtà, estratti analitici che rappresentano tutte le movimentazioni relative ai rapporti contrattuali, dovendo peraltro tenersi conto che “per i CP_ finanziamenti personali come quello azionato da (similmente ai mutui e, più in generale, ai finanziamenti a rimborso prestabilito) non è neppure necessaria la produzione dell'e/c certificato ex art. 50 Tub ai fini della prova del credito in quanto il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende – come nelle aperture di credito in c/c – dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post con gli e/c”; vi) che, provato il titolo del credito ed allegato l'inadempimento, grava sul debitore (il quale non ha formulato alcuna specifica contestazione in merito alle singole annotazioni contabili contenute negli estratti conto) l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui diritto (tra le altre, Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Per il caso di accoglimento dell'opposizione, l'opposta ha chiesto la condanna del alla Parte_1
restituzione delle somme dallo stesso indebitamente percepite o, in via di ulteriore subordine, delle somme delle quali lo stesso si è ingiustificatamente arricchito (art. 2041 cc).
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (non risultando depositato l'allegato
A al contratto di cessione di crediti), concessi il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (mediante la nota per la trattazione scritta in funzione dell'udienza del
12.10.2021 l'opponente ha eccepito l'irritualità del tentativo di mediazione esperito non essendo l'opposta comparsa per il tramite del proprio legale rappresentante ovvero di un procuratore speciale) e, successivamente, quelli per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c.,
è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato il Giudice istruttore ed effettuato (con provvedimento del 09 luglio 2024) il doveroso rilievo officioso sul quale ci si soffermerà nel prosieguo, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 07.01.2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. I motivi di opposizione proposti dal sono infondati. Ciò nonostante, in conseguenza Parte_1 delle questioni doverosamente esaminate d'ufficio (previa sottoposizione al contraddittorio delle parti), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore della parte opposta, della sola somma indicata in dispositivo.
pagina 3 di 16 2.1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio per non esservi stata rituale partecipazione all'obbligatorio tentativo di mediazione da parte dell'opposta. L'eccezione risulta infondata sulla base dello stesso precedente di legittimità citato dal
(Cass., sez. 3, sent. 27 marzo 2019, n. 8473) e della procura speciale rilasciata all'avv. Parte_1
Susanna Pietrosanti e qui prodotta dalla creditrice. Mediante tale procura (rilasciata il giorno
01.12.2020 e, pertanto, prima della instaurazione del tentativo di mediazione), infatti, l'avv. Marco
Rossi (investito dal procuratore di anche del potere di “transigere e Controparte_4 conciliare, anche in sede di mediazione, con la facoltà di farsi sostituire e assistere”) ha conferito - tra gli altri - all'avv. Pietrosanti il potere “nel procedimento di mediazione promosso da CP_1 nei confronti di presso l'Organismo di Mediazione CONCILIA
[...] Parte_1
LEX” di “conciliare, transigere, rinunziare, di farsi sostituire e delegare, di riscuotere in mia vece
e darne quietanza, di sottoscrivere in nome e per conto mio un accordo di conciliazione e porre in essere qualunque atto utile o necessario all'espletamento del presente incarico, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato”. Secondo l'opponente tale procura non sarebbe conforme a quella richiesta dal citato precedente di legittimità, che richiederebbe una procura speciale conferita con autentica notarile. Un tale assunto non può tuttavia essere condiviso. Con la decisione da ultimo richiamata, infatti, la Suprema Corte, lungi dal richiedere, per la valida partecipazione alla mediazione, una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale, si è limitata ad escludere la possibilità, per il difensore, di partecipare alla mediazione sulla base di una mera procura alle liti
(che attribuisce un mero potere processuale), occorrendo, invece, una procura ad hoc avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre del diritto sostanziale;
conferimento in concreto sussistente ove si consideri sia l'esplicito riferimento ai poteri di conciliare e transigere, sia il fatto che tali poteri risultano conferiti mediante una procura rilasciata per la mediazione (sì che i poteri di conciliazione e transazione ivi richiamati non possono che ricomprendere pure quel potere di disposizione sostanziale del diritto che costituisce presupposto per la positiva definizione del procedimento di mediazione).
L'opponente ha poi lamentato l'improcedibilità della domanda essendo “insufficiente la celebrazione di un mero incontro informativo delle parti avanti al mediatore, senza cioè svolgere alcuna concreta attività di mediazione”. Al riguardo è sufficiente osservare come, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, la condizione di procedibilità debba ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore qualora una o entrambe le parti, dopo essere state dal mediatore adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a pagina 4 di 16 procedere (v. Cass., sez. 3, sent. 8 giugno 2020, n. 10846; Cass., sez. 3, sent. 27 marzo 2019, n.
8473).
2.2. Con riferimento ai motivi di opposizione sopra indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) (esaminabili congiuntamente) occorre premettere che, pur se con formulazione non univoca (“carenza di legittimazione attiva della carenza di titolarità da parte della dei due CP_1 CP_1 presunti crediti”) ben apprezzabile alla luce della differenza esistente tra legittimazione processuale e titolarità del diritto (sul punto, di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez.
3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814), l'opponente ha in realtà inteso contestare solo la titolarità dei crediti in capo alla controparte.
Tanto detto, occorre pure precisare che, avuto sempre riguardo al tenore degli atti di parte, il non ha, in modo puntuale, contestato la stessa esistenza del contratto di cessione ma, in Parte_1
modo alquanto generico, ha, nella sostanza, dedotto che i crediti in origine vantati nei propri confronti da ND Banca s.p.a. non sarebbero stati oggetto di cessione in favore dell'odierna opposta (sulla distinzione appena delineata si vedano, di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio
2024, n. 5478 e Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944).
Ebbene, il motivo di opposizione non può essere accolto.
Secondo quanto risulta dalla documentazione depositata, i crediti in origine vantati nei confronti dell'opponente da ND Banca s.p.a. sono stati ceduti ad per effetto di un Controparte_1
contratto di cessione di crediti in blocco. In particolare, sin dalla fase monitoria, l'odierna opposta ha: 1) prodotto il contratto di cessione (doc. 3 del fascicolo monitorio) dal quale risulta che
ND Banca s.p.a. ha ceduto a i crediti individuati nell'allegato A del presente Controparte_1
contratto; 2) documentato la notificazione dell'avvenuta cessione mediante raccomandate ricevute dal destinatario il 24.10.2019 (doc. 4, 5, 9, 10, 11 e 12 del fascicolo monitorio); 3) in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., depositato l'elenco completo dei crediti ceduti (recante il nominativo dell'odierno opponente oltre che gli estremi numerici dei rapporti oggetto di causa) in relazione al quale il non ha svolto alcuna contestazione. Fermo il Parte_1
carattere assorbente delle considerazioni che precedono, non può non osservarsi come la stessa disponibilità dei documenti contrattuali (non soggetti ad alcun regime di pubblicità) e dei documenti
“ex art. 50 t.u.b.” formati dalla cedente siano (a maggior ragione ove letti alla luce dei documenti da ultimo richiamati) elementi idonei a ritenere provata (almeno) mediante presunzioni la conclusione del contratto di cessione in blocco di crediti comprensivo pure dei crediti oggetto del presente giudizio (quanto alla possibilità di provare per presunzioni il contratto di cessione di crediti in blocco si veda, tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944).
pagina 5 di 16 Le considerazioni che precedono (relative alla prova della conclusione di un contratto di cessione di crediti in blocco tra i quali vi sono pure i crediti in funzione dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo) comportano superamento pure del motivo di opposizione relativo alla nullità del contratto di cessione per indeterminatezza (dell'oggetto in ragione della mancata puntuale individuazione di crediti ceduti).
2.3. Infondato è pure il motivo di opposizione sopra riportato al numero 5).
Il risulta infatti aver sottoscritto la pagina 8 del contratto di finanziamento n. Parte_1
20089179839617 (pagina dall'opposta prodotta mediante il documento 3 depositato all'atto della propria costituzione); sottoscrizione che non è stata disconosciuta dall'opponente.
2.4. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 6) è sufficiente osservare che la documentazione depositata in sede monitoria risulta conforme a quella richiesta per legge, avendo l'odierna opposta già in quella sede depositato documenti (nn. 7 e 13) conformi a quelli richiesti dall'art. 50 t.u.b., nonché copie dei contratti.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, è peraltro appena il caso di osservare come, secondo condivisa, consolidata giurisprudenza di legittimità, quello instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. è un giudizio di cognizione volto non, solo, ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma -anche- ad esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954;
Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184). Ne discende che, ove pure la doglianza qui in esame fosse fondata (ciò che, per quanto detto, non è), dovrebbe comunque essere esaminata nel merito la domanda proposta già in sede monitoria (previa dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo cui, comunque, si perverrà per effetto delle questioni oggetto di rilievo d'ufficio).
Quanto alla dedotta inidoneità degli estratti conto depositati dall'opposta a provare il credito anche nel giudizio di opposizione (in particolare, si veda la pagina 6 dell'atto introduttivo del presente giudizio) deve osservarsi quanto segue.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti- avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Ne discende che, pur se formalmente attore, l'opponente è, nella sostanza, convenuto, sì che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve presentare “tutti i requisiti formali previsti dagli articoli 163
e 163-bis c.p.c., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal
pagina 6 di 16 terzo comma n. 4 dell'articolo 163 c.p.c., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare i requisiti di cui all'articolo 167 c.p.c.
(Cass. 20 ottobre 2006, n. 22528)” (Cass., sez. 1, ord. 24 dicembre 2020, n. 29577). Ebbene, ritiene questo Giudice che in tanto l'opponente può prendere “posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti a fondamento della domanda” (art. 167, co. 1, c.p.c.), producendosi -in caso contrario-
l'effetto della non contestazione cui ha riguardo l'art. 115, co. 1, c.p.c., in quanto, nel proporre - mediante il ricorso disciplinato a partire dall'art. 633 c.p.c.- la domanda, il creditore-opposto abbia prodotto l'”estratto conto” previsto dall'art. 50 t.u.b. il quale (a differenza del mero “estratto di saldaconto” cui faceva riferimento l'art. 102, l. 7 marzo 1938, n. 141), non può non consistere che in
“una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto” (art. 119 t.u.b.). Difatti
l'analiticità dell'estratto conto cui fa riferimento l'art. 50 t.u.b. consente al debitore che proponga opposizione avverso il decreto ingiuntivo “una contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso”. Ne consegue che allorquando la domanda proposta in sede monitoria sia fondata su documentazione che consenta un pieno “controllo in ordine alle poste considerate e ai conteggi compiuti” (Cass., S. U., sent. 18 luglio 1994, n. 6707) l'opponente sarà onerato (pena la produzione degli effetti della non contestazione) della puntuale contestazione delle deduzioni svolte dal creditore-ricorrente e (solo) in tal caso può trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'estratto conto previsto dall'art. 50 t.u.b. “non costituisce di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista (Cass. 3 maggio 2011, n. 9695): principio che si esplica ulteriormente nell'affermazione, di cui pure il giudice del rinvio dovrà tener conto, secondo cui, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. 6 giugno 2018, n. 14640)” (Cass., sez. 1, ord. 24 dicembre 2020, n. 29577).
In definitiva l'estratto ex art. 50 t.u.b. (idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo) può assolvere all'onere di provare l'entità del credito anche nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. allorquando l'opponente si sia limitato “a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale” (Cass., sez. 3, ord. 10 maggio 2024, n. 12818).
pagina 7 di 16 Ebbene, la genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente consente, alla luce della richiamata giurisprudenza, di ritenere sufficientemente provata l'entità del credito sulla base dei documenti già depositato in sede monitoria.
3. Tanto detto con riferimento ai motivi alla base dell'opposizione, occorre ora esaminare le questioni sollevate d'ufficio con il provvedimento adottato il 09 luglio 2024.
3.1. Come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Parte_2
w Bielsku Białej). In particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto
[...]
e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22,
[...]
nonchè, già, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, , il Controparte_5 CP_6
giudice è tenuto ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_7
. La Corte di giustizia ha anche, in più occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare
[...]
poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C 170/21, Profi Credit Bulgaria
EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Corte di giustizia, 9 novembre Persona_1
2010, C-137/08, ; ii) il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le Persona_2 questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM; Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, ; iii) il giudice non può dichiarare Parte_3
l'abusività della clausola ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-
80/21, E.K., S.K; Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon . CP_6
3.2. Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività delle clausole mediante le quali sono state pattuite le somme dovute a titolo di interessi moratori (segnatamente, artt. 18 e 19 del contratto prodotto in sede monitoria quale documento 8 - integrato con il doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta - e artt. 23 e 24 del contratto prodotto in sede monitoria quale documento 2).
3.2.1. A fronte del rilievo officioso la parte opponente ha dichiarato di volersi avvalere della disciplina eurounitaria a tutela del consumatore, mentre la parte opposta -con la memoria depositata in data 06 settembre 2024- ha escluso la presenza di clausole vessatorie nel contratto, osservando: i) che gli interessi previsti in caso di inadempimento risultano al di sotto della soglia prevista dalla pagina 8 di 16 legislazione in materia di usura;
ii) che la penale per decadenza dal beneficio del termine è stata addebitata in misura inferiore a quanto contrattualmente previsto;
iii) che tali pattuizioni sono state specificamente approvate;
iv) che, in ogni caso, ove pure dovessero risultare vessatorie le clausole relative agli interessi moratori, i medesimi interessi sarebbero pur sempre dovuti nella misura degli interessi corrispettivi;
v) “l'illegittimità dell'acquisizione officiosa delle rilevazioni statistiche condotte da Banca d'Italia quanto alla maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi”.
3.2.2. Gli argomenti svolti dalla parte opposta non sono condivisibili.
3.2.2.1. La tesi (centrale nelle argomentazioni dell'opposta) secondo la quale la vessatorietà (art. 33, cod. cons.) delle clausole oggetto di rilievo officioso dovrebbe essere esclusa non sussistendo superamento della soglia in materia di usura non può essere condivisa, non convincendo la prospettata equivalenza dei parametri alla stregua dei quali ritenere violata la disciplina recata dalla l. n. 108/96 e quella contenuta nel codice del consumo. Infatti, tenuto presente che l'art. 33 cod. cons. pone una mera presunzione relativa, la prospettata equivalenza comporta: i) o la giuridica possibilità di un interesse moratorio superiore rispetto a quello usurario e, tuttavia, lecito (ciò che, in verità, pare difficilmente argomentabile); ii) ovvero che quella prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f) cod. cons. non è una presunzione relativa, ma assoluta (ciò che, tuttavia, risulta in aperto contrasto con la lettera dell'art. 33, cod. cons.).
Fermo il carattere assorbente della considerazione appena svolta e fermo quanto si dirà con riferimento agli interessi corrispettivi, non può del resto non osservarsi che l'eventuale fissazione legale di una soglia per gli interessi di mora non contrasta con la direttiva 93/13/CEE (segnatamente, con l'art.
6.1 di tale direttiva) se e nella misura in cui tale soglia non precluda al giudice di esaminare la possibile abusività della clausola relativa ai medesimi interessi di mora (Corte di giustizia, sent. 21 gennaio 2015, C-482/13, Unicaja Banco, SA).
A dispetto di quanto osservato dall'opposta, pertanto, il mancato superamento della soglia in materia di usura non comporta, di per sè, la mancata vessatorietà delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons.
3.2.2.2. Con riferimento al parametro in base al quale apprezzare l'abusività delle clausole previste dalla disposizione da ultimo richiamata non può non farsi riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale: i) “per appurare se una clausola determini un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il contratto collochi
pagina 9 di 16 il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, ; ii) al fine di Persona_3 valutare se il significativo squilibrio sia stato creato «malgrado il requisito della buona fede» “il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013,
C-415/11, . Persona_3
Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, questo Giudice ritiene sussistente il “significativo squilibrio” nel caso in cui siano stati pattuiti interessi moratori in misura superiore rispetto agli interessi corrispettivi (art. 1224, co. 1, c.c.).
Il secondo requisito indicato dalla Corte di giustizia presenta invece un contenuto più sfuggente, imponendo il riferimento a clausole generali (lealtà ed equità) oltre che ad una valutazione di ragionevolezza. Ritiene tuttavia questo Giudice che la soglia dell'abusività delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. non possa coincidere con la soglia prevista dalla legislazione in materia di usura. Il professionista (o l'imprenditore) che si avvalga di interessi usurari, infatti, non è un professionista (o un imprenditore) che (per riprendere le parole della Corte) conclude il contratto contravvenendo ai principi di lealtà ed equità, ma è un imprenditore che integra un delitto. Ne deriva che la soglia della vessatorietà ex art. 33, co. 2, lett. f) non può che essere inferiore rispetto a quella prevista dalla legislazione in materia di usura.
Piuttosto, il riferimento alla ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola come quella effettivamente pattuita induce a valorizzare, quale parametro per la valutazione della abusività delle clausole in esame, la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto (maggiorazione risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie periodicamente condotte dalla Banca d'Italia,
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze). A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. Questo Giudice non intende predicare un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola (anche perchè, almeno sino all'ultimo trimestre del 2017, la rilevazione è stata condotta in modo omogeneo per qualsivoglia tipo contrattuale riconducibile all'ampia categoria dei “contratti di credito”), ma ritiene che la richiamata rilevazione sia il parametro (pur valutabile con una qualche elasticità) meglio in grado di disvelare la abusività/non abusività delle clausole in esame. Nello
pagina 10 di 16 stesso senso risulta del resto orientato, da tempo, l'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746 che, con ampi riferimenti a pregresse decisioni del medesimo arbitro, esclude tuttavia l'operatività di automatismi), nonchè il Tribunal Supremo spagnolo (tra le altre, sentenze 8 settembre 2015, n. 469 e 22 aprile 2014, n. 265).
3.2.2.3. Tanto detto con riferimento ai parametri utilizzabili per la valutazione dell'abusività della clausola in esame, occorre allora verificare sulla base di quali modalità sia possibile acquisire nel presente giudizio le richiamate rilevazioni statistiche condotte dalla Banca d'Italia d'intesa con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In proposito questo Giudice ritiene di poter acquisire d'ufficio tali rilevazioni alla luce del principio di equivalenza (affermato già da Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1976, C-33/76,
[...]
e dalla medesima Corte costantemente ribadito -in materia di tutela del Persona_4
consumatore, v., tra le tante, Corte di giustizia, sent. 4 giugno 2015, C-497/13, Persona_1 nonché la decisione di seguito indicata); principio in base al quale, ferma l'autonomia procedurale, gli Stati membri, nel disciplinare le modalità processuali di tutela di una situazione sostanziale di origine eurounitaria devono prevedere regole che “non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno” (Corte di giustizia, sent. 10 settembre
2014, C-34/13, ). Persona_5
In particolare, se è vero che le discipline in materia di usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata
Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già, Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2009, C 40/08, Controparte_8 secondo la quale l'art. 6 della direttiva 93/13/CEE “deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico” e Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2006, C 168/05,
Elisa María Mostaza Claro) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia “o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una
CTU contabile” (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29240; in termini, Cass., sez. 1, ord. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n. 8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi moratori pattuiti col consumatore il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
pagina 11 di 16 3.2.2.4. Tanto detto, avuto riguardo al momento della conclusione dei contratti in base ai quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, le richiamate rilevazioni statistiche indicano che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1% - in relazione al contratto di credito revolving – ed al 3,1% in relazione al contratto di prestito personale.
Ebbene, con riferimento al contratto prodotto in sede monitoria quale documento 8 (integrato dal doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) a fronte di un t.a.n. pari al 9,25%, il contratto quantifica (art. 19) le somme dovute in conseguenza della decadenza dal beneficio del termine in un importo pari al capitale residuo dovuto maggiorato di una penale del 10% con facoltà per il finanziatore di addebitare pure un tasso di interesse di mora pari al 14,60%, nonché (art. 18 del contratto) una penale dell'8% sulle mensilità scadute ed impagate.
Considerata la richiamata maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, non può (quanto al caso concreto) non ritenersi integrata la presunzione relativa prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons., dovendo ragionevolmente escludersi che, a fronte di un negoziato individuale condotto secondo lealtà ed equità, il consumatore avrebbe accettato pattuizioni tanto gravose quali quelle risultanti dagli artt. 18 e 19 del contratto alla base del decreto ingiuntivo qui opposto (nel senso della necessaria lettura congiunta dei due articoli da ultimo richiamati si vedano l'art. 34, co. 1, cod. cons. -ai sensi del quale la vessatorietà di una clausola è valutata alla luce delle altre clausole del medesimo contratto- e Corte di giustizia, sent. 21 aprile
2016, C-377/14, Ernst Georg Radlinger e Helena Radlingerová); pattuizioni che attribuiscono al creditore il diritto di richiedere -a fronte dell'inadempimento- somme ben superiori al doppio della maggiorazione media dell'interesse moratorio rispetto all'interesse corrispettivo rilevata nell'area di mercato cui è riconducibile il contratto che viene in concreto in rilievo.
Né (a dispetto di quanto dedotto dall'opposta) una diversa conclusione può esser argomentata alla luce della richiesta di una penale in misura inferiore rispetto a quella astrattamente pattuita. La valutazione dell'abusività della clausola deve, infatti, essere condotta avendo riguardo all'astratto contenuto della pattuizione “indipendentemente dalla questione se il creditore persegua effettivamente la loro piena esecuzione” (Corte di giustizia, sent. 21 aprile 2016, C-377/14, Ernst
Georg Radlinger e Helena Radlingerová). Non sfugge che una simile conclusione risulta divergente rispetto a quella resa da Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597 in materia di interessi usurari
(secondo tale decisione, infatti, realizzatosi l'inadempimento, la valutazione di usurarietà deve essere svolta avendo riguardo al solo tasso che “di fatto” sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente e non, invece, a quello -pur eventualmente più elevato- pattuito). Tale divergenza, tuttavia, conferma l'esistenza di differenze tra la disciplina in materia di usura e quella in materia di pagina 12 di 16 clausole abusive concluse con il consumatore (ulteriormente giustificando, pertanto, la diversità dei parametri da utilizzare al fine della verifica della violazione dell'una o dell'altra) e conferma che la disciplina dettata a partire dall'art. 33 del codice del consumo è (secondo quanto meglio si dirà) improntata ad una deterrenza più intensa di quella prevista dal legislatore nazionale in materia di usura.
Ne discende l'abusività delle clausole in esame, non avendo la parte opposta offerto elementi idonei a superare la presunzione (relativa) risultante dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. e non potendo, in senso contrario, valorizzarsi (come invece prospettato dall'opposta) la specifica sottoscrizione prevista dall'art. 1341 c.c. A tale ultimo riguardo è sufficiente osservare che, in caso di contratto concluso con il consumatore, deve essere assicurata oltre (Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile 2020, n.
8268) alla tutela formale contemplata dall'art. 1341 c.c. (come precisato dal precedente di legittimità da ultimo richiamato, “In realtà, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art.
1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons.”), anche l'ulteriore tutela contemplata dall'art. 34, co. 4, cod. cons. (“Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”) e che la parte opposta non ha allegato (prima ancora che provato)
l'effettivo svolgimento di una trattativa individuale connotata da serietà, effettività ed individualità
(così come richiesto, tra le altre, da Cass., sez. 6-2, ord. 14 gennaio 2021, n. 497 e Cass., sez. 3, ord.
20 agosto 2010, n. 18785).
Alla luce del medesimo percorso argomentativo deve invece escludersi la vessatorietà delle clausole contenute agli articoli 23 e 24 del contratto prodotto quale documento 2 in sede monitoria. A fronte di un t.a.n. pari al 15,36%, infatti, tale contratto prevede, per il caso di decadenza dal beneficio del termine, il diritto al pagamento di un interesse moratorio pari al 14,60% (inferiore, pertanto, ai pattuiti interessi corrispettivi) ed una penale del 10% sul capitale residuo (avuto riguardo alla limitata entità della somma totale messa a disposizione del cliente -euro 1.500,00- ed alla natura revolving del credito concesso, ritiene questo Giudice che l'importo massimo della penale pattuita, pur ove sommato agli interessi moratori, sia tale da non comportare -ferma la eterogenea quantificazione delle somme dovute a titolo di interesse moratorio e di penale- il superamento del doppio della maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi praticati nell'area di mercato cui è riconducibile il contratto qui in esame).
3.2.3. Tanto detto occorre allora valutare quali siano le conseguenze dell'accertata vessatorietà delle clausole sin qui esaminate.
pagina 13 di 16 In proposito non può condividersi l'argomento impiegato dall'opposta già nella memoria depositata il giorno 06 settembre 2024 secondo il quale gli interessi sarebbero pur sempre dovuti anche se nella misura degli interessi corrispettivi pattuiti.
Infatti, al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva 93/13/CEE, i Giudici del Kirchberg hanno tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale in caso di accertata abusività di una clausola non essenziale per la sussistenza del contratto (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C
80/21, E.K., S.K.; Corte di giustizia, 7 novembre 2019, CC-349/18-351/18, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS); Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C 488/11, Persona_6
Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Español de Crédito SA). Ne è
[...] derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale
Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057,
Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
Sulla base di tale giurisprudenza deve quindi procedersi alla disapplicazione delle clausole sopra richiamate ed alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di interessi moratori.
Ne discende che, revocato il decreto ingiuntivo, il deve essere condannato al pagamento Parte_1 degli importi risultanti dai documenti in sede monitoria prodotti ai sensi dell'art. 50 t.u.b. previa espunzione (limitatamente agli importi richiesti con riferimento al contratto prodotto quale documento 8) delle somme ivi indicate come dovute per “penale per ritardato adempimento” ed
“indennità di contenzioso”.
Pertanto, fermo il credito azionato già in sede monitoria con riferimento al contratto prodotto quale documento 2, in relazione al contratto prodotto quale documento 8 è possibile ritenere esistente un credito pari a soli euro 36.436,74 (pari alla differenza tra l'importo complessivo indicato nel documento 13 e la somma -euro 2.876,14- degli importi ivi indicati come dovuti per indennità contenzioso e per penale per ritardato pagamento).
Il deve quindi essere condannato al pagamento della somma di euro 41.986,96, oltre Parte_1 interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. dal 3.5.2020 al saldo.
Non sono invece vessatorie le clausole relative alla determinazione del foro competente non risultando derogato il foro del consumatore (che, avuto riguardo agli atti depositati, risulta pure in concreto rispettato).
4. Tanto detto, ritiene questo Giudice di dovere espressamente esaminare anche l'eventuale abusività delle clausole di seguito indicate (precisandosi che tutte le clausole qui espressamente non esaminate pagina 14 di 16 non rilevano ai fini dell'oggetto del presente procedimento -cfr. Corte di giustizia, sent. 11 marzo
2020, C 511/17, . Controparte_7
4.1. Un simile esame si impone al fine di stabilizzare la presente decisione.
Ferme le precisazioni che saranno offerte dalla Corte di giustizia a fronte tanto dell'ordinanza della seconda sezione della Corte di cassazione del 26 aprile 2024 resa nel procedimento avente R.G. n.
1334/19 (pur relativa ad un giudizio diverso da quello di opposizione a decreto ingiuntivo), quanto dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 12 settembre 2024 (in dirittodelrisparmio.it), ritiene infatti questo Giudice che la giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-
421/14, Banco Primus SA) già consenta di valutare come superabile il giudicato formatosi (secondo le regole nazionali) anche nel caso di decreto ingiuntivo opposto ogni volta che non risulti in modo esplicito l'esame (eventualmente officioso) delle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto della decisione. Nella dimensione eurounitaria della tutela del consumatore, infatti, la preclusione alla superabilità del giudicato deve essere individuata non (come pure è stato autorevolmente sostenuto in dottrina) nel fatto che vi sia stato un contraddittorio pieno tra le parti, ma nel fatto che il giudice abbia condotto quella doverosa attività (sinteticamente richiamata al punto 3.1. della presente decisione) che è strumentale all'effettivo riequilibrio dell'asimmetria (anche processuale) esistente tra professionista e consumatore e che di tale attività abbia espressamente dato atto nella motivazione della decisione.
4.2. Tanto detto, deve pure preliminarmente precisarsi che in relazione alle clausole di seguito indicate non è stato effettuato alcun rilievo officioso. Tale circostanza, tuttavia, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio atteso che, in mancanza di domande di parte, il giudice è tenuto ad effettuare il rilievo (così da stimolare il contraddittorio) solo allorquando “constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto d'ufficio, che tale clausola presenta carattere abusivo”
(Corte di giustizia, sent. 21 febbraio 2013, C-472/11, e non nel caso in cui Parte_3
ritenga le clausole non abusive (ferma la possibilità per il consumatore di impugnare la presente decisione nella parte in cui è stata esclusa l'abusività delle pattuizioni di seguito indicate).
4.3. Ebbene, alla luce dei documenti depositati nel presente procedimento (ivi compresa la fase monitoria) occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 13 e 16 del contratto depositato in sede monitoria quale documento 2 ed alle clausole 3, 7, 8 ed 11 del contratto depositato in sede monitoria quale documento 8.
Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il pagina 15 di 16 necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto delle clausole “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile
2014, C-26/13, ; un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. Persona_7
12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_8
5. Pur essendo stata l'opposizione radicata sulla base di motivi infondati, il decreto ingiuntivo è stato revocato a fronte di (doverosa) iniziativa officiosa e il (stante l'impiego di clausole Parte_1
vessatorie) condannato al pagamento della somma indicata in dispositivo. Tali circostanze, unitamente alla novità delle questioni esaminate, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1809/2020 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del procuratore Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 41.986,96, oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dal CP_2
3.5.2020 al saldo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 28 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12913/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
Alessandro Ronga ( ) e Michele De Sica ( ), presso lo C.F._2 C.F._3
studio dei quali, in Aversa (CE), via Luca Prassicio n. 18, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( , in persona del procuratore rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'avv. Marco Rossi ( ), presso lo studio del quale, in Verona, vicolo S. C.F._4
Bernardino n. 5A, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note per la trattazione scritta depositate il
23.12.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1809/2020 con il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare a (che ha successivamente mutato la propria Controparte_1
ragione sociale in la somma di euro 49.218,95 (oltre interessi e spese del Controparte_3
procedimento monitorio) sulla base di due contratti dal medesimo conclusi con Parte_1
pagina 1 di 16 ND s.p.a (in particolare, contratto di apertura di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving n. 20089179839602 -in relazione al quale è stato azionato un credito di euro
5.550,22- e contratto di finanziamento n. 20089179839617 -in relazione al quale è stato azionato un credito di euro 43.668,75). L'opponente ha dedotto: 1) l'“incertezza della fonte negoziale della legittimazione” di atteso che dal tenore del ricorso presentato ai sensi degli artt. 633 Controparte_1
ss. c.p.c. non è dato comprendere se i crediti oggetto di causa siano stati trasferiti per effetto di una cessione di crediti in blocco o di una cessione di ramo d'azienda; 2) che “laddove parte convenuta, odierna opposta, riuscisse a dimostrare che uno (o entrambi) i due presunti crediti, siano pervenuti in forza del contratto di cessione in massa” non sussiste la prova dell'inclusione, nella cessione in favore dell'odierna opposta, dei crediti vantati nei propri confronti (in ragione della genericità del contratto di cessione che individua i crediti ceduti in modo tale da non consentire di verificare se tra gli stessi siano compresi pure quelli oggetto di causa); 3) la nullità del contratto di cessione dei crediti in blocco per indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto;
4) che “di contro, laddove parte convenuta, invece, riuscisse a dimostrare che uno (o entrambi) i due presunti crediti, siano pervenuti in forza del contratto di cessione di ramo d'azienda” non sussiste la prova dell'inclusione dei crediti vantati nei propri confronti dall'opposta tra i c.d. “crediti distressed”; 5) che la conclusione del contratto di prestito personale deve ritenersi non provata in conseguenza della mancata sottoscrizione, da parte del del documento prodotto in sede monitoria;
6) Parte_1
dedotto che il decreto ingiuntivo è “invalido in quanto fondato su prova scritta inidonea a documentare il titolo giustificativo del credito” (in particolare, secondo quanto si legge alla pagina 6 dell'atto introduttivo del presente giudizio, “i due estratti conto analitici depositati da parte ricorrente per le loro caratteristiche, non possono essere inclusi tra i documenti formati dallo stesso creditore, ai quali la legge attribuisce in via eccezionale efficacia probatoria in giudizio”).
richiesta l'assegnazione del termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di Controparte_1 mediazione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: i) che non può dubitarsi della propria titolarità del credito risultando depositato il contratto di cessione dei crediti in blocco (doc. 3 del fascicolo monitorio) e la lista dei crediti ceduti (doc. 2 depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dal quale risulta l'inclusione -tra quelli ceduti- pure dei crediti vantati nei confronti del;
cessione pure comunicata all'odierno opponente (docc. 4, 5, 11 e 12 del Parte_1 fascicolo monitorio); ii) che “la locuzione “è divenuta titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda” presente nel ricorso per decreto ingiuntivo è un mero refuso, tanto quanto ultronea è la produzione del doc. 6 monitorio” (p. 3 comparsa di costituzione); iii) che risulta provata (e non contestata) la conclusione del contratto di pagina 2 di 16 apertura di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving e l'utilizzazione della linea di credito concessa;
iv) che la mancata conclusione del contratto di finanziamento è contraddetta dal documento contrattuale (doc. 3 che integra delle pagine mancanti -7/10-8/10- il documento 8 del fascicolo monitorio) dal quale risulta la sottoscrizione del v) che l'esistenza e l'entità del Parte_1
credito sono state provate sin dalla fase monitoria, nella quale sono stati prodotti sia i contratti, sia – per entrambi i rapporti - gli estratti conto ex art. 50 t.u.b., i quali, a dispetto di quanto si legge nell'atto di citazione in opposizione, sono, in realtà, estratti analitici che rappresentano tutte le movimentazioni relative ai rapporti contrattuali, dovendo peraltro tenersi conto che “per i CP_ finanziamenti personali come quello azionato da (similmente ai mutui e, più in generale, ai finanziamenti a rimborso prestabilito) non è neppure necessaria la produzione dell'e/c certificato ex art. 50 Tub ai fini della prova del credito in quanto il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende – come nelle aperture di credito in c/c – dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post con gli e/c”; vi) che, provato il titolo del credito ed allegato l'inadempimento, grava sul debitore (il quale non ha formulato alcuna specifica contestazione in merito alle singole annotazioni contabili contenute negli estratti conto) l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui diritto (tra le altre, Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Per il caso di accoglimento dell'opposizione, l'opposta ha chiesto la condanna del alla Parte_1
restituzione delle somme dallo stesso indebitamente percepite o, in via di ulteriore subordine, delle somme delle quali lo stesso si è ingiustificatamente arricchito (art. 2041 cc).
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (non risultando depositato l'allegato
A al contratto di cessione di crediti), concessi il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (mediante la nota per la trattazione scritta in funzione dell'udienza del
12.10.2021 l'opponente ha eccepito l'irritualità del tentativo di mediazione esperito non essendo l'opposta comparsa per il tramite del proprio legale rappresentante ovvero di un procuratore speciale) e, successivamente, quelli per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c.,
è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato il Giudice istruttore ed effettuato (con provvedimento del 09 luglio 2024) il doveroso rilievo officioso sul quale ci si soffermerà nel prosieguo, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 07.01.2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. I motivi di opposizione proposti dal sono infondati. Ciò nonostante, in conseguenza Parte_1 delle questioni doverosamente esaminate d'ufficio (previa sottoposizione al contraddittorio delle parti), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore della parte opposta, della sola somma indicata in dispositivo.
pagina 3 di 16 2.1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio per non esservi stata rituale partecipazione all'obbligatorio tentativo di mediazione da parte dell'opposta. L'eccezione risulta infondata sulla base dello stesso precedente di legittimità citato dal
(Cass., sez. 3, sent. 27 marzo 2019, n. 8473) e della procura speciale rilasciata all'avv. Parte_1
Susanna Pietrosanti e qui prodotta dalla creditrice. Mediante tale procura (rilasciata il giorno
01.12.2020 e, pertanto, prima della instaurazione del tentativo di mediazione), infatti, l'avv. Marco
Rossi (investito dal procuratore di anche del potere di “transigere e Controparte_4 conciliare, anche in sede di mediazione, con la facoltà di farsi sostituire e assistere”) ha conferito - tra gli altri - all'avv. Pietrosanti il potere “nel procedimento di mediazione promosso da CP_1 nei confronti di presso l'Organismo di Mediazione CONCILIA
[...] Parte_1
LEX” di “conciliare, transigere, rinunziare, di farsi sostituire e delegare, di riscuotere in mia vece
e darne quietanza, di sottoscrivere in nome e per conto mio un accordo di conciliazione e porre in essere qualunque atto utile o necessario all'espletamento del presente incarico, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato”. Secondo l'opponente tale procura non sarebbe conforme a quella richiesta dal citato precedente di legittimità, che richiederebbe una procura speciale conferita con autentica notarile. Un tale assunto non può tuttavia essere condiviso. Con la decisione da ultimo richiamata, infatti, la Suprema Corte, lungi dal richiedere, per la valida partecipazione alla mediazione, una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale, si è limitata ad escludere la possibilità, per il difensore, di partecipare alla mediazione sulla base di una mera procura alle liti
(che attribuisce un mero potere processuale), occorrendo, invece, una procura ad hoc avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre del diritto sostanziale;
conferimento in concreto sussistente ove si consideri sia l'esplicito riferimento ai poteri di conciliare e transigere, sia il fatto che tali poteri risultano conferiti mediante una procura rilasciata per la mediazione (sì che i poteri di conciliazione e transazione ivi richiamati non possono che ricomprendere pure quel potere di disposizione sostanziale del diritto che costituisce presupposto per la positiva definizione del procedimento di mediazione).
L'opponente ha poi lamentato l'improcedibilità della domanda essendo “insufficiente la celebrazione di un mero incontro informativo delle parti avanti al mediatore, senza cioè svolgere alcuna concreta attività di mediazione”. Al riguardo è sufficiente osservare come, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, la condizione di procedibilità debba ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore qualora una o entrambe le parti, dopo essere state dal mediatore adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a pagina 4 di 16 procedere (v. Cass., sez. 3, sent. 8 giugno 2020, n. 10846; Cass., sez. 3, sent. 27 marzo 2019, n.
8473).
2.2. Con riferimento ai motivi di opposizione sopra indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) (esaminabili congiuntamente) occorre premettere che, pur se con formulazione non univoca (“carenza di legittimazione attiva della carenza di titolarità da parte della dei due CP_1 CP_1 presunti crediti”) ben apprezzabile alla luce della differenza esistente tra legittimazione processuale e titolarità del diritto (sul punto, di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez.
3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814), l'opponente ha in realtà inteso contestare solo la titolarità dei crediti in capo alla controparte.
Tanto detto, occorre pure precisare che, avuto sempre riguardo al tenore degli atti di parte, il non ha, in modo puntuale, contestato la stessa esistenza del contratto di cessione ma, in Parte_1
modo alquanto generico, ha, nella sostanza, dedotto che i crediti in origine vantati nei propri confronti da ND Banca s.p.a. non sarebbero stati oggetto di cessione in favore dell'odierna opposta (sulla distinzione appena delineata si vedano, di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio
2024, n. 5478 e Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944).
Ebbene, il motivo di opposizione non può essere accolto.
Secondo quanto risulta dalla documentazione depositata, i crediti in origine vantati nei confronti dell'opponente da ND Banca s.p.a. sono stati ceduti ad per effetto di un Controparte_1
contratto di cessione di crediti in blocco. In particolare, sin dalla fase monitoria, l'odierna opposta ha: 1) prodotto il contratto di cessione (doc. 3 del fascicolo monitorio) dal quale risulta che
ND Banca s.p.a. ha ceduto a i crediti individuati nell'allegato A del presente Controparte_1
contratto; 2) documentato la notificazione dell'avvenuta cessione mediante raccomandate ricevute dal destinatario il 24.10.2019 (doc. 4, 5, 9, 10, 11 e 12 del fascicolo monitorio); 3) in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., depositato l'elenco completo dei crediti ceduti (recante il nominativo dell'odierno opponente oltre che gli estremi numerici dei rapporti oggetto di causa) in relazione al quale il non ha svolto alcuna contestazione. Fermo il Parte_1
carattere assorbente delle considerazioni che precedono, non può non osservarsi come la stessa disponibilità dei documenti contrattuali (non soggetti ad alcun regime di pubblicità) e dei documenti
“ex art. 50 t.u.b.” formati dalla cedente siano (a maggior ragione ove letti alla luce dei documenti da ultimo richiamati) elementi idonei a ritenere provata (almeno) mediante presunzioni la conclusione del contratto di cessione in blocco di crediti comprensivo pure dei crediti oggetto del presente giudizio (quanto alla possibilità di provare per presunzioni il contratto di cessione di crediti in blocco si veda, tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944).
pagina 5 di 16 Le considerazioni che precedono (relative alla prova della conclusione di un contratto di cessione di crediti in blocco tra i quali vi sono pure i crediti in funzione dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo) comportano superamento pure del motivo di opposizione relativo alla nullità del contratto di cessione per indeterminatezza (dell'oggetto in ragione della mancata puntuale individuazione di crediti ceduti).
2.3. Infondato è pure il motivo di opposizione sopra riportato al numero 5).
Il risulta infatti aver sottoscritto la pagina 8 del contratto di finanziamento n. Parte_1
20089179839617 (pagina dall'opposta prodotta mediante il documento 3 depositato all'atto della propria costituzione); sottoscrizione che non è stata disconosciuta dall'opponente.
2.4. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 6) è sufficiente osservare che la documentazione depositata in sede monitoria risulta conforme a quella richiesta per legge, avendo l'odierna opposta già in quella sede depositato documenti (nn. 7 e 13) conformi a quelli richiesti dall'art. 50 t.u.b., nonché copie dei contratti.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, è peraltro appena il caso di osservare come, secondo condivisa, consolidata giurisprudenza di legittimità, quello instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. è un giudizio di cognizione volto non, solo, ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma -anche- ad esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954;
Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184). Ne discende che, ove pure la doglianza qui in esame fosse fondata (ciò che, per quanto detto, non è), dovrebbe comunque essere esaminata nel merito la domanda proposta già in sede monitoria (previa dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo cui, comunque, si perverrà per effetto delle questioni oggetto di rilievo d'ufficio).
Quanto alla dedotta inidoneità degli estratti conto depositati dall'opposta a provare il credito anche nel giudizio di opposizione (in particolare, si veda la pagina 6 dell'atto introduttivo del presente giudizio) deve osservarsi quanto segue.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti- avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Ne discende che, pur se formalmente attore, l'opponente è, nella sostanza, convenuto, sì che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve presentare “tutti i requisiti formali previsti dagli articoli 163
e 163-bis c.p.c., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal
pagina 6 di 16 terzo comma n. 4 dell'articolo 163 c.p.c., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare i requisiti di cui all'articolo 167 c.p.c.
(Cass. 20 ottobre 2006, n. 22528)” (Cass., sez. 1, ord. 24 dicembre 2020, n. 29577). Ebbene, ritiene questo Giudice che in tanto l'opponente può prendere “posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti a fondamento della domanda” (art. 167, co. 1, c.p.c.), producendosi -in caso contrario-
l'effetto della non contestazione cui ha riguardo l'art. 115, co. 1, c.p.c., in quanto, nel proporre - mediante il ricorso disciplinato a partire dall'art. 633 c.p.c.- la domanda, il creditore-opposto abbia prodotto l'”estratto conto” previsto dall'art. 50 t.u.b. il quale (a differenza del mero “estratto di saldaconto” cui faceva riferimento l'art. 102, l. 7 marzo 1938, n. 141), non può non consistere che in
“una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto” (art. 119 t.u.b.). Difatti
l'analiticità dell'estratto conto cui fa riferimento l'art. 50 t.u.b. consente al debitore che proponga opposizione avverso il decreto ingiuntivo “una contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso”. Ne consegue che allorquando la domanda proposta in sede monitoria sia fondata su documentazione che consenta un pieno “controllo in ordine alle poste considerate e ai conteggi compiuti” (Cass., S. U., sent. 18 luglio 1994, n. 6707) l'opponente sarà onerato (pena la produzione degli effetti della non contestazione) della puntuale contestazione delle deduzioni svolte dal creditore-ricorrente e (solo) in tal caso può trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'estratto conto previsto dall'art. 50 t.u.b. “non costituisce di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista (Cass. 3 maggio 2011, n. 9695): principio che si esplica ulteriormente nell'affermazione, di cui pure il giudice del rinvio dovrà tener conto, secondo cui, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. 6 giugno 2018, n. 14640)” (Cass., sez. 1, ord. 24 dicembre 2020, n. 29577).
In definitiva l'estratto ex art. 50 t.u.b. (idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo) può assolvere all'onere di provare l'entità del credito anche nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. allorquando l'opponente si sia limitato “a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale” (Cass., sez. 3, ord. 10 maggio 2024, n. 12818).
pagina 7 di 16 Ebbene, la genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente consente, alla luce della richiamata giurisprudenza, di ritenere sufficientemente provata l'entità del credito sulla base dei documenti già depositato in sede monitoria.
3. Tanto detto con riferimento ai motivi alla base dell'opposizione, occorre ora esaminare le questioni sollevate d'ufficio con il provvedimento adottato il 09 luglio 2024.
3.1. Come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Parte_2
w Bielsku Białej). In particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto
[...]
e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22,
[...]
nonchè, già, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, , il Controparte_5 CP_6
giudice è tenuto ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_7
. La Corte di giustizia ha anche, in più occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare
[...]
poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C 170/21, Profi Credit Bulgaria
EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Corte di giustizia, 9 novembre Persona_1
2010, C-137/08, ; ii) il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le Persona_2 questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM; Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, ; iii) il giudice non può dichiarare Parte_3
l'abusività della clausola ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-
80/21, E.K., S.K; Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon . CP_6
3.2. Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività delle clausole mediante le quali sono state pattuite le somme dovute a titolo di interessi moratori (segnatamente, artt. 18 e 19 del contratto prodotto in sede monitoria quale documento 8 - integrato con il doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta - e artt. 23 e 24 del contratto prodotto in sede monitoria quale documento 2).
3.2.1. A fronte del rilievo officioso la parte opponente ha dichiarato di volersi avvalere della disciplina eurounitaria a tutela del consumatore, mentre la parte opposta -con la memoria depositata in data 06 settembre 2024- ha escluso la presenza di clausole vessatorie nel contratto, osservando: i) che gli interessi previsti in caso di inadempimento risultano al di sotto della soglia prevista dalla pagina 8 di 16 legislazione in materia di usura;
ii) che la penale per decadenza dal beneficio del termine è stata addebitata in misura inferiore a quanto contrattualmente previsto;
iii) che tali pattuizioni sono state specificamente approvate;
iv) che, in ogni caso, ove pure dovessero risultare vessatorie le clausole relative agli interessi moratori, i medesimi interessi sarebbero pur sempre dovuti nella misura degli interessi corrispettivi;
v) “l'illegittimità dell'acquisizione officiosa delle rilevazioni statistiche condotte da Banca d'Italia quanto alla maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi”.
3.2.2. Gli argomenti svolti dalla parte opposta non sono condivisibili.
3.2.2.1. La tesi (centrale nelle argomentazioni dell'opposta) secondo la quale la vessatorietà (art. 33, cod. cons.) delle clausole oggetto di rilievo officioso dovrebbe essere esclusa non sussistendo superamento della soglia in materia di usura non può essere condivisa, non convincendo la prospettata equivalenza dei parametri alla stregua dei quali ritenere violata la disciplina recata dalla l. n. 108/96 e quella contenuta nel codice del consumo. Infatti, tenuto presente che l'art. 33 cod. cons. pone una mera presunzione relativa, la prospettata equivalenza comporta: i) o la giuridica possibilità di un interesse moratorio superiore rispetto a quello usurario e, tuttavia, lecito (ciò che, in verità, pare difficilmente argomentabile); ii) ovvero che quella prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f) cod. cons. non è una presunzione relativa, ma assoluta (ciò che, tuttavia, risulta in aperto contrasto con la lettera dell'art. 33, cod. cons.).
Fermo il carattere assorbente della considerazione appena svolta e fermo quanto si dirà con riferimento agli interessi corrispettivi, non può del resto non osservarsi che l'eventuale fissazione legale di una soglia per gli interessi di mora non contrasta con la direttiva 93/13/CEE (segnatamente, con l'art.
6.1 di tale direttiva) se e nella misura in cui tale soglia non precluda al giudice di esaminare la possibile abusività della clausola relativa ai medesimi interessi di mora (Corte di giustizia, sent. 21 gennaio 2015, C-482/13, Unicaja Banco, SA).
A dispetto di quanto osservato dall'opposta, pertanto, il mancato superamento della soglia in materia di usura non comporta, di per sè, la mancata vessatorietà delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons.
3.2.2.2. Con riferimento al parametro in base al quale apprezzare l'abusività delle clausole previste dalla disposizione da ultimo richiamata non può non farsi riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale: i) “per appurare se una clausola determini un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il contratto collochi
pagina 9 di 16 il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, ; ii) al fine di Persona_3 valutare se il significativo squilibrio sia stato creato «malgrado il requisito della buona fede» “il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013,
C-415/11, . Persona_3
Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, questo Giudice ritiene sussistente il “significativo squilibrio” nel caso in cui siano stati pattuiti interessi moratori in misura superiore rispetto agli interessi corrispettivi (art. 1224, co. 1, c.c.).
Il secondo requisito indicato dalla Corte di giustizia presenta invece un contenuto più sfuggente, imponendo il riferimento a clausole generali (lealtà ed equità) oltre che ad una valutazione di ragionevolezza. Ritiene tuttavia questo Giudice che la soglia dell'abusività delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. non possa coincidere con la soglia prevista dalla legislazione in materia di usura. Il professionista (o l'imprenditore) che si avvalga di interessi usurari, infatti, non è un professionista (o un imprenditore) che (per riprendere le parole della Corte) conclude il contratto contravvenendo ai principi di lealtà ed equità, ma è un imprenditore che integra un delitto. Ne deriva che la soglia della vessatorietà ex art. 33, co. 2, lett. f) non può che essere inferiore rispetto a quella prevista dalla legislazione in materia di usura.
Piuttosto, il riferimento alla ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola come quella effettivamente pattuita induce a valorizzare, quale parametro per la valutazione della abusività delle clausole in esame, la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto (maggiorazione risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie periodicamente condotte dalla Banca d'Italia,
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze). A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. Questo Giudice non intende predicare un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola (anche perchè, almeno sino all'ultimo trimestre del 2017, la rilevazione è stata condotta in modo omogeneo per qualsivoglia tipo contrattuale riconducibile all'ampia categoria dei “contratti di credito”), ma ritiene che la richiamata rilevazione sia il parametro (pur valutabile con una qualche elasticità) meglio in grado di disvelare la abusività/non abusività delle clausole in esame. Nello
pagina 10 di 16 stesso senso risulta del resto orientato, da tempo, l'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746 che, con ampi riferimenti a pregresse decisioni del medesimo arbitro, esclude tuttavia l'operatività di automatismi), nonchè il Tribunal Supremo spagnolo (tra le altre, sentenze 8 settembre 2015, n. 469 e 22 aprile 2014, n. 265).
3.2.2.3. Tanto detto con riferimento ai parametri utilizzabili per la valutazione dell'abusività della clausola in esame, occorre allora verificare sulla base di quali modalità sia possibile acquisire nel presente giudizio le richiamate rilevazioni statistiche condotte dalla Banca d'Italia d'intesa con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In proposito questo Giudice ritiene di poter acquisire d'ufficio tali rilevazioni alla luce del principio di equivalenza (affermato già da Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1976, C-33/76,
[...]
e dalla medesima Corte costantemente ribadito -in materia di tutela del Persona_4
consumatore, v., tra le tante, Corte di giustizia, sent. 4 giugno 2015, C-497/13, Persona_1 nonché la decisione di seguito indicata); principio in base al quale, ferma l'autonomia procedurale, gli Stati membri, nel disciplinare le modalità processuali di tutela di una situazione sostanziale di origine eurounitaria devono prevedere regole che “non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno” (Corte di giustizia, sent. 10 settembre
2014, C-34/13, ). Persona_5
In particolare, se è vero che le discipline in materia di usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata
Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già, Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2009, C 40/08, Controparte_8 secondo la quale l'art. 6 della direttiva 93/13/CEE “deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico” e Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2006, C 168/05,
Elisa María Mostaza Claro) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia “o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una
CTU contabile” (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29240; in termini, Cass., sez. 1, ord. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n. 8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi moratori pattuiti col consumatore il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
pagina 11 di 16 3.2.2.4. Tanto detto, avuto riguardo al momento della conclusione dei contratti in base ai quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, le richiamate rilevazioni statistiche indicano che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1% - in relazione al contratto di credito revolving – ed al 3,1% in relazione al contratto di prestito personale.
Ebbene, con riferimento al contratto prodotto in sede monitoria quale documento 8 (integrato dal doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) a fronte di un t.a.n. pari al 9,25%, il contratto quantifica (art. 19) le somme dovute in conseguenza della decadenza dal beneficio del termine in un importo pari al capitale residuo dovuto maggiorato di una penale del 10% con facoltà per il finanziatore di addebitare pure un tasso di interesse di mora pari al 14,60%, nonché (art. 18 del contratto) una penale dell'8% sulle mensilità scadute ed impagate.
Considerata la richiamata maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, non può (quanto al caso concreto) non ritenersi integrata la presunzione relativa prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons., dovendo ragionevolmente escludersi che, a fronte di un negoziato individuale condotto secondo lealtà ed equità, il consumatore avrebbe accettato pattuizioni tanto gravose quali quelle risultanti dagli artt. 18 e 19 del contratto alla base del decreto ingiuntivo qui opposto (nel senso della necessaria lettura congiunta dei due articoli da ultimo richiamati si vedano l'art. 34, co. 1, cod. cons. -ai sensi del quale la vessatorietà di una clausola è valutata alla luce delle altre clausole del medesimo contratto- e Corte di giustizia, sent. 21 aprile
2016, C-377/14, Ernst Georg Radlinger e Helena Radlingerová); pattuizioni che attribuiscono al creditore il diritto di richiedere -a fronte dell'inadempimento- somme ben superiori al doppio della maggiorazione media dell'interesse moratorio rispetto all'interesse corrispettivo rilevata nell'area di mercato cui è riconducibile il contratto che viene in concreto in rilievo.
Né (a dispetto di quanto dedotto dall'opposta) una diversa conclusione può esser argomentata alla luce della richiesta di una penale in misura inferiore rispetto a quella astrattamente pattuita. La valutazione dell'abusività della clausola deve, infatti, essere condotta avendo riguardo all'astratto contenuto della pattuizione “indipendentemente dalla questione se il creditore persegua effettivamente la loro piena esecuzione” (Corte di giustizia, sent. 21 aprile 2016, C-377/14, Ernst
Georg Radlinger e Helena Radlingerová). Non sfugge che una simile conclusione risulta divergente rispetto a quella resa da Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597 in materia di interessi usurari
(secondo tale decisione, infatti, realizzatosi l'inadempimento, la valutazione di usurarietà deve essere svolta avendo riguardo al solo tasso che “di fatto” sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente e non, invece, a quello -pur eventualmente più elevato- pattuito). Tale divergenza, tuttavia, conferma l'esistenza di differenze tra la disciplina in materia di usura e quella in materia di pagina 12 di 16 clausole abusive concluse con il consumatore (ulteriormente giustificando, pertanto, la diversità dei parametri da utilizzare al fine della verifica della violazione dell'una o dell'altra) e conferma che la disciplina dettata a partire dall'art. 33 del codice del consumo è (secondo quanto meglio si dirà) improntata ad una deterrenza più intensa di quella prevista dal legislatore nazionale in materia di usura.
Ne discende l'abusività delle clausole in esame, non avendo la parte opposta offerto elementi idonei a superare la presunzione (relativa) risultante dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. e non potendo, in senso contrario, valorizzarsi (come invece prospettato dall'opposta) la specifica sottoscrizione prevista dall'art. 1341 c.c. A tale ultimo riguardo è sufficiente osservare che, in caso di contratto concluso con il consumatore, deve essere assicurata oltre (Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile 2020, n.
8268) alla tutela formale contemplata dall'art. 1341 c.c. (come precisato dal precedente di legittimità da ultimo richiamato, “In realtà, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art.
1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons.”), anche l'ulteriore tutela contemplata dall'art. 34, co. 4, cod. cons. (“Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”) e che la parte opposta non ha allegato (prima ancora che provato)
l'effettivo svolgimento di una trattativa individuale connotata da serietà, effettività ed individualità
(così come richiesto, tra le altre, da Cass., sez. 6-2, ord. 14 gennaio 2021, n. 497 e Cass., sez. 3, ord.
20 agosto 2010, n. 18785).
Alla luce del medesimo percorso argomentativo deve invece escludersi la vessatorietà delle clausole contenute agli articoli 23 e 24 del contratto prodotto quale documento 2 in sede monitoria. A fronte di un t.a.n. pari al 15,36%, infatti, tale contratto prevede, per il caso di decadenza dal beneficio del termine, il diritto al pagamento di un interesse moratorio pari al 14,60% (inferiore, pertanto, ai pattuiti interessi corrispettivi) ed una penale del 10% sul capitale residuo (avuto riguardo alla limitata entità della somma totale messa a disposizione del cliente -euro 1.500,00- ed alla natura revolving del credito concesso, ritiene questo Giudice che l'importo massimo della penale pattuita, pur ove sommato agli interessi moratori, sia tale da non comportare -ferma la eterogenea quantificazione delle somme dovute a titolo di interesse moratorio e di penale- il superamento del doppio della maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi praticati nell'area di mercato cui è riconducibile il contratto qui in esame).
3.2.3. Tanto detto occorre allora valutare quali siano le conseguenze dell'accertata vessatorietà delle clausole sin qui esaminate.
pagina 13 di 16 In proposito non può condividersi l'argomento impiegato dall'opposta già nella memoria depositata il giorno 06 settembre 2024 secondo il quale gli interessi sarebbero pur sempre dovuti anche se nella misura degli interessi corrispettivi pattuiti.
Infatti, al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva 93/13/CEE, i Giudici del Kirchberg hanno tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale in caso di accertata abusività di una clausola non essenziale per la sussistenza del contratto (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C
80/21, E.K., S.K.; Corte di giustizia, 7 novembre 2019, CC-349/18-351/18, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS); Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C 488/11, Persona_6
Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Español de Crédito SA). Ne è
[...] derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale
Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057,
Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
Sulla base di tale giurisprudenza deve quindi procedersi alla disapplicazione delle clausole sopra richiamate ed alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di interessi moratori.
Ne discende che, revocato il decreto ingiuntivo, il deve essere condannato al pagamento Parte_1 degli importi risultanti dai documenti in sede monitoria prodotti ai sensi dell'art. 50 t.u.b. previa espunzione (limitatamente agli importi richiesti con riferimento al contratto prodotto quale documento 8) delle somme ivi indicate come dovute per “penale per ritardato adempimento” ed
“indennità di contenzioso”.
Pertanto, fermo il credito azionato già in sede monitoria con riferimento al contratto prodotto quale documento 2, in relazione al contratto prodotto quale documento 8 è possibile ritenere esistente un credito pari a soli euro 36.436,74 (pari alla differenza tra l'importo complessivo indicato nel documento 13 e la somma -euro 2.876,14- degli importi ivi indicati come dovuti per indennità contenzioso e per penale per ritardato pagamento).
Il deve quindi essere condannato al pagamento della somma di euro 41.986,96, oltre Parte_1 interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. dal 3.5.2020 al saldo.
Non sono invece vessatorie le clausole relative alla determinazione del foro competente non risultando derogato il foro del consumatore (che, avuto riguardo agli atti depositati, risulta pure in concreto rispettato).
4. Tanto detto, ritiene questo Giudice di dovere espressamente esaminare anche l'eventuale abusività delle clausole di seguito indicate (precisandosi che tutte le clausole qui espressamente non esaminate pagina 14 di 16 non rilevano ai fini dell'oggetto del presente procedimento -cfr. Corte di giustizia, sent. 11 marzo
2020, C 511/17, . Controparte_7
4.1. Un simile esame si impone al fine di stabilizzare la presente decisione.
Ferme le precisazioni che saranno offerte dalla Corte di giustizia a fronte tanto dell'ordinanza della seconda sezione della Corte di cassazione del 26 aprile 2024 resa nel procedimento avente R.G. n.
1334/19 (pur relativa ad un giudizio diverso da quello di opposizione a decreto ingiuntivo), quanto dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 12 settembre 2024 (in dirittodelrisparmio.it), ritiene infatti questo Giudice che la giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-
421/14, Banco Primus SA) già consenta di valutare come superabile il giudicato formatosi (secondo le regole nazionali) anche nel caso di decreto ingiuntivo opposto ogni volta che non risulti in modo esplicito l'esame (eventualmente officioso) delle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto della decisione. Nella dimensione eurounitaria della tutela del consumatore, infatti, la preclusione alla superabilità del giudicato deve essere individuata non (come pure è stato autorevolmente sostenuto in dottrina) nel fatto che vi sia stato un contraddittorio pieno tra le parti, ma nel fatto che il giudice abbia condotto quella doverosa attività (sinteticamente richiamata al punto 3.1. della presente decisione) che è strumentale all'effettivo riequilibrio dell'asimmetria (anche processuale) esistente tra professionista e consumatore e che di tale attività abbia espressamente dato atto nella motivazione della decisione.
4.2. Tanto detto, deve pure preliminarmente precisarsi che in relazione alle clausole di seguito indicate non è stato effettuato alcun rilievo officioso. Tale circostanza, tuttavia, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio atteso che, in mancanza di domande di parte, il giudice è tenuto ad effettuare il rilievo (così da stimolare il contraddittorio) solo allorquando “constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto d'ufficio, che tale clausola presenta carattere abusivo”
(Corte di giustizia, sent. 21 febbraio 2013, C-472/11, e non nel caso in cui Parte_3
ritenga le clausole non abusive (ferma la possibilità per il consumatore di impugnare la presente decisione nella parte in cui è stata esclusa l'abusività delle pattuizioni di seguito indicate).
4.3. Ebbene, alla luce dei documenti depositati nel presente procedimento (ivi compresa la fase monitoria) occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 13 e 16 del contratto depositato in sede monitoria quale documento 2 ed alle clausole 3, 7, 8 ed 11 del contratto depositato in sede monitoria quale documento 8.
Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il pagina 15 di 16 necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto delle clausole “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile
2014, C-26/13, ; un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. Persona_7
12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_8
5. Pur essendo stata l'opposizione radicata sulla base di motivi infondati, il decreto ingiuntivo è stato revocato a fronte di (doverosa) iniziativa officiosa e il (stante l'impiego di clausole Parte_1
vessatorie) condannato al pagamento della somma indicata in dispositivo. Tali circostanze, unitamente alla novità delle questioni esaminate, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1809/2020 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del procuratore Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 41.986,96, oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dal CP_2
3.5.2020 al saldo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 28 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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