Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 19 febbraio 2025, iscritta al n. 400 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , elet- Parte_1 C.F._1 tivamente domiciliata in Grotte di Castro (VT), alla Via Roma n. 65, presso lo stu- dio dell'Avv. Angelo Di Silvio che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Montefiascone (VT), al C.F._2
Corso Cavour n. 108, presso lo studio dell'Avv. Andrea Danti che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 29 aprile e 10 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 1° settembre 1990 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bagnoregio (VT), parte II, serie A, n. 11); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concor- dato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici, condizioni che rego- leranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi re- stando i reciproci obblighi di Legge;
2. Il IG diverrà unico proprietario dell'attuale dimora famigliare Parte_2
e degli arredi ivi presenti, sita in Montefiascone (VT), Via Orvietana n. 36 piano 4, int. 8, distinta al N.C.E.U. al Fg. 27, Part.lla n. 90, sub 16 (categoria A/3), compreso il sottostante garage sito al civico n. 38 della medesima via, distinto al N.C.E.U. al
Fg. 27, Part.lla n. 90, sub 5 (categoria C/6) al versamento della somma di €
50.000,00 (cinquantamila/00) in favore della IG.r quale liquidazione Parte_1
della quota di comproprietà ed a tacitazione di ogni pretesa presente e futura sull'immobile; detta separazione è finalizzata alla risoluzione della crisi coniugale;
3. Il versamento della somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00), quale liquidazione della quota di comproprietà ed a tacitazione di ogni pretesa presente e futura sull'immobile descritto al punto 2, dovrà essere effettuata dal IG Parte_2
in favore della IG.r entro 3 mesi dall'omologa del presente accordo, Parte_1
in particolare entro 3 mesi dalla omologa della sentenza di cessazione civile degli effetti del matrimonio concordatario, alla presenza di un Notaio prescelto dal IG.
e previamente comunicato alla IG.r Pt_2 Pt_1
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4. I buoni postali cointestati presso identificati come sopra, Controparte_1
saranno incassati, alla loro naturale scadenza, dal IG. e nessuna Parte_2
pretesa di natura economica, presente e futura, potrà essere avanzata, in rapporto ad essi, dalla IG.r ; Parte_1
5. I coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
6. I coniugi si dànno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Bagno- regio (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
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P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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