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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4475 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 2008 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 25.06.2025, a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Laura
Crisanti (c.f. ) e l'avvocato Claudio Rea (c.f. C.F._2
), che la rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._3
APPELLANTE -
E
(c.f. ) CP_1 C.F._4
(c.f. ) CP_2 C.F._5 elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Francesco
Guerrera (c.f. che li rappresenta e difende per procura in atti - C.F._6
APPELLATI-
OGGETTO: appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2
avverso l'ordinanza cron. n. 351/2025, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di
[...]
Velletri, il 15.01.2025, a definizione del giudizio recante n° R.G. 5385/2024 promosso da e nei confronti di - sfratto per morosità - CP_1 CP_2 Parte_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 28.12.2024, e intimano CP_1 CP_2
sfratto per morosità a citandola per la convalida, dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Velletri, per l'udienza del 28.11.2024.
Gli attori allegano:
- di essere proprietari dell'immobile in Grottaferrata (Roma), Via Isonzo 106, concesso in locazione, per uso abitativo, a con contratto sottoscritto in data Parte_1
01.05.2024, a far data dal 01.05.2024 e sino al 30.04.2027, salvo rinnovo biennale, contratto registrato il 02.05. 2024 e soggetto al regime fiscale della c.d. “cedolare secca”;
- il canone convenuto in contratto è pari a euro 3.000,00 annui, da corrispondersi in dodici rate mensili anticipate, ciascuna di euro 250,00;
- la conduttrice non ha corrisposto i canoni relativi ai mesi di settembre ed ottobre 2024, per un totale di euro 500,00 e diffidata a farlo, non ha sanato la morosità.
All'udienza di prima comparizione fissata d'ufficio al 04.12.2024, la parte intimante chiede rinvio per produrre la relata di ritorno della notifica dell'atto di intimazione e dichiara l'aggravamento della morosità iniziale intimata, giunta al maggior importo di euro 750,00.
La causa è rinviata, per il deposito della cartolina attestante la notifica dell'atto di intimazione, alla udienza del 15.01.2025, all'esito della quale, nella mancata partecipazione della conduttrice, viene emessa la ordinanza impugnata, che definisce il giudizio come di seguito:
<< CONVALIDA lo sfratto per morosità ORDINA all'intimato di rilasciare l'immobile
libero da persone e cose in favore degli intimanti in solido e fissa la data per
l'esecuzione del rilascio al 15/02/2025 tenuto conto della durata della morosità>>.
Con ricorso iscritto a ruolo il 10.04.2025 e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, propone appello avverso la Parte_1
ordinanza di convalida di sfratto e rassegna le seguenti conclusioni.
<<in via preliminare disporre la sospensione del provvedimento impugnato in quanto < i>
l'opposizione è manifestamente fondata su prova documentale inconfutabile e di pronta soluzione già sulla base degli atti, sussistendo anche un grave ed irreparabile possibile pregiudizio per la parte opponente ove si procedesse all'esecuzione;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 - Nel merito in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnato provvedimento emesso dal Tribunale di Velletri (…) a verbale del 15.01.2025 cron.351/2025 a definizione della causa avente ruolo generale n. 5385/2024, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e di ogni eventuale atto consequenziale:
- Accertare e dichiarare la nullità e/o la riforma del provvedimento sopra menzionato perché dichiarato in assenza di regolare e legittimo contraddittorio;
- Rinviare la causa al primo grado di giudizio, in concreto non espletato, non essendo stato posto il conduttore in condizione di parteciparvi e soprattutto di chiedere, come è sua intenzione, il termine di grazia per sanare la morosità e così impedire lo sfratto;
- Con vittoria di spese e compensi professionali come per Legge>>.
Con comparsa depositata il 29.05.2025, si costituiscono gli appellati;
resistono alla impugnazione e rassegnano le seguenti conclusioni:
<in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, per mancanza dei presupposti di legge per la relativa concessione;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. e per avere introdotto l'appello con ricorso anziché con atto di citazione, privando gli appellati dei loro diritti come nascenti dalle formule, inviti ed avvertimenti da formalizzarsi con atto di citazione;
nel merito, rigettare integralmente
l'avverso appello in quanto infondato in fatto e diritto e non provato e per l'effetto confermare nella sua interezza il provvedimento di Convalida appellato (…), con vittoria di spese del presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge>>.
L'appellante articola tre motivi di appello.
1) Rubricato: “Contestazione dell'esistenza del titolo esecutivo”. allega Parte_1
di avere ricevuto, il 28.12.2024, la notificazione dell'atto di intimazione di sfratto per l'udienza di comparizione del 28.11.2024, dunque ben oltre la udienza fissata per la convalida e certo oltre il termine perentorio di giorni venti prima della data di udienza del 28.11.2024, posticipata d'ufficio al 04.12.2024.
Sostiene l'appellante che parte locatrice, contrariamente a quanto disposto dal
Giudice all'udienza del 04.12.2024, non ha rinnovato la notifica dell'atto di intimazione per la nuova udienza fissata al 15.01.25 e che la ordinanza di convalida non le è stata notificata;
che l'unica notifica eseguita dalla parte locatrice, disponibile al ritiro solo dal 24.12.24 e ritirata il 28.12.2024, riguarda r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 un atto di citazione con data già trascorsa alla notifica, mentre per la udienza successiva del 15.01.2025, la notifica non è stata rinnovata, con conseguente nullità della ordinanza di convalida, emessa in violazione del contraddittorio
(Cass.n. 9419/2001).
2) Rubricato: “Difetto dei termini a comparizione”. lamenta ancora il Parte_1
mancato rispetto, per la notifica della intimazione di sfratto, dei termini liberi a comparire e la violazione del contraddittorio, non avendo potuto far valere, in sede di convalida, proprie ragioni e propri diritti. A tal fine, allega che all'udienza del 15.01.2025, parte locatrice ha prodotto le cartoline di ricevimento n. 668584317967 e 668584317900, attestanti la notifica avvenuta soltanto il 28.12.2024, relative alla intimazione di sfratto con citazione per la udienza del 28.11.2024; la notifica è pervenuta il 28.12.2024, per una udienza, quella del 28.11.2024, ormai superata;
parte locatrice ha omesso di notificare l'atto di intimazione di sfratto per la nuova udienza fissata al 15.01.2025; parte locatrice non ha notificato ritualmente la intimazione né per la udienza indicata in citazione né per la nuova udienza fissata al 15.01.2025, con conseguente vizio della ordinanza di convalida appellata. Aggiunge di aver ricevuto solo il
12.03.2025, con la notifica dell'atto di precetto, la intimazione di sfratto (senza il verbale della udienza del 04.12.24 in cui era stata ordinata la rinotifica), dopo la convalida, con conseguente preclusione delle proprie difese.
3) Rubricato: “Correttivo Cartabia e intimazioni di sfratto”. richiama Parte_1 il c.d. “correttivo Cartabia” che, all'art. 3, comma 8, lett. g, n. 2, a decorrere dal
26.11.2024, prevede una modifica della formula di rito nella "vocatio in ius" della citazione per i procedimenti di convalida di sfratto per finita locazione o morosità e allega il mancato inserimento, nell'atto di intimazione, del nuovo avvertimento relativo all'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, con conseguente nullità della intimazione, sanabile, in mancanza di costituzione del convenuto, solo con la rinnovazione della citazione nonché allega il mancato rinnovo della citazione, nonostante quanto disposto con ordinanza del 04.12.2024 e il mancato inserimento del suddetto avviso integrativo, con conseguente vizio della vocatio in ius non sanato.
Le censure attengono tutte ai vizi di notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità (tempi di notifica e mancanza dell'avvertimento della possibilità di r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 accedere al beneficio del patrocinio a carico dello Stato, sussistendone i presupposti); vengono valutate congiuntamente e non hanno pregio.
Diversamente da quanto allegato dall'appellante, il giudice del procedimento di convalida non ha disposto, con la ordinanza in data 04.12.2024, la rinnovazione della notifica dell'atto di intimazione di sfratto, ma solo un rinvio alla udienza del 15.01.2025, per acquisire la documentazione relativa alla notifica originariamente eseguita, valutandola rituale alla udienza di rinvio.
L'udienza indicata in citazione è quella del 28.11.2014 e, con decreto del
14.11.2024, è stata differita, ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. comma 4, alla udienza del 04.12.2024.
La notifica eseguita dal funzionario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è rituale è Pt_2
si è perfezionata con il decorso del termine di 10 giorni dal compimento di tutte le formalità.
L'art. 140 c.p.c. Dispone che, se non è possibile eseguire la consegna per il reperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone in cui l'atto deve essere consegnato, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, dandone comunicazione al destinatario mediante lettera raccomandata.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di rito, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di 10
giorni dalla spedizione (principio affermato ai sensi dell'art 360 bis, comma 1, codice di rito).
L'atto di intimazione di sfratto per morosità concitazione per l'udienza del 28 novembre 2024, differita d'ufficio ai sensi del quarto comma dell'art. 168 bis codice di rito, è stato passato per la notifica in data 11 ottobre 2024.
Dalla relata di notifica, il funzionario non avendo ritenuto nessuno, in Pt_2
data 15.10.2024, al domicilio in Grottaferrata di Roma, via Isonzo 106, Pt_1
, il cui nominativo risultava a tale domicilio, il 16 ottobre 2024 deposita
[...]
presso la casa comunale il plico ed esegue affissione del prescritto avviso, inviando in data 18 ottobre 2024, raccomandata con l'avviso ai sensi dell'articolo r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 660 del codice di rito (n. 66858431790-0) e un'ulteriore raccomandata di avviso
(n. 6858431796-7), entrambe ricevute, , il successivo 28.12.2024. Parte_1
Il termine di dieci giorni dalla spedizione delle raccomandate si è compiuto il
29.10.2024: essendo state le raccomandate ricevute il 28.12.2024, la notifica si è perfezionata, infatti, decorso il termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, dunque, ripetesi, il 29.10.2024, ossia tempestivamente e ritualmente rispetto alla data di udienza indicata in citazione (28.11.2024), differita al solo scopo di acquisire la documentazione completa relativa alla notificazione.
Il c.d. Correttivo Cartabia (D. Lgs. 31ottobre 2024, n. 164), limitatamente alla modifica della formula di rito nella “vocatio in ius” (deve contenere anche l'avvertimento al convenuto che sussistendone i presupposti di legge la parte può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) è entrato in vigore il 26.11.2024, dunque in data successiva alla data di passaggio degli atti per la notifica e non si applica alla fattispecie.
Alla ritualità della notificazione dell'atto di intimazione, segue la inammissibilità dell'appello avverso la ordinanza di convalida di sfratto.
Nel caso concreto, infatti, si controverte di una convalida di sfratto per morosità
emessa dopo che la intimata, odierna appellante, pur in presenza di un contraddittorio ritualmente instaurato a seguito della notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, non si è costituita e non è comparsa dinanzi al giudice della convalida, neppure in seguito ai disposti differimenti di udienza.
Avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, emessa ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, è proponibile solo l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ.
L'appello è proponibile solo nella ipotesi in cui la ordinanza sia stata emessa fuori delle ipotesi previste, ipotesi non ricorrente nel concreto per quanto sopra in punto di ritualità della notifica dell'atto di intimazione di sfratto e di mancata comparizione della intimata (mentre nel caso di una situazione di assoluta carenza di potere giurisdizionale, si deve proporre la "quaerela nullitatis").
In altre parole, in tema di procedimento di sfratto per morosità, avverso la ordinanza convalida è consentito l'appello soltanto per denunciare che il provvedimento è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, a una sentenza anche ai fini dell'impugnazione, restando, diversamente, il provvedimento soggetto solo al rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'articolo 668 cod. proc. civ. (Cass. n. 11380 del 16/05/2006; Cass.
23.1.2006 n. 1222).
Ciò detto, per quanto sopra in punto di ritualità della notifica della intimazione di sfratto per morosità e dalla assenza della conduttrice alle udienze (tanto a quella del 04.12.2024 fissata ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. comma 4, quanto alla successiva udienza del 15.01.2025, fissata per la documentazione dell'attività di notifica dell'atto di intimazione, definitasi con la emissione della ordinanza di convalida di sfratto oggi impugnata) l'appello è inammissibile.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo
(valore della causa: fino a euro 5.200,00; compensi medi;
inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da Pt_1
nei confronti di e avverso l'ordinanza cron. n.
[...] CP_1 CP_2
351/2025, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Velletri, resa in data 15.01.2025, a definizione del giudizio recante n° R.G. 5385/2024 promosso da e CP_1 CP_2
nei confronti di ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
[...] Parte_1
- Dichiara inammissibile l'appello.
- Condanna pagamento delle spese processuali, in favore di controparte, Parte_1
liquidate, per ciascun grado di giudizio, in euro 2.915,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 09.07.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8