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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 10168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10168 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
n. 24615/2023 r.g.vg.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Carla Hubler Presidente rel dott. Immacolata Cozzolino Giudice dott. Gabriella Ferrara Giudice nel procedimento iscritto al n. r.g. 24615/2023 avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio promosso da:
rapp.to e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Giovanni Fornabio Parte_1 presso cui elett.te domicilia
Ricorrente
E
rapp,ta e difesa in virtù di procura i atti dall'avv. Altea Capriglione Controparte_1 presso cui elett.te domicilia
Resistente
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso: chiede il rigetto del ricorso. Interventore necessario ha emesso la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/11/2023 parte ricorrente premesso che con sent. 1429/2021 del Tribunale di Nola la cessazione degli effetti civili del matrimonio per i motivi in atti chiedeva: 1) in via principale, ridurre da euro 400,00 a euro 200,00 la somma versata a titolo di mantenimento per entrambi i figli minori, e a carico del Sig. , o nella misura più Per_1 Per_2 Parte_1 idonea ritenuta secondo giustizia dal Giudice.
2) con vittoria di spese e di onorari.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. .
Si costituiva la resistente e deduceva e concludeva come n atti.
All'esito della comparizione, infruttuoso il tentativo di conciliazione, sulle conclusioni di cui al verbale la procedura era rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come sopra.
Pagina 1 Il ricorso, a parere del Collegio, può trovare accoglimento.
Va osservato che l' art. 9, comma 1, della legge 1 ° dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74) , nel consentire la revisione in ogni tempo delle statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio allorché sopravvengano "giustificati motivi", rende palese come dette disposizioni - secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione al soggetto obbligato di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo - siano adottate rebus sic stantibus, rimanendo suscettive di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto posta a fondamento della decisione.
Il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza. In tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n. 22249/2007; Cass. n. 14143/2014).
La sentenza di divorzio dà luogo, infatti, ad un giudicato "rebus sic stantibus", non modificabile in relazione ai fatti già verificatisi, e che dunque avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio, ovvero a circostanze di cui le parti avrebbero comunque dovuto tener conto al momento della conclusione di eventuali accordi. A tal riguardo, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca o alla modifica dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge, titolare dell'emolumento, abbia acquisito la disponibilità di mezzi adeguati ovvero l'effettiva possibilità di procurarseli, in relazione all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere posto a suo carico (cfr. Cass. n. 10133/2007).
Il ricorrente fonda la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento dei figli :” il Sig. Parte_1
, a decorre dall'aprile del 2022, vede la propria busta paga essere pignorata per l'1/5 dello
[...] stipendio a seguito di procedura mobiliare esecutiva a suo danno per un debito che egli aveva contratto anni addietro per provare a migliorare le condizioni economiche della sua famiglia, allora composta dalla moglie con cui ha divorziato e per l'appunto i figli…….lo scorso mese, il Sig. è stato notificato di altra procedura mobiliare esecutiva per una ulteriore Parte_2 posizione debitoria a suo danno, che lo vedrà costretto, con ogni probabilità, a vedersi ridurre ulteriormente il proprio stipendio di un altro 1/5 per un debito contratto nello stesso periodo di quello di cui sopra, sempre nell'interesse della famiglia………………
La domanda non può trovare accoglimento.
Il ricorrente non ha provato il peggioramento delle proprie condizioni reddituali rispetto a quelle sottese alla sentenza divorzile divenuta irrevocabile come da attestaxione prodotta dalla parte resistente.
Pagina 2 Nulla è stato dedotto o provato sulla situazione reddituale precedente la statuizione di cui si chiede la modifica, sulla decorrenza e durata dei pignoramenti e sulla natura dei crediti di cui alla procedura esecutiva per cui sono in atto le trattenute esposte nelle buste paga.
Non si conosce se i debiti eseguiti fossero pregressi ne risulta siano stati contratti per la famiglia.
Ne risulta compiutamente documentato l'ulteriore pignoramento di cui il ricorrente assume essere andati distrutti gli atti, in ordine al quale possono allo stato ripetersi le suestese osservazioni.
Così non risultano i presupposti per la domanda di riduzione degli assegni dovendosi peraltro ricordare che le esigenze dei figli accrescono con l'età.
Ne può rilevare il solo prospettato miglioramento delle condizioni della resistente eventualmente derivante da nuova convivenza, non vertendo la domanda sulla riduzione del contributo al mantenimento dell'ex coniuge bensì dei figli.
Tale miglioramento non potrebbe in ogni caso risolversi in una contrazione degli obblighi del ricorrente, dovendo piuttosto andare a beneficio dei figli cui l'altro genitore è tenuto a contribuire in proporzione alla propria condizione.
Così la domanda va rigettata assorbita ogni eventuale questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura valore delle questioni poste, sulla base dei valori di riferimento indicati nel D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per l'attività difensiva espletata con la riduzione del 50% per l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi € 2900,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese
[...] generali come per legge;
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 07/06/2024
Il Presidente est
(dott. Carla Hubler)
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Carla Hubler Presidente rel dott. Immacolata Cozzolino Giudice dott. Gabriella Ferrara Giudice nel procedimento iscritto al n. r.g. 24615/2023 avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio promosso da:
rapp.to e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Giovanni Fornabio Parte_1 presso cui elett.te domicilia
Ricorrente
E
rapp,ta e difesa in virtù di procura i atti dall'avv. Altea Capriglione Controparte_1 presso cui elett.te domicilia
Resistente
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso: chiede il rigetto del ricorso. Interventore necessario ha emesso la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/11/2023 parte ricorrente premesso che con sent. 1429/2021 del Tribunale di Nola la cessazione degli effetti civili del matrimonio per i motivi in atti chiedeva: 1) in via principale, ridurre da euro 400,00 a euro 200,00 la somma versata a titolo di mantenimento per entrambi i figli minori, e a carico del Sig. , o nella misura più Per_1 Per_2 Parte_1 idonea ritenuta secondo giustizia dal Giudice.
2) con vittoria di spese e di onorari.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. .
Si costituiva la resistente e deduceva e concludeva come n atti.
All'esito della comparizione, infruttuoso il tentativo di conciliazione, sulle conclusioni di cui al verbale la procedura era rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come sopra.
Pagina 1 Il ricorso, a parere del Collegio, può trovare accoglimento.
Va osservato che l' art. 9, comma 1, della legge 1 ° dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74) , nel consentire la revisione in ogni tempo delle statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio allorché sopravvengano "giustificati motivi", rende palese come dette disposizioni - secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione al soggetto obbligato di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo - siano adottate rebus sic stantibus, rimanendo suscettive di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto posta a fondamento della decisione.
Il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza. In tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n. 22249/2007; Cass. n. 14143/2014).
La sentenza di divorzio dà luogo, infatti, ad un giudicato "rebus sic stantibus", non modificabile in relazione ai fatti già verificatisi, e che dunque avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio, ovvero a circostanze di cui le parti avrebbero comunque dovuto tener conto al momento della conclusione di eventuali accordi. A tal riguardo, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca o alla modifica dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge, titolare dell'emolumento, abbia acquisito la disponibilità di mezzi adeguati ovvero l'effettiva possibilità di procurarseli, in relazione all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere posto a suo carico (cfr. Cass. n. 10133/2007).
Il ricorrente fonda la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento dei figli :” il Sig. Parte_1
, a decorre dall'aprile del 2022, vede la propria busta paga essere pignorata per l'1/5 dello
[...] stipendio a seguito di procedura mobiliare esecutiva a suo danno per un debito che egli aveva contratto anni addietro per provare a migliorare le condizioni economiche della sua famiglia, allora composta dalla moglie con cui ha divorziato e per l'appunto i figli…….lo scorso mese, il Sig. è stato notificato di altra procedura mobiliare esecutiva per una ulteriore Parte_2 posizione debitoria a suo danno, che lo vedrà costretto, con ogni probabilità, a vedersi ridurre ulteriormente il proprio stipendio di un altro 1/5 per un debito contratto nello stesso periodo di quello di cui sopra, sempre nell'interesse della famiglia………………
La domanda non può trovare accoglimento.
Il ricorrente non ha provato il peggioramento delle proprie condizioni reddituali rispetto a quelle sottese alla sentenza divorzile divenuta irrevocabile come da attestaxione prodotta dalla parte resistente.
Pagina 2 Nulla è stato dedotto o provato sulla situazione reddituale precedente la statuizione di cui si chiede la modifica, sulla decorrenza e durata dei pignoramenti e sulla natura dei crediti di cui alla procedura esecutiva per cui sono in atto le trattenute esposte nelle buste paga.
Non si conosce se i debiti eseguiti fossero pregressi ne risulta siano stati contratti per la famiglia.
Ne risulta compiutamente documentato l'ulteriore pignoramento di cui il ricorrente assume essere andati distrutti gli atti, in ordine al quale possono allo stato ripetersi le suestese osservazioni.
Così non risultano i presupposti per la domanda di riduzione degli assegni dovendosi peraltro ricordare che le esigenze dei figli accrescono con l'età.
Ne può rilevare il solo prospettato miglioramento delle condizioni della resistente eventualmente derivante da nuova convivenza, non vertendo la domanda sulla riduzione del contributo al mantenimento dell'ex coniuge bensì dei figli.
Tale miglioramento non potrebbe in ogni caso risolversi in una contrazione degli obblighi del ricorrente, dovendo piuttosto andare a beneficio dei figli cui l'altro genitore è tenuto a contribuire in proporzione alla propria condizione.
Così la domanda va rigettata assorbita ogni eventuale questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura valore delle questioni poste, sulla base dei valori di riferimento indicati nel D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per l'attività difensiva espletata con la riduzione del 50% per l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi € 2900,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese
[...] generali come per legge;
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 07/06/2024
Il Presidente est
(dott. Carla Hubler)
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