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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 180/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo inerente a un contratto di prestazione d'opera intellettuale e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Angelo Gangi
Parte appellante e
Curatela dell'eredità giacente di (C.F.: Persona_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. C.F._1
Nadja Alessio
NC BI (C.F.: ), in qualità di erede C.F._2
di Carlo BI, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato
Paolo Canonaco
Appellati
1 Conclusioni delle parti
Per il “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro riformare in toto la sentenza n. 1375/2019 emessa in data
27/06/2019 e mai notificata, a definizione del giudizio civile n. 490/1996
RGAC, estensore Dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone, per i capi suindicati e per tutte le causali esposte in narrativa e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui revoca l'opposto decreto per cessata materia del contendere, dichiarando ed accertando invece codesta
On.le Corte d'Appello, l'inesistenza di contratto scritto e /o convenzione tra il e l'Ing. ; Conseguentemente Parte_1 Controparte_1
dichiarando l'inesistenza del diritto di credito attivato dall'Ing. BI con il decreto ingiuntivo n. 41/96 emesso dal Tribunale di Cosenza e per l'effetto revocando suddetto decreto ingiuntivo in quanto ingiusto ed illegittimo;
Ordinando, conseguentemente, in accoglimento della proposta domanda disattesa dal Giudice di prime cure, la restituzione delle somme corrisposte da parte del all'Ing. Parte_1 [...]
e per lui al costituito erede BI NC, pari ad CP_1
€61.928,31, oltre interessi e rivalutazione dal dì del pagamento
(26/10/2000), sino al soddisfo. Con condanna alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la Curatela dell'eredità giacente di : “Voglia Persona_1
l'Ill.ma Corte di Appello adita contrariis reiectis, eccezioni e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: dichiarare inammissibile e quindi rigettare l'appello proposto dal in persona del Parte_1
suo legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 1375/2019 pubblicata il 27.06.2019 emessa dal Tribunale di Cosenza, Giudice Dott.ssa G.A.
2 Guaglianone, in quanto infondato tale appello in fatto e in diritto per tutto quanto sopra esposto, e per l'effetto confermare la citata sentenza di primo grado. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
Per NC BI: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigettare integralmente l'appello, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, e confermare la sentenza impugnata. - in ogni caso, condannare, altresì,
l'appellante al pagamento degli onorari, competenze e spese del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Il Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.41/96 con
[...]
cui veniva ingiunto ad esso Ente il pagamento, in favore dell'ing.
[...]
, della somma di euro 67.478,26, oltre interessi fino al soddisfo, CP_1
quale compenso spettante per la direzione lavori e la redazione di perizia di variante per opere di <
Caduti in Guerra a parco attrezzato per lo sport e tempo libero>>. Ha sostenuto l'ente istante che nessun incarico formale era stato conferito all'ing. BI per la redazione della perizia di variante se non un semplice invito personale dall'allora Sindaco pro-tempore prof.
[...]
del 12 marzo 1994 con cui si invitava il professionista alla Per_1
consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria ed alla redazione della perizia di variante al progetto al fine di evitare prescrizioni Anas………..
. Che, dunque, ha sostenuto la illegittimità della richiesta di pagamento, peraltro esosa, stante anche la revoca dell'incarico della direzione lavori
3 all'ing. BI in quanto non firmatario di apposita convenzione professionale. Inoltre ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva in quanto destinatario dell'opposto decreto sarebbe dovuto essere personalmente il prof. seppur Sindaco pro-tempore. Sulla Persona_1
scorta di tanto ha chiesto l'accoglimento della spiegata opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 41/96. Si è costituito in giudizio l'ing.
impugnando ogni assunto opponente poiché infondato in Controparte_1
fatto oltre che in diritto e sostenendo di non aver potuto consegnare i lavori all'impresa aggiudicatrice dell'appalto per assenza dei necessari nulla osta Anas e che per tale ragione poiché si rendeva necessaria una perizia di variante al progetto, l'allora Sindaco autorizzava il professionista alla redazione della perizia di variante, ha affermato che per tale attività non era necessario un altro formale incarico in quanto, invece, comprensivo in quello di direttore dei lavori di che trattasi. Ha poi affermato che l'importo richiesto era portato da parcella vistata dal competente Ordine Professionale e dunque dovuta per l'intero comprensiva anche della direzione lavori. Infine, vista la comunanza del giudizio al prof. ne ha chiesto la chiamata in giudizio e Persona_1
lo spostamento della udienza di causa, regolarmente autorizzata. Nelle more il giudizio subiva interruzione per il decesso del procuratore dell'opponente, poi riassunto e si costituiva il prof. sostenendo Per_1
la pretestuosità della sua chiamata di terzo evidenziando che nessun incarico era stato conferito al professionista ing. BI né con delibera di incarico tanto meno con contratto d'opera professionale, tanto meno ancora dal medesimo personalmente. Nello specifico, ha affermato che la missiva cui faceva riferimento il professionista (12.03.1994) risultava superata dal prosieguo della vicenda nel senso che l'aggiudicazione definitiva dei lavori avvenne con delibera di G.C. del 13.10.1994 e che in tale occasione l'ente rappresentava al professionista il sollecito della
4 consegna dei lavori all'impresa con comunicazione del 28.10.1994, prot.
4474 cui avrebbe fatto seguito missiva del BI del 31.10.1994, prot.
N. 4518 rappresentando la necessità della perizia di variante. Ha inoltre sottolineato il che la richiesta di pagamento della perizia di Per_1
variante sarebbe stata avanzata dal professionista dopo la intervenuta revoca dell'incarico di direttore dei lavori di cui alla deliberazione della
G.C. del 27.03.1995, n. 187 e dopo il conferimento dell'incarico ad altro professionista con delibera di G.C. n. 188 del 27.03.1995; ha aggiunto che la revoca al BI si rese necessaria in quanto questi rifiutò di sottoscrivere apposita convenzione. Ha contestato poi, nel merito, l'entità del compenso in quanto esosa a fronte dell'effettivo importo dei lavori pari a £. 195.329.694. Ha chiesto, quindi, dichiararsi inammissibile la chiamata di terzo, rigettare nel merito la richiesta di condanna nei suoi confronti al pagamento della somma ingiunta e/o in subordine una riduzione della stessa. A seguito di altra interruzione il giudizio veniva riassunto in giudizio ed il si costituiva con memoria difensiva Per_1
sostenendo le medesime ragioni indicate nella originaria comparsa di costituzione e risposta. Nelle more, tra reclamo, appello e giudizio per cassazione su questione preliminare e ritornato il giudizio in primo grado, decedeva l'ing. , il giudizio riassunto e si costituiva Controparte_1
l'erede BI NC, venivano concessi i termini per le istanze istruttorie. La difesa dell'Ente faceva presente nelle note istruttorie che il professionista attivava procedura esecutiva presso terzi portando ad esecuzione il decreto ingiuntivo ed ottenendo assegnazione della somma di euro 61.928,30 di cui ha chiesto l'ente nel prosieguo la restituzione a carico del costituito erede BI NC (cfr nota istruttoria del
16.04.2014). Nelle more decedeva il prof. ed il giudizio Persona_1
veniva dichiarato interrotto e riassunto dall'ente, fissata udienza per il 12 gennaio 2017. Gli eredi del terzo chiamato rinunciavano Persona_1
5 all'eredità e nel giudizio si è resa necessaria la verifica dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri successibili o del Curatore dell'Eredità Giacente dell'originaria parte ed all'esito veniva autorizzata la nomina, precisate le parti le conclusioni la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche”.
Con la sentenza n. 1375/2019, resa il 27.6.2019 a definizione del giudizio n. 490/1996, il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n.
41/1996, in quanto nelle more del giudizio il aveva Parte_1
subito la procedura di espropriazione presso terzi avviata dal creditore per ottenere il soddisfacimento del proprio diritto senza essersi opposto all'ordinanza di assegnazione, così dimostrando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, e compensato per intero tra le parti le spese di lite.
Il ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo Parte_1
che: 1) diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, atteso che l'ente avrebbe proceduto al pagamento della somma pretesa in via monitoria unicamente per effetto della procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti, esso avrebbe interesse alla decisione dell'opposizione nel merito e, in particolare, all'accertamento dell'inesistenza del credito azionato per mancanza di un contratto scritto di conferimento dell'incarico; 2) la domanda di restituzione delle somme versate non sarebbe nuova, dato che il comune l'avrebbe avanzata nel primo atto di costituzione successivo alla riassunzione, fermo restando che l'effetto restitutorio discenderebbe comunque dall'esito vittorioso del giudizio di opposizione.
La Curatela dell'eredità giacente di si è costituita Persona_1
in giudizio, argomentando per il rigetto dell'appello.
6 NC BI si è costituito in giudizio, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza del 22.10.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 24.10.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
L'appello è fondato e dev'essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il si duole della revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto in ragione della cessazione della materia del contendere derivante per il primo giudice dall'intervento nelle more del giudizio di un fatto estintivo della pretesa creditoria azionata, segnatamente il soddisfacimento del credito, asserendo di avere in realtà interesse alla decisione dell'opposizione nel merito, affinché sia accertata l'inesistenza del diritto di credito.
Il tribunale ha valorizzato in special modo la circostanza che il abbia subito l'espropriazione presso terzi senza avere Parte_1
interposto alcuna opposizione all'ordinanza di assegnazione”.
Deve, tuttavia, evidenziarsi come il pagamento – o la mancata opposizione all'esecuzione forzata – non implichi, in mancanza di ulteriori elementi deponenti in tal senso, un riconoscimento del debito.
Per come esposto dal appellante, rientra tra le legittime Pt_1
scelte dell'ente anche quella di non opporsi a un'esecuzione fondata su un titolo in quel momento valido ed efficace, senza che da ciò debba inferirsi un riconoscimento del debito, dando dunque al pagamento valore di fatto estintivo della pretesa creditoria.
7 Occorre, quindi, valutare nel merito l'opposizione proposta dal che risulta fondata. Pt_1
Come evidenziato dalla Corte di cassazione, “il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 11465/2020).
Ebbene, non ha prodotto il contratto con il quale il Controparte_1
gli avrebbe conferito l'incarico fonte della pretesa Parte_1
creditoria azionata, né in sede monitoria né durante il giudizio di opposizione.
Né può darsi valore all'asserito – e neppure provato - conferimento verbale dell'incarico, considerato quanto sopra affermato relativamente alla forma del contratto, né a missive o altri elementi che potrebbero indurre a ritenere che l'incarico sia stato conferito.
Per un valido conferimento dell'incarico, infatti, sarebbe stato necessario stipulare un contratto, sottoscritto dal rappresentante del comune e dal professionista.
Nel caso di specie tale contratto non è stato prodotto, e, pertanto,
l'eventuale accordo è da considerarsi nullo poiché non rispettoso della forma scritta prescritta ad substantiam.
Per completezza occorre precisare che nella comparsa di costituzione dell'erede del professionista si argomenta, per il caso di
8 accoglimento dell'appello, in relazione al diritto alla corresponsione delle somme a titolo di arricchimento senza causa, tuttavia tale domanda non è esplicitata come tale e, comunque, risulta genericamente formulata.
Deve, infine, evidenziarsi come, in mancanza di forma scritta del contratto asseritamente stipulato col comune, il professionista avrebbe dovuto espressamente e direttamente agire nei confronti del soggetto che gli avrebbe conferito l'incarico oggetto di causa.
In riforma della sentenza impugnata, dunque, l'opposizione proposta dal dev'essere accolta per mancanza di prova Parte_1
dell'an del diritto di credito esercitato dal professionista e il decreto ingiuntivo n. 41/96 dev'essere revocato, con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate, risultando ammissibile la relativa domanda.
La corte ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione dell'andamento processuale e stragiudiziale della vicenda, nonché della complessità delle questioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alla restituzione delle somme versate;
- compensa le spese di lite.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 luglio
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
9
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 180/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo inerente a un contratto di prestazione d'opera intellettuale e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Angelo Gangi
Parte appellante e
Curatela dell'eredità giacente di (C.F.: Persona_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. C.F._1
Nadja Alessio
NC BI (C.F.: ), in qualità di erede C.F._2
di Carlo BI, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato
Paolo Canonaco
Appellati
1 Conclusioni delle parti
Per il “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro riformare in toto la sentenza n. 1375/2019 emessa in data
27/06/2019 e mai notificata, a definizione del giudizio civile n. 490/1996
RGAC, estensore Dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone, per i capi suindicati e per tutte le causali esposte in narrativa e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui revoca l'opposto decreto per cessata materia del contendere, dichiarando ed accertando invece codesta
On.le Corte d'Appello, l'inesistenza di contratto scritto e /o convenzione tra il e l'Ing. ; Conseguentemente Parte_1 Controparte_1
dichiarando l'inesistenza del diritto di credito attivato dall'Ing. BI con il decreto ingiuntivo n. 41/96 emesso dal Tribunale di Cosenza e per l'effetto revocando suddetto decreto ingiuntivo in quanto ingiusto ed illegittimo;
Ordinando, conseguentemente, in accoglimento della proposta domanda disattesa dal Giudice di prime cure, la restituzione delle somme corrisposte da parte del all'Ing. Parte_1 [...]
e per lui al costituito erede BI NC, pari ad CP_1
€61.928,31, oltre interessi e rivalutazione dal dì del pagamento
(26/10/2000), sino al soddisfo. Con condanna alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la Curatela dell'eredità giacente di : “Voglia Persona_1
l'Ill.ma Corte di Appello adita contrariis reiectis, eccezioni e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: dichiarare inammissibile e quindi rigettare l'appello proposto dal in persona del Parte_1
suo legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 1375/2019 pubblicata il 27.06.2019 emessa dal Tribunale di Cosenza, Giudice Dott.ssa G.A.
2 Guaglianone, in quanto infondato tale appello in fatto e in diritto per tutto quanto sopra esposto, e per l'effetto confermare la citata sentenza di primo grado. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
Per NC BI: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigettare integralmente l'appello, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, e confermare la sentenza impugnata. - in ogni caso, condannare, altresì,
l'appellante al pagamento degli onorari, competenze e spese del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Il Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.41/96 con
[...]
cui veniva ingiunto ad esso Ente il pagamento, in favore dell'ing.
[...]
, della somma di euro 67.478,26, oltre interessi fino al soddisfo, CP_1
quale compenso spettante per la direzione lavori e la redazione di perizia di variante per opere di <
Caduti in Guerra a parco attrezzato per lo sport e tempo libero>>. Ha sostenuto l'ente istante che nessun incarico formale era stato conferito all'ing. BI per la redazione della perizia di variante se non un semplice invito personale dall'allora Sindaco pro-tempore prof.
[...]
del 12 marzo 1994 con cui si invitava il professionista alla Per_1
consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria ed alla redazione della perizia di variante al progetto al fine di evitare prescrizioni Anas………..
. Che, dunque, ha sostenuto la illegittimità della richiesta di pagamento, peraltro esosa, stante anche la revoca dell'incarico della direzione lavori
3 all'ing. BI in quanto non firmatario di apposita convenzione professionale. Inoltre ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva in quanto destinatario dell'opposto decreto sarebbe dovuto essere personalmente il prof. seppur Sindaco pro-tempore. Sulla Persona_1
scorta di tanto ha chiesto l'accoglimento della spiegata opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 41/96. Si è costituito in giudizio l'ing.
impugnando ogni assunto opponente poiché infondato in Controparte_1
fatto oltre che in diritto e sostenendo di non aver potuto consegnare i lavori all'impresa aggiudicatrice dell'appalto per assenza dei necessari nulla osta Anas e che per tale ragione poiché si rendeva necessaria una perizia di variante al progetto, l'allora Sindaco autorizzava il professionista alla redazione della perizia di variante, ha affermato che per tale attività non era necessario un altro formale incarico in quanto, invece, comprensivo in quello di direttore dei lavori di che trattasi. Ha poi affermato che l'importo richiesto era portato da parcella vistata dal competente Ordine Professionale e dunque dovuta per l'intero comprensiva anche della direzione lavori. Infine, vista la comunanza del giudizio al prof. ne ha chiesto la chiamata in giudizio e Persona_1
lo spostamento della udienza di causa, regolarmente autorizzata. Nelle more il giudizio subiva interruzione per il decesso del procuratore dell'opponente, poi riassunto e si costituiva il prof. sostenendo Per_1
la pretestuosità della sua chiamata di terzo evidenziando che nessun incarico era stato conferito al professionista ing. BI né con delibera di incarico tanto meno con contratto d'opera professionale, tanto meno ancora dal medesimo personalmente. Nello specifico, ha affermato che la missiva cui faceva riferimento il professionista (12.03.1994) risultava superata dal prosieguo della vicenda nel senso che l'aggiudicazione definitiva dei lavori avvenne con delibera di G.C. del 13.10.1994 e che in tale occasione l'ente rappresentava al professionista il sollecito della
4 consegna dei lavori all'impresa con comunicazione del 28.10.1994, prot.
4474 cui avrebbe fatto seguito missiva del BI del 31.10.1994, prot.
N. 4518 rappresentando la necessità della perizia di variante. Ha inoltre sottolineato il che la richiesta di pagamento della perizia di Per_1
variante sarebbe stata avanzata dal professionista dopo la intervenuta revoca dell'incarico di direttore dei lavori di cui alla deliberazione della
G.C. del 27.03.1995, n. 187 e dopo il conferimento dell'incarico ad altro professionista con delibera di G.C. n. 188 del 27.03.1995; ha aggiunto che la revoca al BI si rese necessaria in quanto questi rifiutò di sottoscrivere apposita convenzione. Ha contestato poi, nel merito, l'entità del compenso in quanto esosa a fronte dell'effettivo importo dei lavori pari a £. 195.329.694. Ha chiesto, quindi, dichiararsi inammissibile la chiamata di terzo, rigettare nel merito la richiesta di condanna nei suoi confronti al pagamento della somma ingiunta e/o in subordine una riduzione della stessa. A seguito di altra interruzione il giudizio veniva riassunto in giudizio ed il si costituiva con memoria difensiva Per_1
sostenendo le medesime ragioni indicate nella originaria comparsa di costituzione e risposta. Nelle more, tra reclamo, appello e giudizio per cassazione su questione preliminare e ritornato il giudizio in primo grado, decedeva l'ing. , il giudizio riassunto e si costituiva Controparte_1
l'erede BI NC, venivano concessi i termini per le istanze istruttorie. La difesa dell'Ente faceva presente nelle note istruttorie che il professionista attivava procedura esecutiva presso terzi portando ad esecuzione il decreto ingiuntivo ed ottenendo assegnazione della somma di euro 61.928,30 di cui ha chiesto l'ente nel prosieguo la restituzione a carico del costituito erede BI NC (cfr nota istruttoria del
16.04.2014). Nelle more decedeva il prof. ed il giudizio Persona_1
veniva dichiarato interrotto e riassunto dall'ente, fissata udienza per il 12 gennaio 2017. Gli eredi del terzo chiamato rinunciavano Persona_1
5 all'eredità e nel giudizio si è resa necessaria la verifica dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri successibili o del Curatore dell'Eredità Giacente dell'originaria parte ed all'esito veniva autorizzata la nomina, precisate le parti le conclusioni la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche”.
Con la sentenza n. 1375/2019, resa il 27.6.2019 a definizione del giudizio n. 490/1996, il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n.
41/1996, in quanto nelle more del giudizio il aveva Parte_1
subito la procedura di espropriazione presso terzi avviata dal creditore per ottenere il soddisfacimento del proprio diritto senza essersi opposto all'ordinanza di assegnazione, così dimostrando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, e compensato per intero tra le parti le spese di lite.
Il ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo Parte_1
che: 1) diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, atteso che l'ente avrebbe proceduto al pagamento della somma pretesa in via monitoria unicamente per effetto della procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti, esso avrebbe interesse alla decisione dell'opposizione nel merito e, in particolare, all'accertamento dell'inesistenza del credito azionato per mancanza di un contratto scritto di conferimento dell'incarico; 2) la domanda di restituzione delle somme versate non sarebbe nuova, dato che il comune l'avrebbe avanzata nel primo atto di costituzione successivo alla riassunzione, fermo restando che l'effetto restitutorio discenderebbe comunque dall'esito vittorioso del giudizio di opposizione.
La Curatela dell'eredità giacente di si è costituita Persona_1
in giudizio, argomentando per il rigetto dell'appello.
6 NC BI si è costituito in giudizio, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza del 22.10.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 24.10.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
L'appello è fondato e dev'essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il si duole della revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto in ragione della cessazione della materia del contendere derivante per il primo giudice dall'intervento nelle more del giudizio di un fatto estintivo della pretesa creditoria azionata, segnatamente il soddisfacimento del credito, asserendo di avere in realtà interesse alla decisione dell'opposizione nel merito, affinché sia accertata l'inesistenza del diritto di credito.
Il tribunale ha valorizzato in special modo la circostanza che il abbia subito l'espropriazione presso terzi senza avere Parte_1
interposto alcuna opposizione all'ordinanza di assegnazione”.
Deve, tuttavia, evidenziarsi come il pagamento – o la mancata opposizione all'esecuzione forzata – non implichi, in mancanza di ulteriori elementi deponenti in tal senso, un riconoscimento del debito.
Per come esposto dal appellante, rientra tra le legittime Pt_1
scelte dell'ente anche quella di non opporsi a un'esecuzione fondata su un titolo in quel momento valido ed efficace, senza che da ciò debba inferirsi un riconoscimento del debito, dando dunque al pagamento valore di fatto estintivo della pretesa creditoria.
7 Occorre, quindi, valutare nel merito l'opposizione proposta dal che risulta fondata. Pt_1
Come evidenziato dalla Corte di cassazione, “il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 11465/2020).
Ebbene, non ha prodotto il contratto con il quale il Controparte_1
gli avrebbe conferito l'incarico fonte della pretesa Parte_1
creditoria azionata, né in sede monitoria né durante il giudizio di opposizione.
Né può darsi valore all'asserito – e neppure provato - conferimento verbale dell'incarico, considerato quanto sopra affermato relativamente alla forma del contratto, né a missive o altri elementi che potrebbero indurre a ritenere che l'incarico sia stato conferito.
Per un valido conferimento dell'incarico, infatti, sarebbe stato necessario stipulare un contratto, sottoscritto dal rappresentante del comune e dal professionista.
Nel caso di specie tale contratto non è stato prodotto, e, pertanto,
l'eventuale accordo è da considerarsi nullo poiché non rispettoso della forma scritta prescritta ad substantiam.
Per completezza occorre precisare che nella comparsa di costituzione dell'erede del professionista si argomenta, per il caso di
8 accoglimento dell'appello, in relazione al diritto alla corresponsione delle somme a titolo di arricchimento senza causa, tuttavia tale domanda non è esplicitata come tale e, comunque, risulta genericamente formulata.
Deve, infine, evidenziarsi come, in mancanza di forma scritta del contratto asseritamente stipulato col comune, il professionista avrebbe dovuto espressamente e direttamente agire nei confronti del soggetto che gli avrebbe conferito l'incarico oggetto di causa.
In riforma della sentenza impugnata, dunque, l'opposizione proposta dal dev'essere accolta per mancanza di prova Parte_1
dell'an del diritto di credito esercitato dal professionista e il decreto ingiuntivo n. 41/96 dev'essere revocato, con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate, risultando ammissibile la relativa domanda.
La corte ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione dell'andamento processuale e stragiudiziale della vicenda, nonché della complessità delle questioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alla restituzione delle somme versate;
- compensa le spese di lite.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 luglio
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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