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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4349/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4349 /2018 promossa da:
1 INTESA C.F.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. SOLINAS GIANNI , con domicilio eletto presso lo studio del predetto, in Venezia Mestre, via delle Industrie 19/C
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore delgato, rappresentata e difeso dall'avv.
FERRATI MICHELA, con domicilio eletto presso lo studio della predetta in Rovigo, Piazza Merlin n.32
APPELLATA
Oggetto: Bancari (recte: Intermediazione finanziaria) – Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.2220/2018 pubblicata il 27/11/2018
CONCLUSIONI
per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni eccezione e domanda svolta da Parte Appellata:
Nel merito
2 Previa riforma, anche parziale, della Sentenza emessa dal Tribunale di Padova, Giudice Unico Dottoressa Nicoletta Lolli, in data
4.11.2018 e pubblicata in data 27.11.2018 accogliere il presente appello e per l'effetto:
In via principale: rigettarsi, anche per i fatti esposti nell'atto di citazione in appello, comunque, tutte le domande (ivi compresa quella di risarcimento dei danni) avanzate da in quanto Controparte_1
infondate in fatto e diritto;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di nullità dei singoli contratti denominati
Interest rate swap indicati dalla società Appellata, come parimenti, in caso di accoglimento delle domande di ripetizione e, comunque, di qualsiasi domanda della società Appellata, condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
restituzione a favore di degli importi ricevuti, per TR
ogni singolo contratto derivato oggetto di causa, quali differenziali attivi oltre interessi legali dai singoli eventuali accrediti all'effettivo saldo;
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della società Appellata di risarcimento del danno e/o restituzione, accertare – in caso di effettiva contestazione tra le Parti
- il reale danno subito dalla stessa dando ingresso anche eventualmente ad una CTU finalizzata a verificare, accertati i fatti di
3 causa, acquisita ogni ulteriore documentazione o informazione ritenuta opportuna sulla base dei criteri che verranno individuati dal
Tribunale, quale sia il reale differenziale negativo pagato dalla società tenendo conto, ai fini del calcolo, del complessivo danno derivante dalle operazioni contestate;
In via istruttoria si rinnova la richiesta di: interrogatorio formale del legale rappresentante della e assunzione di Controparte_1
testi sui seguenti capitoli:
1)“Vero che era titolare, nel terzo trimestre Controparte_1
2011, di esposizioni debitorie a tasso variabile per alcuni milioni di euro”; 2) “Vero che in data 4.08.2011 Mediocredito Italiano S.p.A. ha concesso a un finanziamento di euro Controparte_1
3.000.000,00 a tasso variabile”; 3) “Vero che il sig. CP_3
nei colloqui avuti, nel corso dell'ottobre-novembre 2011,
[...]
ha illustrato alla banca che era volontà della società dallo stesso amministrata avere un quadro possibile del costo dell'indebitamento che la società avrebbe potuto assumere laddove i tassi euribor avessero continuato a salire”; 4) “Vero che negli incontri svoltisi presso la sede della filiale delle imprese di Abano nel mese di ottobre
e novembre 2011 ed in particolare in quello in data 26.10.2011, i funzionari della banca hanno illustrato varie ipotesi di possibile gestione dell'oscillazione dei tassi”; 5) “Vero che nel corso dei mesi
4 di ottobre e novembre 2011 si sono svolti numerosi incontri presso la sede della filiale di Abano della Cassa di Risparmio del CP_4
Veneto aventi ad oggetto l'illustrazione e la spiegazioni di vari strumenti di gestione dell'oscillazione dei tassi”; 6) “Vero che, negli incontri svolti nei mesi di ottobre e novembre 2011 ivi compreso quello in data 26.10.2011, per ogni singolo strumento derivato, i funzionari della banca hanno spiegato i meccanismi di funzionamento nonché i possibili vantaggi e svantaggi derivanti dalla sottoscrizione dei singoli strumenti laddove i tassi fossero variati”; 7) “Vero che, con particolare riferimento all'operazione scelta dalla società, è stato consegnato in data 17.11.2011 il documento riepilogativo che mi viene rammostrato quale documento 6 del fascicolo banca di cui sono stati illustrati il meccanismo di funzionamento ed i possibili rischi nonché
i costi dell'operazione”, 8) “Vero che nei mesi nell'ultimo trimestre del 2011 le aspettative dei mercati erano per un possibile aumento dei tassi euribor”; 9) “Vero che nel corso della mattinata del 17.11.2011,
i funzionari della banca hanno fornito varie possibili ipotesi tra cui una avente scadenza 2021 con tasso IRS del 2,52% ed una seconda avente scadenza 2026 con tasso IRS del 2,70%”; 10) “Vero che il legale rappresentante della società ha evidenziato che avrebbe riflettuto sulle due operazioni ipotizzate;
11) “Vero che nel pomeriggio del 17.11.2011 il sig. è tornato in Controparte_3
filiale ad Abano per concludere l'operazione evidenziando che, dopo
5 essersi consultato con agli Soci, riteneva opportuno orientarsi sulla prima operazione in quanto era preoccupato per l'evoluzione dei tassi solo per i primi anni di durata del finanziamento;
” 12) “Vero che i funzionari della banca in data 17.11.2011 hanno rappresentato al sig. che, a seguito della modifica dei tassi sui mercati, Controparte_3
l'operazione a 10 anni era ancora possibile ma con un lieve aumento del tasso IRS da 2,52 a 2,60”. Indicando, come testi i signori S_
, , ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e testi indicati anche a prova Testimone_5 Tes_6
contraria nella denegata ammissione delle istanze istruttorie
Avversarie.
Si rinnova, infine, - ove la Corte non ritenga matura per la decisione
– la richiesta di CTU sul seguente quesito: “esaminati i documenti di causa, dica il CTU: i) se – alla luce della natura e dell'entità dell'indebitamento di al novembre 2011 – Controparte_1
l'operazione in strumenti derivati su tasso denominata Tasso Certo effettuata dalla Società nel novembre 2011, possa essere considerata, alla luce della documentazione riversata in atti, di copertura o se, invece sia di natura speculativa;
ii) se l'operazione in strumenti derivati su tasso denominata Tasso Certo effettuata dalla Società nel novembre 2011, possa essere considerata, alla luce della documentazione riversata in atti, coerente o incoerente con la profilatura indicata da parte Appellata”.
6 Ancora in via istruttoria:
si richiamano le osservazione del proprio CTP allegate alla CTU, rinnovando la richiesta di chiarimenti ivi richiesti, che non hanno trovato adeguata risposta;
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio
e ripetizione di quanto già versato in ottemperanza alla Sentenza gravata, pari ad Euro 442.856,13, oltre interessi dal 01.02.2019, come da bonifico già dimesso all'udienza del 4.4.2019 ed allegato nuovamente con le note 16.02.2021 (cfr. all. G)
per parte appellata:
Nel merito:
rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la sentenza n. 2220 TR
dell'anno 2018 del Tribunale di Padova G.U. Dott.ssa Lolli, depositata il 27.11.2018 resa nell'ambito del giudizio già rubricato al
n. 8521 dell'anno 2018 oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
7 In ogni caso respingere le istanze istruttorie ivi compresa la richiesta di consulenza tecnica preventiva nonché la richiesta di chiarimenti per
i motivi esposti in atti;
In subordine: nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza n. 2220 dell'anno 2018 del Tribunale di Padova accogliere, con la miglior formula, le domande già svolte nel giudizio di primo grado ed espressamente riproposte in atto d'appello al paragrafo 8, di per i motivi esposti in atti;
In ogni caso: con Controparte_1
vittoria di spese, compensi di entrambi i giudizi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa.
Motivi della decisione
In fatto
in persona dell'amministratore delegato, Controparte_1
conveniva in giudizio, con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2015, in relazione ad un contratto OTC Controparte_5
di Interest Rate Swap di tipo Plain Vanilla, concluso in data 17 novembre 2011 con l'allora avente le Controparte_6
seguenti caratteristiche: Durata: 10 anni;
Capitale di Riferimento:
2.700.000,00; Tasso Parametro Banca = Euribor 6M, con frequenza pagamenti semestrali, fattore moltiplicativo Act/360 in Advance;
8 Tasso Parametro Cliente= 2,60% con frequenza pagamenti semestrali, fattore moltiplicativo Act/360.
Detto contratto IRS era stato concluso dalla società attrice quale swap di copertura con tasso fisso per il Cliente, per assicurarla dal rialzo dei tassi di interesse del precedente finanziamento a tasso variabile per l'importo di euro 3.000.000,00 e dell'ulteriore finanziamento di euro
150.000,00, sottoscritti con la stessa CP_7
Parte attrice chiedeva, in principalità, che fosse dichiarata la nullità del contratto IRS per assenza di causa in concreto ed in astratto, in subordine, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per violazione degli obblighi informativi previsti dall'art.21 TUF e dalla disposizione del Regolamento Consob n.16190/2007 (artt. 27 ss. e successive modifiche) non essendo adeguato né appropriato;
ovvero, sempre in subordine, che fosse dichiarata la nullità del contratto per violazione dell'art.30, comma 6, TUF;
in ogni caso con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 207.170,29 pari CP_7
ai flussi differenziali indebitamente corrisposti nonché degli altri medio tempore pagati nel corso del giudizio, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza TR
delle domande attoree, delle quali chiedeva il rigetto.
Il primo Giudice, omessa ogni istruttoria, con la sentenza n.2220/2018 pubblicata il 27 novembre 2018, decideva la causa “sulla base della
9 ragione più liquida” accogliendo la domanda subordinata di risoluzione del contratto di Interest Rate Swap per inadempimento della convenuta che condannava al risarcimento del danno CP_7
consistente negli “addebiti negativi effettuati nei confronti della cliente” pari all'importo di euro 410.020,35, oltre interessi legali dalle date degli addebiti al saldo.
Il Tribunale riteneva esservi stata la violazione dell'art. 21 TUF, con specifico riferimento alle condotte previste dagli artt. 39 e 40 del regolamento 16190/2007, all'epoca vigente. CP_8
Il Giudice di prime cure rilevava che la stessa a pag. 19 del CP_7
contratto quadro, aveva descritto gli strumenti finanziari derivati
“caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte del cliente è ostacolato dalla loro complessità” ed al punto
3.1, stessa pagina, aveva ulteriormente precisato che “I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard”.
Il Tribunale osservava altresì che “è pacifico che la cliente ha acquistato un prodotto Interest rate swap denominato “TASSO
CERTO” ”; e precisava che la stessa scheda prodotto dichiarava che la classe di rischio per un derivato “TASSO CERTO” della durata di dieci anni era la classe 6 (“Le classi vanno da 1 a 11, dove la 1 è la meno rischiosa e la 11 è la più rischiosa”); evidenziava inoltre che
10 dallo stesso documento 5 prodotto dalla Banca convenuta emergeva che la società era una cliente al dettaglio non Controparte_1
professionale (priva di conoscenze in strumenti finanziari complessi) con una propensione al rischio “conservativo, cioè la classe di propensione al rischio più bassa”, così come il personale preposto all'amministrazione della società stessa non aveva specifica competenza in materia di investimenti in prodotti finanziari.
Il primo Giudice osservava ancora come le conoscenze della società attrice, in uno con gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio della stessa non consentissero di ritenere che l'acquisto dello swap di copertura TASSO CERTO, con classe di rischio media, fosse corrispondente al profilo di investitore né che lo strumento in questione potesse dirsi adeguato e appropriato ai sensi degli artt. 40,
41 e 42 del regolamento . CP_8
Concludeva, quindi, il Tribunale nel senso che “la è stata CP_7
inadempiente al suo obbligo di valutare l'adeguatezza e
l'appropriatezza, obbligo che discendeva dal regolamento CP_8
all'epoca vigente. Si tratta di inadempimento grave, che espone
l'inconsapevole cliente al rischio di gravi danni (che infatti si sono verificati).” Evidenziava altresì il giudicante che sarebbe stato onere della ex art. 23 TUF, dimostrare di aver agito con la specifica CP_7
diligenza richiesta e che nel caso di specie la prova liberatoria non era
11 stata data né era stato richiesto di darla laddove, mentre “le valutazioni della convenuta risultano da documenti scritti e da lei prodotti”.
Il Tribunale, come già detto, con la sentenza n.2220/2018 pubblicata il 27 novembre 2018, dichiarava la risoluzione del contratto IRS oggetto di causa per grave inadempimento della convenuta e la CP_7
condannava al risarcimento del danno determinandolo “in tutti gli addebiti negativi effettuati nei confronti della cliente”, oltre al pagamento degli interessi legali delle date di addebito al saldo effettivo.
(che, successivamente all'udienza di TR
precisazione delle conclusioni in primo grado, con atto del 10 luglio
2018 Rep.
7.494 Racc.
3.614 a rogito notaio dott. Persona_1
ha incorporato ha proposto Controparte_5
appello avverso tale sentenza chiedendo, in sua integrale riforma, il rigetto delle domande proposte da nei suoi confronti Controparte_1
e la condanna della predetta alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza impugnata.
Con i motivi d'appello ha lamentato: TR
1) errata e/o contraddittoria equiparazione di un'operazione in strumenti finanziari su tassi ad un investimento;
2) errata valutazione in ordine alla complessità dello strumento;
3) omessa e/o errata valutazione sulla natura speculativa dell'operazione in strumenti
12 finanziari;
4) errata e contraddittoria valutazione sulla incoerenza tra il profilo dichiarato dal cliente e la natura dell'operazione svolta;
5) insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto (non c'è inadempimento agli obblighi informativi né violazione rispetto agli obblighi di adeguatezza ed appropriatezza); 6) mancanza di prova degli elementi costitutivi del danno risarcibile, in particolare del nesso causale.
Con riguardo alle questioni sollevate da parte attrice nel giudizio di primo grado la appellante ha contestato che il contratto in CP_7
oggetto fosse nullo per l'asserita presenza di “costi impliciti e/o occulti” (“non par”), in quanto i costi sono stati esplicitati.
L'appellante ha contestato altresì l'asserita nullità per violazione dell'art.30, comma 7, TUF, in quanto i contratti erano stati conclusi presso la filiale di Abano della in ogni caso, l'art.4 delle CP_7
Condizioni Generali prevedeva la possibilità di recesso anticipato nel termine di sette giorni e, comunque, all'epoca dei fatti la tipologia dei contratti per cui è lite non era sottoposta alla normativa di cui all'
“Offerta Fuori Sede”.
Infine, la ha contestato l'asserita nullità del contratto IRS per CP_7
assenza di causa, trattandosi di contratto caratterizzato da alea bilaterale, nonché la violazione della normativa sul conflitto di interessi.
13 Parte appellata si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello del quale ha chiesto nel merito il rigetto ed ha riproposto le domande non esaminate in primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 25 febbraio 2021 e quindi rimessa in istruttoria per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; successivamente al deposito dell'elaborato peritale è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 20 settembre 2023, concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche;
successivamente, infine, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 31 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte con assegnazione di termini ridotti (20 + 20) per il deposito di conclusionali e repliche, avendone le parti in precedenza già usufruito.
In diritto
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata da
[...]
ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va rigettata, posto che TR
l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso
14 rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione ed ha riproposto la domanda dichiarata inammissibile (v. Cass. sez. un. sent. n. 27199/2017 e sent.
n.36481/2022; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio
2024, n.1932).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis
c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr.
Cass. 14696/2016).
Ciò premesso, la fondatezza del gravame e delle domande attoree non esaminate in primo grado dev'essere valutata anche alla luce della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado sul seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, dica il C.T.U.:
i) se quello in esame fosse o meno uno strumento finanziario complesso;
ii) se – alla luce della natura e dell'entità dell'indebitamento di al novembre 2011 – l'operazione in Controparte_1
strumenti derivati su tasso denominata Tasso Certo
15 effettuata dalla Società nel novembre 2011, possa essere considerata, alla luce della documentazione riversata in atti, di copertura e/o di natura speculativa, precisando, altresì, quali possibilità sussistevano per la società cliente di trarre beneficio dal medesimo contratto e quali, invece, per la banca;
descriva in particolare il C.T.U. l'andamento del derivato evidenziando i flussi positivi e negativi generati, in rapporto all'andamento dei tassi degli interessi debitori sul sottostante;
iii) precisi se si trattava di operazione in derivati no par con o senza upfront, se indicasse correttamente il mark to market come da Cass. SSUU n. 8770/2020; specifichi, in particolare, se sia indicato nelle disposizioni contrattuali Parte sottoscritte fra le parti il valore del , se sia determinato il criterio/formula di calcolo del MtM e se siano state applicate commissioni implicite;
iv) alla luce delle caratteristiche del prodotto come delineate dal C.T.U., lo stesso C.T.U. dovrà anche indicare a quale profilo di rischio si attaglino”.
Ritiene il Collegio che, sulla base delle risultanze peritali, non siano condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Padova in ordine alla sussistenza dei presupposti per dichiarare risolto per grave inadempimento della il contratto IRS per cui è lite (“la CP_7
16 banca è stata inadempiente al suo obbligo di valutare
l'adeguatezza e l'appropriatezza del prodotto, obbligo che pure discendeva dal regolamento CONSOB all'epoca vigente”).
Il CTU nominato, dott. descritte le caratteristiche del Per_2
contratto di “Interest Rate Swap - Tasso certo” n. 29629107, concluso in data 17.11.2011 tra e Controparte_1 [...]
ha infatti rilevato che esso “si può Controparte_5
annoverare fra i contratti c.d. standard per questo tipo di operazioni”, che “Non si intravedono particolari complessità in tale contratto, strutturato in modo tale da consentire all'acquirente dello swap di trasformare una eventuale passività a tasso variabile in essere in una passività a tasso fisso.” (v. pagg. 13 e 14 della perizia) e che “il contratto IRS in esame, nell'ambito del quale il cliente paga sempre il tasso fisso del 2,60% e riceve dalla banca il tasso variabile Euribor a 6 mesi, presenta sia una struttura teoricamente idonea ad assolvere una funzione di copertura dal rischio di fluttuazione dei tassi di interesse, sia un grado di correlazione elevato con le caratteristiche tecnico-finanziarie del mutuo che dovrebbe formare oggetto della copertura e, conseguentemente, risulta idoneo a fornire una copertura relativamente a tale rapporto, ancorché limitata ad una parte della durata complessiva del finanziamento. Per quanto detto, si ribadisce che il contratto derivato oggetto di valutazione appare di
17 copertura (seppur parziale in quanto limitata al periodo di sovrapposizione) e non speculativo.” (v, pagg. 22 e 23 dell'elaborato).
Uno strumento, dunque, di carattere non complesso (“l'IRS è un contratto mediante il quale due controparti si obbligano a scambiarsi, in date stabilite e per un periodo di tempo prefissato, flussi di interesse calcolati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi di interesse.” (pag.12 della perizia); il
CTU ha poi sintetizzato la struttura del derivato oggetto di esame nei seguenti termini: “il cliente sostanzialmente paga sempre
l'equivalente del tasso fisso al 2,60% per il periodo di riferimento, mentre la banca corrisponde il tasso Euribor 6 mesi: nel caso in cui il tasso variabile sia al di sopra di tale soglia, il differenziale viene accreditato;
in caso contrario, il differenziale viene addebitato.” (pag. 14).
Mette conto inoltre rilevare che è la stessa società attrice – odierna appellata – ad aver dichiarato nell'analisi del profilo finanziario di essere in grado di comprendere il funzionamento e i rischi collegati a prodotti semplici, e anche di prodotti più complessi quali quelli il cui rendimento dipende “…dall'andamento dei principali indici finanziari o tassi di cambio … rilevati a dare specifiche e pubblicati
18 sui principali organi di stampa” (cfr. doc.5 fascicolo di primo grado . CP_7
Lo strumento finanziario in questione, inoltre, era in linea con gli obiettivi della società, alla ricerca di uno strumento che la ponesse al riparto da eventuali oscillazioni al rialzo del tasso Euribor di riferimento del mutuo precedentemente stipulato.
In definitiva, la non complessità del derivato in esame, la sua funzione di copertura – e non speculativa –, l'adeguatezza dello stesso rispetto al profilo della società e Controparte_1
l'appropriatezza rispetto agli obiettivi dalla predetta perseguiti con la conclusione del contratto, portano ad escludere che sussistano i presupposti per confermare la pronuncia di risoluzione del contratto “Interest Rate Swap - Tasso certo” n. 29629107, concluso in data 17 novembre 2011 tra e Controparte_1 [...]
Controparte_5
Non potendo trovare conferma la pronuncia dichiarativa della risoluzione del contratto in questione, occorre allora valutare la fondatezza delle domande attoree non esaminate dal primo
Giudice, che ha deciso la lite “sulla base della ragione più liquida”, riproposte da con la tempestiva costituzione in Controparte_1
appello, ex art.346 c.p.c., in conformità all'insegnamento della
Suprema Corte, per cui “Nel processo ordinario di cognizione
19 risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di appello nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale), a riproporre le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientrati già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado.” (Cass. Sez. Un.
n.7940/2019).
Va quindi innanzitutto esaminata la domanda di nullità del contratto in questione per assenza di causa/indeterminatezza dell'oggetto.
I contratti derivati di tipo finanziario, come quello per cui è lite, sulla base dell'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sono ritenuti validi solo se l'alea ad essi sottesa è misurabile secondo criteri riconosciuti, nonché esplicitata nel contratto e alla presenza di un chiaro accordo tra le parti.
20 In tal senso si è autorevolmente espressa Cass. Sez. Un. n.
8770/2020, Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, Cass. sez. I n.
21830/2021 secondo cui l'alea del contratto è “razionale” e
“misurabile” solo se, in concreto, siano esplicitati e condivisi in accordo con l'investitore gli elementi che consentono di conoscere le condizioni contrattuali praticate, tramite l'esplicitazione dei costi impliciti che determinano uno squilibrio iniziale dell'alea, del Mark to Market (ossia del valore effettivo del derivato ad una certa data)
e dei c.d. "scenari probabilistici". Secondo tale impostazione, fatta
Parte propria dalla Corte di Cassazione, e il suo metodo di calcolo, costi impliciti e scenari probabilistici rappresentano elementi essenziali del contratto derivato e in quanto tali devono formare oggetto di accordo.
La Suprema Corte ha infatti precisato che, in ipotesi di mancata indicazione di uno di tali elementi, non si può parlare semplicemente di violazione di obblighi informativi, come tale idonea a determinare solo eventuali responsabilità risarcitorie, ma di una carenza che investe una parte essenziale dell'accordo, così da determinarne la nullità. L'orientamento della Suprema Corte, pertanto, da un lato valorizza l'indicazione del Mark to Market, dei suoi criteri di calcolo, della esplicitazione dei costi impliciti e della prospettazione di scenari probabilistici incidenti sulla misura qualitativa e quantitativa dell'alea, e, dall'altro, qualifica tali
21 parametri quali elementi essenziali del contratto derivato ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., facendo conseguentemente discendere dalla loro omissione l'invalidità del contratto stesso, per difetto di causa in concreto e/o per indeterminabilità dell'oggetto (Cass. Sez.
Un. n. 8770/2020 cit.; nello stesso senso Cass. n. 21830/2021; Cass.
n. 7368/2024).
In tali ipotesi si configura quindi una “nullità che - è bene precisare
- non è quella, virtuale (art. 1418 c.c., comma 1) (…), ma una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto” (Cass. n. 24654/2022 cit.; negli stessi termini Cass. n. 7368/2024 cit. e, ancor più di recente, Cass.
n.417/2025).
La Suprema Corte ha infatti ben puntualizzato come, pur prescindendo dalla finalità di copertura o speculativa del contratto di swap, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, la preventiva conoscibilità degli elementi e dei criteri utilizzati per la determinazione del rilevi proprio CP_9
sul piano causale (Cass. n. 32705/2022 cit.), sicché, in assenza di questi, il contratto deve considerarsi nullo (Cass. n. 7368/2024 cit.).
L'omissione di tali elementi, quindi, si colloca nell'alveo dei vizi strutturali e genetici dell'accordo. Infatti, non è “sufficiente la sola indicazione nel contratto del Mark to Market iniziale: trattandosi
22 di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente, è necessario che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del MtM siano resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile”; sicché – proprio in ragione del difetto dell'elemento essenziale della preventiva conoscibilità – “eventuali successive comunicazioni, da parte della Banca, del mark to market periodico” (Cass. n. 22014/2023).
Mette conto, infine, rilevare che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 7368/2024 ha evidenziato la piena corrispondenza dell'orientamento sopra illustrato sia al diritto unionale (e, più precisamente, alla Direttiva 2004/39/CE, alla Direttiva
2006/73/CE) sia alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
La società attrice ha lamentato, sin dall'atto di citazione, un deficit informativo quanto alla misura dell'alea dello swap in questione ed in particolare la mancata indicazione dei criteri per la determinazione o determinabilità del la previsione CP_9
di un MtM negativo, non riequilibrato da alcuna corresponsione di up front, la presenza di costi impliciti.
23 La consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di gravame ha consentito di accertare l'omessa indicazione degli elementi e dei criteri utilizzati per la determinazione del nonché CP_9
l'errata quantificazione dello stesso: “Nella sezione D delle condizioni economiche della proposta di contratto è espressamente indicato il mark to market attribuito al prodotto dall'istituto bancario (che rappresenta il costo implicito indicato in contratto), formato dalla somma algebrica di costo di copertura e margine, ovvero € 5.886,00 + € 25.218,00 = € 31.104,00. Tale ammontare è circa il 28% più basso rispetto a quello calcolato dallo scrivente
(pari ad € 43.260,62). Nella documentazione contrattuale consultata non risultano esplicitati i termini e la metodologia di calcolo di queste grandezze: la documentazione contrattuale esaminata non chiarisce come calcolare il mark to market e non indica quali siano i modelli di valutazione di riferimento, i parametri, i dati, la metodologia ed il data provider utilizzato. Non risulta altresì chiaro il motivo per cui il valore indicato nel documento contrattuale sovra indicato come “introito minimo/esborso massimo” in caso di estinzione nella stessa giornata (€ 78.138,00) sia sensibilmente superiore (per oltre €
47.000,00) al mark to market del contratto.”.
Il CTU dott. ha quindi ha quindi verificato l'adeguatezza Per_2
della stima del utilizzando un metodo senz'altro CP_9
24 condivisibile (“Al fine di verificare l'adeguatezza della stima del mark to market alla data di sottoscrizione effettuata dallo scrivente, si è proceduto a valutare il valore del derivato ad un'altra data significativa (31.05.2018), unica altra data per la quale risulta prodotta agli atti una documentazione contenente la stima del mark to market operata dall'istituto bancario, ed a confrontarlo con i valori determinati dall'istituto bancario alla medesima data. Come si evince dal prospetto menzionato, il valore del mark to market conteggiato dall'istituto bancario alla data del
31.05.2018 è pari ad € -190.741,00. Tale valore risulta sostanzialmente allineato alla stima del mark to market alla medesima data effettuata dallo scrivente, pari ad € -189.561,78,
(differenza tra i due valori dello 0,62%). La valutazione effettuata dallo scrivente si allinea sostanzialmente a quella dell'istituto bancario così come risultante dalla documentazione periodica di rendicontazione in atti, a riprova dell'utilizzo di metodologie standard ben radicate nei mercati finanziari. Poiché per l'unico documento presente agli atti dove è indicato il valore di mark to market da parte della banca, la valutazione effettuata dallo scrivente C.T.U. risulta sostanzialmente allineata a quella dell'istituto bancario, non è chiaro: i) il motivo per cui, in sede di stipula, il mark to market indicato dalla banca nel contratto sia sensibilmente più basso rispetto a quello conteggiato dallo
25 scrivente; ii) come esso sia stato calcolato (data provider, curve dei tassi, ecc.); iii) la forte discrepanza fra mark to market indicato in contratto ed il valore nello stesso indicato come “introito minimo/esborso massimo”.) (pagg. 44 - 45 dell'elaborato).
All'esito di tale verifica il CTU ha evidenziato che “la differenza fra mark to market indicato dalla banca e mark to market calcolato dallo scrivente alla data di stipula, pari ad € 12.156,62, può rappresentare la porzione di commissione implicita non indicata nel contratto.” (pag. 46 dell'elaborato).
Vale altresì osservare che l'affermazione di in Controparte_1
ordine ad un deficit informativo, anche con riguardo ai c.d. “scenari probabilistici”, non risulta nella sostanza contestato dalla la CP_7
quale sul punto si è limitata a replicare che, trattandosi nel caso di specie di strumento finanziario semplice, la società attrice avrebbe ben potuto informarsi sugli andamenti dei tassi di maggiore riferimento e sulle previsioni per il futuro.
In proposito va altresì evidenziato che lo stesso CTU ha rilevato che “il tempismo di entrata nello swap non è stato dei migliori: pochi giorni prima della stipula del contratto (03.11.2011) il
Consiglio Direttivo della BCE ha ulteriormente ridotto i tassi di interesse di riferimento di 25 punti base, circostanza che ha causato l'abbassamento dei tassi di interesse a breve (Euribor). Da
26 quel momento in poi, e sostanzialmente sino a metà 2022, l'Euribor
a 6 mesi è stato nettamente inferiore rispetto ai valori di riferimento alla data di stipula, entrando in territorio negativo in data 11.11.2015.”.
In definitiva, per quanto sopra esposto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata la nullità del contratto derivato per cui è causa, in accoglimento della domanda svolta in via principale dall'attrice, riproposta nel presente grado.
Alla nullità del contratto derivato consegue la condanna della al pagamento di tutte le somme indebitamente percepite CP_7
dalla ex art.2033 c.c., corrispondenti alle perdite originate CP_7
dall'IRS.
Il CTU ha rilevato che “Il contratto in esame ha complessivamente prodotto, durante il periodo intercorrente dalla data di stipula contrattuale alla data dell'ultima data di scambio dei flussi documentata agli atti (17.11.2011 – 29.06.2018), un flusso netto negativo per il cliente pari ad € -410.020,37. Gli importi addebitati
a titolo di flussi del derivato sono stati rilevati dalle contabili e dagli estratti conto del c/c n. 0740/811223 acceso da
[...]
presso Cassa di Risparmio ora Controparte_1 Controparte_5
prodotti in atti e corrispondono ai flussi TR
calcolati alle condizioni contrattuali. Si precisa che agli atti non
27 risulta alcuna informazione circa quanto intervenuto in relazione al derivato successivamente al 29.06.2018.”.
Tale importo coincide con quello oggetto della condanna risarcitoria disposta dal Giudice di primo grado, commisurato alle perdite sofferte dalla società attrice in relazione al contratto IRS in questione.
Va pertanto confermata la condanna della al pagamento alle CP_7
società attrici delle somme quantificate dalla sentenza impugnata, seppure a titolo di restituzioni e non di risarcimento del danno.
Tali importi vanno maggiorati con gli interessi dalla domanda giudiziale al saldo, come richiesto da parte attrice – odierna appellata.
All'esito del giudizio l'appellante risulta comunque prevalentemente soccombente, considerato che l'accoglimento del gravame, determinato dalla insussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto, ha comportato l'esame e l'accoglimento della domanda di nullità formulata dall'attrice in primo grado.
Le spese di lite vanno pertanto poste a carico di e TR
sono liquidate tenuto conto dei valori medi dello scaglione di
28 riferimento e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Allo stesso modo, gli oneri di consulenza tecnica, liquidati come da separato decreto, vanno posti a carico di TR
, in considerazione dell'accoglimento dell'appello, TR
non è invece tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, ex art.13, comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando, a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto da TR
e dell'accoglimento della domanda principale di
[...] [...]
riproposta nel presente grado ex art.346 c.p.c., Controparte_1
disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n.2220/2018 del
Tribunale di Padova, così provvede:
1. dichiara la nullità del contratto derivato per cui è causa e condanna al pagamento della somma di TR
euro 410.020,37, maggiorata degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di restituzione;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
29 3. condanna a rifondere a TR Controparte_1
che liquida in euro 20.000,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali, CPA ed IVA come per legge;
4. condanna al pagamento delle spese di TR
consulenza tecnica d'ufficio, liquidati come da separato decreto.
Venezia, 11 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4349 /2018 promossa da:
1 INTESA C.F.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. SOLINAS GIANNI , con domicilio eletto presso lo studio del predetto, in Venezia Mestre, via delle Industrie 19/C
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore delgato, rappresentata e difeso dall'avv.
FERRATI MICHELA, con domicilio eletto presso lo studio della predetta in Rovigo, Piazza Merlin n.32
APPELLATA
Oggetto: Bancari (recte: Intermediazione finanziaria) – Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.2220/2018 pubblicata il 27/11/2018
CONCLUSIONI
per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni eccezione e domanda svolta da Parte Appellata:
Nel merito
2 Previa riforma, anche parziale, della Sentenza emessa dal Tribunale di Padova, Giudice Unico Dottoressa Nicoletta Lolli, in data
4.11.2018 e pubblicata in data 27.11.2018 accogliere il presente appello e per l'effetto:
In via principale: rigettarsi, anche per i fatti esposti nell'atto di citazione in appello, comunque, tutte le domande (ivi compresa quella di risarcimento dei danni) avanzate da in quanto Controparte_1
infondate in fatto e diritto;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di nullità dei singoli contratti denominati
Interest rate swap indicati dalla società Appellata, come parimenti, in caso di accoglimento delle domande di ripetizione e, comunque, di qualsiasi domanda della società Appellata, condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
restituzione a favore di degli importi ricevuti, per TR
ogni singolo contratto derivato oggetto di causa, quali differenziali attivi oltre interessi legali dai singoli eventuali accrediti all'effettivo saldo;
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della società Appellata di risarcimento del danno e/o restituzione, accertare – in caso di effettiva contestazione tra le Parti
- il reale danno subito dalla stessa dando ingresso anche eventualmente ad una CTU finalizzata a verificare, accertati i fatti di
3 causa, acquisita ogni ulteriore documentazione o informazione ritenuta opportuna sulla base dei criteri che verranno individuati dal
Tribunale, quale sia il reale differenziale negativo pagato dalla società tenendo conto, ai fini del calcolo, del complessivo danno derivante dalle operazioni contestate;
In via istruttoria si rinnova la richiesta di: interrogatorio formale del legale rappresentante della e assunzione di Controparte_1
testi sui seguenti capitoli:
1)“Vero che era titolare, nel terzo trimestre Controparte_1
2011, di esposizioni debitorie a tasso variabile per alcuni milioni di euro”; 2) “Vero che in data 4.08.2011 Mediocredito Italiano S.p.A. ha concesso a un finanziamento di euro Controparte_1
3.000.000,00 a tasso variabile”; 3) “Vero che il sig. CP_3
nei colloqui avuti, nel corso dell'ottobre-novembre 2011,
[...]
ha illustrato alla banca che era volontà della società dallo stesso amministrata avere un quadro possibile del costo dell'indebitamento che la società avrebbe potuto assumere laddove i tassi euribor avessero continuato a salire”; 4) “Vero che negli incontri svoltisi presso la sede della filiale delle imprese di Abano nel mese di ottobre
e novembre 2011 ed in particolare in quello in data 26.10.2011, i funzionari della banca hanno illustrato varie ipotesi di possibile gestione dell'oscillazione dei tassi”; 5) “Vero che nel corso dei mesi
4 di ottobre e novembre 2011 si sono svolti numerosi incontri presso la sede della filiale di Abano della Cassa di Risparmio del CP_4
Veneto aventi ad oggetto l'illustrazione e la spiegazioni di vari strumenti di gestione dell'oscillazione dei tassi”; 6) “Vero che, negli incontri svolti nei mesi di ottobre e novembre 2011 ivi compreso quello in data 26.10.2011, per ogni singolo strumento derivato, i funzionari della banca hanno spiegato i meccanismi di funzionamento nonché i possibili vantaggi e svantaggi derivanti dalla sottoscrizione dei singoli strumenti laddove i tassi fossero variati”; 7) “Vero che, con particolare riferimento all'operazione scelta dalla società, è stato consegnato in data 17.11.2011 il documento riepilogativo che mi viene rammostrato quale documento 6 del fascicolo banca di cui sono stati illustrati il meccanismo di funzionamento ed i possibili rischi nonché
i costi dell'operazione”, 8) “Vero che nei mesi nell'ultimo trimestre del 2011 le aspettative dei mercati erano per un possibile aumento dei tassi euribor”; 9) “Vero che nel corso della mattinata del 17.11.2011,
i funzionari della banca hanno fornito varie possibili ipotesi tra cui una avente scadenza 2021 con tasso IRS del 2,52% ed una seconda avente scadenza 2026 con tasso IRS del 2,70%”; 10) “Vero che il legale rappresentante della società ha evidenziato che avrebbe riflettuto sulle due operazioni ipotizzate;
11) “Vero che nel pomeriggio del 17.11.2011 il sig. è tornato in Controparte_3
filiale ad Abano per concludere l'operazione evidenziando che, dopo
5 essersi consultato con agli Soci, riteneva opportuno orientarsi sulla prima operazione in quanto era preoccupato per l'evoluzione dei tassi solo per i primi anni di durata del finanziamento;
” 12) “Vero che i funzionari della banca in data 17.11.2011 hanno rappresentato al sig. che, a seguito della modifica dei tassi sui mercati, Controparte_3
l'operazione a 10 anni era ancora possibile ma con un lieve aumento del tasso IRS da 2,52 a 2,60”. Indicando, come testi i signori S_
, , ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e testi indicati anche a prova Testimone_5 Tes_6
contraria nella denegata ammissione delle istanze istruttorie
Avversarie.
Si rinnova, infine, - ove la Corte non ritenga matura per la decisione
– la richiesta di CTU sul seguente quesito: “esaminati i documenti di causa, dica il CTU: i) se – alla luce della natura e dell'entità dell'indebitamento di al novembre 2011 – Controparte_1
l'operazione in strumenti derivati su tasso denominata Tasso Certo effettuata dalla Società nel novembre 2011, possa essere considerata, alla luce della documentazione riversata in atti, di copertura o se, invece sia di natura speculativa;
ii) se l'operazione in strumenti derivati su tasso denominata Tasso Certo effettuata dalla Società nel novembre 2011, possa essere considerata, alla luce della documentazione riversata in atti, coerente o incoerente con la profilatura indicata da parte Appellata”.
6 Ancora in via istruttoria:
si richiamano le osservazione del proprio CTP allegate alla CTU, rinnovando la richiesta di chiarimenti ivi richiesti, che non hanno trovato adeguata risposta;
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio
e ripetizione di quanto già versato in ottemperanza alla Sentenza gravata, pari ad Euro 442.856,13, oltre interessi dal 01.02.2019, come da bonifico già dimesso all'udienza del 4.4.2019 ed allegato nuovamente con le note 16.02.2021 (cfr. all. G)
per parte appellata:
Nel merito:
rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la sentenza n. 2220 TR
dell'anno 2018 del Tribunale di Padova G.U. Dott.ssa Lolli, depositata il 27.11.2018 resa nell'ambito del giudizio già rubricato al
n. 8521 dell'anno 2018 oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
7 In ogni caso respingere le istanze istruttorie ivi compresa la richiesta di consulenza tecnica preventiva nonché la richiesta di chiarimenti per
i motivi esposti in atti;
In subordine: nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza n. 2220 dell'anno 2018 del Tribunale di Padova accogliere, con la miglior formula, le domande già svolte nel giudizio di primo grado ed espressamente riproposte in atto d'appello al paragrafo 8, di per i motivi esposti in atti;
In ogni caso: con Controparte_1
vittoria di spese, compensi di entrambi i giudizi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa.
Motivi della decisione
In fatto
in persona dell'amministratore delegato, Controparte_1
conveniva in giudizio, con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2015, in relazione ad un contratto OTC Controparte_5
di Interest Rate Swap di tipo Plain Vanilla, concluso in data 17 novembre 2011 con l'allora avente le Controparte_6
seguenti caratteristiche: Durata: 10 anni;
Capitale di Riferimento:
2.700.000,00; Tasso Parametro Banca = Euribor 6M, con frequenza pagamenti semestrali, fattore moltiplicativo Act/360 in Advance;
8 Tasso Parametro Cliente= 2,60% con frequenza pagamenti semestrali, fattore moltiplicativo Act/360.
Detto contratto IRS era stato concluso dalla società attrice quale swap di copertura con tasso fisso per il Cliente, per assicurarla dal rialzo dei tassi di interesse del precedente finanziamento a tasso variabile per l'importo di euro 3.000.000,00 e dell'ulteriore finanziamento di euro
150.000,00, sottoscritti con la stessa CP_7
Parte attrice chiedeva, in principalità, che fosse dichiarata la nullità del contratto IRS per assenza di causa in concreto ed in astratto, in subordine, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per violazione degli obblighi informativi previsti dall'art.21 TUF e dalla disposizione del Regolamento Consob n.16190/2007 (artt. 27 ss. e successive modifiche) non essendo adeguato né appropriato;
ovvero, sempre in subordine, che fosse dichiarata la nullità del contratto per violazione dell'art.30, comma 6, TUF;
in ogni caso con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 207.170,29 pari CP_7
ai flussi differenziali indebitamente corrisposti nonché degli altri medio tempore pagati nel corso del giudizio, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza TR
delle domande attoree, delle quali chiedeva il rigetto.
Il primo Giudice, omessa ogni istruttoria, con la sentenza n.2220/2018 pubblicata il 27 novembre 2018, decideva la causa “sulla base della
9 ragione più liquida” accogliendo la domanda subordinata di risoluzione del contratto di Interest Rate Swap per inadempimento della convenuta che condannava al risarcimento del danno CP_7
consistente negli “addebiti negativi effettuati nei confronti della cliente” pari all'importo di euro 410.020,35, oltre interessi legali dalle date degli addebiti al saldo.
Il Tribunale riteneva esservi stata la violazione dell'art. 21 TUF, con specifico riferimento alle condotte previste dagli artt. 39 e 40 del regolamento 16190/2007, all'epoca vigente. CP_8
Il Giudice di prime cure rilevava che la stessa a pag. 19 del CP_7
contratto quadro, aveva descritto gli strumenti finanziari derivati
“caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte del cliente è ostacolato dalla loro complessità” ed al punto
3.1, stessa pagina, aveva ulteriormente precisato che “I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard”.
Il Tribunale osservava altresì che “è pacifico che la cliente ha acquistato un prodotto Interest rate swap denominato “TASSO
CERTO” ”; e precisava che la stessa scheda prodotto dichiarava che la classe di rischio per un derivato “TASSO CERTO” della durata di dieci anni era la classe 6 (“Le classi vanno da 1 a 11, dove la 1 è la meno rischiosa e la 11 è la più rischiosa”); evidenziava inoltre che
10 dallo stesso documento 5 prodotto dalla Banca convenuta emergeva che la società era una cliente al dettaglio non Controparte_1
professionale (priva di conoscenze in strumenti finanziari complessi) con una propensione al rischio “conservativo, cioè la classe di propensione al rischio più bassa”, così come il personale preposto all'amministrazione della società stessa non aveva specifica competenza in materia di investimenti in prodotti finanziari.
Il primo Giudice osservava ancora come le conoscenze della società attrice, in uno con gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio della stessa non consentissero di ritenere che l'acquisto dello swap di copertura TASSO CERTO, con classe di rischio media, fosse corrispondente al profilo di investitore né che lo strumento in questione potesse dirsi adeguato e appropriato ai sensi degli artt. 40,
41 e 42 del regolamento . CP_8
Concludeva, quindi, il Tribunale nel senso che “la è stata CP_7
inadempiente al suo obbligo di valutare l'adeguatezza e
l'appropriatezza, obbligo che discendeva dal regolamento CP_8
all'epoca vigente. Si tratta di inadempimento grave, che espone
l'inconsapevole cliente al rischio di gravi danni (che infatti si sono verificati).” Evidenziava altresì il giudicante che sarebbe stato onere della ex art. 23 TUF, dimostrare di aver agito con la specifica CP_7
diligenza richiesta e che nel caso di specie la prova liberatoria non era
11 stata data né era stato richiesto di darla laddove, mentre “le valutazioni della convenuta risultano da documenti scritti e da lei prodotti”.
Il Tribunale, come già detto, con la sentenza n.2220/2018 pubblicata il 27 novembre 2018, dichiarava la risoluzione del contratto IRS oggetto di causa per grave inadempimento della convenuta e la CP_7
condannava al risarcimento del danno determinandolo “in tutti gli addebiti negativi effettuati nei confronti della cliente”, oltre al pagamento degli interessi legali delle date di addebito al saldo effettivo.
(che, successivamente all'udienza di TR
precisazione delle conclusioni in primo grado, con atto del 10 luglio
2018 Rep.
7.494 Racc.
3.614 a rogito notaio dott. Persona_1
ha incorporato ha proposto Controparte_5
appello avverso tale sentenza chiedendo, in sua integrale riforma, il rigetto delle domande proposte da nei suoi confronti Controparte_1
e la condanna della predetta alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza impugnata.
Con i motivi d'appello ha lamentato: TR
1) errata e/o contraddittoria equiparazione di un'operazione in strumenti finanziari su tassi ad un investimento;
2) errata valutazione in ordine alla complessità dello strumento;
3) omessa e/o errata valutazione sulla natura speculativa dell'operazione in strumenti
12 finanziari;
4) errata e contraddittoria valutazione sulla incoerenza tra il profilo dichiarato dal cliente e la natura dell'operazione svolta;
5) insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto (non c'è inadempimento agli obblighi informativi né violazione rispetto agli obblighi di adeguatezza ed appropriatezza); 6) mancanza di prova degli elementi costitutivi del danno risarcibile, in particolare del nesso causale.
Con riguardo alle questioni sollevate da parte attrice nel giudizio di primo grado la appellante ha contestato che il contratto in CP_7
oggetto fosse nullo per l'asserita presenza di “costi impliciti e/o occulti” (“non par”), in quanto i costi sono stati esplicitati.
L'appellante ha contestato altresì l'asserita nullità per violazione dell'art.30, comma 7, TUF, in quanto i contratti erano stati conclusi presso la filiale di Abano della in ogni caso, l'art.4 delle CP_7
Condizioni Generali prevedeva la possibilità di recesso anticipato nel termine di sette giorni e, comunque, all'epoca dei fatti la tipologia dei contratti per cui è lite non era sottoposta alla normativa di cui all'
“Offerta Fuori Sede”.
Infine, la ha contestato l'asserita nullità del contratto IRS per CP_7
assenza di causa, trattandosi di contratto caratterizzato da alea bilaterale, nonché la violazione della normativa sul conflitto di interessi.
13 Parte appellata si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello del quale ha chiesto nel merito il rigetto ed ha riproposto le domande non esaminate in primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 25 febbraio 2021 e quindi rimessa in istruttoria per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; successivamente al deposito dell'elaborato peritale è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 20 settembre 2023, concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche;
successivamente, infine, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 31 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte con assegnazione di termini ridotti (20 + 20) per il deposito di conclusionali e repliche, avendone le parti in precedenza già usufruito.
In diritto
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata da
[...]
ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va rigettata, posto che TR
l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso
14 rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione ed ha riproposto la domanda dichiarata inammissibile (v. Cass. sez. un. sent. n. 27199/2017 e sent.
n.36481/2022; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio
2024, n.1932).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis
c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr.
Cass. 14696/2016).
Ciò premesso, la fondatezza del gravame e delle domande attoree non esaminate in primo grado dev'essere valutata anche alla luce della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado sul seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, dica il C.T.U.:
i) se quello in esame fosse o meno uno strumento finanziario complesso;
ii) se – alla luce della natura e dell'entità dell'indebitamento di al novembre 2011 – l'operazione in Controparte_1
strumenti derivati su tasso denominata Tasso Certo
15 effettuata dalla Società nel novembre 2011, possa essere considerata, alla luce della documentazione riversata in atti, di copertura e/o di natura speculativa, precisando, altresì, quali possibilità sussistevano per la società cliente di trarre beneficio dal medesimo contratto e quali, invece, per la banca;
descriva in particolare il C.T.U. l'andamento del derivato evidenziando i flussi positivi e negativi generati, in rapporto all'andamento dei tassi degli interessi debitori sul sottostante;
iii) precisi se si trattava di operazione in derivati no par con o senza upfront, se indicasse correttamente il mark to market come da Cass. SSUU n. 8770/2020; specifichi, in particolare, se sia indicato nelle disposizioni contrattuali Parte sottoscritte fra le parti il valore del , se sia determinato il criterio/formula di calcolo del MtM e se siano state applicate commissioni implicite;
iv) alla luce delle caratteristiche del prodotto come delineate dal C.T.U., lo stesso C.T.U. dovrà anche indicare a quale profilo di rischio si attaglino”.
Ritiene il Collegio che, sulla base delle risultanze peritali, non siano condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Padova in ordine alla sussistenza dei presupposti per dichiarare risolto per grave inadempimento della il contratto IRS per cui è lite (“la CP_7
16 banca è stata inadempiente al suo obbligo di valutare
l'adeguatezza e l'appropriatezza del prodotto, obbligo che pure discendeva dal regolamento CONSOB all'epoca vigente”).
Il CTU nominato, dott. descritte le caratteristiche del Per_2
contratto di “Interest Rate Swap - Tasso certo” n. 29629107, concluso in data 17.11.2011 tra e Controparte_1 [...]
ha infatti rilevato che esso “si può Controparte_5
annoverare fra i contratti c.d. standard per questo tipo di operazioni”, che “Non si intravedono particolari complessità in tale contratto, strutturato in modo tale da consentire all'acquirente dello swap di trasformare una eventuale passività a tasso variabile in essere in una passività a tasso fisso.” (v. pagg. 13 e 14 della perizia) e che “il contratto IRS in esame, nell'ambito del quale il cliente paga sempre il tasso fisso del 2,60% e riceve dalla banca il tasso variabile Euribor a 6 mesi, presenta sia una struttura teoricamente idonea ad assolvere una funzione di copertura dal rischio di fluttuazione dei tassi di interesse, sia un grado di correlazione elevato con le caratteristiche tecnico-finanziarie del mutuo che dovrebbe formare oggetto della copertura e, conseguentemente, risulta idoneo a fornire una copertura relativamente a tale rapporto, ancorché limitata ad una parte della durata complessiva del finanziamento. Per quanto detto, si ribadisce che il contratto derivato oggetto di valutazione appare di
17 copertura (seppur parziale in quanto limitata al periodo di sovrapposizione) e non speculativo.” (v, pagg. 22 e 23 dell'elaborato).
Uno strumento, dunque, di carattere non complesso (“l'IRS è un contratto mediante il quale due controparti si obbligano a scambiarsi, in date stabilite e per un periodo di tempo prefissato, flussi di interesse calcolati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi di interesse.” (pag.12 della perizia); il
CTU ha poi sintetizzato la struttura del derivato oggetto di esame nei seguenti termini: “il cliente sostanzialmente paga sempre
l'equivalente del tasso fisso al 2,60% per il periodo di riferimento, mentre la banca corrisponde il tasso Euribor 6 mesi: nel caso in cui il tasso variabile sia al di sopra di tale soglia, il differenziale viene accreditato;
in caso contrario, il differenziale viene addebitato.” (pag. 14).
Mette conto inoltre rilevare che è la stessa società attrice – odierna appellata – ad aver dichiarato nell'analisi del profilo finanziario di essere in grado di comprendere il funzionamento e i rischi collegati a prodotti semplici, e anche di prodotti più complessi quali quelli il cui rendimento dipende “…dall'andamento dei principali indici finanziari o tassi di cambio … rilevati a dare specifiche e pubblicati
18 sui principali organi di stampa” (cfr. doc.5 fascicolo di primo grado . CP_7
Lo strumento finanziario in questione, inoltre, era in linea con gli obiettivi della società, alla ricerca di uno strumento che la ponesse al riparto da eventuali oscillazioni al rialzo del tasso Euribor di riferimento del mutuo precedentemente stipulato.
In definitiva, la non complessità del derivato in esame, la sua funzione di copertura – e non speculativa –, l'adeguatezza dello stesso rispetto al profilo della società e Controparte_1
l'appropriatezza rispetto agli obiettivi dalla predetta perseguiti con la conclusione del contratto, portano ad escludere che sussistano i presupposti per confermare la pronuncia di risoluzione del contratto “Interest Rate Swap - Tasso certo” n. 29629107, concluso in data 17 novembre 2011 tra e Controparte_1 [...]
Controparte_5
Non potendo trovare conferma la pronuncia dichiarativa della risoluzione del contratto in questione, occorre allora valutare la fondatezza delle domande attoree non esaminate dal primo
Giudice, che ha deciso la lite “sulla base della ragione più liquida”, riproposte da con la tempestiva costituzione in Controparte_1
appello, ex art.346 c.p.c., in conformità all'insegnamento della
Suprema Corte, per cui “Nel processo ordinario di cognizione
19 risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di appello nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale), a riproporre le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientrati già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado.” (Cass. Sez. Un.
n.7940/2019).
Va quindi innanzitutto esaminata la domanda di nullità del contratto in questione per assenza di causa/indeterminatezza dell'oggetto.
I contratti derivati di tipo finanziario, come quello per cui è lite, sulla base dell'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sono ritenuti validi solo se l'alea ad essi sottesa è misurabile secondo criteri riconosciuti, nonché esplicitata nel contratto e alla presenza di un chiaro accordo tra le parti.
20 In tal senso si è autorevolmente espressa Cass. Sez. Un. n.
8770/2020, Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, Cass. sez. I n.
21830/2021 secondo cui l'alea del contratto è “razionale” e
“misurabile” solo se, in concreto, siano esplicitati e condivisi in accordo con l'investitore gli elementi che consentono di conoscere le condizioni contrattuali praticate, tramite l'esplicitazione dei costi impliciti che determinano uno squilibrio iniziale dell'alea, del Mark to Market (ossia del valore effettivo del derivato ad una certa data)
e dei c.d. "scenari probabilistici". Secondo tale impostazione, fatta
Parte propria dalla Corte di Cassazione, e il suo metodo di calcolo, costi impliciti e scenari probabilistici rappresentano elementi essenziali del contratto derivato e in quanto tali devono formare oggetto di accordo.
La Suprema Corte ha infatti precisato che, in ipotesi di mancata indicazione di uno di tali elementi, non si può parlare semplicemente di violazione di obblighi informativi, come tale idonea a determinare solo eventuali responsabilità risarcitorie, ma di una carenza che investe una parte essenziale dell'accordo, così da determinarne la nullità. L'orientamento della Suprema Corte, pertanto, da un lato valorizza l'indicazione del Mark to Market, dei suoi criteri di calcolo, della esplicitazione dei costi impliciti e della prospettazione di scenari probabilistici incidenti sulla misura qualitativa e quantitativa dell'alea, e, dall'altro, qualifica tali
21 parametri quali elementi essenziali del contratto derivato ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., facendo conseguentemente discendere dalla loro omissione l'invalidità del contratto stesso, per difetto di causa in concreto e/o per indeterminabilità dell'oggetto (Cass. Sez.
Un. n. 8770/2020 cit.; nello stesso senso Cass. n. 21830/2021; Cass.
n. 7368/2024).
In tali ipotesi si configura quindi una “nullità che - è bene precisare
- non è quella, virtuale (art. 1418 c.c., comma 1) (…), ma una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto” (Cass. n. 24654/2022 cit.; negli stessi termini Cass. n. 7368/2024 cit. e, ancor più di recente, Cass.
n.417/2025).
La Suprema Corte ha infatti ben puntualizzato come, pur prescindendo dalla finalità di copertura o speculativa del contratto di swap, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, la preventiva conoscibilità degli elementi e dei criteri utilizzati per la determinazione del rilevi proprio CP_9
sul piano causale (Cass. n. 32705/2022 cit.), sicché, in assenza di questi, il contratto deve considerarsi nullo (Cass. n. 7368/2024 cit.).
L'omissione di tali elementi, quindi, si colloca nell'alveo dei vizi strutturali e genetici dell'accordo. Infatti, non è “sufficiente la sola indicazione nel contratto del Mark to Market iniziale: trattandosi
22 di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente, è necessario che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del MtM siano resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile”; sicché – proprio in ragione del difetto dell'elemento essenziale della preventiva conoscibilità – “eventuali successive comunicazioni, da parte della Banca, del mark to market periodico” (Cass. n. 22014/2023).
Mette conto, infine, rilevare che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 7368/2024 ha evidenziato la piena corrispondenza dell'orientamento sopra illustrato sia al diritto unionale (e, più precisamente, alla Direttiva 2004/39/CE, alla Direttiva
2006/73/CE) sia alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
La società attrice ha lamentato, sin dall'atto di citazione, un deficit informativo quanto alla misura dell'alea dello swap in questione ed in particolare la mancata indicazione dei criteri per la determinazione o determinabilità del la previsione CP_9
di un MtM negativo, non riequilibrato da alcuna corresponsione di up front, la presenza di costi impliciti.
23 La consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di gravame ha consentito di accertare l'omessa indicazione degli elementi e dei criteri utilizzati per la determinazione del nonché CP_9
l'errata quantificazione dello stesso: “Nella sezione D delle condizioni economiche della proposta di contratto è espressamente indicato il mark to market attribuito al prodotto dall'istituto bancario (che rappresenta il costo implicito indicato in contratto), formato dalla somma algebrica di costo di copertura e margine, ovvero € 5.886,00 + € 25.218,00 = € 31.104,00. Tale ammontare è circa il 28% più basso rispetto a quello calcolato dallo scrivente
(pari ad € 43.260,62). Nella documentazione contrattuale consultata non risultano esplicitati i termini e la metodologia di calcolo di queste grandezze: la documentazione contrattuale esaminata non chiarisce come calcolare il mark to market e non indica quali siano i modelli di valutazione di riferimento, i parametri, i dati, la metodologia ed il data provider utilizzato. Non risulta altresì chiaro il motivo per cui il valore indicato nel documento contrattuale sovra indicato come “introito minimo/esborso massimo” in caso di estinzione nella stessa giornata (€ 78.138,00) sia sensibilmente superiore (per oltre €
47.000,00) al mark to market del contratto.”.
Il CTU dott. ha quindi ha quindi verificato l'adeguatezza Per_2
della stima del utilizzando un metodo senz'altro CP_9
24 condivisibile (“Al fine di verificare l'adeguatezza della stima del mark to market alla data di sottoscrizione effettuata dallo scrivente, si è proceduto a valutare il valore del derivato ad un'altra data significativa (31.05.2018), unica altra data per la quale risulta prodotta agli atti una documentazione contenente la stima del mark to market operata dall'istituto bancario, ed a confrontarlo con i valori determinati dall'istituto bancario alla medesima data. Come si evince dal prospetto menzionato, il valore del mark to market conteggiato dall'istituto bancario alla data del
31.05.2018 è pari ad € -190.741,00. Tale valore risulta sostanzialmente allineato alla stima del mark to market alla medesima data effettuata dallo scrivente, pari ad € -189.561,78,
(differenza tra i due valori dello 0,62%). La valutazione effettuata dallo scrivente si allinea sostanzialmente a quella dell'istituto bancario così come risultante dalla documentazione periodica di rendicontazione in atti, a riprova dell'utilizzo di metodologie standard ben radicate nei mercati finanziari. Poiché per l'unico documento presente agli atti dove è indicato il valore di mark to market da parte della banca, la valutazione effettuata dallo scrivente C.T.U. risulta sostanzialmente allineata a quella dell'istituto bancario, non è chiaro: i) il motivo per cui, in sede di stipula, il mark to market indicato dalla banca nel contratto sia sensibilmente più basso rispetto a quello conteggiato dallo
25 scrivente; ii) come esso sia stato calcolato (data provider, curve dei tassi, ecc.); iii) la forte discrepanza fra mark to market indicato in contratto ed il valore nello stesso indicato come “introito minimo/esborso massimo”.) (pagg. 44 - 45 dell'elaborato).
All'esito di tale verifica il CTU ha evidenziato che “la differenza fra mark to market indicato dalla banca e mark to market calcolato dallo scrivente alla data di stipula, pari ad € 12.156,62, può rappresentare la porzione di commissione implicita non indicata nel contratto.” (pag. 46 dell'elaborato).
Vale altresì osservare che l'affermazione di in Controparte_1
ordine ad un deficit informativo, anche con riguardo ai c.d. “scenari probabilistici”, non risulta nella sostanza contestato dalla la CP_7
quale sul punto si è limitata a replicare che, trattandosi nel caso di specie di strumento finanziario semplice, la società attrice avrebbe ben potuto informarsi sugli andamenti dei tassi di maggiore riferimento e sulle previsioni per il futuro.
In proposito va altresì evidenziato che lo stesso CTU ha rilevato che “il tempismo di entrata nello swap non è stato dei migliori: pochi giorni prima della stipula del contratto (03.11.2011) il
Consiglio Direttivo della BCE ha ulteriormente ridotto i tassi di interesse di riferimento di 25 punti base, circostanza che ha causato l'abbassamento dei tassi di interesse a breve (Euribor). Da
26 quel momento in poi, e sostanzialmente sino a metà 2022, l'Euribor
a 6 mesi è stato nettamente inferiore rispetto ai valori di riferimento alla data di stipula, entrando in territorio negativo in data 11.11.2015.”.
In definitiva, per quanto sopra esposto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata la nullità del contratto derivato per cui è causa, in accoglimento della domanda svolta in via principale dall'attrice, riproposta nel presente grado.
Alla nullità del contratto derivato consegue la condanna della al pagamento di tutte le somme indebitamente percepite CP_7
dalla ex art.2033 c.c., corrispondenti alle perdite originate CP_7
dall'IRS.
Il CTU ha rilevato che “Il contratto in esame ha complessivamente prodotto, durante il periodo intercorrente dalla data di stipula contrattuale alla data dell'ultima data di scambio dei flussi documentata agli atti (17.11.2011 – 29.06.2018), un flusso netto negativo per il cliente pari ad € -410.020,37. Gli importi addebitati
a titolo di flussi del derivato sono stati rilevati dalle contabili e dagli estratti conto del c/c n. 0740/811223 acceso da
[...]
presso Cassa di Risparmio ora Controparte_1 Controparte_5
prodotti in atti e corrispondono ai flussi TR
calcolati alle condizioni contrattuali. Si precisa che agli atti non
27 risulta alcuna informazione circa quanto intervenuto in relazione al derivato successivamente al 29.06.2018.”.
Tale importo coincide con quello oggetto della condanna risarcitoria disposta dal Giudice di primo grado, commisurato alle perdite sofferte dalla società attrice in relazione al contratto IRS in questione.
Va pertanto confermata la condanna della al pagamento alle CP_7
società attrici delle somme quantificate dalla sentenza impugnata, seppure a titolo di restituzioni e non di risarcimento del danno.
Tali importi vanno maggiorati con gli interessi dalla domanda giudiziale al saldo, come richiesto da parte attrice – odierna appellata.
All'esito del giudizio l'appellante risulta comunque prevalentemente soccombente, considerato che l'accoglimento del gravame, determinato dalla insussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto, ha comportato l'esame e l'accoglimento della domanda di nullità formulata dall'attrice in primo grado.
Le spese di lite vanno pertanto poste a carico di e TR
sono liquidate tenuto conto dei valori medi dello scaglione di
28 riferimento e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Allo stesso modo, gli oneri di consulenza tecnica, liquidati come da separato decreto, vanno posti a carico di TR
, in considerazione dell'accoglimento dell'appello, TR
non è invece tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, ex art.13, comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando, a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto da TR
e dell'accoglimento della domanda principale di
[...] [...]
riproposta nel presente grado ex art.346 c.p.c., Controparte_1
disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n.2220/2018 del
Tribunale di Padova, così provvede:
1. dichiara la nullità del contratto derivato per cui è causa e condanna al pagamento della somma di TR
euro 410.020,37, maggiorata degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di restituzione;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
29 3. condanna a rifondere a TR Controparte_1
che liquida in euro 20.000,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali, CPA ed IVA come per legge;
4. condanna al pagamento delle spese di TR
consulenza tecnica d'ufficio, liquidati come da separato decreto.
Venezia, 11 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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