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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/09/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5052/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco, presso lo studio del primo elett.te dom.ta in OL alla via G. Sanfelice 24
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. , rappresentato e difeso , in virtù di procura Controparte_1 generale alle liti per notaio rep. n. 33646, dall'avv. Fabrizio Niceforo e con lo stesso Persona_1 elettivamente domiciliato in OL alla via S.Lucia n.81
Resistente
Avente ad oggetto : ricalcolo RIA Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso in riassunzione depositato presso il Tribunale di Salerno in data 7 ottobre 2024, la ricorrente in epigrafe esponeva che per effetto della legge n. 219/1981 il Presidente della Giunta
Regionale della aveva proceduto alla determinazione della struttura operativa degli Uffici CP_1 del Commissario Straordinario di Governo stipulando con personale tecnico e amministrativo convenzioni finalizzate alla ricostruzione edilizia;
che, alla luce degli anni di servizio dalla stessa prestati alle dipendenze del predetto , aveva presento istanza Parte_2 volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 12 della legge n. 730/1986, che prevedeva per i dipendenti del Commissario di Governo la possibilità della immissione nei ruoli speciali istituiti dagli altri Enti interessati alla ricostruzione;
che la in ottemperanza alle procedure stabilite dal Controparte_1
con l'ordinanza 22.3.1989 n. 1672 per il Controparte_2 passaggio dei dipendenti, emanava le Leggi Regionali n. 4 del 6.3.1990 e n. 8 del 24.3.1990, con le quali istituiva il ruolo speciale ad esaurimento del personale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 12 l. 730/1986; che, espletate le procedure per il passaggio di ruolo , la stessa veniva immessa in ruolo dal giorno 18/04/1990; che nonostante l'art. 12 prevedesse che il trattamento economico del personale immesso nei ruoli della pubblica amministrazione dovesse essere “ rideterminato sulla base di un'anzianità pari al periodo di servizio prestato “, la non erogava la retribuzione Controparte_1 di anzianità per gli anni in cui la ricorrente aveva prestato la propria attività per il Commissario di
Governo ed anche per il periodo successivo fino al 2003 incluso;
lamentava inoltre la non corretta quantificazione del citato emolumento anche per il periodo successivo , in quanto , secondo la ricostruzione dell'istante , la RIA percepita non avrebbe tenuto conto della pregressa anzianità inerente il servizio prestato presso il Commissariato di Governo anteriormente all'immissione nei ruoli regionali ai sensi della legge 730/1986 , nonché , sicché la ricorrente avrebbe continuato a percepire la Retribuzione individuale di Anzianità agganciata ad una data iniziale incongrua;
lamentava che la Regione, tuttavia , nonostante la formale costituzione in mora, non aveva provveduto a ricalcolare il trattamento economico a lei spettante sulla scorta degli aumenti della retribuzione individuale di anzianità maturati in forza dell'art. 30 Legge Regionale 30.5.1984 n.27 , dall'art. 33 Legge Regionale 10.11.1989 n.23 e dall'art. 42 della Legge Regionale 4.7.1991 n. 12 ; evidenziava che in conseguenza di tale condotta non aveva perciò percepito la retribuzione che riteneva giusta in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta con riferimento alla data di inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente, come certificata proprio dall'ultimo decreto di reinquadramento e, fino al 31/12/2003 nulla aveva percepito a titolo di RIA;
tanto esposto, la ricorrente adiva il Tribunale di
Salerno , in funzione di giudice del lavoro , rassegnando le seguenti conclusioni e chiedendo al giudice adito di: “Condannare la , in persona del rappr.te legale p.t., Presidente della Controparte_1
G.R., al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 16.248,53, come risultante dal conteggio analitico allegato, oltre rivalutazione monetaria per i crediti monetari maturati al
31/7/1994 ed interessi sulle somme tutte: - Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di lite, rimborso spese forfait 15%, rivalsa CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la Controparte_1 chiedendo al giudice adito di dichiarare la inammissibilità e la infondatezza della domanda, evidenziando che la Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 5511/2025, 5512/2025 e 5513/2025, che allegava alla memoria difensiva, in accoglimento di impugnative proposte dall'Amministrazione regionale avverso precedenti decisioni giurisprudenziali analoghe a quelle invocate dal ricorrente a sostegno della propria pretesa, le cassava, statuendo espressamente che l'art. 44 del D.P.R. n.
333/1990 aveva previsto l'ultimo incremento definitivo della retribuzione di anzianità, con riferimento al servizio prestato fino al 31.12.1988, e che alcun altro scatto e/o incremento e/o maggiorazione sarebbe stato previsto in favore del personale delle Regioni;
chiedeva in subordine di dichiarare prescritti tutti i crediti in ipotesi maturati fino al 31.7.2019, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
All'udienza del 25 settembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti anche nelle note autorizzate, il Giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
*******
Innanzitutto va accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'Amministrazione convenuta in memoria difensiva , sicchè vanno comunque dichiarati estinti per prescrizione tutti gli eventuali crediti maturati dalla lavoratrice per il periodo antecedente il 31.7. 2019 .
Se è vero , infatti , che nel corso degli anni la ricorrente ha notificato varie lettere di messa in mora , ciò non di meno , la notifica del ricorso giudiziario proposto dinanzi al Tribunale di OL , avvenuta il 31.7.2024 , è intervenuta quando era già decorso oltre un quinquennio dall'ultima lettera di messa in mora dell'anno 2017.
In proposito, costituisce principio ormai acclarato quello per cui in tema di pubblico impiego i crediti retributivi, tra i quali devono annoverarsi anche i relativi accessori, sono soggetti alla prescrizione quinquennale e non a quella decennale, in quanto l'art. 2 l. 7 agosto 1985 n. 428, ha equiparato il regime dei crediti dei dipendenti pubblici alla disciplina generale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., il quale non prevede alcuna distinzione nell'ambito dei crediti di lavoro (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004 n. 6305).
Richiamando il principio contenuto nell'art. 2935 c.c., a norma del quale, "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" , vanno pertanto dichiarate prescritte tutte le pretese precedenti il luglio 2019 , vale a dire quelle relative al quinquennio antecedente la notifica del primo ricorso giudiziario .
Per quanto riguarda il periodo successivo , invece , sebbene la stessa ricorrente riconosca che a decorrere dal gennaio 2004 le sarebbe stata liquidata in busta paga la retribuzione individuale di anzianità , rimane comunque da verificare la fondatezza della domanda atteso che la ricorrente rivendica delle differenze sulla indennità percepita .
La domanda , tuttavia , non merita accoglimento .
Giova preliminarmente ricostruire le vicende che hanno interessato l'inquadramento giuridico ed economico del personale di cui alla legge n. 730/1986 presso l'Amministrazione regionale .
NE , il legislatore statale , allo scopo di regolarizzare il personale utilizzato dal Commissario
Straordinario del Governo o da altri enti per fronteggiare le esigenze straordinarie insorte a seguito di calamità naturali , con la legge n. 730 del 28 ottobre 1986 , all'art. 12 , disponeva che “ il personale convenzionato da enti , amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo , con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia , del novembre 1980 e febbraio 1981 in e Basilicata , del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara CP_1 del Vallo , Petrosino e AL , del 19 settembre 1979 in Umbria , Marche e Lazio , del 29 aprile
1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abbruzzo , Molise , Lazio e , del bradisismo CP_1 dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981
n. 219 , che risulta in servizio alla data del marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno , è immesso , a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo , in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio .
Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla e dal . Il personale degli enti Controparte_1 Controparte_3 non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti” .
Il comma 4 del medesimo art. 12 disponeva espressamente che “ il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato “ .
Detta disposizione stabiliva quindi che il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali fosse pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di un'anzianità pari al periodo di servizio prestato;
il che significa che il servizio pregresso veniva considerato utile , ai soli fini economici , influendo sul valore dell'anzianità e , quindi , sulla misura del livello retributivo spettante per il solo periodo successivo alla immissione in ruolo .
Ora , per quanto riguarda il valore dell'anzianità , come e' noto, sino all'entrata in vigore della legge n. 93 del 1983, il sistema di progressione economica nell'ambito di ciascuna categoria del pubblico impiego era caratterizzato dalla generalita' e dall'automatismo, per essere gli aumenti periodici di anzianita' e gli scatti biennali (riassorbiti nei primi al maturare dei relativi periodi) riconosciuti a tutti i dipendenti, sulla base del mero riscontro dell'inesistenza di assenze dal servizio per motivi implicanti la mancata progressione dell'anzianita'.
Venuto meno, per effetto di tale legge, il sistema di aumenti "a pioggia", nei contratti collettivi
(trasfusi in d.P.R. ed in leggi regionali, quanto al personale delle regioni) furono introdotte norme apposite per disciplinare il regime transitorio.
In particolare, nel d.P.R. n. 347 del 1983, contenente le norme del CCNL per il personale dipendente degli enti locali valevole nel biennio economico 1983 - 1984, all'art. 40 ed all'art. 41, rispettivamente, venne disciplinata la decorrenza dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali - introdotte dalla legge n. 83 del 1983, in luogo che vecchio sistema di classificazione, con l'inerente previsione dell'attribuzione di un importo economico al personale in servizio al 1° gennaio 1983 derivante dalla valutazione dell'anzianita' pregressa, ossia maturata fino al 31 dicembre 1982 - e vennero previsti il "riequilibrio dell'anzianita' ed il nuovo salario individuale di anzianita'", ossia venne disposto, con norma di congiunzione tra il sistema di classificazione precedente ed il nuovo, che, per i lavoratori degli enti locali il riequilibrio tra anzianita' economica e anzianita' giuridica venisse effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con l'accordo 1979/81 e con riferimento alla data del 31
dicembre 1982 (segue, nell'art. 41, l'indicazione dei valori economici, tratti da apposite tabelle, in base ai quali procedere all'operazione di riequilibrio dell'anzianita', nonche' dei criteri con i quali attuare tale riequilibrio, consistenti nell'indicare il peso specifico (cd. valutazione dell'anzianita' pregressa), "in mesi, in termini di classi e scatti, degli anni di effettivo servizio,
maturati fino al 31 dicembre 1982 nella qualifica nella quale il dipendente viene inquadrato al 1° gennaio 1983 computando il servizio svolto presso l'ente o presso gli enti ai quali si applica il presente accordo, ovvero svolto in altri enti pubblici il cui personale sia pervenuto agli enti locali per effetto di soppressione o trasferimenti d'ufficio".
L'importo complessivo derivante dalla detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definiva compiutamente e definitivamente il "salario individuale di anzianita'"; veniva poi prevista, a fronte della cessazione della progressione economica per scatti e classi al 31 dicembre
1982 (cfr. lettera B - dell'art. 41 - d.P.R. n. 347 del 1983), la corresponsione al personale nell'arco di vigenza dell'accordo alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianita', di una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle misure indicate nella norma (con erogazione in ragione di ventiquattresimi, per il personale assunto dopo il 1° gennaio 1983, in proporzione al numero dei mesi trascorsi in servizio alla data del 31 dicembre 1985), in tal modo conservandosi efficacia alla voce retributiva dipendente dagli anni di servizio, seppur col relazionarla alla qualifica funzionale posseduta (primo inquadramento del personale).
Anche per il biennio successivo era confermata la disciplina in materia di retribuzione individuale di anzianita', con il d.P.R. n. 268 del 1987 (che recepiva il successivo contratto collettivo).
Identica previsione e' stata infine posta nel d.P.R. n. 333 del 1990, di recepimento dell'accordo nazionale successivo, fissandosi anche in questo caso gli importi della R.I.A. da corrispondersi a partire dal 1° gennaio 1989 a tutto il personale che aveva prestato servizio nel periodo 1° gennaio
87 - 31 dicembre 88.
Nella Regione la trasposizione del sistema in precedenza ricordato avveniva a mezzo di CP_1 leggi regionali ( come previsto per le regioni dalla legge n. 83 del 1983 ) e , più precisamente , il trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali veniva disciplinato dai DD.P.R. n. 347/83 (recepito dalla legge regionale 27/84), n. 268/87 ( recepito dalla legge regionale 23/89) e
333/90 ( recepito dalla legge regionale 12/91).
Ed invero , l'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983 , stabiliva : “Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1 gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:
I qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 198.000
II qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 216.000
III qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 234.000
IV qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 267.000
V qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 312.000
VI qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 330.000
VII qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000
VIII qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 518.400
I qualifica dirigenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 672.000
II qualifica dirigenziale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 840.000
Al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 tale adeguamento avverrà (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985. In caso di passaggio
a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà calcolato in proporzione al servizio trascorso
(in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1 gennaio 1985.
Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto, alla data del 1 gennaio 1987, a titolo
d'acconto, un analogo beneficio di uguale importo”.
Il successivo D.P.R. 268/87 disciplinava il periodo 1/1/1985-31/12/1987, protraendo i suoi effetti economici fino al 30/6/1988. L'art. 37 di detto D.P.R. disponeva espressamente che “l'acconto di cui al decimo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, al punto 12 dell'accordo per le regioni a statuto ordinario e all'ultimo comma dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 665/1984, costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità già istituita per gli enti locali, le regioni a statuto ordinario e per le camere di commercio. Tale acconto si intende aggiuntivo al beneficio economico complessivo”. Per effetto di tale disposizione la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del D.P.R. n. 347/1983 subiva un incremento definitivo, a decorrere dall'1.1.1987, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità.
L'art. 38 del medesimo D.P.R., come modificato dall'art. 31 del D.P.R. n. 494/1987, prevedeva, al comma 1, quale clausola di garanzia, che “in assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale destinatario del presente decreto, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347”.
Il comma 2 del medesimo articolo disponeva che “al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988”.
Seguiva, quindi, in ultimo, il D.P.R. n. 333/90 disciplinante il periodo 1/1/1988-31/12/1990, con decorrenza degli effetti economici dall'1/7/1988.
L'art. 44 del D.P.R. medesimo disponeva che: “A decorrere dal 1 gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Qualifica I .................. L. 198.000
Qualifica II ................. L. 216.000
Qualifica III ................ L. 234.000
Qualifica IV ................. L. 267.000
Qualifica V .................. L. 312.000
Qualifica VI ................. L. 330.000
Qualifica VII ................ L. 384.000
Qualifica VIII ............... L. 518.000
Qualifica I dirigenziale ..... L. 672.000
Qualifica II dirigenziale .... L. 840.000
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato. 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494”
Per effetto di tale disposizione la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del D.P.R. n.
347/1983 e del D.P.R. n. 268/1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo a decorrere dall'1.1.1989 e con riferimento all'anzianità maturata fino al 31.12.1988, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità.
Si evidenzia, quindi, che il D.P.R. 333/90, così come la legge regionale di recepimento n. 12/91 non contenevano, a differenza dei DD.P.R. 347/83 e 268/87 e delle leggi regionali di recepimento nn.
27/84 e 23/89, alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme, neanche a titolo di acconto, in caso di mancata approvazione del successivo accordo.
Ciò stante, nessun ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, rispetto a quello di cui al predetto art. 44 del D.P.R. n. 333/1990, è stato più previsto.
Quanto detto trova conferma nelle ordinanze nn. 5511/2025, 5512/2025 e 5513/2025 della Suprema
Corte .
La Cassazione, dopo aver richiamato le previsioni di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 333/1990, statuisce, infatti, espressamente che “in ragione di tale disposizione, la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del dPR n. 347 del 1983 e del dPR n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988. Dunque, nessuno scatto era dovuto per il periodo 1° gennaio
1989-31 dicembre 1990, come erroneamente afferma la Corte d'Appello. Né ai lavoratori regionali poteva applicarsi la maggiorazione RIA prevista per il personale del Comparto Ministeri, che esula dalla fattispecie in esame, e alla quale si riferisce la vicenda giuridica in cui sono intervenute la menzionata ordinanza n. 263 del 2002 e la successiva sentenza n. 4 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, peraltro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 38, che era intervenuta in ordine all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del
1992. Infatti, non trova applicazione, rispetto al personale Regione Enti locali, il dPR n. 44 del 1990
(personale del Comparto Ministeri), che ha previsto la cd. maggiorazione RIA, stabilendo, all'art. 9, comma 4, che: “Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde”. Né rilevano, pertanto, le previsioni di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 e la relativa norma interpretativa di cui all'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, sulle quali è intervenuta la Corte costituzionale con le pronunce da ultimo richiamate, che riguardano la prevista data del 31 dicembre 1990 che, va ribadito, era stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della RIA per il Comparto Ministeri e per le altre categorie di cui all'art. 2 del dPR 5 marzo 1986, n. 68, dPR n. 44 del 1990), e non per il Comparto ed Enti locali”. CP_1
Infine , e solo per completezza espositiva , va chiarito che nessuna influenza sulla maturazione di ulteriori “ aumenti “ del salario individuale di anzianità può essere attribuita all'accordo successivo al d.p.r. 333/90 , e cioè all'art. 28 del CCNL del comparto regioni ed enti locali del 6.7.1995 , atteso che il suddetto articolo , se è vero che contempla tra le componenti della retribuzione la voce “ retribuzione individuale di anzianità “ ,esso specifica , tuttavia , che compete soltanto “ ove già acquisita “ , naturalmente ai sensi dei precedenti accordi di comparto .
Per tale ragione del tutto correttamente l'Amministrazione ha determinato la retribuzione individuale di anzianità spettante alla ricorrente, in forza dell'inquadramento della stessa nella 4^ q.f, importo che , contrariamente a quanto affermato in ricorso , è stato correttamente corrisposto alla lavoratrice anche per il periodo precedente il gennaio
2004 . .
Con Delibere nn. 5282 e 5283 del 6.8.1998 l'Amministrazione regionale, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 12 della Legge n. 730/1986, riconosceva a tutto il personale di cui alla predetta
Legge, ivi compreso naturalmente la ricorrente, ai fini della determinazione del trattamento economico, l'anzianità relativa ai servizi prestati presso le strutture commissariali, antecedentemente all'immissione nei ruoli regionali.
Sulla scorta delle predette Delibere venivano emanati nei confronti di tutti i dipendenti interessati, tra cui naturalmente la ricorrente, i singoli decreti attuativi con i quali, previo riconoscimento ai fini dell'anzianità economica dei periodi di servizio precedentemente prestati in regime contrattuale o di convenzione presso la struttura commissariale, veniva correttamente determinata - sulla base dell'integrale computo dell'anzianità di cui ai servizi pregressi presso il Commissariato - la retribuzione di anzianità alla stessa spettante. Con riferimento alla ricorrente veniva emanato decreto n. 2867 del 19.3.1999 nonché decreto n. 3560 sempre del 19.3.1999, entrambi ritualmente notificati alla stessa in data 28.4.1999 , con i quali veniva correttamente determinato, sulla base del servizio prestato presso il Commissariato di Governo, il salario di anzianità spettante, nella misura di £. 611.875 (pari ad € 316,00). A seguito di detti decreti venivano corrisposti, nel 1999, gli arretrati spettanti così come veniva corrisposta regolarmente mensilmente la retribuzione di anzianità.
Ed invero , dal prospetto generale paga del 1999 emerge che a giugno 1999 veniva erogata la somma in lire di 5.574.103 così composta:
1. Lire 475.203 – importo corrispondente al valore annuale della Ria del 1990 (aprile-dicembre);
2. Lire 4.894.944 - importo corrispondente alla Ria per il periodo 01.01.1991 – 31.12.1998 (£
611.868 * 8 anni);
3. Lire 203.956 – importo corrispondente al periodo 01.01.1998 – 30.04.1999 (£ 50.989 * 4 mesi)
Da maggio 1999 lo stipendio veniva incrementato dell'importo corrispondente alla R.I.A. mensile di lire 50.989, infatti il tabellare mensile passa da lire 1.112.083 (aprile 1999) a lire 1.163.072 (maggio
1999).
Il successivo intervento del legislatore regionale, attraverso la previsione di cui al comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 1/2007, erroneamente posto a base delle proprie doglianze da parte della ricorrente, lungi dall'innovare alcunché in ordine all'anzianità rilevante ai fini dell'inquadramento economico del personale in esame (per il quale, come innanzi rilevato, già ab origine l'art. 12 della Legge n.
730/1986, cui si era poi pedissequamente adeguata l'Amministrazione regionale con le citate Delibere del 1998 ed i successivi decreti di riconoscimento, disponeva che dovesse tenersi conto dei servizi pregressi prestati presso gli enti di provenienza antecedentemente alla immissione nel ruolo speciale della prevedeva il riconoscimento anche agli effetti giuridici di detto servizio, Controparte_1 sostanzialmente per finalità previdenziali come si evince chiaramente dalle disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in ciò innovando rispetto alla previgente normativa.
Per tale ragione i successivi decreti di reinquadramento, oltretutto ai fini esclusivamente giuridici in forza dell'espresse previsioni di cui al predetto comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 1/2007, non rivestono alcun effetto ai fini del calcolo della RIA relativamente alla quale il servizio pregresso prestato presso gli enti di provenienza antecedentemente all'immissione nel ruolo speciale di cui alle
LL.RR. nn. 4/1990 e 8/1990 era già stato integralmente considerato in forza dell'espresso disposto di cui all'art. 12 della Legge n. 730/1986, poi attuato dall'Amministrazione regionale attraverso le
Delibere nn. 5282/1998 e 5283/1998 nonché successivi decreti attuativi.
Il ricorso , per come proposto , va pertanto interamente rigettato .
Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida iun € 1.300,00 .
Salerno, 25 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria D'Antonio