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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8634 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. CI De ER;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 37602 /2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r. p.t., domiciliato in VIA TRINITA', 3 83100 AVELLINO ITALIA;
rappresentata e difesa dall'avv. LIETO VINCENZO giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , domiciliata in Viale Controparte_1 C.F._1
Giuseppe Mazzini 6 00195 ROMA;
rappresentata e difesa dall'avv. DI GENNARO
MATTEO, indirizzo pec per le comunicazioni:
; Email_2 APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Romagnoli (C.F. Controparte_3
) dell'Avvocatura Capitolina, presso i cui Uffici siti in Roma, C.F._2
Via del Tempio di Giove, n. 21 è elettivamente domiciliato,
oma.it; Email_3 Email_4 CP_4
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione notificata a mezzo pec il 17.09.2024 l'
[...]
ha appellato la sentenza del giudice di pace di Roma n.8484/2024 Parte_1
che ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Controparte_1
pagamento n. 09720239090540983/000 per un importo complessivo di € 859,32 in relazione alla cartella di pagamento n. 09720120292387079000 per via dell'asserita:
mancata notifica dei verbali per violazioni al codice della strada, dell'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme oggetto della cartella esattoriale impugnate;
rilevato che il giudice di pace ha così motivato l'accoglimento dell'opposizione:
“che, infatti, dalla data di intervenuta notifica della suddetta cartella (2/12/2012) a quella di successiva notifica della intimazione impugnata (2/11/2023) è intercorso il
quinquennio di cui all'art 28 legge 689/1981; che, l'assunto, dell' per cui , il CP_5
termine di prescrizione sarebbe stato interrotto dalla successiva notifica della precedente intimazione di pagamento n. 972017904168850400, avente oggetto la
cartella in questione, non ha trovato pieno riscontro documentale (vi è prova delle
effettuate notifiche, ma non anche copia della intimazione di pagamento); che ciò comporta la illegittimità della intimazione di pagamento in questa sede impugnata”;
rilevato che con l'appello proposto viene lamentata: “violazione dei principi
regolatori della materia in tema di prescrizione dei diritti - artt. 2934 c.c. e seguenti violazione del principio di disponibilita' e valutazione delle prove (artt. 115 e 116
c.p.c.) regolarita' della notifica della intimazione di pagamento e degli atti presupposti infondatezza dell'eccezione di prescrizione” in quanto: “l'intimazione di pagamento n.
09720179041688504000 è stata regolarmente depositata in atti sin dal momento della
costituzione in giudizio, unitamente a tutta la documentazione richiamata nella memoria difensiva ed allegata alla busta telematica di deposito. Pertanto, l'errore è stato evidentemente commesso dal Giudice di Pace che forse per una svista non si è
accorto del regolare deposito in atti della Intimazione di Pagamento n.
09720179041688504000 che risulta regolarmente notificata in data 11.12.2017, come tra l'altro confermato dallo stesso Giudice di prime cure (“… vi è prova delle effettuate notifiche”). Il termine prescrizionale è stato, pertanto, validamente interrotto dalla notifica dell'Intimazione di Pagamento n. 09720179041688504000 (relativa a cartella di pagamento n. 09720120292387079000) notificata in data 11.12.2017 per
COMPIUTA GIACENZA della raccomandata informativa n. 573069615072 inviata ex
art. 140 cpc (per irreperibilità relativa del destinatario). Inoltre, anche la cartella di
pagamento n. 09720120292387079000 risulta regolarmente notificata a mani del
destinatario ) in data 12.12.2012”; Controparte_1
rilevato che si è costituita chiedendo l'accoglimento dell'appello; CP_2 rilevato che si è costituita deducendo -fra le altre cose e per Controparte_1
quanto di interesse per i fini della presente decisione-: “l Controparte_6
ha omesso di provare in giudizio il contenuto dell'intimazione di
[...]
pagamento n. 0972017904168850400 nonché la rituale notifica del suindicato atto.
Infatti, come correttamente rilevato nella sentenza oggetto del presente giudizio,
l' ha depositato in giudizio una serie di relate di Controparte_6
notifica riguardanti cartelle esattoriali non oggetto di contenzioso e non ha provveduto
a depositare la relata di notifica della cartella n. 097 2016 0205981721000 (…)
l'odierna appellante ha omesso di provare in atti la rituale notifica della cartella di pagamento n. 097 2012 0292387079000 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata”;
rilevato che la comparsa di così conclude: “respingere Controparte_1
l'appello proposto dall in quanto infondato in Controparte_6
fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare sul punto la piena validità della sentenza impugnata ovvero, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposta dell , accertare e Controparte_6
dichiarare la prescrizione del credito ex adverso azionato per i motivi esposti in
narrativa; - in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di
riforma, anche parziale, della sentenza appellata, tenere indenne la Sig.ra
[...]
da qualsivoglia condanna alle spese del doppio grado di giudizio in quanto, CP_1
per le ragioni esposte nella presente comparsa, la domanda proposta dall'odierna
appellata in primo grado risultava in ogni caso meritevole di accoglimento. Con
vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”; rilevato che sono presenti agli atti del fascicolo di primo grado dell'agente per la riscossione:
1) copia dell'intimazione n. 09720179041688504000 recante richiesta di pagamento della cartella 09720120292387079000;
2) copia della notifica della suddetta intimazione n. 09720179041688504000
effettuata come segue: i. duplice accesso presso la residenza di CP_1
in Ciampino, via IV novembre 53, l'11.11.2017 e il 13.11.2017; ii. successivo deposito presso la casa comunale di Ciampino, in data 27.11.2017 in difetto di persone previste dall'art.139 cpc;
iii. successivo invio di raccomandata
6735691507 in data 27.11.2017, restituita per compiuta giacenza l'11.12.2017;
ritenuto che sono stati quindi provati: tanto l'oggetto dell'intimazione di pagamento, quanto la sua corretta notifica;
ritenuto che è stata quindi tempestivamente prodotta agli atti prova dell'intervenuta interruzione della prescrizione in data 27.11.2017, ossia entro il quinquennio dal
02.12.2012, data di notifica della cartella n. 09720120292387079000;
ritenuto che ai sensi del combinato disposto degli artt.68 co.1 del d.l.18/2020 (che così recita: “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli
avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto
di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al
termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) e all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (che così recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei
tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti
interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo
di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli
adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e
decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e
riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli
agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono
effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di
prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti
previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni
diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori
di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione
degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre
dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento
durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”) per tutto il periodo di tempo indicato (ossia dall'08/03/2020 al 31/08/2021) è rimasta sospesa la prescrizione del termine per l'accertamento e la riscossione degli enti impositori (ivi compresi gli enti competenti per l'accertamento delle violazioni del codice della strada);
ritenuto che -stante l'indicata sospensione della prescrizione- alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720239090540983/000 avvenuta in data
02.11.2023 non era ancora decorso il termine di prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720179041688504000;
ritenuto pertanto che l'appello va accolto con conseguente rigetto dell'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239090540983/000;
ritenuto che non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da
[...]
posto che: CP_1
i. stante quanto già indicato circa la corretta esecuzione della notifica di atto idoneo ad interrompere la prescrizione, è irrilevante l'eventuale notifica di un ulteriore atto di interruzione della prescrizione, e segnatamente della cartella n. 097 2016 0205981721000;
ii. non essendo stato proposto appello incidentale, deve considerarsi formato il giudicato interno in relazione alla parte di sentenza che ha affermato che:
“dalla data di intervenuta notifica della suddetta cartella (2/12/2012)” (cfr. in tema di giudicato interno e di onere di appello incidentale: Cassazione
civile sez. I, 28/10/2024, n.27766 secondo cui nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 Cpc, secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'articolo 345, comma 2, del Cpc, quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita,
essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso;
in tema di onere di proposizione dell'appello incidentale anche:
Cassazione civile sez. III, 27/09/2024, n.25876, nonché in relazione alla precisa questione dell'onere di impugnare la statuizione relativa alla validità della notifica della cartella: Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016,
n.16477);
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione al doppio grado di giudizio in favore dell' Controparte_6
, oltre che di Roma capitale per il presente grado;
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIFORMA la sentenza impugnata e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239090540983/000;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite che liquida come Controparte_1
segue:
- in favore di : per il primo grado di giudizio, in euro Controparte_6
346,00 per compensi, oltre iva e cpa e rimborso forfettario 15%; per il secondo grado di giudizio euro 450,00 oltre iva e cpa, rimborso forfettario 15%, nonché rimborso spese vive documentate;
- in favore di Roma capitale in euro 450,00 per compensi.
Così deciso in Roma il 10.06.2025
IL GIUDICE
CI De ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. CI De ER;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 37602 /2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r. p.t., domiciliato in VIA TRINITA', 3 83100 AVELLINO ITALIA;
rappresentata e difesa dall'avv. LIETO VINCENZO giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , domiciliata in Viale Controparte_1 C.F._1
Giuseppe Mazzini 6 00195 ROMA;
rappresentata e difesa dall'avv. DI GENNARO
MATTEO, indirizzo pec per le comunicazioni:
; Email_2 APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Romagnoli (C.F. Controparte_3
) dell'Avvocatura Capitolina, presso i cui Uffici siti in Roma, C.F._2
Via del Tempio di Giove, n. 21 è elettivamente domiciliato,
oma.it; Email_3 Email_4 CP_4
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione notificata a mezzo pec il 17.09.2024 l'
[...]
ha appellato la sentenza del giudice di pace di Roma n.8484/2024 Parte_1
che ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Controparte_1
pagamento n. 09720239090540983/000 per un importo complessivo di € 859,32 in relazione alla cartella di pagamento n. 09720120292387079000 per via dell'asserita:
mancata notifica dei verbali per violazioni al codice della strada, dell'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme oggetto della cartella esattoriale impugnate;
rilevato che il giudice di pace ha così motivato l'accoglimento dell'opposizione:
“che, infatti, dalla data di intervenuta notifica della suddetta cartella (2/12/2012) a quella di successiva notifica della intimazione impugnata (2/11/2023) è intercorso il
quinquennio di cui all'art 28 legge 689/1981; che, l'assunto, dell' per cui , il CP_5
termine di prescrizione sarebbe stato interrotto dalla successiva notifica della precedente intimazione di pagamento n. 972017904168850400, avente oggetto la
cartella in questione, non ha trovato pieno riscontro documentale (vi è prova delle
effettuate notifiche, ma non anche copia della intimazione di pagamento); che ciò comporta la illegittimità della intimazione di pagamento in questa sede impugnata”;
rilevato che con l'appello proposto viene lamentata: “violazione dei principi
regolatori della materia in tema di prescrizione dei diritti - artt. 2934 c.c. e seguenti violazione del principio di disponibilita' e valutazione delle prove (artt. 115 e 116
c.p.c.) regolarita' della notifica della intimazione di pagamento e degli atti presupposti infondatezza dell'eccezione di prescrizione” in quanto: “l'intimazione di pagamento n.
09720179041688504000 è stata regolarmente depositata in atti sin dal momento della
costituzione in giudizio, unitamente a tutta la documentazione richiamata nella memoria difensiva ed allegata alla busta telematica di deposito. Pertanto, l'errore è stato evidentemente commesso dal Giudice di Pace che forse per una svista non si è
accorto del regolare deposito in atti della Intimazione di Pagamento n.
09720179041688504000 che risulta regolarmente notificata in data 11.12.2017, come tra l'altro confermato dallo stesso Giudice di prime cure (“… vi è prova delle effettuate notifiche”). Il termine prescrizionale è stato, pertanto, validamente interrotto dalla notifica dell'Intimazione di Pagamento n. 09720179041688504000 (relativa a cartella di pagamento n. 09720120292387079000) notificata in data 11.12.2017 per
COMPIUTA GIACENZA della raccomandata informativa n. 573069615072 inviata ex
art. 140 cpc (per irreperibilità relativa del destinatario). Inoltre, anche la cartella di
pagamento n. 09720120292387079000 risulta regolarmente notificata a mani del
destinatario ) in data 12.12.2012”; Controparte_1
rilevato che si è costituita chiedendo l'accoglimento dell'appello; CP_2 rilevato che si è costituita deducendo -fra le altre cose e per Controparte_1
quanto di interesse per i fini della presente decisione-: “l Controparte_6
ha omesso di provare in giudizio il contenuto dell'intimazione di
[...]
pagamento n. 0972017904168850400 nonché la rituale notifica del suindicato atto.
Infatti, come correttamente rilevato nella sentenza oggetto del presente giudizio,
l' ha depositato in giudizio una serie di relate di Controparte_6
notifica riguardanti cartelle esattoriali non oggetto di contenzioso e non ha provveduto
a depositare la relata di notifica della cartella n. 097 2016 0205981721000 (…)
l'odierna appellante ha omesso di provare in atti la rituale notifica della cartella di pagamento n. 097 2012 0292387079000 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata”;
rilevato che la comparsa di così conclude: “respingere Controparte_1
l'appello proposto dall in quanto infondato in Controparte_6
fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare sul punto la piena validità della sentenza impugnata ovvero, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposta dell , accertare e Controparte_6
dichiarare la prescrizione del credito ex adverso azionato per i motivi esposti in
narrativa; - in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di
riforma, anche parziale, della sentenza appellata, tenere indenne la Sig.ra
[...]
da qualsivoglia condanna alle spese del doppio grado di giudizio in quanto, CP_1
per le ragioni esposte nella presente comparsa, la domanda proposta dall'odierna
appellata in primo grado risultava in ogni caso meritevole di accoglimento. Con
vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”; rilevato che sono presenti agli atti del fascicolo di primo grado dell'agente per la riscossione:
1) copia dell'intimazione n. 09720179041688504000 recante richiesta di pagamento della cartella 09720120292387079000;
2) copia della notifica della suddetta intimazione n. 09720179041688504000
effettuata come segue: i. duplice accesso presso la residenza di CP_1
in Ciampino, via IV novembre 53, l'11.11.2017 e il 13.11.2017; ii. successivo deposito presso la casa comunale di Ciampino, in data 27.11.2017 in difetto di persone previste dall'art.139 cpc;
iii. successivo invio di raccomandata
6735691507 in data 27.11.2017, restituita per compiuta giacenza l'11.12.2017;
ritenuto che sono stati quindi provati: tanto l'oggetto dell'intimazione di pagamento, quanto la sua corretta notifica;
ritenuto che è stata quindi tempestivamente prodotta agli atti prova dell'intervenuta interruzione della prescrizione in data 27.11.2017, ossia entro il quinquennio dal
02.12.2012, data di notifica della cartella n. 09720120292387079000;
ritenuto che ai sensi del combinato disposto degli artt.68 co.1 del d.l.18/2020 (che così recita: “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli
avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto
di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al
termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) e all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (che così recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei
tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti
interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo
di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli
adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e
decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e
riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli
agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono
effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di
prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti
previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni
diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori
di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione
degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre
dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento
durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”) per tutto il periodo di tempo indicato (ossia dall'08/03/2020 al 31/08/2021) è rimasta sospesa la prescrizione del termine per l'accertamento e la riscossione degli enti impositori (ivi compresi gli enti competenti per l'accertamento delle violazioni del codice della strada);
ritenuto che -stante l'indicata sospensione della prescrizione- alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720239090540983/000 avvenuta in data
02.11.2023 non era ancora decorso il termine di prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720179041688504000;
ritenuto pertanto che l'appello va accolto con conseguente rigetto dell'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239090540983/000;
ritenuto che non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da
[...]
posto che: CP_1
i. stante quanto già indicato circa la corretta esecuzione della notifica di atto idoneo ad interrompere la prescrizione, è irrilevante l'eventuale notifica di un ulteriore atto di interruzione della prescrizione, e segnatamente della cartella n. 097 2016 0205981721000;
ii. non essendo stato proposto appello incidentale, deve considerarsi formato il giudicato interno in relazione alla parte di sentenza che ha affermato che:
“dalla data di intervenuta notifica della suddetta cartella (2/12/2012)” (cfr. in tema di giudicato interno e di onere di appello incidentale: Cassazione
civile sez. I, 28/10/2024, n.27766 secondo cui nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 Cpc, secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'articolo 345, comma 2, del Cpc, quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita,
essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso;
in tema di onere di proposizione dell'appello incidentale anche:
Cassazione civile sez. III, 27/09/2024, n.25876, nonché in relazione alla precisa questione dell'onere di impugnare la statuizione relativa alla validità della notifica della cartella: Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016,
n.16477);
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione al doppio grado di giudizio in favore dell' Controparte_6
, oltre che di Roma capitale per il presente grado;
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIFORMA la sentenza impugnata e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239090540983/000;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite che liquida come Controparte_1
segue:
- in favore di : per il primo grado di giudizio, in euro Controparte_6
346,00 per compensi, oltre iva e cpa e rimborso forfettario 15%; per il secondo grado di giudizio euro 450,00 oltre iva e cpa, rimborso forfettario 15%, nonché rimborso spese vive documentate;
- in favore di Roma capitale in euro 450,00 per compensi.
Così deciso in Roma il 10.06.2025
IL GIUDICE
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