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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2118/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2118/2021 promossa da:
in persona della procuratrice Parte_1 Parte_2
[...] rocinio dell'avv. Giuseppe Seidenari
APPELLANTE contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Antonia Vaccari
APPELLATO
Conclusioni per appellante:
Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa e reietta,
In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena n. 1355/2021 del
5-7/10/2021 rep. 3423/2021 resa nel giudizio civile n. 5494RG2020 Tribunale di Modena accertare e dichiarare la compensazione/compensabilità tra il credito di di euro 110.211,88 e la Parte_1 pretesa del fallimento di euro 67.346,44, e pertanto comunque accertare e dichiarare che Parte_1 pagina 1 di 10 nulla deve a . Pt_1 Parte_3
Dato atto del pagamento di euro 80.514,93 da a in Parte_1 Parte_3 adempimento della condanna portata dalla sentenza impugnata, condannare c.f. Parte_3
a restituire e, quindi, a pagare a la somma di euro 80.514,93 oltre P.IVA_1 Parte_1 interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In ogni ipotesi, respingere, siccome infondate e comunque non provate tutte le domande da chiunque proposte contro Parte_1
Con vittoria di spese, anche generali 15%, compensi, CAP e IVA del grado d'appello e di primo grado.
Conclusioni per l'appellato:
- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
- respingersi le domande svolte da nell'atto di appello notificato al Parte_1 Parte_3
e pertanto confermare la sentenza n. 1355/2021 del Tribunale di Modena del 7 ottobre 2021;
- vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il fallimento agiva in giudizio nei confronti di Parte_3 Parte_1
chiedendone la condanna al pagamento in favore del fallimento dell'importo di € 67.346,44, oltre interessi di mora ex art 1284 cc-2 e 5 d. lgs 231/2002, dovuto quale saldo attivo del conto corrente n 3744 acceso presso dalla società in bonis. Pt_1
2. Si costituiva in giudizio la banca convenuta deducendo di essere a sua volta creditrice verso il fallimento ella somma di € 110.211,88 ammessa in via definitiva al Parte_3
passivo del fallimento in chirografo ed eccependo in via riconvenzionale la compensazione delle somme richieste dal fallimento con il maggior credito dalla stessa vantato verso la procedura.
3. La causa, istruita in via documentale, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Modena accoglieva la domanda proposta dal fallimento e condannava al pagamento in favore del fallimento dell'importo di Parte_1 Parte_3
€ 67.346,44 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alle spese di lite.
4. Il giudice di primo grado osservava che era pacifico in atti che il credito vantato dal pagina 2 di 10 fallimento era relativo all'importo residuo di saldo attivo di un conto corrente acceso presso
, mentre il credito vantato dalla banca era relativo ad un finanziamento erogato in Pt_1
favore di in bonis, nello specifico un finanziamento agevolato in favore di Parte_3
imprese operanti in provincie colpite dal sisma del 2012, garantito dallo Stato tramite Cassa
Depositi e Prestiti (DP) che metteva a disposizione la relativa provvista.
5. Osservava, nello specifico, che parte attrice nel proporre la domanda di restituzione del saldo attivo di conto corrente nei confronti della convenuta: a) deduceva la non Pt_1
operatività della compensazione in quanto la relativa eccezione era già stata proposta da in sede di ammissione al passivo ed era stata respinta dal Giudice delegato che aveva Pt_1
ammesso il credito per l'intero, con efficacia preclusiva nel presente giudizio;
b) contestava la titolarità del credito in capo alla banca trattandosi di somme messe a disposizione da
DP, a cui spettava in via definitiva la titolarità del credito, sulla base della convenzione tra
Stato e ABI che trovava applicazione nel caso in esame secondo la quale il finanziamento veniva erogato dalla banca con provvista di DP;
in caso di mancato rimborso del beneficiario la banca era tenuta a porre in essere le azioni per il recupero del credito in qualità di mandataria, ma in ogni caso attraverso l'escussione della garanzia l'istituto di credito era in grado di rientrare dal proprio credito, mentre DP poteva surrogarsi nello stato passivo del fallimento subentrando nella posizione della banca e vedendo riconosciuto il credito in via privilegiata ex lege, in base al Dlgs 123/1998.
6. Tanto premesso, il Tribunale innanzitutto respingeva l'eccezione sollevata da di Pt_1
tardività della contestazione relativa alla titolarità del credito in capo a e della sua non Pt_1
compensabilità con il credito vantato dal fallimento, rilevando che la contestazione era stata svolta dalla difesa del fallimento nella prima difesa utile dopo la costituzione di
[...]
in sede di note di trattazione scritta del 19-11-2020, e che non si trattava di Parte_1
questione introdotta solo in sede di difese conclusive.
7. Riteneva poi proponibile l'eccezione di compensazione nel presente giudizio, tenuto conto dell'orientamento più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la decisione assunta in sede concorsuale ha valenza solo endofallimentare e non fa stato al di fuori del concorso, mentre non ha alcuna efficacia preclusiva nel giudizio promosso dal pagina 3 di 10 curatore per il pagamento del credito del fallito, dove il convenuto ha la facoltà di eccepire la compensazione di un proprio credito al fine di paralizzare la relativa pretese, a nulla rilevando che in sede di verifica dello stato passivo la richiesta di compensazione sia stata già formulata ed abbia o meno trovato accoglimento (Cass. civ. 2020/27709; Cass. civ.
2017/ 25640).
8. Nel merito, riteneva comunque fondata la contestazione mossa dal fallimento con riferimento alla non operatività della compensazione del credito vantato dalla società fallita con il credito ammesso in sede di insinuazione al passivo su richiesta di , e ciò in Pt_1
forza sia dell'accordo negoziale sottoscritto dalle parti, sia delle disposizioni normative specifiche relative a quella determinata tipologia di finanziamenti.
9. Osservava il Tribunale, infatti, che sia dalle disposizioni normative che dalla convenzione
Stato - ABI non vi era dubbio che la provvista del credito poi erogato dalla banca fosse messa a disposizione da DP e che si trattasse di finanziamento garantito dallo Stato, nel senso che era previsto che in ipotesi di inadempimento del beneficiario la banca, pur tenuta ad agire in via giudiziale per il recupero del relativo credito e dunque alla insinuazione del credito al passivo del fallimento, attraverso l'escussione della garanzia era in grado di rientrare dal proprio credito senza margini di rischi;
nel contempo DP, effettiva titolare del credito per aver messo a disposizione la provvista, aveva la facoltà ex lege di surrogarsi nelle azioni di recupero credito e di subentrare nella medesima posizione della banca, nel caso specifico di insinuarsi al passivo del fallimento nella posizione di in via Pt_1
privilegiata come previsto ex lege dall'art. 9 co 5 d. lgs 123/1998.
10. Ciò implicava la non compensabilità del credito vantato dal fallimento con il credito ammesso al passivo, del quale la banca convenuta non era effettiva titolare ma solo mandataria, posto che la titolarità del credito spettava a DP, a nulla rilevando tempi e modalità in cui la relativa surroga sarebbe stata in concreto realizzata.
Del resto, osservava il giudicante che ammettere la compensazione in questa sede avrebbe comportato la mancata restituzione degli importi dovuti al fallimento e nel contempo avrebbe mantenuto fermo in sede concorsuale l'ammissione dell'intero credito in favore della banca convenuta, posto che in sede concorsuale non avrebbe avuto rilievo la pagina 4 di 10 compensazione operata nell'ambito di altro giudizio.
11. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma, e si è costituito Pt_1
in giudizio il appellato chiedendo dichiararsi l'improcedibilità, l'inammissibilità e Parte_3
comunque il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.01.2025, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Con il primo motivo di appello si lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto tempestiva l'eccezione di difetto di titolarità del credito vantato da , deducendo a tale Pt_1
riguardo che, contrariamente a quanto esposto in motivazione, nella prima difesa utile successiva alla comparsa di costituzione della il fallimento aveva allegato Pt_1
semplicemente che il credito eccepito in compensazione da era un finanziamento Pt_1
speciale assistito dalla garanzia DP, e soltanto nella comparsa conclusionale il fallimento aveva espressamente eccepito il difetto di titolarità, in capo a , del credito opposto in Pt_1
compensazione, “siccome la provvista dei finanziamenti rinverrebbe da DP”.
La tardività di siffatta eccezione era stata però contestata dalla nella replica alla Pt_1
conclusionale avversaria con richiamo a giurisprudenza conforme all'eccezione.
13. Con il secondo motivo si lamenta l'erroneità della pronuncia nel ritenere accettato il contraddittorio sulla citata eccezione e comunque nel ritenere “sanante” rispetto alla tardività l'eventuale accettazione del contraddittorio, come sostenuto in motivazione “ed a sua volta la difesa della banca ha contestato tale assunto nei propri scritti difensivi per cui si è ritualmente svolto il contraddittorio sul punto”.
14. Deduce l'appellante che, invero, il contraddittorio non era stato accettato, essendo le deduzioni di infondatezza nel merito formulate dalla esclusivamente nella replica alla Pt_1
conclusionale e per mero – esplicitato – tuziorismo, rammentando inoltre il principio pacifico espresso dalla giurisprudenza per cui l'accettazione del contraddittorio può configurarsi sino alla remissione della causa al Collegio e non certo nelle difese finali (e men che meno nelle repliche): “non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della pagina 5 di 10 controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione (v. Cass. n. 5478 del 2006; Cass. n. 315 del 2012)” (Cass., 13 agosto 2018, n. 20723).
Peraltro, anche se si ritenesse accettato il contraddittorio per effetto delle deduzioni svolte nella replica dalla Banca, deduce l'appellante che la sentenza sarebbe caduta comunque in errore nel ritenere che l'accettazione del contraddittorio supererebbe la preclusione di esame dell'eccezione per la sua tardività: invero, la giurisprudenza consolidata ha stabilito che l'accettazione del contraddittorio può avere effetto “sanante” della tardività delle eccezioni solo sino all'udienza di rimessione della causa al collegio, e, di conseguenza, non può “sanare” quelle proposte nelle comparse conclusionali o nelle repliche.
15. Con il terzo motivo l'appellante lamenta comunque l'erroneità della decisione nel ritenere, nel merito, che il credito opposto in compensazione da sia di titolarità di Cdp, Pt_1
deducendo che la sentenza cadrebbe in evidenti contraddizioni.
Una prima contraddizione sarebbe il riconoscere – correttamente – a DP il diritto di surrogarsi nel credito di una volta che DP (garante ndr) abbia pagato rimasta Pt_1 Pt_1
insoddisfatta nel (proprio ndr) credito, ma contestualmente sostenere che il titolare del credito sia DP: infatti non è giuridicamente possibile sostenere la surroga in un credito proprio.
16. L'altra contraddizione risiederebbe nell'aver individuato il meccanismo e i passaggi di erogazione dei finanziamenti, ma aver poi stravolto il dato sostanziale e documentale, valutando il credito verso il fallimento di titolarità di DP e non di . Pt_1
Si deduce a tale riguardo che DP eroga finanziamenti alle banche ) e le banche Pt_1
( ) acquisita questa provvista, erogano finanziamenti ai clienti (Prameca). Pt_1
L'erogazione del finanziamento DP, prevista, nel caso, dalla legislazione speciale e dagli accordi ABI – DP per far fronte all'emergenza del sisma del 2012, avevano la funzione di
“consentire” alle banche di erogare questi finanziamenti ai clienti, essendo noto che per la regolamentazione di Banca d'TA e della Banca AL Europea le banche hanno dei limiti di erogazione dei finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese parametrati ad alcuni indici, quali la raccolta, ed hanno regole stringenti nella “selezione” dei soggetti finanziabili, che devono avere un determinato indice di solvibilità (c.d. “rating”). pagina 6 di 10 17. Deduce l'appellante che per le quote di provvista erogate da DP alle banche, queste ultime potevano “superare” tali limitazioni, purchè i finanziamenti erogati avessero i presupposti della legislazione speciale che li disciplinava, essendo dunque evidente che i finanziamenti erogati a erano stati erogati da , unica titolare del credito. Pt_3 Pt_1
Dalla documentazione agli atti, in specie quella prodotta dal (contratto di Parte_3
finanziamento doc. 9 e 10 e convenzione ABI§ - DP) risulterebbe, infatti, che DP erogava denaro alle banche e queste ultime erogavano ai clienti e che, dunque, (i) le banche erano tenute a rimborsare a DP l'autonomo finanziamento erogato da DP ad esse, indipendentemente dal pagamento, da parte del cliente della banca, dell'ulteriore – autonomo finanziamento erogato direttamente dalla banca (ancorché “utilizzando” il denaro messo a disposizione da DP e ferma la garanzia “statale”).
18. Si deduce ulteriormente che la delibazione in ordine alla titolarità del credito è stata svolta anche dal curatore e dal Giudice Delegato del fallimento che hanno Pt_3
ammesso al passivo proprio per il credito vantato in forza dei citati mutui e a fronte Pt_1
di un'istanza avanzata da senza alcuna spendita del nome di DP (tali circostanze Pt_1
sono desumibili dai documenti versati in atti: decreto di esecutività dello stato passivo e istanza di ammissione di ). Pt_1
19. Infine, si deduce che l'accoglimento dell'appello presuppone anche l'accoglimento dell'eccezione di compensazione svolta da in primo grado, deducendo che tale capo Pt_1
di sentenza in merito al diritto di di formulare l'eccezione indipendentemente dalla Pt_1
definitività del decreto di esecutività dello stato passivo non è stato oggetto di impugnazione, di tal che una volta accolti i motivi di appello, l'intervenuta compensazione del credito di definitivamente ammesso al passivo del fallimento per Euro Pt_1
110.211,88 con il debito per saldo attivo di c/c azionato da per Euro 67.346,44, Pt_3
qui nuovamente eccepita, dovrà essere dichiarata, disponendo la restituzione della somma pagata medio tempore dall'appellante per capitale e spese di soccombenza, oltre interessi.
20. L'appello è fondato.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la difesa del non ha effettivamente contestato, tempestivamente, la titolarità del credito Parte_3
pagina 7 di 10 vantato da , già ammesso definitivamente al passivo del fallimento per Euro Pt_1 Pt_3
110.211,88, oggetto dell'eccezione riconvenzionale di compensazione proposta da in Pt_1
sede di comparsa di costituzione in giudizio, con il minor importo di Euro 67.346,44 preteso dal quale saldo attivo del conto corrente n 3744 acceso presso dalla Parte_3 Pt_1
società in bonis.
21. A tale riguardo osserva la Corte che colgono nel segno le argomentazioni dell'appellante introdotte nel primo motivo, nell'evidenziare che una chiara contestazione in ordine alla titolarità del credito in capo a non è stata espressamente formulata né nella prima Pt_1
difesa utile, ovvero nelle note autorizzare del 15.11.2020, nella quale la difesa del Parte_3
si è limitata a dedurre che “il credito vantato in compensazione non presenta i caratteri di identificazione
e certezza necessari”, né nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., nella quale è stata solo dedotta la “inopponibilità a sé della compensazione con particolare riguardo alla natura o spettanza del credito vantato”, adombrando semmai una carenza di interesse ad agire di in virtù Pt_1
dell'esistenza di un garante (nel caso Cassa Depositi e Prestiti), senza però contestare i la titolarità del credito di in modo chiaro ed inequivoco, consentendo in tal modo di Pt_1
aprire il contraddittorio sul fatto che il titolare del credito fosse Cassa Depositi e Prestiti.
22. Del pari fondato è il secondo motivo di appello, posto che non risulta in alcun modo possibile interpretare le argomentazioni difensive contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c.
VI comma n. 1 di per sostenere che la stessa abbia comunque preso posizione sul Pt_1
tema della titolarità del credito, accettando in tal modo il contraddittorio sul punto, avendo invece la contrastato semmai l'eccezione di carenza di interesse ad agire, del tutto Pt_1
diversa da quella di difetto di legittimazione attiva che è stata invece compiutamente formulata dal solo nelle difese finali, e quindi tardivamente, essendosi ormai Parte_3
cristallizzato il thema decidendum al momento della remissione della causa al Collegio ed avendo, tra l'altro, espressamente dichiarato nelle sue difese finali di non accettare il Pt_1
contraddittorio sul tema della titolarità del credito, eccependone la tardività.
L'aver comunque affrontato l'argomento nella memoria di replica, solo per scrupolo difensivo, non consente di attribuire efficacia sanante alle argomentazioni di rispetto Pt_1
alla tardività dell'eccezione “non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della pagina 8 di 10 controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione.” (Cass. 20723/2018).
23. Ciò posto, e preso atto che non è stato oggetto di impugnazione il capo di sentenza nel quale si è affermato il diritto di di formulare l'eccezione di compensazione Pt_1
indipendentemente dalla definitività del decreto di esecutività dello stato passivo, in accoglimento dell'appello proposto deve essere dichiarata la compensazione del credito di definitivamente ammesso al passivo del fallimento per Euro 110.211,88 con il debito Pt_1
per saldo attivo di c/c azionato da per Euro 67.346,44. Pt_3
Conseguentemente, come richiesto dall'appellante, il fallimento dovrà essere Pt_3
condannato alla restituzione dell'importo documentalmente corrisposto da per Pt_1
capitale e spese di soccombenza in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo ad eccezione della fase istruttoria non svolta nel presente grado, devono essere poste a carico del Parte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto dichiara compensati i rispettivi crediti fino a concorrenza dell'importo di € 67.346,44;
- condanna il in persona del curatore pro tempore, a restituire a Parte_3
l'importo di € 80.514,93 oltre interessi legali dal dì del pagamento al saldo;
Parte_1
- condanna il in persona del curatore pro tempore, al pagamento Parte_3
delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore di che liquida, Parte_1
quanto al primo grado in € 11.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali,
CAP e IVA se dovuta;
quanto al grado appello in € 9.990,00 per compensi, oltre C.U., 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA se dovuta.
Così deciso in Bologna, il 14.07.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti pagina 9 di 10 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2118/2021 promossa da:
in persona della procuratrice Parte_1 Parte_2
[...] rocinio dell'avv. Giuseppe Seidenari
APPELLANTE contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Antonia Vaccari
APPELLATO
Conclusioni per appellante:
Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa e reietta,
In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena n. 1355/2021 del
5-7/10/2021 rep. 3423/2021 resa nel giudizio civile n. 5494RG2020 Tribunale di Modena accertare e dichiarare la compensazione/compensabilità tra il credito di di euro 110.211,88 e la Parte_1 pretesa del fallimento di euro 67.346,44, e pertanto comunque accertare e dichiarare che Parte_1 pagina 1 di 10 nulla deve a . Pt_1 Parte_3
Dato atto del pagamento di euro 80.514,93 da a in Parte_1 Parte_3 adempimento della condanna portata dalla sentenza impugnata, condannare c.f. Parte_3
a restituire e, quindi, a pagare a la somma di euro 80.514,93 oltre P.IVA_1 Parte_1 interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In ogni ipotesi, respingere, siccome infondate e comunque non provate tutte le domande da chiunque proposte contro Parte_1
Con vittoria di spese, anche generali 15%, compensi, CAP e IVA del grado d'appello e di primo grado.
Conclusioni per l'appellato:
- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
- respingersi le domande svolte da nell'atto di appello notificato al Parte_1 Parte_3
e pertanto confermare la sentenza n. 1355/2021 del Tribunale di Modena del 7 ottobre 2021;
- vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il fallimento agiva in giudizio nei confronti di Parte_3 Parte_1
chiedendone la condanna al pagamento in favore del fallimento dell'importo di € 67.346,44, oltre interessi di mora ex art 1284 cc-2 e 5 d. lgs 231/2002, dovuto quale saldo attivo del conto corrente n 3744 acceso presso dalla società in bonis. Pt_1
2. Si costituiva in giudizio la banca convenuta deducendo di essere a sua volta creditrice verso il fallimento ella somma di € 110.211,88 ammessa in via definitiva al Parte_3
passivo del fallimento in chirografo ed eccependo in via riconvenzionale la compensazione delle somme richieste dal fallimento con il maggior credito dalla stessa vantato verso la procedura.
3. La causa, istruita in via documentale, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Modena accoglieva la domanda proposta dal fallimento e condannava al pagamento in favore del fallimento dell'importo di Parte_1 Parte_3
€ 67.346,44 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alle spese di lite.
4. Il giudice di primo grado osservava che era pacifico in atti che il credito vantato dal pagina 2 di 10 fallimento era relativo all'importo residuo di saldo attivo di un conto corrente acceso presso
, mentre il credito vantato dalla banca era relativo ad un finanziamento erogato in Pt_1
favore di in bonis, nello specifico un finanziamento agevolato in favore di Parte_3
imprese operanti in provincie colpite dal sisma del 2012, garantito dallo Stato tramite Cassa
Depositi e Prestiti (DP) che metteva a disposizione la relativa provvista.
5. Osservava, nello specifico, che parte attrice nel proporre la domanda di restituzione del saldo attivo di conto corrente nei confronti della convenuta: a) deduceva la non Pt_1
operatività della compensazione in quanto la relativa eccezione era già stata proposta da in sede di ammissione al passivo ed era stata respinta dal Giudice delegato che aveva Pt_1
ammesso il credito per l'intero, con efficacia preclusiva nel presente giudizio;
b) contestava la titolarità del credito in capo alla banca trattandosi di somme messe a disposizione da
DP, a cui spettava in via definitiva la titolarità del credito, sulla base della convenzione tra
Stato e ABI che trovava applicazione nel caso in esame secondo la quale il finanziamento veniva erogato dalla banca con provvista di DP;
in caso di mancato rimborso del beneficiario la banca era tenuta a porre in essere le azioni per il recupero del credito in qualità di mandataria, ma in ogni caso attraverso l'escussione della garanzia l'istituto di credito era in grado di rientrare dal proprio credito, mentre DP poteva surrogarsi nello stato passivo del fallimento subentrando nella posizione della banca e vedendo riconosciuto il credito in via privilegiata ex lege, in base al Dlgs 123/1998.
6. Tanto premesso, il Tribunale innanzitutto respingeva l'eccezione sollevata da di Pt_1
tardività della contestazione relativa alla titolarità del credito in capo a e della sua non Pt_1
compensabilità con il credito vantato dal fallimento, rilevando che la contestazione era stata svolta dalla difesa del fallimento nella prima difesa utile dopo la costituzione di
[...]
in sede di note di trattazione scritta del 19-11-2020, e che non si trattava di Parte_1
questione introdotta solo in sede di difese conclusive.
7. Riteneva poi proponibile l'eccezione di compensazione nel presente giudizio, tenuto conto dell'orientamento più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la decisione assunta in sede concorsuale ha valenza solo endofallimentare e non fa stato al di fuori del concorso, mentre non ha alcuna efficacia preclusiva nel giudizio promosso dal pagina 3 di 10 curatore per il pagamento del credito del fallito, dove il convenuto ha la facoltà di eccepire la compensazione di un proprio credito al fine di paralizzare la relativa pretese, a nulla rilevando che in sede di verifica dello stato passivo la richiesta di compensazione sia stata già formulata ed abbia o meno trovato accoglimento (Cass. civ. 2020/27709; Cass. civ.
2017/ 25640).
8. Nel merito, riteneva comunque fondata la contestazione mossa dal fallimento con riferimento alla non operatività della compensazione del credito vantato dalla società fallita con il credito ammesso in sede di insinuazione al passivo su richiesta di , e ciò in Pt_1
forza sia dell'accordo negoziale sottoscritto dalle parti, sia delle disposizioni normative specifiche relative a quella determinata tipologia di finanziamenti.
9. Osservava il Tribunale, infatti, che sia dalle disposizioni normative che dalla convenzione
Stato - ABI non vi era dubbio che la provvista del credito poi erogato dalla banca fosse messa a disposizione da DP e che si trattasse di finanziamento garantito dallo Stato, nel senso che era previsto che in ipotesi di inadempimento del beneficiario la banca, pur tenuta ad agire in via giudiziale per il recupero del relativo credito e dunque alla insinuazione del credito al passivo del fallimento, attraverso l'escussione della garanzia era in grado di rientrare dal proprio credito senza margini di rischi;
nel contempo DP, effettiva titolare del credito per aver messo a disposizione la provvista, aveva la facoltà ex lege di surrogarsi nelle azioni di recupero credito e di subentrare nella medesima posizione della banca, nel caso specifico di insinuarsi al passivo del fallimento nella posizione di in via Pt_1
privilegiata come previsto ex lege dall'art. 9 co 5 d. lgs 123/1998.
10. Ciò implicava la non compensabilità del credito vantato dal fallimento con il credito ammesso al passivo, del quale la banca convenuta non era effettiva titolare ma solo mandataria, posto che la titolarità del credito spettava a DP, a nulla rilevando tempi e modalità in cui la relativa surroga sarebbe stata in concreto realizzata.
Del resto, osservava il giudicante che ammettere la compensazione in questa sede avrebbe comportato la mancata restituzione degli importi dovuti al fallimento e nel contempo avrebbe mantenuto fermo in sede concorsuale l'ammissione dell'intero credito in favore della banca convenuta, posto che in sede concorsuale non avrebbe avuto rilievo la pagina 4 di 10 compensazione operata nell'ambito di altro giudizio.
11. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma, e si è costituito Pt_1
in giudizio il appellato chiedendo dichiararsi l'improcedibilità, l'inammissibilità e Parte_3
comunque il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.01.2025, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Con il primo motivo di appello si lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto tempestiva l'eccezione di difetto di titolarità del credito vantato da , deducendo a tale Pt_1
riguardo che, contrariamente a quanto esposto in motivazione, nella prima difesa utile successiva alla comparsa di costituzione della il fallimento aveva allegato Pt_1
semplicemente che il credito eccepito in compensazione da era un finanziamento Pt_1
speciale assistito dalla garanzia DP, e soltanto nella comparsa conclusionale il fallimento aveva espressamente eccepito il difetto di titolarità, in capo a , del credito opposto in Pt_1
compensazione, “siccome la provvista dei finanziamenti rinverrebbe da DP”.
La tardività di siffatta eccezione era stata però contestata dalla nella replica alla Pt_1
conclusionale avversaria con richiamo a giurisprudenza conforme all'eccezione.
13. Con il secondo motivo si lamenta l'erroneità della pronuncia nel ritenere accettato il contraddittorio sulla citata eccezione e comunque nel ritenere “sanante” rispetto alla tardività l'eventuale accettazione del contraddittorio, come sostenuto in motivazione “ed a sua volta la difesa della banca ha contestato tale assunto nei propri scritti difensivi per cui si è ritualmente svolto il contraddittorio sul punto”.
14. Deduce l'appellante che, invero, il contraddittorio non era stato accettato, essendo le deduzioni di infondatezza nel merito formulate dalla esclusivamente nella replica alla Pt_1
conclusionale e per mero – esplicitato – tuziorismo, rammentando inoltre il principio pacifico espresso dalla giurisprudenza per cui l'accettazione del contraddittorio può configurarsi sino alla remissione della causa al Collegio e non certo nelle difese finali (e men che meno nelle repliche): “non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della pagina 5 di 10 controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione (v. Cass. n. 5478 del 2006; Cass. n. 315 del 2012)” (Cass., 13 agosto 2018, n. 20723).
Peraltro, anche se si ritenesse accettato il contraddittorio per effetto delle deduzioni svolte nella replica dalla Banca, deduce l'appellante che la sentenza sarebbe caduta comunque in errore nel ritenere che l'accettazione del contraddittorio supererebbe la preclusione di esame dell'eccezione per la sua tardività: invero, la giurisprudenza consolidata ha stabilito che l'accettazione del contraddittorio può avere effetto “sanante” della tardività delle eccezioni solo sino all'udienza di rimessione della causa al collegio, e, di conseguenza, non può “sanare” quelle proposte nelle comparse conclusionali o nelle repliche.
15. Con il terzo motivo l'appellante lamenta comunque l'erroneità della decisione nel ritenere, nel merito, che il credito opposto in compensazione da sia di titolarità di Cdp, Pt_1
deducendo che la sentenza cadrebbe in evidenti contraddizioni.
Una prima contraddizione sarebbe il riconoscere – correttamente – a DP il diritto di surrogarsi nel credito di una volta che DP (garante ndr) abbia pagato rimasta Pt_1 Pt_1
insoddisfatta nel (proprio ndr) credito, ma contestualmente sostenere che il titolare del credito sia DP: infatti non è giuridicamente possibile sostenere la surroga in un credito proprio.
16. L'altra contraddizione risiederebbe nell'aver individuato il meccanismo e i passaggi di erogazione dei finanziamenti, ma aver poi stravolto il dato sostanziale e documentale, valutando il credito verso il fallimento di titolarità di DP e non di . Pt_1
Si deduce a tale riguardo che DP eroga finanziamenti alle banche ) e le banche Pt_1
( ) acquisita questa provvista, erogano finanziamenti ai clienti (Prameca). Pt_1
L'erogazione del finanziamento DP, prevista, nel caso, dalla legislazione speciale e dagli accordi ABI – DP per far fronte all'emergenza del sisma del 2012, avevano la funzione di
“consentire” alle banche di erogare questi finanziamenti ai clienti, essendo noto che per la regolamentazione di Banca d'TA e della Banca AL Europea le banche hanno dei limiti di erogazione dei finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese parametrati ad alcuni indici, quali la raccolta, ed hanno regole stringenti nella “selezione” dei soggetti finanziabili, che devono avere un determinato indice di solvibilità (c.d. “rating”). pagina 6 di 10 17. Deduce l'appellante che per le quote di provvista erogate da DP alle banche, queste ultime potevano “superare” tali limitazioni, purchè i finanziamenti erogati avessero i presupposti della legislazione speciale che li disciplinava, essendo dunque evidente che i finanziamenti erogati a erano stati erogati da , unica titolare del credito. Pt_3 Pt_1
Dalla documentazione agli atti, in specie quella prodotta dal (contratto di Parte_3
finanziamento doc. 9 e 10 e convenzione ABI§ - DP) risulterebbe, infatti, che DP erogava denaro alle banche e queste ultime erogavano ai clienti e che, dunque, (i) le banche erano tenute a rimborsare a DP l'autonomo finanziamento erogato da DP ad esse, indipendentemente dal pagamento, da parte del cliente della banca, dell'ulteriore – autonomo finanziamento erogato direttamente dalla banca (ancorché “utilizzando” il denaro messo a disposizione da DP e ferma la garanzia “statale”).
18. Si deduce ulteriormente che la delibazione in ordine alla titolarità del credito è stata svolta anche dal curatore e dal Giudice Delegato del fallimento che hanno Pt_3
ammesso al passivo proprio per il credito vantato in forza dei citati mutui e a fronte Pt_1
di un'istanza avanzata da senza alcuna spendita del nome di DP (tali circostanze Pt_1
sono desumibili dai documenti versati in atti: decreto di esecutività dello stato passivo e istanza di ammissione di ). Pt_1
19. Infine, si deduce che l'accoglimento dell'appello presuppone anche l'accoglimento dell'eccezione di compensazione svolta da in primo grado, deducendo che tale capo Pt_1
di sentenza in merito al diritto di di formulare l'eccezione indipendentemente dalla Pt_1
definitività del decreto di esecutività dello stato passivo non è stato oggetto di impugnazione, di tal che una volta accolti i motivi di appello, l'intervenuta compensazione del credito di definitivamente ammesso al passivo del fallimento per Euro Pt_1
110.211,88 con il debito per saldo attivo di c/c azionato da per Euro 67.346,44, Pt_3
qui nuovamente eccepita, dovrà essere dichiarata, disponendo la restituzione della somma pagata medio tempore dall'appellante per capitale e spese di soccombenza, oltre interessi.
20. L'appello è fondato.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la difesa del non ha effettivamente contestato, tempestivamente, la titolarità del credito Parte_3
pagina 7 di 10 vantato da , già ammesso definitivamente al passivo del fallimento per Euro Pt_1 Pt_3
110.211,88, oggetto dell'eccezione riconvenzionale di compensazione proposta da in Pt_1
sede di comparsa di costituzione in giudizio, con il minor importo di Euro 67.346,44 preteso dal quale saldo attivo del conto corrente n 3744 acceso presso dalla Parte_3 Pt_1
società in bonis.
21. A tale riguardo osserva la Corte che colgono nel segno le argomentazioni dell'appellante introdotte nel primo motivo, nell'evidenziare che una chiara contestazione in ordine alla titolarità del credito in capo a non è stata espressamente formulata né nella prima Pt_1
difesa utile, ovvero nelle note autorizzare del 15.11.2020, nella quale la difesa del Parte_3
si è limitata a dedurre che “il credito vantato in compensazione non presenta i caratteri di identificazione
e certezza necessari”, né nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., nella quale è stata solo dedotta la “inopponibilità a sé della compensazione con particolare riguardo alla natura o spettanza del credito vantato”, adombrando semmai una carenza di interesse ad agire di in virtù Pt_1
dell'esistenza di un garante (nel caso Cassa Depositi e Prestiti), senza però contestare i la titolarità del credito di in modo chiaro ed inequivoco, consentendo in tal modo di Pt_1
aprire il contraddittorio sul fatto che il titolare del credito fosse Cassa Depositi e Prestiti.
22. Del pari fondato è il secondo motivo di appello, posto che non risulta in alcun modo possibile interpretare le argomentazioni difensive contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c.
VI comma n. 1 di per sostenere che la stessa abbia comunque preso posizione sul Pt_1
tema della titolarità del credito, accettando in tal modo il contraddittorio sul punto, avendo invece la contrastato semmai l'eccezione di carenza di interesse ad agire, del tutto Pt_1
diversa da quella di difetto di legittimazione attiva che è stata invece compiutamente formulata dal solo nelle difese finali, e quindi tardivamente, essendosi ormai Parte_3
cristallizzato il thema decidendum al momento della remissione della causa al Collegio ed avendo, tra l'altro, espressamente dichiarato nelle sue difese finali di non accettare il Pt_1
contraddittorio sul tema della titolarità del credito, eccependone la tardività.
L'aver comunque affrontato l'argomento nella memoria di replica, solo per scrupolo difensivo, non consente di attribuire efficacia sanante alle argomentazioni di rispetto Pt_1
alla tardività dell'eccezione “non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della pagina 8 di 10 controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione.” (Cass. 20723/2018).
23. Ciò posto, e preso atto che non è stato oggetto di impugnazione il capo di sentenza nel quale si è affermato il diritto di di formulare l'eccezione di compensazione Pt_1
indipendentemente dalla definitività del decreto di esecutività dello stato passivo, in accoglimento dell'appello proposto deve essere dichiarata la compensazione del credito di definitivamente ammesso al passivo del fallimento per Euro 110.211,88 con il debito Pt_1
per saldo attivo di c/c azionato da per Euro 67.346,44. Pt_3
Conseguentemente, come richiesto dall'appellante, il fallimento dovrà essere Pt_3
condannato alla restituzione dell'importo documentalmente corrisposto da per Pt_1
capitale e spese di soccombenza in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo ad eccezione della fase istruttoria non svolta nel presente grado, devono essere poste a carico del Parte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto dichiara compensati i rispettivi crediti fino a concorrenza dell'importo di € 67.346,44;
- condanna il in persona del curatore pro tempore, a restituire a Parte_3
l'importo di € 80.514,93 oltre interessi legali dal dì del pagamento al saldo;
Parte_1
- condanna il in persona del curatore pro tempore, al pagamento Parte_3
delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore di che liquida, Parte_1
quanto al primo grado in € 11.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali,
CAP e IVA se dovuta;
quanto al grado appello in € 9.990,00 per compensi, oltre C.U., 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA se dovuta.
Così deciso in Bologna, il 14.07.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti pagina 9 di 10 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 10 di 10