Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/1989, n. 2974
CASS
Sentenza 22 giugno 1989

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In tema di garanzia per vizi dell'opera nel contratto di appalto, il committente non ha a norma dell'art. 1668 cod. civ. soltanto il diritto di ottenere dall'appaltatore l'esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi bensì può chiedere la condanna dell'appaltatore al pagamento della somma necessaria ferma restando la possibilità per l'appaltatore di procedere alla eliminazione di essi prima della sentenza di condanna. ( V 1016/83, mass n 425783; ( V 1279/74, mass n 369348; ( V 1273/50, mass n 881648).*

Commentario1

  • 1La responsabilità dell'appaltatore nei lavori condominiali
    Francaviglia Rosa · https://www.diritto.it/ · 15 settembre 2004

    In materia di responsabilità dell' appaltatore e del direttore dei lavori per vizi e difformità delle opere oggetto del contratto di appalto, la giurisprudenza della S.C. ha enucleato una serie di principi sulla scorta dei riferimenti codicistici di cui agli artt. 1662, 1667, 1668 e 1669 c.c.. Detti principi, applicabili sia agli appalti pubblici che a quelli privati, assumono particolare rilievo laddove si verta in ipotesi di contratto di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria in cui la parte committente sia un condominio in persona del legale rappresentante pro tempore, ossia l' amministratore. In tal caso, la Cassazione ha contemplato la possibilità dell' azione diretta del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/1989, n. 2974
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2974
Data del deposito : 22 giugno 1989

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